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FISCO E CONTABILITA’
Il piano esecutivo di gestione triennale «copre» l'ente in esercizio provvisorio
Il piano esecutivo di gestione (Peg) rappresenta uno strumento di gestione operativa idoneo a
definire in maniera dettagliata gli obiettivi da raggiungere, in coerenza con il documento unico di
programmazione. Attraverso il Peg, approvato di regola entro 20 giorni dall'approvazione del
bilancio, la Giunta comunale assegna gli obiettivi esecutivi ai dirigenti/responsabili, unitamente
alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie alla loro realizzazione. Grazie a questo
documento di programmazione esecutiva, introdotto a metà degli anni 90, il legislatore ha inteso
dare attuazione al principio di separazione delle competenze tra organi di indirizzo e controllo da
un lato e organi gestionali dall'altro, con lo scopo di diffondere una cultura amministrativa
orientata al risultato e alla performance.
La nuova struttura del bilancio introdotta dalla riforma contabile ha reso ancora più centrale tale
documento, che, a prescindere dall'obbligatorietà per i Comuni sopra i 5.000 abitanti (e non più
sopra i 15.000 come in precedenza), è diventato uno strumento indispensabile per garantire la
legittimità e l'operatività della gestione contabile da parte dei dirigenti/responsabili. Con il Peg
infatti le tipologie di entrata e i programmi di spesa contenuti nel bilancio (che costituiscono
aggregati molto più ampi rispetto alle precedenti unità di voto) vengono dettagliati sino all'unità
elementare, costituita dal capitolo ed eventualmente articolo, assegnati a ciascun centro di
responsabilità affinché possano essere validamente assunti gli accertamenti e gli impegni. Per
questo motivo, anche i Comuni di più piccole dimensioni - non obbligati formalmente a approvare
il Peg - sono comunque chiamati ad assegnare le risorse finanziarie attraverso l'individuazione dei
capitoli e delle relative risorse.
In esercizio provvisorio
Queste considerazioni sono valide anche in esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del
nuovo bilancio di previsione, stante la necessità di garantire la continuità gestionale. A tale
proposito possono presentarsi diverse situazioni, che devono comunque essere coerenti con la
programmazione degli obiettivi strategici e operativi contenuti nel Dup approvato o in corso di
approvazione:
• enti che nel 2016 hanno approvato il Peg triennale: con la riforma dell'armonizzazione contabile
il Peg, specularmente al bilancio di previsione, ha assunto carattere triennale. Il nuovo articolo 169
del Tuel prevede infatti che esso sia riferito al medesimo orizzonte temporale del bilancio di
previsione e che, per il primo esercizio, contenga anche le previsioni di cassa. Pertanto gli enti che
nel 2016, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, hanno approvato un Peg triennale
valido per il 2016-2018, non sono tenuti ad adottare alcun atto particolare in quanto mantiene
validità quello già in vigore e possono riprendere l'attività gestionale secondo le regole
dell'esercizio provvisorio. Unitamente alle previsioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio
approvato, si gestiranno le previsioni aggiornate 2017-2018 del Peg deliberato lo scorso anno,
fermo restando l'obbligo di verificare l'attendibilità delle stesse alla luce del nuovo quadro
normativo. Se, ad esempio, i Comuni avevano previsto sul 2017 l'incremento delle aliquote, ora
dovranno rivedere le assegnazioni onde evitare di impegnare risorse non effettivamente
disponibili;
• enti che nel 2016 hanno approvato il Peg annuale: sono molti gli enti che, nonostante la
previsione di legge, lo scorso anno hanno approvato il Peg limitatamente al primo esercizio della
previsione, anche a causa del mancato aggiornamento delle stampe triennali da parte di alcuni
software di contabilità. Tali enti oggi si trovano senza capitoli approvati, a nulla valendo le
previsioni definitive del 2016 che non costituiscono più la base di riferimento per l'assunzione
degli impegni in esercizio provvisorio. Conseguentemente sarà necessario che la giunta approvi
quanto prima un Peg provvisorio 2017 e 2018 sulla base del Dup e delle corrispondenti previsioni
del bilancio 2016-2018, così da consentire la regolare ripresa degli impegni di spesa.
• enti che nel 2016 non hanno approvato il Peg: gli enti fino a 5.000 abitanti che nel 2016 non
hanno approvato il Peg, in quanto non formalmente obbligati, saranno allo stesso modo tenuti,
quanto meno, ad assegnare le risorse mediante l'approvazione di un piano dei capitoli che
legittimi la gestione delle risorse da parte dei responsabili.
Non si rende necessario approvare un Peg provvisorio di cassa (dato che in esercizio provvisorio
non operano le previsioni di cassa) ma rimane comunque facoltà dell'organo esecutivo individuare
limiti di spesa ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge in esercizio provvisorio, nel caso in
cui si riscontrino problemi di equilibrio di competenza o di cassa. Nel caso in cui, inoltre, dal
verbale di chiusura dell'esercizio 2016, venisse riscontrata la presenza di un disavanzo di
amministrazione presunto, l'ente dovrà attivare la gestione provvisoria e la giunta potrebbe
delineare con puntualità le attività ritenute assolutamente indispensabili per evitare danni
patrimoniali certi all'ente da svolgersi sino all'approvazione del nuovo bilancio preventivo.
Variazioni
Ricordiamo infine che anche durante l'esercizio provvisorio è possibile apportare variazioni al
piano esecutivo di gestione, che non si configurano come vere e proprie variazioni di bilancio, la
cui competenza ricade in capo alla giunta comunale o ai dirigenti/responsabili:
• sono di competenza della Giunta le variazioni compensative tra capitoli di entrata/spesa
appartenenti a categorie diverse della stessa tipologia o a macro-aggregati diversi della stessa
missione, programma e titolo. In questi casi, infatti, rimanendo invariata l'unità di voto del bilancio
(tipologia in entrata e programma/titolo in spesa) non si tratta di variazione di bilancio;
• sono di competenza dei dirigenti/responsabili le variazioni compensative tra capitoli di
entrata/spesa appartenenti alla stessa categoria e alla stessa missione/programma/titolo e
macroaggregato. Fanno eccezione i capitoli riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli
investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della giunta. Se il
regolamento di contabilità non specifica nulla in proposito, la competenza è assegnata in via
esclusiva al responsabile finanziario.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/01/2017
Autori: Daniela Ghiandoni Elena Masini