leggi la notizia

Download Report

Transcript leggi la notizia

FISCO E CONTABILITA’
Telecamere comunali contro l'abbandono di rifiuti, sanzioni valide solo nel rispetto della
privacy
Scatta la videosorveglianza come mezzo di contrasto all'incivile prassi di abbandonare i rifiuti in
strada creando vere e proprie discariche illegali. Ma l'accertamento di illeciti tramite sistemi di
rilevazione così intrusivi e stabili fa insorgere il problema della legittimità delle sanzioni elevate.
Infatti, molti Comuni si sono dotati di telecamere mobili da installare al fine del rilevamento di
sanzioni, in conformità a quanto previsto dall'ordinanza sindacale in materia.
La legittimità delle sanzioni
Tenuto conto di quanto sopra, ai fini della legittimità delle sanzioni elevate, sempre più spesso
sorgono problematiche che di seguito si riassumono:
1) quali adempimenti deve effettuare la Polizia locale con particolare riguardo alla normativa
vigente sulla privacy?
2) è sufficiente pubblicare sul sito del Comune la località in cui è posizionata la telecamera?
3) cosa bisogna indicare nel verbale con riferimento alle modalità di accertamento della
violazione?
È di tutta evidenza che le criticità coinvolgono plurimi aspetti di tutela. È necessario, quindi,
procedere per gradi e con estrema sinteticità. Non v'è dubbio, infatti che, mentre, da un lato
nessun limite di natura documentale può incontrarsi nell'accertamento di fatti puniti penalmente
e che, rimanendo in ambito violazioni amministrative, l'articolo 13 della legge 689/81 giustifica
ampiamente il ricorso a tali strumenti di rilevazione di infrazioni a distanza, è altrettanto vero che
l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comporti un trattamento di dati personali.
Il possibile controllo a distanza di aree oggetto di deposito incontrollato di rifiuti per mezzo di
sistemi di videosorveglianza è preso in esame direttamente dal provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010. Nel punto 5.2 di
tale circolare si legge che, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle
attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di
materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a
strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza
è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il
rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui
violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689). Non
sussistono, quindi, dubbi sulla legittima possibilità di procedere all'accertamento di illeciti, penali
od amministrativi, tramite sistemi di video sorveglianza, attinenti al deposito incontrollato o
abbandono di rifiuti. Occorre però verificare se e quali altri accorgimento debbano essere adottati
dal soggetto pubblico titolare del trattamento dei dati personali e, segnatamente, dal comando di
polizia procedente. Procediamo con ordine seguendo le criticità rappresentate.
Adempimenti nel rispetto della privacy
Sul punto degli adempimenti da effettuare con riguardo alla normativa della privacy, va detto in
modo molto semplice, ma esaustivo, che trattandosi di un trattamento di dati personali realizzato
con un sistema di videosorveglianza occorre che siano seguite tutte le indicazioni contenute nel
citato provvedimento 8 aprile 2010 del Garante (in particolare preventiva notificazione del
trattamento dati, adozione di sistemi di sicurezza, rispetto dei termini massimi di conservazione
dei dati, rilevazione esclusiva di quei dati utili alle finalità istituzionali del soggetto titolare del
trattamento).
L'indicazione della telecamera e relative problematiche
Veniamo al primo aspetto critico: è sufficiente pubblicare sul sito del Comune la località in cui è
posizionata la telecamera? Riteniamo che la modalità utilizzata dal Comune non appare
sufficiente. Molto spesso nel corpo dei provvedimenti si legge che l'utilizzo dei sistemi di
videosorveglianza è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il
perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e
l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente
dettagliate. La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare
sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle
libertà fondamentali degli interessati. Viene ribadito più volte che gli interessati devono essere
sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di
eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine, il
Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa «minima»,
indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato (ai sensi dell'articolo 13,
comma terzo, del Codice) nel provvedimento del 2004. Pur comprendendo le finalità repressive e
di rilevazione di dati da utilizzare per fondare accertamenti sanzionatori è da ritenere che l'utilizzo
dei sistemi di viedosorveglianza debba essere accompagnata dalla installazione di cartelli che
riproducono l'esistenza del sistema di videosorveglianza atteso che, soprattutto, nell'area in
questione ben possono accedere soggetti in condizioni di piena legittimità. L'unico vero limite
potrebbe essere dato, come sostenuto anche dal Garante, dalla necessità di accertare violazioni di
natura penale. In questi casi si sostiene che l'informativa può non essere resa quando i dati
personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. Atteso che preventivamente non è
possibile anticipare conclusioni circa la natura penale od amministrativa delle violazioni che
potranno esser documentate si opta per apporre cartelli che indichino, seppur con riferimenti
minimali, l'esistenza di un sistema di videosorveglianza.
Indicazioni nel verbale
Tanto premesso veniamo a quello che bisogna indicare nel verbale con riferimento alle modalità di
accertamento della violazione Se la violazione accertata ha natura penale, non occorre certamente
spendere troppe osservazioni. Sarà cura dell'ufficiale od agente di polizia giudiziaria procedente
acquisire il documento visivo prodotto dal sistema di videosorveglianza, svolgere tutta l'attività di
indagine di polizia giudiziaria necessaria alla individuazione del responsabile e al completo
accertamento del fatto e riferire al Pubblico Ministero in conformità all'articolo 347 del Cpp.
Laddove, invece, dovesse trattarsi di mere violazioni amministrative è noto che la verbalizzazione,
assolutamente legittima, avviene in applicazione ed esecuzione dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981 n. 689. Si suggerisce di strutturare il verbale di accertamento come di seguito:
nella sezione destinata alla descrizione della violazione indicare la violazione commessa, cercando
di riprodurre nel modo più fedele possibile il dato normativo oggetto dell'illecito. Quindi,
successivamente scrivere…. Si dà atto che: - la violazione è stata accertata ai sensi dell'articolo 13
della legge 24 novembre 1981, n. 689 utilizzando le riprese video tratte dal sistema di
videosorveglianza oggetto di notificazione al Garante della protezione dei dati personali con nota
del……. - le immagine prodotte dal sistema di videosorveglianza utilizzate per la presente
verbalizzazione si trovano depositate agli atti del comando in intestazione. Altre indicazioni
potranno essere inserite nel verbale ove fossero svolte indagini per l'identificazione dell'autore
della violazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/01/2017
Autore: Domenico Carola