disegno di legge costituzionale

Download Report

Transcript disegno di legge costituzionale

Senato della Repubblica
XVII
LEGISLATURA
N. 2643
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d’iniziativa dei deputati ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER e SCHULLIAN
(V. Stampato Camera n. 56)
approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati
l’11 gennaio 2017
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 gennaio 2017
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol
in materia di tutela della minoranza linguistica ladina
TIPOGRAFIA DEL SENATO
Atti parlamentari
– 2 –
Senato della Repubblica – N. 2643
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifica all’articolo 27 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di
sessioni del Consiglio regionale)
1. All’articolo 27 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670», dopo il primo
comma è inserito il seguente:
«Possono svolgersi sessioni straordinarie
riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri».
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 47 e 48 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, in materia di elezione del
Consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 47, terzo comma, il
primo periodo è soppresso;
b) all’articolo 48, secondo comma, sono
aggiunte, in fine, le parole: «e a tal fine prevede l’elezione a suffragio universale e diretto con sistema su base proporzionale».
Atti parlamentari
– 3 –
Senato della Repubblica – N. 2643
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 3.
(Modifica all’articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, in materia di norme applicabili ai Consigli provinciali)
1. All’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, dopo la parola: «articoli» è inserita
la seguente: «27,».
Art. 4.
(Modifiche all’articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, in materia di composizione
della Giunta provinciale di Bolzano)
1. All’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) al secondo periodo, le parole: «di
due vice Presidenti» sono sostituite dalle seguenti: «di due o di tre vice Presidenti»;
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La Giunta provinciale
di Bolzano è composta di tre vice Presidenti,
di cui uno appartenente al gruppo linguistico
ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico»;
b) al secondo comma, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: «I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e,
nel caso di cui al terzo periodo del primo
comma, uno al gruppo linguistico ladino».
Atti parlamentari
– 4 –
Senato della Repubblica – N. 2643
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 5.
(Modifica all’articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, in materia di elezione dei
Consigli comunali della provincia autonoma
di Bolzano)
1. All’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, al primo comma è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «A tal fine, nella
provincia autonoma di Bolzano i Consigli
comunali sono eletti con sistema su base
proporzionale.».
Art. 6.
(Modifiche all’articolo 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi)
1. All’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi
linguistici diversi da quello a cui appartiene
il Presidente.
Negli enti locali intermedi dei quali fanno
parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico
ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo
gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo
ente la carica di Presidente».
Atti parlamentari
– 5 –
Senato della Repubblica – N. 2643
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 7.
(Modifiche all’articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, in materia di procedura per
l’esame dei capitoli di bilancio e per la
loro votazione per gruppi linguistici)
1. All’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «la
maggioranza dei voti del gruppo linguistico
italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine
di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal
Consiglio all’inizio della legislatura e per
tutta la durata di questa, composta da un
consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo
linguistico tedesco e da uno appartenente al
gruppo linguistico ladino, in conformità alla
designazione di ciascun gruppo»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Le commissioni di cui ai commi terzo e
quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli
di bilancio e l’ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al
terzo comma e all’unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente»;
Atti parlamentari
– 6 –
Senato della Repubblica – N. 2643
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
d) al quinto comma, le parole: «Se
nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva,» sono
sostituite dalle seguenti: «Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge
la maggioranza o se nella commissione di
tre consiglieri non si raggiunge l’unanimità
su una proposta conclusiva,»;
e) al settimo comma, le parole: «di cui
al quarto e quinto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi quinto e sesto»;
f) al nono comma, le parole: «ai commi
terzo, quarto e quinto» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi terzo, quarto, quinto e
sesto».
Art. 8.
(Modifiche all’articolo 89 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, in materia di trasferimento
fuori provincia del personale di lingua ladina e di ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in
provincia di Bolzano)
1. All’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto comma, dopo le parole: «del
personale di lingua tedesca» sono inserite le
seguenti: «e di lingua ladina»;
b) al settimo comma:
1) al primo periodo, le parole: «tra i
gruppi linguistici italiano e tedesco» sono
sostituite dalle seguenti: «tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «al gruppo linguistico tedesco» sono
inserite le seguenti: «e al gruppo linguistico
ladino»;
3) al terzo periodo, dopo le parole:
«cittadini di lingua tedesca» sono inserite
le seguenti: «e ai cittadini di lingua ladina».
Atti parlamentari
– 7 –
Senato della Repubblica – N. 2643
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 9.
(Modifica all’articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, in materia di integrazione
delle Sezioni del Consiglio di Stato investite
dei ricorsi avverso le decisioni dell’autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa)
1. All’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, e successive modificazioni, dopo le
parole: «al gruppo di lingua tedesca» sono
inserite le seguenti: «ovvero al gruppo di
lingua ladina».
Art. 10.
(Modifiche all’articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, in materia di tutela delle minoranze linguistiche)
1. All’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all’articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire
o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina».
Atti parlamentari
– 8 –
Senato della Repubblica – N. 2643
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 11.
(Modifiche all’articolo 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, in materia di composizione
della commissione paritetica per il parere
al Governo sugli schemi di decreto recanti
norme di attuazione dello statuto)
1. All’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, secondo periodo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«o ladino»;
b) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Uno dei
membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco o
ladino; uno di quelli in rappresentanza della
provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri
provinciali del gruppo linguistico tedesco o
italiano può rinunciare alla designazione di
un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino».
Art. 12.
(Disposizioni finanziarie)
1. All’attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 le amministrazioni
interessate provvedono nell’ambito dei rispettivi bilanci.
2. Gli oneri connessi alla partecipazione
alle riunioni della commissione paritetica,
di cui all’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, come modificato dall’articolo 11
della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono nell’ambito dei rispettivi bilanci.
Atti parlamentari
– 9 –
Senato della Repubblica – N. 2643
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 13.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui alla presente
legge costituzionale entrano in vigore il
giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge costituzionale
nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.
E 1,00