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FISCO E TRIBUTI
Per il Fisco conta solo l'accatastamento
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26054/2016, ha stabilito che, ai fini fiscali, ciò che conta
è l'accatastamento dei fabbricati.
I fabbricati sono soggetti al pagamento di Ici, Imu e Tasi dal momento in cui risultano iscritti in
catasto, nonostante la legge, per quelli di nuova costruzione, fissa come criteri alternativi per
l'assoggettamento a imposizione l'ultimazione dei lavori oppure l'utilizzazione dell'immobile.
Questi criteri, però, assumono rilievo solo nel caso in cui il fabbricato è di nuova costruzione e non
è stato ancora iscritto in catasto. Inoltre, per ottenere la riduzione delle imposte per i fabbricati
inagibili o inabitabili il mancato rilascio del certificato di abitabilità non è rilevante, ma è richiesto
solo per certificare i requisiti igienico-sanitari. Ciò che conta è l'impossibilità di utilizzo del
fabbricato a causa della sua condizione di degrado. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte
di Cassazione nella sentenza 16 dicembre 2016, n. 26054.
Due sono le osservazioni che sorgono dall'analisi della sentenza in commento. Poiché l'art. 2 del
D.Lgs. n. 504/1992 fissa letteralmente il presupposto per il pagamento delle imposte locali
nell'ultimazione dei lavori o nell'utilizzo dell'immobile, nel caso in cui preceda l'ultimazione, è
discutibile la decisione dei giudici della Suprema corte di considerare, invece, come determinante
l'iscrizione in catasto. Condivisibile, invece, è la tesi sullo stato di inagibilità dell'immobile che
consente la riduzione del 50% del tributo dovuto e che nulla ha a che vedere con il rilascio del
certificato d'abitabilità.
Fonte: Italia Oggi n. 9 del 11/01/2017 pag. 32
Autore: Sergio Trovato