disabili: dal 1° gennaio 2017 l`assunzione è automatica

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Transcript disabili: dal 1° gennaio 2017 l`assunzione è automatica

Domenica,08Gennaio2017-Direttore:AntonioGigliotti
ARTICOLILAVORO
19DICEMBRE2016
DISABILI:DAL1°GENNAIO2017L’ASSUNZIONEÈ
AUTOMATICA
Dal1°gennaio2017scattaautomaticamentel’obbligodiassumereunlavoratoredisabileperle
aziendecheoccupanoda15a35dipendenti
IlD.Lgs.n.151/2015,entratoinvigoreil24settembre2015,al
Titolo I, Capo I, affronta il criterio di delega di cui all’art. 1,
comma4,letterag)dellaLeggen.183/2014(JobsAct),volto
alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli
adempimenti in materia di inserimento delle persone con
disabilità.
Sièproceduto,infatti,ainnovareinmodosignificativoquanto
previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, con l’obiettivo di
snellire la burocrazia e favorire l’inserimento nel mondo del
lavorodellepersoneaffettedadisabilità.
Assunzione automatica - La prima sostanziale novità è
contenuta nell’art. 3 del Decreto in trattazione, il quale,
attraversolasoppressionedell’art.3,comma2dellaLegge
n. 68/1999, fa sì che, a partire dal 1° gennaio 2017 venga
superato,peridatoridilavoroprivaticheoccupanoda15a35
dipendenti,ilregimedigradualitànell’attuazionedell’obbligo
di assunzione che era subordinato all’effettuazione di “nuove assunzioni”. Quindi, mentre prima l’obbligo di
assumere un disabile scattava solo in caso di nuove assunzioni, ora il semplice fatto di avere dai 15 ai 35
dipendentiimponealdatoredilavorodiavereallepropriedipendenzeillavoratoredisabileneiterminiprevistiper
glialtridatoridilavoro(sessantagiornidall’obbligo).
Decreto Correttivo al Jobs Act - Altro importante e recente intervento legislativo che si è avuto in merito
all’assunzione e impiego dei disabili nell’organizzazione aziendale, è il Decreto Correttivo al JobsAct (D.Lgs. n.
185/2016),ilquale–adecorreredall’8ottobre2016-haintrodotto:
nuovicriteridicalcolodellaquotadiriserva;
elarevisionedelsistemasanzionatorio,attraversounaumentoesponenzialedellasanzioneamministrativae
l’introduzionedell’istitutodelladiffidaexart.13delD.Lgsn.124/2004.
Inmeritoalla“quotadiriserva”,ilcomma3-bisdell’art.4,introdottodall’art.4delD.Lgsn.151/2015,prevedevache
sicomputanonellaquotadiriservaancheilavoratorigiàdisabiliprimadellacostituzionedelrapportodilavoro
anchesenonassuntitramiteilcollocamentoobbligatorio,acondizionecheabbiano:
unariduzionedellacapacitàlavorativasuperioreal60%;
minorazioniascrittedallaprimaallasestacategoriadicuialletabelleannessealtestounicodellenormein
materiadipensionidiguerra,approvatocondecretodelPresidentedellaRepubblica23dicembre1978,n.
915,ocondisabilitàintellettivaepsichica,conriduzionedellacapacitàlavorativasuperioreal45%,accertata
dagliorganicompetenti.
A tal proposito, il Decreto Correttivo al JobsAct ha stabilito che, anche se non assunti tramite il collocamento
obbligatorio, la computabilità riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o
superiore al 60%, ampliando leggermente l’agevolazione e prevedendo il computo anche nel caso in cui la
riduzionedellacapacitàlavorativasiaappuntopariosuperioreal60%enonsolosuperioreatalepercentuale.
Altra importante novità – sempre introdotta dal Decreto Correttivo al JobsAct - riguarda sicuramente il rivisitato
apparatosanzionatorioincasodimancataassunzionedellavoratoredisabile,trascorsi60giornidalladataincui
insorgel'obbligodiriserva.
Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 15, co. 4 della legge in trattazione prevede che trascorsi 60gg dalla data di
insorgenzadell’obbligodiassumeresoggettidisabili,perognigiornolavorativoduranteilqualerisultinoncoperta,
percauseimputabilialdatoredilavoro,laquotadiriserva,ildatoredilavorostessoètenutoalversamento,atitolo
disanzioneamministrativa,al“Fondoregionaleperl'occupazionedeidisabili”unasommaparialire100.000(euro
62,77)algiornoperciascunlavoratoredisabilecherisultanonoccupatonellamedesimagiornata.
Sulpunto,c’èinnanzituttodasegnalareunadeguamentodellamonetadiriferimento,inquantolavecchianormativa
parla di “100.000 lire”; tale importo, ora, è stato di fatto sostituito con quello delcontributoesonerativo di cui
all’articolo5,comma3-bisdellaL.n.68/1999(30,64euro)emoltiplicatopercinquevolte.
Quindi,dall’8ottobre2016lasanzionerisultaesseredi153,20euro(30,64euromoltiplicatoper5)perognigiorno
lavorativodi“scopertura”.
Dunque,adesseremodificatononèilmeccanismosanzionatorio,cheèproporzionalealperiododiscopertura,
bensì l’importo della sanzione che aumenta più del doppio, ossiapassa da 62,77 euro a 153,20 euro (importo
soggetto a rivalutazione quinquennale). Il nuovo importo sanzionatorio, infatti, si lega alla misura del contributo
esonerativoparziale,chemoltiplicatoper5dàproprio153,20euro.
Percompensarel’aumentodellesanzioni,illegislatorehaintrodottol’istitutodelladiffidaobbligatoriadicuiall’art.
13delD.Lgs.n.124/2004,ottemperandoallaqualeildatoredilavoroinadempientesaràsoggettoadunasanzione
paria38,30euro,ossia1/4dellasanzionestabilitainmisurafissa.
AUTORE:DANIELEBONADDIO
CATEGORIE:PREVIDENZAELAVORO>COLLOCAMENTOOBBLIGATORIO
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