APC Fondiaria in c/c. - inbiz

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Foglio informativo n. 016/042.
Finanziamenti a Medio Termine destinati alle Imprese.
Aedifica – APC Fondiaria in c/c.
Informazioni sulla banca.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino.
Per chiamate dall’Italia: 800.303.303.
Per chiamate dall’Estero: +39.011.80.19.200.
Sito Internet: www.intesasanpaolo.com.
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361.
Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158. Partita IVA 10810700152.
Codice A.B.I. 3069.2.
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza:
Nome e Cognome/ Ragione Sociale
Sede (Indirizzo)
Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi
Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco
Qualifica
Che cos’è Aedifica – APC Fondiaria in c/c.
E’ un apertura di credito in conto corrente dedicata esclusivamente alla realizzazione di investimenti immobiliari destinati
alla vendita; l’operazione è sempre garantita da ipoteca e deve possedere i requisiti del credito fondiario.
Il contratto prevede il pagamento di interessi sulle somme utilizzate e altre commissioni (ad esempio la commissione di
disponibilità fondi – C.D.F.).
Aedifica – APC Fondiaria in c/c: caratteristiche e rischi.
A cosa serve: è un’apertura di credito in conto corrente destinata alla realizzazione di programmi immobiliari quali
l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l’ammodernamento di immobili destinati alla vendita.
A chi si rivolge: è rivolta esclusivamente a clienti “non consumatori”.
Garanzie: è sempre richiesta ipoteca di primo grado sull’immobile oggetto di finanziamento (o altro immobile).
Il Cliente è tenuto ad assicurare contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine l’immobile su cui è iscritta
l’ipoteca per tutta la durata del finanziamento. La polizza può essere sottoscritta presso una primaria Compagnia di
Assicurazione. I contenuti e i requisiti delle coperture assicurative sono riepilogati nel “Fascicolo Informativo” della
polizza che il cliente può richiedere alla Compagnia di Assicurazione. La polizza deve coprire il costo per l’integrale
ricostruzione a nuovo dell’immobile ipotecato e deve essere vincolata a favore della Banca e depositata presso la
medesima per tutta la durata del finanziamento.
La Banca si riserva inoltre, in funzione delle valutazioni di merito creditizio, di richiedere ulteriori garanzie nonché vincoli
o specifiche cautele.
Durata: da un minimo di 2 anni ad un massimo di 3 anni in funzione delle caratteristiche del programma immobiliare e
dei tempi di realizzazione previsti, con facoltà di revoca da parte della Banca, decorsi almeno 18 mesi e un giorno dalla
data di stipula del contratto. La Banca può inoltre prorogare la durata dell’operazione, qualora ritenuto opportuno in
relazione allo stato dell’iniziativa immobiliare e delle valutazioni di merito creditizio, per una durata complessiva non
superiore a 5 anni dalla stipula del contratto.
Modalità di utilizzo dell’Apc fondiaria: la Banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro, destinata
esclusivamente alla realizzazione del progetto immobiliare, utilizzabile su uno specifico c/c. Tale rapporto è movimentato
solamente tramite operazioni di giroconto disposte dal cliente verso il conto ordinario per l’utilizzo dell’apc nei limiti
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FINANZIAMENTI MLT IMPRESE.
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massimi resi via via disponibili e, viceversa, tramite accrediti dal conto ordinario qualora il cliente intenda ridurne
l’utilizzo.
La progressiva messa a disposizione del finanziamento può avvenire esclusivamente a seguito dell’accertamento dello
stato avanzamento lavori da parte della Banca.
Rischi di Aedifica – APC Fondiaria in c/c.
Tra i principali rischi va tenuta presente la possibilità di variazione del tasso di interesse debitore in aumento rispetto al
tasso iniziale (collegato alle oscillazioni del parametro di indicizzazione di riferimento).
Condizioni economiche
Quanto può costare Aedifica - APC Fondiaria in conto corrente
Esempio: Finanziamento accordato di € 100.000, 00, durata 3 anni, con utilizzo pieno per l'intero
trimestre
Accordato
Tasso debitore nominale annuo
Commissione di disponibilità fondi (CDF) trimestrale
Spese di perizia (una tantum)
Imposta sostitutiva (una tantum) sull'importo accordato
Imposta di bollo su conto corrente annuo
Spese annue per la gestione del conto corrente
Premio polizza1 incendio, scoppio, fulmine sull'immobile
T.A.E.G.
1
€ 100.000,00
5,9270%
0,5000%
€ 1.000,00
0,25% dell'importo accordato
€ 100,00
€ 104,00
€ 270,00
10,0508%
importo stimato sulla base dei valori medi di mercato in € 270,00 in quanto tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca.
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione
dell'ipoteca.
Il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo che non intervengano
variazioni del tasso debitore rispetto al livello inziale.
Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla banca. Al momento della
stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella
pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.
Dettaglio condizioni economiche.
Affidamenti e tassi.
Importo Massimo finanziabile
Durata
Sino all'80% del costo del programma di
investimento (IVA esclusa), con un minimo di €
100.000,00.
Minimo: 2 anni - Massimo: 3 anni in funzione delle
caratteristiche del programma immobiliare e dei
tempi di realizzazione previsti, con facoltà di revoca
per la Banca decorsi almeno 18 mesi e 1 giorno dalla
stipula del contratto.
La Banca può consentire di prorogare la durata
dell'operazione per una durata complessiva non
superiore a 5 anni dalla stipula del contratto.
Tassi.
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Tasso Debitore di interesse nominale annuo (T.A.N.)
Parametro di riferimento
Valore del parametro in vigore
Percentuale di applicazione parametro
Spread (in punti percentuali)
Parametro di indicizzazione + spread.
5,9270 %
Qualora la somma algebrica tra il valore
del parametro e dello spread determini
un risultato di segno negativo, il tasso è
comunque fissato a zero essendo in
ogni caso il cliente tenuto a restituire
l'importo capitale erogato.
Media eurib.1m/365 ult. 2 giorni lav.
mese prec.
-0,3730 %
100,0000 %
+6,300
(1)
Il parametro di indicizzazione è dato dalla media aritmetica dell'Euribor a 1 mese (base 365) rilevato gli ultimi due giorni lavorativi
bancari del mese precedente quello del computo degli interessi. Lo spread esposto è da intendersi come il valore massimo applicabile.
Tasso Extra Fido
7,9270 %
(2)
Parametro di riferimento Media eurib.1m/365 ult. 2 giorni lav.
mese prec.
Valore del parametro in vigore -0,3730 %
Percentuale di applicazione parametro 100,0000 %
Spread (in punti percentuali) +8,300
Il parametro di indicizzazione è dato dalla media aritmetica dell'Euribor a 1 mese (base 365) rilevato gli ultimi due giorni lavorativi
bancari del mese precedente quello del computo degli interessi. Lo spread esposto è da intendersi come il valore massimo applicabile.
Tasso di mora
15,2125 % fino alla data del
(3)
31/03/2017
Periodicita'
Periodicità di liquidazione degli interessi
Annuale
(4)
Periodicità di liquidazione delle competenze diverse da interessi
TRIMESTRALE
Spese.
Spese per la stipula del contratto.
Spese di perizia (proporzionali all'importo del finanziamento richiesto, con un minimo di € 250,00, secondo la seguente scalettatura)
Finanziamento richiesto
Importo forfettario da percepire
Fino a € 300.000,00
€ 1.000,00
Fino a € 500.000,00
€ 1.400,00
Fino a € 1.000.000,00
€ 2.200,00
Fino a € 2.500.000,00
€ 3.700,00
Fino a € 5.000.000,00
€ 6.200,00
Fino a € 10.000.000,00
€ 8.700,00
Oltre
€ 11.600,00
Eventuali accertamenti peritali successivi alla perizia iniziale
€ 250,00 per ciascun accertamento.
Spese per la gestione del rapporto.
Commissione di disponibilità fondi (C.D.F.)
0,5000 % trimestrale
Costo emissione comunicazione di legge cartacea
Costo emissione comunicazione di legge on line
Eventuali riduzioni o cancellazioni parziali d'ipoteca (per ciascuna formalità)
Cancellazione ipoteca
€ 0,70
(5)
€ 0,00
(6)
€ 250,00 oltre agli oneri notarili
€ 75,00 oltre agli oneri notarili, qualora eseguita, per
espressa richiesta dell'impresa, a mezzo di atto
notarile (*)
(*) Occorre precisare che la cancellazione dell'ipoteca è una conseguenza automatica dell'avvenuta estinzione del finanziamento. In
particolare, la Banca è tenuta a trasmettere al conservatore, cioè l'ufficio pubblico dei registri immobiliari, la comunicazione di
estinzione del finanziamento - entro trenta giorni dalla data dell'evento - senza applicare alcun onere. Il conservatore, una volta
ricevuta la comunicazione procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca.
(1) IL TASSO È VARIABILE ED È CALCOLATO COME SEGUE: (valore del parametro tempo per tempo vigente moltiplicato per la
percentuale di applicazione parametro) + (spread). Il valore del tasso, dunque, varia in base al valore tempo per tempo vigente del
parametro di riferimento. Il valore riportato nel documento è il tasso in vigore alla data ivi indicata, oppure - in caso di date future - è
calcolato sulla base del valore del parametro in vigore alla data di elaborazione del documento. Per conoscere i valori effettivamente
applicati nel calcolo degli interessi, il cliente può consultare la sezione "Dettaglio competenze di chiusura" degli estratti conto,
contenente anche l'evidenza degli interessi tempo per tempo maturati. Nel caso di tasso a debito del cliente, qualora la somma
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algebrica tra il valore del parametro e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero essendo
in ogni caso il cliente tenuto a restituire le somme utilizzate.
(2) IL TASSO È VARIABILE ED È CALCOLATO COME SEGUE: (valore del parametro tempo per tempo vigente moltiplicato per la
percentuale di applicazione parametro) + (spread). Il valore del tasso, dunque, varia in base al valore tempo per tempo vigente del
parametro di riferimento. Il valore riportato nel documento è il tasso in vigore alla data ivi indicata, oppure - in caso di date future - è
calcolato sulla base del valore del parametro in vigore alla data di elaborazione del documento. Per conoscere i valori effettivamente
applicati nel calcolo degli interessi, il cliente può consultare la sezione "Dettaglio competenze di chiusura" degli estratti conto,
contenente anche l'evidenza degli interessi tempo per tempo maturati. Nel caso di tasso a debito del cliente, qualora la somma
algebrica tra il valore del parametro e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero essendo
in ogni caso il cliente tenuto a restituire le somme utilizzate.Questa condizione è stata pattuita nel contratto di conto corrente
relativamente agli sconfinamenti in assenza di fido.
(3) IL TASSO È VARIABILE ED È PARI AL "TASSO LIMITE" di cui alla L. n. 108/1996, art. 2, comma 4, così calcolato: Tasso Effettivo
Globale Medio (TEGM) aumentato di 1/4 del TEGM stesso più 4 punti percentuali. Il TEGM considerato è il minore tra quelli riferiti alla
categoria delle Apertura di credito in conto corrente, vigente al momento in cui si verifica la mancata/ritardata restituzione, entro il
termine, di quanto dovuto alla Banca. Il valore del tasso varia in base al valore tempo per tempo vigente del parametro di riferimento.
Il valore riportato nel documento è il tasso in vigore alla data ivi indicata.
(4) Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel caso di
chiusura dell'apertura di credito o nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia stipulato e si esaurisca nel corso dello stesso anno solare, gli
interessi vengono conteggiati al termine dell'apertura di credito per cui sono dovuti e sono immediatamente esigibili.
(5) Costo non percepito in quanto la comunicazione di legge è inviata contestualmente a quella del conto corrente.
(6) La Rendicontazione On Line e' disponibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.
Ultime rilevazioni del parametro di riferimento.
Data.
31/10/2016
30/11/2016
31/12/2016
Media aritmetica Euribor 1 mese
-0,378%
-0,377%
-0,373%
Il parametro Media Aritmetica Euribor base 365 a 1 mese viene rilevato gli ultimi due giorni lavorativi bancari del mese
precedente a quello del computo degli interessi
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Altre spese da sostenere.
Al momento della stipula del finanziamento l’impresa può sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Onere notarile
Assicurazione immobile da incendio
Se acquistati attraverso la banca/intermediario
Secondo il tariffario del professionista
L’Impresa è tenuta ad assicurare i fabbricati e/o i beni mobili
oggetto di garanzia contro i danni causati da incendio,
scoppio, fulmine. La polizza può essere sottoscritta presso
una Primaria Compagnia di Assicurazione.
Le polizze dovranno essere vincolate a favore della Banca
e depositate presso la medesima per tutta la durata
dell’operazione.
Annullamento del contratto assicurativo per estinzione
anticipata o trasferimento dell’apertura di credito
In caso estinzione anticipata totale dell’apertura di credito –
anche a seguito di un’operazione di surroga - la garanzia
relativa al fabbricato la cui apertura di credito è stata estinta
cessa e l’impresa, qualora abbia pagato un premio unico in
via anticipata, ha diritto alla restituzione della parte di detto
premio relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di
estinzione del’apertura di credito e la data di scadenza
originaria del contratto di assicurazione, al netto delle
eventuali spese amministrative previste nelle Condizioni di
Assicurazione.
In alternativa, l’impresa potrà richiedere il mantenimento o,
se necessario, la riattivazione della garanzia relativa al
fabbricato la cui apertura di credito è stata estinta
anticipatamente, provvedendo in tal caso a segnalare
l’eventuale nuovo beneficiario del contratto con le modalità
previste nelle Condizioni di Assicurazione.
Si rammenta che l’impresa ha il diritto di avvalersi degli
eventuali strumenti di trasparenza predisposti dalla
Compagnia di Assicurazione e stabiliti secondo la Normativa
di settore.
Trattamento tributario: I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale
ordinario (imposte di registro, di bollo e, quando previste, quelle ipotecarie e catastali). La banca può, a seguito di
specifica opzione da esercitarsi per iscritto in contratto, optare per la corresponsione di un’imposta sostitutiva prevista
dal D.P.R. 601/73 e s.m.i. (in percentuale sull’importo erogato (o messo a disposizione nei casi apc), nella misura protempore prevista dalla vigente Legislazione (attualmente generalmente pari allo 0,25%).
In particolare la banca opta per il regime fiscale di imposta sostitutiva quando è più conveniente per l’Impresa, come ad
esempio per le operazioni assistite da ipoteca.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla
categoria di operazione di “Aperture di credito in conto corrente”, può essere consultato in filiale e sul sito internet, il
cui indirizzo è indicato nella sezione “Informazioni sulla banca“ del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata
alla Trasparenza.
Avvertenze.
Per le condizioni economiche relative al servizio “Copia documentazione” si veda il Foglio Informativo “Servizi vari”
disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.
Estinzione anticipata, portabilità e reclami.
Estinzione anticipata.
Il cliente può recedere in ogni momento con la corresponsione di quanto dovuto per capitale ed interessi senza ulteriori
spese.
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Portabilità del finanziamento.
Nel caso in cui, per rimborsare l’apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il
cliente, se persona fisica o micro-impresa (come definita dall’art. 1, comma 1, lettera t del D.Lgs. 27/1/2010 nr. 11, non
deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto
mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Recesso.
Si conviene espressamente che la Banca potrà recedere dal contratto e comunque avrà diritto ad ottenere il
soddisfacimento di ogni ragione di credito, in una qualsiasi delle ipotesi contrattualmente previste.
Il recesso si verificherà il giorno lavorativo successivo rispetto alla data di ricezione da parte del cliente della
comunicazione inviatagli dalla Banca con la quale quest’ultima dichiara che intende avvalersi della presente clausola.
Nel caso di recesso ai sensi delle norme contrattuali, il Cliente dovrà rimborsare alla Banca entro 8 (otto) giorni lavorativi
dalla data in cui il recesso sia divenuto efficace, tutte le somme dovute in relazione all’apertura di credito unitamente
agli interessi maturati – ivi inclusi, fino al giorno dell’effettivo pagamento, gli interessi moratori oltre agli altri accessori.
Tempi massimi di chiusura del rapporto.
10 giorni lavorativi.
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a Ufficio Reclami Intesa
Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO, o inviata sia per posta elettronica alla casella
[email protected] che attraverso posta elettronica certificata (PEC) alla casella
[email protected], o a mezzo fax al numero 011/0937350, o consegnata allo sportello dove
è intrattenuto il rapporto.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al
giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua
competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia,
oppure chiedere alla Banca.
Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente,
possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:
 ·al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie–ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
 ·oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in
materia bancaria e finanziaria.
L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all’ABF, il Regolamento
del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del
Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.
Legenda.
Accollo
Commissione
Disponibilità Fondi
(C.D.F.)
Euribor (Euro
interbank offered rate)
Ipoteca
Parametro di
indicizzazione (per i
finanziamenti a tasso
variabile)
Perizia
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Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del
mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si
accolla”, il debito residuo.
L’importo dovuto a titolo di C.D.F. è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale
indicata alla media dell’ammontare complessivo delle linee di credito concesse al Cliente in essere durante
il trimestre stesso, anche solo per parte di questo periodo e anche qualora tale ammontare complessivo sia
stato utilizzato, in tutto o in parte.
Tasso per depositi interbancari in Euro calcolato giornalmente alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles come
media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito,
selezionato periodicamente dalla Federazione Bancaria Europea (FBE). Il tasso è diffuso sul circuito
telematico Reuters e di norma pubblicato, il giorno successivo, su “Il Sole 24 Ore”.
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il
creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile o di beni registrati da ipotecare e/o dei beni
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Privilegio
Sconfinamento extra
fido
Spread
Tasso Effettivo
Globale Medio
(TEGM)
Tasso debitore
nominale
annuo (TAN)
Tasso Extra Fido
Tasso Limite
Tasso di mora
Trattamento tributario
Aggiornato al 01.01.2017
mobili da sottoporre a privilegio mobiliare.
Diritto reale di garanzia costituto sui beni mobili dell’impresa finanziata. Se il debitore non può più pagare
il suo debito, il creditore può ottenere la vendita coattiva del bene.
Si intende il saldo debitore determinato a seguito dell’utilizzo a debito del conto effettuato dal cliente oltre
l’importo dell’affidamento concesso dalla banca.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla
legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e ,quindi, vietato, occorre individuare, tra
tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non
sia superiore.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate
in relazione al fido.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme utilizzate oltre il limite del fido
concesso.
Tasso corrispondente al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di una percentuale pari a 1/4 del
TEGM stesso nonché di altri 4 punti percentuali (così come attualmente previsto dall’art. 2 c. 4 della legge
n. 108/1996).
Le misure del TEGM e del “Tasso limite” (cd. tasso soglia) sono rilevabili dal Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente in caso di
mancata/ritardata restituzione, entro il termine, di quanto dovuto alla Banca.
Trattamento tributario: I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime
fiscale ordinario (imposte di registro, di bollo e, quando previste, quelle ipotecarie e catastali). La banca
può, a seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto in contratto, optare per la corresponsione di
un’imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e s.m.i. (in percentuale sull’importo erogato (o messo a
disposizione nei casi apc), nella misura pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione (attualmente
generalmente pari allo 0,25%).
In particolare la banca opta per il regime fiscale di imposta sostitutiva quando è più conveniente per
l’Impresa, come ad esempio per le operazioni assistite da ipoteca.
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