Regolamento comunale per l`applicazione della COSAP approvato

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Transcript Regolamento comunale per l`applicazione della COSAP approvato

COMUNE DI ANCONA
ATTO DEL CONSIGLIO
N.119 DEL 30/11/2016
Oggetto: ISTITUZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE (COSAP) A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2017
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APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE
L’anno duemilasedici, il giorno trenta, del mese di Novembre, per le ore 09:30, è stato
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.
Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.
Alla votazione risultano presenti n. 28 componenti del Consiglio:
BARCA MARIO
Presente
MANDARANO MASSIMO
Presente
BERARDINELLI DANIELE
Assente
MAZZEO DEANNA ELENA
Presente
CRISPIANI STEFANO
Presente
MILANI MARCELLO
Presente
D’ANGELO ITALO
Presente
MORBIDONI LORENZO
Presante
P’’sent
PELOSI SIMONE
finii Qi iCA,sinIri
Pro en
PISTELLI LOREDANA
DURANTI MASSIMO
Presente
PIZZI SIMONE
Assente
FAGIOLI TOMMASO
Presente
POLENTA MICHELE
Presente
FANESI MICHELE
Presente
PROSPERI FRANCESCO
Presente
FAZZINI MASSIMO
Presente
OUATTRINI ANDREA
Presente
FINOCCHI BONA
Presente
RUBINI FILOGNA FRANCESCO
Presente
FIORDELMONDO FEDERICA
Presente
SANNA TOMMASO
Presente
Assente
FREDDARA CLAUDIO
Presente
TOMBOLINI STEFANO
GAMBACORTA MARIA AUSILIA
Presente
TRIPOLI GABRIELLA
Presente
GRAMAZIO ANGELO
Presente
URBISAGLIA DIEGO
Presente
Presente
VICHI MATTEO
Assente
GRELLONI ROBERTO
MANCINELLI VALERIA Sindaco
-
Presente
Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.
I)eliberazione n. 119 deI 30/11/2016
COMUNE DI ANCONA
DELIBERAZIONE N. 119 DEL 30 NOVEMBRE 2016
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI, SOCIETA’ PARTECIPATE,
PROGRAMMI COMUNITARI, ECONOMATO
Proposta della Giunta al Consiglio comunale
deliberazione n. 649 del 3/11/2016 (immediatamente eseguibile)
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE (COSAP) A DECORRERE DAL1
0 GENNAIO 2017
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE.
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Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto sulla
base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 649 del 3.11.2016
immediatamente eseguibile, identificativo n.3296394), già distribuita a tutti i Consiglieri,
che di seguito si trascrive:
-
J’2 Ltl in aula n. 30
Relatore: Assessore alle Finanze
-
componenti 1,,I
--
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 771 del 28.12.1994,
è stato approvato, ai sensi del Capo Il del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 il
Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sull’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (TOSAP), successivamente modificato ed integrato, da ultimo, con
deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29.4.2015 e tutt’ora vigente;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, a. 446, i
Comuni possono, con proprio regolamento, escludere l’applicazione, nel proprio
territorio, della Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo lI del D.
Lgs. 15 novembre 1993. n. 507 e prevedere che l’occupazione, sia permanente che
temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al
proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche
attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione,
determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa;
RITENUTO opportuno, alfine di garantire una maggiore equità ed una maggiore
cjficacia nell ‘espletamento del) ‘azione amministrativa, prevedere l’applicazione del
suddetto Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), in sostituzione
Deliberazione n, 119 del 30.11.2016
1
COMUNE IM ANCONA
della vigente Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), a decorrere
dal ]0 gennaio 2017;
VISTA pertanto la necessità, per quanto sopra, di dover procedere all’approvazione
del Regolamento comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (COSAP),
DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997, il
predetto regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di conces
sione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffii determinata sulla base della classificazione di cui
sopra, dell’entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore
econonico della disponibilità dell’area nonché del sacrificio imposto alla collettivi
tà, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai
titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione;
d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse
pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
J) previsione, per le occupazioni pennanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o
con qualsiasi qlfrn mrl,1Jaqtto
di ‘roazione dei pubblici servizi e do ;“
le esercenti attività strumentali ai servizi medesimi. di un canone detenninato forfr—
tariamente come segue:
conimisurazione al numero complessivo delle relative utenze, nella misura di €
0,65 per utenza (per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti);
ammontare complessivo dei canoni dovuti non inferiore a €516,46;
rivalutazione annuale degli importi dovuti in base all’indice ISTAT dei prezzi al
consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente;
rijrimento al numero complessivo delle utenze risultante al 3] dicembre
dell ‘anno precedente;
versanzento del canone in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno,
salvo prevedere termini e modalità diversi inviando, nel mese di gennaio, apposi
ta comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini
per i conseguenti adempimnenti in non meno di novanta giorni dalla data di rice
zione della comunicazione:
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-
-
-
SENTITE, in merito a quanto sopra, la società Ancona Entrate S.ìl., la Direzione
S. U.I. ed il Comando di Polizia municipale, ciascuno per quanto di propria competenza;
RITENUTO altresì di dover approvare, in prima applicazione, le tariffe per il
Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) con decorrenza dal ]O
gennaio 2017;
-
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997:
i comuni possono disciplinare, con regolamento, le proprie entrate, salvo per quanto
attiene Lilla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passi
Deliberazione n 119 del 30. 112016
2
COMUNE DI ANCONA
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semnp1fica—
zione degli ademnpi,nenti (lei con tribuenti;
-
i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di ap
provazione del bilancio (li previsione e non hanno efftto prima del 1° gennaio
dell’anno successivo;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre
2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come modificato dall’art. 27, commna 8, della
Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002), il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tarjffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
DATO AlTO che, ai sensi dell ‘art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 mi.
267 (T U.E.L.), gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, rijèrito ad
un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 3] dicembre dell’esercizio precedente
al triennio di riferimento;
CONSIDERATO che, a nonna dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/201]:
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-
-
-
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
.i1I.
‘ono essere inviate al Minitern i’
’ll ‘Fc’
1
Dipartimento delle finanze, entro il tennine di citi all ‘art. 52, comnma 2, del D. Lgs. n.
446,1 97 e cotnunque entro trenta giorni dalla data di scade,i.a dei termine pievisto
per l’approvazione del bilancio di previsione;
il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell ‘Interno, con il blocco, sino all ‘adempimento dell’obbligo,
dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
con Decreto del Ministero dell ‘Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell’Interno, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui sopra;
il Ministero dell ‘Economnia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito infonnatico, le
deliberazioni inviate dai comuni, pubblicazione che sostituisce i ‘avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall ‘ari’. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
contino], del T U.E.L.:
il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio finanziario e
del Responsabile della Direzione patrimonio comunale;
il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
-
-
ACQUISITO, altresì, il parere dell ‘Organo di revisione economico-finanziaria, ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), mi. 7), del T UE.L.;
Tutto cio premesso e considerato;
Deliberazione n. 119 deI O11,2O16
3
COMUNE DI ANCONA
ATTESA la competenza del Consiglio comunale,
lett. b), (tel TUEL;
ai
sensi dell ‘art. 42. comma 2,
propone al Consiglio comunale
i) di richiamare quanto espresso nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di approvare il Regolamento per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spa
zi ed aree pubbliche (COSAP), di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
3) di approvare, in prima applicazione, le tariffe per il Canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche (COSAP), (li cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
4) di prendere atto del parere dell ‘Organo di Revisione economico-finanziaria, rila
sciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b). mi. 7), del T U.E.L;
5) di dare atto che l’applicazione del Regolamento e delle tariffe per il Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) decorrono dal 1° gennaio 2017;
6) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e
delle Finun
,e Dipui timento delle Fim,ui,..e, Lrumnite ii Portale del fdem uiimu jeu—
4
le, nei termini e modalità richiamati nelle premesse;
—
7 di trasmettere il presente provvedimento alla società Ancona Entrate S.il. cffinché
ne sia data attuazione.
(si richiede l’immediata eseguibilità ai sensi dell ‘art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante la necessità di
avviare tempestivamente le attività necessarie all ‘applicazione del canone a decorrere
dal lO gennaio 2017.)
Sull’argomento in esame, sono stati presentati i seguenti emendamenti nel rispetto
di quanto prevede l’art. 49 e. 3 del vigente regolamento consiliare, corredati dei necessari
pareri di regolarità tecnicalcontabile.
Emendamenti:
prot. 160307 del 22.11.2016 a firma del Sindaco Valeria Mancinelli;
prot. 161178 del 23.11.2016 a firma del Sindaco Valeria Mancinelli;
prot. 163406 del 28.11.2016 a firma del Consigliere Tripoli Gabriella come
Presidente della Prima Commissione consiliare;
-
-
-
11 Presidente comunica che si procederà alla illustrazione e votazione degli emendamenti
secondo l’ordine di protocollo di arrivo.
Deliberazione n 119 del 30.11.2016
4
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COMUNE Dl ANCONA
Si procede pertanto all’illustrazione degli emendamenti a firma Mancinelli che,
trattandosi di emendamenti sulla correzione di errori materiali, vengono illustrati
dall’assessore Fiorillo; si procede altresì alla illustrazione anche dell’emendamento a
firma Tripoli.
Le votazioni, effettuate con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal Presidente,
conseguono i risultati di seguito riportati:
Ernendamento- o
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Non partecipanti al voto:
L
07 del 22.H.2Ol6afLrma del Sindaco Yaleria Mancinelli
28 Sono usciti i consiglieri Pizzi e Berardinelli
17
0
4 Diomedi, Gambacoa, Ouattrini, Prosperi
7 Polenta, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Crispiani,
L
EMENDAlvEENTO APPROVATO
Ernendarnento-prot. 161 178 del 23 .11.20l6afirma del Sindaco Valeria Mancinelli
28
EPresenti:
LFavorevol i:
‘Zzntrari:
o
Astenuti:
4 Diomedi,Garnbacorta, Quattrini, Prosperi
I ì’oii partecipanti al voto:
6 Polema, li Angeio, Finoccni, cirarnazio, urispiam,
E________________________________________________
EMENDAMENTO APPROVATO
Ernendamento-JoL 163406 del 28J L20l6afirma del Consliere TrppliGahrieHa
1 28
rPresenti:
Favorevoli:
18
Contrari:
j 0
Astenuti:
5 Diomedi, Gambacorta, Quattrini, Prosperi, Cripjtni
Non partecipanti al voto:
5 Polenta, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Rubini
L
EMENDAMENTO APPROVATO
Deliberaziunen. I1.) del 30 11.2016
______________________________________________
______
COMUNE Dl ANCONA
IL CONSIGLIO
COMUNALE
ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «ISTITUZIONE DEL CANONE PER LOCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) A DECORRERE DAL 10 GENNAIO 2017
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE.»;
-
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 deI 18.8.2000;
ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000, qui allegati;
ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente”
e “Albo Pretorio”, qui allegate;
ACQUISITI i pareri della l’ e 6’ Commissione consiliare espressi in data 22.11.2016 e
17.11.2016;
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 15.11.2016
ciui allegato:
TENUTO C’..NTO degli emendamenti approvati;
—
PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:
Presenti
Favorevoli:
Contrari:
28
18
7 Diomedi,
Gambacorta,
Dh
-
-
-
-----
Non partecipanti al voto:
j
--
-
Quattrini,
Prosperi,
—
2 Rubini Filogna e Polenta
APPROVA
integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato.
Deliberazione o. 119 del 30. 112016
COMUNE DI ANCONA
IL CONSIGLIO COMUNALE
in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal
Presidente:
f Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Non partecipanti al voto:
Sono usciti i consiglieri Rubini Filogna e Polenta
18
O
3 Diomedi, Gambacorta e Quattrini
Prospi,D’Angelo,Fnocchi,Gramazio,Crispiani
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
ALLEGATI
Allegato i Testo proposto e Testo Approvato
> Allegato 2 Testo Approvato
Pareri art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;
Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
> Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 15.11.2016;
Emendamenti
—
I)eliberazione n. 119 del 30 11.20 I 6
RIproduziønO
Pt
Cartaca. DacUantO
.St1
ì1
Comune di
ANCONA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI parere n. 47 del 15 novembre 2016
—
STITUZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE (COSAP) A DECORRERE DAL 111)2017 APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE
-
-
Il Collegio dei Revisori, alla presenza dei sottoscritti componenti, si à riunito per esprimere
il
seguente parere.
visto
•
la proposta di deliberazione di Giunta Comunale N. 3296394/1073 del 03/11/2016, avente
ad oggetto “Istituzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) a
decorrere dal 1/172017 approvazione del regolamento e delle tariffe proposta di
—
—
•
•
•
•
•
deliberazione consiiiare”;
i documenti a supporto della proposta di deliberazione;
lo Statuto ed il regolamento Comunale di contabilità;
il parere favorevole di regolarità tecnica espressa ai sensi delI’art. 49 comma i del D.Lgs
N. 267/2000;
il parere favorevole di regolarità contabile espressa ai sensi dell’art. 49 comrna i del D Lgs
N. 267/2000;
il testo dcl regolamento e delle tariffe;
11 Collegio alla luce di quanto sopra esposto
ESPRIME
e
Parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale
N.
3296394/1073 del 03/11/2016, avente ad oggetto: “Istituzione del canone per Poccupazion
c di
spazi ed aree pubbliche (Cosap) a decorrere dal 1/172017 approvazione del regolamento
e
delle tariffe proposta di deliberazione con.sihare”
—
—
Torre San Patrizio, 1115/11/2016
17 Collegio dei Revisori
:Ott.
—----
Do
St fano Totwcci
Elettrontco
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T€sTo ?)RoS1’’
COMUNE DI ANCONA
ALLEGATO I
REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L’OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)
cE
“
COMUNE DI ANCONA
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Definizioni
Oggetto del regolamento
Contenuto del regolamento
Oggetto del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
Soggetti
Occupazione di spazi ed aree pubbliche
Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche: permanenti e temporanee
Particolari tipi di occupazione e criteri determinazione della superficie
Denominazione delle categorie di occupazione per distinzione tariffaria
Occupazione d’urgenza
TITOLO Il
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Disposizioni generali in materia di procedimento
Domanda di occupazione
Istruttoria
Predisposizione dell’atto
Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione
Rilascio della concessione o autorizzazione
Deposito cauzionale
Obblighi dell’occupante
Obblighi dell’ente gestore
Termine di scadenza della concessione
Cause di cessazione dell’efficacia della concessione
Modifica, revoca e decadenza dell’atto di concessione
Rinuncia e posticipazione dell’atto di concessione
Rinnovo del provvedimento di concessione
Sub ingresso nella concessione
Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d’urgenza
TITOLO 111
PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PASSI CARRABILI E PER DIVIETO DI
SOSTA ACCESSI CARRABILI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Àrt.
27
28
29
30
31
32
33
-
-
-
-
-
-
-
Definizioni
Realizzazione del passo carrabile accessi nelle strade urbane
Domanda per il rilascio dell’autorizzazione
Istruttoria della domanda
Durata dell’autorizzazione
Subentro nell’autorizzazione
Segnaletica
-
COMUNE DI ANCONA
Art.
Art.
Art.
Art.
34
35
36
37
-
-
-
-
Canone e altri oneri
Rinunce
Sanzioni e revoca
Diritti di istruttoria e sopralluogo
TITOLO IV
DISCIPLINA DEL CANONE
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Criteri generali di determinazione del canone
Criteri per la determinazione della tariffa
Classificazione delle aree e degli spazi pubblici
Coefficiente di valutazione economica dell’occupazione
Commisurazione dell’area occupata e modalità di applicazione del canone
Agevolazioni
Esclusioni
Termini e modalità per il pagamento del canone
Rimborso del canone
Provvedimenti, penalità e trattamento sanzionatorio
Riscossione coattiva
Altri canoni su attività commerciali
Aggiornamento tariffe
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 51 Nonna di rinvio
Art. 52 Disposizioni transitoria e finali
Art. 53 Entrata in vigore
-
-
-
ALLEGATI
A Elenco delle strade e degli altri sedirni della Città di Ancona con la classificazione
B Rappresentazione cartografica della zonizzazione
-
-
3
-
COMUNEDIANCONA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. i Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere:
a) per “occupazione” ed “occupare” la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di
un soggetto, pubblico o privato, di una porzione di un’area o di una strada comunale,
appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, dei relativi
spazi soprastanti e sottostanti il suolo oppure di un’area privata soggetta a servitù di pubblico
passaggio;
b) per “concessione” il provvedimento amministrativo con il quale si consente l’occupazione
dei beni indicati nella lettera precedente, col quale si disciplinano le modalità ed i tempi
dell’occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di
occupazione del suolo pubblico;
c) per ‘autorizzazione” il provvedimento amministrativo con il quale, nmuovendo un ostacolo
all’esercizio di un diritto, si disciplinano le modalità ed i tempi dell’occupazione, i diritti e gli
obblighi ad essa connessi e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico;
d) per “concessionario” il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto il
provvedimento —di cui alla lettera precedente per effettuare legittimamente l’occupazione;
e) per “canone” l’importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità annua o
giornaliera dell’area o dello spazio pubblico. Il canone è il risultato della moltiplicazione
della tariffa prevista nel presente Regolamento per la particolare tipologia di occupazione, e
per i metri quadrati od i metri lineari indicati nell’atto di concessione;
f) per “indennità’: la somma dovuta per l’occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, in
base all’articolo 63, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
g) per “Ancona Entrate S.r.l.”: società per l’espletamento di tutte le attività di liquidazione,
accertamento e riscossione, e per la gestione dei tributi e delle altre entrate comunali.
-
-
—
-
Art. 2 Oggetto del Regolamento
1. Con il presente Regolamento viene istituito il Canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (COSAP) previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il Regolamento viene approvato ai sensi dell’ articolo 52 del citato decreto legislativo.
2. Il COSAP sostituisce la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
disciplinata dal capo 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
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Art. 3 Contenuto del Regolamento
1. Il presente Regolamento contiene la normativa che riguarda:
a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione
per l’occupazione di suolo pubblico del territorio del Comune di Ancona;
b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
e) l’indicazione delle tariffe da applicare per le diverse occupazioni che vengono effettuate nel
territorio comunale. Le tariffe sono diversificate in relazione:
alla categoria di importanza delle aree e degli spazi pubblici;
alla misurazione dell’occupazione (in metri quadrati o in metri lineari);
alla durata dell’occupazione;
al valore economico dell’occupazione. Detto valore è determinato tenendo conto del fàtto
che l’utente priva la collettività del godimento dell’area pubblica;
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d) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
e) le agevolazioni per speciali casi di occupazione;
f) il canone per le occupazioni permanenti realizzate con qualsiasi tipo di manufatto da
aziende di erogazione di pubblici servizi:
g) le procedure di controllo amministrativo da parte dell’ente gestore;
h) le sanzioni amministrative applicabili;
i) la disciplina per il rilascio dell’autorizzazione dei passi carrabili.
Art. 4 Oggetto del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
I. Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate
per l’occupazione di:
a) strade del comune di Ancona;
h) aree appartenenti al demanio comunale;
c) aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, compatibilmente con
quanto previsto e disciplinato dal Regolamento comunale per la gestione del patrimonio;
d) aree destinate a mercati anche attrezzati;
e) tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi
dell’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, e successive
modifiche ed integrazioni. recante il nuovo Codice della strada.
2. Le concessioni da assoggettare al canone riguardano tutte le occupazioni effettuate sia sul
suolo che sul soprassuolo o nel sottosuolo, che insistono sulle aree indicate nel comma
precedente. ivi incluse le eventuali occupazioni temporanee autorizzate in stalli per la sosta
dei veicoli per finalità diverse da quest’ultima.
3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il canone anche
le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
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Art. 5 Soggetti
1. Il CQSAP è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione.
2. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata a più titolari, l’ammontare del canone è
dovuto dai contitolari in solido fra loro.
3. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata ad un condominio, l’ammontare del canone è
dovuto dall’amministratore pro tempore del condominio medesimo, in qualità di
rappresentante dello stesso ai sensi dell’art. 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione
del rappresentante del condominio, l’amministratore subentrante è tenuto a comunicare
formalmente ad Ancona Entrate S.r.l. la sua nomina entro 15 giorni dalla stessa.
4. Il canone deve essere versato anche nell’ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti
non usufruiscano in tutto o in parte dell’occupazione.
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Art. 6 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
1. Tutte le occupazioni di suolo. soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, sia che comportino o che non comportmo la
costruzione di manufatti, nonché le occupazioni di aree sottoposte a servitù di pubblico
passaggio devono essere precedute da una concessione o autorizzazione.
2. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le
occupazioni:
difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione;
che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della
concessione ovvero dalla decadenza o estinzione o revoca del titolo concessorio;
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che sono realizzate come occupazioni d’urgenza in assenza dei relativi presupposti;
che sono effettuate senza aver provveduto al versamento del canone, ai sensi dell’art. 38 del
presente Regolamento.
Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di
carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal
trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente
pubblico ufficiale.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle relative
violazioni con verbale redatto dal competente addetto alla vigilanza, dispone la rimozione dei
materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli
occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d’ufficio
con conseguente addebito delle spese relative. E’ possibile non procedere alla riduzione in
pristino quando l’occupante abusivo si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30
giorni dall’avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e successivamente
provvedendo al relativo pagamento, purché l’occupazione non rechi serio intralcio alla
circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le normative a tutela dei beni ambientali
o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l’igiene e la sicurezza pubblica.
4. Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o
molestia arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.
5. Alle occupazioni abusive viene applicata un’indennità, pari al canone relativo alla tipologia
di occupazione maggiorato del cinquanta per cento. Nel caso di occupazione abusiva di
carattere permanente l’indennità è determinata sulla base del canone dovuto per l’intero
periodo di occupazione, impregiudicato quanto previsto dall’art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs.
285/1992.
6. Le occupazioni abusive temporanee si presurnono effettuate dal trentesimo giorno
antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
7. Le occupazioni abusive permanenti effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile,
per le quali sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell’occupazione, saranno
calcolate con decorrenza dall’anno solare precedente quello di accertamento dell’occupazione
abusiva.
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Art. 7 Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche: permanenti e temporanee
1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee, anche in mancanza di atto di
concessione o autorizzazione.
2. Sono permanenti le occupazioni la cui durata, necessariamente risultante dal
provvedimento di concessione, sia uguale o superiore all’anno, e con la disponibilità completa
e continuativa dell’area occupata, indipendentemente dal fatto che presentino o meno
strutture, manufatti o impianti stabili infissi al suolo.
3. Sono temporanee le occupazioni diverse da quelle di cui al comma precedente. Le
occupazioni temporanee possono essere anche a ore, giornaliere o di altra durata.
4. Occupazioni a carattere temporaneo possono essere autorizzate, nel corso dell’anno, anche
in forma reiterata e senza interruzione, purché per una durata complessiva inferiore a 12
(dodici) mesi.
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Art. 8 Particolari tipi di occupazione e criteri di determinazione della superficie
A) (o,nmercio su aree pubbliche
1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in fònna itinerante,
in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di permesso di
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occupazione di suolo pubblico, se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare
la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione
commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di
commercio in aree individuate con apposito provvedimento dalla competente struttura
comunale.
2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi
individuati ai sensi del Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree
pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio, in base a quanto previsto
dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso piano.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti
risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li
occupano, purché ne abbiano titolo, secondi i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni di
posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del canone dovuto per tipologia
di occupazione.
4. Può essere consentita l’occupazione del suolo pubblico, a carattere temporaneo, per lo
svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il
rispetto di eventuali vincoli.
5. Per le occupazioni di breve durata, i veicoli e le persone che trasportano merci o altri
prodotti necessari per l’esercizio di attività commerciali devono sgomberare immediatamente
il suolo occupato, non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni,
restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle
iimnediate vicinanze vi siano appositi spazi di carico e scarico.
6. Il canone, se d’importo superiore a € 258,00 può essere versato in tre soluzioni con
rispettiva scadenza al 30 Aprile, al 31luglio e al 3 1 ottobre.
B) Occupazioni per attività edilizie
I. Qualora l’occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che
richiedono il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo, alla domanda relativa al
rilascio del provvedimento relativo all’occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la
documentazione necessaria.
2. Le concessioni relative a lavori realizzabili con permesso di costruire o S.C.1.A. sono
subordinate alla durata e validità di queste.
3. Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l’occupazione di suolo pubblico,
area o spazio pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero
apre cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti e le modalità stabilite dal
Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
C) Occupazioni efkttuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende
esercenti attività strumentali a queste
I. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro
manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi, e da quelle esercenti attività
strumentali ai servizi medesimi, il canone dovuto per un anno è determinato forfettariamente,
moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria del canone,
prevista dalla legge in base al combinato disposto degli articoli 63, comma 2, lettera f), e 63,
comma 3, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In ogni caso, l
ammontare complessivo del canone non può essere infèriore a € 516,46 per
T
anno.
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3. L’importo della misura unitaria del canone, stabilito dalle norme di legge richiamate al
cornina i, è rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al
3 1 dicembre dell’anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente
a quello al quale si riferisce il canone, e deve essere denunciato dall’azienda interessata al
soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in
una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.
5. Le occupazioni temporanee con cantieri per l’installazione dei citati cavi, conduttore,
iiipianti etc. sono calcolate rilevando l’area transennata per i lavori.
D) Occupazioni con impianti per la telefonia mobile
1. Per le occupazioni permanenti realizzate con impianti per la telefonia mobile il canone è
determinato in € 1.000,00 al rnq.
2. La tariffa è ridotta del 60% per gli impianti che siano stati o che vengano de-localizzati in
conformità alla pianificazione urbanistica comunale in materia di localizzazione di impianti
per la telefonia mobile. La riduzione si applica dall’anno nel corso del quale la
delocalizzazione si è conclusa e per i nove anni successivi.
E) Distributori di carburanti
1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di
riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all’intera area di
esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma
rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a
copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di
servizio. Sono esclusi dalla tassazione i serbatoi di carburanti.
F,) Tabelloni e striscioni pubblicitari
1. I cartelli pubblicitari dovranno essere collocati rispettando le seguenti prescrizioni:
dovranno essere collocati lontano dagli incroci stradali e dalle rotatorie;
dovranno essere dotati di supporti propri, ben fermi, adeguatamente stabilizzati, collocati
fuori dalla sede stradale;
non dovranno essere di intralcio o pericolo per pedoni e veicoli;
non dovranno essere ancorati ad alberi, né ai pali della segnaletica stradale, o a quelli
dell’illuminazione pubblica, degli impianti semaforici, della linea di sostegno della rete
tranviaria o ad altre strutture accessorie alla viabilità o di arredo urbano.
Il titolare della autorizzazione dovrà garantire gli interventi necessari per la manutenzione
dell’impianto, anche in conseguenza di eventi atmosferici e dovrà garantire il rispetto delle
norme contenute nell’art. 23 del Codice della Strada e nell’art. 51 del relativo Regolamento di
Attuazione.
La realizzazione di impianto o di cartellonistica pubblicitaria effettuata senza titolo o in
difformità delle condizioni sopra indicate, determina la immediata rimozione degli stessi con
addebito delle spese sostenute e sanzioni amministrative conseguenti a carico del messaggio
pubblicitario in solido con l’autore della violazione (art.6 Legge 589 del 1981).
Tutto il materiale pubblicitario dovrà essere rimosso entro 24 ore dal termine di scadenza
dell’autorizzazione, ripristinando lo stato dei luoghi preesistente.
2. Per l’esposizione di striscioni pubblicitari dovranno essere rispettate le nonne indicate
dall’art. 23 del Codice della Strada e dall’art. 51 del relativo Regolamento di Attuazione. Per
posizionare lo stnscione sopra la linea aerea dei tilohus. o parallelamente ad essa o nelle sue
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vicinanze, occorrerà munirsi dell’autorizzazione della che gestisce il servizio di trasporto
pubblico locale in mancanza della quale l’installazione verrà ritenuta avvenuta in carenza di
autorizzazione e quindi abusiva. Lo striscione deve essere collocato a debita distanza da
eventuali altri striscioni precedentemente autorizzati, dovrà essere installato ed ancorato
saldamente a sostegni propri, dovrà avere una struttura idonea a garantire la resistenza agli
eventi atmosferici. Dovrà essere rimosso entro 24 ore dalla scadenza del termine
dell’autorizzazione.
Art. 9
Per
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Denominazione delle categorie di occupazione per distinzione tariffaria
Vapplicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti categorie di occupazione:
Descrizione occupazione
Passi ed accessi carrabili
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale
Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi, aventi carattere promozionale,
commerciale o pubblicitario
Esposizioni commerciali con vendita di beni o servizi: chioschi, mostre mercato di iniziativa
privata, edicole, vetrine
Commercio su aree pubbliche
Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub con espositori, tavoli, sedie, gazebo, ombrelloni,
pedane, panchine, fioriere e tende parasole, dehors
Tende fisse o retrattili
Distributori di carburante
Parcheggi e campeggi
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.
Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative e altre attività non commerciali
Erogazione pubblici servizi a rete (occupazioni temporanee)
Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili), cantieri, scavi, gru ed auto cestelli.
Automezzi per carico/scarico merci, traslochi,
Striscioni e cartelli mobili pubblicitari
Altre attività commerciali
Stabilimenti balneari
Occupazioni permanenti con impianti per la telefonia mobile
Art. 10
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Occupazione d’urgenza
I. Si intende per “occupazione d’urgenza” l’occupazione effettuata senza aver prima ottenuto
il rilascio del provvedimento di concessione, motivata da:
cause di forza maggiore;
motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico:
ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti.
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TITOLO Il
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
Art. 11 Disposizioni generali in materia di procedimento
1. 11 provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per L’occupazione su spazi ed aree
pubbliche, viene rilasciato a seguito dell’attivazione, dello svolgimento e della conclusione
dei procedimento amministrativo di seguito disciplinato.
2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, di norma, precedere l’occupazione sulle
aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonché sulle aree private soggette
a servitù di pubblico passaggio.
3. Il procedimento, come disciplinato nei successivi articoli, deve rispettare i principi generali
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni
previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
nuovo Codice della strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato
con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
4. Si fa salvo quanto disciplinato all’ art. 26 in materia di procedimento di occupazione
d’urgenza.
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Art. 12 Domanda di occupazione
I. 11 soggetto interessato ad effettuare l’occupazione temporanea, deve presentare apposita
domanda in bollo entro 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione presso gli uffici di
Ancona Entrate S.r.l. oppure trasmetterla per posta elettronica certificata o qualsiasi altro
mezzo di comunicazione telernatica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della
trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi, oppure mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento; per quanto riguarda le autorizzazioni permanenti, la
richiesta per le concessioni va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione al
Protocollo del Comune di Ancona indirizzata al Servizio patrimonio.
2. Al fine di semplificare la sua formulazione, Ancona Entrate S.r.l. predispone e distribuisce
degli stampati esemplificativi secondo i tipi di occupazione, che vengono utilizzati per
presentare l’istanza in triplice copia, oltre all’originale. Relativamente alla rottura di suolo
pubblico e o lavori edili, saranno disponibili sul sito internet del Comune di Ancona, sezione
catasto stradale, appositi modelli informatizzati contenti ulteriori specifiche e indicazioni.
3. La domanda di concessione deve contenere, a pena di improcedibilità:
a) per le persone fisiche: le generalità del richiedente l’occupazione, la residenza o il
domicilio legale, il codice fiscale e, se presenti, la partita IVA. l’eventuale recapito telefonico,
l’indirizzo di posta elettronica certificata o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione
telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le
comunicazioni opponibili a terzi e l’indirizzo e-mail;
b) per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la
denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità
complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, l’eventuale recapito telefonico,
numero di fax ed indirizzo e-mail;
c) il ILLogo dell’occupazione;
d) la misura dell’occupazione;
e) la durata dell’ occupazione;
O le modalità e tipologia di occupazione;
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g) l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel
presente Regolamento e nell ‘atto di concessione.
h) per occupazioni finalizzate alla rottura di suolo pubblico e/o lavori edili, dovrà essere
allegata specifica garanzia come descritta al successivo art. 17, per l’eventuale mancato e/o
errato rlpnstim) del manto stradale (o verde o altra natura), da determinarsi sulla base del
‘regolarnento per la manomissione del suolo pubblico”. Tale polizza dovrà avere durata
annuale a garanzia della perfetta esecuzione della ripresa del suolo manomesso.
Art. 13 Istruttoria
1. Ancona Entrate S.r.l. o l’ufficio Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, ricevuta la
domanda (li occupazione, attivano la fase istruttoria per verificare la regolarità e completezza
della domanda.
2. Gli stessi, qualora l’esito dell’istruttoria sia positivo, provvedono ad inoltrare la domanda
agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici, che si rendano
opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Il rilascio dei pareri deve avvenire
entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Se l’esito dell’istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di 5
giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, chiede all’interessato, mediante posta
elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche
di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a
terzi o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire la documentazione o gli
elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l’integrazione della domanda
dovrà essere effèttuata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso
contrario, l’istanza sarà archiviata.
4. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della
domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento
amministrativo. Il mancato riscontro alla richiesta dei pareri tecnici comporterà l’acquisizione
del silenzio assenso come previsto dalla normativa vigente.
5. E’ sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché
Ancona Entrate S.r.l. o l’ufficio Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza,
comunichino il rigetto della domanda di occupazione corredata da apposita motivazione che
abbia recepito i pareri acquisiti.
6. Lo scadere del termine per l’integrazione o regolarizzazione della domanda ad opera
del l’interessato non determina assenso all’occupazione.
7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione, l’esistenza di
morosità del richiedente nei confronti del Comune o per debiti definitivi inerenti la TOSAP o
per mancato pagamento del canone oggetto dcl presente Regolamento.
8. Ancona Entrate S.r.l., per quanto di propria competenza, provvede al nlascio di permessi,
autorizzazioni e concessioni relative al presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 3, comma I, dello Statuto della medesima società, approvato dal Consiglio Comunale
con debbera n. 23 del 20/02/2006. Ai sensi del comma 5 dello stesso art. 3 dello Statuto, le
predette attività riguardano lo svolgimento completo dei procedimenti cx Legge n. 241/1990,
anche con riguardo alle funzioni autorizzatorie.
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Art. 14 Predisposizione dell’atto
I. Al termine dell’istruttoria viene emesso il provvedimento, da parte dei soggetti competenti
come meglio precisato negli articoli seguenti, appositamente motivato, di concessione
dell’occupazione o di diniego (Iella stessa.
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Art. 15
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Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi
essenziali:
i dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico;
le misure e l’ubicazione dell’occupazione;
la durata dell’occupazione e l’uso specifico cui la stessa è destinata;
le condizioni, cui è subordinato il rilascio della concessione, incluse quelle prescritte
dall’Amministrazione Comunale a tutela dei diritti di terzi:
gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione;
l’importo, i termini e le modalità di versamento del canone, e di ogni altro tributo e spesa
connessi all’occupazione:
l’ammontare della cauzione dovuta ai sensi e per gli effetti del successivo art. [7;
la riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi
connessi al rilascio dell’occupazione.
l’obbligo di esporre l’atto che legittima l’occupazione.
2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima
ovvero della rata unica del canone. L’occupazione, pertanto, si considera abusiva ove si
realizzi prima dell’assolvimento ditale obbligo.
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Rilascio della concessione o autorizzazione
1. Il rilascio di concessione o autorizzazione è condizionato all’assolvimento dei seguenti
obblighi:
pagamento, se dovute, dell’imposta di bollo ed ogni altra imposta per l’atto;
rimborso delle spese di sopralluogo. ove stabilito dall’amministrazione:
versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall’ufficio;
pagamento della prima rata o della rata unica del canone di occupazione secondo quanto
stabilito al titolo secondo del presente Regolamento.
Art. 16
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Art. 17
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Deposito cauzionale
1. Il deposito di una cauzione è dovuto a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi
imposti dal provvedimento di concessione e quando, per il tipo di occupazione in rapporto
alla destinazione d’uso, l’occupante debba procedere alla manomissione e/o modifica delle
aree e/o debba eseguire opere tali per cui l’attività posta in essere possa arrecare danno agli
spazi occupati. La cauzione non è dovuta per l’installazione dei dehors, in quanto trattasi di
semplice posizionamento di arredi, senza alcuna inanomissione dello spazio occupato.
2. La cauzione deve essere prestata come versamento in contanti presso la tesoreria comunale
o come polizza fideiussoria assicurativa o bancaria ovvero da altre forme di garanzia ritenute
idonee dall ‘amministrazione.
3. Gli uffici comunali competenti, una volta verificata l’avvenuta cessazione dell’occupazione,
l’inesistenza di eventuali danni ed il perfetto adempimento di tutti gli obblighi imposti dal
provvedimento di concessione. restituiscono la cauzione entro il tennine di 30 giorni dalla
data di verifica.
4. La verifica dovrà avvenire nei 15 giorni successivi alla comunicazione da parte del
concessionario dell’intervenuta cessazione dell’occupazione e/o d’ufficio nel più breve tempo
possibile in modo che nei successivi 15 giorni dall’esito favorevole della verifica venga
restituita la cauzione all’interessato senza il computo degli interessi.
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5. Per i lavori (li manornissione del suolo pubblico per scavi di qualsiasi natura, la polizza di
garanzia dovrà avere la durata di un anno.
Art. 18
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Obblighi dell’occupante
I. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia, nonché quelle specificate nell’atto di concessione ed in particolare ha
l’obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere
installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della
concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza
vi provvede il Comune con addebito delle spese;
h) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
e) esporre in modo ben visibile al pubblico l’atto che legittima l’occupazione;
d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto
dell’occupazione:
e) osservare il divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione:
f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso. salvo eventuale autorizzazione:
g) versare il canone alle scadenze previste;
h) esporre nell’ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non inferiori
ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori;
i) per le occupazioni finalizzate alla rottura di suolo pubblico e/o lavori edili, firmare il
verbale di consegna dell’area (alla richiesta di concessione) e di riconsegna della stessa al
termine della concessione. I verbali saranno forniti dal competente ufficio e controfirmati dal
responsabile del procedimento dell’ufficio strade addetto ai controlli.
Art. 19
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Obblighi dell’ente gestore
I. i provvedimenti di concessione dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati, a
cura di Ancona Entrate S.r.l. e dell’ufficio Patrimonio, per quanto di propria competenza, in un
apposito registro informatico, in base all’ordine cronologico della data del rilascio ed al
norninativo del titolare della concessione.
2. Ancona Entrate S.r.l. e l’ufficio Patrimonio, per quanto di propria competenza, si
impegnano a mettere a disposizione di tutti gli uffici comunali competenti, con modalità
informatiche, il registro di cui al comma 1.
3. Ancona Entrate S.r.l. e l’ufticio Patrimonio, per quanto di propria competenza. provvedono
ad aggiornare continuamente il registro di cui al comma 1, in modo che gli uffici competenti
possano verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed
ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi
dell’occupazione o al titolare della concessione.
Art. 20 Termine di scadenza della concessione
1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli
-
articoli seguenti. la concessione
dell’occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell’atto di concessione, senza
che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte degli uffici competenti.
ArI. 21
-
Cause di cessazione dell’efficacia della concessione
i. La concessione perde automaticamente efficacia dal giorno in cui si verificano gli eventi di
seguito indicati:
1r
:
COMUNE DI ANCONA
a) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione
della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo art. 22 del
presente Regolamento;
b) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia
consentito l’esercizio provvisorio dell’attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto
la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.
Art. 22 Modifica, revoca e decadenza dell’atto di concessione
1. La concessione è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune di Ancona e di
Ancona Entrate S.r.l., per quanto di rispettiva competenza, senza obbligo d’indennizzo, per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità che rendano
impossibile l’inizio o la continuazione dell’occupazione.
2. In caso di revoca parziale dell’atto di concessione il canone è ridotto in misura direttamente
proporzionale alla minore disponibilità dell’area o dello spazio pubblico o dell’area privata
soggetta a servitù di pubblico passaggio.
3. La revoca dell’atto di concessione da parte del Comune di Ancona e di Ancona Entrate
S.r.l., per quanto di rispettiva competenza, comporta il rimborso sia nel caso delle occupazioni
temporanee, sia di occupazioni permanenti per il periodo non goduto.
4. La modifica dell’atto di concessione comporta il rimborso o l’integrazione dell’importo
versato, come risulta dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.
5. La decadenza della concessione è disposta dal Comune di Ancona o da Ancona Entrate
S.r.l., quando si verificano:
a) violazioni di norme di legge o Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico;
b) violazioni delle disposizioni contenute nell’atto di concessione;
c) mancata occupazione del suolo di cui all’atto di concessione/autorizzazione senza
giustificato motivo, entro i 90 giorni successivi al rilascio della concessione nei casi di
occupazione permanente o entro i 30 giorni successivi alla stessa data, nel caso delle
occupazioni temporanee.
d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per le
occupazioni permanenti. La decadenza è impedita, se entro il termine fissato dall’ente gestore,
il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.
e) il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive
nel caso di occupazioni temporanee del presente Regolamento, determina la decadenza
automatica della concessione. L’occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga,
l’occupazione si considera abusiva.
-
Art. 23 Rinuncia e posticipazione dell’atto di concessione
1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione alla concessione temporanea mediante
comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l’inizio dell’occupazione
oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d’inizio
dell’occupazione.
2. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente non fa decadere l’obbligo al
versamento del canone e delle penalità ed interessi se maturati.
3. Il concessionario può rinunciare all’occupazione permanente con comunicazione scritta agli
uffici competenti entro il 31 dicembre dell’anno in cui si verifica tale cessazione anticipata.
La cessazione decorre dall’anno successivo. Il canone annuo cessa di essere dovuto dall’anno
successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa o la cessazione.
4. Tn assenza (li comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.
-
COMUNE DI ANCONA
5. L’interruzione dell’occupazione non equivale a rinuncia.
6. La rinuncia da parte dell’interessato, se l’occupazione non è iniziata, comporta la
restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati, senza interessi, solo
nel caso in cui l’occupazione non sia iniziata e ne sia stata data comunicazione entro il giorno
di inizio occupazione. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell’atto di
concessione.
7. Se l’occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.
Art. 24 Rinnovo del provvedimento di concessione
1. L’interessato può chiedere il rinnovo della concessione.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata ai competenti uffici con le stesse modalità
previste dall’art. 12 del presente Regolamento, almeno 10 giorni lavorativi prima della
scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di
cui si chiede il rinnovo.
3. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo costituisce una nuova
concessione.
4. Nell’ipotesi in cui il rinnovo dell’occupazione riguardi esclusivamente il prolungamento
dei termini dell’occupazione stessa. lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di
rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione, ad eccezione della sola
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la conformità alla precedente concessione.
E’ fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.
5. Nel caso la concessione iniziale risultasse irregolare, non ne potrà in alcun modo essere
concesso il rinnovo.
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Art. 25 Sub ingresso nella concessione
I. La concessione o l’autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea non può
essere ceduta a terzi.
2. Se il titolare della concessione trasferisce ad altri, con atto tra vivi, entro il periodo di
scadenza del provvedimento, la gestione dell’attività o la proprietà del bene in relazione al
quale è stata rilasciata la concessione, deve dame comunicazione entro 60 giorni agli uffici
competenti che ove nulla osti, ne aggiorna la titolarità.
3. Nel caso di cui al comma precedente il concessionario cessante, dallatto del trasferimento,
non ha diritto al rimborso, neanche parziale, di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna
tòrma di indennizzo.
4. Colui che subentra nell’occupazione deve chiedere all’ufficio competente la voltura della
concessione o autorizzazione entro 30 giorni dall’acquisizione dell’attività o del bene in
relazione al quale è effettuata l’occupazione, a pena di immediata decadenza della
concessione o autorizzazione, indicando gli elementi di cui all’art. 12 del presente
Regolamento.
5. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o
autorizzazione.
6. Il subentro dell’occupazione non determina l’interruzione della stessa ai tini
dell’assolvirnento del canone.
7. In caso di morte dcl titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della
concessione stessa purché entro un anno dalla data del decesso ne diano comunicazione agli
uffici competenti che, ove nulla osti, provvedano ad aggiornare l’intestazione.
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15
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COMUNE DI ANCONA
Art. 26 Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d’urgenza
1. Quando l’occupazione è d’urgenza ossia sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da
motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando
devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono
essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l’occupazione senza aver prima ottenuto il
rilascio del provvedimento di concessione.
2. L’occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale ed a Ancona
Entrate S.r.l. direttamente o a mezzo posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo di
comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione
che rendono le comunicazioni opponibili a terzi, o telegramma entro tre giorni lavorativi
successivi all’inizio dell’occupazione, deve comunque presentare la domanda per ottenere il
rilascio della concessione.
3. L’occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e
pericolo per gli utenti della strada, inclusa un’adeguata segnaletica nel rispetto delle norme
stabilite dal codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Qualora
l’occupazione riguardi l’esecuzione di lavori interessanti la sede stradale ed altri spazi
pubblici comunali, devono essere rispettate le nonne vigenti al momento dell’occupazione
stessa, previste dal Regolamento edilizio.
4. Se l’ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l’urgenza oppure se
non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fenrio restando l’obbligo di
corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subirà una
maggiorazione del 20%.
5. In ogni caso resta fermo l’obbligo per l’interessato di corrispondere il canone per il periodo
di effettiva occupazione e di effettuare l’eventuale ripristino dei luoghi.
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I6
COMUNE DI ANCONA
TITOLO III
PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PASSI CARRABILI E PER DIVIETO DI
SOSTA ACCESSI CARRABILI
Art. 27 Definizioni
A) Passi carrabili
1. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una
area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta
un’opera visibile quale listone di pietra o appositi intervalli lasciati nel marciapiede o una
modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà
privata.
2. I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria
ai sensi dell’ art. 22 comma 3 del D. Lgs n.285/92 e Art. 120 (Figura lI 78. del D.P.R. n.
495/92), sono esclusivamente quelli consegnati da Ancona Entrate S.r.l. al titolare dell’atto di
concessione. 11 cartello di divieto di sosta dovrà essere restituito in occasione di revoca,
decadenza o cessazione della concessione o di richiesta di duplicato del cartello stesso.
3. L’eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l’utilizzatore del passo
carrabile, comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella
del passo corrispondente.
4. Il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi abbia realizzato
l’intervento.
5. La superficie dei passi carrabili da sottoporre a canone si determina moltiplicando la
larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per
la profondità convenzionale di un metro lineare.
6. Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare domanda
per la messa in pristino dell’assetto stradale. Se il soggetto gestore, previa acquisizione dei
nulla osta da parte degli uffici interessati, consente la chiusura del passo, le spese necessarie
per la relativa operazione sono a carico del richiedente.
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B) Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso)
1. Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale,
posta a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell’area
pubblica antistante avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
Non devono essere presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione
naturale dell’area interessata, quali riempimento di scarpata. muretti d’ala o qualsiasi tipo di
pavimentazione comunque realizzata.
2. Nel caso di semplici accessi posti a filo con il manto stradale. e, in ogni caso. quando
manca un’opera visibile, che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta
all’uso pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano,
richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del
Comune ed il numero proessivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di
rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscrirninata sull’area antistante
gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l’esercizio di particolari attività o
l’apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull’area medesima.
3. L’istruttoria dell’istanza per l’autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto
al rilascio delle concessioni per passi carrabili.
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3
COMUNE DI ANCONA
4. 1 cartelli segnaletici di divieto di sosta devono essere esclusivamente quelli consegnati da
Ancona Entrate S.r.l. ai titolari della concessione, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi
ddll’art. 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell’art. 120 deI D.P.R. 495/1992.
Art. 28
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Realizzazione del passo carrabile
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accessi nelle strade urbane
I. L’autorizzazione alla costruzione del passo carrabile è rilasciata nel rispetto della normativa
edilizia-urbanistica.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile
da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella
strada medesima;
deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli;
qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve
essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale;
deve essere indicato mediante l’apposito segnale di cui all’art. 120 del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada.
3. Qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il
passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve
essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
L’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di
consentire la sosta, fuori della sede stradale, dì un veicolo in attesa di ingresso.
4. E’ consentita l’apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l’apertura di
cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate per quanto possibile le condizioni di cui
al presente articolo e il segnale indicativo è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli
estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo. Deve in ogni caso disporsi idonea
segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le
distanze
dall’intersezione.
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Art. 29
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Domanda per il rilascio dell’autorizzazione
1. L’apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad
autorizzazione della società Ancona Entrate S.r.l., previa domanda da parte del proprietario
oppure, nel caso di condominio, dell’amministratore. Nel caso di locali o aree per l’accesso ai
quali è necessario transitare con i veicoli in aree private di uso pubblico e più in generale su
proprietà altrui, essendo in questo caso il passo carrabile collocato al confine tra la strada
pubblica e la proprietà altrui, la richiesta deve essere presentata dal diretto interessato e
corredata da attestazione dell’amministratore del condominio sul consenso unanime dei
proprietari oppure, in assenza dell’amministratore, dal nulla osta unanime dei proprietari.
2. Nel territorio del Comune di Ancona, tutti i passi carrabili che si immettono su strade
comunali, devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata
dalla società Ancona Entrate S.r.l., in conformità alle prescrizioni contenute nel presente
Regolamento.
3. Non possono essere stabiliti nuovi accessi o diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati
laterali, né nuovi innesti di strade soggetti a uso pubblico o privato, senza la prevista
autorizzazione comunale (art. 22, comma I, C.d.S.).
4. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, deve essere redatta su apposito modello
regolarizzata in termini di bollo e deve essere indirizzata alla società Ancona Entrate S.r.I. e,
per conoscenza, al Comando di Polizia Municipale.
Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:
Ix
____
,
COMUNE DI ANCONA
generalità del richiedente il passo carrabìle:
per le persone fisiche: il cognome e nome, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale
e, se presenti, la partita IVA, l’eventuale recapito telefonico e l’indirizzo e-mail e/o l’indirizzo
di posta elettronica certificata o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con
caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni
opponibili a terzi;
per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la
denominazione o la ragione sociale, la sede legale. il codice fiscale e la partita IVA. le
generalità del rappresentante che sottoscrive la domanda, gli eventuali recapiti telefonici e
l’indirizzo e-mail e/o l’indirizzo di posta elettronica certificata o di qualsiasi altro mezzo di
comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione
che rendono le comunicazioni opponibili a terzi;
titolo di godimento dell’immobile a cui è asservito il passo carrabile;
ampiezza dell’apertura (luce del passo);
ubicazione del passo carrabile (l’indirizzo e il numero civico);
dati catastali;
destinazione del passo carrabile (a servizio di civile abitazione o di impianti produttivi o di
struttura pubblica);
esistenza o meno di cancelli. serrande o di sistemi di apertura automatizzati;
esistenza o meno di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiede, scivolo, ecc.);
distanza del passo carrabile da eventuali incroci;
dimensioni del passo carrabile:
descrizione particolareggiata dei lavori che si intendono eseguire:
impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel
presente regolamento, nell’atto di autorizzazione.
La domanda deve essere corredata da:
marca da bollo da apporre sull’autorizzazione che viene rilasciata da Ancona Entrate S.r.l.;
planirnetria in scala 1:2000 con evidenziato in colore rosso il passo carrabile;
attestazione del versamento dovuto per il costo del cartello segnaletico e per i diritti di
istruttoria e sopralluogo.
5. Nel caso in cui diversi fondi o propnetà immobiliari si servano di un unico passo carrabile,
la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata dall’Amministratore o dal capo condominio
o da uno dei proprietari dell’immobile, segnalando che il passo è a servizio di più unità
irnmohiliari. In questo caso la richiesta avanzata anche da un solo proprietario costituisce
titolo per ottenere la concessione del passo carrabile che sarà rilasciata in un’unica copia
intestata al richiedente ed avrà valore nei confronti di tutti i tondi o proprietà immobiliari
serventi.
6. QLlalora per la realizzazione del passo carrabile fossero necessarie opere per le quali la
normativa vigente preveda l’autorizzazione o altro titolo abilitativo, il richiedente dovrà
presentare apposita istanza al competente uflicio comunale tendente ad ottenere l’atto
autorizzativo (autorizzazione edilizia).
7. In ogni caso, l’autorizzazione è obbligatoria per tutti gli accessi individuati da appositi
manufatti o da modifiche al piano stradale (passo carrahilc), mentre è facoltativa per gli
accessi pnvi di manufatti (passo carrabile a raso o accesso a raso).
S. Chiunque abbia ottenuto l’autorizzazione deve realizzare o mantenere. ove occorra, le opere
su fossi laterali senza eliminare la sezione dei medesimi. né le caratteristiche piano
altirnetriche della sede stradale.
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19
COMUNE DI ANCONA
Art. 30
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Istruttoria della domanda
1. L’istruttoria della domanda è svolta dalla società Ancona Entrate S.r.l., che predispone
apposita autonzzazione amministrativa previa acquisizione dei necessari pareri tecnici
rilasciati dai competenti uffici comunali.
2. Ancona Entrate S.r.l. attiva la fase istruttoria con la verifica della regolarità e completezza
della domanda. Qualora l’esito dell’istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda
agli uffici comunali competenti per acquisirne gli eventuali pareri tecnici (Ufficio Traffico,
Gestione Edilizia, Polizia Municipale) che si rendano opportuni o che siano prescritti da
norme e regolamenti.
3. Gli uffici comunali competenti trasmettono alla società Ancona Entrate S.r.l. i nulla osta o il
diniego entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda.
4. Ancona Entrate S.r.l., qualora l’esito dell’istruttoria sia negativo, entro il termine di 15
giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, chiede all’interessato, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante comunicazione per posta elettronica
certificata o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione telernatica con caratteristiche di
sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi,
di fornire tutta la documentazione o gli elementi mancanti. L’integrazione della domanda
dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e,
in caso contrario, la domanda sarà archiviata.
5. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della
domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento
amministrativo (termine procedimento 60 giorni). Il mancato riscontro alla richiesta dei pareri
tecnici comporterà l’acquisizione del silenzio assenso come previsto dalla normativa vigente.
6. E sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché Ancona
Entrate S.r.l. comunichi il rigetto della domanda di occupazione, accompagnata da
motivazione che recepisca i pareri acquisiti.
7. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all’occupazione.
8. Al termine dell’istruttoria, acquisiti i pareri positivi dei competenti uffici comunali, viene
emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di autorizzazione o di diniego
della stessa.
9. Ancona Entrate S.r.l. avrà cura di inserire l’autorizzazione in apposito registro, indicando
numero e data di rilascio ed eventuali annotazioni, che lo metterà a disposizione dei servizi
comunali interessati.
Art. 31
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Durata dell’autorizzazione
1. 1 provvedimenti di autorizzazione all’apertura di accesso carrabile, che sono rinnovabili
alla loro scadenza, hanno la durata massima di ventinove anni. Ancona Entrate S.r.l. può
revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o
di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2. 1 provvedimenti di autorizzazione all’apertura di accesso carrabile, per i quali il
contnbuente aveva optato per il pagamento di venti annualità della TOSAP sono rilasciati a
tempo indeterminato, salvo revoca per i motivi di cui all’art. 36 del presente Regolamento.
Art. 32
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Subentro nell’autorizzazione
I. Nel caso di trasferimento di proprietà e/o possesso dell’immobile il nuovo possessore dovrà
inoltrare domanda di subentro all’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione di passo carrabile.
Art. 33
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Segnaletica
COMUNE DI ANCONA
1. Il segnale di “Passo carrabile” o “Accesso carrabile” viene rilasciato dalla società Ancona
Entrate S.r.l. previo versamento da parte dell’interessato di una somma pari ad € 25,00
cadauno da effettuarsi presso la Tesoreria comunale o ufficio postale e da allegare alla
domanda per il rilascio dell ‘autorizzazione. Tale somma potrà essere modificata con Delibera
di Giunta Comunale.
2. 11 segnale indicherà gli estremi dell’autorizzazione rilasciata.
3. E’ vietata l’apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproduttivi dei
simboli previsti dal vigente Codice della Strada come previsto e sanzionato daLl’art. 45 dello
stesso codice.
In caso di furto del segnale “Passo carrabile” o “Accesso Carrabile” il privato dovrà
presentare apposita istanza alla società corredata da copia della denuncia di furto.
4. La società provvederà al rilascio di nuovo segnale, previo versamento della somma sopra
indicata, che verrà collocato dal privato a sua cura e spese.
5. In caso di deterioramento del segnale “Passo carrabile” o “Accesso carrabile” tale da
rendere illeggibile gli estremi dell’autorizzazione riportati sullo stesso, il privato dovrà
presentare istanza alla società Ancona Entrare al fine di ottenere nuovo segnale, previo
versamento della somma indicata nel presente articolo e restituzione del segnale deteriorato.
Art. 34 Canone e altri oneri
I. I passi carrabili sono assoggettati al pagamento del relativo canone in conformità al vigente
regolamento comunale o a quant’altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia,
nonché al pagamento delle spese per l’istruttoria della pratica ed eventuale sopralluogo che si
renda necessario per la definizione della richiesta (art. 27 c. 3 D.Lgs 285/92) e le spese
relative al rilascio dell’apposito cartello, nonché l’eventuale messa in opera secondo gli
importi che sararmo determinati con atto della Giunta Comunale.
—
Art. 35 Rinunce
1. Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia 90 gg. prima della scadenza
annuale. Ove non vi sia espressa rinuncia di autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al
versamento della tassa annuale fino alla scadenza.
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Art. 36 Sanzioni e revoca
1. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli del presente
Titolo III e nel provvedimento autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà
comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla
regolarizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile
del procedimento revoca l’autorizzazione.
2. Le violazioni alle norme del Titolo III del presente Regolamento, salvo che il fatto
costituisca reato o violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del “Codice della
Strada”, approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni e del relativo Regolamento d’Esecuzione.
Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all’art. 20, comma 4, e di cui all’art. 22,
commi li e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e
integrazioni).
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Art. 37 Diritti di istruttoria e sopralluogo
I. E’ istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 27 comma 3 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92 e successive mo
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21
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COMUNE DI ANCONA
integrazioni), nella misura di € 25,00 per ogni singola richiesta di passo carrabile, da
corrispondersi alPatto di presentazione della richiesta medesima. La suddetta somma potrà
essere modificata con Delibera di Giunta Comunale.
TITOLO IV
DISCIPLINA DEL CANONE
Art. 38 Criteri generali di determinazione del canone
1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico
passaggio previste nel presente Regolamento è dovuto un canone, determinato in base alle
disposizioni che seguono.
2. Per le occupazioni di spazi sovrastanti aree pubbliche, la superficie assoggettabile a canone
corrisponde all’area di proiezione orizzontale dell’oggetto non aderente al suolo che sovrasta
l’area pubblica, estesa fino ai bordi estremi ed alle linee più sporgenti.
3. Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita, nel presente
Regolamento, una tariffa che tiene conto dell’entità dell’occupazione e del valore dell’area
occupata, e cioè del beneficio economico ritraibile dall’occupazione e del sacrificio imposto
alla collettività per l’uso esclusivo che viene fatto dell’area.
4. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare,
indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
5. La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è commisurata alla durata
dell’occupazione medesima.
6. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa,
annuale o giornaliera, prevista per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari
concessi o comunque occupati, tenuto conto dell’ubicazione dell’occupazione stessa.
7. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal
presente Regolamento.
8. In fase di prima applicazione per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la
misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di 2,10 € x giorno;
per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annuale per metro quadrato
o metro lineare è di 83,95 € x anno.
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Art. 39 Criteri per la determinazione della tariffa
1. I criteri per la determinazione delle tariffe di base per l’applicazione del canone sono
individuate sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
alla classificazìone delle strade;
all’entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
alla durata dell’occupazione;
al valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la
sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti per la salvaguardia della stessa;
al valore economico dell’area in relazione al beneficio ritraibile dall’occupazione.
-
-
-
-
-
-
COMUNE DI ANCONA
Art. 40 Classificazione delle aree e degli spazi pubblici
I. Agli effetti dell’applicazione del canone, il territorio del Comune è suddiviso in quattro
zone, in relazione alla rilevanza economica delle strade e delle aree che possono essere
richieste in concessione. Le zone sono le seguenti:
-
Zona
Denominazione
coefficiente
I
2
3
4
Centro
Semiperiferia
Periferia
Extraurbano
1,00
0,84
0,72
0,57
j
2. L’insieme delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche o private soggette alla servitù di
pubblico passaggio è contenuto nell’elenco allegato A al presente Regolamento.
Art. 41 Coefficiente di valutazione economica dell’occupazione
I coefficienti moltiplicatori, determinati in base ai criteri espressi dall’art.39, sono stabiliti
come segue:
-
n.
Descrizione occupazione
i
2
3
Passi ed accessi carrabili
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale
Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi, aventi carattere
promozionale,_commerciale_o_pubblicitario
Esposizioni commerciali con vendita di beni o servizi: chioschi, mostre
mercato di_iniziativa_privata,_edicole,_vetrine
Commercio su aree pubbliche
Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub con espositori, tavoli, sedie, gazebo,
ombrelloni, pedane, panchine, fioriere e tende parasole, dehors
Tende fisse o retrattili
Distributori di carburante
Parcheggi e campeggi
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.
Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative e altre attività non
commerciali
Erogazione pubblici servizi a rete (occupazioni temporanee)
Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili), cantieri, scavi, gru ed
auto cestelli.
Automezzi per carico/scarico merci, traslochi.
Striscioni e cartelli mobili pubblicitari
Altre attività commerciali
Stabilimenti balneari
Occupazioni permanenti con impianti per la telefonia mobile
4
5
6
7
8
9
10
11
i
13
14
15
16
17
18
-
Coefficiente
0,30
0,14
0.40
0,60
1,00
0,50
0,18
0,25
0,40
0,17
0,35
0,50
0,20
0,49
0,18
0,60
0,40
Tariffa
1.000 €/rnq
• (art. 8 lett.
d)
COMUNE DI ANCONA
Art. 42 Commisurazione dell’area occupata e modalità di applicazione del canone
I. 11 canone è commisurato all’occupazione risultante dall’atto di concessione espressa in
metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o
lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:
a) occupazioni permanenti:
Tariffa annua x coefficiente zona x coefficiente categoria x mq
h) occupazioni temporanee:
Tariffa giornaliera x coefficiente zona x coefficiente categoria x mq x gg
ciove gg sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati.
2. Le occupazioni permanenti iniziano, di norma, il primo di gennaio e scadono il 31
dicembre di ogni anno e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura
prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui agli artt. 38, 40 e 41. Nel caso di
concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d’anno, la scadenza annuale rimane
quella del 3 1 dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di
effettiva occupazione.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole
tipologie a giorno secondo la tariffa di cui agli artt. 38, 40 e 41.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al
canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della
minima figura geometrica piana che le contiene. In caso di occupazioni con gazebo o tendoni
la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.
5. Per le occupazioni con impalcature e ponteggi finalizzati all’esercizio dell’attività edilizia.
la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente all’intera
area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione.
6. Le occupazioni di aree in concessione sono assoggettate al canone in base alla superficie
complessiva oggetto della concessione.
7. La superficie eccedente i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che
temporanee, è calcolata in ragione del dieci per cento.
-
Art. 43 Agevolazioni
1. Le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno,
beneficiano delle seguenti riduzioni rispetto alla tariffa base, a seconda delle fasce orarie di
occupazione:
I A fascia oraria
tino ad otto ore di occupazione
50 % della tariffa base
A
2
fascia oraria
da 8 ore a 12 ore di occupazione
20 % della tariffa base
A
3
fascia oraria
da 12 ore a 24 ore di occupazione nessuna riduzione della tariffa base
2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative ad attività dello spettacolo viaggiante.
mestieri, girovaghi, luna Park e circhi, la tariffa è ridotta del 50°/a per la superficie fino a 100
mq. del 75% per la superficie oltre 100 mq e fino a 1.000 mq. e del 90 % per la superficie
oltre 1000 mq.
3. Le occupazioni di suolo pubblico temporanee nelle aree o spazi anche verdi realizzate da
soggetti pubblici o privati nell’ambito di iniziative, eventi, manitèstazioni aventi scopi
promozionali del territorio e delle attività connesse, possono beneficiare di una riduzione del
90 % del canone dovuto, deliberata dalla Giunta dal Comune. La riduzione in questione non è
curnulabile e si applica anche se viene svolta attività economica-commerciale.
4. Per le occupazioni temporanee, ad esclusione delle attività edilizia (cat. 13):
la tariffa è ridotta del 50% per il periodo eccedente i 14 giorni fino al 30° giorno.
la tariffa è ridotta del 70% per il periodo superiore a 30 giorni.
-
-
-
-
-
-
COMUNE DI ANCONA
La proroga delle occupazioni può essere concessa per una sola volta e per una durata massima
di 40 giorni.
5. Per occupazioni temporanee effettuate dagli operatori commerciali per la fiera di San
Ciriaco la tariffa base è ridotta del 20%.
6. Per occupazioni temporanee riferite a zona dove sono previsti vincoli stabili dalla
Sovrintendenza viene prevista una riduzione del 10%.
7. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del
soprassuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l’eccedenza è calcolata ai
fini tariffari in ragione del 10%.
8. L’importo dovuto a titolo di COSAP può essere scomputato fino ad un massimo del 60%
del suo valore mediante la realizzazione, da parte del concessionario, di lavori di carattere
straordinario sul patrimonio comunale. L’operazione di scomputo viene rilevata nella
contabilità del Comune in applicazione del Principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria (all. 4/1 alD. Lgs. n. 118/2011).
Art. 44 Esclusioni
1. Il canone non è dovuto per le occupazioni di soprassuolo con balconi, verande, bow
windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi
e delle finestre.
Il canone non è dovuto altresì per le seguenti occupazioni:
a) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di
erogazione di pubblici servizi;
b) attrezzature necessarie per l’effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e per l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio
venga svolto da azienda su concessione del Comune;
c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro
quadrato;
d) tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto,
tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni
pubblicitarie, orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e aste
delle bandiere;
e) autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le
soste o nei posteggi ad esse assegnati;
E) autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea o privato nelle aree pubbliche a ciò
destinate (taxi, autonoleggio, parcometri);
g) posteggi e accessi carrabili riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di
handicap;
h) occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dagli enti locali, dagli enti pubblici non
economici, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale e da enti religiosi, per l’esercizio di
culti ammessi dalla Stato, nello svolgimento diretto delle loro funzioni istituzionali; purché da
tali occupazioni non venga tratta alcuna utilità commerciale; in ogni caso, non sono escluse
dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dagli
stessi soggetti di cui alla presente lettera;
i) occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui
al Decreto legislativo 460/97, salvo che non comportino l’esercizio di attività commerciali e
per le associazioni di categoria sindacali e datoriali, per le sole attività istituzionali, per una
durata annua non superiore a 15 giorni;
-
25
COMUNE DI ANCONA
1) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un’apprezzabile riduzione
della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una
valorizzazione e che vengano approvate dall’Amministrazione Comunale;
m) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico
in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla Giunta comunale un rilevante
interesse cittadino;
n) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare a soggetti portatori di handicap
l’accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni
altro servizio cittadino;
o) aree cimiteriali;
p) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto
della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al
termine della concessione medesima;
q) area occupata per manifestazioni o iniziative a carattere politico purché non ecceda i 10
metri quadrati.
2. In tutti i casi permangono gli obblighi di conservazione e manutenzione del bene pubblico
interessato dalla occupazione.
Art. 45 Termini e le modalità per il pagamento del canone
1. Il canone deve essere pagato mediante versamento:
a) presso gli sportelli postali tramite versamento su dc postale, bonifico, intestato al Comune
di Ancona;
b) con altre forme di pagamento stabilite dall’amministrazione comunale
2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone dovuto per la prima annualità di
calendario deve essere effettuato prima dell’inizio dell’occupazione. Il pagamento del canone
per le successive annualità deve essere effettuato entro il 30 aprile dell’armo di competenza.
3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato entro l’inizio
dell’occupazione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento.
4. Ancona Entrate S.r.l. predispone annualmente gli avvisi bonari per il versamento del
canone annuale per i titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente.
Il mancato ricevimento dell’avviso non libera dall’obbligazione del pagamento del canone
entro la scadenza prevista dal presente Regolamento.
5. Il canone se d’importo superiore a € 258,00 può essere corrisposto in 3 rate nell’anno di
riferimento, senza interessi e di uguale importo, con scadenza rispettivamente al 30 Aprile, 31
Luglio e 31 Ottobre.
6. Il canone delle concessioni temporanee di durata non inferiore a cinque mesi può essere
assolto in unica soluzione o in rate mensili purché aventi scadenza entro il termine di fine
occupazione; l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 150,00.
-
Art. 46 Rimborso del canone
1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell’atto di
concessione può presentare al competente ufficio l’istanza di rimborso.
2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 90 giorni decorrenti dal ricevimento
della richiesta di restituzione avanzata dall’interessato. Nello stesso termine l’ufficio può
negare la restituzione degli importi versati, inviando all’interessato un’apposita
comunicazione in cui è motivata la decisione.
-
26
COMUNE DI ANCONA
3. La modifica dell’atto di concessione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta
da]la differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base aì nuovi elementi di
calcolo.
4. La revoca e la rinuncia dell’atto di concessione dà diritto al rimborso di una quota del
canone corrispondente al periodo in cui l’occupazione non è stata effettuata.
Art. 47— Provvedimenti, penalità e trattamento sanzionatorio
I. Il tardivo o parziale versamento del canone comporta l’applicazione di una penalità pari al
3% dell’ammontare del canone dovuto se il ritardo è contenuto entro trenta giorni dalla
nascita del debito e pari al 10% dal 31 giorno e fino all’atto di accertamento del mancato
pagamento. Con l’accertamento la penalità dovuta è pari al 20%. Tali penalità sono
comprensive degli interessi legali di mora fino a quel momento.
Il concessionario ovvero l’occupante è tenuto ad adempiere nel termine di 60 giorni dal
ricevimento dell’avviso.
2. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il termine di 5 anni dalla data di scadenza
dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.
3. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per
il versamento del canone, alla cui determinazione provvede Ancona Entrate S.r.l. dandone
notizia all’interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi i e 2.
4. L’omessa esposizione dell’atto che legittima l’occupazione, ai sensi dell’art.17, da luogo
all’applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 500,00
Art. 48 Riscossione coattiva
1. Se il concessionario non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei
termini stabiliti, oppure se l’occupante abusivo non paga le somme dovute, la relativa
sanzione e gli interessi legali, Ancona Entrate S.r.l. procede alla riscossione coattiva del
canone e delle altre somme dovute, seguendo la procedura dell’ingiunzione fiscale, prevista
dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639 o alla riscossione tramite ruolo. Si dà luogo a riscossione
coattiva solo quando la somma dovuta nel complesso dal singolo debitore sia inferiore ad €
12,00.
—
Art. 49 Altri canoni concessori su attività commerciali
1. Dalla misura complessiva del canone COSAP va detratto l’importo di eventuali altri canoni
previsti per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Di
conseguenza, qualora l’importo dovuto a titolo di canone concessorio sia maggiore
dell’importo dovuto a titolo di COSAP, non si procederà all’applicazione di quest’ultimo;
qualora invece l’importo dovuto a titolo di COSAP sia maggiore di quello dovuto a titolo di
canone concessorio, si applicherà anche il primo per l’eccedenza.
2. Sull’intero ammontare del canone concessorio previsto dal comma I si applica l’IVA
qualora siano verificati i presupposti normativamente previsti ex D.P.R. n. 633/72.
Art. 50 Aggiornamento tariffe
I. In mancanza di diversa deliberazione della Giunta Comunale, le tariffe base del canone per
metro sono aggiornate automaticamente per ogni anno successivo all’entrata in vigore del
presente Regolamento sulla base dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dalI’Istat nell’anno precedente.
-
27
COMUNE DI ANCONA
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 51 Norma di rinvio
I. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente atto e, comunque, a
titolo d’integrazione, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate, al
Regolamento per l’installazione e gestione dei de hors e al Regolamento per la disciplina del
commercio su aree pubbliche
2. Per quanto altro non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al
Decreto Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 e del Decreto Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive
modificazioni e 1 e altre norme vigenti in materia.
-
Art. 52 Disposizioni transitorie e finali
i. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del
presente Regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza. salva la loro revoca per
contrasto con le presenti norme regolamentari e fermo restando quando disposto dall’art. 2,
comma 2, del presente Regolamento.
2. 1 concessionari possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi
derivanti dall’applicazione del nuovo canone.
3. Il Comune ed Ancona Entrate S.r.l. assicurano la diffusione pubblica del presente
Regolamento.
-
Art. 53 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il i gennaio 2017.
-
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento:
Allegato A
Elenco delle strade e degli altri sedimi del Comune di Ancona con la
classificazione
Allegato B Rappresentazione cartografica della zonizzazione
—
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COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
CATEGORIA___
i
LARGO GIOVANNI PAOLO Il
X
LARGO LORD BADEN POWELL
X
LARGO MANCINI
X
LARGO MANIERA
X
LARGO MARINELLI
X
LARGO MORELLI
X
LARGO PADRE GIOVANNI MARINELLI
X
LARGO SACRAMENTO
X
LARGO SAN COSMA
X
LARGO SARNANO
X
LARGO SAVIOTTI
X
LARGO XXIV MAGGIO
X
X
LUNGOMARE PALOMBINA
LUNGOMARE VANVITELLI
X
X
LUNGOMARE ZONA INDUSTRIALE
PIAZZA ALIGHIERI
X
PIAZZA ANFITEATRO
X
PIAZZABASSI UGO
X
PIAZZA CAVOUR
X
PIAZZA DA SANGALLO
X
X
PIAZZA D’ACQUISTO SALVO
PIAZZA D’ARMI
X
PIAZZA DEL DUOMO
X
PIAZZA DEL SENATO
X
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
X
PIAZZA DIAZ
X
PIAZZA FERMI
X
PIAZZA FONTANA
X
PIAZZA GALILEI
X
PIAZZA GIOMBI
X
PIAZZA ITALIA
X
PIAZZA KENNEDY
X
PIAZZA MALATESTA
X
PIAZZA MINZONI
X
PIAZZA MORO
X
PIAZZA PALATUCCI
X
X
PIAZZA PERTINI
PIAZZA PLEBISCITO
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COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occu
paziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli
altri sedimi della Città con la classificazion
e
-
-
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
CATEGORIA___
STRADA FONTANELLE
STRADA GHETTARELLO
STRADA LA CUPA Dl POSATORA
STRADA MONTE DAGO
X
X
X
X
STRADA VECCHIA PINOCCHIO
)TRADE PRIVATE MONTIROZZO
VARIANTE SS. 16 NORD
VIA AD ALTO
VIA AGUGLIANO
VIA AI TRE CANTONI
VIA ALBERTINI
VIA ALLENDE
VIA ALMAGIA’
\nAALPI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
VIA AMURRI
VIA ANDERS
VIA AN FOSSI
VIA ANGELINI
VIA ANTINORI
VIA ANTOGNINI
VIA APPENNINI
VIA ARCEVIA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
VIA ARCHIBUGI
VIA ASCOLI PICENO
X
X
VIA ASIAGO
VIA ASO
VIA ASTAGNO
VIA AWENATI
VIA BACCARANI
VIA BAGNO
VIA BAINSIZZA
VIA BALDASSARI
VIA BARACCA
VIA BARATTANI
VIA BARBIERI
VIA BARDUCCI
VIA BARILARI
VIA BARILATTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
CATEGORIA___
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
VIA BARTOLINI
VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO
VIA BATTISTI
VIA BECCHERIA
X
X
VIA BENINCASA
X
VIA BENTI VOGLIO
X
X
X
X
X
VIA BERLINGUER
X
VIA BERNABEI
X
VIA BERSAGLIERI D’ITALIA
VIA BERTI
X
x
VIA BETTI
X
X
VIA BEZZECCA
VIA BIANCHI
X
X
X
VIA BIANCHI ROBERTO
X
VIA BIRARELLI
X
VIA BLASI
X
VIA BOCCONI
X
VIA BOMBI
X
VIA BOMPIANO
X
VIA BONDA
X
VIA BORNACCINI
X
VIA BORSELLINO
X
VIA BOSCO
X
VIA BRAMANTE
VIA BRAMUCCI
X
X
VIA BRODOLINI
VIA BRUNO GIORDANO
X
X
VIA BUFALINI
X
VIA BUONCOMPAGNO
VIA BUOZZI
X
X
VIA CADORE
X
VIA CADORNA
X
VIA CADUTI DEL LAVORO
VIA CAGLI
X
X
VIA CALATAFIMI
X
VIA CALZECCI-II ONESTI
VIA CAMBI
X
X
VIA CAMERANO
X
Pagina 5 di 16
COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
CATEGORIA___
DENOMJNAZIONE TOPONOMASTICA
X
VIA CAMERINI
VIA CAPODISTRIA
VIA CARDETO
X
X
X
X
VIA CARDUCCI
VIA CARTOCCI BARTOLOMEI
VIA CASTELFIDARDO
X
X
X
X
VIA CATENA
VIA CAUCCI
VIA CELLI
VIA CERVI
X
X
X
VIA CESANO
VIA CHIARAVALLE
VIA CHIENTI
VA CHIESA
VIA CIALDINI
VIA CIARAFONI
X
X
X
X
X
X
VIA CIAVARINI
VIA CIMETTA
VIA CINGOLANI
X
VIA CINGOLI
VIA CIPOLLONI
VIA CIRCONVALLAZIONE
VIA CITTADELLA
X
X
X
X
X
X
X
VIA CI VITANOVA
VIA COLLE AMENO
VIA COLLE VERDE
VIA COLLODI
VIA CONCA
VIA CONTI
VIA CORINALDO
VIA CORRIDONI
X
X
X
X
X
X
VIA COSTA
VIA COSTANTINI
X
X
X
X
VIA CRIVELLI
VIA CROCE
VIA CROCIONI
X
X
VIA CUPRAMONTANA
VIA CURTATONE
X
X
X
Pagina 6 di 16
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COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occu
paziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade
e degli altri sedimi della Città con la
classificazione
-
-
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
CATEGORIA___
VIA DI VITTORIO
VIA DURANTI
VIA EINAUDI
VIA ELlA
VIA EMENDABILI
X
X
X
X
X
‘lA ENRIQUEZ
VIA ESINO
VIA ETE
VIA EUSTACCHIO
VIA FABRIANO
X
X
X
X
X
VIA FALCONARA
VIA FANO
‘AFANTI
VA FAZIOLI
VIA FERMO
VIA FERRETTI GABRIELE
VIA FILONZI
VIA FILOTTRANO
VIA FILZI
VIA FIORETTI
VIA FIORINI
VIA FIUME
VIA FLAMINIA
VIA FLAVIA
VIA FOGLIA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
VIA FORNACI COMUNALI
VIA FORTE SCRIMA
VIA FORTUNATO
VIA FOSCOLO
VIA FOSSOMBRONE
X
X
X
X
X
VIA FRANCESCHI FERRUCCI
VIA FREDIANI
VIA FRIULI
X
X
X
VIA FUA’
VIA GABRIELLI
VIA GENERALE PERGOLESI
VIA GENGA
VIA GENTILE DA FABRIANO
X
X
X
X
X
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X
COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
CATEGORIA___
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
VIA GENTILONI
X
VIA GERVASONI
X
X
VIA GIANFRANCESCHI
X
VIA GIANGIACOMI
VIA GIANNELLI
X
X
VIA GIGLI
VIA GINELLI
VIA GIOBERTI
X
X
X
VIA GIOIA
VIA GIOVANNI XXIII
VIA GIROMBELLI
VIA GIUSEPPE E FRANCO FERRANTI
X
X
X
X
VIA GOITO
VIA GORIZIA
VIA GRAMSCI
X
X
X
VIA GRANDI
VIA INDIPENDENZA
VIA ISONZO
VIAJESI
VIA KING
VIA LA CUPA
VIA LAMATICCI
VIA LAMBRO
VIA LANZI
VIA LATA
VIA LE RUPI COMUNALI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
VIA LEONI
VIA LEONI BRUNO
VIA LEOPARDI
VIA LEVI
VIA LILLI
X
X
X
X
X
X
X
X
VIA LOGGIA
VIA LONGHI
VIA LORETO
VIA LOTTO
X
X
X
X
VIA LUCCHETTI
VIA LUSSU
VIA MACCARI
X
X
Pagina 9 d 16
X
COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
CATEGORIA___
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
VIA MACERATA
X
X
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA
VIA MAESTRI DEL LAVORO
X
VIA MAGENTA
X
\AMAGGINI
X
V(f’MAIOLATI
X
VIA MAMIANI
X
VIA MANZONI
X
VIA MARATTA
X
VIA MARCHETTI
X
VIA MARCONI
X
VIA MARECCHIA
VIA MARINI
X
‘JIAMAROTTA
X
X
VIA MARSALA
X
VIA MARSIGLIANI
X
VIA MARTIRI RESISTENZA
X
VIA MASCINO
X
\IAMATAS
X
VIA MATELICA
VIA MATTEI
X
X
VIA MATTEOTTI
X
X
VIA MAZZOLA
X
VIA MENICUCCI
X
VIA MERCANTINI
X
VIA MERLONI
VIA METAURO
X
X
VIA MICHELANGELO
VIA MIGLIOLI
X
VIA MIGLIORI
X
VIA MINGAZZINI
X
X
VIA MISA
X
VIA MONFALCONE
X
VIA MONINA
X
VIA MONSIGNOR EGIDIO BIGNAMINI
VIA MONTAGNOLA
X
VIA MONTE CARPEGNA
X
VIA MONTE CATRIA
X
X
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X
X
COMUNE DI ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
X
VIA MONTE MARINO
VIA MONTE NERONE
VIA MONTE PELAGO
VIA MONTE PENNINO
X
X
X
X
VIA MONTE PRIORE
VIA MONTE SMICHELE
VIA MONTE SAN VICINO
X
X
VIA
VIA
VIA
VIA
MONTE VENANZIO
MONTE VETTORE
MONTEBELLO
MONTEGRAPPA
X
X
X
X
VIA
VIA
VIA
VIA
MONTELLO
X
X
X
MONTENERO
MONTESANTO
X
X
MONTESSORI
VIA MONTI SIBILLINI
VIA MORODER
VIA MURRI
X
X
X
X
VIA MUSONE
VIA NATALUCCI
X
X
VIA NENNI
X
VIA NINCHI
VIA NOVELLI
VIA NUMANA
VIA OBERDAN
VIA OFFAGNA
VIA ORSI
VIA ORSINI
X
VIA OSIMO
VIA OSLAVIA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
VIA OSTRA
VIA OTTO MARZO
VIA PACINOTTI
VIA PADRE GUIDO
X
X
X
X
VIA PALESTRO
VIA PANORAMICA
VIA PANTALEONI
X
X
X
VIA PANZINI
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SL
COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
VIA PAOLUCCI
VIA PASTORE
VIA PASUBIO
VIA PATRIZI
VIA PAVESE
\‘APERGOLESI G.B.
VIA PERSIANI
VIA PERUZZI
VIA PESARO
VIA PETRARCA
VIA PEZZOTTI
VIA PIAVE
VIA FICHI TANCREDI
VA PIO Il
VIA PIRANI
VIA PIZZECOLLI
VIA PODESTI
VIA PODGORA
VIA POLA
VIA PONTE MANARINI
VIA POSATORA
VIA POTENZA
VIA PRIMO MAGGIO
VIA QUARNARO
VIA RAGNINI
VIA RAGUSA
VIA RANIERI
VIA RECANATI
VIA REDI
VIA REDIPUGLIA
VIA RENALDINI
VIA RICCI
VIA RISMONDO
VIA RODI
VIA ROSSA
VIA ROSSI LAURO
VIA ROSSI VIN 1010
VIA ROSSINI
Pagina 12 di 16
COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
CATEGORIA___
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
X
VIA ROVERETO
VIA RUBICONE
X
VIA RUGGERI
X
X
VIA RUPI XXIX SETTEMBRE
X
VIA RUSSI
VIA SABA
X
VIA SABOTINO
X
X
VIA SACCO E VANZETTI
X
VIA SACCONI
X
VIA SACRIPANTI
VIA SAFFI
X
VIA SALEMI
X
VIA SALMONI
X
VIA SALVI
X
VIA SALVOLINI
X
X
VIA SAN BIAGIO
VIA SAN CATALDO
X
X
VIA SAN COSTANZO
X
VIASAN GASPARE
X
VIA SAN MARCELLINO
X
VIASAN MARTINO
VIA SAN PIETRO
X
VIA SANTA MARGHERITA
X
VIA SANTO STEFANO
X
VIA SANZIO
X
VIA SARACINI
X
X
VIA SARAGAT
VIA SASSOFERRATO
X
VIA SCANDALI
X
VIA SCATAGLINI
X
VIA SCHIAVONI
X
VIA SCOSCIACAVALLI
X
VIA SCRIMA
X
VIA SEBENICO
X
VIA SELANDARI
X
VIA SENIGALLIA
X
X
VIA SENTINO
X
VIA SEPPILLI
Pagina 13 di 16
COMUNE DI ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
VIA SERRA SAN QUIRICO
VIA SIMEONI
VIA SIMONETTI
VIA SIROLO
VIA SOTTOMARE
VIA SPADONI
VIA SPALATO
VIA SPARAPANI
VIA SPONTINI
VIA TAGLIAMENTO
VIA TALIERCIO
VIA TAMBURINI
VIA TARANTELLI
VIA TAVERNELLE
VIA TENNA
VIA THAON DI REVEL
VIA TIBALDI
VIA TIRABOSCHI
VIA TIZIANO
VIA TOGLIATTI
VIA TOLENTINO
VIA TOMBESI
VIA TOMMASI
VIA TORRESI
VIA TORRIONI
VIA TOTI
VIA TOTTI
VIA TRAFFICO
VIA TRENTO
VIA TREVI
VIA TRIESTE
VIA TRIONFI
VIA TRONTO
VIA ULPIANI
VIA UMANI
VIA UNGARETTI
VIA URBINO
VIA VALENTI
Pagina 14 di 16
COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
X
VIA VALLE MIANO
X
VIA VANONI
X
VIA VARLE’
X
VIA VASARI
VIA VECCHIA PIETRALACROCE
X
X
X
VIA VECCHINI
X
VIA VELINO
VIA VENTINOVE SETTEMBRE
X
VIA VERDI
X
VIA VERGA
X
X
VIA VILLAFRANCA
VIA VILLAREY
X
VIA VITTORIO VENETO
X
VIA VOLPONI
X
VIA VOLTA
X
X
VIA VOLTERRA
VIA VOLTO DEI SENIORI
X
VIA VOLTURNO
X
VIA XXV APRILE
X
X
VIA ZAPPATA
X
VIA ZARA
VIA ZAZZINI
X
VIA ZINGARETTI
X
X
VIA ZUCCARI
X
VIA ZUCCARINI
X
VIALE COLOMBO
X
VIALE DELLA VITTORIA
VICOLO BONARELLI
X
VICOLO DEI TRIBUNALI
X
VICOLO DEL CAMPETTO
X
VICOLO DEL SOLITARIO
X
VICOLO DELLA REGINA
X
VICOLO DELLA SERPE
X
VICOLO DELLA STORTA
X
VICOLO DELLE CARCERI
X
VICOLO FOSCHI
X
VICOLO MALACARI
X
VICOLO OSCURO
X
Paqina 15 di 16
COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
CATEGORIA___
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
VICOLO PALOMBA
VICOLO PAPIS
X
X
VICOLO SAN GAETANO
VICOLO SAN MARCO
VICOLO SAN SPIRIDIONE
VICOLO STELLUTO
VICOLO VETTORI
X
X
X
X
X
1- NeI caso di strade o aree che sono comprese in più di una zona vale il limite individuato dalla
zonizzazione della cartografia, allegato B, parte integrante del presente stradario.
,
2
-
I mercati scoperti di Collemarino e Torrette sono classificati nella zona di categoria 4
Pagina 16 di 16
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COMUNE DI ANCONA
Comune di flncoria
N. 0160307
22/11/2016
Classif: 4.3
Prot.
1H1 I I I I I IBI MI I IIIII
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Presidente della Commissione consiliare bilancio
Al Dirigente della Direzione Finanze
Loro Sedi
PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)
A INIZIATIVA DI: VALERIA MANCTNELLI
ARGOMENTO N. 1089/2016
MOTIVAZIONE: Correzione errori materiali.
Nell’allegato 1 alla proposta di deliberazione “Istituzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (COSAP) a decorrere dal IO gennaio 2017
—
approvazione del regolamento e delle tariffe”, recante
il “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)”,
apportare le seguenti modifiche:
-
all’art. 26, comma 2, dopo la parola: «telegramma», inserire: «,e»;
-
all’art. 41, nella tabella, per la categoria n. 5 sostituire il coefficiente « 1,00 » con: «0,80
-
-
»;
all’art. 43 eliminare il comma 7 e, conseguentemente, il comma 8 diventa il comma 7;
all’art. 43, comma 7 (della nuova numerazione), dopo le parole: «patrimonio comunale
»,
aggiungere le
parole: «autorizzati dal Comune» e sostituire: «4/1 » con: «4/2»;
-
-
all’art. 47, comma 4, sostituire le parole: «dell’art. 17 » con le parole: «dell’art. 15 e dell’art. 18
all’art. 48, ultimo periodo, dopo la parola: «debitore», aggiungere: «non
Ancona, 22 novembre 2016
Il Proponente
».
»;
EMENDAMENTO PROT. 160307 DEL 22/11/2016
ARGOMENTO N. 1089/20 16 ALL’ODG DEL CONSIGLIO: “ISTITUZIONE DEL CANONE
PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) A DECORRERE DAL 1°
GENNAIO 2017- APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE”
Sull’emendamento di cui sopra si esprimono i seguenti pareri:
Visto l’art. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:
Sulla presente proposta di emendamento:
Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
-
Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente, in quanto
trattasi di mera correzione di errori materiali.
-
Annotazioni:
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
PARERE
REGOLARITÀ
TECNICA
Data
NJ’v LU1
2
,
Il Dirigente della Direzione finanze, tributi, società
partecipate, programmi omunitari, economato
Dott.ssa,i&Giaoni
Il Dirigente della Direzione patrimonio, espropri,
riqualificazione, arredo urbano, edilizia storico
sport
monument
Sulla presente proposta di emendamento:
-
Non occorre esprimere parere di regolarità contabile.
Annotazioni:
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
PARERE
REGOLARITÀ
Data
CONTABILE
I
2.
NU\! Un:
Il Dirigente della Direzione finanze, tributi, società
partecipate, programmi co unitari, economato
Dott.9i.Qhiandoni
i
COMUNE DI ANCONA
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Presidente della Commissione consiliare bilancio
AI Dirigente della Direzione Finanze
Loro Sedi
Comune di Ancona
N. 0161178
23/11/2016
Classif:4.3
IH 1 III I I I HhII UI HIUIII
PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)
A INIZIATIVA DI: VALERIA MANCINELLI
ARGOMENTO N. 1089/2016
MOTIVAZIONE: Correzione errori materiali.
Nell’allegato I alla proposta di deliberazione “Istituzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (COSAP) a decorrere dal
10
gennaio 2017
—
approvazione del regolamento e delle tariffe”, recante
il “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)”,
apportare le seguenti modifiche:
-
all’art. 43, comma 1, sostituire « 50% » con « 80%» e «20% » con «50%».
Ancona,
2 3 NOV 2U1
Il Proponente
EMENDAMENTO PROT. 161178 DEL 23/11/2016
ARGOMENTO N. 1089/2016 ALUODG DEL CONSIGLIO: “ISTITUZIONE DEL CANONE
PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) A DECORRERE DAL 1°
GEM’JAIO 2017 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE”
-
Sull’emendamento di cui sopra si esprimono i seguenti pareri:
Visto l’art. 49, conm-ia I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:
Sulla presente proposta di emendamento:
Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
-
Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente, in quanto
trattasi di mera correzione di errori materiali.
-
Armotazioni:
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
PARERE
REGOLARITA
TECNICA
aa
Il Dirigente della Direzione finanze, tributi, società
partecipate, programm comunitari, economato
Dott.ss
a
1
Gliiain
a
i
Il Dirigente della Direzione patrimonio, espropri,
riqualificazione, arredo urbano, edilizia storico
monum
e, sport
In
rmanno
ntaloni
Sulla presente proposta di emendamento:
-
Non occorre esprimere parere di regolarità contabile.
Annotazioni:
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE
Data
NV
Il Dirigente della Direzione finanze, tributi, società
partecipate, programmi comunitari, economato
DotsaniGhiandoni
—-‘.
Al Presidente del Consiglio
Comune di Ancona
Comune di flncona
28/11/2016
N. 0163406
Classif:4. i
\.
/
28
1 I I Hil Il 1 H1 l Hil i
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ED
PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI
EMENDAMENTO ALL’ARG. 1089/2016 “ISTITUZIONE DEL CANONE
APPROVAZIONE DEL
AIO 2017
AREE PUBBLICHE (COSAP) A DECORRERE DAL 1 GENN
REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE.”
—
all’allegato i aII’Arg. 1089/2016
La I Commissione Consigliare propone il seguente emendamento
di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
“Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione
AIl’art. 44 — Esclusioni
sostituire il testo del punto i) con il seguente:
i)
le occupazioni realizzate, per una durata annua non superiore
organizzazioni non Iucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs
attività istituzionali, direttamente connesse o accessorie per
li
istituzionali, e dalle associazioni di categoria -sindacali e datoria
-
istituzionali.
Gabriella Tripoli
Presidente I Commissione
a 15 giorni, dalle
460/97 per le sole
natura a quelle
per le sole attività
EMENDAMENTO PROT. 163406 DEL 28/11/2016
ARGOMENTO N. 1089/20 16 ALL’ODG DEL CONSIGLIO: “ISTITUZIONE DEL CANONE
PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) A DECORRERE DAL 1°
GENNAIO 2017- APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE”
Sull’emendamento di cui sopra si esprimono i seguenti pareri:
Visto l’art. 49, conm-)a I del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:
Sulla presente proposta di emendamento:
Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
-
Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente, in quanto
trattasi di mera riformulazione letterale.
-
Annotazioni:
IL. DIRIGENTE
RESPONSABILE
PARERE
REGOLARITÀ
TECNICA
Data
N 0V
2
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Il Dirigente della Direzione finanze, tributi, società
partecipate, programmj comuii.tari, economato
an1,jfdoni
3
Dott.ssai
il Dirigente della Direzione patrimonio, espropri,
riqualificazione, arredo urbano, edilizia storico
in0oni
Sulla presente proposta di emendamento:
-
li DIRIGENTE
} SPONSABILE
PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE
Non occorre esprimere parere di regolarità contabile.
Annotazioni:
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Data
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Il Dirigente della Direzione finanze, tributi, società
partecipate, programmi co unitari, economato
DotiGhiandoni
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COMUNE DI ANCONA
ALLEGATO i
RE GOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L’OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)
COMUNE Dl ANCONA
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
Definizioni
Oggetto del regolamento
Contenuto del regolamento
Oggetto del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
Soggetti
Occupazione di spazi ed aree pubbliche
Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche: permanenti e temporanee
Particolari tipi di occupazione e criteri determinazione della superticie
Denominazione delle categorie di occupazione per distinzione tariffaria
Occupazione d’urgenza
TITOLO lI
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
•
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
11
12
13
14
15
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17
18
19
20
21
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Disposizioni generali in materia di procedimento
: oazonc
Istruttoria
Predisposizione dell’atto
Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione
Rilascio della concessione o autorizzazione
Deposito cauzionale
Obblighi dell’occupante
Obblighi dell’ente gestore
Termine di scadenza della concessione
Cause di cessazione dell’efficacia della concessione
Modifica, revoca e decadenza dell’atto di concessione
Rinuncia e posticipazione dell’atto di concessione
Rinnovo del provvedimento di concessione
Sub ingresso nella concessione
Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d’urgenza
TITOLO III
PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PASSI CARRABILI E PER DIVIETO DI
SOSTA ACCESSI CARRABILI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
27 Definizioni
28 Realizzazione del passo carrabile accessi nelle strade urbane
29 Domanda per il rilascio dell’autorizzazione
30 Istruttoria della domanda
31 Durata dell’autorizzazione
32 Subentro nell’autorizzazione
33 Segnaletica
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-
-
-
-
-
COMUNE DI ANCONA
Art.
Art.
Art.
Art.
34 Canone e altri oneri
35 Rinunce
36 Sanzioni e revoca
37 Diritti di istruttoria e sopralluogo
-
-
-
-
TITOLO IV
DISCIPLINA DEL CANONE
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
38
39
40
41
42
43
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45
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48
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50
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Criteri generali di determinazione del canone
Criteri per la determinazione della tariffa
Classificazione delle aree e degli spazi pubblici
Coefficiente di valutazione economica dell’occupazione
Commisurazione dell’area occupata e modalità di applicazione del canone
Agevolazioni
Esclusioni
Termini e modalità per il pagamento del canone
Rimborso del canone
Provvedimenti, penalità e trattamento sanzionatorio
Riscossione coattiva
Altri canoni su attività commerciali
Aggiornamento tariffe
TITOLO ‘7
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 51 Norma di rinvio
Art. 52 Disposizioni transitoria e finali
Art. 53 Entrata in vigore
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-
-
ALLEGATI
A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città di Ancona con la classificazione
B Rappresentazione cartografica della zonizzazione
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COMUNE DI ANCONA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. i Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere:
a) per “occupazione” ed “occupare” la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di
un soggetto, pubblico o privato, di una porzione di un’area o di una strada comunale,
appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, dei relativi
spazi soprastanti e sottostanti il suolo oppure di un’area privata soggetta a servitù di pubblico
passaggio;
b) per “concessione” il provvedimento amministrativo con il quale si consente l’occupazione
dei beni indicati nella lettera precedente, col quale si disciplinano le modalità ed i tempi
dell’occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di
occupazione del suolo pubblico;
c) per ‘autorizzazione” il provvedimento amministrativo con il quale, rimuovendo un ostacolo
all’esercizio di un diritto, si disciplinano le modalità ed i tempi dell’occupazione, i diritti e gli
obblighi ad essa connessi e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico;
d) per “concessionario” il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto il
provvedimento —di cui alla lettera precedente per effettuare legittimamente l’occupazione;
e) per “canone” l’importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità annua o
g:oraatcra dell’arca o c!c pazìo pubblico. Il canone è il rcultato dc z:cit!:oaz:one
della tariffa prevista nel presente Regolamento per la particolare tipologia di occupazione, e
per i metri quadrati od i metri lineari indicati nell’atto di concessione;
f) per ‘indennità”: la somma dovuta per l’occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, in
base all’articolo 63, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
g) per “Ancona Entrate S.r.l.”: società per l’espletamento di tutte le attività di liquidazione,
accertamento e riscossione, e per la gestione dei tributi e delle altre entrate comunali.
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—
Art. 2 Oggetto del Regolamento
I. Con il presente Regolamento viene istituito il Canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (COSAP) previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il Regolamento viene approvato ai sensi dell’ articolo 52 del citato decreto legislativo.
2. Il COSAP sostituisce la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
disciplinata dal capo 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
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Art. 3 Contenuto del Regolamento
I. Il presente Regolamento contiene la normativa che riguarda:
a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione
per l’occupazione di suolo pubblico del territorio del Comune di Ancona;
b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) l’indicazione delle tariffe da applicare per le diverse occupazioni che vengono effettuate nel
territorio comunale. Le tariffe sono diversificate in relazione:
alla categoria di importanza delle aree e degli spazi pubblici;
alla misurazione dell’occupazione (in metri quadrati o in metri lineari);
alla durata dell’occupazione;
al valore economico dell’occupazione. I)etto valore è determinato tenendo conto del fatto
che l’utente priva la collettività del godimento dell’area pubblica;
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4
J
COMUNE DI ANCONA
d) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
e) le agevolazioni per speciali casi di occupazione;
f) il canone per le occupazioni permanenti realizzate con qualsiasi tipo di manufatto da
aziende di erogazione di pubblici servizi;
g) le procedure di controllo amministrativo da parte dell’ente gestore;
h) le sanzioni amministrative applicabili;
i) la disciplina per il rilascio dell’autorizzazione dei passi carrabili.
Art. 4 Oggetto del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
1. Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate
per l’occupazione di:
a) strade del comune di Ancona;
b) aree appartenenti al demanio comunale;
c) aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, compatibilmente con
quanto previsto e disciplinato dal Regolamento comunale per la gestione del patrimonio;
d) aree destinate a mercati anche attrezzati;
e) tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi
dell’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada.
2. Le concessioni da assoggettare al canone riguardano tutte le occupazioni effettuate sia sul
suolo che sul soprassuolo o nel sottosuolo, che insistono sulle aree indicate nel comma
preceden:e, ivi inclusc :c vcta DD:p::c: tpcc autorizzate in salli per la so.ta
doi veicoli per finalità diverse daquest’uitima.
3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il canone anche
le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
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‘.---
Art. 5 Soggetti
1. Il COSAP è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione.
2. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata a più titolari, l’ammontare del canone è
dovuto dai contitolari in solido fra loro.
3. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata ad LL1 condominio, l’ammontare del canone è
dovuto dall’amministratore pro tempore del condominio medesimo, in qualità di
rappresentante dello stesso ai sensi dell’art. 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione
del rappresentante del condominio, l’amministratore subentrante è tenuto a comunicare
formalmente ad Ancona Entrate S.r.l. la sua nomina entro 15 giorni dalla stessa.
4. Il canone deve essere versato anche nell’ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti
non usufruiscano in tutto o in parte dell’occupazione.
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Art. 6 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
1. Tutte le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, sia che comportino o che non comportino la
costruzione di manufatti. nonché le occupazioni di aree sottoposte a servitù di pubblico
passaggio devono essere precedute da una concessione o autorizzazione.
2. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le
occupazioni:
difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione;
che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della
concessione ovvero dalla decadenza o estinzione o revoca del titolo concessorio;
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COMUNEDIANCONA
che sono realizzate come occupazioni d’urgenza in assenza dei relativi presupposti;
che sono effettuate senza aver provveduto al versamento del canone, ai sensi dell’art. 38 del
presente Regolamento.
Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di
carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal
trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente
pubblico ufficiale.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune. previa contestazione delle relative
violazioni con verbale redatto dal competente addetto alla vigilanza, dispone la rimozione dei
materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli
occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d’ufficio
con conseguente addebito delle spese relative. E’ possibile non procedere alla riduzione in
pristino quando l’occupante abusivo si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30
giorni dall’avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e successivamente
provvedendo al relativo pagamento. purché l’occupazione non rechi serio intralcio alla
circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le normative a tutela dei beni ambientali
o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l’igiene e la sicurezza pubblica.
4. Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o
molestia arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.
5. Alle occupazioni abusive viene applicata un’indennità, pari al canone relativo alla tipologia
di occupazione maggiorato del cinquanta per cento. Nel caso di occupazione abusiva di
o:r:ttr: pr: l’indennità è determinata sulla base dc! anoc
::‘ro
periodo di ocupazio-e, irrpregiudicato quanto previsto dall’art. 29, oiri I 5, d
285/1992.
6. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno
antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
7. Le occupazioni abusive permanenti effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile,
per le quali sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell’occupazione, saranno
calcolate con decorrenza dall’anno solare precedente quello di accertamento dell’occupazione
abusiva.
-
,.
Art. 7 Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche: permanenti e temporanee
1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee, anche in mancanza di atto di
concessione o autorizzazione.
2. Sono permanenti le occupazioni la cui durata, necessariamente risultante dal
provvedimento di concessione, sia uguale o superiore all’anno, e con la disponibilità completa
e continuativa dell’area occupata, indipendentemente dal fatto che presentino o meno
strutture, manufatti o impianti stabili infissi al suolo.
3. Sono temporanee le occupazioni diverse da quelle di cui al comma precedente. Le
occupazioni temporanee possono essere anche a ore, giornaliere o di altra durata.
4. Occupazioni a carattere temporaneo possono essere autorizzate, nel corso dell’anno, anche
in forma reiterata e senza interruzione, purché per una durata complessiva inferiore a 12
(dodici) mesi.
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Particolari tipi di occupazione e criteri di determinazione della superficie
Commercio
sii aree pubbliche
.4)
1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante,
in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di permesso di
Art. 8
-
6
COMUNE Dl ANCONA
‘‘
occupazione di suolo pubblico, se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare
la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione
commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di
commercio in aree individuate con apposito provvedimento dalla competente struttura
comunale.
2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi
individuati ai sensi del Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree
pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio, in base a quanto previsto
dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso piano.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti
risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li
occupano, purché ne abbiano titolo, secondi i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni di
posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del canone dovuto per tipologia
di occupazione.
4. Può essere consentita l’occupazione del suolo pubblico, a carattere temporaneo, per lo
svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il
rispetto di eventuali vincoli.
5. Per le occupazioni di breve durata, i veicoli e le persone che trasportano merci o altri
prodotti necessari per l’esercizio di attività commerciali devono sgomberare immediatamente
il suolo occupato, non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni,
restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle
immediatc v: :raazc z:aao appositi spazi d carico e scarico.
6. Il canorc.
d’importo superiore a € 25.CO può essere versato in tre
zcri co;;
rispettiva scadenza al 30 Aprile, al 31luglio e al 31 ottobre.
-.‘:
B) Occupazioni per attività edilizie
1. Qualora l’occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che
richiedono il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo, alla domanda relativa al
rilascio del provvedimento relativo all’occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la
documentazione necessaria.
2. Le concessioni relative a lavori realizzabili con permesso di costruire o S.C.I.A. sono
subordinate alla durata e validità di queste.
3. Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l’occupazione di suolo pubblico,
area o spazio pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero
apre cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti e le modalità stabilite dal
Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
C) Occupazioni effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende
esercenti attività strumentali a queste
1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro
manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi, e da quelle esercenti attività
strumentali ai servizi medesimi, il canone dovuto per un anno è determinato forfettariamente,
moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria del canone,
prevista dalla legge in base al combinato disposto degli articoli 63, comma 2, lettera f), e 63,
comma 3, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In ogni caso, l’ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 516,46 per
anno.
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COMUNEDIANCONA
3. L’importo della misura unitaria del canone, stabilito dalle norme di legge richiamate al
comma i. è rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al
31 dicembre dell’anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente
a quello al quale si riferisce il canone, e deve essere denunciato dall’azienda interessata al
soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in
una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.
5. Le occupazioni temporanee con cantieri per l’installazione dei citati cavi, conduttore,
impianti etc. sono calcolate rilevando l’area transennata per i lavori.
D) Occupazioni con impianti per la telefonia mobile
I. Per le occupazioni permanenti realizzate con impianti per la telefonia mobile il canone è
determinato in € 1.000,00 al mq.
2. La tariffa è ridotta del 60% per gli impianti che siano stati o che vengano de-localizzati in
conformità alla pianificazione urbanistica comunale in materia di localizzazione di impianti
per la telefonia mobile. La riduzione si applica dall’anno nel corso del quale la
delocalizzazione si è conclusa e per i nove anni successivi.
E) Distributori di carburanti
1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di
riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all’intera area di
ell’attività risultante dal prcvvcc:ncntc c cc:. r. :ino autononia
4ri!’aa le cccuoazioni realizzate con 1C sincle colonnine mctant, I nsi!ine poste. a
copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di
servizio. Sono esclusi dalla tassazione i serbatoi di carburanti.
F) Tabelloni e striscioni pubblicitari
1. 1 cartelli pubblicitari dovranno essere collocati rispettando le seguenti prescrizioni:
dovranno essere collocati lontano dagli incroci stradali e dalle rotatorie;
dovranno essere dotati di supporti propri, ben fermi. adeguatamente stabilizzati, collocati
fuori dalla sede stradale:
non dovranno essere di intralcio o pericolo per pedoni e veicoli;
non dovranno essere ancorati ad alberi, né ai pali della segnaletica stradale. o a quelli
dell’illuminazione pubblica, degli impianti semaforici, della linea di sostegno della rete
tranviaria o ad altre strutture accessorie alla viabilità o di arredo urbano.
Il titolare della autorizzazione dovrà garantire gli interventi necessari per la manutenzione
dell’impianto, anche in conseguenza di eventi atmosferici e dovrà garantire il rispetto delle
norme contenute nell’art. 23 del Codice della Strada e nell’art. 51 del relativo Regolamento di
Attuazione.
La realizzazione di impianto o di cartellonistica pubblicitaria effettuata senza titolo o in
difformità delle condizioni sopra indicate, determina la immediata rimozione degli stessi con
addebito delle spese sostenute e sanzioni amministrative conseguenti a carico del messaggio
pubblicitario in solido con l’autore della violazione (art.6 Legge 589 del 1981).
Tutto il materiale pubblicitario dovrà essere rimosso entro 24 ore dal termine di scadenza
dell’autorizzazione, ripristinando lo stato dei luoghi preesistente.
2. Per l’esposizione di striscioni pubblicitari dovranno essere rispettate le norme indicate
dall’art. 23 del Codice della Strada e dall’art. 51 del relativo Regolamento di Attuazione. Per
posizionare lo striscione sopra la linea aerea dei filobus, o parallelamente ad essa o nelle sue
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COMUNE DI ANCONA
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vicinanze, occorrerà munirsi dell’autorizzazione della che gestisce il servizio di trasporto
pubblico locale in mancanza della quale l’installazione verrà ritenuta avvenuta in carenza di
autorizzazione e quindi abusiva. Lo striscione deve essere collocato a debita distanza da
eventuali altri striscioni precedentemente autorizzati, dovrà essere installato ed ancorato
saldamente a sostegni propri, dovrà avere una struttura idonea a garantire la resistenza agli
eventi atmosferici. Dovrà essere rimosso entro 24 ore dalla scadenza del termine
dell’ autorizzazione.
Art. 9 Denominazione delle categorie di occupazione per distinzione tariffaria
Per l’applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti categorie di occupazione:
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n.
1
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3
4
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6
Descrizione occupazione
Passi ed accessi carrabili
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale
Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi, aventi carattere promozionale,
commerciale o pubblicitario
Esposizioni commerciali con vendita di beni o servizi: chioschi, mostre mercato di iniziativa
privata, edicole, vetrine
Commercio su aree pubbliche
Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub con espositori, tavoli, sedie, gazebo, ombrelloni,
pedane. nanchine. fioriere e tende pasole, dehors
Tende usse o retrattili
Distrbutcri di carburante
Parcheggi e campeggi
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.
Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative e altre attività non commerciali
Erogazione pubblici servizi a rete (occupazioni temporanee)
Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili), cantieri, scavi, gru ed auto cestelli.
Automezzi per carico/scarico merci, traslochi,
Striscioni e cartelli mobili pubblicitari
Altre attività commerciali
Stabilimenti balneari
Occupazioni permanenti con impianti per la telefonia mobile
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Art. 10 Occupazione d’urgenza
1. Si intende per occupazione d’urgenza” l’occupazione effettuata senza aver prima ottenuto
il rilascio del provvedimento di concessione, motivata da:
cause di forza maggiore;
motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico;
ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti.
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o
COMUNE Dl ANCONA
TITOLO Il
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
Art. 11 Disposizioni generali in materia di procedimento
1. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per l’occupazione su spazi ed aree
pubbliche, viene rilasciato a seguito dell’attivazione, dello svolgimento e della conclusione
del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.
2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, di norma, precedere l’occupazione sulle
aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonché sulle aree private soggette
a servitù di pubblico passaggio.
3. Il procedimento, come disciplinato nei successivi articoli, deve rispettare i principi generali
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni
previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
nuovo Codice della strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato
con D.P.R. 16dicembre 1992. n. 495 e successive modificazioni.
4. Si fa salvo quanto disciplinato all’ art. 26 in materia di procedimento di occupazione
d’urgenza.
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Art. 12 Domanda di occupazione
I. 11 soggeao interessato a ttcttuarc ca::c tmporaa, deve preseitare apposita
doarda in bollo entro 30 giorni prima d2!I’inizio dell’occupazione presso gli uffici di
Ancona Entrate S.r.l. oppure trasmetterla per posta elettronica certificata o qualsiasi altro
mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della
trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi, oppure mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento; per quanto riguarda le autorizzazioni permanenti, la
richiesta per le concessioni va presentata entro 30 giomi dall’inizio dell’occupazione al
Protocollo del Comune di Ancona indirizzata al Servizio patrimonio.
2. Al fine di semplificare la sua formulazione, Ancona Entrate S.r.l. predispone e distribuisce
degli stampati esemplificativi secondo i tipi di occupazione, che vengono utilizzati per
presentare l’istanza in triplice copia, oltre all’originale. Relativamente alla rottura di suolo
pubblico e o lavori edili, saranno disponibili sul sito internet del Comune di Ancona, sezione
catasto stradale, appositi modelli informatizzati contenti ulteriori specifiche e indicazioni.
3. La domanda di concessione deve contenere, a pena di improcedibilità:
a) per le persone fisiche: le generalità del richiedente l’occupazione, la residenza o il
domicilio legale, il codice fiscale e, se presenti, la partita IVA, l’eventuale recapito telefonico,
l’indirizzo di posta elettronica certificata o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione
telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le
comunicazioni opponibili a terzi e l’indirizzo e-mail;
b) per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la
denominazione o ragione sociale, la sede legale. il codice fiscale e la partita IVA. le generalità
complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, l’eventuale recapito telefonico,
numero di fax ed indirizzo e-mail;
e) il luogo dell’occupazione;
d) la misura dell’occupazione;
e) la durata dell’occupazione;
f) le modalità e tipologia di occupazione;
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I (I
COMUNE DI ANCONA
g) l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel
presente Regolamento e nell’atto di concessione.
h) per occupazioni finalizzate alla rottura di suolo pubblico e/o lavori edili, dovrà essere
allegata specitica garanzia come descritta al successivo art. 17, per l’eventuale mancato e/o
errato ripristino del manto stradale (o verde o altra natura), da determinarsi sulla base del
regolamento per la manomissione del suolo pubblico’. Tale polizza dovrà avere durata
annuale a garanzia della perfetta esecuzione della ripresa del suolo manomesso.
Art. 13
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Istruttoria
1. Ancona Entrate S.r.l. o l’ufficio Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, ricevuta la
domanda di occupazione, attivano la fase istruttoria per verificare la regolarità e completezza
della domanda.
2. Gli stessi, qualora l’esito dell’istruttoria sia positivo, provvedono ad inoltrare la domanda
agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici, che si rendano
opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Il rilascio dei pareri deve avvenire
entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Se l’esito dell’istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di 5
giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, chiede all’interessato, mediante posta
elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche
di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a
terzi o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire la documentazione o gli
ocrt: :ca:. :a comunicazione sarà precisatc hc
tr:a:oc c:
rà eere effettuata ei;tre e nor oltre 15 iomi dal ricevimento del!a richiesta e che, i u_
contrario, l’istanza sarà archiviata.
4. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della
domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento
amministrativo. Il mancato riscontro alla richiesta dei pareri tecnici comporterà l’acquisizione
del silenzio assenso come previsto dalla normativa vigente.
5. E’ sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché
Ancona Entrate S.r.l. o l’ufficio Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza,
comunichino il rigetto della domanda di occupazione corredata da apposita motivazione che
abbia recepito i pareri acquisiti.
6. Lo scadere del termine per l’integrazione o regolarizzazione della domanda ad opera
dell’interessato non determina assenso all’occupazione.
7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione, l’esistenza di
morosità del richiedente nei confronti del Comune o per debiti definitivi inerenti la TOSAP o
per mancato pagamento del canone oggetto del presente Regolamento.
8. Ancona Entrate S.r.l., per quanto di propria competenza, provvede al rilascio di permessi,
autorizzazioni e concessioni relative al presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 3, comma 1, dello Statuto della medesima società, approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n. 23 del 20/02/2006. Ai sensi del comma 5 dello stesso art. 3 dello Statuto, le
predette attività riguardano lo svolgimento completo dei procedimenti cx Legge n. 241/1990,
anche con riguardo alle funzioni autorizzatorie.
Art. 14 Predisposizione dell’atto
1. Al termine dell’istruttoria viene emesso il provvedimento, da parte dei soggetti competenti
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come meglio precisato negli articoli seguenti, appositamente motivato, di concessione
dell’occupazione o di diniego della stessa.
Il
COMUNE Dl ANCONA
Art. 15 Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione
I. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi
essenziali:
i dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico;
le misure e l’ubicazione dell’occupazione;
la durata dell’occupazione e l’uso specifico cui la stessa è destinata;
le condizioni, cui è subordinato il rilascio della concessione, incluse quelle prescritte
dall’Amministrazione Comunale a tutela dei diritti di terzi;
gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione;
l’importo, i termini e le modalità di versamento del canone, e di ogni altro tributo e spesa
connessi all’occupazione;
l’ammontare della cauzione dovuta ai sensi e per gli effetti del successivo art. 17;
la riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi
connessi al rilascio dell ‘occupazione.
l’obbligo di esporre l’atto che legittima l’occupazione.
2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima
ovvero della rata unica del canone. L’occupazione, pertanto. si considera abusiva ove si
realizzi prima dell’assolvimento ditale obbligo.
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Art. 16 Rilascio della concessione o autorizzazione
i. 1 rilascio d; :ccc o atorzzaz:crc c cDid:zionato all’assuvimento dc; :ogocnt:
-
obb!ihi:
«-‘«--—-
pagamento, se dovute, dell’imposta di bollo ed ogni altra imposta per l’atto;
rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall’amministrazione;
versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall’ufficio;
pagamento della prima rata o della rata unica del canone di occupazione secondo quanto
stabilito al titolo secondo del presente Regolamento.
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Art. 17 Deposito cauzionale
1. Il deposito di una cauzione è dovuto a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi
imposti dal provvedimento di concessione e quando, per il tipo di occupazione in rapporto
alla destinazione d’uso, l’occupante debba procedere alla manornissione e/o modifica delle
aree e/o debba eseguire opere tali per cui l’attività posta in essere possa arrecare danno agli
spazi occupati. La cauzione non è dovuta per l’installazione dei dehors, in quanto trattasi di
semplice posizionamento di arredi, senza alcuna manomissione dello spazio occupato.
2. La cauzione deve essere prestata come versamento in contanti presso la tesoreria comunale
o come polizza fideiussoria assicurativa o bancaria ovvero da altre forme di garanzia ritenute
idonee dall’amministrazione.
3. Gli uffici comunali competenti, una volta verificata l’avvenuta cessazione dell’occupazione,
l’inesistenza di eventuali danni ed il perfetto adempimento di tutti gli obblighi imposti dal
provvedimento di concessione, restituiscono la cauzione entro il termine di 30 giorni dalla
data di verifica.
4. La verifica dovrà avvenire nei 1 5 giorni successivi alla comunicazione da parte del
concessionario dell’intervenuta cessazione dell’occupazione e/o d’ufficio nel più breve tempo
possibile in modo che nei successivi 15 giorni dall’esito favorevole della verifica venga
restituita la cauzione all’interessato senza il computo degli interessi.
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12
COMUNE DI ANCONA
5. Per i lavori di manomissione del suolo pubblico per scavi di qualsiasi natura, la polizza di
garanzia dovrà avere la durata di un anno.
Art. 18 Obblighi dell’occupante
1. lI coricessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia, nonché quelle specificate nell’atto di concessione ed in particolare ha
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-.
l’obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere
installate e per rimettere il suolo, Io spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della
concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza
vi provvede il Comune con addebito delle spese;
b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
c) esporre in modo ben visibile al pubblico l’atto che legittima l’occupazione;
d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto
dell’occupazione;
e) osservare il divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, salvo eventuale autorizzazione;
g) versare il canone alle scadenze previste;
h) esporre nell’ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non inferiori
ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori;
i) per le occupazioni finalizzate alla rottura di suolo pubblico e/o lavori edili, firmare il
conca icnc ; rcgna a stessa al
: Dnsegna dell’area (alla richiesta
termnc della concessione. I verbali saranno forniti dal cornpctcnte ufficio c;tofirrnatidal
responsabile del procedimento dell’ufficio strade addetto ai controlli.
Art. 19 Obblighi dell’ente gestore
1. I provvedimenti di concessione dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati, a
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cura di Ancona Entrate S.r.l. e dell’ufficio Patrimonio, per quanto di propria competenza, in un
apposito registro informatico, in base all’ordine cronologico della data del rilascio ed al
nominativo del titolare della concessione.
2. Ancona Entrate S.r.l. e l’ufficio Patrimonio, per quanto di propria competenza, si
impegnano a mettere a disposizione di tutti gli uffici comunali competenti, con modalità
informatiche, il registro di cui al comma I.
3. Ancona Entrate S.r.1. e l’ufficio Patrimonio, per quanto di propria competenza, provvedono
ad aggiornare continuamente il registro di cui al comma 1, in modo che gli uffici competenti
possano verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed
ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi
dell’occupazione o al titolare della concessione.
Art. 20 Termine di scadenza della concessione
I. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione
delloccupazione scade automaticamente nel termine indicato nell’atto di concessione, senza
che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte degli uffici competenti.
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Art. 21 Cause di cessazione dell’efficacia della concessione
• La concessione perde automaticamente efficacia dal giorno in cui si verificano gli eventi di
seguito indicati:
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w rw i 4
COMUNE DI ANCONA
a) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione
della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo art. 22 del
presente Regolamento;
b) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia
consentito l’esercizio provvisorio dell’attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto
la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.
Art. 22 Modifica, revoca e decadenza dell’atto di concessione
i. La concessione è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune di Ancona e di
Ancona Entrate S.r.l., per quanto di rispettiva competenza, senza obbligo d’indennizzo, per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità che rendano
impossibile l’inizio o la continuazione dell’occupazione.
2. In caso di revoca parziale dell’atto di concessione il canone è ridotto in misura direttamente
proporzionale alla minore disponibilità dell’area o dello spazio pubblico o dell’area privata
soggetta a servitù di pubblico passaggio.
3. La revoca dell’atto di concessione da parte del Comune di Ancona e di Ancona Entrate
S.r.l., per quanto di rispettiva competenza, comporta il rimborso sia nel caso delle occupazioni
temporanee, sia di occupazioni permanenti per il periodo non goduto.
4. La modifica dell’atto di concessione comporta il rimborso o l’integrazione dell’importo
versato, come risulta dalla rideterrninazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.
5. La decadenza della concessione è disposta dal Comune di Anconaoda Ancona Entrate
.r.L.
a) vioazicni di normc di !ee o Regolarncntc in materia di occupazionedi uclo ubb1ic;
b) violazioni delle disposizioni contenute nell’atto di concessione;
c) mancata occupazione del suolo di cui all’atto di concessione/autorizzazione senza
giustificato motivo, entro i 90 giorni successivi al rilascio della concessione nei casi di
occupazione permanente o entro i 30 giorni successivi alla stessa data, nel caso delle
occupazioni temporanee.
d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per le
occupazioni permanenti. La decadenza è impedita, se entro il termine fissato dall’ente gestore,
il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.
e) il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive
nel caso di occupazioni temporanee del presente Regolamento, determina la decadenza
automatica della concessione. L’occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga,
l’occupazione si considera abusiva.
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Art. 23 Rinuncia e posticipazione dell’atto di concessione
1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione alla concessione temporanea mediante
comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l’inizio dell’occupazione
oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d’inizio
del l’occupazione.
2. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente non fa decadere l’obbligo al
versamento del canone e delle penalità ed interessi se maturati.
3. Il concessionario può rinunciare all’occupazione permanente con comunicazione scritta agli
uffici competenti entro il 31 dicembre dell’anno in cui si verifica tale cessazione anticipata.
La cessazione decorre dall’anno successivo, Il canone annuo cessa di essere dovuto dall’anno
successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa o la cessazione.
4. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.
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1,
COMUNE DI ANCONA
5. L’interruzione dell’occupazione non equivale a rinuncia.
6. La rinuncia da parte dell’interessato, se l’occupazione non è iniziata, comporta la
restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati, senza interessi, solo
nel caso in cui l’occupazione non sia iniziata e ne sia stata data comunicazione entro il giorno
di inizio occupazione. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell’atto di
concessione.
7. Se l’occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.
Art. 24 Rinnovo del provvedimento di concessione
1. L’interessato può chiedere il rinnovo della concessione.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata ai competenti uffici con le stesse modalità
previste dall’art. 12 del presente Regolamento, almeno 10 giorni lavorativi prima della
scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di
cui si chiede il rinnovo.
3. Ai tini della determinazione del canone di concessione il rinnovo costituisce una nuova
concessione.
4. Nell’ipotesi in cui il rinnovo dell’occupazione riguardi esclusivamente il prolungamento
dei termini dell’occupazione stessa, lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di
rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione, ad eccezione della sola
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la conformità alla precedente concessione.
E’ fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.
el caso la concessione inizia1 1uit: rrgoIarc, non nc pctr in alcun modo essere
eso ! rinnovo.
-
...
Art. 25 Sub ingresso nella concessione
I. La concessione o l’autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea non può
essere ceduta a terzi.
2. Se il titolare della concessione trasferisce ad altri, con atto tra vivi, entro il periodo di
scadenza del provvedimento, la gestione dell’attività o la proprietà del bene in relazione al
quale è stata rilasciata la concessione, deve dame comunicazione entro 60 giorni agli uffici
competenti che ove nulla osti, ne aggiorna la titolarità.
3. Nel caso di cui al comma precedente il concessionario cessante, dall’atto del trasferimento,
non ha diritto al rimborso, neanche parziale, di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna
forma di indennizzo.
4. Colui che subentra nell’occupazione deve chiedere all’ufficio competente la voltura della
concessione o autorizzazione entro 30 giorni dall’acquisizione dell’attività o del bene in
relazione al quale è effettuata l’occupazione, a pena di immediata decadenza della
concessione o autorizzazione, indicando gli elementi di cui all’art. 12 del presente
Regolamento.
5. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o
autorizzazione.
6. Il subentro dell’occupazione non determina l’interruzione della stessa ai tini
dell’assolvimento del canone.
7. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della
concessione stessa purché entro un anno dalla data del decesso ne diano comunicazione agli
uffici competenti che, ove nulla osti, provvedano ad aggiornare l’intestazione.
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15
COMUNE DI ANCONA
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Art. 26 Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d’urgenza
i. Quando l’occupazione è d’urgenza ossia sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da
motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando
devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono
essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l’occupazione senza aver prima ottenuto il
rilascio del provvedimento di concessione.
2. L’occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale ed a Ancona
Entrate S.r.l. direttamente o a mezzo posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo di
comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione
che rendono le comunicazioni opponibili a terzi, o telegramma, e entro tre giorni lavorativi
successivi all’inizio dell’occupazione, deve comunque presentare la domanda per ottenere il
rilascio della concessione.
3. L’occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e
pericolo per gli utenti della strada, inclusa un’adeguata segnaletica nel rispetto delle norme
stabilite dal codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Qualora
l’occupazione riguardi l’esecuzione di lavori interessanti la sede stradale ed altri spazi
pubblici comunali, devono essere rispettate le norme vigenti al momento dell’occupazione
stessa, previste dal Regolamento edilizio.
4. Se l’ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l’urgenza oppure se
non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restando l’obbligo di
corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, Io stesso canone subirà una
-
5. !n ogni caso resta fr::o !‘bHigo per l’interessato di corri c;;era i carr per i!
di effettiva occupazione e di effettuare l’eventuale ripristino dei luoghi.
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rL.L
COMUNE Dl ANCONA
TITOLO III
PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PASSI CARRABILI E PER DIVIETO DI
SOSTA ACCESSI CARRABILI
Art. 27 Definizioni
A) Passi cari-abili
I. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una
area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta
un’opera visibile quale listone di pietra o appositi intervalli lasciati nel marciapiede o una
modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà
privata.
2. 1 cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria
ai sensi dell’ art. 22 comma 3 del D. Lgs n.285/92 e Art. 120 (Figura [1 78. del D.RR. n.
495/92), sono esclusivamente quelli consegnati da Ancona Entrate S.r.l. al titolare dell’atto di
concessione. Il cartello di divieto di sosta dovrà essere restituito in occasione di revoca,
decadenza o cessazione della concessione o di richiesta di duplicato del cartello stesso.
3. L’eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l’utilizzatore del passo
carrabile, comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella
del passo corrispondente.
4. Il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi abbia realizzato
l’intervento.
5. La ìuperficie dci pa: carab:i d 5cttc3rraoaacae si determina moltipiicad. a
: larghezza del passo, misurata sulla fronte de1!’difìciD d! terreno al quale si dà accesso, r
la profondità convenzionale di un metro lineare.
6. Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare domanda
per la messa in pristino dell’assetto stradale. Se il soggetto gestore, previa acquisizione dei
nulla osta da parte degli uffici interessati, consente la chiusura del passo, le spese necessarie
per la relativa operazione sono a carico del richiedente.
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B) Accessi carrabili o pedonali afilo del manto stradale (passi a raso)
1. Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale,
posta a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell’area
pubblica antistante avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
Non devono essere presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione
naturale dell’area interessata, quali riempimento di scarpata. muretti d’ala o qualsiasi tipo di
pavimentazione comunque realizzata.
2. Nel caso di semplici accessi posti a filo con il manto stradale, e, in ogni caso, quando
manca un’opera visibile, che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta
all’uso pubblico, è dovuto il canone. solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano,
richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del
Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di
rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante
gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l’esercizio di particolari attività o
l’apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull’area medesima.
3. L’istruttoria dell’istanza per l’autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto
al rilascio delle concessioni per passi carrabili.
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COMUNE DI ANCONA
4. 1 cartelli segnaletici di divieto di sosta devono essere esclusivamente quelli consegnati da
Ancona Entrate S.r.I. ai titolari della concessione, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi
deIl’art. 22. comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell’art. 120 del D.P.R. 495/1992.
Art. 28 Realizzazione del passo carrabile accessi nelle strade urbane
1. L’autorizzazione alla costruzione del passo carrabile è rilasciata nel rispetto della normativa
edilizia-urbanistica.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile
da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella
strada medesima;
deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli;
qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve
essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale;
deve essere indicato mediante l’apposito segnale di cui all’art. 120 del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada.
3. Qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il
passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve
essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
L’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di
consentire la sosta, fuori della sede stradale, dì un veicolo in attesa di ingresso.
ro ct:ta ‘:rtura di passi carrabili provv:ar: per mct:.: t:p3raei ::a: ‘ajert’ra di
.toantieri c iaui1i. In tali ca
1 devono essere osservato per quanto pcibi!e Io condizioni di ui
al presente articolo e il segnale indicativo è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli
estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo. Deve in ogni caso disporsi idonea
segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze
dal l’intersezione.
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Art. 29 Domanda per il rilascio dell’autorizzazione
1. L’apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad
autorizzazione della società Ancona Entrate S.r.l., previa domanda da parte del proprietario
oppure, nel caso di condominio, dell’amministratore. Nel caso di locali o aree per l’accesso ai
quali è necessario transitare con i veicoli in aree private di uso pubblico e più in generale su
proprietà altrui, essendo in questo caso il passo carrabile collocato al confine tra la strada
pubblica e la proprietà altrui, la richiesta deve essere presentata dal diretto interessato e
corredata da attestazione dell’amministratore del condominio sul consenso unanime dei
proprietari oppure, in assenza dell’amministratore, dal nulla osta unanime dei proprietari.
2. Nel territorio del Comune di Ancona, tutti i passi carrabili che si immettono su strade
comunali, devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata
dalla società Ancona Entrate S.r.l.. in conformità alle prescrizioni contenute nel presente
Regolamento.
3. Non possono essere stabiliti nuovi accessi o diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati
laterali, né nuovi innesti di strade soggetti a uso pubblico o privato, senza la prevista
autorizzazione comunale (art. 22. comma 1. C.d.S.).
4. La domanda per il rilascio dellautorizzazione, deve essere redatta su apposito modello
regolarizzata in termini di bollo e deve essere indirizzata alla società Ancona Entrate S.r.l. e,
per conoscenza, al Comando di Polizia Municipale.
Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:
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COMUNEDIANCONA
generalità del richiedente il passo carrabile:
per le persone fisiche: il cognome e nome, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale
e, se presenti, la partita IVA, l’eventuale recapito telefonico e l’indirizzo e-mail e/o l’indirizzo
di posta elettronica certificata o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con
caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni
opponibili a terzi;
per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la
denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita EVA, le
generalità del rappresentante che sottoscrive la domanda, gli eventuali recapiti telefonici e
l’indirizzo e-mail e/o l’indirizzo di posta elettronica certificata o di qualsiasi altro mezzo di
comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione
che rendono le comunicazioni opponibili a terzi;
titolo di godimento dell’immobile a cui è asservito il passo carrabile;
ampiezza dell’apertura (luce del passo);
ubicazione del passo carrabile (l’indirizzo e il numero civico);
dati catastali;
destinazione del passo carrabile (a servizio di civile abitazione o di impianti produttivi o di
struttura pubblica);
esistenza o meno di cancelli. serrande o di sistemi di apertura automatizzati;
esistenza o meno di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiede, scivolo, ecc.);
distanza del passo carrabile da eventuali incroci;
dimen.:c:
pas rrb:ic;
descrizico particolareggiata dei !vcri ch i iatndono eseguire;
impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel
presente regolamento, nell’atto di autorizzazione.
La domanda deve essere corredata da:
marca da bollo da apporre sull’autorizzazione che viene rilasciata da Ancona Entrate S.r.l.;
planimetria in scala 1:2000 con evidenziato in colore rosso il passo carrabile;
attestazione del versamento dovuto per il costo del cartello segnaletico e per i diritti di
istruttoria e sopralluogo.
5. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile.
la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata dall Amministratore o dal capo condominio
o da uno dei proprietari dell’immobile, segnalando che il passo è a servizio di più unità
immobiliari. In questo caso la richiesta avanzata anche da un solo proprietario costituisce
titolo per ottenere la concessione del passo carrabile che sarà rilasciata in un’unica copia
intestata al richiedente ed avrà valore nei confronti di tutti i fondi o proprietà immobiliari
serventi.
6. QLlalora per la realizzazione del passo carrabile fossero necessarie opere per le quali la
normativa vigente preveda l’autorizzazione o altro titolo abilitativo, il richiedente dovrà
presentare apposita istanza al competente ufficio comunale tendente ad ottenere l’atto
autorizzativo (autorizzazione edilizia).
7. In ogni caso, l’autorizzazione è obbligatoria per tutti gli accessi individuati da appositi
manufatti o da modifiche al piano stradale (passo carrabile), mentre è facoltativa per gli
accessi privi di manufatti (passo carrabile a raso o accesso a raso).
8. Chiunque abbia ottenuto l’autorizzazione deve realizzare o mantenere, ove occorra, le opere
su fossi laterali senza eliminare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche piano
altimetriche della sede stradale.
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..
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19
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COMUNEDIANCONA
Art. 30 Istruttoria della domanda
I. L’istruttoria della domanda è svolta dalla società Ancona Entrate S.r.l., che predispone
apposita autorizzazione amministrativa previa acquisizione dei necessari pareri tecnici
rilasciati dai competenti uffici comunali.
2. Ancona Entrate S.r.l. attiva la fase istruttoria con la verifica della regolarità e completezza
della domanda. Qualora l’esito dell’istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda
agli uffici comunali competenti per acquisirne gli eventuali pareri tecnici (Ufficio Traffico,
Gestione Edilizia, Polizia Municipale) che si rendano opportuni o che siano prescritti da
norme e regolamenti.
3. Gli uffici comunali competenti trasmettono alla società Ancona Entrate S.r.l. i nulla osta o il
diniego entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda.
4. Ancona Entrate S.r.l., qualora l’esito dell’istruttoria sia negativo, entro il termine di 15
giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, chiede all’interessato, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante comunicazione per posta elettronica
certificata o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di
sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi,
di fornire tutta la documentazione o gli elementi mancanti. L’integrazione della domanda
dovrà essere effettuata entro e non oltre 1 5 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e,
in caso contrario, la domanda sarà archiviata.
5. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della
domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento
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:z:trativo (terminD procedimenic 50 gcrn;). azoatc ::::Dztrz
r:hiesta dei parcii
tni comporterà l’acquisizione del silenzio assenso come previste dalla mativa vigente.
6. E sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché Ancona
Entrate S.r.l. comunichi il rigetto della domanda di occupazione, accompagnata da
motivazione che recepisca i pareri acquisiti.
7. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all’occupazione.
8. Al termine dell’istruttoria, acquisiti i pareri positivi dei competenti uffici comunali, viene
emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di autorizzazione o di diniego
della stessa.
9. Ancona Entrate S.r.l. avrà cura di inserire l’autorizzazione in apposito registro, indicando
numero e data di rilascio ed eventuali annotazioni, che lo metterà a disposizione dei servizi
comunali interessati.
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Art. 31 Durata dell’autorizzazione
1. 1 provvedimenti di autorizzazione all’apertura di accesso carrabile, che sono rinnovabili
alla loro scadenza, hanno la durata massima di ventinove anni. Ancona Entrate S.r.1. può
revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o
di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2. I provvedimenti di autorizzazione all’apertura di accesso carrabile, per i quali il
contribuente aveva optato per il pagamento di venti annualità della TOSAP sono rilasciati a
tempo indeterminato, salvo revoca per i motivi di cui alI’art. 36 del presente Regolamento.
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Art. 32 Subentro nell’autorizzazione
1. Nel caso di trasferimento di proprietà e/o possesso dell’immobile il nuovo possessore dovrà
inoltrare domanda di subentro all’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione di passo carrabile.
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20
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COMUNE DI ANCONA
Art. 33 Segnaletica
1. Il segnale di “Passo carrabile” o Accesso carrabile” viene rilasciato dalla società Ancona
Entrate S.r.l. previo versamento da parte dell’interessato di una somma pari ad € 25,00
cadauno da effettuarsi presso la Tesoreria comunale o ufficio postale e da allegare alla
domanda per il rilascio dell’autorizzazione. Tale somma potrà essere modificata con Delibera
di Giunta Comunale.
2. Il segnale indiclierà gli estremi dell’autorizzazione rilasciata.
3. E’ vietata l’apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproduttivi dei
simboli previsti dal vigente Codice della Strada come previsto e sanzionato dall’art. 45 dello
stesso codice.
In caso di furto del segnale “Passo carrabile” o ‘Accesso Carrabile” il privato dovrà
presentare apposita istanza alla società corredata da copia della denuncia di furto.
4. La società provvederà al rilascio di nuovo segnale, previo versamento della somma sopra
indicata, che verrà collocato dal privato a sua cura e spese.
5. In caso di deterioramento del segnale “Passo carrabile” o “Accesso carrabile” tale da
rendere illeggibile gli estremi dell’autorizzazione riportati sullo stesso, il privato dovrà
presentare istanza alla società Ancona Entrare al fine di ottenere nuovo segnale, previo
versamento della somma indicata nel presente articolo e restituzione del segnale deteriorato.
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Art. 34 Canone e altri oneri
1. 1 passi carrabili sono assoggettati al pagamento del relativo canone in conformità al vigente
‘gaa-crto c uaic
a uant:ltro dovuto, secondo le norat!v: v;cat:
.:oaché ai pagarnentc delle pcse. per L’istruttoria del!a pratica ed evtual2 3opraHco clic i
renda necessario per la definizione della richiesta (art. 27 e. 3 D.Lgs 285/92) e le spese
relative al rilascio dell’apposito cartello, nonché l’eventuale messa in opera secondo gli
importi che saranno determinati con atto della Giunta Comunale.
—
Art. 35 Rinunce
1. Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia 90 gg. prima della scadenza
annuale. Ove non vi sia espressa rinuncia di autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al
versamento della tassa annuale fino alla scadenza.
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Art. 36 Sanzioni e revoca
1. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli del presente
Titolo III e nel provvedimento autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà
comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla
regolarizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile
del procedimento revoca l’autorizzazione.
2. Le violazioni alle norme del Titolo III del presente Regolamento, salvo che il fatto
costituisca reato o violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del “Codice della
Strada”, approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992. n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni e del relativo Regolamento d’Esecuzione.
Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all’art. 20, comma 4, e di cui all’art. 22,
commi Il e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e
integrazioni).
-
2!
COMUNE DI ANCONA
Art. 37 Diritti di istruttoria e sopralluogo
1. E’ istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 27 comma 3 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92 e successive modifiche e
integrazioni), nella misura di € 25.00 per ogni singola richiesta di passo carrabile, da
corrispondersi all’atto di presentazione della richiesta medesima. La suddetta somma potrà
essere modificata con Delibera di Giunta Comunale.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DEL CANONE
Art. 38 Criteri generali di determinazione del canone
i. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico
passaggio previste nel presente Regolamento è dovuto un canone, determinato in base alle
disposizioni che seguono.
2. Per le occupazioni di spazi sovrastanti aree pubbliche, la superficie assoggettabile a canone
corrisponde all’area di proiezione orizzontale dell’oggetto non aderente al suolo che sovrasta
l’area pubblica, estesa fino ai bordi estremi ed alle linee più sporgenti.
tmpo::na è stabilita, nel presentc
3. Per ciascun tipo di cccpa:onc p:rr-.c
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Regolamento
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e del sacrificio imposto
occupata, e cioè del beneficio economico ritraibile dall’occupaz
alla collettività per l’uso esclusivo che viene fatto dell’area.
4. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare,
indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
5. La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è commisurata alla durata
dell’occupazione medesima.
6. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa,
annuale o giornaliera, prevista per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari
concessi o comunque occupati, tenuto conto dell’ubicazione dell’occupazione stessa.
7. Le tarifTh sono deliberate dalla Giunta Comunale. nel rispetto di quanto previsto dal
presente Regolamento.
8. In fase di prima applicazione per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la
misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di 2,10€ x giomo;
per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annuale per metro quadrato
o metro lineare è di 83,95 € x anno.
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Art. 39 Criteri per la determinazione della tariffa
1. 1 criteri per la determinazione delle tariffe di base per l’applicazione del canone sono
individuate sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
alla classificazione delle strade;
all’entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
alla durata dell’occupazione;
al valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la
sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti per la salvaguardia della stessa;
al valore economico dell’area in relazione al beneficio ritraibile dall’occupazione.
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COMUNE Dl ANCONA
-
Art. 40 Classificazione delle aree e degli spazi pubblici
1. Agli effetti dell’applicazione del canone, il territorio del Comune è suddiviso in quattro
zone, in relazione alla rilevanza economica delle strade e delle aree che possono essere
richieste in concessione. Le zone sono le seguenti:
-
Zona
I
2
3
4
Denominazione
Centro
Semiperiferia
Periferia
Extraurbano
coefficiente
1,00
0,84
0.72
0,57
2. L’insieme delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche o private soggette alla servitù di
pubblico passaggio è contenuto nell’elenco allegato A al presente Regolamento.
Art. 41 Coefficiente di valutazione economica dell’occupazione
I coefficienti moltiplicatori, determinati in base ai criteri espressi dall’art.39, sono stabiliti
come segue:
-
n.
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Descrizione occupazione
Passi ed accessi carrabili
Srazi sonrastintie sottostanti il suolo non aventi natura commrcile
tsposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi, aventi carattere
pTmoienai, ccmmerie o pubblicitarkr
Esposizioni commerciali con vendita di beni o servizi: chioschi, mostre
mercato_di_iniziativa_privata,_edicole,_vetrine
Commercio su aree pubbliche
Esercizi pubblici di ristorazione, bar,.pub con espositori, tavoli, sedie, gazebo,
ombrelloni, pedane, panchine, fioriere e tende parasole, dehors
Tende fisse o retrattili
Distributori di carburante
Parcheggi e campeggi
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.
Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative e altre attività non
commerciali
Erogazione pubblici servizi a rete (occupazioni temporanee)
Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili), cantieri, scavi, gru ed
auto cestelli.
Automezzi per carico/scarico merci, traslochi.
Striscioni e cartelli mobili pubblicitari
Altre attività commerciali
Stabilimenti balneari
Occupazioni permanenti con impianti per la telefonia mobile
Coefficiente
0,30
I
I 0 14
(J,41J
-
0,60
0.80
0,50
0,1 8
0,25
0,40
0,17
0,35
0,50
0,20
0.49
0,18
0,60
0,40
Tariffa 1.000
€/mq (art. 8
lett. d)
COMUNEDIANCONA
Art. 42 Coinmisurazione dell’area occupata e modalità di applicazione del canone
1. Il canone è commisurato all’occupazione risultante dall’atto di concessione espressa in
metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o
lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:
a) occupazioni permanenti:
Tariffa annua x coefficiente zona x coefficiente categoria x mq
b) occupazioni temporanee:
Tariffa giornaliera x coefficiente zona x coefficiente categoria x mq x gg
dove gg sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati.
2. Le occupazioni permanenti iniziano, di norma, il primo di gennaio e scadono il 31
dicembre di ogni anno e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura
prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui agli artt. 38, 40 e 41. Nel caso di
concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d’anno, la scadenza annuale rimane
quella del 31 dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di
effettiva occupazione.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole
tipologie a giorno secondo la tariffa di cui agli artt. 38,40 e 41.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al
canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della
minima figura geometrica piana che le contiene. In caso di occupazioni con gazebo o tendoni
la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.
5. Per le occcpaz:om ccn a:e oeg alizzati all’esercizio dell’atvia .;:;,
la superficie cemputabile pcr la determinD.ziorc dcl canone è quella corrisponderte all’intera
area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione.
6. Le occupazioni di aree in concessione sono assoggettate al canone in base alla superficie
complessiva oggetto della concessione.
7. La superficie eccedente i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che
temporanee, è calcolata in ragione del dieci per cento.
-
Art. 43 Agevolazioni
i. Le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno,
beneficiano delle seguenti riduzioni rispetto alla tariffa base, a seconda delle fasce orarie di
occupazione:
A
1
fascia oraria
fino ad otto ore di occupazione
80 % della tariffa base
A
2
fascia oraria
da 8 ore a 12 ore di occupazione
50 % della tariffa base
A
3
fascia oraria
da 12 ore a 24 ore di occupazione nessuna riduzione della tariffa base
2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative ad attività dello spettacolo viaggiante,
mestieri, girovaghi, luna Park e circhi, la tariffa è ridotta del 50% per la superficie fino a 100
mq, del 75% per la superficie oltre 100 mq e fino a 1.000 mq. e del 90 % per la superficie
oltre 1000 mq.
3. Le occupazioni di suolo pubblico temporanee nelle aree o spazi anche verdi realizzate da
soggetti pubblici o privati nelFambito di iniziative, eventi, manifestazioni aventi scopi
promozionali del territorio e delle attività connesse, possono beneficiare di una riduzione del
90 % del canone dovuto, deliberata dalla Giunta dal Comune. La riduzione in questione non è
cumulabile e si applica anche se viene svolta attività economica-commerciale.
4. Per le occupazioni temporanee, ad esclusione delle attività edilizia (cat. 13):
la tariffa è ridotta del 50% per il periodo eccedente i 14 giorni fino al 30° giorno.
la tariffa è ridotta del 70% per il periodo superiore a 30 giorni.
-
-
-
-
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-
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4
COMUNE DI ANCONA
La proroga delle occupazioni può essere concessa per una sola volta e per una durata massima
di 40 giorni.
5. Per occupazioni temporanee effettuate dagli operatori commerciali per la fiera di San
Ciriaco la tariffa base è ridotta del 20%.
6. Per occupazioni temporanee riferite a zona dove sono previsti vincoli stabili dalla
Sovrintendenza viene prevista una riduzione del 10%.
7. L’importo dovuto a titolo di COSAP può essere scomputato fino ad un massimo del 60%
del suo valore mediante la realizzazione, da parte del concessionario. di lavori di carattere
straordinario sul patrimonio comunale autorizzati dal Comune. L’operazione di scomputo
viene rilevata nella contabilità del Comune in applicazione del Principio contabile applicato
alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011).
Art. 44 Esclusioni
1. Il canone non è dovuto per le occupazioni di soprassuolo con balconi, verande, bow
windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi
e delle finestre.
Il canone non è dovuto altresì per le seguenti occupazioni:
a) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di
erogazione di pubblici servizi;
b) attrezzature necessarie per l’effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e per l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio
.a;: z.’c:ta da azienda su concessione de! Uomunc;
..a) oapaziai che misurino, ai fini della daterminazione dal canone. m..L..mezzc. metro
quadrato;
d) tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto,
tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni
pubblicitarie, orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e aste
delle bandiere;
e) autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le
soste o nei posteggi ad esse assegnati;
f) autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea o privato nelle aree pubbliche a ciò
destinate (taxi, autonoleggio, parcometri);
g) posteggi e accessi carrabili riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di
handicap;
h) occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dagli enti locali, dagli enti pubblici non
economici, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale e da enti religiosi, per l’esercizio di
culti ammessi dalla Stato, nello svolgimento diretto delle loro funzioni istituzionali; purché da
tali occupazioni non venga tratta alcuna utilità commerciale; in ogni caso. non sono escluse
dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dagli
stessi soggetti di cui alla presente lettera;
i) occupazioni realizzate, per una durata annua non superiore a 15 giorni, dalle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs 460/97 per le sole attività
istituzionali, direttamente connesse o accessorie per natura a quelle istituzionali, e dalle
associazioni di categoria sindacali e datoriali per le sole attività istituzionali;
1) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un’apprezzabile riduzione
della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una
valorizzazione e che vengano approvate dall’Amministrazione Comunale;
-
—
——-
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—
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25
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—
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COMUNEDIANCONA
m) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico
in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla Giunta comunale un rilevante
interesse cittadino;
n) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare a soggetti portatori di handicap
l’accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni
altro servizio cittadino;
o) aree cimiteriali;
p) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto
della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al
termine della concessione medesima;
q) area occupata per manifestazioni o iniziative a carattere politico purché non ecceda i I O
metri quadrati.
2. En tutti i casi permangono gli obblighi di conservazione e manutenzione del bene pubblico
interessato dalla occupazione.
Art. 45 Termini e le modalità per il pagamento del canone
I. Il canone deve essere pagato mediante versamento:
a) presso gli sportelli postali tramite versamento su dc postale, bonifico, intestato al Comune
di Ancona;
b) con altre forme di pagamento stabilite dall’amministrazione comunale
2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone dovuto per la prima annualità di
c:oirio 1cv oere ettcttuatc pr:r: flell’inizio deli’ocupazione. ti
pe. b ccesive annualità deve sserffettuato entro il 30 aprile dell’anri di comtza..•__
3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato entro l’inizio
dell’occupazione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento.
4. Ancona Entrate S.r.l. predispone annualmente gli avvisi bonari per il versamento del
canone annuale per i titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente.
Il mancato ricevimento dell’avviso non libera dall’obbligazione del pagamento del canone
entro la scadenza prevista dal presente Regolamento.
5. Il canone se d’importo superiore a € 258,00 può essere corrisposto in 3 rate nell’anno di
riferimento, senza interessi e di uguale importo, con scadenza rispettivamente al 30 Aprile, 31
Luglio e 3 1 Ottobre.
6. Il canone delle concessioni temporanee di durata non inferiore a cinque mesi può essere
assolto in Liflica soluzione o in rate mensili purché aventi scadenza entro il termine di fine
occupazione; l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 150,00.
-
Art. 46 Rimborso del canone
1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell’atto di
concessione può presentare al competente ufficio l’istanza di rimborso.
2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 90 giorni decorrenti dal ricevimento
della richiesta di restituzione avanzata dall’interessato. Nello stesso termine l’ufficio può
negare la restituzione degli importi versati, inviando all’interessato un’apposita
comunicazione in cui è motivata la decisione.
3. La modifica dell’atto di concessione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta
dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di
calcolo.
-
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r;.C’:
p____
COMUNE DI ANCONA
,
4. La revoca e la rinuncia dell’atto di concessione dà diritto al rimborso di una quota del
canone corrispondente al periodo in cui l’occupazione non è stata effettuata.
Art. 47 Provvedimenti, penalità e trattamento sanzionatorio
1. 11 tardivo o parziale versamento del canone comporta l’applicazione di una penalità pari al
3% dell’ammontare del canone dovuto se il ritardo è contenuto entro trenta giorni dalla
nascita del debito e pari al 10% dal 31 giorno e fino all’atto di accertamento del mancato
pagamento. Con l’accertamento la penalità dovuta è pari al 20%. Tali penalità sono
comprensive degli interessi legali di mora fino a quel momento.
Il concessionario ovvero l’occupante è tenuto ad adempiere nel termine di 60 giorni dal
ricevimento dell’avviso.
2. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il termine di 5 anni dalla data di scadenza
dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.
3. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per
il versamento del canone, alla cui determinazione provvede Ancona Entrate S.r.l. dandone
notizia all’interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi i e 2.
4. L’omessa esposizione dell’atto che legittima l’occupazione, ai sensi dell’art. 15 e dell’art.
18, da luogo all’applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 500,00.
—
Art. 48 Riscossione coattiva
1. Se il concessionario non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei
tmini stabiliti, oppure se Dccpartr b:::VD
paga
c::ine dovute, la relativa
azione e gli interessi legali,. Ancona Entrate S.r.l. preceda alla iiceione coattiva del
canone e delle altre somme dovute, seguendo la procedura dell’ingiunzione fiscale, prevista
dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639 o alla riscossione tramite ruolo. Si dà luogo a riscossione
coattiva solo quando la somma dovuta nel complesso dal singolo debitore non sia inferiore ad
€12,00.
—
Art. 49 Altri canoni concessori su attività commerciali
1. Dalla misura complessiva del canone COSAP va detratto l’importo di eventuali altri canoni
previsti per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Di
conseguenza, qualora l’importo dovuto a titolo di canone concessorio sia maggiore
dell’importo dovuto a titolo di COSAP, non si procederà all’applicazione di quest’ultimo;
qualora invece l’importo dovuto a titolo di COSAP sia maggiore di quello dovuto a titolo di
canone concessorio, si applicherà anche il primo per l’eccedenza.
2. Sull’intero ammontare del canone concessorio previsto dal comma i si applica l’IVA
qualora siano verificati i presupposti normativamente previsti ex D.P.R. n. 633/72.
Art. 50 Aggiornamento tariffe
1. in mancanza di diversa deliberazione della Giunta Comunale, le tariffe base del canone per
metro sono aggiornate automaticamente per ogni anno successivo all’entrata in vigore del
presente Regolamento sulla base dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dalI’lstat nell’anno precedente.
-
27
COMUNE DIANCONA
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 51 Norma di rinvio
I. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente atto e, comunque, a
titolo d’integrazione, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate, al
Regolamento per l’installazione e gestione dei de hors e al Regolamento per la disciplina del
commercio su aree pubbliche
2. Per quanto altro non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al
Decreto Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 e del Decreto Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive
modificazioni e le altre norme vigenti in materia.
-
Art. 52 Disposizioni transitorie e finali
i. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del
presente Regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la loro revoca per
contrasto con le presenti norme regolamentari e fermo restando quando disposto dall’art. 2,
comma 2, del presente Regolamento.
2. 1 concessionari possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi
derivanti dall’applicazione del nuovo canone.
3. il Comune ed Ancona Entrate S.r.L assicurano la diffusione pubblica del presente
-
Art. 53 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il I gennaio 2017.
-
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento:
Allegato A
Elenco delle strade e degli altri sedimi del Comune di Ancona con la
classificazione
Allegato 8 Rappresentazione cartografica della zonizzazione
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COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
LARGO GIOVANNI PAOLO Il
LARGO LORD BADEN POWELL
LARGO MANCINI
LARGO MANIERA
LARGO MARINELLI
LARGO MORELLI
LARGO PADRE GIOVANNI MARINELLI
LARGO SACRAMENTO
LARGO SAN COSMA
LARGO SARNANO
LARGO SAVIOTTI
LARGO XXIV MAGGIO
LUNGOMARE PALOMBINA
LUNGOMARE VAN VITELLI
LUNGOMARE ZONA INDUSTRIALE
PIAZZA ALIGHIERI
PIAZZA ANFITEATRO
PIAZZA BASSI UGO
PIAZZA CAVOUR
PIAZZA DA SANGALLO
PIAZZA D’ACQUISTO SALVO
PIAZZA D’ARMI
PIAZZA DEL DUOMO
PIAZZA DEL SENATO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
PIAZZA DIAZ
PIAZZA FERMI
PIAZZA FONTANA
PIAZZA GALILEI
PIAZZA GIOMBI
PIAZZA ITALIA
PIAZZA KENNEDY
PIAZZA MALATESTA
PIAZZA MINZONI
PIAZZA MORO
PIAZZA PALATUCCI
PIAZZA PERTINI
PIAZZA PLEBISCITO
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COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
STRADA FONTANELLE
STRADA GHETTARELLO
STRADA LA CUPA DI POSATORA
STRADA MONTE DAGO
STRADA VECCHIA PINOCCHIO
STRADE PRIVATE MONTIROZZO
VARIANTE SS. 16 NORD
VIA AD ALTO
VIA AGUGLIANO
VIA AI TRE CANTONI
VIA ALBERTINI
VIA ALLENDE
VIA ALMAGIA
VIA ALPI
VIA AMURRI
VIA ANDERS
VIA ANFOSSI
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VIA ANTINORI
VIA ANTOGNINI
VIA APPENNINI
VIA ARCEVIA
VIA ARCHIBUGI
VIA ASCOLI PICENO
VIA ASIAGO
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VIA ASTAGNO
VIA AWENATI
VIA BACCARANI
VIA BAGNO
VIA BAINSIZZA
VIA BALDASSARI
VIA BARACCA
VIA BARATTANI
VIA BARBIERI
VIA BARDUCCI
VIA BARILARI
VIA BARILATTI
Pagina 4 di 16
COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
VIA BARTOLINI
VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO
VIA BATTISTI
VIA BECCHERIA
X
X
VIA BENINCASA
X
X
X
X
VIA BENTI VOGLIO
X
VIA BERLINGUER
X
VIA BERNABEI
X
VIA BERSAGLIERI DITALIA
VIA BERTI
X
VIA BETTI
VIA BEZZECCA
VIA BIANCHI
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X
VIA BIRARELLI
X
VIA BLASI
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VIA BIANCHI ROBERTO
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VIA BOMPIANO
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VIA BONDA
X
VIA BORNACCINI
X
VIA BORSELLINO
X
VIA BOSCO
X
VIA BRAMANTE
X
VIA BRAMUCCI
X
VIA BRODOLINI
X
VIA BRUNO GIORDANO
X
VIA BUFALINI
X
VIA BUONCOMPAGNO
X
VIA BUOZZI
X
VIA CADORE
X
VIA CADORNA
X
VIA CADUTI DEL LAVORO
X
VIA CAGLI
X
VIA CALATAFIMI
X
VIA CALZECCHI ONESTI
X
VIA CAMBI
X
VIA CAMERANO
X
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COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
CATEGORIA___
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
VIA CAMERINI
X
VIA CAPODISTRIA
VIA CARDETO
X
X
X
X
VIA CARDUCCI
VIA CARTOCCI BARTOLOMEI
X
VIA CASTELFIDARDO
X
VIA CATENA
X
VIA CAUCCI
X
VIA CELLI
X
VIA CERVI
X
VIA CESANO
X
VIA CHIARAVALLE
VIA CHIENTI
VIA CHIESA
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VIA CIALDINI
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VIA CINGOLANI
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VIA CIRCONVALLAZIONE
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VIA CITTADELLA
VIA CIVITANOVA
VIA COLLE AMENO
VIA COLLE VERDE
VIA COLLODI
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VIA CONCA
X
VIA CONTI
VIA CORINALDO
VIA CORRIDONI
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X
VIA COSTA
X
X
X
VIA COSTANTINI
X
VIA CRIVELLI
X
VIA CROCE
X
VIA CROCIONI
X
VIA CUPRAMONTANA
X
VIA CURTATONE
X
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X
X
COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
CATEGORIA
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
i
VIA DA VINCI
X
VIA DALMAZIA
X
VIA DAVANZALI ALDO
X
VIADEBOSIS
X
VIA DE DOMINICIS
X
VIA DE GASPERI
X
VIA DEGLI OREFICI
X
VIA DEI CAPPUCCINI
VIA DEI PICENI
X
VIA DEL CANALE
X
VIA DEL COMMERCIO
VIA DEL CONERO
VIA DEL CROCIFISSO
X
X
X
VIA DEL FARO
X
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VIA DEL GALLO
X
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VIA DELLA MARINA
VIA DELLA PERGOLA
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X
VIA DELLA PESCHERIA
X
VIA DELLA RICOSTRUZIONE
VIA DELLA TECNICA
X
X
VIA DELL’AGRICOLTURA
VIA DELL’APPANNAGGIO
X
X
VIA DELL’ARTIGIANATO
VIA DELLE GRAZIE
VIA DELLE PALOMBARE
X
X
X
VIA DELLE VILLE
VIA DELL’INDUSTRIA
VIA DELL’OSPIZIO
X
VIADI BIAGIO
X
VIA DI COCCO
X
X
X
X
VIA DI GIUSEPPE
X
VIA DI PIETRALACROCE
X
VIA DI TULLIO
X
Pagina
7 di 16
COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
CATEGORIA___
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
VIA DI VITTORIO
X
VIA DURANTI
X
VIA EINAUDI
X
VIA ELlA
X
VIA EMENDABILI
X
VIA ENRIQUEZ
X
VIA ESINO
X
VIA ETE
X
VIA EUSTACCHIO
X
VIA FABRIANO
X
VIA FALCONARA
X
VIA FANO
X
VIA FANTI
X
VIA FAZIOLI
X
VIA FERMO
X
VIA FERRETTI GABRIELF
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X
VIA FILOTTRANU
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X
VIA FIORETTI
X
VIA FIORINI
X
VIA FIUME
X
VIA FLAMINIA
X
VIA FLAVIA
X
VIA FOGLIA
X
VIA FORNACI COMUNALI
X
VIA FORTE SCRIMA
X
VIA FORTUNATO
X
VIA FOSCOLO
X
VIA FOSSOMBRONE
X
VIA FRANCESCHI FERRUCCI
VIA FREDIANI
X
X
VIA FRIULI
X
VIA FUA
X
VIA GABRIELLI
X
VIA GENERALE PERGO LESI
VIA GENGA
X
VIA GENTILE DA FABRIANO
X
X
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__________
COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
VIA GENTILONI
VIA GERVASONI
VIA GIANFRANCESCHI
VIA GIANGIACOMI
VIA GIANNELLI
VIA GIGLI
VIA GINELLI
VIA GIOBERTI
VIA GIOIA
VIA GIOVANNI XXIII
VIA GIROMBELLI
VIA GIUSEPPE E FRANCO FERRANTI
VIA GOITO
VIA GORIZIA
VIA GRAMSCI
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GRANDI
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VIA LA CUPA
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VIA LANZI
VIA LATA
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VIA LEVI
VIA LILLI
VIA LOGGIA
VIA LONGHI
VIA LORETO
VIA LOTTO
VIA LUCCHETTI
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____
COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
VIA MACERATA
X
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA
VIA MAESTRI DEL LAVORO
X
X
VIA MAGENTA
X
VIA MAGGINI
X
VIA MAIOLATI
X
VIA MAMIANI
X
VIA MANZONI
X
VIA MARATTA
X
VIA MARCHETTI
VIA MARCONI
X
X
VIA MARECCHIA
VIA MARINI
X
VIA MAROTTA
X
X
VIA MARSALA
VIA MARSIGLIANI
X
X
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VIA MARTIRI RESISTENZA
VIA MASCINO
VIA MATAS
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VIA MATTE I
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X
X
VIA MAZZOLA
X
VIA MENICUCCI
VIA MERCANTINI
X
X
VIA MERLONI
VIA METAURO
X
X
VIA MICHELANGELO
X
VIA MIGLIOLI
X
VIA MIGLIORI
X
VIA MINGAZZINI
X
VIA MISA
X
VIA MONFALCONE
X
VIA MONINA
X
VIA MONSIGNOR EGIDIO BIGNAMINI
VIA MONTAGNOLA
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COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
CATEGORIA___
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
VIA MONTE MARINO
X
VIA MONTE NERONE
X
VIA MONTE PELAGO
X
VIA MONTE PENNINO
X
VIA MONTE PRIORE
VIA MONTE S.MICHELE
X
X
VIA MONTE SAN VICINO
VIA MONTE VENANZIO
VIA MONTE VETTORE
X
X
X
X
VIA MONTEBELLO
VIA MONTEGRAPPA
X
VIA MONTELLO
X
VIA MONTENERO
X
VIA MONTESANTO
X
VIA MONTESSORI
X
VIA MONTI SIBILLINI
X
X
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VIA MUSONE
X
VIA NATALUCCI
X
VIA NENNI
X
VIA NINCHI
X
VIA NOVELLI
X
VIA NUMANA
X
VIA OBERDAN
X
VIA OFFAGNA
VIA ORSI
VIA ORSINI
X
X
X
VIA OSIMO
X
VIA OSLAVIA
X
VIA OSTRA
VIA OTTO MARZO
X
X
X
VIA PACINOTTI
X
X
VIA PADRE GUIDO
X
VIA PALESTRO
X
VIA PANORAMICA
X
VIA PANTALEONI
X
VIA PANZINI
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COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
VIA PAOLUCCI
X
X
VIA PASTORE
X
VIA PASUBIO
X
VIA PATRIZI
X
VIA PAVESE
X
VIA PERGOLESI GB.
X
VIA PERSIANI
X
VIA PERUZZI
X
VIA PESARO
X
VIA PETRARCA
X
VIA PEZZOTTI
VIA PIAVE
X
X
VIA PICHI TANCREDI
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VIA PIRANI
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VIA PIZZECOLLI
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VIA PONTE MANARINI
X
VIA POSATORA
X
VIA POTENZA
X
VIA PRIMO MAGGIO
X
VIA QUARNARO
X
VIA RAGNINI
X
VIA RAGUSA
VIA RANIERI
X
X
X
VIA RECANATI
VIA REDI
X
X
VIA REDIPUGLIA
X
VIA RENALDINI
X
VIA RICCI
VIA RISMONDO
X
X
VIA RODI
X
X
VIA ROSSA
X
VIAROSSILAURO
X
VIAROSSIVINICIO
X
VIA ROSSINI
X
Pagina 12 di 16
___CATEGORIA
____
COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
VIA ROVERETO
X
VIA RUBICONE
X
VIA RUGG ERI
X
VIA RUPI XXIX SETTEMBRE
VIA RUSSI
X
VIA SABA
X
VIA SABOTINO
X
X
VIA SACCO E VANZETTI
VIA SACCONI
X
X
VIA SACRIPANTI
X
VIA SAFFI
X
VIA SALEMI
X
VIA SALMONI
X
VIA SALVI
X
VIA SALVOLINI
X
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X
VIA SAN CATALDO
VIA SAN COSTANZO
X
VIA SAN GASPARE
X
VIA SAN MARCELLINO
VIA SAN MARTINO
X
X
VIA SAN PIETRO
X
VIA SANTA MARGHERITA
X
VIA SANTO STEFANO
VIA SANZIO
X
X
VIA SARACINI
X
VIA SARAGAT
X
VIA SASSOFERRATO
VIA SCANDALI
X
X
VIA SCATAGLINI
X
VIA SCHIAVONI
X
VIA SCOSCIACAVALLI
X
VIA SCRIMA
X
VIA SEBENICO
X
VIA SELANDARI
X
VIA SENIGALLIA
VIA SENTINO
X
VIA SEPPILLI
X
X
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COMUNE DI ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
CATEGORIA___
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
VIA SERRA SAN QUIRICO
VIA SIMEONI
X
X
VIA SIMONETTI
VIA SIROLO
X
X
VIA SOTTOMARE
X
VIA SPADONI
X
VIA 5 PALATO
X
VIA SPARAPANI
X
VIA SPONTINI
X
VIA TAGLIAMENTO
X
VIA TALIERCIO
X
VIA TAMBURINI
X
VIA TARANTELLI
VIA TAVERNELLE
VIA TENNA
X
X
X
X
VIATHAONDIREVEL
X
VIA TIBALDI
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VII\ III-<MbOMI
X
i
—
—
—
—
I
A
VIA TIZIANO
X
VIA TOGLIATTI
X
VIA TOLENTINO
X
VIA TOMBESI
VIA TOMMASI
X
VIA TORRESI
X
VIA TORRIONI
VIA TOTI
X
X
X
X
VIA TOTTI
X
VIA TRAFFICO
X
VIA TRENTO
X
VIA TREVI
X
VIA TRIESTE
X
VIA TRIONFI
VIA TRONTO
X
VIA ULPIANI
X
X
VIA UMANI
X
VIA UNGARETTI
X
VIA URBINO
X
VIA VALENTI
X
Pagina 14 di 16
X
Ji
i
4
IL
i
COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
CATEGORIA___
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
VIA VALLE MIANO
X
VIA VANONI
X
VIA VARLE’
X
VIA VASARI
VIA VECCHIA PIETRALACROCE
VIA VECCHINI
X
X
X
X
VIA VELINO
X
VIA VENTINOVE SETTEMBRE
VIA VERDI
X
VIA VERGA
X
X
VIA VILLAFRANCA
X
VIA VILLAREY
X
VIA VITTORIO VENETO
VIA VOLPONI
X
X
VIA VOLTA
X
VIA VOLTERRA
X
VIA VOLTO DEI SENIORI
VIA VOLIUI-<NU
X
-
—
A
VIA XXVAPRILE
VIA ZAPPATA
X
X
VIA ZARA
X
VIA ZAZZINI
X
VIA ZINGARETTI
X
VIA ZUCCARI
X
VIA ZUCCARINI
X
VIALE COLOMBO
X
VIALE DELLA VITTORIA
X
VICOLO BONARELLI
VICOLO DEI TRIBUNALI
X
VICOLO DEL CAMPETTO
X
VICOLO DEL SOLITARIO
X
VICOLO DELLA REGINA
X
VICOLO DELLA SERPE
VICOLO DELLA STORTA
X
X
X
VICOLO DELLE CARCERI
VICOLO FOSCHI
X
VICOLO MALACARI
X
VICOLO OSCURO
X
X
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COMUNE Dl ANCONA
REGOLAMENTO COSAP Canone di Occupaziondi e Spazi e d Aree Pubbliche
ALLEGATO A Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione
-
-
i
DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
1
CATEGORIA___
2
4
3
VICOLO PALOMBA
X
VICOLO PAPIS
X
VICOLO SAN GAETANO
X
VICOLO SAN MARCO
X
VICOLO SAN SPIRIDIONE
X
VICOLO STELLUTO
X
VICOLO VETTORI
X
1- Nel caso di strade o aree che sono comprese in più di una zona vale il limite individuato dalla
zonizzazione della cartografia, allegato B, parte integrante del presente stradario.
,
2
-
I mercati scoperti di Collemarino e Torrette sono classificati nella zona di categoria 4
Pagina 16 di 16
4 000
5000
•
ZONIZZAZIONE COSAP
4
1
r..
—
N
I QUARTA
TERZA
SECON DA
PRIMA
ZONE
TESTh fto DO Eì::
FPJ 11t
ALLEGATO 2
TARIFFE COSAP PER TIOLOGIA IM OCCUPAZIONE
A) OCCUPAZIONI PERMANENTI
N.
DESCRIZIONE OCCUPAZIONE
Tariffa annua al metro per tipologia di occupazione
la
CATEGORIA
2a
CATEGORIA
3a
CATEGORIA
4a
CATEGORIA
1,00
0,84
0,72
0,57
coeff
83,95
70,52
60,44
47,85
i
Passi ed accessi carrabili
0,30
25,19
21,16
18,13
14,36
2
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura
commerciale
0,14
11,75
9,87
8,46
6,70
Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi, aventi
carattere promozionale, commerciale o pubblicitario
0,40
33,58
28,21
24,18
19,14
Esposizioni commerciali con vendita di beni o servizi: chioschi,
mostre mercato di iniziativa privata, edicole, vetrine
0,60
50,37
42,31
36,26
28,71
5
Commercio su aree pubbliche
1,00
6
Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub con espositori, tavoli,
sedie, gazebo, ombrelloni, pedane, panchine, fioriere e tende
parasole
0,50
41,98
35,26
30,22
23,93
7
Tende fisse o retrattili
0,18
15,11
12,69
10,88
8,61
8
Distributori di carburante
0,25
20,99
17,63
15,11
11,96
9
Parcheggie campeggi
0,40
33,58
28,21
24,18
19,14
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna
park, circhi, ecc.
0,17
14,27
11,99
10,27
8,13
Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative e altre
attività non commerciali
0,35
29,38
24,68
21,15
16,75
12
Erogazione pubblici servizi a rete
0,50
41,98
35,26
30,22
23,93
13
Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili),
cantieri,..
0,20
16,79
14,10
12,09
9,57
14
Automezzi carfico scarico, traslochi
0,49
15
Striscioni e cartelli mobili pubblicitari
0,18
15,11
12,69
10,88
8,61
16
Altreattivitàcommerciali
0,60
50,37
42,31
36,26
28,71
17
Stabilimenti balneari
0,40
33,58
28,21
24,18
19,14
18
Telefonia (tariffa per ogni mq/anno)
1.000,00
840,00
720,00
570,00
ALLEGATO 2
TARIFFE COSAP PER TIOLOGIA DI OCCUPAZIONE
Tariffa giornaliera al metro per tipologia di occupazione
B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE
N.
DESCRIZIONE OCCUPAZIONE
la
CATEGORiA
2a
CATEGORIA
3a
CATEGORIA
4a
CATEGORIA
1,00
0,84
0,72
0,57
coeff
2,10
1,76
1,51
1,20
i
Passi ed accessi carrabili
0,30
0,63
0,53
0,45
0,36
2
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura
commerciale
0,14
0,29
0,25
0,21
0,17
Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi, aventi
carattere promozionale, commerciale o pubblicitario
0,40
0,84
0,70
0,60
0,48
Esposizioni commerciali con vendita di beni o servizi: chioschi,
mostre mercato di iniziativa privata, edicole, vetrine
0,60
1,26
1,06
0,91
0,72
5
Commercio su aree pubbliche
1,00
2,10
1,76
1,51
1,20
6
Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub con espositori, tavoli,
sedie, gazebo, ombrelloni, pedane, panchine, fioriere e tende
parasole
0,50
1,05
0,88
0,76
0,60
7
Tende fisse o retrattili
0,18
0,38
0,32
0,27
0,22
8
Distributori di carburante
0,25
0,53
0,44
0,38
0,30
9
Parcheggi e campeggi
0,40
0,84
0,70
0,60
0,48
IO
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna
park,circhi,ecc.
0,17
0,36
0,30
0,26
0,20
Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative e altre
attività non commerciali
0,35
0,74
0,62
0,53
0,42
12
Erogazione pubblici servizi a rete
0,50
1,05
0,88
0,76
0,60
13
Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili),
cantieri,..
0,20
0,42
0,35
0,30
0,24
14
Automezzi carfico scarico, traslochi
0,49
1,03
0,86
0,74
0,59
15
Striscioni e cartelli mobili pubblicitari
0,18
0,38
0,32
0,27
0,22
16
Altre attività commerciali
0,60
1,26
1,06
0,91
0,72
17
Stabilimenti balneari
0,40
0,84
0,70
0,60
0,48
18
Telefonia (tariffa per ogni mq/anno)
COMUNE DI ANCONA
DEL
PROPOSTA N.
-
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ISTITUZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
APPROVAZIONE
PUBBLICHE (COSAP) A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2017
DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE
-
-
SERVIZIO PROPONENTE
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE,
PROGRAMMI COMUNITARI,
EOCNOMATO
SERVIZIO INTERESSA O
UFF
Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Il Responsabile
Data
3 NOV
7,
Visto l’art. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento
Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
degli Enti Locali approvato con D.
Sulla presente proposta di deliberazione:
Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.
-
-
Data
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
PARERE
REGOLARITA’
TECNICA
3 NJ LaJ
Il Dirigente della Direzione finanze,
tributi, società partecipate, programmi
comunitari, economato
Il Dirigente della D ezione patrimonio,
espropri, riquaF cazio e, arredo urbano,
edilizia stofco monu entale, sport
Ing. E manno F
Deliberazione n.
((3
del
3o.
taloni
E
\
COMUNE DI ANCONA
€30EL
PROPOSTAN.
-
Z Z’ 2d1
OGGETTO I)ELLA PROPOSTA DI DELIBÉRAZIONE
iSTITUZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE Dl SPAZI ED AREE PUBBLICHE
APPROVAZIONE DEL
(COSAP) A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2017
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE
CONSILIARE
-
-
SERVIZIO INTERESSATO
SERVIZIO PROPONENTE
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE,
PROGRAMMI COMUNITARI,
EOCNOMATO
UFF
Visto l’art. 49, comma i del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. E 8.8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.
Sulla presente proposta di deliberazione:
-
Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
3 1iV
Data
PARERE
)J
Il Dirigente della Direzione finanze,
tributi, società partecipate, programmi
REGOLARITA’
CONTA Bl L E
comunitari, economato
Dott.
Deliberazione n.
((9
del
30.
(I
.
COMUNE DI ANCONA
del_________
PROPOSTA N.
PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI
SPECIALI).
N
IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:
per mera pubblicità suI sito web dell’Ente.
anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli alti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.” (ai sensi deII’art. 15,
comma 2 deI D.Lgs. 3312013);
“Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
ai sensi del citato articolo 12 della legge n, 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce co,,dizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e
‘(ai
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (
sensi deII’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la
pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI FNCONFERIBTLITA’ resa
(preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione
sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al
comnw I e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi I e 4 deI D.Lgs.
39/2013)
La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento,
piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)
Il Dirigente della Dir
Dott.ssa
Deliberazione n.
del
O,, Il. (
ione Fina
E
_______
COMUNE DI ANCONA
PROPOSTA N.
PUBBLICAZIONE
267/2000 e
9 C3//0
ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“alti e
nonché ai sensi
PRETORIO
ALBO
altre speciali disposizioni
i
povvedimenliamininistrativ
2016
del
“)
legislative
—_____
E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE
IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE
. 196/2003) E DELLE “Linee guida in materia di
(D.Lgs
NALI”
PERSO
DATI
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità
enti
docum
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N.
e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
1
4).
12.6.20
del
243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134
Il Dirigt
Deliberazione n.
del
3o. i
Il presente atto viene etto, approvato e sottoscritto.
Il egretario Generale
Certificato
di
(
Q y.
pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna,
all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Ancona,
i
.) L
i
Il Responsabile
•o Affari Istituzionali
Segr eria o igio L
(Avv. ivi
ci, L)
Il presente atto è divenuto esecutivo il 30/11/2016
ai sensi dell’arI. 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:
essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)
per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)
e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
DIREZIONE
FINANZE,
TRIBUTI,
SOCIETA’
Li
GHIANDONI DANIELA
LI
RICCIOTTI GUALTIERO 487
LI
REVISORI DEI CONTI
LI
CAMILLETTI
PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, ECONOMATO
Li
ANCONAENTRATE
-
1020101
Deliberazione n. 119 dcl 30/11/2016
MICHELE