Circ. 81 Indicazioni in caso di chiusura scuole o sospensione attività

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Transcript Circ. 81 Indicazioni in caso di chiusura scuole o sospensione attività

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E COREUTICO “LEONARDO DA VINCI” – BISCEGLIE –
Bisceglie 07/01/2017
Circolare n. 81/2016-17
All’attenzione di:
DOCENTI
ALUNNI
PERSONALE ATA
D.S.G.A.
SEDE
e p.c. alle
FAMIGLIE (per il tramite
degli alunni)
Oggetto: Indicazioni generali in caso di Chiusura delle scuole o Sospensione delle attività didattiche
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso
che esiste una precisa distinzione tra “Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche” e
“Chiusura delle scuole”,
Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche: Il riferimento normativo specifico in materia
di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche da parte degli enti locali è costituito dal
D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998, il quale, all’art. 139 comma 1 lett.e) individua nel Sindaco (per le
scuole del primo ciclo) e nel Presidente della Provincia (per gli istituti scolastici del secondo
grado) le autorità competenti ad emanare l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche per
“casi gravi e urgenti”;
Chiusura delle scuole: Altre disposizioni, di carattere più generale, riconoscono al Sindaco e/o al
Prefetto la facoltà, ricorrendone i presupposti e avviate le necessarie interlocuzioni istituzionali
previste dalla norma, di emanare un motivato provvedimento di chiusura di tutte le scuole del
territorio sotto la propria giurisdizione. La normativa generale, infatti, prende in considerazione
alcune situazioni nelle quali “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I
provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto, anche ai
fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione” (art. 54, comma 4,
del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125);
Considerata la recente notizia di una ordinanza del Sindaco di chiusura delle scuole della città di Bisceglie
dovuta alla criticità delle condizioni meteo apparsa su alcuni giornali on-line;
Tenuto conto
che le ordinanze per maltempo sono spesso emesse all’ultimo minuto, a seguito di un’attenta
e puntuale valutazione da parte degli amministratori comunali;
Considerato che in caso di ordinanza di chiusura delle scuole, gli uffici di segreteria non risultano operativi;
Considerato l’interesse relativo agli obblighi di servizio del personale in tali occasioni;
allo scopo di gestire al meglio tali situazioni fornendo una puntuale e tempestiva informazione alle famiglie
degli alunni e a tutto il personale scolastico
DISPONE
le seguenti indicazioni operative generali da attuare in caso di ordinanza di Sospensione delle lezioni e delle
attività didattiche o di Chiusura scuole.
Liceo “LEONARDO DA VINCI” – Via Cala dell’Arciprete n. 1 – 76011 – BISCEGLIE (BT) – Tel/Fax 080.3923511/080.3923536
e-mail [email protected] [email protected] – sito web www.liceobisceglie.it
LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E COREUTICO “LEONARDO DA VINCI” – BISCEGLIE –
1.
In caso di comunicazioni dei principali media nazionali e regionali, su eventuali allerte meteo nel territorio,
il personale scolastico dovrà verificare la situazione d’emergenza relativa al proprio Comune e alla propria
scuola attraverso i siti istituzionali del Comune e della scuola;
2.
Non appena ricevuta la comunicazione e/o l’ordinanza di Sospensione delle lezioni e delle attività
didattiche o di Chiusura scuole dall’Amministrazione competente, il Dirigente Scolastico, o persona da lui
delegata, avrà cura di pubblicare tempestivamente la comunicazione nella HOME PAGE del sito
istituzionale della scuola. Le comunicazioni saranno pubblicate nella pagina iniziale del sito e saranno
visibili, da tutti gli utenti, salvo malfunzionamenti o impedimenti informatici;
3.
Il personale scolastico che non abbia la possibilità di accedere al sito della scuola e/o del Comune, per
accertarsi della situazione potrà mettersi in contatto direttamente con il docente Collaboratore Vicario che
sarà prontamente informato dal Dirigente Scolastico;
4.
In assenza della prescritta ordinanza tutto il personale scolastico è tenuto ad assumere regolare servizio:
5.
6.
-
Il personale che, dovendo prendere servizio a scuola, non riesca a raggiungere il luogo di lavoro perché
impossibilitato per gravi ragioni (es. abbondanti piogge o nevicate che blocchino le strade), dovrà
comunicarlo tempestivamente al Collaboratore Vicario e alla segreteria della scuola;
-
Nel caso in cui non riesca a stabilire idonea comunicazione con la segreteria, l’interessato dovrà
mandare quanto prima la comunicazione scritta via mail o via fax, per i dovuti adempimenti
amministrativi;
-
In ogni caso, nell’impossibilità di prestare regolare servizio, dovrà richiedere un giorno di permesso per
gravi motivi personali, oppure, ove possibile, compensare la mancata prestazione lavorativa con ore di
straordinario o, ancora, concordare la concessione di un giorno di ferie;
In presenza di ordinanza di Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche da parte del Sindaco (per le
scuole del primo ciclo) e del Presidente della Provincia (per gli istituti scolastici del secondo grado), poiché
la norma parla solo di attività didattiche, ne discende un diverso trattamento per il personale scolastico a
seconda della funzione svolta:
-
Il personale docente, considerato che, in virtù del provvedimento autoritativo, è privato della
possibilità di prestare la sua attività di docenza, è esonerato dall’obbligo di presentarsi in servizio (a
meno che, in orario extra-didattico, non siano state programmate attività funzionali all’insegnamento,
per le quali – non trattandosi di attività didattica – rimane l’obbligo di regolare partecipazione, sempre
che il dirigente non abbia provveduto, autonomamente, a differire la riunione);
-
Tali giornate (o le ore d’insegnamento previste per ciascun docente in quella giornata) non sono
soggette, ovviamente, ad alcun recupero, in considerazione del fatto che la mancata prestazione
didattica dei docenti è conseguente a una decisione per norma affidata a organi degli enti locali e,
quindi, completamente al di fuori della volontà dei docenti stessi;
-
Il Dirigente Scolastico e il personale ATA, invece, in quanto addetti ad attività non di insegnamento
ma amministrative (o funzionali all’attività didattica, come quella dei collaboratori scolastici) sono
tenuti a prestare regolare servizio;
In presenza di motivato provvedimento di Chiusura delle scuole da parte del Sindaco o del Prefetto,
invece, salvo che il provvedimento stesso non disponga diversamente, tutto il personale – docente e non
docente - è esonerato dalla prestazione del servizio e viene esentato dall’obbligo di recarsi a scuola né è
tenuto ad alcuna forma di recupero della giornata non lavorata;
Tanto si doveva per opportuna conoscenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Cristoforo Modugno
Liceo “LEONARDO DA VINCI” – Via Cala dell’Arciprete n. 1 – 76011 – BISCEGLIE (BT) – Tel/Fax 080.3923511/080.3923536
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