CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA CAMPIONATO SECONDA

Download Report

Transcript CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA CAMPIONATO SECONDA

irregolare, agli effetti del tesseramento. Tanto premesso, questo Gst visto l’articolo 29 n. 8 lettera A, nonché
l’articolo 17 n. 5 lettera A del C.G.S., delibera di infliggere alla società Sanseverinese la punizione sportiva
della perdita della gara con il risultato di 0/3; di inibire fino al 05/02/2017 il dirigente responsabile della società
Sanseverinese sig. Citro Domenico per aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato; di comminare
l’ammenda di euro 135,00 alla società Sanseverinese. Altresì, ordina di trasmettere la decisione alla Procura
Federale per gli accertamenti di rito. Nulla dispone per la tassa di reclamo, non versata.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 9/10/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO ACERNO CALCIO: GARA DEL 9/10/2016 ACERNO CALCIO - SIMONE FIERRO F.C.
Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo ritualmente presentato dalla società Acerno Calcio relativo alla
gara in oggetto ove si duole della posizione irregolare del calciato Pepe Francesco nato il 20/05/1985
tesserato per la società Asd Simone Fierro, in quanto il medesimo risultava essere squalificato con C.U. 132
del 16/06/2016, pag.2796, per una gara in recidiva di ammonizioni (Gara di play-off 12/06/2016 tra Giffoni sei
Casali - Atletico Per Niente) e per tali motivi non aveva diritto a prendere parte alla gara oggetto di reclamo, ne
tantomeno; esperiti gli opportuni accertamenti e verificata la suddetta squalifica, rilevato che il calciatore in
epigrafe in data 08/10/2016 veniva tesserato nelle file dell'Asd Simone Fierro e che per tanto avrebbe dovuto
scontare la squalifica nella prima gara utile del campionato corrente, in applicazione dell'articolo 22 comma 6
Cgs; verificato che il calciatore prendeva parte alla gara del 09/10/2016 (prima giornata del Campionato
Regionale Di Prima Categoria Girone F: Acerno Calcio - Simone Fierro) in contrasto con quanto sancito
dall'articolo 22 comma 6. Tutto ciò premesso delibera in applicazione dell'articolo 17 comma 5 di infliggere la
punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 in favore della società reclamante (Acerno
Calcio); dispone la restituzione della tassa di reclamo, se versata.
GARE DEL 26/11/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 26/11/2016 NEW MASSA – FI.PE
Sciogliendo la riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 51 del 1º dicembre 2016, pag. 1215, rilevato che al
rituale preannuncio di reclamo, pervenuto a mezzo fax in data 27/11/2016, non ha fatto seguito, come previsto
dall'articolo 46 comma 3, il reclamo con le motivazioni documentate, il GST delibera l'inammissibilità del
procedimento attivato; pertanto, omologa il risultato acquisito sul terreno di gioco di 2/0 in favore della società
New Massa; ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
GARE DEL 18/12/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 18/12/2016 POLISPORTIVA DIL. LIONI – E206 GRAVIT WALTER LANDI
Letta l'istanza della società Polisportiva Dil. Lioni, esperiti gli opportuni accertamenti, questo GST revoca
l'ammenda di euro 50,00, per assenza di forza richiesta forza pubblica, comminata con C.U. 62 del
22/12/2016, pag. 1418.
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 30/10/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO CARINOLA: GARA DEL 30/10/2016 APOLLOSA – CARINOLA
Il GST, letto il reclamo della SSC CARINOLA, rileva che lo stesso è fondato e pertanto va accolto. La
reclamante lamenta che nella gara in epigrafe la Polisportiva Apollosa abbia schierato i Calciatori Menditto
Marco, nato il 13.3.1990, God'Swill Jonathan, nato l'1.1.97,Jatta Amodou, nato il 15.06.1997, Morcone
Stefano, nato il 1.7.93 senza che questi fossero tesserati; esperiti gli opportuni accertamenti presso il
competente ufficio del C.R. Campania, è emerso, giusta nota del 3.1.17, prot. 572, che il tesseramento del
calciatore Menditto Marco è avvenuto il 26.10.16 con la predetta Società e che il tesseramento del calciatore
Morcone Stefano è avvenuto il 28.09.16 con la predetta Società, pertanto lo schieramento degli stessi era
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 64 del 5 gennaio 2017
Pagina 1491
regolare alla data della competizione in epigrafe; di contro il tesseramento del calciatore God'Swill Jonathan,
nato il 01.01.97 è avvenuto il 4.11.16 ed il tesseramento del calciatore Jatta Amodou, nato il 15.6.97, è
avvenuto il 18.11.16 per cui lo schieramento di questi ultimi risulta irregolare. Tanto premesso questo GST,
visto l'art.29 n.8 lettera A, nonché l'art. 17 n. 5 lettera A del CGS, delibera di infliggere alla soc. Polisportiva
Apollosa la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della SSC CARINOLA; di
inibire fino al 05.02.17 il dirigente responsabile della Polisportiva Apollosa, Sig. Porcaro Antonio, per aver fatto
partecipare alla gara calciatori non tesserati per la stessa; di comminare l'ammenda di euro 70,00 alla
Polisportiva Apollosa. Altresì ordina di trasmettere la decisione alla Procura Federale per gli accertamenti di
rito. Nulla dispone per la tassa di reclamo, non versata.
GARE DEL 6/11/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO GRUPPO GIOVANI BANZANO: GARA DEL 6/11/2016 GRUPPO GIOVANI BANZANO VISCIANO BELLA VITA 13
il GST letto il reclamo proposto dall' Asd Gruppo Giovani Banzano inoltrato con raccomandata dell’8/11/2016 e
pervenuto in data 10/11/2016 relativo alla gara del Campionato di 2ª categoria girone F del 05/11/2016 tra la
Società Visciano Bella Vita e la reclamante, avente ad oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore
Santorelli Gianfranco il quale non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara di cui sopra non avendo
scontato una residua giornata di squalifica come riportato nel C.U. 116, pag. 2620, della stagione sportiva
2015/2016; in particolare nel C.U. appena richiamato venivano comminate al suddetto calciatore numero 2
giornate di squalifica; una in recidiva di ammonizione ed un’altra per una gara effettiva; effettuata ex officio i
dovuti accertamenti e rilevato che il predetto Santorelli Gianfranco a seguito della comminazione della
suindicata squalifica ha scontato effettivamente una sola giornata e precisamente nella gara del 30/10/2016
Visciano Bella Vita contro Impetus Football Club, sicchè residuava un ulteriore giornata di squalifica da
scontarsi nella corrente stagione sportiva e rilevato altresì che il calciatore ha partecipato ed è sempre stato in
distinta il 22/10/2016 nella gara Nola Five Soccer – Visciano B.V., il 5/11/2016 nella gara G.G.Balzano contro
Visciano B.V. ed il 12/11/2016 nella gara Visciano B.V. contro - Saviano P.Q.M. accoglie il reclamo per i motivi
di cui sopra e per l'effetto infligge, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera A, cgs, la punizione sportiva della
perdita della gara con il risultato di 0/3 in favore della società reclamante; dispone la restituzione della tassa di
reclamo, ove versata
GARE DEL 12/11/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO SAVIANO 1960: GARA DEL 12/11/2016 VISCIANO BELLA VITA 2013 - SAVIANO 1960
Il GST letto il reclamo proposto dalla Asc.D. Saviano 1960, inoltrato con raccomandata in data 15/11/2016 e
pervenuta in data 18/11/2016 relativo alla gara del Campionato di Seconda Categoria girone F del
12/11/2016, tra la società Visciano B.V. e la reclamante, avente ad oggetto la presunta posizione irregolare
del calciatore Santorelli Gianfranco il quale non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara di cui sopra non
avendo scontato una residua giornata di squalifica come riportato nel C.U. 116, pag. 2620 della stagione
sportiva 2015/2016; in particolare nel C.U. appena richiamato venivano comminate al suddetto calciatore
numero 2 giornate di squalifica: una in recidiva di ammonizione ed un’altra per una gara effettiva; effettuati ex
officio i dovuti accertamenti e rilevato che il predetto Santorelli Gianfranco, a seguito della comminazione della
suindicata squalifica ha scontato effettivamente solo una giornata e precisamente nella gara del 30/10/2016
Visciano B.V. contro Impetus F.C. residuando così una sola giornata di squalifica da scontare nella stagione
sportiva corrente; rilevato, altresì che il calciatore ha partecipato ed è sempre stato in distinta il del 22/10/2016
Nola Five Soccer - Visciano B.V., il 05/11/2016 nella gara G.G.Banzano - Visciano B.V. e nella gara del
12/11/2016 Visciano B.V. – Saviano. P.Q.M. accoglie il reclamo per i motivi di cui sopra e per l'effetto
commina alla società Visciano B.V. la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3, in favore
della reclamante, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 lettera A Cgs, Dispone altresì la restituzione della tassa di
reclamo, se versata.
GARE DEL 26/11/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO VILLANOVA 2006: GARA DEL 26/11/2016 PANNI - VILLANOVA 2006
Sciogliendo la riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 51 del 1º dicembre 2016, pag. 1221, rilevato che al
rituale preannuncio di reclamo, pervenuto a mezzo fax in data 28/11/2016, non ha fatto seguito, come previsto
dall'articolo 46 comma 3, il reclamo con le motivazioni documentate, il GST delibera l'inammissibilità del
procedimento attivato; pertanto, omologa il risultato acquisito sul terreno di gioco di 2/1 in favore della società
ASD Panni; ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 64 del 5 gennaio 2017
Pagina 1492
CAMPIONATO REGIONALE ATTIVITA MISTA
GARE DEL 31/10/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO AFRO NAPOLI UNITED – GARA DEL 31/10/2016 AFRO NAPOLI UNITED / SAN GIORGIO 1926
Il GST, letti gli atti ufficiali, sciogliendo la riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 novembre 2016,
pag. 1088, rileva che al rituale preannuncio di reclamo, non ha fatto seguito, come previsto dall'articolo 46
comma 3, il reclamo con le motivazioni documentate, e pertanto rileva l'inammissibilità del procedimento
attivato; tanto premesso, letto il referto arbitrale e constatata l’assenza non giustificata della società Afro
Napoli United, in applicazione dell’art. 53 NOIF, delibera di infliggere alla società Afro Napoli United la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0–3, più un punto di penalizzazione in classifica
e l’ammenda di € 150,00, relativa alla prima rinuncia; ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
GARE DEL 19/12/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 19/12/2016 SAN TOMMASO CALCIO – SAN VITALIANO
Letta la nota della società San Vitaliano, esperiti gli opportuni accertamenti, questo GST revoca il
provvedimento dell’ammenda di euro 25,00, adottato con C.U. 62 del 22/12/2016, pag. 1427.
GARA DEL 22/12/2016
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 19/ 1/2017
GRIMALDI FRANCESCO
(PRO PAGANI)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ABAGNALE CHRISTIAN
(MASSA LUBRENSE)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MARZUILLO FEDERICO
(MASSA LUBRENSE)
AMMONIZIONE (III INFR)
CACACE ANTONINO
(MASSA LUBRENSE)
AMMONIZIONE (II INFR)
CAPUANO MICHELE
(PRO PAGANI)
FONTANELLA DOMENICO
(PRO PAGANI)
(MASSA LUBRENSE)
ZARRELLA MARIANO
(MASSA LUBRENSE)
AMMONIZIONE (I INFR)
CESINA FRANCESCO
REA DANIELE
(PRO PAGANI)
GARE DEL 28/12/2016
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DE ROSA ANTONIO
(SCAFATESE CALCIO 1922)
ESPOSITO GIUSEPPE
(SCAFATESE CALCIO 1922)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (VIII INFR)
SESSA GERARDO
(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 64 del 5 gennaio 2017
Pagina 1493
AMMONIZIONE (III INFR)
ESPOSITO FRANCESCO
ESPOSITO ALESSANDRO
(SCAFATESE CALCIO 1922)
(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)
AMMONIZIONE (II INFR)
NOVI FIORENZO
(SCAFATESE CALCIO 1922)
AMMONIZIONE (I INFR)
SCHETTINO EMANUELE
(SCAFATESE CALCIO 1922)
GARE DEL 29/12/2016
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 19/ 1/2017
FALCO ANTONIO
(VIRTUS GOTI 97)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
IANNOTTA FRANCESCO
(VIRTUS GOTI 97)
MINGIONE ROBERTO
(VIRTUS GOTI 97)
FUCCI ANTONIO
(GALAZIA 1997)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
CARUSONE GERARDO
(GALAZIA 1997)
AMMONIZIONE (II INFR)
BALDINI ANTONIO
(GALAZIA 1997)
GARE DEL 2/ 1/2017
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
IACONO FRANCESCO
MALTESE LUIGI
(ATLETICO CASALNUOVO)
(ATLETICO CASALNUOVO)
AMMONIZIONE (II INFR)
PADRICELLI MAURIZIO
(CASORIA CALCIO 1979)
AMMONIZIONE (I INFR)
MARCONE SIMONE
(CASORIA CALCIO 1979)
CALCIO A CINQUE SERIE D
GIRONE F - 8 Giornata – A – 28.12.2016
ANTONIO ESPOSITO
ATLETICO EOL C5 EBOLI
DOLCE VITA C5
PERTOSA
RETTIFILO
SPORTING S. PIETRO CALCIO
- SPARTANS SALERNO A.S.D.
- SAN GREGORIO
- FUTSAL INSTEIA POLLA
- GREEN PARK C5
- ALBANELLA
- BELLOVEDERE
4-7
3-1
3-0
5-5
5-2
4-7
GIRONE F - 9 Giornata – A – 4.1.2017
ALBANELLA
AQUARA
ATLETICO EOL C5 EBOLI
BELLOVEDERE
FUTSAL INSTEIA POLLA
GREEN PARK C5
- SPARTANS SALERNO A.S.D.
- SPORTING S. PIETRO CALCIO
- ANTONIO ESPOSITO
- PERTOSA
- RETTIFILO
- DOLCE VITA C5
5-1
6-5
10 - 1
4-3
7-5
6-0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 64 del 5 gennaio 2017
Pagina 1494