Condizioni Contratto Conto Deposito

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Transcript Condizioni Contratto Conto Deposito

CONDIZIONI GENERALI CHE
REGOLANO I CONTI DI RISPARMIO E I
SERVIZI ACCESSORI DI IBL BANCA
VE RS I ON E
6
DEL
02
G EN N AIO
2017
CONDIZIONI GENERALI CONTI DI RISPARMIO IBL BANCA
VERSIONE CONTRATTO 6 DEL 02/01/2017
SEZIONE I - NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE A TUTTI I RAPPORTI E SERVIZI DI IBL BANCA S.p.A. (NORME GENERALI) ...................... 1
SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO I SINGOLI PRODOTTI E SERVIZI ............................................................................................................................ 6
SEZIONE II A) NORME CHE REGOLANO I CONTI DI RISPARMIO ...................................................................................................................................... 6
SEZIONE II B) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO ................................................................................................................................. 8
SEZIONE II C) NORME CHE REGOLANO L’INCASSO E L’ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO 12
SEZIONE II D) NORME CHE REGOLANO LE CARTA DI DEBITO ...................................................................................................................................... 13
SEZIONE II E) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI TELEMATICI ..................................................................................................................................... 15
SEZIONE I - NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE A TUTTI I RAPPORTI E SERVIZI DI IBL BANCA S.p.A. (NORME GENERALI)
1 Portata delle Norme Generali
1. Le presenti norme (di seguito brevemente “Norme Generali”) si applicano in via generale a tutti i tipi di servizi prestati tempo per tempo dall’Istituto Bancario del
Lavoro S.p.A. (di seguito “IBL Banca” o “Banca”) - di conto, di deposito, di servizio, con gli inerenti rapporti (di seguito anche i “Servizi”) - i quali si intenderanno
conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti Norme Generali. Le presenti Norme Generali, unitamente alle norme
speciali che regolano i relativi rapporti e servizi, si applicano anche a tutti i rapporti in corso con la Banca, anche a quelli anteriormente accesi, intendendosi a tal
fine integralmente sostituite le pattuizioni eventualmente convenute mediante moduli contrattuali al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e
retroattivo e senza soluzione di continuità. Le presenti Norme Generali si applicheranno pertanto anche ad ogni ulteriore contratto o rapporto stipulato o comunque
acceso successivamente dal Cliente che faccia ad esse riferimento o rinvio, in tutto o in parte. Sono fatte salve diverse condizioni normative eventualmente pattuite
per singoli specifici rapporti, le quali peraltro non si intenderanno estese ad altri rapporti dello stesso tipo né anteriori né successivi, salvo espresso patto contrario.
2. Le presenti Norme Generali hanno valore di clausole normative salva pertanto la separata pattuizione delle condizioni economiche dei contratti e dei rapporti
regolati con le presenti norme. Per i rapporti e servizi già in corso al momento dell'approvazione delle presenti Norme Generali si continuano ad applicare le
condizioni economiche (tassi, condizioni, commissioni ecc.) vigenti, salve le successive modifiche ai sensi delle presenti Norme Generali. Le parti possono derogare
espressamente alle Norme Generali in relazione ad ogni singolo contratto o rapporto precisando tale deroga nel contratto.
3. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Norme Generali e le disposizioni contenute nelle norme relative ai singoli servizi, prevalgono queste ultime.
4. La Banca è tenuta ad osservare i criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta (articolo 1176 codice civile).
5. La Banca rispetta, nei rapporti con il Cliente, le norme contenute nel Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) e le relative disposizioni di attuazione, nonché tutte
le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2 Servizi resi successivamente disponibili
Gli eventuali servizi non previsti dalle presenti Norme Generali ma resi successivamente disponibili dalla Banca sono regolati dalle presenti Norme Generali e dalle
norme relative ai singoli servizi, le quali ultime dovranno intendersi quale parte integrante e sostanziale delle Norme Generali; la sottoscrizione delle norme ad essi
relative è presupposto per l’attivazione dei nuovi servizi richiesti.
3 Efficacia
Le presenti Norme Generali e quelle specifiche che disciplinano i singoli servizi hanno effetto dal momento del perfezionamento dei singoli contratti, perfezionamento
che ha luogo unicamente con l’accettazione della Banca.
4 Attivazione dei diversi servizi
1. In sede di richiesta iniziale, è facoltà del Cliente richiedere l’attivazione di uno o più dei servizi disciplinati dalle Norme Generali. L’eventuale adesione del Cliente
ad uno solo dei servizi o prodotti disciplinati dal presente contratto non comporta l’obbligo per il Cliente di aderire anche a uno o più degli altri prodotti o servizi. In
qualsiasi momento successivamente alla conclusione del contratto, il Cliente può richiedere l’attivazione di uno o più servizi ulteriori disciplinati dalle presenti Norme
Generali, che troverà pertanto applicazione anche in relazione a tali servizi per i profili di volta in volta rilevanti.
2. L’attivazione dei vari servizi può essere richiesta ed effettuarsi anche mediante l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e le modalità
previste dalle disposizioni di legge e regolamento di volta in volta applicabili.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento è fatto divieto di consegnare al promotore finanziario di cui può servirsi la Banca per lo svolgimento
dell’attività fuori sede, denaro contante o mezzi diversi da assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per cui opera la Banca ovvero al
soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità. È fatto altresì divieto al Cliente di consegnare, comunicare o
trasmettere al promotore finanziario i codici segreti di accesso al servizio eventualmente rilasciati dalla Banca ad ogni Cliente al momento della sua attivazione. In
caso di violazione della presente disposizione il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
5 Deposito delle firme
1. Il Cliente è tenuto, all’accensione dei singoli rapporti e servizi, a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti
con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate, e in particolare, in caso di rapporti di credito, delle facoltà di pattuizione e/o di
utilizzo dei rapporti stessi.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime producono effetto a partire dalle ore 24 del
giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sia pervenuta in originale alla Banca. Ciò anche quando dette revoche,
modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.
3. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
6 Firme in caso di cointestazione
1. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari. La
revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'articolo 1726 codice civile, anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle
facoltà deve essere fatta da essi tutti.
2. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito all’articolo precedente.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 5 sarà onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
4. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
7 Identificazione del Cliente
1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti ed in occasione dello svolgimento delle relative operazioni bancarie, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri
dati ed i relativi documenti validi ai fini identificativi, quali richiesti dalla Banca - e in particolare ai fini della normativa vigente in materia di “antiriciclaggio” (D.Lgs.
231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) - nonché a fornire o a fare fornire gli stessi dati e documenti relativi alle persone eventualmente delegate ad
operare in suo nome e/o per suo conto.
2. Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle disposizioni normative di volta in volta applicabili.
8 Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca – Commissioni e spese
1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti
di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti da Banca o
pervengano ad essa successivamente.
2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro
credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dalle presenti Norme Generali sono quelli espressamente pattuiti
Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.
Società per Azioni dal 1927
www.iblbanca.it
Sede Sociale e Direzione Generale: Via di Campo Marzio, 46 - 00186 - Roma - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5578
Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1 ABI 3263.1 CAB 03200
Capitale Sociale € 42.500.000,00 interamente versato - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Partita IVA 00897081006 - Codice Fiscale 00452550585 - C.C.I.A.A. Roma 43658
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CONDIZIONI GENERALI CONTI DI RISPARMIO IBL BANCA
o, in mancanza, indicati nei fogli informativi analitici, disponibili presso i locali della Banca e sul sito internet www.iblbanca.it.
4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare
sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi
5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente comma del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di
lettera raccomandata a pagare entro il termine di 30 giorni dalla spedizione della lettera.
6. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 codice civile, realizzando
direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé.
7. Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
8. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
9. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti Norme Generali.
9 Ordini e istruzioni del Cliente
1. Il Cliente può trasmettere ordini e disposizioni di pagamento relative ai servizi oggetto del presente contratto in forma scritta, mediante lettera semplice o
raccomandata, Servizio Internet Banking, o recandosi presso una filiale della Banca.
2. Ferme restando le disposizioni del Decreto Legislativo n.11/2010 e relative disposizioni attuative, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione
degli ordini e/o delle disposizioni di pagamento dovute ad incompletezza o errata indicazione dei dati e delle altre informazioni necessarie per l’operazione, così
come nelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, ivi compresi i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, dovuti
a malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza
limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici
o elettrici, scioperi, anche del proprio personale, eventi di cui all’articolo 1218 codice civile.
3. L’invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto all’indirizzo (incluso indirizzo e-mail) da
questi indicati all’atto della conclusione del contratto, oppure fatto conoscere successivamente secondo le modalità stabilite e rese note dalla Banca. È in facoltà
della Banca assumere o meno specifici incarichi conferiti dal Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto nelle ipotesi di cui al comma
precedente.
4. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli
stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, la Banca esercita le facoltà ad essa attribuite
dall'articolo 1856 codice civile, ed è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1717 codice civile, a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio
corrispondente anche non bancario di sua scelta.
5. Il Cliente ha facoltà di revocare, secondo le modalità indicate per ogni singolo servizio, ai sensi dell'articolo 1373 codice civile, l'incarico conferito alla Banca finché
l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità esecutive dell’incarico stesso. Nel caso di incarichi soggetti ad
esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni già eseguite
o in corso di esecuzione.
10 Reclami
Salvo quanto disposto dal presente contratto in merito all’approvazione tacita della documentazione inviata dalla Banca, gli eventuali reclami in merito alle operazioni
eseguite dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere da questi presentati secondo le regole contenute nelle presente Norme Generali e in quelle disciplinanti
i singoli servizi.
11 Valute
1. Nei rapporti di debito in valuta estera – senza pregiudizio per quanto disposto nelle altre Sezioni delle presenti Norme Generali e salvo in ogni caso quanto
diversamente convenuto per iscritto e/o implicitamente conseguente dalla natura del contratto - i pagamenti dal Cliente alla Banca sono effettuati nella valuta in cui
è espresso il debito (intendendosi con ciò pattuita la clausola “effettivo” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1279 codice civile), mentre i pagamenti dalla Banca al
Cliente possono anche essere effettuati in euro previa conversione al cambio del giorno dell’operazione rilevato dalla Banca, o mettendo a disposizione del Cliente
un corrispondente credito presso Banche del paese estero dove la valuta in questione ha corso legale o assegni tratti dalla Banca sulle banche estere stesse.
2. Resta a carico del Cliente il rischio, ed ogni danno eventuale conseguente, di vincoli, restrizioni, aggravi o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito
o da disposizioni di Autorità italiane ed estere, o comunque derivanti da causa non imputabile alla Banca e da questa non superabile con l’ordinaria diligenza.
12 Norme applicabili in via generale ai rapporti di finanziamento
1. Qualora la Banca conceda, nell’ambito dei diversi servizi attivati, finanziamenti al Cliente, ferme restando le norme contrattuali di volta in volta previste troveranno
altresì applicazione le seguenti Norme Generali, in base alle quali il Cliente si obbliga:
a) a non compiere atti di utilizzo delle linee di credito accordate oltre i rispettivi limiti d’importo, o dopo le relative scadenze, o prima che siano state efficacemente
formalizzate le relative garanzie, salvo consenso scritto della Banca;
b) a rimborsare, entro i termini e nei modi fissati o pattuiti o, in difetto, per contanti entro 15 giorni, gli importi eccedenti i limiti del finanziamento, in caso di riduzione
del fido stesso;
c) ad adempiere puntualmente qualsiasi obbligazione verso la Banca di natura monetaria, anche a titolo diverso dai finanziamenti concessi;
d) a conservare - per quanto in sua facoltà e compiendo o consentendo gli atti conservativi più idonei, dandone notizia alla Banca - le garanzie reali da lui accordate;
nonché - su richiesta della Banca - ad integrare le garanzie di qualunque tipo che siano divenute insufficienti mediante, a seconda dei casi, la prestazione di nuove
garanzie o la sostituzione del garante;
e) a presentare, con cadenza almeno annuale o a richiesta della Banca, le situazioni contabili o extracontabili, i dati e documenti, indicati dalla Banca, redatti in
modo idoneo a rappresentare compiutamente e fedelmente la sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica; a fornire dati e notizie circa lo stato
delle garanzie.
2. In caso di inadempimento, totale o parziale, da parte del Cliente agli obblighi di cui al presente articolo, la Banca avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto di
finanziamento ai sensi dell’articolo 1456 codice civile e conseguentemente avrà il diritto di ottenere l’immediato rimborso del suo credito.
13 Riduzione dei finanziamenti
1. Qualora sia prevista una riduzione, o altra variazione nel tempo, dell’apertura di credito o di altro finanziamento, sia per effetto di un piano specificamente pattuito
che per effetto dell’adeguamento all’importo, totale o percentuale, delle garanzie prestate o ai crediti ceduti, o per altra causa, essa s’intenderà ridotta o adeguata
automaticamente alle scadenze e per gli importi convenuti, senza necessità di alcuna comunicazione da parte della Banca.
2. Il Cliente è tenuto a seguire autonomamente le riduzioni o variazioni predette sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente fornitigli dalla Banca in via
automatica o altrimenti su sua richiesta, ed è tenuto conseguentemente ad eseguire tempestivamente i pagamenti necessari al fine di adeguare il proprio debito
all’importo dell’apertura di credito o del finanziamento variati conformemente a quanto pattuito, salva la sua facoltà - quando prevista dalle norme regolanti il fido o
altrimenti pattuita - di ripristinare la propria disponibilità.
3. Analogamente, in ogni caso di finanziamento convenuto a tempo determinato, il Cliente è tenuto, alla scadenza, a rimborsare la Banca dell’intero suo credito per
capitale, interesse, spese ed ogni altro onere accessorio, indipendentemente da ogni richiesta in proposito.
14 Invio degli estratti conto
1. L’invio degli estratti conto relativi a qualunque rapporto per cui sia convenuto o previsto, sarà effettuato dalla Banca, di regola, entro il termine di 30 giorni dalla
data di chiusura contabile, a mezzo di posta ordinaria o per via telematica, anche in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1713 codice civile. Trascorsi 60
giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro
approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
2. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il Cliente ha diritto di ottenere, su supporto cartaceo, dall’intermediario copia del contratto e del documento di
sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
3. Le medesime previsioni di cui al precedente comma 1 si applicano con riferimento ad ogni altra comunicazione, estratto conto, rendiconto, che la Banca abbia
ad inviare ai sensi ed in virtù delle disposizioni delle presenti Norme Generali, o delle relative singole Sezioni. Conseguentemente, trascorsi 60 giorni dalla data di
ricevimento di tale documentazione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la documentazione stessa si intenderà senz’altro approvata
dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze della documentazione stessa.
4. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, compresi indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre l'impugnazione entro il
termine di prescrizione ordinaria, a decorrere dalla data di ricevimento degli estratti conto. Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data di spedizione dell’estratto
conto la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali, compresi indebiti accreditamenti, con facoltà di effettuarne l’addebito in conto.
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15 Vincolo di solidarietà
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte - anche in caso di contestazione - in via solidale ed indivisibile anche per gli eredi e per gli
eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. La Banca ha il diritto di imputare, in assenza di una specifica dichiarazione del Cliente, i pagamenti effettuati da quest’ultimo o da terzi per suo conto, ad estinzione
o decurtazione di una o più delle sue obbligazioni verso la Banca, secondo quanto previsto dall’articolo 1193 codice civile, fornendogli la documentazione delle
operazioni così effettuate.
16 Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze
italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo 1186 codice civile, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o
economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione
ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando
che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca dà prontamente comunicazione
al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del
conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
17 Comunicazioni alla Banca
Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca debbono essere inviate alla Direzione Generale della Banca sita in via Campo Marzio, 46 - Roma, ed hanno corso
a rischio del Cliente stesso, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.
18 Comunicazioni al Cliente
1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, sono validamente effettuate in
forma scritta a mezzo di posta ordinaria o per via telematica, salvo che ciò sia incompatibile con la natura della comunicazione, dell’operazione o del servizio,
all'indirizzo (incluso indirizzo e-mail) indicato all'atto della costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita
comunicazione o direttamente online attraverso il sito internet www.iblbanca.it secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca, il quale sarà considerato
come suo domicilio associato al rapporto cui si riferisce.
2. L’indirizzo indicato all’atto della costituzione del conto corrente di corrispondenza ordinario, o successivamente come sopra fatto conoscere in relazione al conto
stesso, sarà anche considerato come domicilio suppletivo in relazione ad ogni altro rapporto intercorrente con la Banca, anteriore o successivo, ad ogni effetto.
3. Le parti concordano che qualora il Cliente richieda informazioni o ulteriori o più frequenti rispetto a quelle ivi previste o per il tramite di uno strumento di trasmissione
differente da quelli indicati, la Banca potrà recuperare le relative spese.
4. Qualora il Cliente trasferisca il suo domicilio all’estero oppure non risulti di fatto reperibile né al domicilio eletto né al domicilio suppletivo di cui al comma
precedente, egli s’intenderà domiciliato presso la Casa Comunale dell’ultimo domicilio eletto.
5. Quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni di cui ai comma precedenti, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuate dalla
Banca all’indirizzo di uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti nei confronti degli altri. Nel caso in cui gli intestatari del rapporto abbiano
concordemente trasmesso alla Banca l’indirizzo cui inviare le comunicazioni, quest’ultimo può essere modificato solo a seguito di specifica disposizione congiunta
da parte di tutti i cointestatari.
6. Il Cliente è tenuto ad informare prontamente la Banca secondo le modalità previste all’articolo 17 della eventuale variazione del suo domicilio.
19 Spese e oneri fiscali
Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, inerenti e/o conseguenti al presente contratto, ai rapporti intrattenuti con la Banca ed alle operazioni ad essi relative
sono ad esclusivo carico del Cliente, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili. La Banca è legittimata a recuperare le relative somme a
valere sui singoli conti e rapporti in essere.
20 Cointestazione del rapporto
1. Se il contratto è intestato a più persone ogni cointestatario ha la facoltà di compiere operazioni separatamente, disponendo del rapporto con piena liberazione
della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche
nei confronti degli altri. Nel caso in cui gli intestatari del rapporto abbiano concordemente trasmesso alla Banca l’indirizzo cui inviare le comunicazioni, quest’ultimo
può essere modificato solo a seguito di specifica disposizione congiunta da parte di tutti i cointestatari. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari
dovranno essere nominate per iscritto da tutte. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari mentre la
modifica della facoltà dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica della facoltà di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte dei rappresentanti, non
saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto.
2. Il singolo cointestatario avendo piena facoltà di operare disgiuntamente, può procedere all’estinzione dei rapporti con pieno effetto nei confronti della Banca e
degli altri cointestatari. Sarà cura della Banca dare comunicazione dell’avvenuta estinzione anche agli altri intestatari del rapporto, fermo restando, in ogni caso,
l’onere del cointestatario che ha proceduto all’estinzione del rapporto di darne analoga notizia agli altri cointestatari.
3. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto quando da
uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia
ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il termine di quindici giorni necessario per provvedere; ciò anche quando revoche, modifiche e rinunce siano state
pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Lo
acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e il legale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere
il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo
con lettera raccomandata.
5. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi alle presenti Norme Generali in via solidale tra di loro.
21 Invio comunicazioni nel caso di rapporto cointestato
1. Se il contratto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, sono fatte a uno solo dei cointestatari con pieno
effetto anche nei confronti degli altri. Nel caso in cui gli intestatari del rapporto abbiano concordemente trasmesso alla Banca l’indirizzo cui inviare le comunicazioni,
quest’ultimo può essere modificato solo a seguito di specifica disposizione congiunta da parte di tutti i cointestatari. Le persone autorizzate a rappresentare i
cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre
la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti.
2. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale fra gli stessi.
22 Computo dei termini
Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nelle presenti Norme Generali e nei singoli servizi e rapporti accesi si computano tenendo conto dei soli giorni
feriali, escluso il sabato.
23 Registrazione delle conversazioni
Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta
in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti.
24 Limitazione di responsabilità della Banca
Ferme restando le disposizioni del Decreto Legislativo n.11/2010 e relative disposizioni attuative, nell’esecuzione dei servizi ed in genere di tutti i rapporti previsti
dal contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, il caso
fortuito, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione
telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di
contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli
determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza),
oltre che per errata o inesatta indicazione dei dati e delle altre informazioni richieste dalla Banca e necessarie per l’operazione. In tali casi la Banca informerà
immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro
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CONDIZIONI GENERALI CONTI DI RISPARMIO IBL BANCA
il giorno di ripresa dell'operatività.
25 Opzioni fiscali
Nel caso di accensione di rapporti a tal fine rilevanti, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale degli stessi, compilando
le apposite sezioni predisposte. In mancanza di tale comunicazione, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti norme per il caso in cui
il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo.
26 Diritto di recesso e tempi di chiusura
1. Salvo ove diversamente previsto, i servizi disciplinati dalle presenti Norme Generali sono tutti a tempo indeterminato.
2. La Banca può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia, in forma scritta
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza alcun onere per il Cliente.
3. Il Cliente senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti. Il recesso ha effetto dal
momento in cui la Banca riceve la comunicazione.
4. Qualora la Banca abbia provveduto a consegnare al Cliente dispositivi informatici e/o altro materiale necessario per la fruizione di uno o più servizi di cui al
presente contratto, quest’ultimo è tenuto alla loro restituzione, secondo le regole ivi stabilite, contestualmente all’esercizio del diritto del recesso. In caso contrario,
la relativa comunicazione non produce effetti ed il Cliente è tenuto, fino all’effettiva riconsegna dei dispositivi e/o del materiale ancora nelle proprie disponibilità, a
corrispondere alla Banca i costi e le spese stabiliti per l’erogazione del servizio.
5. Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.
Il Cliente è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni sorte a suo carico prima della data di efficacia del recesso e resta responsabile di ogni conseguenza derivante
dall’utilizzo successivo dei servizi. In forza del recesso esercitato da una delle parti, il Cliente è tenuto a consegnare tutta la documentazione richiesta dalla Banca
per la chiusura del rapporto. Salvo ove diversamente previsto, il singolo rapporto, così come tutti i rapporti oggetto di recesso, si intenderanno chiusi definitivamente
entro 5 giorni dalla data di efficacia della comunicazione di recesso, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto al precedente comma 4.
6. La Banca avrà facoltà di recedere anche soltanto da uno o più dei singoli rapporti disciplinati dallo stesso con effetto immediato, dandone comunicazione scritta
al Cliente, comprensiva anche delle relative motivazioni, qualora ricorra un giustificato motivo, e, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualora:
a) il Cliente sia divenuto insolvente;
b) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento;
c) il Cliente persona giuridica sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento dello stesso;
d) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per
una significativa parte dei crediti.
7. In ogni caso di scioglimento del contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle
operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente,
senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
8. Salvo ove diversamente stabilito, lo scioglimento di uno dei rapporti disciplinati dalle presenti Norme Generali non comporta di per sé anche lo scioglimento degli
altri rapporti.
27 Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e non economiche – Modalità di comunicazione – Diritto di recesso del Cliente
1.Fatto salvo quanto detto nelle sezioni che seguono in riferimento ai singoli servizi, la Banca ha facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le
presenti Norme Generali e/o le condizioni economiche e contrattuali applicabili al singolo Servizio, senza alcuna eccezione qualora sussista un giustificato motivo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giustificati motivi modifiche legislative o regolamentari, disposizioni di organi amministrativi o di vigilanza,
modifiche alle regole di funzionamento degli organismi di gestione accentrata di strumenti finanziari, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza, altre opportunità
tecniche ed operative.
2. La Banca comunica al Cliente tali variazioni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo
di sessanta giorni ed indicandone la relativa decorrenza osservando per i servizi bancari e di finanziamento le prescrizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 1.9.1993
n. 385 e relative disposizioni di attuazione. Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per la loro applicazione senza spese o altri oneri e di
ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In difetto le modifiche s’intendono accettate con la decorrenza
indicata nella comunicazione predetta.
28 Legge applicabile - Determinazione del foro competente - Tentativo di Conciliazione
1. Le presenti Norme Generali ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso è regolato dalla legge italiana. Il presente contratto è redatto in lingua italiana,
che ne regola la conseguente interpretazione letterale.
2. Salvo il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di "consumatore", per ogni controversia che possa sorgere tra il Cliente e la Banca, in occasione o in dipendenza
di qualsiasi Servizio, il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello della sede legale della Banca, cioè, Roma. La Banca ha invece
facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, nonché nel foro nella cui circoscrizione si trova
lo sportello presso il quale è costituito il rapporto.
3. Ai sensi del D.Lgs. n.28/2010, prima di adire l’Autorità Giudiziaria le parti hanno l’obbligo di esperire la procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare
un accordo. Questo tentativo sarà compiuto, di comune accordo, presso l’organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, per
maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.
4. Il Cliente e la Banca, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, si riservano la possibilità di concordare di adire un diverso organismo di
conciliazione anch’esso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.
5. In ogni caso il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all’Arbitro Bancario Finanziario secondo la normativa specifica di
riferimento.
29 Assicurazioni a favore della Clientela
1. La Banca può prevedere, in relazione ai singoli rapporti e/o servizi l’attivazione di assicurazioni a favore della Clientela (es. infortuni, danni, responsabilità civile,
ecc.).
2. Le condizioni di polizza sono consultabili sul sito internet www.iblbanca.it e sono messe a disposizione del Cliente presso le strutture della Banca. Ogni Cliente
può approvarle autorizzando l’addebito del premio periodico, il cui pagamento è condizione di validità dell’operatività della copertura assicurativa.
30 Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie
1.Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Cliente potrà rivolgersi è l’Ufficio Reclami della Banca. Eventuali reclami
dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l’Ufficio Reclami - Roma Via Campo Marzio, 46, o mediante invio di comunicazione telematica al
seguente indirizzo internet [email protected]. L’Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha
ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). A tal fine si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
2. Il Cliente può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it.
3. Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al Cliente e alla Banca il ricorso ad ogni altro mezzo di tutela previsto
dall’ordinamento.
31 Conclusione ed efficacia dei contratti
1. Per i servizi collocati dalla Banca presso i propri sportelli o con offerta fuori sede, come definita dalla normativa vigente, la conclusione e l’efficacia dei relativi
contratti si determina con l’accettazione da parte della Banca effettuata con apposita comunicazione scritta, della richiesta presentata dal Cliente.
2. Per i servizi collocati dalla Banca mediante tecniche di comunicazione a distanza la conclusione e l’efficacia dei relativi contratti si determina con l’accettazione
della Banca che viene comunicata al Cliente solo a seguito:
 della ricezione di una copia della documentazione contrattuale e degli eventuali allegati previsti dalla Banca relativi al servizio oggetto di richiesta debitamente
sottoscritti dal Cliente;
 dell’identificazione del Cliente in conformità alla normativa antiriciclaggio di volta in volta vigente.
3. Nei casi di cui al comma precedente, qualora il Cliente abbia scelto di essere identificato, ai sensi della normativa antiriciclaggio, mediante l’invio di un bonifico,
la Banca, in caso di mancata ricezione della completa documentazione contrattuale e dei relativi allegati e/o di mancato rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa antiriciclaggio e/o di impossibilità di esperire altri adempimenti normativi, provvederà a rimborsare al Cliente, entro i termini riportati nello specifico contratto
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di servizio, l’importo oggetto del suddetto bonifico, senza riconoscimento allo stesso Cliente di alcuna remunerazione per il periodo di giacenza delle somme presso
la Banca.
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SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO I SINGOLI PRODOTTI E SERVIZI
SEZIONE II A) NORME CHE REGOLANO I CONTI DI RISPARMIO
NORME CHE REGOLANO I CONTI DEPOSITO
1 Finalità del Conto Deposito
1. Il Cliente (di seguito “Depositante”) con l’apertura del Conto Deposito può depositare sullo stesso conto somme di denaro che la Banca custodisce impegnandosi
a corrispondere al Depositante stesso gli interessi pattuiti e maturati.
2. In ogni caso il Depositante ha sempre il diritto di richiedere in qualsiasi momento la restituzione delle somme esistenti sul Conto Deposito.
2 Versamenti e bonifici
1. Il Depositante può effettuare versamenti sul Conto Deposito mediante, assegni bancari, assegni circolari ed altri titoli assimilati e bonifici bancari. Il Depositante
può anche effettuare versamenti in contanti solo per il tramite delle carte di debito della Banca abilitate.
2. Gli assegni bancari, gli assegni circolari e gli altri titoli assimilati devono essere stati tratti direttamente dal Depositante e/o da un cointestatario del Conto Deposito
su altri conti intrattenuti dagli stessi su altri intermediari operanti all’interno dello Stato Italiano.
3. Gli assegni circolari devono essere intestati al Depositante o ai cointestatari con clausola “non trasferibile”.
4. Il Depositante può eseguire i versamenti solo in euro.
3 Accredito s.b.f.
1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti dal Depositante e/o da terzi a favore del Depositante stesso, gli
saranno accreditati sul Conto Deposito. L'importo degli assegni bancari e degli assegni circolari o degli altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo
buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso.
2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Depositante alcun diritto circa la disponibilità
dell'importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Depositante di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché
sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare
in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Depositante di disporre
anticipatamente dell'importo medesimo.
3. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’articolo 1829 codice civile, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi
momento, l'addebito sul Conto Deposito.
4 Prelevamenti
1. Il Depositante può effettuare prelevamenti sul Conto Deposito, entro il limite del saldo liquido e disponibile, solo ed esclusivamente mediante bonifici bancari e
carte di debito della Banca abilitate.
2. I bonifici bancari possono essere effettuati solo in euro unicamente a favore di beneficiari che intrattengano i propri conti presso la Banca o presso altro
intermediario, purché lo stesso operi all’interno dell’Area SEPA, che include i paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (attualmente Norvegia,
Islanda e Liechtenstein), oltre a Svizzera e Principato di Monaco (cd. Bonifico SEPA).
5 Disposizioni di pagamento
La Banca potrà rendere disponibile a favore del Depositante eventuali ulteriori servizi di pagamento oltre quelli previsti al precedente articolo 4. Le disposizioni
impartite con qualsiasi mezzo dal Depositante e autorizzate dalla Banca sono addebitate sul Conto Deposito alle condizioni pattuite tra il Depositante e la Banca.
6 Interessi - Chiusura contabile conto - Capitalizzazione
1. Gli interessi - in misura fissa o indicizzata – sono riconosciuti al Depositante nella misura pattuita e producono, a loro volta, interessi nella stessa misura dal giorno
della loro capitalizzazione. Qualora l’interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Depositante derivante dalla modifica del parametro pattuito, non è soggetta
all’obbligo di comunicazione al Depositante.
2. I rapporti di dare e avere relativi a conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita, portando in conto gli interessi, le commissioni
e le spese non ancora addebitate ed applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato
produce interessi nella medesima misura pattuita.
3. Nell'ambito di ogni singolo Conto Deposito è stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori; tale periodicità è annuale.
4. Sui saldi dei conti debitori e su ogni altra obbligazione derivante dal rapporto di Conto Deposito, divenuti esigibili a carico del Depositante matureranno interessi
di mora nella misura contrattualmente prevista, calcolati in forma semplice fino al soddisfo.
7 Estratto conto
1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi
di cui all’articolo 1713 codice civile.
2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si
intenderanno senz’altro approvati dal Depositante con pieno riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Depositante può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione
ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto la Banca può ripetere quanto dovuto
per le stesse causali e per indebiti accreditati.
8 Limiti di giacenza
1. La Banca si riserva la facoltà di limitare il deposito massimo per singolo rapporto e/o Depositante, come indicato nelle condizioni economiche.
2. Qualora il Conto Deposito presenti una prima volta un saldo creditore inferiore a 1.000 euro la Banca avrà la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione
da inviarsi al Depositante 90 giorni prima rispetto alla data di efficacia. Se entro tale data il Depositante non provvede al ripristino della giacenza minima come sopra
indicata il rapporto si intenderà definitivamente sciolto. Qualora il Conto Deposito dopo l’eventuale ripristino del Depositante presenti successivamente al ripristino
nuovamente un saldo creditore inferiore a 1.000 euro la Banca avrà facoltà di recedere dal contratto senza necessità di alcuna comunicazione preventiva. In ogni
caso la Banca potrà altresì addebitare le spese relative all’imposta di bollo al momento vigente.
3. Sarà comunque cura della Banca informare il Depositante una volta chiuso definitivamente il rapporto.
4. Le disposizioni relative al limite di giacenza non trovano applicazione, in ogni caso, qualora il Depositante abbia attivato almeno un Conto Deposito Vincolato di
importo non inferiore a 1.000 euro e per questo non sia sopraggiunta la scadenza temporale del vincolo.
9 Conti cointestati: Comunicazioni
Quando il Conto Deposito è intestato a più persone le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere
effettuati dalla Banca ad un solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Nel caso in cui gli intestatari del rapporto abbiano
concordemente trasmesso alla Banca l’indirizzo cui inviare le comunicazioni, quest’ultimo può essere modificato solo a seguito di specifica disposizione congiunta
da parte di tutti i cointestatari.
10 Conti cointestati: Utilizzo del conto
1. Quando il Conto Deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso
potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione
separata sul conto potrà essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.
2. In ogni caso delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione, il conto stesso anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno
nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro.
3. In deroga all’articolo 190 codice civile la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale anziché subordinata e per l’intero suo credito, sui beni
personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.
11 Conti cointestati: Decesso o incapacità di agire di uno di essi
1.Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del Conto Deposito, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre
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CONDIZIONI GENERALI CONTI DI RISPARMIO IBL BANCA
separatamente sul Conto Deposito. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale
rappresentante dell’interdetto o dell’inabilitato.
2. Nei casi di cui al precedente comma però, la Banca deve mantenere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi - e del legale rappresentante
dell’incapace quando da uno di essi le sia stato notificato opposizione anche solo con lettera raccomandata.
12 Modifica di normative e condizioni
1. La Banca, in presenza di giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il Conto Deposito, rispettando, in caso di variazioni in
senso sfavorevole al Depositante le prescrizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
2. La Banca, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al Conto Deposito, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole
al Depositante le prescrizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
3. Il Depositante accetta che le predette comunicazioni possano essere eseguite con piena liberazione della Banca in forma scritta a mezzo di posta ordinaria o
posta elettronica o per mezzo degli altri strumenti informatici, indicati nel presente contratto ovvero concordati successivamente per iscritto.
4. La modifica si intende approvata ove il Depositante non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione; nel caso di recesso, in
sola sede di liquidazione del rapporto, il Depositante ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
5. Trova applicazione quanto previsto all’articolo 27 delle Norme Generali.
13 Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie
1. Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Depositante potrà rivolgersi è l’Ufficio Reclami della Banca. Eventuali
reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l’Ufficio Reclami - Roma Via Campo Marzio, 46, o mediante invio di comunicazione telematica
al seguente indirizzo internet [email protected]. L’Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il Depositante non è soddisfatto o non
ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). A tal fine si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
2. Il Depositante può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare
il sito www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it.
3. Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al Depositante ed alla Banca il ricorso ad ogni altro mezzo di tutela previsto
dall’ordinamento.
14 Spese ed oneri fiscali
Le spese e gli oneri fiscali inerenti al Conto Deposito sono, salvo diversa pattuizione, a carico del Depositante.
15 Comunicazioni al Depositante
L’invio di lettera o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazioni della Banca saranno fatti al Depositante con pieno effetto
all’indirizzo (anche e-mail) indicato all’atto dell’apertura del Conto Deposito, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.
16 Estinzione del Conto Deposito
1. Il Depositante, salvo quanto statuito al comma 3 del presente articolo, può recedere dal Conto Deposito, senza preavviso, senza penalità e senza spese di
chiusura, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Direzione Generale della Banca sita in via Campo Marzio, 46 - Roma. Il recesso ha
effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.
2. La stessa facoltà spetta alla Banca, che deve esercitarla, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia, in forma scritta, mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno e senza alcun onere per il Depositante. Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 26 comma 4 e 5 delle Norme Generali e dal
precedente articolo 8.
3. In caso di attivazione di uno o più Conti Depositi Vincolati, il Depositante può esercitare il diritto di recesso dal Conto Deposito solo sopraggiunta la scadenza
temporale di tutti i Conti Depositi Vincolati attivati dal Depositante.
NORME CHE REGOLANO I CONTI DEPOSITO VINCOLATI
1 Definizione ed ambito di applicazione del Conto Deposito Vincolato
Il Conto Deposito IBL Vincolato (di seguito “Deposito Vincolato”) costituisce un servizio accessorio al contratto di Conto Deposito già sottoscritto dal Depositante
che consente al Depositante di poter vincolare, in tutto o in parte, le somme depositate sul suo Conto Deposito, per un periodo di minimo di tempo.
2 Attivazione del Deposito Vincolato
Il Depositante può costituire uno o più Depositi Vincolati, fino all’importo totale delle somme liquide esistenti sul Conto Deposito, mediante apposite disposizioni
impartite alla Banca.
3 Regolamento degli interessi
1. Sulle somme costituite nel Deposito Vincolato maturano gli interessi nella misura e con le modalità di liquidazione determinata secondo quanto espressamente
pattuito tra la Banca e il Depositante, al momento dell’attivazione del Deposito Vincolato.
2. Gli interessi sono liquidati alle scadenze espressamente pattuite tra la Banca e il Depositante, al momento dell’attivazione del Deposito Vincolato, mediante
accreditamento sul Conto Deposito.
3. Le condizioni economiche riguardanti gli interessi applicati al Deposito Vincolato rimangono immutate per tutta la durata del vincolo.
4 Durata del Deposito Vincolato
1. La durata del Deposito Vincolato viene determinata a scelta del Depositante nell’ambito delle opzioni (scadenza del vincolo) disponibili alla data di attivazione
dello stesso Deposito Vincolato.
2. Una volta attivato il Deposito Vincolato la durata del vincolo non può essere in alcun modo modificata.
5 Indisponibilità delle somme vincolate
1. Le somme costituite in Deposito Vincolato sono e rimangono vincolate per tutto il periodo di durata del vincolo pattuito tra la Banca ed il Depositante.
2. Il Depositante, pertanto, non può in alcun modo ottenere la disponibilità, neppure parziale, delle somme vincolate a seguito dell’attivazione del Deposito Vincolato
prima della scadenza pattuita.
3. Il Depositante una volta disposta l’attivazione di uno o più Depositi Vincolati non può effettuare ulteriori versamenti di somme sui medesimi Depositi Vincolati.
6 Estinzione del Deposito Vincolato
Il Deposito Vincolato si estingue automaticamente alla data della scadenza del vincolo e le somme presenti sul Deposito Vincolato saranno accreditate sul Conto
Deposito. Pertanto il Deposito Vincolato non può essere in alcun modo estinto prima della scadenza pattuita (scadenza del vincolo).
7 Limiti di importo massimo e minimo
La Banca si riserva la facoltà di limitare le somme costituite in deposito sino ad un massimo e ad un minimo per singolo Deposito Vincolato come indicato nelle
Condizioni Economiche.
8 Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie
1. Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie sorte in merito al Deposito Vincolato, il competente organo a cui il Depositante potrà rivolgersi è
l’Ufficio Reclami della Banca. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l’Ufficio Reclami - Roma Viale Campo Marzio, 46 o
mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo internet [email protected]. L’Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30
giorni. Se il Depositante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). A tal fine si
può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
2. Il Depositante può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare
il sito www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it.
3. Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al Depositante ed alla Banca il ricorso ad ogni altro mezzo di tutela previsto
dall’ordinamento.
9 Rinvio
Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano il Conto Deposito.
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SEZIONE II B) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO
PARTE PRIMA – NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. N.11/2010
NORME COMUNI
La presente sezione disciplina le norme relative all’erogazione dei servizi di pagamento tra la Banca e il cliente (di seguito “Cliente”), come di seguito indicati, anche
in conformità del D.Lgs. n.11/2010 e alle relative disposizioni regolamentari (di seguito “Decreto”) e, per i servizi SEPA, al Regolamento UE n.260/2012 (di seguito
“Regolamento UE”) e al Provvedimento di Banca d’Italia recante istruzioni applicative dello stesso Regolamento:
 Bonifico in euro da e verso paesi dell’Unione Europea (UE), compresa l’Italia, e dello Spazio Economico Europeo (EEA), oltre alla Svizzera e al Principato di
Monaco (bonifici da e verso Paesi dell’area SEPA – Single Euro Payments Area);
 Bonifici nella valuta, diversa dall’Euro, di paesi dell’Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europea (EEA), da e verso tali paesi (bonifico estero);
 Addebito RID;
 SEPA Direct Debit.
Dette disposizioni si applicheranno ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale degli Stati Membri dell’Unione Europea dello Spazio Economico
Europeo (EEA), qualora il conto del pagatore e del beneficiario siano entrambi intrattenuti presso banche situate in paesi dell’Unione Europea, oltre all’Islanda, alla
Norvegia, al Liechtenstein, alla Svizzera e al Principato di Monaco. ovvero in altro stato appartenente allo Spazio Economico Europeo.
Inoltre, per quanto riguarda le operazioni e le disposizioni di pagamento in cui il Cliente sia pagatore è necessario che gli ordini siano diretti verso operatori di un
paese appartenente all’Unione Europea ovvero di uno stato appartenente allo spazio economico europeo
Per quanto non disciplinato nella presente sezione troveranno applicazione le normative specifiche di riferimento relative ai singoli servizi.
1 Informazioni sui servizi e sulle operazioni di pagamento
1. La Banca invia al Cliente, gratuitamente, in forma scritta a mezzo di posta ordinaria o per via telematica, una volta al mese, le informazioni relative ai servizi di
incasso e pagamento.
2.Le parti concordano che qualora il Cliente richieda informazioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma precedente o per il tramite di uno strumento di trasmissione
differente da quelli indicati, la Banca potrà recuperare le relative spese.
3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il Cliente ha diritto di ottenere, su supporto cartaceo, dall’intermediario copia del contratto e del documento di
sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
2 Identificativo Unico conto corrente
1. Il codice IBAN – International Banking Account Number – è la coordinata bancaria internazionale che individua in maniera univoca un conto corrente identificando
paese, banca, unità territoriale (di seguito “Filiale”) dove il rapporto è intrattenuto e numero di conto corrente; il Cliente deve tenere con sé e fornire l’IBAN ogni qual
volta dovrà effettuare un’operazione di pagamento (ad es. bonifico).
3 Operazione di pagamento
1. Per operazioni di pagamento disposte si intendono le attività poste in essere dal Cliente, in qualità di pagatore o beneficiario, di versare, prelevare, trasferire
fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
4 Operazioni di pagamento disposte dal Cliente in qualità di pagatore
1. Per le operazioni di pagamento disposte dal Cliente in qualità di pagatore (bonifico, R.I.D., Internet Banking) la Banca è responsabile nei suoi confronti della
corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli e da diverse disposizioni di legge, a meno che non provi al
Cliente ed eventualmente alla banca/prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto l’importo oggetto di disposizione.
2. Nel caso di responsabilità ai sensi del comma che precede, la Banca rimborsa al Cliente l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo
inesatto, ripristinando la situazione al momento anteriore rispetto all’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto. Il Cliente può decidere di non ottenere il
rimborso mantenendo ferma l’esecuzione di un’operazione di pagamento, fermo restando il diritto di rettifica del Cliente.
3. Il rimborso non preclude la facoltà per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’operazione di pagamento era stata autorizzata o, comunque,
l’assenza di propria responsabilità. In tal caso, la Banca otterrà dal Cliente la restituzione dell’importo.
4. La Banca non risponde nel caso in cui l’identificativo unico fornito dal pagatore sia inesatto e nelle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, secondo quanto detto
nelle Norme Generali del presente contratto, ovvero abbia agito in conformità ai vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
5 Operazioni di pagamento in cui il Cliente risulti essere beneficiario
1. La Banca è responsabile delle operazioni in cui il Cliente risulti essere beneficiario (bonifico) solo nel caso in cui la banca/prestatore dei servizi di pagamento del
pagatore abbia provato al pagatore ed eventualmente alla Banca che quest’ultima ha ricevuto l’importo dell’operazione conformemente alla disposizione ricevuta.
2. In tal caso, la Banca metterà senza indugio l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accrediterà immediatamente l’importo
corrispondente sul conto del beneficiario medesimo.
6 Operazioni di pagamento disposte dal Cliente in qualità di beneficiario (incassi)
1. Quando l’operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Cliente in qualità di beneficiario o per il suo tramite, la Banca:
 è responsabile nei confronti del Cliente beneficiario della corretta trasmissione dell’ordine di pagamento alla banca/prestatore di servizi di pagamento del pagatore
nel rispetto dei limiti di tempo convenuti nei successivi articoli;
 trasmette senza indugio l’ordine di pagamento in questione alla banca/prestatore dei servizi di pagamento del pagatore;
 è responsabile nei confronti del Cliente del rispetto delle disposizioni di legge in materia di data valuta e disponibilità dei fondi secondo quanto previsto dalle
successive sezioni in materia di servizi di pagamento.
2. La Banca non risponde nel caso in cui l’identificativo unico fornito dal Cliente sia inesatto e nelle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, secondo quanto detto
nelle Norme Generali del presente contratto, ovvero abbia agito in conformità ai vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
7 Notifica di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto
Qualora il Cliente sia venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto, dovrà informare la Banca per iscritto senza
indugio e comunque entro 13 mesi dalla data di addebito secondo le modalità previste dall’articolo 10 delle Norme Generali del presente contratto. In tali casi la
Banca rettificherà il pagamento secondo quanto previsto negli articoli che precedono, accertata la fondatezza delle richieste del Cliente.
8 Rimborso di operazioni di pagamento autorizzate dal Cliente e disposte su iniziativa di terzi beneficiari o per il loro tramite
1. Nel caso di operazioni di pagamento autorizzate dal Cliente e disposte su iniziativa di terzi beneficiari o per il loro tramite a valere sul Conto Corrente, il Correntista
avrà diritto di chiedere, entro e non oltre otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, il rimborso dell’importo trasferito, solo qualora siano soddisfatte
le seguenti condizioni:
 al momento del rilascio l’autorizzazione non specifichi l’importo esatto dell’operazione di pagamento;
 l’importo dell’operazione di pagamento superi l’importo che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, avuti presenti i suoi precedenti modelli di spesa,
le condizioni del presente contratto e le circostanze dl caso. Il Cliente non può far valere ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento
concordato con la Banca.
2. La Banca si riserva il diritto di richiedere al Cliente di fornire elementi fattuali relativi a tale condizione.
3. Per i clienti diversi dai consumatori prevalgono specifici accordi con cui gli stessi rinuncino a chiedere il rimborso o convengano termini inferiori per effettuare la
relativa richiesta, salvo che il Cliente non consumatore utilizzi l’addebito diretto SDD B2B, nel qual caso il rimborso non è previsto. La richiesta è effettuata in forma
scritta, su supporto cartaceo eventualmente anticipato con altro mezzo; essa si considera efficace per la Banca quando quest’ultima abbia ricevuto la comunicazione
effettuata in forma cartacea.
4. Il Cliente non avrà diritto al rimborso tutte le volte in cui abbia dato il suo consenso ad eseguire l’operazione direttamente alla Banca e, ove applicabile, le
informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del pagatore secondo accordi almeno quattro settimane prima della
scadenza dalla Banca o dal beneficiario.
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CONDIZIONI GENERALI CONTI DI RISPARMIO IBL BANCA
9 Rifiuto dell’esecuzione di un ordine di pagamento
1. Il rifiuto dell’esecuzione di un ordine di pagamento da parte della Banca, nei casi stabiliti dal presente contratto, o da altre pattuizioni contrattuali, ovvero in
presenza di un vincolo di carattere legale o amministrativo gravante sul conto corrente, sarà comunicato senza indugio al Cliente con le stesse modalità utilizzate
per il conferimento dell’ordine.
2. Nel caso di rifiuto di un ordine, la Banca ha la facoltà di recuperare le spese sostenute per la comunicazione del rifiuto.
10 Modifica delle condizioni relative ai servizi di incasso e di pagamento
1. Con riferimento ai soli servizi di incasso e pagamento la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora ricorra un giustificato motivo, i tassi, i
prezzi e le altre condizioni di contratto nonché le relative informazioni, con un preavviso minimo di 60 giorni, in forma scritta a mezzo di posta ordinaria.
2. Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro lo stesso termine senza spese o altri oneri. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, nei predetti termini,
da parte del Cliente, le modifiche si riterranno senz’altro accettate.
3. Trova applicazione quanto previsto all’articolo 27 delle Norme Generali.
11 Sanzioni
Nel caso di inosservanza da parte della Banca degli obblighi previsti in materia di servizi di pagamento dal D.Lgs. n. 385 del 1° Settembre 1993 e dalle relative
disposizioni di attuazione nonché dal D.Lgs. n. 11 del 27 Gennaio 2010, di recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, sono applicabili alla
Banca le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 32 del D.Lgs. N. 11/2010 e all’articolo 144 del D.Lgs. n. 385/1993.
BONIFICI
A. Bonifici verso paesi dell’Area SEPA
12 Descrizione del servizio
1. Il bonifico è l’operazione con cui la Banca, su istruzioni del Cliente o di un terzo, provvede a trasferire fondi a favore del Cliente medesimo, ovvero di un soggetto
beneficiario in Italia o all’estero.
2. Il bonifico verso paesi dell’Area SEPA (c.d. SEPA Credit Transfer - SCT) è un bonifico in Euro, effettuato dal Cliente sia residente che non residente, eseguito tra
prestatori di servizio di pagamento in paesi dell’Unione Europea (compresa l’Italia) o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (EEA), attualmente
Islanda, Norvegia e Liechtenstein), oltre alla Svizzera ed al Principato di Monaco, ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente,
approvato dall’EPC ( European Payment Council). Il SEPA Credit Transfer (SCT) può essere utilizzato per effettuare operazioni di pagamento singole e di massa
(bulk payments) di qualunque importo.
3. Il Cliente che intende eseguire un bonifico verso paesi dell’Area SEPA deve indicare le informazioni previste dall’articolo 14 del presente contratto;
4. Il servizio è regolato, oltre che dal presente contratto e dalla legge, dalla prassi internazionale, dalle eventuali diverse pattuizioni tra le parti, vigenti alla data
dell’esecuzione del bonifico.
5. La Banca esegue gli ordini di bonifico del Cliente quando tutte le condizioni previste dal contratto sono soddisfatte. La Banca può, tuttavia, rifiutare l’ordine di
bonifico nel caso in cui non sussista la sufficiente disponibilità dei fondi o ricorra un altro giustificato motivo: in tale ipotesi la Banca informerà prontamente il Cliente
del rifiuto di assumere l’incarico salvo che la comunicazione sia contraria a norme di legge.
6. In relazione agli ordini di bonifico ricevuti dal Cliente, la Banca è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1717 codice civile, a farsi sostituire
nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
7. In assenza di istruzioni particolari del Cliente, il sistema di esecuzione degli ordini di bonifico sarà determinato dalla Banca con la dovuta diligenza, tenendo conto
della natura degli ordini ricevuti.
13 Accredito
1. Salvo espressa istruzione o pattuizione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici verso paesi dell’Area SEPA disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno
accreditati in conto corrente.
2. L’accreditamento verrà effettuato dopo che la Banca avrà accertato con esito positivo l’assenza di vincoli o impedimenti di carattere valutario, fiscale e legale e
la coerenza e completezza dei dati indicati dall’ordinante.
3. La coerenza e completezza dei dati verrà valutata dalla Banca anche con riferimento alle norme di legge, agli accordi interbancari e/o eventuali diverse pattuizioni
tra le parti, vigenti alla data dell’operazione.
4. Nei casi in cui è previsto che l’esecuzione del bonifico sia riferita al solo identificativo unico che individui in modo univoco il beneficiario e/o le coordinate bancarie
dello stesso, la Banca si riserva la facoltà di accreditare i fondi con riferimento al solo identificativo unico, anche se l’ordine di pagamento contiene ulteriori
informazioni.
5. La Banca si riserva inoltre la facoltà di accertare la messa a disposizione dei fondi del bonifico da parte della Banca dell’ordinante prima di dare corso alla
contabilizzazione del bonifico stesso anche secondo la prassi eventualmente in essere con il Cliente, fatta salva la possibilità per la Banca di stornare gli accrediti
effettuati nel conto corrente qualora i relativi fondi, anche se preavvisati, non fossero resi disponibili dalla banca dell’ordinante.
6. La data valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi.
7. Salvo diverse disposizione di legge, qualora il bonifico sia denominato in una divisa diversa rispetto a quella del conto corrente, l’accreditamento verrà effettuato,
anche in termini di data valuta, in concomitanza con il momento in cui i fondi del bonifico sono resi disponibili nella stessa divisa del conto corrente.
8. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni di cui all’articolo 1829 codice civile, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento,
l'addebito in conto.
14 Informazioni necessarie per l’esecuzione di un ordine di bonifico
1. Il Cliente che dispone un ordine di bonifico ha l’obbligo di comunicare alla Banca:
 nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale del soggetto beneficiario;
 le coordinate bancarie complete del beneficiario espresse nel codice IBAN;
 il codice BIC (Bank Identification Code), ovverosia l’indirizzo swift del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, solo per bonifici verso Paesi diversi
dall’Italia (dato obbligatorio fino al 31.01.2016);
 importo del pagamento;
 eventuali altri dati riferiti allo specifico mezzo di conferimento dell’ordine e/o previsti da norme di legge ovvero da accordi interbancari, e/o da eventuali diverse
pattuizioni tra le parti, vigenti alla data di esecuzione del bonifico.
Per bonifici verso l’Italia, l’identificativo Unico corrisponde all’IBAN del beneficiario.
Per i bonifici verso Paesi dell’Area Sepa diversi dall’Italia, fino al 31.01.2016, l’Identificativo Unico corrisponde all’IBAN del beneficiario unitamente al BIC del suo
prestatore di servizi di pagamento. Dopo tale data, l’identificativo unico corrisponde al solo IBAN del beneficiario.
2. Nel caso di ordini di pagamento diversi, fermo quanto disposto nelle successive sezioni, le informazioni richieste dal presente articolo saranno sostituite dai dati
concordati separatamente dal Cliente all’atto della relativa disposizione.
3. L’ordine di bonifico si considera completo se contiene tutti i dati necessari all’esecuzione dell’operazione.
4. La Banca non assicura la corretta esecuzione dell’ordine ovvero si riserva la facoltà di non darvi corso qualora i dati forniti dal Cliente risultassero errati,
contraddittori, incompleti o nel caso in cui l’ordine sia contrario a norme imperative di legge o a disposizioni contenute in altri contratti stipulati con il Cliente.
5. Nel caso in cui l’identificativo unico fornito dal Cliente risulti errato la Banca non è responsabile ai sensi dell’articolo 4, comma IV, delle Norme Comuni di cui alla
presente Sezione. In ogni caso la Banca, su richiesta del Cliente, compirà sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’eventuale pagamento, fermo il diritto
della stessa relativamente alle spese sostenute per il recupero dei fondi.
15 Consenso all’esecuzione di un ordine di bonifico ed irrevocabilità
1. Il consenso all’esecuzione di un ordine di bonifico verso paesi dell’Area SEPA impegna il Cliente, salvo i casi specifici in cui è ammesso l’esercizio del diritto di
revoca.
2. L’ordine di bonifico verso paesi dell’Area SEPA è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca secondo quanto indicato all’articolo 17 del presente
contratto.
Affinché l’operazione di pagamento si consideri autorizzata, il Cliente dovrà esplicitare il proprio consenso secondo le modalità di seguito descritte. Il consenso è
validamente formato, a seconda della tipologia di conferimento dell’ordine quando:
 per conferimenti a mezzo supporto cartaceo (anche allo sportello o supporto magnetico) la Banca ha materialmente ricevuto l’ordine del Cliente o da persona da
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CONDIZIONI GENERALI CONTI DI RISPARMIO IBL BANCA
esso incaricata;
 nel caso di ordini conferiti a mezzo del Servizio Internet Banking il Cliente ha fornito, in base alle modalità convenute, tutti i dati richiesti.
3. In caso di conferimenti di ordine di bonifico verso paesi dell’Area SEPA con modalità diverse da quelle sopra descritte, il consenso si intende validamente formato
quando sono stati rispettati gli adempimenti previsti dall’eventuale specifico contratto dalla Banca e dal Cliente e la Banca che ha ricevuto l’ordine.
4. Quando il consenso non è stato validamente formato, ovvero – nei casi previsti – è stato revocato dal Cliente, la Banca non darà corso all’esecuzione del
pagamento.
16 Revoca del consenso all’esecuzione dell’ordine di bonifico
1. Il Cliente ha diritto di revocare l’ordine di bonifico verso paesi dell’Area SEPA nei seguenti casi:
 esecuzione richiesta o avviata in una data futura determinata;
 esecuzione richiesta presso la banca/prestatore di servizi del beneficiario in una data futura determinata ed avviata in una data coerente con la richiesta;
 esecuzione richiesta o determinata alla fine di un determinato periodo;
 esecuzione richiesta o avviata periodicamente;
 esecuzione subordinata alla messa a disposizione dei fondi da parte del Cliente.
2. Il Cliente ha il diritto di revocare il consenso entro la fine della giornata operativa precedente il giorno convenuto per l’esecuzione ovvero per l’avvio dell’esecuzione
mediante richiesta scritta allo sportello ove intrattiene la relazione tramite altro supporto durevole previamente accettato e concordato dalle parti.
3. La Banca ha la facoltà di addebitare le spese per la gestione della richiesta di revoca da parte del Cliente.
4. La revoca deve essere effettuata:
 in caso di ordine cartaceo con disposizione scritta da consegnare presso la Filiale di riferimento;
 in caso di ordine conferito a mezzo del Servizio Internet Banking mediante utilizzo dei medesimi canali.
17 Ricezione di un ordine di bonifico
1. Il momento della ricezione di un ordine di bonifico verso paesi dell’Area SEPA, anche ai fini dell’esercizio della revoca, coincide con il momento in cui l’ordine è
ricevuto dalla Banca ai sensi dell’articolo 15 del presente contratto.
2. Dal momento della ricezione, decorrono i tempi massimi di esecuzione del pagamento nei limiti previsti dalla legge, purché la ricezione avvenga in una giornata
operativa bancaria, ed entro il limite orario stabilito che si differenzia a seconda del mezzo di conferimento e la tipologia dell’ordine. La ricezione di un ordine di
bonifico in una giornata operativa non bancaria ovvero oltre il limite orario stabilito, comporta il differimento del momento della ricezione dell’ordine alla prima giornata
operativa bancaria successiva.
3. Il momento della ricezione di un ordine di bonifico verso paesi dell’Area SEPA nei casi previsti dall’articolo 16 del presente contratto, coincide con il giorno
convenuto per l’esecuzione o l’avvio di esecuzione.
Il momento della ricezione di un ordine di bonifico, in assenza di disponibilità sufficiente per l’esecuzione coincide con la giornata lavorativa in cui la disponibilità è
stata costituita o ripristinata dal Cliente.
4. L’esecuzione sarà pertanto subordinata alla messa a disposizione dei fondi da parte del Cliente. Se la giornata richiesta per l’esecuzione o per l’avvio
dell’esecuzione non è una giornata operativa bancaria l’ordine si considererà ricevuto la giornata operativa bancaria successiva.
5. Se la data richiesta per l’esecuzione o per l’avvio dell’esecuzione non è coerente con la data di ricezione, la Banca si riserva la facoltà di non dare corso
all’esecuzione, ovvero di eseguire il bonifico alla prima giornata operativa bancaria successiva.
6. Fermo quanto sopra indicato, il momento di ricezione dell’ordine in una divisa diversa da quella del conto corrente, coincide, anche in termini di data valuta, con
il momento in cui i fondi del bonifico sono resi disponibili nella stessa divisa del bonifico.
B. Bonifico estero, ovvero bonifico nella valuta, diversa dall’euro, di Paesi dell’Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (EEA), verso tali
paesi
18 Oggetto del servizio
1. Ai fini della presente parte prima, per bonifico estero si intende un bonifico effettuato verso un prestatore di servizi di pagamento situato in un paese dell’Unione
Europea (inclusa l’Italia) o dello Spazio Economico Europeo (EEA) nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione Europea non appartenente all’area Euro o
nella valuta ufficiale di uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo (EEA).
2. Per consentire l’esecuzione del pagamento, l’ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
 nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale del soggetto beneficiario;
 le coordinate bancarie complete del beneficiario espresse nel codice IBAN;
 importo del pagamento;
 divisa del pagamento.
3. Trovano applicazione le norme di cui al bonifico verso l’Area SEPA contenute nella precedente sezione.
C. Norme comuni ai bonifici
19 Tempi massimi di esecuzione di un ordine di bonifico
1. In conformità con le disposizione di legge vigente, il tempo massimo di esecuzione di un ordine di bonifico da parte della Banca decorre dal momento della
ricezione così come definito nella presente sezione.
2. Per i bonifici denominati in euro e diretti verso Banche/prestatori di servizi di pagamento di Paesi appartenenti all’Unione Europea, ovvero di uno stato appartenente
allo spazio economico europeo o alla Svizzera e al Principato di Monaco, la Banca, a partire dal momento della ricezione, accrediterà l’importo dell’operazione di
pagamento sul conto della Banca del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa bancaria successiva.
3. Fatte salve contrarie disposizioni di legge, per i bonifici denominati in una divisa diversa dall’euro e diretti verso Banche/Prestatori di servizi di pagamento di Paesi
appartenenti all’Unione Europea, ovvero di uno stato appartenente allo spazio economico europeo, le parti concordano che, a partire della ricezione, la Banca potrà
accreditare l’importo dell’operazione di pagamento sul conto della Banca del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa bancaria successiva.
20 Criteri di ripartizione e addebito delle spese
1. Nei casi di ordini di bonifico espressi in euro o in una delle divise ufficiali degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero di uno stato appartenente allo spazio
economico europeo e diretti verso Banche/prestatori di servizi di pagamento di Paesi appartenenti all’Unione Europea ovvero di uno stato appartenente allo spazio
economico europeo che non comportano conversioni valutarie, il Cliente e il beneficiario sosterranno ciascuno le spese applicate dalla rispettiva banca/prestatore
di servizi di pagamento; diverse richieste in merito alla ripartizione delle spese da parte del Cliente saranno eseguite e/o ricondotte di iniziativa della Banca in
conformità alle disposizioni di legge.
2. Nel caso del bonifico disposto da terzi a favore del Cliente, la Banca tratterrà sull’importo trasferito, prima di accreditarlo, le proprie spese previste per lo specifico
pagamento, salva espressa istruzione contraria del Cliente o della banca/prestatore servizi di pagamento del pagatore
ADDEBITO RID
21 Descrizione del servizio
1. Il servizio prevede l’addebito in conto corrente degli ordini di incasso elettronici in euro denominati RID per i quali il Cliente abbia fornito alla Banca direttamente
o indirettamente, per tramite di un terzo beneficiario, un’autorizzazione permanente all’addebito in conto corrente.
2. Dall’1.2.2014 e sino al 31.1.2016 gli articoli sul servizio RID si applicano solo alle disposizioni RID ad importo prefissato e decorsa tale data sono da considerare
non più in vigore, in assenza di diverse comunicazioni da parte della Banca.
3. In relazione alle deleghe RID conferite in data precedente all’1.2.2014, e ancora in essere a tale data, si applicano le disposizioni relative agli addebiti diretti
mediante Sepa Direct Debit di cui all’articolo 28 della presente parte I.
22 Norme regolanti il servizio
1. Il Cliente può autorizzare la Banca ad addebitare sul proprio conto corrente le autorizzazioni di addebito RID. L’autorizzazione e quindi con essa il consenso ad
eseguire l’operazione deve essere preventivamente conferita mediante sottoscrizione, da parte del Cliente, di un’autorizzazione all’addebito rilasciata alla Banca o
al creditore (c.d. delega R.I.D.). In entrambi i casi, l’autorizzazione iniziale del Cliente dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per la corretta esecuzione dei
pagamenti, secondo quanto detto nell’articolo successivo.
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CONDIZIONI GENERALI CONTI DI RISPARMIO IBL BANCA
2. La Banca si riserva la facoltà di non dare corso alla costituzione di domiciliazioni o all’esecuzione degli addebiti qualora tali richieste si riferissero a fattispecie in
contrasto con le norme indicate.
3. Gli ordini di incasso elettronici RID relativi ad autorizzazioni permanenti all’addebito in conto corrente rilasciate dal Cliente saranno addebitati alla data di scadenza
dell’ordine, a condizione che il conto corrente di addebito presenti disponibilità sufficienti di fondi e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di
addebito.
4. Il Cliente avrà facoltà di opporsi agli addebiti secondo quanto specificato nelle relative autorizzazioni permanenti all’addebito in conto corrente e comunque fermo
quanto previsto dagli articoli che precedono, dalle norme di legge ovvero dagli accordi interbancari vigenti alla data prevista per l’addebito.
23 Informazioni necessarie per l’esecuzione del servizio
1. Il Cliente ha l’obbligo di comunicare alla Banca direttamente o indirettamente, per il tramite del suo creditore:
 le coordinate del creditore stesso (che potranno anche essere aggiornate d’iniziativa del creditore), espresse nel formato previsto a norme di legge ovvero da
accordi interbancari vigenti alla data della sottoscrizione;
 nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale del creditore;
 coordinate bancarie del conto corrente da addebitare, espresse nel formato previsto da norme di legge ovvero da accordi interbancari vigenti;
 nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale del sottoscrittore dell’autorizzazione e dell’intestatario del conto se diverso dal sottoscrittore
dell’autorizzazione stessa;
 eventuali altri dati, riferiti agli ordini e previsti da norme di legge ovvero da accordi interbancari vigenti alla data di sottoscrizione.
2. La Banca non assicura la corretta costituzione delle domiciliazioni o l’esecuzione dell’addebito in conto corrente dei relativi ordini di incasso elettronico RID ovvero
si riserva la facoltà di non darvi corso qualora i dati forniti dal Cliente risultassero errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l’operazione risultasse contraria a
norme imperative di legge o a disposizioni contenute in altri contratti stipulati con il Cliente.
24 Autorizzazione e consenso all’esecuzione
1. Il consenso è validamente formato quando la Banca ha ricevuto direttamente dal Cliente o indirettamente, per il tramite del suo creditore, autorizzazione
permanente dell’addebito in conto.
2. Quando il consenso non è stato validamente formato ovvero - nei casi previsti - è stato revocato dal Cliente, la Banca non darà corso all’esecuzione degli addebiti.
25 Revoca dell’autorizzazione e rifiuto dell’addebito
1. Il diritto di revoca di un’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente potrà essere esercitato dal Cliente in qualsiasi momento, mediante comunicazione
scritta alla Banca. Dalla data di ricezione della suddetta revoca tutti i pagamenti successivi si considereranno non autorizzati, fatti salvi i tempi tecnici per la
registrazione della revoca.
2. Il Cliente avrà altresì la facoltà di rifiutare l’esecuzione di ogni singolo addebito riferito all’autorizzazione rilasciata entro la fine della giornata operativa precedente
il giorno concordato per l’addebito dell’ordine mediante richiesta scritta o altro canale concordato, salvo quanto eventualmente previsto dalla specifica delega nel
caso in cui il Cliente sia una microimpresa.
3. La Banca ha la facoltà di recuperare le spese sostenute per la gestione della richiesta di rifiuto dell’addebito del Cliente.
26 Ricezione dell’ordine
1. Le parti convengono che il momento della ricezione di un ordine coincide con la data di scadenza ivi indicata.
Dal momento della ricezione di un ordine di incasso elettronico RID da parte della Banca, decorrono i tempi massimi di esecuzione dell’addebito nei limiti previsti
dalla legge, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa/ bancaria. In caso contrario, l’ordine di incasso elettronico RID si intenderà ricevuto la prima
giornata operativa/bancaria successiva.
27 Tempi di esecuzione
In conformità con le disposizioni di leggi vigenti, la Banca accrediterà l’importo dell’operazione di pagamento sul conto della banca/prestatore di servizi di pagamento
del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa/bancaria di ricezione dell’ordine.
SERVIZI SEPA - SEPA DIRECT DEBIT
28 SEPA Direct Debit (SDD) – Oggetto del Servizio
1.Il SEPA Direct Debit (SDD) (di seguito “Addebito Diretto”) è un servizio che prevede l’addebito in conto degli ordini di incasso elettronici in euro ricevuti dalla
Banca. L’esecuzione dell’ordine prevede la trasmissione telematica delle informazioni relative agli incassi da eseguire, dalla banca del creditore alla banca del
debitore. È simile al servizio di addebito RID, ma ha una dimensione europea, in quanto il creditore non ha la necessità di intrattenere rapporti bancari con una
banca operante sul territorio nazionale, ma è sufficiente che il creditore presenti le richieste di incasso ad una banca dell’Area Unica dei Pagamenti in Euro (cd.
SEPA).
2.L’Addebito Diretto può essere usato sia per pagamenti periodici (es. telefono o gas, ecc.) sia per pagamenti da effettuare una volta soltanto (es. per un acquisto
qualsiasi). L’Addebito Diretto si attiva attraverso il rilascio di un’autorizzazione all’addebito a favore del creditore (ad es. fornitore dell’elettricità) che è a tutti gli effetti
la modalità con cui il titolare del conto o i suoi delegati autorizzano l’addebito in conto.
3.L’Addebito Diretto può configurarsi secondo due schemi di incasso:
a) Addebito Diretto Core, utilizzabile, dal lato del pagatore, da tutte le tipologie di Clienti, che prevede, tra l’altro, la possibilità di richiedere un rimborso entro 8
settimane dall’addebito da parte del pagatore;
b) Addebito Diretto B2B, utilizzabile, dal lato del pagatore, solo da Clienti non classificati come “consumatori”, che non prevede la possibilità di richiedere rimborso.
La Banca rifiuterà, salvo diversi accordi, l’esecuzione degli addebiti afferenti a mandati di incasso SEPA con schema B2B, nel caso di titolare del conto classificato
come “consumatore”. La Banca tratterà gli addebiti su questo conto corrente conformemente agli schemi di funzionamento SEPA ed alle normative vigenti.
4. Il Cliente che intende eseguire un Addebito Diretto deve indicare:
 le informazioni previste dall’articolo 22 del presente contratto;
 il codice BIC, solo per operazioni di pagamento verso Paesi diversi dall’Italia (dato obbligatorio fino al 31.01.2016).
5. Il Cliente può revocare l’autorizzazione al servizio di Addebito Diretto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla Banca. Dalla data di ricezione
della suddetta revoca tutti i pagamenti successivi si considereranno non autorizzati, fatti salvi i tempi tecnici per la registrazione della revoca. Il Cliente ha, altresì,
la facoltà di limitare a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l’Addebito Diretto, nonché la facoltà di limitare o inibire l’esecuzione dei
soli pagamenti diretti a beneficiari specificatamente indicati dal Cliente stesso.
6. Le previsioni relative al presente contratto, si applicano alle operazioni di pagamento eseguite attraverso il SEPA Direct Debit (SDD), ove compatibili.
PARTE SECONDA – NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO NON RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS.
N.11/2010
28 Condizioni contrattuali – Ambito di applicazione
1. Le norme della presente Parte Seconda disciplinano l’esecuzione di Operazioni di Pagamento, singoli o ricorrenti, nell’ambito della prestazione dei Servizi di
Pagamento di seguito indicati:
 bonifico effettuato da/verso un prestatore di servizi di pagamento situato in un paese estero diverso da quelli dell’Unione Europea e dello Spazio Economico
Europeo (EEA), oltre che da Svizzera e Principato di Monaco;
 bonifico effettuato in una valuta diversa dall’Euro, dalla valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione Europea non appartenente all’area euro o dalla valuta
ufficiale di uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo (EEA).
2. Per consentire l’esecuzione del pagamento, l’ordine deve contenere almeno i seguenti dati:
 nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale del soggetto beneficiario;
 le coordinate bancarie complete del beneficiario espresse nel codice IBAN;
 importo del pagamento;
 divisa del pagamento.
Se l’IBAN non è disponibile, possono essere fornite le coordinate del conto di pagamento del Beneficiario
29 Norme applicabili
Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.
Società per Azioni dal 1927
www.iblbanca.it
Sede Sociale e Direzione Generale: Via di Campo Marzio, 46 - 00186 - Roma - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5578
Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1 ABI 3263.1 CAB 03200
Capitale Sociale € 42.500.000,00 interamente versato - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Partita IVA 00897081006 - Codice Fiscale 00452550585 - C.C.I.A.A. Roma 43658
11
CONDIZIONI GENERALI CONTI DI RISPARMIO IBL BANCA
Al servizio di pagamento oggetto della presente parte seconda si applicano le disposizioni di cui alle norme comuni della parte prima della presente Sezione.
30 Responsabilità del Cliente pagatore per operazioni di pagamento verso alcuni paesi esteri
1.In alcuni paesi esteri (ad. esempio Stati Uniti d’America, Australia) i prestatori di servizi di pagamento danno corso al pagamento facendo prevalere il numero di
conto rispetto alla denominazione del beneficiario indicata dal Pagatore nella disposizione di bonifico. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare
dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del numero di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.
2. Sarà inoltre facoltà della Banca reclamare, in ogni momento, gli importi richiesti dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle
stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto numero.
3. In caso di operazioni di pagamento verso gli Stati Uniti occorre specificare il codice ABA della Banca presso cui il beneficiario ha conto.
4. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell'ordine da parte della propria corrispondente in assenza
dell’indicazione sull’ordine di pagamento del codice ABA; il Cliente si assume tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle corrispondenti o per i successivi
interventi della Banca volti al buon esito del pagamento o alla restituzione dello stesso.
31 Ricezione dell’Ordine di Pagamento - Tempo massimo di esecuzione
1. In tema di ricezione dell’Ordine di Pagamento si applica la disciplina di cui all’articolo. 17 della Parte I della presente Sezione.
2. La Banca esegue l’ordine di pagamento entro la giornata operativa successiva alla data di ricezione dell’ordine e accredita l’importo sul conto del prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario al massimo entro la fine del quarto giorno successivo alla data di esecuzione.
3. Qualora per l’esecuzione dell’ordine impartito sia richiesta una conversione valutaria i tempi sopra indicati possono essere prorogati in funzione delle modalità e
dei tempi richiesti dal mercato dei cambi.
4. Nel caso in cui sia stata indicata come data di esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla giornata operativa
successiva.
32 Ordini a favore del cliente beneficiario (bonifici in entrata)
La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente beneficiario sulla base delle seguenti informazioni:
 identificativo unico del conto di pagamento del Cliente beneficiario (IBAN) oppure coordinate del conto di pagamento;
 dati anagrafici del Cliente beneficiario, corrispondenti all’intestazione del conto di pagamento.
33 Commissioni e Spese
1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul conto di pagamento gli importi dovuti per effetto dell’esecuzione delle Operazioni di pagamento.
2. Il Cliente, con riguardo al pagamento delle spese e commissioni, può indicare che:
 il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento (“SHA”);
 tutte le spese e commissioni siano a carico del Beneficiario (“BEN”);
 tutte le spese e commissioni siano a carico del Cliente stesso (“OUR”).
3. In assenza di una delle indicazioni di cui al comma precedente, la Banca dispone il pagamento con opzione spese “SHA” per cui il pagatore ed il beneficiario
sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento.
SEZIONE II C) NORME CHE REGOLANO L’INCASSO E L’ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO
INCASSO E ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA
1 Servizio di incasso
Il servizio di incasso o di accettazione di effetti, documenti, ed assegni, sull'Italia e sull'estero, anche se scontati o negoziati, per conto del Cliente cedente (di seguito
“Cedente”) è svolto dalla Banca secondo le norme del presente capitolo nonché, per quanto non ivi espressamente e diversamente regolato, secondo le Norme
Generali, e le norme civili che regolano il contratto di mandato.
2 Modalità di fornitura del servizio
Per lo svolgimento del servizio, la Banca è autorizzata ad avvalersi di procedure elettroniche d'incasso nonché, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su
piazza nella quale non abbia una propria filiale, a farsi sostituire, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1717 e 1856 codice civile, da un proprio corrispondente anche
non bancario, a sua scelta.
3 Obblighi del cedente
Nell'utilizzo del servizio il Cedente è tenuto:
a) a fornire indicazioni o istruzioni precise, complete e non contraddittorie, con particolare riguardo all'importo, alla scadenza, al luogo di pagamento ed ai nomi;
b) a presentare effetti, documenti ed assegni regolari, anche nel bollo; con l'obbligo, qualora la Banca procedesse alla loro regolarizzazione, di rifondere tutte le
spese relative o derivanti, comprese quelle per eventuali pene pecuniarie;
c) a presentare gli effetti, documenti ed assegni in tempo utile, con particolare riferimento ai termini per la levata del protesto o constatazione equivalente ed ai
termini previsti dalle procedure d'incasso interbancarie.
4 Limitazione di responsabilità della Banca
1. I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti e di assegni sono fatti per conto del Cedente e a suo rischio.
2. In particolare la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo,
quelle dipendenti da:
 irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo, inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi sul Cedente di tutte le eventuali spese relative
o derivanti, incluse quelle per la regolarizzazione del bollo ove la Banca vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate;
 indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed
assegni che sulle distinte di pagamento:
 clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;
 scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione distruzione del titolo
durante il trasporto; impedimenti ed ostacoli determinati da disposizioni di legge e in specie, moratorie, sospensioni proroghe di termini – o da consuetudini del luogo
di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese o in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere. Anche di fatto, o
da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri pignoramenti) o da fatti di terzi; in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere
superato con l’ordinaria diligenza.
3. Oltre ai casi di limitazione di responsabilità previsti nelle Norme Generali, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione
o del mancato protesto in tempo utile di effetti, documenti o assegni su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare tali incombenze. La Banca non risponde
neppure della mancata presentazione e del mancato protesto in tempo utile di effetti o di assegni non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria. Ugualmente
la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da omesso, ritardato od erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo predisposto dal Cedente.
5 Clausola “incasso tramite”
La clausola "incasso tramite" ed ogni altra analoga non comportante domiciliazione, non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato
protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso tramite uno sportello situato in luogo diverso da quello di pagamento.
6 Effetti cambiari
Per gli effetti cambiari la Banca non provvede alla materiale presentazione dei titoli, ma invia al debitore cambiario un avviso con l'invito a recarsi presso i propri
sportelli per l'accettazione o per il pagamento e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, anche se non
firmata.
7 Protesto degli assegni e constatazioni equivalenti
1. La Banca farà levare il protesto o richiedere la constatazione equivalente nei casi di mancata accettazione o di mancato pagamento di effetti e di mancato
pagamento di assegni - salvo contraria disposizione scritta del Cedente pervenuta in tempo utile.
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CONDIZIONI GENERALI CONTI DI RISPARMIO IBL BANCA
2. La Banca ha facoltà di non far levare il protesto o di non richiedere la constatazione equivalente nel caso di effetti o assegni con clausola "senza spese", "senza
protesto" o altra formula analoga, anche se non firmata.
3. La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non
appena in grado: è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi, nonché all’osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della legge sulla cambiale
e 47 della legge sull’assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.
8 Proroga della scadenza
1. Nel caso che il Cedente dia disposizioni di proroga della scadenza e/o di posticipare il termine per il pagamento degli effetti, in assenza di ulteriori istruzioni scritte,
la Banca provvede ad inviare semplice avviso al debitore cambiario, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte.
2. Qualora l'effetto non venga pagato la Banca non provvederà a far levare il protesto in considerazione anche del divieto di cui all'articolo 9 della legge n. 349 del
1973.
9 Effetti in valuta estera pagabili mediante assegni bancari
Nel caso di effetti in valuta estera pagabili mediante assegni bancari, la Banca si riserva la facoltà di consegnare al Cedente, a titolo di ricavo, gli assegni medesimi
senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.
10 Mancanza di istruzioni scritte e di responsabilità della Banca
1. Nel caso di effetti, documenti ed assegni il cui ricavo sia da accreditare all'estero, la Banca (o il suo corrispondente) accetterà il pagamento dal debitore soltanto
se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa.
2. Qualora la lettera di rimessa non contenga istruzioni specifiche circa la levata del protesto o della constatazione equivalente, la Banca non è responsabile della
loro mancata levata.
11 Mancato ritiro di documenti da parte del debitore
1. Nel caso di mancato ritiro di documenti - accompagnati o meno da effetti - da parte del debitore ed in assenza di precise e tempestive istruzioni scritte del mittente,
la Banca non è tenuta a ritirare ed immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti né a provvedere ad alcunché nei riguardi della merce.
2. Tuttavia la Banca ha facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro e l'immagazzinamento della merce e di provvedere a quant'altro ritenesse opportuno, a suo
giudizio secondo le circostanze, con diritto in tal caso di rivalersi sul Cedente di tutte le spese relative o derivanti
INCASSO O ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ESTERO
12 Applicazioni delle norme di servizi sull’estero
1. Le norme sopra indicate si applicano anche ai servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero.
2. Tuttavia quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi del Paese
estero.
3. In particolare la Banca è esente da responsabilità:
a) qualora le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non accertino e comunque non assumano alcuna responsabilità circa l'autenticità delle
firme di accettazione ed i poteri dei firmatari;
b) qualora le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, non accettino il pagamento dal debitore
quando l'importo relativo non possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa;
c) qualora, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento, le banche estere non facciano levare il protesto pur avendo ricevuto espresse istruzioni in tal
senso.
4. Per gli effetti, documenti e assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile la Banca non ha alcuna responsabilità per le
conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.
13 Garanzia del rimborso
1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora,
successivamente al pagamento, venga contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità, la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il
Cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo, a semplice richiesta della Banca, nel caso che alla Banca pervenga analoga
domanda di rimborso dal suo corrispondente o dal debitore.
2. Il Cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera,
anche se sostitutivi del titolo di credito.
14 Incasso e accettazione di effetti scontati o negoziati
1. Le norme sopra indicate per i servizi di incasso e accettazione si applicano - con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 8 - anche alle operazioni
riguardanti la presentazione per l’accettazione o il pagamento, sull'Italia o sull'estero, di effetti, documenti e assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in
qualsiasi forma, un anticipo.
2. Di conseguenza il Cedente è tenuto a rimborsare la Banca a semplice richiesta qualora, per fatti o circostanze non imputabili alla Banca a norma degli articoli
precedenti:
 la presentazione o il protesto o la constatazione equivalente non siano stati effettuati nei termini di legge;
 gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti;
 la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.
15 Modifica della scadenza degli effetti
Qualora la scadenza originaria degli effetti venga modificata a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi di proroga o di sospensione a favore dei debitori
cambiari, il Cedente è tenuto a corrispondere gli interessi di sconto convenuti sino alla nuova scadenza degli effetti determinata dai detti provvedimenti
SEZIONE II D) NORME CHE REGOLANO LE CARTA DI DEBITO
1 Oggetto
1. Le presenti norme (di seguito “Regolamento”) hanno come oggetto l’emissione di una carta di debito nominativa (di seguito, per brevità, la “Carta IBL”, e la
disciplina del rapporto tra la persona, ovvero il cliente, a cui viene rilasciata la Carta IBL (di seguito, denominato il “Titolare”) e IBL Banca S.p.A. (di seguito
denominata la “Banca”).
2. La Carta IBL viene rilasciata esclusivamente a favore di una persona fisica intestataria, cointestataria e/o delegata di un qualsiasi rapporto di conto corrente o di
deposito intrattenuto presso la Banca (di seguito denominato “Conto Collegato”) sul quale saranno regolate ai sensi del presente Regolamento le transazioni
effettuate con la Carta IBL.
3. La Banca consegna o invia al Titolare la Carta IBL, il cui uso è strettamente personale. Nel caso di soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, la Carta IBL può
essere rilasciata alla persona autorizzata formalmente dall'intestatario del Conto Collegato ad operare sullo stesso. In tali casi la persona, così autorizzata, è il
Titolare della Carta IBL e firma il presente Regolamento e l’intestatario del Conto Collegato è denominato il “Cliente”.
4. Il Titolare, per il tramite della Carta IBL, potrà effettuare operazioni di prelevamento di denaro, in Italia e all'estero, versare denaro contante e assegni, effettuare
pagamenti in Italia e all’estero presso esercizi convenzionati, ottenere informazioni relative al Conto Collegato (es. saldo e movimenti), effettuare ricariche
telefoniche. Le operazioni in questione potranno essere disposte sul Conto Collegato intestato al Titolare o al Cliente.
2 Emissione della Carta IBL e titolarità
1. La Carta IBL resta di proprietà della Banca, l’utilizzo della stessa è riservato esclusivamente al Titolare e non può essere consentito a terzi.
2. Ad ogni Carta IBL viene assegnato un codice identificativo personale (di seguito “PIN”), consegnato al Titolare in un plico sigillato. Il PIN viene elaborato con
sistemi che ne garantiscono la massima riservatezza e con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e di terzi.
3. La Carta IBL e il PIN, se spediti tramite posta, sono inviati separatamente al Titolare. La Banca può inviare per posta la Carta IBL anche in caso di sostituzione
di quella in scadenza.
4. Il Titolare può autorizzare, a suo rischio, altre persone al ritiro del PIN, dandone esplicita disposizione con apposita lettera da consegnare alla Banca.
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CONDIZIONI GENERALI CONTI DI RISPARMIO IBL BANCA
5. Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta IBL ed il PIN. Il PIN deve restare segreto, non deve essere scritto sulla Carta IBL e non deve essere
conservato insieme alla stessa Carta IBL o ad altri documenti del Titolare. Il Titolare è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'utilizzo della Carta IBL da
parte di terzi nelle ipotesi e nei modi di cui al seguente articolo 3.
3 Utilizzo indebito o non autorizzato, smarrimento o sottrazione della Carta IBL e del PIN
1. Il Titolare è obbligato, adottando misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso della Carta IBL e del relativo PIN; egli è pertanto responsabile delle
conseguenze derivanti dall'utilizzo della Carta IBL da parte di terzi. Nel caso di smarrimento o sottrazione della Carta IBL, da sola ovvero unitamente al PIN, e/o
nelle ipotesi di utilizzo indebito o non autorizzato della Carta IBL, il Titolare deve:
 comunicare immediatamente alla Banca l'accaduto, contattando telefonicamente il servizio clienti al numero al numero indicato dalla Banca al fine di richiederne
il blocco;
 denunciare lo smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta IBL, da sola ovvero unitamente al PIN, alle Autorità competenti. Una copia
della denuncia dovrà essere conservata dal Titolare, in quanto la Banca può richiedergliene copia entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di smarrimento,
sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della medesima Carta IBL.
2. Per le operazioni di pagamento (ad esempio bonifici), disciplinate nella apposita sezione relativa ai servizi di pagamento, effettuate tramite l'utilizzo della Carta
IBL, il Titolare è responsabile secondo quanto segue:
 prima della comunicazione di cui alle precedenti punti, sopporta le perdite derivanti dall'utilizzo indebito della Carta IBL, entro il limite di 150 Euro; invece, se ha
agito con dolo o colpa grave ovvero non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo della Carta IBL,
il Titolare o il Cliente sopporta tutte le perdite, senza applicazione del predetto limite dei 150 Euro;
 dopo la comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato, non sopporta le perdite a meno che abbia agito in maniera fraudolenta.
3. In ogni caso, sopporta tutte le perdite derivanti dalle operazioni di pagamento non autorizzate, senza il limite dei 150 Euro, se ha agito in modo fraudolento o, con
dolo o colpa grave, non ha utilizzato la Carta IBL in conformità al presente Regolamento, ovvero non ha comunicato, secondo le modalità appositamente previste,
lo smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato.
4 Utilizzo della Carta IBL
1. Il Titolare deve apporre la propria firma sul retro della Carta IBL.
2. Il Titolare è tenuto ad utilizzare la Carta IBL entro i limiti d'importo stabiliti per ciascuno dei servizi a cui la Carta IBL stessa è abilitata (e, comunque, non oltre il
saldo disponibile del Conto Collegato) e con le modalità indicate nel presente Regolamento o riportate nelle istruzioni che la Banca può comunicare al Titolare o al
Cliente tramite gli avvisi esposti nei locali della Banca e/o degli esercizi convenzionati o mediante comunicazione allo stesso inviata o presso gli impianti automatici.
3. Il Titolare o il Cliente, nel corso del rapporto, possono concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo da essa previsti in via generalizzata ed indicati nel
Documento di Sintesi frontespizio del presente Regolamento.
4. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta IBL, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni e restituire la stessa alla Banca. Il Titolare è
tenuto a non utilizzare la Carta IBL anche nei casi di difettoso funzionamento degli impianti adibiti allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Regolamento.
5. Per autorizzare le operazioni, il Titolare dà il proprio consenso secondo le seguenti modalità:
 con la digitazione PIN, per acquisti di beni e/o servizi e prelievi;
 con la firma, per acquisti nei casi in cui la firma sia ancora richiesta;
Nei casi in cui sia prevista la firma del Titolare sulle memorie di spesa e/o su documenti equivalenti (ad es. ricevuta rilasciata dal POS), la stessa deve essere
conforme a quella da lui apposta sulla richiesta di rilascio della Carta IBL e sulla Carta IBL stessa, al momento della ricezione.
6. Una volta che l'operazione è stata autorizzata, secondo una delle modalità sopra indicate, il consenso si ritiene prestato in maniera irrevocabile.
7. La Carta IBL è utilizzabile presso gli sportelli automatici abilitati (di seguito “ATM”), nei terminali di pagamento POS e/o in apparecchiature per le quali è prevista
la digitazione del PIN, oppure in transazioni elettroniche o non elettroniche che non prevedono né la firma né l'uso del PIN.
8. Nel caso in cui la Carta IBL venga utilizzata presso esercizi convenzionati, il Titolare prende atto che l'esercizio convenzionato può richiedere al Titolare di esibire
un documento di riconoscimento che ne provi l'identità e scriverne gli estremi.
9. Il Titolare e il Cliente riconoscono espressamente l'estraneità della Banca a ogni questione relativa alle merci acquistate e/o ai servizi ottenuti (es. difetti delle
merci, ritardo nella consegna, o altri eventi analoghi riconducibili alle inadempienze dell'esercizio commerciale), essendo tenuti a rivolgersi esclusivamente agli
esercenti per qualsiasi controversia e per esercitare qualsiasi diritto. La Banca, inoltre, non può essere ritenuta in nessun caso responsabile, se la Carta IBL non
può essere utilizzata presso l'esercente convenzionato, per qualsiasi motivo, anche derivante da revoca o sospensione della convenzione con l'esercente stesso.
5 Blocco della Carta IBL
1. Nel caso di utilizzo della Carta IBL non conforme alle istruzioni precedentemente indicate all’articolo 4 e rispetto a quanto stabilito nel presente Regolamento, gli
impianti ATM e gli stessi esercizi commerciali possono trattenere la Carta IBL o bloccarne definitivamente l'utilizzo per motivi di sicurezza.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 del presente articolo, la Banca può bloccare l'utilizzo della Carta IBL per motivi oggettivamente giustificati
legati alla sicurezza della Carta IBL stessa e/o al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento. La Banca informa il Titolare o il Cliente del blocco della Carta
IBL non appena possibile, tranne i casi in cui il blocco sia disposto per motivi di sicurezza oggettivamente giustificati o per disposizioni di legge o regolamento, al
ricorrere dei quali la comunicazione non può essere effettuata.
6 Addebito sul Conto Collegato
1. L’addebito sul Conto Collegato indicato dal Titolare o dal Cliente in fase di richiesta della Carta IBL delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base
alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione. Tale momento è da intendersi quale momento di
ricezione dell’ordine di pagamento.
2. Agli addebiti si applica la valuta del giorno in cui avviene l’operazione.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 in merito alle modalità di autorizzazione delle operazioni, nel caso in cui il Titolare o il Cliente siano venuti a
conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, devono informarne la Banca, in forma scritta, senza indugio e comunque
entro il termine massimo di 13 mesi dalla data di addebito, secondo le modalità previste dall'articolo in materia di reclami delle “Condizioni Generali che Regolano i
Rapporti e i Servizi con la Banca”. In questi casi la Banca, dopo aver accertato la fondatezza della richiesta del Titolare o del Cliente, rettifica il pagamento.
4. La Banca è responsabile nei confronti del Titolare o del Cliente in caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la
quale la banca/prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (es. esercente) non è responsabile ai sensi della normativa vigente. In caso di operazione di
pagamento non autorizzata, la Banca, fermo restando quanto previsto agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, rimborsa immediatamente al Titolare o al Cliente
l'importo dell'operazione stessa, facendo tornare la situazione al momento precedente all'operazione come se questa non fosse mai avvenuta.
5. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso, dandone immediata comunicazione al Titolare o al Cliente della Carta IBL; in questo
caso, anche se si è già verificato il rimborso, la Banca, anche in un momento successivo, può dimostrare, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata,
potendo ottenere, quindi, dal Titolare o dal Cliente la restituzione dell'importo.
7 Versamento effettuato mediante impianti automatici
1. In caso di versamento di denaro contante e di titoli (assegni bancari, circolari ed altri titoli similari), effettuato dal Titolare tramite gli impianti automatici a ciò
abilitati, la Banca è tenuta esclusivamente alla loro custodia con la dovuta diligenza. I valori versati vengono rigorosamente verificati, controllati e confrontati con
quanto indicato dal Titolare all’atto del versamento. La Banca, se riscontra irregolarità e/o discordanze di qualsiasi genere nel contante o nei titoli immessi oppure
differenze tra l'accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalla distinta di versamento o dal "giornale di fondo” relativo all'impianto sul quale è stata
effettuata l'operazione, ne dà comunicazione scritta al Titolare e procede alla registrazione del versamento per il solo importo accertato.
2. Tutti gli effetti contabili comunque connessi ai versamenti così effettuati decorrono dal momento in cui la Banca ne ha effettuato la registrazione sul relativo Conto
Collegato. Ai soli fini della data valuta da applicare, i versamenti effettuati dopo il normale orario di apertura della Banca al pubblico, vengono considerati come
eseguiti il giorno lavorativo successivo.
8 Informazioni relative all’utilizzo della Carta IBL
1. Ogni indicazione, anche cartacea, fornita dalla Banca al Titolare o al Cliente tramite gli impianti utilizzati per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente
Regolamento, non sostituisce le comunicazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento che regola il Conto Collegato.
Le operazioni relative ai servizi oggetto del presente Regolamento vengono confermate dalla Banca al Titolare o al Cliente mediante il loro inserimento nell'estratto
del Conto Collegato nel quale le operazioni stesse vengono riportate con apposita causale, secondo le modalità e la frequenza già convenuta al momento di apertura
del Conto Collegato. Tale documento dà prova delle operazioni effettuate e del loro ammontare.
2. In ogni momento del rapporto il Titolare o il Cliente hanno diritto di modificare la tecnica di comunicazione utilizzata (cartacea o elettronica). La facoltà di modifica
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Società per Azioni dal 1927
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Sede Sociale e Direzione Generale: Via di Campo Marzio, 46 - 00186 - Roma - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5578
Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1 ABI 3263.1 CAB 03200
Capitale Sociale € 42.500.000,00 interamente versato - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Partita IVA 00897081006 - Codice Fiscale 00452550585 - C.C.I.A.A. Roma 43658
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CONDIZIONI GENERALI CONTI DI RISPARMIO IBL BANCA
della tecnica di comunicazione può essere effettuata con richiesta inviata alla filiale della Banca competente presso cui il rapporto è stato attivato o recandosi di
persona presso la stessa.
3. In caso del Conto Collegato cointestato, tale richiesta può essere validamente fatta anche da uno solo dei cointestatari, esonerando la Banca da qualunque
responsabilità.
9 Recesso
1. Il presente Regolamento è a tempo indeterminato, non avendo una scadenza, ma il Titolare o il Cliente possono in qualsiasi momento recedervi senza preavviso,
senza penalità e senza spese.
2. D'altra parte, la Banca può recedere dal presente Regolamento, comunicandolo al Titolare o al Cliente, con un preavviso di 60 giorni, oppure anche senza
preavviso, in presenza di un giustificato motivo. In questi casi, la Banca rimborsa al Titolare o al Cliente la quota di canone relativa al periodo successivo al recesso
dal presente Regolamento (in misura proporzionale ai mesi non goduti).
10 Restituzione della Carta IBL
1. Il Titolare deve restituire alla Banca la Carta IBL, insieme all’altro materiale eventualmente consegnato:
 in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine indicato;
 alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta IBL o di recesso dal presente Regolamento sia da parte della Banca che del Titolare o del Cliente;
 contestualmente alla richiesta di estinzione del Conto Collegato.
3. La Carta IBL deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire, dal legale rappresentante del Cliente.
4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta IBL e le spese del blocco della stessa resteranno a carico del Titolare o
del Cliente o dei suoi eredi.
5. E’ illecito l’uso della Carta IBL che non sia stata restituita ai sensi del presente articolo, o l’uso in eccesso rispetto al saldo disponibile del Conto Collegato o al
limite d’importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono.
6. Resta inteso che, salvo diversa volontà delle Parti, il recesso dal presente Regolamento per il rilascio della Carta IBL ovvero la restituzione della stessa non
implicano il recesso da tutti gli altri servizi di cui il Titolare o il Cliente risulti titolare.
11 Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1.La Banca, in presenza di giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il presente rapporto, rispettando, in caso di variazioni in
senso sfavorevole le prescrizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
2. La Banca, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al presente rapporto, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole
le prescrizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
3. Il Titolare o il Cliente accettano che le predette comunicazioni possano essere eseguite con piena liberazione della Banca in forma scritta a mezzo di posta
ordinaria o posta elettronica o per mezzo degli altri strumenti informatici, secondo quanto da questi accettato in precedenza,.
4. La modifica si intende approvata ove il Titolare o il Cliente non recedano, senza spese o altre penalità, dal presente Regolamento entro la data prevista per la
sua applicazione; nel caso di recesso, in sola sede di liquidazione del rapporto, il Titolare o il Cliente hanno diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.
12 Rinvio
1 Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui alle “Condizioni Generali che Regolano i Rapporti e i Servizi
con la Banca” costituite dalle Norme Generali applicabili a tutti i prodotti e servizi della Banca e dalle norme specifiche dei singoli prodotti e servizi attivati già
accettate e sottoscritte dal Titolare o dal Cliente al momento dell’attivazione del rapporto di Conto Collegato.
SEZIONE II E) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI TELEMATICI
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI INTERNET BANKING
1 Definizione ed ambito di applicazione del Servizio
1.Il servizio IBL Online (di seguito denominato anche “Servizio”) disciplinato dal presente contratto consente al Cliente, il quale conferma la volontà di effettuare
pagamenti via internet e di avvalersi delle funzioni del presente Servizio, in alternativa alle modalità ordinarie di accesso e di utilizzo ed operando per via telematica
mediante infrastrutture tecnologiche e collegamenti informatici propri, di effettuare:
 solo operazioni di interrogazione sui rapporti bancari in essere allo stesso intestati e/o cointestati (di seguito “Funzionalità Informativa”);
 operazioni di interrogazione e di disposizione a valere sui rapporti bancari in essere allo stesso intestati e/o cointestati (di seguito “Funzionalità Dispositiva”);
 nonché di usufruire degli ulteriori servizi che l’Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (di seguito “Banca”) mette a disposizione del Cliente, tempo per tempo.
2. Sino a nuova comunicazione o a diverso accordo, nelle forme previste dalla legge, il Servizio sarà regolato dalle condizioni contrattuali ed economiche previste
nel presente contratto.
3. La stipula del presente contratto ed il mantenimento in essere del Servizio sono subordinati all'esistenza di almeno un rapporto di conto corrente abilitato al
Servizio medesimo.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, sono applicabili le norme e le condizioni già sottoscritte dal Cliente e relative ai rapporti bancari
accessibili tramite il Servizio ed ai servizi di incasso e di pagamento.
2 Soggetti autorizzati all’utilizzo del Servizio
1. Possono essere autorizzati alla Funzionalità Dispositiva del Servizio i rapporti intestati e/o cointestati al Cliente, a condizione che in caso di cointestazione, i
rapporti siano utilizzabili da ciascun cointestatario a firma disgiunta. Il Cliente si impegna ad informare gli altri cointestatari che non abbiano aderito al Servizio circa
le modalità di utilizzo del Servizio stesso ed il contenuto delle norme che lo regolano, nonché a tenerli puntualmente aggiornati sulle variazioni che venissero in
seguito apportate.
2. In caso di rapporti cointestati a firme disgiunte, ciascun cointestatario, previa sottoscrizione del presente contratto, potrà usufruire del Servizio.
3. Nel caso di rapporti cointestati a firma congiunta, ciascun cointestatario potrà essere autorizzato, previa sottoscrizione del presente contratto, solo alla Funzionalità
Informativa del Servizio.
4. Qualora il Cliente sia persona giuridica, il soggetto abilitato ad operare tramite il Servizio (di seguito denominato anche “Responsabile del Servizio”) dovrà
risultare facoltizzato ad agire in nome e per conto della Società.
3 Disponibilità del Servizio
1. Il Servizio è disponibile, di norma, ogni giorno e senza limitazione di orari, per tutti i rapporti attivati dal Cliente, con le modalità di utilizzo previste nel presente
contratto.
2. I rapporti che successivamente saranno aperti ed intestati, ovvero cointestati, al Cliente (purché a firme disgiunte) saranno accessibili automaticamente tramite il
Servizio, se non espressamente esclusi.
3. Quanto precede si applica anche nel caso in cui il Cliente sia persona giuridica; ne consegue che il Responsabile, di cui all'articolo 2 del presente contratto, si
considererà autorizzato ad operare tramite il Servizio su tutti i rapporti successivamente aperti alla società, se non espressamente escluso.
4 Esclusioni di rapporti dal Servizio
1. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca in qualunque momento e mediante comunicazione scritta, l'esclusione dal Servizio di uno o più rapporti collegati; per
i rapporti intestati a più soggetti tale facoltà spetta a ciascun cointestatario, che abbia sottoscritto il presente contratto limitatamente al proprio Servizio.
2. La Banca darà corso alla richiesta entro le ore 24 del giorno lavorativo bancario successivo alla ricezione della stessa; la richiesta di esclusione dal Servizio sarà
opponibile alla Banca dopo che siano decorsi i suddetti termini.
3. La Banca, previa comunicazione scritta al Cliente può, di propria iniziativa, escludere dal Servizio uno o più rapporti ed, in tal caso, l'esclusione decorrerà dal
termine indicato nella comunicazione inviata al Cliente, limitatamente al/ai rapporto/i oggetto di espressa esclusione.
4. I rapporti bancari esclusi dal Servizio resteranno utilizzabili in conformità alle rispettive norme contrattuali e regolati dalle rispettive condizioni economiche
comunicate dalla Banca al Cliente nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.
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CONDIZIONI GENERALI CONTI DI RISPARMIO IBL BANCA
5 Modalità di utilizzo del Servizio e registrazione degli accessi
1. Il Cliente, a propria cura e spese, dovrà dotarsi di infrastrutture tecnologiche e collegamenti informatici tali da poter usufruire del Servizio che si impegna a
mantenere a tal fine costantemente idonei ed affidabili, impegnandosi, altresì, ad adottare, alla luce dei moderni standard tecnologici di mercato, i necessari strumenti
di protezione da qualunque evento e/o contaminazione esterni.
2. Il Cliente dichiara di conoscere le caratteristiche ed i potenziali rischi connessi all'uso della Rete Internet quale sistema di comunicazione e trasmissione dati,
nonché di possedere una adeguata esperienza a tale proposito ed assume a proprio carico i rischi derivanti dall'accesso e/o dall'utilizzo dei propri rapporti bancari
tramite trasmissione/ricezione di dati e di disposizioni via Internet.
3. Il Cliente può accedere, tramite il sito della Banca, ad altri siti internet non segnalati dalla Banca stessa ovvero segnalati in quanto ritenuti di pubblico interesse.
In ogni caso tale possibilità non costituisce una sollecitazione all'accesso e/o una promozione dei predetti siti da parte della Banca, dei quali la stessa non è gestore
e sul cui contenuto non può in alcun modo influire; pertanto nessun addebito può essere mosso alla Banca in relazione alle informazioni ricavabili o meno da tali
siti.
4. Il Cliente autorizza la Banca ad effettuare registrazioni, senza ulteriore preavviso, dei contatti intervenuti tra le parti per via telematica, accettando che le
registrazioni effettuate possano essere utilizzate dalla Banca come prova dei collegamenti effettuati per l'utilizzo del Servizio stesso e delle operazioni richieste; in
caso di controversia in ordine alle disposizioni impartite tramite il Servizio, faranno fede, fino a querela di falso, unicamente le scritture contabili della Banca insieme
alle citate registrazioni.
6 Codice Identificativo Utente, P.I.N. e Password – Modalità di accesso
1. Nell'ambito del Servizio, il Cliente verrà identificato dalla Banca esclusivamente attraverso la verifica dei seguenti codici di accesso al Servizio (di seguito
denominati anche “Codici”):
 Codice Identificativo Utente (di seguito denominato anche “User ID”) non modificabile dal Cliente e che viene rilasciato dalla Banca contestualmente alla
sottoscrizione del presente contratto;
 Password di Accesso (di seguito denominata anche “PA”) necessaria per accedere al Servizio. La PA dovrà essere inserita a cura del Cliente contestualmente al
primo accesso al Servizio e potrà a sua volta essere modificata a cura del Cliente in qualsiasi momento successivo;
- Password Dispositiva solo nei casi di attivazione della Funzionalità Dispositiva del Servizio. L’attivazione della Funzionalità Dispositiva del Servizio, presuppone
obbligatoriamente l'utilizzo dell’apposita apparecchiatura elettronica Hardware Digipass fornita dalla Banca (di seguito “SicurCode”) generatrice in automatico di
Password Dispositive (di seguito “Chiavi di Autenticazione”).Le Chiavi di Autenticazione sono necessarie per confermare tutti gli ordini dispositivi predisposti dal
Cliente nell’ambito del Servizio
2. La Banca consentirà l'accesso ai rapporti collegati e/o darà corso alle operazioni richieste solo dopo aver provveduto ad effettuare le verifiche dei Codici e, se
prevista, della Chiave di Autenticazione generata automaticamente dal dispositivo SicurCode, di cui al comma precedente, restando esonerata da qualsiasi ulteriore
o diverso onere di accertamento in merito all'identità e/o alla legittimazione del soggetto che accede ai rapporti bancari e/o dispone l'esecuzione delle operazioni
tramite il Servizio e da ogni conseguente responsabilità che il Cliente accetta di mantenere a proprio esclusivo carico.
3. Il Cliente dispone di n. 3 (tre) tentativi per accedere al Servizio, inserendo correttamente le credenziali di accesso in suo possesso (User ID e PA). In caso di
errore nell’inserimento della PA dopo il terzo tentativo, il Servizio verrà bloccato in maniera permanente e il Cliente dovrà chiederne il ripristino rivolgendosi alla
propria filiale di riferimento oppure al servizio clienti, attenendosi alle istruzioni che verranno fornite.
4.Il Cliente è consapevole del fatto che il Servizio prevede, per motivi di sicurezza, l'automatica chiusura della sessione dopo 20 (venti) minuti di inattività (ad es.
nessuna navigazione tra le pagine, nessuna operazione, etc.).
5. La Banca non darà corso ad alcuna operazione la cui esecuzione sia stata richiesta mediante posta elettronica (di seguito “E-mail”) compresa quella attivabile
dal sito internet della Banca e ciò senza dover fornire al Cliente alcuna comunicazione a riguardo, restando esonerata da responsabilità per danni e/o pregiudizi che
al Cliente dovessero derivare dalla mancata accettazione ed esecuzione delle operazioni in questione.
7 Limiti giornalieri e mensili
1. La Banca si riserva di non dare corso ad operazioni qualora vengano superati i limiti giornalieri e mensili indicati nelle condizioni economiche applicate al contratto
ovvero successivamente modificati dalla Banca.
8 Custodia, smarrimento o sottrazione dei Codici
1. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i Codici che debbono restare segreti, non devono essere conservati insieme, né annotati in un unico documento.
2. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'utilizzo illegittimo dei suddetti Codici, nonché dal loro smarrimento o
sottrazione. In caso di smarrimento, sottrazione o perdita di riservatezza dei Codici e degli altri eventuali dispositivi di sicurezza, il Cliente è tenuto a darne immediata
comunicazione alla Banca, richiedendo il blocco dei servizi. In ogni caso la Banca non si assume responsabilità alcuna per le ipotesi in cui il Cliente, anche dopo
detta comunicazione, abbia agito in modo fraudolento. La suddetta comunicazione, qualora data per via telefonica o telematica, dovrà essere confermata dal Cliente
per iscritto.
3. La denuncia dello smarrimento e/o sottrazione effettuata presso le competenti Autorità di Polizia Giudiziaria ovvero una dichiarazione resa davanti a una Pubblica
Autorità sarà totalmente liberatoria delle responsabilità del Cliente per fatti successivi al momento della denuncia purché detti documenti siano consegnati alla Banca
entro 5 (cinque) giorni dalla data della denuncia o dichiarazione.
4. Prima della comunicazione di cui ai commi 2 e 3, il Cliente è responsabile, per un importo comunque non superiore a complessivi Euro 150 (centocinquanta//00),
della perdita derivante dall’utilizzo indebito dei Codici conseguente al suo furto o smarrimento. Tale limite non si applica nei casi in cui il Cliente medesimo abbia
agito in modo fraudolento, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le disposizioni di cui al comma precedente. Il Cliente, inoltre, quale utente della Rete
Internet, dichiara di conoscere i contenuti e gli elementi di tale sistema di comunicazione ed, in particolare, di essere a conoscenza dei rischi insiti nella messa a
disposizione e trasmissione dei dati sulla medesima Rete Internet, assumendosene tutti i rischi connessi.
9 Obblighi posti a carico del Cliente nell’utilizzo del Servizio
1. Il Cliente garantisce la completezza e l'esattezza dei dati contenuti nelle disposizioni elettroniche impartite tramite il Servizio e si impegna ad operare, in ogni
caso, entro i limiti previsti nel presente contratto e nel limite dei saldi e/o delle consistenze disponibili di ciascun rapporto collegato al Servizio.
2. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare e ad accreditare, sul conto corrente di regolamento, indicato nella scheda di attivazione del contratto,
gli importi corrispondenti alle operazioni richieste, con le modalità e le valute previste dal Servizio nonché, in mancanza di specifiche previsioni, con quelle risultanti
dai singoli contratti bancari relativi ai rapporti abilitati al Servizio.
3. Con riferimento alle operazioni dispositive, il Cliente è consapevole che l’operatività avverrà a fronte dei saldi disponibili dei conti ed entro i limiti operativi assegnati.
4. Per la segnalazione e la correzione di eventuali inesattezze, errori od omissioni, contenuti nei dati comunicati al Cliente tramite il servizio, si applicano le norme
contrattuali che regolano i rapporti collegati al Servizio.
5. La Banca invia, gratuitamente, le informazioni relative alle operazioni eseguite dal Cliente secondo le modalità di cui al successivo articolo 16.
6. Il Cliente in qualsiasi momento può richiedere alla Banca di ricevere le condizioni economiche e le norme che regolano il presente contratto. La Banca è esonerata
dalla stampa è dall'invio della contabile per tutte le operazioni eseguite mediante il Servizio.
10 Cause di interruzione e sospensione del Servizio – Disattivazione del servizio
1. In caso di utilizzo del Servizio non conforme alle norme del presente contratto o alle modalità tecniche di utilizzo, la Banca, senza incorrere in responsabilità
alcuna, ha la facoltà di inibire l'accesso del Cliente al Servizio, senza preavviso alcuno.
2. Al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza del Servizio, la Banca ha inoltre la facoltà di sospendere, in qualunque momento, con
comunicazione anche immediatamente successiva, il Servizio o una delle funzionalità previste nell'ambito dello stesso, anche senza preavviso al Cliente. In
particolare, il Cliente prende atto che la Banca potrà sospendere, interrompere o revocare la fornitura del Servizio, senza poter essere ritenuta responsabile delle
conseguenze, nei seguenti casi:
 esigenze di ordine tecnico (ad esempio guasti, manutenzioni, sostituzione di apparecchiature, etc.) e cause di forza maggiore. Per causa di forza maggiore si
intende ogni evento di carattere eccezionale non imputabile al soggetto presso il quale tale evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento delle attività
previste dal Servizio;
 cause ad esse non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà o impossibilità di comunicazione, ad interruzione
dell'energia elettrica, a scioperi del personale, ad atti o provvedimenti di natura giudiziaria che inibiscano la possibilità di ricevere, inviare ed elaborare i flussi
elettronici;
 fatti di terzi e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere imputato alla Banca e/o che non possa essere superato con l'uso dell'ordinaria
diligenza;
 sicurezza dello strumento, ivi compresi i casi di sospetto utilizzo fraudolento o non autorizzato;
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CONDIZIONI GENERALI CONTI DI RISPARMIO IBL BANCA
 mancato utilizzo del Servizio per un periodo superiore a sei mesi.
3. In caso di blocco del Servizio o di una specifica operazione per motivi di sicurezza, la Banca informerà il Cliente dell’avvenuto blocco e delle ragioni che lo hanno
determinato. Tale comunicazione dovrà essere fornita, ove possibile, prima del blocco o, al più tardi entro il secondo giorno lavorativo, attraverso uno o più recapiti
utilizzati dal Cliente nell’ambito dei rapporti con la Banca salvo che non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento. In ogni caso,
al venir meno delle ragioni che hanno giustificato il blocco, la Banca dovrà riattivare il Servizio, provvedendo a comunicarlo al Cliente nei modi indicati al precedente
periodo. In caso di blocco, il Cliente potrà contattare la Banca per richiedere lo sblocco della singola operazione o del Servizio, rivolgendosi alla propria filiale di
riferimento o al servizio clienti.
4. In caso di sospensione del Servizio, nei restanti casi previsti dal presente articolo, una volta venute meno le ragioni di sospensione o di interruzione temporanea,
il Servizio viene riattivato, dandone comunicazione al Cliente attraverso uno o più recapiti utilizzati dal Cliente stesso nell’ambito dei rapporti con la Banca, salvo
che non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento. In caso di revoca per mancato utilizzo, la riattivazione potrà avvenire solo
con la sottoscrizione di un nuovo contratto da parte del Cliente.
5. Ferme restando le ipotesi di sospensione del Servizio a seguito di denuncia di smarrimento e/o sottrazione dei Codici, il Cliente ha la facoltà di richiedere la
sospensione del Servizio mediante comunicazione scritta da recapitarsi alla Banca, che darà corso alla predetta richiesta nei medesimi termini sopra previsti.
6. Il Cliente può disattivare la Funzionalità Dispositiva del Servizio rivolgendosi alla propria filiale di riferimento; tale disattivazione comporta il venir meno della
suddetta funzionalità. Allo stesso modo, il Cliente potrà riattivare la Funzionalità Dispositiva procedendo nuovamente alla richiesta di attivazione della stessa.
11 Limitazione di responsabilità della Banca
1. La Banca prende tutte le più opportune precauzioni per garantire l'integrità e la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito del Servizio, mediante l'adozione
di misure di sicurezza e di protezione di accessi non autorizzati adeguate agli standard tecnologici.
2. La Banca non è responsabile per qualsiasi utilizzo abusivo o per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse tramite il Servizio conseguente a
cause imputabili a terzi ovvero ad essa non imputabile.
3. La Banca non è responsabile per gli eventuali danni o molestie che potessero derivare al Cliente da parte di terzi, non conseguenti ad inadempimento delle
obbligazioni poste dal presente contratto a carico della Banca stessa.
4. Ai fini del regolare e corretto svolgimento del Servizio, il Cliente autorizza la Banca, rilasciando con la sottoscrizione il relativo consenso ad avvalersi dove
necessario, di società esterne per il servizio di assistenza tecnica e operativa ed a fornire a tali società, anche ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i “dati personali”
necessari per lo svolgimento dei servizi in oggetto, autorizzando con la sottoscrizione del presente contratto il correlato trattamento da parte delle società medesime.
12 Modifica di normative e condizioni
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto nonché le relative informazioni, con preavviso minimo
di 60 giorni.
2. Il Cliente accetta che le predette comunicazioni possano essere eseguite con piena liberazione della Banca in forma scritta a mezzo di posta ordinaria o posta
elettronica o per mezzo degli altri strumenti informatici, indicati nel presente contratto ovvero concordati successivamente per iscritto.
3. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione; nel caso di recesso, in sola
sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Trova applicazione quanto previsto all’articolo 27 delle Norme Generali.
13 Costi e spese afferenti l’uso del Servizio
1. Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi stabiliti per l'erogazione del Servizio, indicati nelle condizioni economiche applicate al contratto ovvero
successivamente concordati con la Banca.
2. La Banca sin d'ora è autorizzata ad addebitare i predetti corrispettivi nel conto corrente di regolamento indicato nella scheda di attivazione del contratto.
3. Sono a carico del Cliente i canoni dovuti per l'utilizzo delle linee telefoniche e per l'accesso alla rete Internet, se tale accesso comporta al Cliente l'addebito di
spese o commissioni.
14 Durata, Recesso e tempi di chiusura
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato. La Banca può recedere dal contratto dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso di 60 giorni, ovvero,
anche senza preavviso in presenza di un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta ai sensi dell’articolo 26 delle Norme Generali. Il Cliente può, invece,
recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, con effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione, ed è tenuto a restituire immediatamente gli
strumenti di sicurezza nonché ogni altro materiale in precedenza consegnatogli.
2. La comunicazione del recesso del Cliente non produce effetti qualora quest’ultimo contestualmente alla stessa non provveda alla restituzione degli eventuali
strumenti di sicurezza e/o di tutto il materiale consegnato in precedenza dalla Banca per la fruizione del Servizio e ancora nelle proprie disponibilità; fino a tale
momento, il Cliente è comunque tenuto a corrispondere alla Banca i costi e le spese stabiliti per l’erogazione del Servizio stesso.
Fatte salve le disposizioni che precedono, la Banca in caso di recesso, rimborsa al Cliente la quota residua di canone, nel caso in cui questa sia prevista, per il
periodo successivo all’estinzione del contratto (quindi, in misura proporzionale ai mesi non goduti).
3. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte ove alcuni o tutti i cointestatari siano abilitati al Servizio, il recesso di uno di essi non farà venir meno la disponibilità
del Servizio per gli altri cointestatari.
4. La stipula del presente contratto ed il mantenimento in essere del Servizio sono subordinati all'esistenza di almeno un rapporto di conto corrente, per il quale
risulti abilitato al Servizio. Qualora venisse meno tale condizione, la Banca avrà diritto di interrompere l'erogazione del Servizio nonché di recedere dal presente
contratto, senza preavviso alcuno.
5. Fermo restando quanto statuito al precedente comma 2, il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni dalla data di efficacia della comunicazione
di recesso.
15 Decesso, sopravvenuta incapacità di agire del Cliente
1. Il decesso, la sopravvenuta incapacità di agire, oppure gli eventi societari che riguardino il Cliente non saranno opponibili alla Banca finché a questa non ne sia
comunicata notizia legalmente certa, mediante consegna di documentazione idonea a comprovare il verificarsi dei suddetti eventi, oppure finché uno degli eventuali
eredi, il legale rappresentante del Cliente, ovvero, in caso di rapporti cointestati, uno degli altri cointestatari, abbiano notificato alla Banca opposizione scritta con
lettera raccomandata; si applicano, per tutto quanto non previsto, le norme che regolano i rapporti collegati.
2. Il Servizio cesserà quando alla Banca sia stata comunicata la suddetta notizia legalmente certa degli eventi sopra indicati o sia pervenuta la comunicazione sopra
menzionata, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la disattivazione del Servizio.
16 Comunicazioni al Cliente
1. Tutte le comunicazioni relative al Servizio saranno inoltrate dalla Banca al Cliente all'indirizzo indicato all'atto dell'attivazione del Servizio stesso ovvero a quello
indicato successivamente per iscritto dal Cliente.
2. Qualora il Cliente comunichi alla Banca il proprio indirizzo di posta elettronica (E-mail), la Banca viene fin d'ora autorizzata dal Cliente ad inviare a tale indirizzo
E-mail ogni comunicazione riguardante il Servizio, nei casi in cui la Banca non intenda utilizzare i canali postali ordinari.
3 Le parti possono concordare l’utilizzo di ulteriori canali per lo scambio delle informazioni per i quali sarà previsto il recupero dei relativi costi.
4. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca tutte le variazioni riguardanti i propri recapiti postali, telefonici e di posta elettronica.
17 Divieto di cessione del contratto
1. Il presente contratto cosi come il relativo utilizzo sono strettamente personali e quindi il Cliente non potrà in nessun caso cedere in tutto o in parte il presente
contratto, né alcun diritto od obbligo ad esso collegato.
18 Legge applicabile- Determinazione del foro competente – Tentativo di conciliazione
1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Salvo il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di "consumatore", per ogni controversia che possa sorgere tra il Cliente e la Banca, in occasione o in dipendenza
del presente rapporto, il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello della sede legale della Banca, cioè, Roma.
3. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, nonché nel foro nella
cui circoscrizione si trova lo sportello presso il quale è costituito il rapporto.
4. Ai sensi del D.Lgs. n.28/2010, prima di adire l’Autorità Giudiziaria le parti hanno l’obbligo di esperire la procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare
un accordo. Questo tentativo sarà compiuto, di comune accordo, presso l’organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, per
maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.
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CONDIZIONI GENERALI CONTI DI RISPARMIO IBL BANCA
5. Il Cliente e la Banca, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, si riservano la possibilità di concordare di adire un diverso organismo di
conciliazione anch’esso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.
6. In ogni caso il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all’Arbitro Bancario Finanziario secondo la normativa specifica di
riferimento.
19 Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie
1.Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Cliente potrà rivolgersi è l’Ufficio Reclami della Banca. Eventuali reclami
dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l’Ufficio Reclami - Roma Via Campo Marzio, 46, O mediante invio di comunicazione telematica al seguente
indirizzo internet [email protected]. L’Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto
risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). A tal fine si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
2. Il Cliente può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it.
3. Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al Cliente e alla Banca il ricorso ad ogni altro mezzo di tutela previsto
dall’ordinamento.
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DIGIPASS (SICURCODE)
1 Definizione ed ambito di applicazione del dispositivo SicurCode
1. Il dispositivo Hardware Digipass (di seguito “SicurCode”) costituisce un servizio accessorio al contratto di Internet Banking già sottoscritto dal Cliente (di seguito
“Servizio”).
2. Il dispositivo SicurCode di proprietà della Banca, viene concesso in uso al Cliente purché lo stesso Cliente abbia attivato il Servizio con funzioni dispositive.
3. Il dispositivo SicurCode è contrassegnato da un codice numerico (di seguito “Numero Seriale”) e la sua sicurezza è certificata dall’azienda produttrice.
4. Il dispositivo SicurCode è dotato di display in grado di generare, con cadenza temporale regolare, codici numerici monouso che rappresentano le password
dispositive del Servizio e che dovranno essere utilizzate in sostituzione di quella inserita manualmente dal Cliente (di seguito “Chiavi di Autenticazione”).
5. Il dispositivo SicurCode dovrà essere utilizzato personalmente dal Cliente per la sola attività dispositiva del Servizio, in ogni caso l’accesso al Servizio dovrà
essere sempre effettuato dal Cliente utilizzando la User-Id e la password di accesso già in uso.
6. È espressamente vietato ogni diverso utilizzo del dispositivo SicurCode.
2 Modalità di utilizzo delle Chiavi di Autenticazione generate da SicurCode
1. Le Chiavi di Autenticazione generate dal dispositivo SicurCode sono calcolate in funzione di uno specifico algoritmo che considera, congiuntamente, come variabili
il Numero Seriale dell’apparecchio e l’orario in cui è stata richiesta la Chiave di Autenticazione (di seguito “Clock”). Stante l’assegnazione univoca del Numero
Seriale al Cliente, il software utilizzato da SicurCode è in grado di generare la Chiave di Autenticazione che dovrà essere inserita dal Cliente al momento
dell’effettuazione dell’ordine dispositivo sul Servizio, e che sarà oggetto del processo di validazione dell’esecuzione dell’ordine.
2. Il software del dispositivo SicurCode gestisce, nel corso del tempo, eventuali progressivi disallineamenti del Clock delle Chiavi di Autenticazione generate rispetto
al Clock del sistema informativo utilizzato dal Servizio, grazie ad uno specifico meccanismo che consente di adattare, per singolo dispositivo, l’entità del
disallineamento tollerato.
3. Le Chiavi di Autenticazione generate da dispositivo SicurCode variano con cadenza regolare di 30 (trenta) secondi conseguentemente nell’ambito di tale intervallo
temporale SicurCode genererà sempre la stessa Chiave di Autenticazione.
4. Qualora il Cliente, nell’intervallo temporale di generazione di una Chiave di Autenticazione, effettui sul Servizio più ordini dispositivi, gli stessi non potranno essere
autenticati con la stessa Chiave di Autenticazione, pertanto ogni singolo ordine dispositivo dovrà necessariamente essere autenticato con una univoca Chiave di
Autenticazione.
3 Durata
1. La concessione in uso del dispositivo SicurCode ha durata dalla data di consegna fino a quando cesserà il funzionamento dell'apparecchiatura.
2. Alla cessazione del funzionamento, il dispositivo SicurCode dovrà essere restituito alla filiale della Banca che ne ha curato il rilascio ed il Cliente potrà richiedere,
qualora ricorrano i requisiti, il rilascio di una nuova analoga apparecchiatura.
3. Il Cliente è tenuto a restituire, in ogni caso, SicurCode alla scadenza del contratto, ivi comprese le ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto, nonché qualora
la Banca lo richieda in relazione al mancato adempimento degli obblighi, di cui al presente contratto, da parte del Cliente ovvero qualora vengano meno i presupposti
di abilitazione alle funzioni dispositive del Servizio.
4 Attivazione, consegna, custodia, smarrimento e sottrazione di SicurCode
1. Il dispositivo SicurCode viene attivato dalla Banca entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla data di consegna. SicurCode viene consegnato nello stato dl conservazione
e nelle condizioni idonee all’uso determinato tra la Banca ed il Cliente.
2. II Cliente ha l'obbligo di custodire e conservare il dispositivo SicurCode, con diligenza, separatamente dagli altri codici identificativi del Servizio e di servirsene
appropriatamente per I'uso cui è destinato astenendosi da qualunque intervento sullo stesso e restando responsabile dell'eventuale danneggiamento o distruzione
dello stesso.
3. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'utilizzo illegittimo del dispositivo SicurCode, nonché del suo
smarrimento o sottrazione.
4. In caso di smarrimento e/o sottrazione di SicurCode, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Banca, richiedendo il blocco dei servizi. In ogni
caso la Banca non si assume responsabilità alcuna per le ipotesi in cui il Cliente, anche dopo detta comunicazione, abbia agito in modo fraudolento. La suddetta
comunicazione, qualora data per via telefonica o telematica, dovrà essere confermata dal Cliente per iscritto.
5. La denuncia dello smarrimento e/o sottrazione effettuata presso le competenti Autorità di Polizia Giudiziaria ovvero una dichiarazione resa davanti a una Pubblica
Autorità sarà totalmente liberatoria delle responsabilità del Cliente per fatti successivi al momento della denuncia purché detti documenti siano consegnati alla Banca
entro 5 giorni dalla data della denuncia o dichiarazione.
6. Prima della comunicazione di cui ai commi 4 e 5, il Cliente è responsabile, per un importo comunque non superiore a complessivi 150 euro, della perdita derivante
dall’utilizzo indebito dei Codici conseguente al suo furto o smarrimento. Tale limite non si applica nei casi in cui il Cliente medesimo abbia agito in modo fraudolento,
con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le disposizioni di cui al comma precedente.
7. A seguito della ricezione della copia della denuncia resa davanti a una Pubblica Autorità, la Banca provvederà a rilasciare previa richiesta scritta, ed alle condizioni
economiche previste, una nuova analoga apparecchiatura.
5 Accorgimenti da adottare nell’uso di SicurCode
1. Per garantire un corretto funzionamento di SicurCode dovranno in ogni caso essere adottati i seguenti accorgimenti:
 il dispositivo non deve essere aperto, smontato o manomesso in alcun modo;
 deve essere tenuto lontano da fonti di calore;
 non deve essere bagnato o comunque pulito con solventi, acidi e liquidi in genere.
6 Riconsegna di SicurCode
1. II Cliente è tenuto a restituire alla Banca il dispositivo SicurCode, oltre nei casi previsti all’articolo 3 del presente contratto, anche qualora la Banca, in qualunque
momento e senza obbligo di motivazione, ne faccia richiesta al Cliente.
2. Qualora il dispositivo SicurCode restituito risulti danneggiato ovvero lo stesso manifesti un deterioramento anomalo rispetto ad un uso normale o comunque
conforme a quello stabilito nel contratto ovvero qualora SicurCode non possa essere restituito o in caso di smarrimento e/o sottrazione dello stesso il Cliente dovrà
corrispondere alla Banca una indennità nella misura indicata nelle condizioni economiche applicate al contratto ovvero successivamente concordate con la Banca.
7 Costi e spese afferenti l’uso di SicurCode
1. Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi stabiliti per l’uso del dispositivo SicurCode, indicati nelle condizioni economiche applicate al contratto ovvero
successivamente concordati con la Banca.
2. Il Cliente è comunque tenuto al pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1 qualora non provveda alla restituzione del dispositivo SicurCode,
secondo quanto normato nel presente contratto.
3. La Banca sin d'ora è autorizzata ad addebitare i predetti corrispettivi nel conto corrente di regolamento indicato nella scheda di attivazione del contratto.
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CONDIZIONI GENERALI CONTI DI RISPARMIO IBL BANCA
8 Applicazione delle norme relative al Servizio Internet e sua cessazione
1. Per quanto non espressamente previsto al presente contratto, si applicano, per quanto compatibili, tutte le disposizioni previste nel contratto di Servizio attivato
dal Cliente.
2. La cessazione del Servizio comporterà automaticamente, in quanto servizio accessorio, la cessazione del presente contratto
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ONLINE
1 Definizione ed ambito di applicazione del servizio di Corrispondenza Online
1. Il servizio di Corrispondenza OnLine (di seguito “Gestione Documentale”) costituisce un servizio accessorio al contratto di Internet Banking già sottoscritto dal
Cliente (di seguito “Servizio”) e consente al Cliente medesimo di ricevere e consultare online le comunicazioni periodiche e specifiche della Banca previste dalla
normativa per le quali la funzionalità è attiva.
2. Aderendo al servizio di Gestione Documentale il Cliente accetta che le comunicazioni periodiche e specifiche della Banca previste dalle normative e relative ai
rapporti attualmente in essere, nonché ai rapporti che saranno accesi in futuro, per i quali il servizio di Gestione Documentale è attivo o sarà attivato, gli siano fornite,
senza alcun onere o spesa, esclusivamente online per mezzo del Servizio e rinuncia espressamente all’invio della documentazione cartacea.
3. La Banca fornisce al Cliente, all’interno del Servizio, le informazioni in merito ad un uso corretto e sicuro del Servizio. Eventuali messaggi ricevuti dal Cliente a
nome della Banca tramite altri mezzi e/o canali non indicati o comunicati dalla stessa, riguardanti l’utilizzo corretto e sicuro del servizio di pagamento via Internet,
non devono essere considerati affidabili.
2 Cointestazione dei rapporti
1. Nel caso di rapporti cointestati a firma disgiunta, l’adesione al servizio di Gestione Documentale è da intendersi quale variazione, da parte del Cliente, della
modalità di recapito della documentazione postale prodotta dalla Banca.
2. Nel caso di rapporti cointestati a firma congiunta, la Banca continuerà ad inviare la documentazione cartacea all’indirizzo indicato dai Clienti.
3 Validità delle comunicazioni del servizio di Gestione Documentale
1. Il Cliente riconosce che con la messa a disposizione online delle comunicazioni la Banca adempie ai propri doveri di comunicazione.
2. Il Cliente si assume l’onere di accedere periodicamente al servizio di Gestione Documentale non potendo imputare alla Banca la mancata conoscenza delle
comunicazioni allo stesso Cliente effettuate. Fermo restando quanto sopra le eventuali contestazioni restano disciplinate dalle condizioni contrattuali che regolano i
singoli rapporti sottostanti.
3. I documenti messi a disposizione online dalla Banca per il tramite del servizio di Gestione Documentale possono essere visualizzati, scaricati, salvati sul personal
computer o altra apparecchiatura elettronica del Cliente ed hanno la stessa efficacia documentale della corrispondente documentazione cartacea.
4. Dalla data di messa a disposizione ogni documento resterà disponibile online sino alla data di scadenza, indicata nella relativa pagina presente sul Servizio.
4 Durata e facoltà di recesso
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato. La Banca può recedere dal contratto dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso di 60 giorni, ovvero,
anche senza preavviso in presenza di un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta ai sensi dell’articolo 26 comma 5 delle Norme Generali. Il Cliente può,
invece, recedere in qualsiasi momento dal presente contratto ed è tenuto a restituire immediatamente gli strumenti di sicurezza nonché ogni altro materiale in
precedenza consegnatogli.
2. La comunicazione del recesso da parte del Cliente non produce effetti qualora quest’ultimo contestualmente alla stessa non provveda alla restituzione degli
eventuali strumenti di sicurezza e/o di tutto il materiale consegnato in precedenza dalla Banca per la fruizione del servizio e ancora nelle proprie disponibilità; fino a
tale momento il Cliente è comunque tenuto a corrispondere alla Banca i costi e le spese stabiliti per la Gestione Documentale.
3. Il recesso del Cliente avrà efficacia dal giorno successivo al ricevimento, da parte della Banca, della relativa comunicazione e comporterà il ripristino dell’invio
della documentazione relativa tramite posta cartacea, nonché l’applicazione delle condizioni economiche relative a tale modalità di invio.
5 Limitazione di responsabilità della Banca
1. La Banca non risponde di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione o interruzione per l’erogazione del servizio di Gestione Documentale per cause ad essa
non imputabili tra le quali si indicano a titolo puramente esemplificativo quelle dipendenti da:
 esigenze di ordine tecnico (ad esempio guasti, manutenzioni, sostituzione di apparecchiature, etc.) e cause di forza maggiore. Per causa di forza maggiore si
intende ogni evento di carattere eccezionale non imputabile al soggetto presso il quale tale evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento delle attività
previste dal servizio;
 cause ad esse non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà o impossibilità di comunicazione, ad interruzione
dell'energia elettrica, a scioperi del personale, ad atti o provvedimenti di natura giudiziaria che inibiscano la possibilità di ricevere, inviare ed elaborare i flussi
elettronici;
 fatti di terzi e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere imputato alla Banca e/o che non possa essere superato con l'uso dell'ordinaria
diligenza;
 manomissione o interventi sulle apparecchiature effettuati dal Cliente e/o mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal Cliente;
 errata indicazione dei dati forniti alla Banca durante l’adesione al servizio di Gestione Documentale;
 sicurezza dello strumento, ivi compresi i casi di sospetto utilizzo fraudolento o non autorizzato.
6 Applicazione delle norme relative al Servizio Internet e sua cessazione
1. Per quanto non espressamente previsto al presente contratto, si applicano, per quanto compatibili, tutte le disposizioni previste nel contratto di Servizio attivato
dal Cliente.
2. La cessazione del Servizio comporterà automaticamente, in quanto servizio accessorio, la cessazione del presente contratto
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO SMS BANKING
1 Definizione ed ambito di applicazione del servizio SMS Banking
1. Il Servizio SMS Banking (di seguito “Servizio SMS”) costituisce un servizio accessorio al contratto di Internet Banking già sottoscritto dal Cliente (di seguito
“Servizio”) e consente allo stesso Cliente di richiedere e/o ricevere dalla Banca, con le modalità, condizioni e termini di cui al presente contratto, dati informativi
relativi ai rapporti di conto attivati sul Servizio allo stesso intestati e/o cointestati, mediante telefono cellulare GSM con funzione SMS (Short Message Service).
2. Il Servizio SMS consente al Cliente di ricevere informazioni sui rapporti attivati sul Servizio previo invio alla Banca di specifica richiesta tramite SMS e/o notifiche
di informazioni sugli stessi rapporti tramite SMS al verificarsi di determinati eventi definitivi dal Cliente stesso tramite le pagine internet del Servizio.
2 Modalità di utilizzo e rischi del Servizio SMS – Responsabilità del Cliente
1. Per poter usufruire del Servizio SMS, il Cliente utilizza apparecchiature telefoniche di sua proprietà basate su tecnologia GSM con funzionalità SMS.
2. Aderendo al Servizio SMS, il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo della propria SIM Card, del proprio telefono cellulare e del numero di
utenza comunicato alla Banca e risponde del loro indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto.
3. Il Cliente si assume altresì il rischio dell’accesso abusivo, da parte di terzi, al proprio terminale-telefono o, comunque, di qualsiasi altro evento che permetta a
terzi di captare, in qualsiasi modo, le informazioni rese dal Servizio SMS.
4. Il Cliente è l’unico responsabile degli accessi alle informazioni rese dal Servizio SMS e del tipo di impiego delle informazioni così ricevute.
5. Il Cliente, inoltre, dichiara di essere a conoscenza dei rischi insiti nella messa a disposizione e trasmissione dei dati via etere, rischi che pertanto non potranno
gravare sulla Banca e di cui il Cliente si assume ogni rischio, sia diretto che conseguente.
3 Disponibilità del Servizio SMS e limitazione responsabilità della Banca
1. Il Cliente prende atto che il Servizio SMS è attivo dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno.
2. Il Servizio SMS potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che la Banca sia tenuta a darne preventiva comunicazione ovvero
possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni. La Banca, quindi, non sarà responsabile della mancata fornitura del Servizio SMS
in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni,
a interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, a ogni impedimento, od ostacolo che non
possa essere superato con la ordinaria diligenza.
3. La Banca non potrà, altresì, essere in nessun caso ritenuta responsabile per danni, perdite economiche o mancati guadagni, interruzioni dell’attività, perdita di
informazioni o altre perdite di qualsiasi natura subite per effetto della mancata ricezione delle informazioni e/o per la loro inesattezza o incompletezza.
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CONDIZIONI GENERALI CONTI DI RISPARMIO IBL BANCA
4. Validità delle comunicazioni fornite tramite il Servizio SMS
1. Le informazioni acquisibili con l'utilizzo del Servizio SMS relative a saldi, movimenti e conferma di operazioni vengono fornite per ottimizzare con reciproco
vantaggio il rapporto di Clientela, ma resta inteso che le stesse trovano unica e probante conferma nell'estratto conto che, nei tempi e nei modi concordati, viene
periodicamente inviato dalla Banca.
5 Durata e facoltà di recesso
Il presente contratto è a tempo indeterminato. La Banca può recedere dal contratto dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso di 60 giorni, ovvero, anche
senza preavviso in presenza di un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta ai sensi dell’articolo 26 comma 5 delle Norme Generali. Il Cliente può, invece,
recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, con effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. ed è tenuto a restituire immediatamente gli
strumenti di sicurezza nonché ogni altro materiale in precedenza consegnatogli.
6 Costi e spese afferenti l’uso del Servizio SMS
1. Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi stabiliti per l’uso del Servizio SMS, indicati nelle condizioni economiche applicate al contratto ovvero
successivamente concordati con la Banca.
2. La Banca sin d'ora è autorizzata ad addebitare i predetti corrispettivi nel conto corrente di regolamento indicato nella scheda di attivazione del contratto.
7 Modifica nelle norme operative e delle funzionalità del Servizio SMS
1. In caso di nuove disposizioni normative o regolamentari la Banca varierà le norme operative, la tipologia delle funzioni del Servizio SMS e le presenti pattuizioni
contrattuali.
2. La Banca si riserva, altresì, di variare le norme operative, la tipologia delle funzioni del Servizio SMS e le presenti pattuizioni contrattuali in caso di adeguamento
dei Servizio SMS a cambiamenti nell'operatività della rete telefonica o, comunque, al fine di consentire un miglioramento delle funzioni offerte con il servizio
medesimo.
3. Le comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente o tramite messaggio SMS, con preavviso
di giorni 7 rispetto alla data di decorrenza comunicata, ferma la facoltà del Cliente di recedere entro 5 giorni dalla ricezione di detta comunicazione.
8 Applicazione delle norme relative al Servizio Internet e sua cessazione
1. Per quanto non espressamente previsto al presente contratto, si applicano, per quanto compatibili, tutte le disposizioni previste nel contratto di Servizio attivato
dal Cliente.
2. La cessazione del Servizio comporterà automaticamente, in quanto servizio accessorio, la cessazione del presente contratto.
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