Newsletter Fnp Brescia 3-2017
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Transcript Newsletter Fnp Brescia 3-2017
Newsletter anno IV
Pagamento delle pensioni
Visite fiscali
4 gennaio 2017
3
Informazioni
utili
NOVITA’ SUL PAGAMENTO DELLE PENSIONI
Per l’anno 2017, dal mese di febbraio, a seguito del deciso
intervento dei Sindacati dei Pensionati, nel Decreto
Milleproroghe del 30 dicembre scorso è stabilito che le pensioni
saranno pagate il Primo giorno bancabile e non il Secondo
giorno, come inizialmente deciso.
La FNP-.CISL, con le altre OO.SS. dei pensionati,
interverranno nuovamente presso gli organi competenti
affinché il pagamento diventi (ritorni) strutturale dal 1°giorno di ciascun mese.
Visite fiscali da 1 gennaio 2017
Tra le novità introdotte per il 2017, i controlli che scattano il primo giorno di assenza
anche per i lavoratori privati e il medico fiscale inviato d'ufficio. Per evitare sanzioni
severe, ricorda il portale 'laleggepertutti.it', la prima cosa da fare quando ci si ammala è
avvertire il datore di lavoro. Il tempo per farlo è regolato in base al contratto collettivo di
lavoro applicato dall'azienda per la quale si lavora.
Normalmente si deve avvertire prima dell'inizio del turno di lavoro per le aziende che
applicano i seguenti contratti collettivi: telecomunicazioni, terziario e commercio,
turismo, gomma/plastica, carta, tessile/abbigliamento/confezioni, grafica /editoria,
alimentare; entro 2 ore dall'inizio del turno lavorativo per le aziende che applicano il
Ccnl Autotrasporto; entro 4 ore dall'inizio del turno lavorativo per le aziende di
autotrasporto (relativamente al personale viaggiante e soggetto a turni continui
avvicendati), legno/arredamento, chimica, calzature e infine, entro il primo giorno di
assenza per le aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica.
Nei casi di giustificato e comprovato impedimento non vige l'obbligo di avvertire. Se
l'inadempimento non viene giustificato, il datore di lavoro può sanzionare il dipendente,
anche se il certificato medico è inviato nei termini. Per ottenere il certificato medico,
occorre recarsi tempestivamente da proprio medico curante, entro 48 ore (2 giorni) dal
verificarsi della patologia. Il medico trasmetterà il certificato di malattia, con la diagnosi,
la prognosi e l'indirizzo nel quale il dipendente è reperibile, in via telematica all'Inps e
rilascerà una ricevuta col numero di protocollo. Se il contratto collettivo o gli accordi con
il datore di lavoro lo prevedono, si dovrà inviare il numero di protocollo al datore di
lavoro.
Se il proprio medico curante è assente, è possibile recarsi da un altro medico
convenzionato col servizio sanitario nazionale (Ssn) o dalla guardia medica. In caso di
ricovero, è l'ospedale a dover inviare il certificato medico. Se invece la trasmissione
telematica risulta impossibile, è necessario inviare con raccomandata il certificato, entro
lo stesso termine di 2 giorni previsto per l'invio telematico.
Avvertito il datore di lavoro e trasmesso il certificato medico, occorre rendersi
reperibile per la visita fiscale.
Si tratta di un controllo da parte di un medico fiscale dell'Inps, volto a verificare lo stato
di malattia.
In determinati casi non si è obbligati a
essere reperibili nelle fasce orarie per la
visita fiscale. Le ipotesi di esonero, in
particolare, riguardano il ricovero presso
una struttura sanitaria (chi è ricoverato
in ospedale non può assolutamente
ricevere la visita fiscale, né in loco, né,
ovviamente,
presso
la
propria
abitazione); l'esistenza di una patologia grave che richiede cure salvavita (l'ipotesi
riguarda, ad esempio, chi ha gravi patologie cardiache, pazienti con patologie
oncologiche, dializzati); l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale; una malattia
correlata a un'eventuale invalidità o menomazione del dipendente (sono i casi, in
pratica, in cui il malato possiede una percentuale d'invalidità o un handicap, anche non
grave).
Il proprio medico curante, poi, può disporre che il dipendente sia esonerato dalla visita
fiscale per particolari motivazioni (ad esempio, nel caso di depressione o cefalea, perché
la permanenza in un luogo chiuso ostacola la guarigione), contrassegnando il certificato
medico col codice E. Se la visita fiscale è stata già effettuata durante il periodo di
prognosi della stessa malattia, non può essere effettuato un nuovo controllo medico da
parte dell'Inps; in caso di ricaduta, invece, o nel caso in cui il proprio medico prolunghi
la prognosi, si può ricevere una nuova visita.
Al di fuori delle ipotesi di esonero dal controllo medico fiscale, in alcuni casi si può
essere comunque giustificato, anche se si risulta assente agli accertamenti domiciliari. I
casi di assenza giustificata alla visita fiscale riguardano l'effettuazione di una visita
medica o la sottoposizione a un accertamento sanitario durante le fasce di reperibilità;
la sottoposizione a cure mediche durante le fasce di reperibilità (in queste ipotesi, si
deve avvertire in anticipo l'amministrazione o il datore di lavoro ed esibire,
successivamente, un'attestazione in merito); l'assenza per cause di forza maggiore, o per
evitare gravi conseguenze per sé o per i propri familiari; la visita al di fuori delle fasce di
reperibilità.
Tra le scuse non valide rientrano: il malfunzionamento del campanello o del citofono,
non aver sentito suonare o bussare, la mancanza del cognome del lavoratore nel
citofono, la variazione di domicilio non comunicata, non potersi alzare dal letto, essere
usciti per commissioni urgenti. Nonostante tali scusanti siano serie, prevale il principio
per cui il dipendente sia tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili per accogliere
il medico nelle fasce di reperibilità.
Si hanno 15 giorni di tempo per giustificare la propria assenza alla visita fiscale: in caso
di assenza ingiustificata al controllo domiciliare, la sanzione comporta la perdita del
100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia, a meno che il lavoratore non
sia convocato prima a una seconda visita, che solitamente avviene nell'ambulatorio Asl.
In questo caso, se effettivamente il medico verifica il proprio stato di malattia, si può
recuperare la retribuzione dal giorno del secondo controllo. In caso di assenza alla
seconda convocazione (visita ambulatoriale), invece, si perde il 50% della retribuzione
dei giorni restanti; alla terza assenza, si perde tutto.