15778/16 LA/ff DGD 1

Download Report

Transcript 15778/16 LA/ff DGD 1

Consiglio dell'Unione europea Fascicolo interistituzionale: 2016/0823 (CNS) Bruxelles, 5 gennaio 2017 (OR. en) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi 15778/16 DGD 1 LA/ff

IT

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO del che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol)

1

, in particolare l’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate

2

, in particolare gli articoli 5 e 6, visto il parere del Parlamento europeo

3

,

1 3 2

GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37. GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6. Parere del … (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). 15778/16 DGD 1 LA/ff 1

IT

considerando quanto segue: (1) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/935/GAI

1

.

(2) (3) L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2009/371/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione per stabilire l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi. Ai sensi delle decisioni 2009/371/GAI e 2009/935/GAI, l'elenco è quello che figura nell'allegato della decisione 2009/935/GAI. Compete al consiglio di amministrazione di Europol riesaminare l'elenco, ove necessario, e decidere se proporre al Consiglio modifiche dello stesso. (4) A decorrere dal 1º maggio 2017 si applica il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio

2

("regolamento Europol"). A norma del protocollo n. 22 allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non è vincolata dal regolamento Europol, né è soggetta alla sua applicazione. A decorrere dal 1º maggio 2017, pertanto, la Danimarca sarà considerata paese terzo in relazione a Europol.

1 2

Decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l’elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12). Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53). 15778/16 DGD 1 LA/ff

IT

2

(5) (6) (7) Data l'importanza attribuita da tutte le parti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione, è importante garantire la cooperazione fra Europol e la Danimarca su questioni chiave al fine di rafforzare la resilienza dell'Unione rispetto alle minacce alla sicurezza. In conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c) del regolamento Europol, un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali concluso anteriormente al 1º maggio 2017 tra Europol e un paese terzo ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI può costituire la base per il trasferimento dei dati personali da Europol a un paese terzo, nella misura in cui tale trasferimento sia utile allo svolgimento dei compiti di Europol. Il 20 dicembre 2016 il consiglio di amministrazione di Europol ha deciso di raccomandare al Consiglio di aggiungere la Danimarca all'elenco, illustrando la necessità operativa di concludere un accordo di cooperazione con tale paese. 15778/16 DGD 1 LA/ff 3

IT

(8) (9) Al fine di evitare un vuoto operativo a decorrere dal 1º maggio 2017, quando la Danimarca non parteciperà più a Europol in quanto Stato membro, è di fondamentale importanza che Europol avvii senza indugio la procedura per la conclusione di un accordo di cooperazione con la Danimarca in quanto paese terzo. La Danimarca è vincolata dalla decisione 2009/371/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2009/371/GAI. (10) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2009/371/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2009/371/GAI. (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/935/GAI, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 15778/16 DGD 1 LA/ff 4

IT

Articolo 1

Al punto 1 dell'allegato della decisione 2009/935/GAI è inserita la voce seguente: "– Danimarca".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

. Fatto a…, il …

Per il Consiglio Il presidente

15778/16 DGD 1 LA/ff 5

IT