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Cass. Civ., sez. II, ordinanza n. 106 del 4 gennaio 2017, dep. Pres. E. Bucciante, Rel. G. Grasso Alle Sezioni Unite la questione, oggetto di contrasto, circa gli strumenti utilizzabili al fine di porre in essere una donazione indiretta ex art. 809 c.c.

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione, partendo dal caso specifico di un trasferimento di titoli dal conto corrente del de cuius ad un altro conto, affronta la controversa questione delle modalità di realizzazione di una donazione indiretta. Le donazioni indirette sono pacificamente riconosciute dall’art.809 cc: consistono in donazioni che vengono realizzate usando lo schema di un diverso contratto o negozio, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento. Ciò è dovuto al fatto che nelle donazioni indirette si perde l’assolutezza dell’animus, potendo assumere tale tipo di donazione finalità ulteriori ed assorbenti rispetto a quella principale di liberalità (ad es. una causa solvendi). Dalle varie definizioni date in giurisprudenza su struttura e funzionamento della donazione indiretta si comprende, tuttavia, che non vi è chiarezza circa lo strumento utilizzabile per realizzare una donazione indiretta: secondo una parte della giurisprudenza sono necessari almeno due negozi, secondo opposto orientamento è sufficiente un solo negozio, mentre per altri basterebbe anche un semplice atto materiale. Per mancanza di uniforme interpretazione sul punto, anche in dottrina, la Corte ritiene, dunque, necessario trasmettere gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, oggetto di contrasto.