Atti Parlamentari - Camera dei Deputati

Download Report

Transcript Atti Parlamentari - Camera dei Deputati

Proposta di legge costituzionale n. 56-A
CAMERA DEI DEPUTATI
Modifiche allo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di
tutela della minoranza linguistica
ladina della provincia di Bolzano.
Relatore: FRANCESCO SANNA.
N. 2.
EMENDAMENTI
Seduta dell’11 gennaio 2017
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)
ART. 1.
(Modifica all’articolo 27 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di
sessioni del Consiglio regionale).
All’articolo 1 premettere il seguente:
ART. 01. – (Modifiche all’articolo 4 del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il TrentinoAlto Adige, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). –
1. All’articolo 4, primo comma, alinea, del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il TrentinoAlto Adige, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la
—
parola: « locali » è sostituita dalle seguenti:
« e della minoranza territoriale ».
01. 050.
Rampelli.
Commissione
Governo
*
*
*
2
—
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). –
1. All’articolo 18 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, il primo comma è
sostituito dal seguente: « La regione esercita direttamente le funzioni amministrative proprie e quelle che le sono delegate
dallo Stato; delega alle province le funzioni amministrative nella materia dei servizi antincendi. ».
01. 052.
All’articolo 1 premettere il seguente:
ART. 01. – (Modifiche all’articolo 8 del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il TrentinoAlto Adige, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). –
1. All’articolo 8, primo comma, del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il
numero 2) è sostituito dal seguente: « 2)
toponomastica, fermo restando, anche per
i toponimi di nuova introduzione, l’obbligo
della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano e nelle località ladine.
Restano in vigore i toponimi di lingua
italiana introdotti da leggi dello Stato; ».
01. 051.
Rampelli.
Commissione
Governo
*
*
*
All’articolo 1 premettere il seguente:
ART. 01. – (Modifiche all’articolo 18 del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il TrentinoAlto Adige, di cui al decreto del Presidente
Rampelli.
Commissione
Governo
*
*
*
All’articolo 1 premettere il seguente:
ART. 01. – (Modifiche all’articolo 19 del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il TrentinoAlto Adige, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). –
1. All’articolo 19 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Sono consentite
modalità di insegnamento sperimentale finalizzato a un migliore apprendimento
della seconda lingua, anche con forme ad
immersione, utilizzando altre materie per
l’introduzione veicolare della seconda lingua, secondo quanto stabilito dalle intendenze scolastiche di ciascun gruppo linguistico »;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il
seguente: « Al termine di ciascun ciclo
scolastico, contestualmente al rilascio del
—
titolo di studio, se nelle valutazioni scolastiche lo studente ha dimostrato un’adeguata conoscenza della seconda lingua, è
rilasciato l’attestato di bilinguismo corrispondente; ».
01. 053.
3
—
torale attivo l’elettore esercita il diritto di
voto nel comune di precedente residenza. ».
01. 054.
Rampelli.
Commissione
Governo
Rampelli.
Commissione
Governo
*
*
*
Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole: e del gruppo linguistico dei cimbri
con le seguenti: , del gruppo linguistico dei
cimbri e del gruppo linguistico dei retici.
*
*
*
1. 50.
Ottobre.
Commissione
Governo
All’articolo 1 premettere il seguente:
ART. 01. – (Modifiche all’articolo 25 del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il TrentinoAlto Adige, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). –
1. All’articolo 25 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, il secondo comma è
sostituito dal seguente: « Per l’esercizio del
diritto elettorale attivo nella provincia di
Bolzano e nella provincia di Trento è
richiesto il requisito della residenza nel
territorio regionale per un periodo ininterrotto di un anno. L’elettore che ha
maturato il periodo di residenza ininterrotta annuale nel territorio della regione è
iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli
provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il
maggior periodo di residenza, oppure, nel
caso di periodi di pari durata, nel comune
di sua ultima residenza. Per l’elezione dei
Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall’articolo 63 durante l’anno di residenza nel quale matura
il termine per l’esercizio del diritto elet-
*
*
*
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le sessioni straordinarie di cui al presente comma possono svolgersi anche limitatamente a ciascuno dei due Consigli provinciali delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 51. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino,
Dadone, D’Ambrosio, Nuti, Toninelli.
Commissione
Governo
*
(VOTAZIONE
*
*
DELL’ARTICOLO
*
*
1)
*
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
ART. 1-bis. – (Modifiche all’articolo 30
del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Pre-
—
sidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670). – 1. All’articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo comma, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Un consigliere della
minoranza di lingua italiana della provincia di Bolzano è eletto ad almeno una
delle cariche cui sono preposti componenti
del gruppo linguistico italiano »;
b) dopo il terzo comma, è aggiunto il
seguente: « La carica di Presidente e la
carica di vice Presidente del Consiglio
regionale sono incompatibili con la carica
di componente della Giunta provinciale e
con la carica di Presidente e di vice
Presidente del Consiglio provinciale. ».
1. 050.
4
—
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
ART. 2-bis. – (Abrogazione dell’articolo
35 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670). – 1. L’articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, è abrogato.
2. 052.
Rampelli.
Commissione
*
Rampelli.
Commissione
*
*
ART. 2.
(Modifica all’articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di convocazione del
Consiglio regionale).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le
parole: tradizionalmente insediate nel territorio regionale.
2. 50. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D’Ambrosio, Nuti, Toninelli.
Commissione
Governo
a) al terzo comma, dopo il secondo
periodo è aggiunto il seguente: « Le cariche
cui sono preposti componenti del gruppo
linguistico italiano sono ripartite in numero uguale tra i consiglieri eletti nella
provincia di Bolzano e i consiglieri eletti
nella provincia di Trento. »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente
comma: « La carica di componente della
Giunta regionale è incompatibile con la
carica di componente della Giunta provinciale e con la carica di Presidente e di vice
Presidente del Consiglio provinciale. ».
Rampelli.
Commissione
(VOTAZIONE
*
*
DELL’ARTICOLO
*
ART. 2-bis. – (Modifiche all’articolo 36
del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670). – 1. All’articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, sono apportate le seguenti
modificazioni:
2. 053.
*
*
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
Governo
*
Governo
2)
Governo
—
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
ART. 2-bis. – (Modifiche all’articolo 47
del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670). – 1. All’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, primo periodo,
le parole: « , approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei
suoi componenti, » sono soppresse;
b) il terzo comma è sostituito dal
seguente: « Nella Provincia di Trento la
legge provinciale di cui al secondo comma
è approvata dal Consiglio provinciale con
la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nella Provincia di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale; la legge provinciale di cui al
secondo comma è approvata dal Consiglio
provinciale con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri di
ciascun gruppo linguistico; se essa prevede
l’elezione del Presidente della Provincia di
Bolzano a suffragio universale diretto,
deve essere approvata anche dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il
Consiglio provinciale »;
c) il sesto comma è abrogato.
2. 054.
Rampelli.
Commissione
Governo
*
*
*
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
ART. 2-bis. – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
5
—
n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 47, terzo comma, il
primo periodo è soppresso;
b) all’articolo 48, secondo comma,
sono aggiunte, in fine, le parole: « e a tal
fine prevede l’elezione a suffragio universale e diretto con sistema su base proporzionale ».
2.
050. Alfreider, Gebhard, Plangger,
Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Commissione
Governo
*
*
*
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
ART. 2-bis. – (Modifiche all’articolo 48ter del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670). – 1. All’articolo 48-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, il terzo comma è sostituito
dal seguente: « Nei primi trenta mesi di
attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri
appartenenti al gruppo di lingua tedesca;
per il successivo periodo il Presidente è
eletto tra i consiglieri appartenenti al
gruppo di lingua italiana. Alla votazione
per l’elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari partecipano i consiglieri appartenenti al rispettivo gruppo
linguistico; è eletto alla carica il consigliere
che ha ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti. I consiglieri del gruppo linguistico
ladino, previo assenso della maggioranza
dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano, partecipano alla votazione e
—
possono essere eletti in uno dei due gruppi
linguistici, concorrendo al computo della
relativa maggioranza. ».
2. 055.
Rampelli.
Commissione
6
—
in una lista rappresentativa della minoranza ladina.
3. 15.
Biancofiore, Sisto.
Commissione
Governo
Governo
*
*
*
*
*
*
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
ART. 2-bis. – (Modifica all’articolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670). – 1. All’articolo
49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, dopo la parola: « articoli » è aggiunta la seguente: « 27, ».
a-bis) al secondo comma, secondo
periodo, le parole « , limitatamente ai
consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale »
sono soppresse.
3. 52.
Rampelli.
Commissione
Governo
2. 051. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D’Ambrosio, Nuti, Toninelli.
Commissione
Governo
*
(VOTAZIONE
*
*
DELL’ARTICOLO
*
*
*
*
3)
*
*
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
ART. 3.
(Modifiche all’articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di composizione della
giunta provinciale di Bolzano).
Al comma 1, lettera a), numero 2),
aggiungere in fine le parole: e non è eletto
in una lista rappresentativa della maggioranza linguistica tedesca ovvero se è eletto
ART. 3-bis. – (Modifiche all’articolo 54
del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670). – 1. All’articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, numero 6), le
parole: « o della regione » sono soppresse;
—
b) è aggiunto, in fine, il seguente
comma: « La giunta regionale nomina e
revoca gli organi di vertice degli enti e
delle aziende provinciali, nonché i propri
rappresentanti negli organi di amministrazione delle società alle quali la provincia
partecipa con capitale pubblico. Tali nomine sono effettuate rispettando il principio di rotazione tra i gruppi linguistici. ».
3. 051.
Rampelli.
Commissione
7
—
agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, al primo comma è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « A tal fine, nella
Provincia autonoma di Bolzano i consigli
comunali sono eletti con sistema su base
proporzionale. ».
3.
050. Alfreider, Gebhard, Plangger,
Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Commissione
Governo
*
*
*
*
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
ART. 3-bis. – (Modifiche all’articolo 56
del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670). – 1. All’articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, secondo comma, le parole:
« dei due terzi dei componenti il gruppo
linguistico » sono sostituite dalle seguenti:
« della maggioranza dei componenti il
gruppo linguistico. ».
3. 052.
Rampelli.
Commissione
Governo
Governo
*
*
ART. 4.
(Modifiche all’articolo 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di composizione degli
organi di vertice degli enti pubblici di
rilevanza provinciale e degli enti locali
intermedi).
Al comma 1, capoverso, secondo comma,
sostituire le parole: a questo gruppo linguistico con le seguenti: al gruppo linguistico ladino o italiano.
4. 15.
Biancofiore, Sisto.
Commissione
*
*
Governo
*
*
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
ART. 3-bis. – 1. All’articolo 61 del
decreto del Presidente della Repubblica 31
(VOTAZIONE
*
*
DELL’ARTICOLO
4)
—
ART. 5.
(Modifiche all’articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di procedura per l’esame
dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici).
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
*
*
5)
*
8
—
Conseguentemente, aggiungere, in fine, la
seguente lettera:
c) è aggiunto, in fine, il seguente
comma: « Negli organi di vertice degli enti
e delle aziende provinciali, nei consigli di
amministrazione delle società alle quali la
provincia partecipa con capitale pubblico
è garantita la proporzione dei componenti
e la rotazione tra i gruppi linguistici
italiano, tedesco e ladino ».
6. 50.
Rampelli.
Commissione
Governo
ART. 6.
(Modifiche all’articolo 89 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di trasferimento fuori
provincia del personale di lingua ladina e di
ripartizione proporzionale dei posti nei
ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano).
*
(VOTAZIONE
Sopprimerlo.
6. 1.
*
*
DELL’ARTICOLO
6)
Biancofiore, Sisto.
Commissione
Governo
*
*
*
ART. 7.
*
*
*
Al comma 1, alla lettera a) premettere le
seguenti:
0a) al primo comma, primo periodo,
dopo le parole: « amministrazioni statali
aventi uffici nella provincia » sono aggiunte le seguenti: « , agli enti territoriali,
alle aziende e alle società a maggioranza
di capitale pubblico »;
0a-bis) al terzo comma, dopo le parole: « rese nel censimento ufficiale della
popolazione » sono aggiunte le seguenti:
« del 1971 ».
(Modifiche all’articolo 91 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di composizione dell’autonoma sezione del tribunale regionale di
giustizia amministrativa per la provincia di
Bolzano).
Sopprimerlo.
7. 50.
Nicoletti.
Commissione
Governo
—
Al comma 1, sostituire la lettera c)
con la seguente:
c) il secondo comma è abrogato.
* 7. 15.
Biancofiore, Sisto.
<
9
—
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in
fine, le parole: in alternativa a quello
tedesco.
7. 16.
Biancofiore, Sisto.
Commissione
Governo
Al comma 1, sostituire la lettera c)
con la seguente:
c) il secondo comma è abrogato.
* 7. 51.
Commissione
Rampelli.
*
*
*
Governo
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
*
*
7)
*
ART. 8.
*
*
*
(Modifica all’articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di integrazione delle
Sezioni del Consiglio di Stato investite dei
ricorsi avverso le decisioni dell’autonoma
sezione di Bolzano del tribunale regionale
di giustizia amministrativa).
(VOTAZIONE
Al comma 1, sostituire la lettera c) con
la seguente:
c) il secondo comma è sostituito dal
seguente: « I componenti della sezione
sono nominati in seguito al superamento
di concorso pubblico per titoli ed esami,
riservato in egual numero ai componenti
del gruppo linguistico italiano, del gruppo
linguistico tedesco e del gruppo linguistico
ladino ».
7. 17. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D’Ambrosio, Nuti, Toninelli.
Commissione
Governo
DELL’ARTICOLO
*
*
8)
*
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
ART. 8-bis. – (Modifiche all’articolo 99
del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670). – 1. All’articolo 99 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, sono aggiunte, in fine, le
parole: « ; in tali casi essa precede ogni
altra lingua. ».
8. 055.
Rampelli.
Commissione
Governo
—
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
ART. 8-bis. – (Modifiche all’articolo 100
del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670). – 1. All’articolo 100 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, al secondo comma sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle
adunanze pubbliche e, in ogni caso, su
richiesta di un membro dell’organo collegiale la presidenza dell’organo assicura il
servizio di traduzione simultanea. L’assenza o l’insufficienza di tale servizio è
causa di annullamento degli atti compiuti
e delle deliberazioni assunte. ».
8. 056.
10
—
ladina e nei territori dove sono insediati i
gruppi linguistici tedesco e ladino, anche
la toponomastica tedesca e ladina, se la
legge provinciale ne abbia accertata l’esistenza ed approvata la dizione ».
8. 050. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D’Ambrosio, Nuti, Toninelli.
Commissione
*
Rampelli.
Commissione
Governo
*
*
Governo
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
*
*
*
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
ART. 8-bis.
(Modifiche all’articolo 101 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670).
ART. 8-bis. – (Modifiche all’articolo 101
del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670). – 1. All’articolo 101 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nella segnaletica pubblica le denominazioni in lingua italiana
precedono quelle in lingua tedesca. Nelle
località ladine è aggiunta anche la denominazione in lingua ladina. In caso di
inadempimento il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, sentito
l’ente tenuto all’osservanza, adempie in via
sostitutiva. I relativi oneri sono posti a
carico dell’ente obbligato. ».
8. 057.
1. L’articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, è sostituito dal seguente: « Nella
provincia di Bolzano le amministrazioni
pubbliche devono usare, nei riguardi dei
cittadini di lingua tedesca e di lingua
Rampelli.
Commissione
Governo
—
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
ART. 8-bis.
(Modifiche all’articolo 102 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).
1. All’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: « della
toponomastica e » sono soppresse;
b) dopo il primo comma è aggiunto il
seguente: « Nella provincia di Trento le
amministrazioni pubbliche devono usare,
nei riguardi dei cittadini di lingua ladina,
mochena e cimbra e nei territori dove
sono insediati i gruppi linguistici ladino,
cimbro e mocheno, anche la toponomastica ladina, cimbra e mochena, se la legge
provinciale ne abbia accertata l’esistenza
ed approvata la dizione ».
8. 052. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D’Ambrosio, Nuti, Toninelli.
Commissione
11
—
agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « L’autorità per le minoranze linguistiche è composta, nei modi
stabiliti dalla legge provinciale, di esperti e
rappresentanti dei gruppi linguistici ladino, cimbro e mocheno, in misura che
tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. All’autorità sono attribuite poteri di vigilanza e controllo per
l’attuazione della normativa a tutela e
promozione delle minoranze linguistiche.
Ad essa sono altresì attribuite funzioni
consultive nei procedimenti legislativi e
amministrativi in materia di tutela della
minoranza linguistica secondo i principi
ed entro i limiti stabiliti dalla legge provinciale ».
8. 053. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D’Ambrosio, Nuti, Toninelli.
Commissione
Governo
*
*
*
Governo
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
ART. 8-bis.
*
*
*
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
ART. 8-bis.
(Modifiche all’articolo 102 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).
1. All’articolo 102, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31
(Modifiche all’articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di tutela delle minoranze
linguistiche).
1. All’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Al
Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente
con quello dei comuni di cui all’articolo
48, terzo comma, la regione e la provincia
di Trento possono attribuire, trasferire, o
—
delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della
minoranza linguistica ladina ».
8. 051. Nicoletti, Dellai, Alfreider, Ottobre.
Commissione
Governo
12
—
quilibrio dei programmi, le norme per
garantire l’accesso al mezzo radiotelevisivo; disciplina direttamente, in occasione
delle consultazioni elettorali e referendarie, le rubriche di comunicazione politica
sentito il parere della commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza ».
8. 054. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D’Ambrosio, Nuti, Toninelli.
*
*
*
Commissione
Governo
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
ART. 8-bis.
*
1. Dopo l’articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, è aggiunto il seguente:
*
*
ART. 9.
« ART. 102-bis. – La commissione paritetica per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi in lingua tedesca
e in lingua ladina è composta, secondo le
norme di attuazione che verranno stabilite
a riguardo, al fine di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti
politici e culturali delle minoranze linguistiche sul territorio regionale, da rappresentanti indicati dalla commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza, del consiglio provinciale di Bolzano
e dei comuni del territorio definito dall’articolo 48, in misura che tenga conto
dell’importanza numerica e qualitativa sul
territorio regionale dei gruppi linguistici
tedesco e ladino.
Essa formula gli indirizzi generali per
l’attuazione dei principi di cui al primo
comma, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il
rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la
loro osservanza; stabilisce, tenuto conto
delle esigenze dell’organizzazione e dell’e-
(Modifiche all’articolo 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di composizione della
commissione paritetica per il parere al
Governo sugli schemi di decreto recanti
norme di attuazione dello statuto).
Sopprimerlo.
9. 15.
Biancofiore, Sisto.
Commissione
Governo
*
(SI
*
*
VOTA IL MANTENIMENTO
DELL’ARTICOLO 9)
—
13
—
ART. 10.
ART. 11.
(Copertura finanziaria).
(Entrata in vigore).
Al comma 1, sostituire le parole da: e 6
fino alla fine del comma, con le seguenti: ,
6, 7 e 8 le amministrazioni interessate
provvedono nell’ambito dei rispettivi bilanci.
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
11)
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
al comma 3, sostituire le parole da: a
valere sugli ordinari fino alla fine del
comma, con le seguenti: nell’ambito dei
rispettivi bilanci;
*
*
*
sostituire la rubrica con la seguente:
Disposizioni finanziarie.
10. 100. (da votare ai sensi dell’articolo 86,
comma 4-bis, del Regolamento)
Commissione
Governo
Al Titolo, sopprimere le parole: della
provincia di Bolzano.
Tit. 1.
Nicoletti.
Commissione
*
(VOTAZIONE
*
*
DELL’ARTICOLO
10)
Governo
PAGINA BIANCA
PAGINA BIANCA
*17EME0005210*
*17EME0005210*