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EDILIZIA E APPALTI
Oneri di urbanizzazione, sempre dovuti al Comune per il rilascio di un titolo edilizio
Gli oneri di urbanizzazione dovuti all’amministrazione comunale al momento del rilascio di un
titolo edilizio, non dipendono dalla effettiva realizzazione da parte dell’Ente delle relative opere di
urbanizzazione, dovendo gli stessi essere sempre corrisposti, a prescindere dalla circostanza che gli
interventi siano già stati realizzati o meno.
La decisione
In tal senso si è pronunciato definitivamente il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza 30
dicembre 2016 n. 5546, respingendo la richiesta di risarcimento degli oneri concessori versati al
Comune di Salerno da una società, a seguito del rilascio di una concessione edilizia in sanatoria per
gli interventi di ampliamento di un opificio industriale situato all’interno del comprensorio del
consorzio comunale per le «Aree di Sviluppo Industriale».
Per i giudici amministrativi, infatti, la determinazione degli oneri concessori non costituisce
esercizio dei poteri autoritativi dell’amministrazione, ma è legata, invece, alla funzione
recuperatoria dei costi sostenuti dall’Ente locale per la trasformazione del territorio comunale e
per rendere l’area idonea all’uso per cui è rilasciato il titolo edificatorio, da cui deriva un beneficio
economico, ma il cui obbligo è indipendente dalla diretta realizzazione delle opere stesse da parte
del richiedente.
Ingiustificato arricchimento
La tesi dei ricorrenti, che contestavano l’arricchimento ingiustificato del Comune, si fondava sulla
circostanza che nella determinazione degli oneri di urbanizzazione imposti al momento del rilascio
del titolo edilizio, fossero ricomprese le spese sostenute per gli interventi sull’area, in realtà
realizzati direttamente dal consorzio di sviluppo dell’Area industriale, partecipato dal Comune
stesso, cui le stesse erano addossate in via esclusiva. Pertanto, data la natura recuperatoria degli
oneri sostenuti dalla collettività, essi sarebbero alternativi, rispetto alla realizzazione diretta delle
opere necessarie alla trasformazione del territorio comunale autorizzata.
Obbligo giuridico del contributo
Innanzitutto, dice la sentenza, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di
prescrizione dell’obbligo di pagamento degli oneri concessori, perché l’esistenza del debito,
toccando posizioni di diritto soggettivo del richiedente, è soggetta ai termini ordinari di
prescrizione decennale, in secondo luogo, pur riconoscendo la legittimità dell’azione, i giudici
amministrativi hanno sottolineato come l’obbligo giuridico di corrispondere il contributo per gli
oneri concessori ricava il proprio fondamento nel mero rilascio del titolo edificatorio, quale
compensazione delle spese sostenute dalla collettività per rendere l’area idonea all’uso, in questo
caso industriale, previsto dalla concessione, derivandone per l’area stessa un «beneficio
economicamente rilevante», a prescindere dalla circostanza che le relative opere di
urbanizzazione siano o meno già state realizzate.
Calcolo del contributo
La normativa in materia, ricorda la sentenza, prevede che in caso di rilascio di concessioni per
costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di
beni ed alla presentazione di servizi, il richiedente è tenuto a corrispondere all’Amministrazione un
contributo calcolato in modo da tenere conto delle opere di urbanizzazione, dei costi per il
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, nonché di quelli funzionali alla sistemazione dell’area, così
come nel caso di concessioni per costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali
e direzionali, il contributo è calcolato in misura pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione,
senza che sia prevista alcuna forma di esenzione o di alternatività alla diretta realizzazione delle
stesse.
Cambio di destinazione
Le stesse considerazioni, concludono i giudici di Palazzo Spada, valgono nell’ipotesi degli oneri
versati per il successivo rilascio di permesso in sanatoria per il cambio di destinazione d’uso
dell’immobile, anch’essi infondatamente contestati dai ricorrenti sul presupposto della carenza di
aumento volumetrico, in quanto la concessione per il cambio di destinazione d’uso ha riguardato
anche lavori di ristrutturazione e ampliamento di un capannone, comportando quindi il corretto
fondamento dell’obbligo giuridico di versamento di un ulteriore contributo per gli oneri di
urbanizzazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/01/2017
Autore: Mauro Calabrese