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Deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 30/12/2016
SETTORE AFFARI GENERALI -RISORSE UMANE - POLITICHE SOCIALI - CULTURA - SPORT
Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI -RISORSE UMANE - POLITICHE SOCIALI - CULTURA - SPORT
Redattore: Dott. Rossi Giuseppe
Responsabile del Procedimento: Dott. Rossi Giuseppe
Dirigente: Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA
Assessore: MASSETTI MASSIMO
Oggetto: CONVENZIONE REP. 6884 DEL 5/1/1999 INTEGRATA CON CONVENZIONE REP. 9417 DEL 28/11/2005
CON LA SOCIETÀ POLISPORT SRL PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI. PROROGA AL 31/8/2018
Parere tecnico: FAVOREVOLE
espresso da: Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA
Parere contabile: FAVOREVOLE
espresso da: Cristina Edelweiss / INFOCERT SPA .
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 30/12/2016 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA
Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Presente
X
X
Assente
X
X
X
X
X
X
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Vice Segretario Dott. Rossi Giuseppe .
Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 30/12/2016
CONVENZIONE REP. 6884 DEL 5/1/1999 INTEGRATA CON CONVENZIONE REP. 9417 DEL
28/11/2005 CON LA SOCIETÀ POLISPORT SRL PER LA GESTIONE DI IMPIANTI
SPORTIVI. PROROGA AL 31/8/2018
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.278 del 28/12/2016
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D. Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Massimo Massetti;
Premesso
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/5/1998 è stata prevista la costituzione della
società Polisport Srl avente quale scopo sociale la gestione di attività e servizi sportivi e prevedendosi
in detta deliberazione l’adozione di un modello gestionale affidato alla citata società con riferimento
agli impianti del capoluogo (piscine, tennis, palazzetto, campi via Engels, Montedoro, Mattonata,
Pescidoro, palestre in orario extra scolastico) e per l’impianto di Atletica leggera di proprietà della
Provincia di Perugia;
 che in esecuzione di quanto previsto con la deliberazione di C.C. n. 24 del 25/5/1998 la Giunta
Comunale con deliberazione G.C. n. 692 del 7/12/1998 ha disposto l’affidamento, per la durata di
anni 10 e con decorrenza dal 1/1/1999, alla società Polisport Srl degli impianti sportivi sopra
richiamati e che a seguito di tale deliberazione è stata sottoscritta la convenzione rep. 6884 del
5/1/1999;
 che in esecuzione della deliberazione G.C. n. 298 del 25/7/2005 la durata della convenzione di cui al
punto precedente è stata posticipata alla data del 31/12/2016 e che in virtù di tale decisione è stata
sottoscritta specifica convenzione rep. 9417 del 28/11/2005;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/3/2015 avente ad oggetto “Approvazione
del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’art. 1 commi 611 – 612
della L. n. 190/2014” nella quale si prevede specificatamente per la società Polisport Srl:
“L’Amministrazione comunale ritiene che la partecipazione diretta alla società che gestisce gli impianti
sportivi non sia più il modello economicamente più conveniente. Si osserva che la gestione degli impianti
sportivi sconta delle limitazioni sul fronte dei ricavi rappresentate dalla politica tariffaria agevolata
imposta dal Comune medesimo che, quando non consente l’equilibrio gestionale, comporta il
sovvenimento pubblico ad integrazione dei corrispettivi della società, con aggravio quindi anche del
bilancio comunale. Tale situazione determina effetti di inefficienza che possono essere corretti con
modelli di gestione differenti che perseguano un maggior livello di efficienza sul governo dei costi
sostenuti per la gestione.
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Si ritiene che, abbandonando il modello della società a partecipazione pubblica diretta e ricercando un
concessionario privato, si possa sondare il mercato per ricercare più efficienza nelle forme di gestione.
La ricerca del concessionario dovrà prevedere che venga messo in gara un nuovo disciplinare di
concessione e, per mantenere i rapporti in corso ed il know how acquisito dalla società, l’aggiudicatario
concessionario della selezione ad evidenza pubblica si obblighi ad acquisire anche le quote di
partecipazione nella società proseguendo nella gestione degli impianti, senza soluzione di continuità.
I tempi di esecuzione sono riferiti alla gara ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario che
acquisirà anche l’intera quota di partecipazione del Comune di Città di Castello. E’ prevedibile il
completamento del procedimento di selezione entro il 31.12.2015.
Considerato che in riferimento a quanto indicato nel suddetto Piano di razionalizzazione per la Società
Polisport Srl, nelle more di definizione del programma di alienazione, si sono verificate le seguenti
condizioni:
 l’approvazione della L. 124 del 7/8/2015 ha previsto all’art. 18 una delega specifica al Governo “per
il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche
………. al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e
la tutela e promozione della concorrenza”; tale delega legislativa ha determinate una diversa
calendarizzazione dei tempi di gara previsti nel Piano di razionalizzazione volti ad attendere le nuove
disposizioni normative regolanti la materia delle partecipazioni degli enti nelle società che gestiscono
servizi pubblici;
 con D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 è stata esercitata la delega come sopra conferita in materia di
società a partecipazione pubblica;
 la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 25/11/2016 ha sancito la parziale illegittimità della
legge 7 agosto 2015 n. 124 nella parte in cui i decreti legislativi attuativi siano adottati previa
acquisizione del parere reso in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni, tale decisione ha, nei
fatti, determinate uno stato di oggettiva incertezza con riferimento al D. Lgs. 175 del 19/8/2016 Testo
Unico in materia di società a partecipazione pubblica adottato in virtù delle legge delega sopra
richiamata;
Riscontrata la necessità di procedere ad un proroga “tecnica” della convenzione vigente tra Polisport Srl e
Comune di Città di Castello al fine di consentire la definizione del programma di razionalizzazione che
include il nuovo contratto di servizio, anche alla luce del sopravvenuto mutato quadro normativo; ;
Considerato che l’art. 5 del D. Lgs. 50/2016 definisce le modalità con le quali procedere agli affidamenti
in house;
Dato atto che permangono in capo alla menzionata società i requisiti richiamati dal citato art. 5 del D.
Lgs. 50/2016 necessari per procedure all’affidamento in house di un servizio e nello specifico:
 l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei
compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
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
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in
conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica
controllata;
Considerato, altresì, che l’art. 192 del D. Lgs. 50/2016 prevede ulteriori prescrizioni per procedure alla
definizione di un affidamento in house providing tra le quali l’iscrizione presso l’ANAC all’elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti delle proprie società in house di cui all’art. 5 del D. lgs. 50/2016;
Dato atto che l’ANAC con comunicato del Presidente del 3/8/2016, intervenendo sull’applicazione
dell’art. 192 del D. lgs. 50/2016, ha precisato quanto segue:
A seguito della ricezione di una richiesta di parere riguardante la possibilità di effettuare affidamenti
diretti alle società in house nelle more dell’emanazione, da parte dell’Autorità, dell’elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti delle proprie società in house, previsto dal comma 1 dell’articolo 192, anche in caso di
mancato inoltro della domanda di iscrizione, stante l’interesse generale della questione, è stato ritenuto
opportuno fornire chiarimenti alla generalità dei soggetti interessati nei termini seguenti.
L’art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che l’iscrizione all’elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house, istituito presso l’Autorità ai sensi del medesimo comma, avvenga dopo che è stata
riscontrata l’esistenza dei requisiti secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio
atto.
La norma pone dunque a carico dell’Autorità la definizione, con proprio atto, delle modalità e dei criteri
per effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco.
L’adozione dell’atto in parola da parte dell’Autorità richiede la previa analisi dell’incidenza delle
disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica sulla disciplina dei requisiti
identificativi dell’istituto dell’in house providing.
Nelle more, tenuto conto dell’efficacia non costitutiva ma meramente dichiarativa dell’iscrizione (cfr.
parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 2016 n. 855), l’affidamento diretto alle società in house può
essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti
aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall’art. 12 della direttiva 24/2014/UE e
recepiti nei medesimi termini nell’art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai
commi 2 e 3 dell’art. 192, a prescindere dall’inoltro della domanda di iscrizione.
In un’ottica sistematica, deve infatti ritenersi che la previsione dell’art. 192, comma 1, (secondo cui la
domanda di iscrizione consente alle amministrazioni di procedere ad effettuare affidamenti diretti
all’ente strumentale), presupponga l’istituzione dell’elenco e l’adozione dell’atto dell’Autorità e,
conseguentemente, che la disposizione non valga a istituire, nel diverso attuale contesto, la
pregiudizialità dell’inoltro della domanda rispetto alla possibilità di effettuare affidamenti in house.
Le domande di iscrizione all’elenco potranno essere inoltrate dopo l’adozione dell’atto dell’Autorità,
coerentemente con i criteri e le modalità in esso definite.
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Considerato che, stante la particolare modalità di gestione degli impianti sportivi così come regolata dalla
attuale convenzione che prevede una programmazione dei due più importanti programmi (nuoto e tennis)
per annualità sportive (1/9 – 31/8 anno successivo), si ritiene opportuno, al fine di garantire un efficiente
continuità dei servizi, definire il temine di proroga alla data del 31/8/2018 (proroga di un anno con
conclusione dell’annualità sportiva 2017/2018);
Con esito di votazione unanime palesemente espresso per alzata di mano;
Delibera
1. di prorogare ai sensi dell’art. 5 del D. lgs. 50/2016 la vigente convenzione tra il Comune di Città di
Castello e Polisport Srl rep. rep. 6884 del 5/1/1999 integrata con convenzione rep. 9417 del
28/11/2005 fino alla data del 31/8/2018;
2. di dare atto che le risorse finanziarie occorrenti per la proroga del contratto sono state previste nel
bilancio di pluriennale di previsione 2016/2018 annualità 2017 e 2018 ai seguenti capitoli:
Cap. 06011.03.77014053
Cap. 06011.03.77014113
Cap. 06011.03.07714118
3. di procedere, ai sensi del comma 3 dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente
atto;
4. di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente esecutivo ai
sensi dell’art. 134 – comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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