Riforma del Credito Cooperativo. Progetti di

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Transcript Riforma del Credito Cooperativo. Progetti di

BDI
Reg. Uff.
BDI_RM
I
Prot. N° 0008469/17 del 04/01/2017
Riservato
DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2 (901)
Direzione
Rifer. a nota n.
del
AI CAPI DELLE FILIALI
Classificazione
VII
Oggetto
Riforma del Credito Cooperativo. Progetti di costituzione
dei Gruppi bancari cooperativi: comunicazione da parte degli
intermediari
intenzionati
ad
assumere
il
ruolo
di
capogruppo.
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1
Il decreto legge n. 18 del 2016, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge n. 49 del 2016 ha inteso rilanciare il sistema
del credito cooperativo, attraverso l’introduzione della figura del
gruppo bancario cooperativo, composto da una capogruppo in forma di
società per azioni e dalle BCC affiliate alla capogruppo attraverso un
contratto di coesione.
La legge di riforma è volta, tra l’altro, ad agevolare il
conseguimento di livelli di efficienza adeguati al nuovo contesto
competitivo (quale si è andato delineando con l’Unione bancaria e
l’accelerazione impressa, tra l’altro, dall’evoluzione tecnologica),
nonché ad ampliare le fonti di finanziamento delle banche cooperative,
anche attraverso l’eventuale accesso delle capogruppo al mercato dei
capitali. Ulteriori benefici sono attesi in termini di miglioramento dei
governance
e
impulso
alle
necessarie
azioni
di
meccanismi
di
razionalizzazione e ammodernamento del sistema, anche con riguardo alle
reti distributive.
Il nuovo contesto normativo è stato recentemente completato con
l’emanazione da parte di questo Istituto delle disposizioni di
attuazione1. La presentazione alla Banca d’Italia delle istanze di
costituzione dei nuovi gruppi bancari può, in base alle norme, avvenire
entro il termine massimo di 18 mesi dall’entrata in vigore delle
disposizioni attuative.
Al fine di assicurare il pieno conseguimento dei delineati
obiettivi e tenuto conto dell’innovatività e complessità dei progetti
costitutivi delle nascenti realtà creditizie, è necessario che tutti gli
attori del sistema del credito cooperativo si preparino per tempo e
adeguatamente per strutturare il percorso più idoneo e sicuro per la
realizzazione dei nuovi gruppi. Tutto ciò nella consapevolezza che il
rafforzamento del sistema cooperativo cui tende la riforma richiede
un’azione concertata in cui gli interessi dei singoli si coniughino con
quelli della categoria, in nome del dovere di solidarietà tra le banche a
mutualità prevalente che ispira la stessa legge.
1
Circolare n. 285 del 2013, 19° aggiornamento del 2.11.2013.
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In relazione a quanto precede, la Banca d’Italia - nell’ambito di
un’azione tesa a promuovere la formazione delle più favorevoli condizioni
di contesto – ritiene opportuno che gli intermediari intenzionati ad
assumere il ruolo di capogruppo nazionale o provinciale ne diano formale
comunicazione, entro il mese di gennaio 2017, alla Banca d’Italia e
all’intero sistema delle BCC. Tale comunicazione andrà accompagnata da un
piano che illustri nel dettaglio le azioni che le potenziali capogruppo
intendono intraprendere per assicurare il rispetto, in un arco di tempo
definito e contenuto, di tutti i requisiti, sia di patrimonio netto sia
di altro tipo, richiesti dalla normativa ai fini dell’assunzione di tale
ruolo.
Con l’occasione, questo Istituto richiama le candidate capogruppo a
prestare la massima attenzione alla definizione delle condizioni di
ammissione, che devono risultare ancorate a “criteri non discriminatori
in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a
mutualità prevalente”, come previsto dalla legge. Né l’adesione delle
singole BCC potrà essere acquisita assicurando un trattamento più
favorevole (ad esempio in termini di più ampi margini di autonomia
gestionale), considerato che i criteri di valutazione dei progetti
saranno applicati omogeneamente nei confronti di tutti i costituendi
gruppi.
Questo Organo di Vigilanza raccomanda, inoltre, che
interessate dalla riforma, in occasione dell’approvazione del
2016, deliberino in assemblea a quale gruppo intendono
comunicandolo alla rispettiva capogruppo e alla Banca d’Italia
successivi 10 giorni.
le BCC
bilancio
aderire,
entro i
Infine, nelle more della creazione dei gruppi, ci si aspetta che,
quando necessario, le BCC realizzino con tempestività i processi
aggregativi al fine di rafforzare, anche prospetticamente, la stabilità
dei singoli intermediari e dell’intero sistema del credito cooperativo.
Si pregano le Filiali di comunicare il contenuto della presente
comunicazione alle banche di credito cooperativo, a ICCREA Banca S.p.A.
quale capogruppo del gruppo ICCREA, a Centrale Finanziaria del Nord Est
S.p.A. quale capogruppo del gruppo Cassa Centrale Banca, a Cassa Centrale
Raiffeisen dell’Alto Adige – Raiffeisen – Landesbank Suedtirol A.G.,
sulla base dei criteri di seguito indicati:
-
nel caso di intermediari decentrati, la comunicazione è effettuata
dalla Filiale competente per le funzioni di vigilanza;
-
nel caso di intermediari accentrati, la comunicazione è effettuata
dalla Filiale nelle cui province di competenza per le funzioni di
vigilanza è insediato l’intermediario.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.
PER DELEGA DEL DIRETTORIO
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