Vademecum per la costituzione dei fondi

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Transcript Vademecum per la costituzione dei fondi

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Dal 2004 ad oggi riscontriamo 4 fasi
per la Costituzione e la Negoziazione
del Fondo Risorse Decentrate
•
Fase dal 2004 al 2010 applicazione CCNL
•
Fase dal 2011 al 2014 decurtazioni ai sensi dell'art.9
comma 2bis del DL 78/2010
•
Fase del 2015 decurtazione stabile ai sensi
dell'art.9 comma 2bis del DL 78/2010 secondo periodo
(introdotto dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013)
•
Fase del 2016 con l’ art. 1 comma 236 Legge di
Stabilità 2016 che ripristina in parte in meccanismo del
2010 - 2014
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I passaggi per la contrattazione
del Fondo Risorse Decentrate
I passaggi del processo di contrattazione del Fondo Risorse
Decentrate sono sempre stati 2:
1. La Costituzione del Fondo, ossia il calcolo delle risorse che
complessivamente potevano essere negoziate;
2. La Negoziazione annuale del Fondo, ossia la destinazione
delle risorse che restavano una volta proceduto ad accantonare le
somme vincolate da istituti individuati, dal CCNL o negoziati negli
anni precedenti per istituti economici che obbligatoriamente
utilizzano risorse stabili (Indennità di comparto, fondo PEO, fondo
Pos. Org. e AA.PP.)
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Elementi costanti
Il susseguirsi di norme contrattuali e legislative ha
significativamente modificato la tecnica di costituzione dei Fondi
Risorse Decentrate nel comparto Regioni - AA.LL., ma alcuni
elementi generali sono rimasti invariati nel corso del tempo.
Questi elementi sono:
1. La distinzione tra risorse stabili e risorse variabili
2.La distinzione tra risorse stabili storicizzate ossia fissate nel
loro importo definitivamente e risorse stabili il cui importo è
suscettibile di ricalcolo periodico o eventuale
3. La distinzione tra riduzioni permanenti delle risorse stabili e
accantonamenti temporanei delle risorse stabili
4.La distinzioni tra risorse variabili a destinazione vincolata,
ossia dedicata a determinati gruppi di lavoratori o servizi degli
enti e le risorse variabili a destinazione non vincolata.
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La distinzione tra risorse stabili e
risorse variabili - 1
Risorse stabili
Possono essere aumentate o ridotte solo attraverso i rinnovi
del CCNL del comparto o da previsioni normative
Risorse variabili
Possono essere richieste e negoziate in sede di trattativa di
secondo livello nei limiti previsti da norme e contratti (le parti
non individuate da norme o dal CCNL, rientrano nella
esclusiva competenza dell’amministrazione)
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La distinzione tra risorse stabili e
risorse variabili - 2
Risorse stabili
Hanno natura tendenzialmente stabile: diciamo che sono
“tendenzialmente stabili” in quanto alcune voci sono suscettibili di
ricalcolo al verificarsi dell’evento cui sono legate (ad. esempio se
l’ente procede ad un ampliamento della pianta organica oppure la
sottoscrizione di un nuovo CCNL determina un ricalcolo delle
progressioni economiche orizzontali, oppure la RIA dei cessati)
Risorse variabili
Il loro importo varia di anno in anno in base all’andamento di
circostanze esterne alla trattativa (ad es. in base all’andamento del
recupero del gettito dell’ICI) o in base alle scelte politiche dell’ente
(ad es. a seguito dell’attivazione di nuovi servizi)
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La distinzione tra risorse stabili e
risorse variabili - 3
Risorse stabili
Sono le uniche risorse da cui si può attingere per finanziare le
progressioni economiche orizzontali, l’indennità di comparto, fondo
delle posizioni organizzative indennità varie (rischio – disagio –
maneggio valori – turno – indennità del settore educativo ecc.) ovvero
tutto ciò che concerne l’organizzazione del lavoro.
Risorse variabili
Non posso essere usate per finanziare progressioni economiche
orizzontali, l’indennità di comparto, fondo delle posizioni organizzative.
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RISORSE STABILI
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Distinzione tra risorse stabili storicizzate e
voci stabili il cui importo è suscettibile di
ricalcolo periodico o eventuale
Le varie voci che costituiscono l’insieme delle risorse stabili
si distinguono in 2 gruppi:
•
Risorse stabili storicizzate ossia fissate nel loro importo
definitivamente e non più suscettibili di aumento
•
Risorse stabili il cui importo è suscettibile di ricalcolo
periodico o eventuale
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Le risorse stabili storicizzate - 1
LE RISORSE STABILI STORICIZZATE SONO:
1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART.
31 C.2 CCNL 22.1.2004)
2. INCREMENTI (ART. 32 CC. 1,2, CCNL 22.1.2004)
3. INCREMENTI (ART. 32 C. 7 CCNL 22.1.2004, risorse
vincolate per le AA.PP.)
4. INCREMENTI (ART. 4. CC. 1,4,5 CCNL 9.5.2006)
5. INCREMENTI (ART. 8. CC. 2,5,6,7 CCNL 11.4.2008)
6. RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001
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Le risorse stabili storicizzate - 2
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003
(ART. 31 C.2 CCNL 22.1.2004)
Si tratta della voce che con il CCNL 2002-2005, a partire dal
Fondo Risorse Decentrate 2004, ha consolidato una serie di voci
previste dai CCNL degli anni precedenti e in particolare:
•art. 14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999;
•art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, del CCNL dell’1.4.1999;
•art. 15, comma 5, per gli effetti derivati dall’incremento delle
dotazioni organiche, anteriori al 2004
•art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001
A queste voci va sottratta la riduzione permanente del fondo
prevista dall’art.7 c. 7 CCNL 1999 ossia la riclassificazione
personale dell’area vigilanza il cui aumento tabellare è stato
finanziato con risorse provenienti dal Fondo Risorse Decentrate.
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Le risorse stabili storicizzate - 3
•INCREMENTI (ART. 32 CC. 1,2, CCNL 22.1.2004)
•INCREMENTI (ART. 32 C. 7, CCNL 22.1.2004)
•INCREMENTI (ART. 4. CC. 1,4,5 CCNL 9.5.2006)
•INCREMENTI (ART. 8. CC. 2,5,6,7 CCNL 11.4.2008)
•RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001
Si tratta di tre incrementi previsti dai rispettivi contratti e calcolati come
percentuali rispettivamente:
•sul monte salari 2001 per ART. 32 CC. 1,2,7, CCNL 2002-05 con
effetti sul Fondo 2004 (com.1 0,62%; com.2 0,50%; com.3 0,20%)
•sul monte salari 2003 per ART. 4. CC. 1,4,5 CCNL 2004-05 con effetti
sul Fondo 2006 (com.1 0,3%; com.4 0,5%; com.5 0,5%)
•sul monte salari 2005 per ART. 8. CC. 2,5,6,7 CCNL 2006-09 con
effetti sul Fondo 2008 (com.2 0,6%; com.5 0,6%; com.6 0,6%; com.7
0,6%)
La quarta voce è una previsione del Testo Unico del pubblico impiego
che fa confluire nel Fondo Risorse Decentrate gli incrementi retributivi
previsti da leggi, regolamenti e atti, ma non previsti dai CCNL
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Le risorse stabili storicizzate - 4
(Alte Professionalità)
Le risorse di di cui art. 32 CCNL 22.1.2004 comma 7 destinano lo
0.20% del monte salari 2001 (al netto dei costi per la dirigenza)
all'istituzione di uno specifico fondo finalizzato alla retribuzione di
posizione e di risultato delle c.d. Alte Professionalità.
La sua istituzione presuppone che l'ente abbia posto in essere gli atti
organizzativi necessari all'istituzione delle alte professionalità,
nonché l'esistenza di dipendenti con idonei requisiti soggettivi.
E' controverso se il mancato impiego, anche solo parziale di queste
risorse, implichi la possibilità di un loro impiego in favori di istituti
contrattuali diversi dalle alte Professionalità o il loro riutilizzo come
residui nel fondo dell'anno successivo (non sembrerebbe possibile
vedi dichiarazione congiunta 1 CCNL 9/5/2006)
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Voci stabili il cui importo è suscettibile
di ricalcolo periodico o eventuale - 1
LE RISORSE STABILI IL CUI IMPORTO È SUSCETTIBILE
DI
RICALCOLO PERIODICO O EVENTUALE SONO:
1.INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO
CCNL 1998-2001 - (ART. 14 C.3 CCNL 1.4.1999)
2.RIDETERMINAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE PER
INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N.14 CCNL 22/01/2004 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4
CCNL 9/05/2006- DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1 CCNL
31/07/2009)
3.INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E
TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL
1.4.1999)
4. INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO
DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1.4.1999)
5.RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ART. 4, C.2, CCNL 5.10.2001)
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Voci stabili il cui importo è suscettibile
di ricalcolo periodico o eventuale - 2
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE
STRAORDINARIO CCNL 1998-2001 - (ART. 14 C.3 CCNL
1.4.1999)
Si tratta di una riduzione permanente del Fondo Straordinari che
transita nella parte stabile del Fondo risorse decentrate.
La riduzione prevista dal c.4 art. 14 CCNL 1.4.1999, che ha fissato
il valore massimo per il Fondo Straordinari a quello del 1998 ridotto
del 3%, è consolidata dentro l’art.31 c.2 CCNL 22.1.2004 (importo
unico consolidato 2003).
Tutte le riduzioni stabili al Fondo Straordinario effettuate dopo il
2004 sono riportate in questo articolo.
Ricordiamo che ogni riduzione stabile determina una riduzione di
pari importo del Fondo straordinari, che è un fondo distinto da
quello delle risorse decentrate.
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Voci stabili il cui importo è suscettibile
di ricalcolo periodico o eventuale - 3
RIDETERMINAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE PER
INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N.14 CCNL 22/01/2004 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4
CCNL 9/05/2006- DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1 CCNL
31/07/2009)
Si tratta di 3 dichiarazioni congiunte che hanno chiarito che
l'incremento del costo delle Progressioni Economiche Orizzontali in
occasione di un rinnovo contrattuale è a carico del bilancio
dell'ente, in quanto siamo in presenza di un adeguamento dei
tabellari, che è un costo che va posto esclusivamente a carico dei
bilanci degli enti.
Pertanto, bisogna fare attenzione che gli Enti non carichino sui
Fondi decentrati le differenze derivanti dai nuovi tabellari per le
posizioni di sviluppo economico.
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Voci stabili il cui importo è suscettibile
di ricalcolo periodico o eventuale - 4
• Prendiamo il caso di un lavoratore che abbia fatto una progressione orizzontale:
da C2 a C3 con decorrenza 1.1.2005. Il costo a carico del Fondo risorse
decentrate è pari ad €. 561,08, esattamente la differenza tra la retribuzione di C2
e di C3.
• Con il CCNL 11.4.2008 la retribuzione di un C3 si differenzia dalla retribuzione di
C2 di €.595,79 a seguito del rinnovo contrattuale.
• Considerato che si tratta di un aumento tabellare, quindi a carico del bilancio
dell'Ente, l'incremento del costo della progressione orizzontale C2 – C3 di €.
34,71 non va posta a carico del Fondo Progressioni Orizzontali, come avvenuto
per il costo iniziale di €.561,08, bensì a carico del bilancio dell'Ente.
• Quindi la differenza di €.34,71 confluisce nel Fondo Risorse Decentrate, come
previsto dalle dichiarazioni congiunte.
Progressione
Importo iniziale 12
mens. + 13^
Importo dopo CCNL
11.4.2008
Differenza
bilancio
C2 – C3 dal 1.1.2005
561,08
595,79
34,71
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Voci stabili il cui importo è suscettibile
di ricalcolo periodico o eventuale - 5
•INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E
TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL
1998-2001)
•INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO
DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001
PARTE FISSA)
La prima voce è costituita da somme che il personale trasferito a
seguito del decentramento o trasferimento di funzioni da altro ente
si porta dietro come quota del salario accessorio
La seconda voce riguarda il caso di riorganizzazioni con
incremento delle dotazioni organiche dell’ente; in sostanza va
aggiunto al fondo il corrispettivo medio per il salario accessorio del
nuovo personale.
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Voci stabili il cui importo è suscettibile
di ricalcolo periodico o eventuale - 6
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM DEL PERSONALE
CESSATO
L'art. 4, comma 2, del CCNL 5.10.2001 ha previsto l'integrazione
del Fondo Risorse Decentrate con la RIA ed eventuali assegni ad
personam in godimento da parte del personale cassato a
decorrere dal 1.1.2000.
La Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) è composta dagli
scatti di anzianità che i lavoratori in servizio hanno maturato fino al
1990 (DPR 333/1990). Tale importo varierà in aumento fino a
raggiungere il suo valore massimo, pari alla somma di tutte le RIA
in godimento nel 1990, al momento della cessazione dal lavoro di
tutto il personale che ne usufruiva.
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Risorse VARIABILI
Variabili
RISORSE
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Distinzione tra risorse variabili finalizzate
e voci variabili non vincolate
Le varie voci che costituiscono l’insieme delle risorse variabili si
distinguono in 2 gruppi:
•Risorse variabili che “transitano” dal Fondo Risorse Decentrate,
ma sono destinate dalla legge o dal contratto a determinati gruppi
di dipendenti o per determinati servizi e pertanto non sono oggetto
di trattativa diretta per la loro destinazione che chiamiamo “risorse
variabili finalizzate”
•Risorse variabili non vincolate che possono essere destinate ad
altri istituti, comuni a tutti i dipendenti, in particolar modo all’istituto
della produttività individuale e collettiva che chiamiamo “risorse
variabili non vincolate”
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Risorse variabili finalizzate - 1
Le risorse variabili finalizzate individuate dalle norme
legislative e contrattuali sono:
1. MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)
2. RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 20002001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett.
P), D.LGS 446/1997)
3. COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A
SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)
4. QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT.
K), CCNL 1998-2001; ART. 93, CC. 7bis - 7ter, D.LGS.
163/2006)
5. ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS.
285/1992)
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Risorse variabili finalizzate - 2
►MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)
Si tratta delle risorse che vanno all’ente come rimborso per gli atti notificati per conto
di altre PP.AA. Il compenso previsto dall'art.l'art. 34 della legge n. 28/1999 e dal
dal DM 14.3.2000 (euro 5,16 per ogni atto notificato) può essere destinato pro quota
e solo sotto forma di produttività (aggiuntiva) ai messi
►RECUPERO EVASIONE ICI - (ART.4, C.3, CCNL 2000-2001;
ART.3, C.57, L.662/1996, ART.59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)
L’art.4 c.3 ha inserito tra le risorse dell’art15. c1 lettera k, ossia le risorse destinate al
personale degli enti da leggi specifiche, anche quota del recupero dell’evasione
dell’ICI. Anche in questo caso le risorse sono destinate solo al personale degli
uffici tributari in base alle modalità previste dal regolamento di cui all’art.59 c.1 lett.
p) del dlgs 446/1997
►COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE
SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)
A
Ad alimentare questa voce ci sono i compensi per onorari previsti dalle sentenze in
favore dell’avvocatura dell’ente (la regola è valida sia in caso di sentenza favorevole
che in caso di compensazione delle spese). Il CCDI deve indicare il rapporto tra
questi compensi e la retribuzione di risultato per l’alta professionalità.
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Risorse variabili finalizzate - 3
►QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K),CCNL1998-2001;
ART. 93, CC. 7bis – 7ter, D.LGS.163/2006 – come modificato dall’art 13-bis
della legge n.114/2014)
Si tratta dell’80% del 2%degli importi posti a base di gara previsto dal Codice sugli
Appalti Pubblici (D.Lgs 163/2006) in favore del “ responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della
direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.” Anche in
questo caso la platea dei beneficiari è limitata attraverso un regolamento dell’ente e
secondo le disposizioni della contrattazione decentrata. In base ad alcuni pareri dal
computo delle quote di progettazione vanno esclusi i lavori di manutenzione.
►ART. 208 C.5bis DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS. 282/1992 E SS.MM.II.)
Si tratta della possibilità di poter utilizzare parte dei proventi contravvenzionali per
l'attuazione di “progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”.
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Risorse variabili non vincolate - 1
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K)
CCNL 1998-01)
In realtà da questa norma discendono tutte le voci a destinazione vincolata
prima esaminate; tuttavia non può escludersi che vi siano destinazioni di
legge non vincolate ed è infatti quello che succede con:
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
SPESA ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011
Il decreto legge 98/2011, convertito nella legge 111/2011, prevede che il
50% di quanto recuperato dai piani di razionalizzazione della spesa, che
vanno approvati entro il 31 marzo di ciascun anno, confluiscono nel Fondo
Risorse Decentrate e non hanno un vincolo di destinazione, o meglio, il 50%
di tale importo è destinato alla produttività del personale
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Risorse variabili non vincolate - 2
►INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO
FINANZIARIO - (ART.15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)
Si tratta della possibilità di integrare per le CCIAA in equilibrio
finanziario le risorse di parte variabile previste dall’art.31 com. 5 del
CCNL 06/12/1995 di un importo pari al massimo a quanto previsto
nel 1997
►NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI - (ART.15, C.5,
CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)
Si tratta dell’integrazione della parte variabile del fondo dovuta per
nuovi servizi per la parte non connessa ad eventuali aumenti
dell’organico
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Risorse variabili non vincolate - 3
►INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)
Si tratta di una voce che viene calcolata sull’ 1,2% del monte salari
del 1997 e che “può” essere messa a disposizione ogni anno
dall’Ente.
►ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART.17,
C.5, CCNL 1998-2001)
Si tratta delle somme del Fondo Produttività stanziate, impegnate
e non spese nell’anno precedente a quello cui si riferiscono, dette
somme possono essere iscritte solo se derivanti da economie di
parte stabile.
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Risorse variabili non vincolate - 4
►ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART.14, C.4,
CCNL 1998-2001)
Si tratta delle quote non spese del fondo straordinario dell’anno
precedente che confluiscono alle risorse variabili dell’anno
successivo.
►SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE,
ECC. - (ART.43, L. 449/1997; ART.15, C.1, lett. D), CCNL
1998-2001)
Si tratta della possibilità di “girare” al Fondo, tra le voci variabili,
risorse raccolte attraverso sponsorizzazioni e/o servizi conto terzi .
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COSTITUZIONE
FONDO RISORSE DECENTRATE
2004 - 2010
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Costituzione del Fondo Risorse Decentrate
Fase dal 2004 al 2010 -1
Una volta determinati i 2 aggregati delle risorse stabile e delle risorse variabili utilizzando
le voci sopra richiamate, per determinare quanto doveva essere negoziato (contrattato)
di anno in anno si procedeva sottraendo al fondo di parte fissa, accantonandole, le
risorse necessarie al pagamento delle progressioni economiche orizzontali in
essere e quelle necessarie al pagamento dell’Indennità di comparto e del personale
educativo per la parte a carico del Fondo (solo per la parte a carico del Fondo Risorse
Decentrate, lett. b) e c) del comma 4 dell'art. 33 CCNL 22.1.2004; art. 31 comma 7 del
CCNL 14/09/2000 e art. e l’art. 6 del CCNL stipulato il 5/10/2001).
A queste voci se ne aggiunge una terza, ossia l’accantonamento per il fondo delle
posizioni organizzative, negli enti dotati di dirigenza. Il fondo viene calcolato
accantonando dalle risorse stabili una quota per il pagamento della retribuzione di
posizione e di risultato delle P.O. istituite.
Questo fondo ha natura negoziale e pertanto l’amministrazione nell'istituire nuove
posizioni organizzative deve tener conto della capienza. Solo con un accordo sindacale
è possibile ampliare eventualmente il fondo.
Chiaramente per effetto del blocco del turn over il Fondo risorse decentrate veniva
ridistribuito su un numero di dipendenti sempre più basso, mentre le risorse stabili
aumentavano per effetto dell'incremento della RIA dei cessati e in alcuni casi anche le
risorse variabili non diminuivano.
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Costituzione del Fondo Risorse Decentrate
Fase dal 2004 al 2010-2
RISORSE DI PARTE STABILE
(voci storicizzate + voci soggette a ricalcolo)
meno
Fondo progressioni economiche
meno
Fondo indennità di comparto e personale educativo scolastico
(per la parte in carico al Fondo)
meno
Fondo Posizioni organizzative
Uguale
RISORSE DI PARTE STABILE DISPONIBILI ALLA TRATTATIVA
PER L’ANNO IN CORSO
31
Costituzione del Fondo Risorse Decentrate
Fase dal 2004 al 2010 -3
Per individuare gli importi di parte variabile disponibili alla trattativa per
l’anno in corso era sufficiente prendere in considerazione la somma
complessiva delle sole voci a destinazione non vincolata della parte
variabile del fondo.
RISORSE DI PARTE VARIABILE
(voci a destinazione vincolata + voci soggette a destinazione non
vincolata)
meno
voci a destinazione vincolata
uguale
RISORSE DI PARTE VARIABILE DISPONIBILI ALLA
TRATTATIVA PER L’ANNO IN CORSO
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Costituzione del Fondo Risorse Decentrate
Fase dal 2004 al 2010 - 4
RISORSE DI PARTE STABILE DISPONIBILI ALLA TRATTATIVA PER
L’ANNO IN CORSO
+
RISORSE DI PARTE VARIABILE DISPONIBILI ALLA TRATTATIVA PER
L’ANNO IN CORSO
=
TOTALE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE
OGGETTO DI NEGOZIAZIONE
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COSTITUZIONE
FONDO RISORSE DECENTRATE
2011 - 2014
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Costituzione del Fondo Risorse Decentrate
Fase dal 2011 al 2014 - 1
Per effetto del disposto dell'art.9, comma 2bis, del D.L.78/2010 le
somme come calcolate fino al 2010 erano soggette ad un
procedimento di riduzione. Le eventuali decurtazioni potevano
essere di due tipi: per “riconduzione” e in misura proporzionale ai
cessati.
Riconduzione - La procedura prevedeva che il valore del Fondo
2010 sia di parte stabile che variabile, venisse preso come “tetto”
massimo a cui fare riferimento quale limite per la costituzione del
Fondo Risorse Decentrate degli anni 2011, 2012 e 2013 (poi anche
2014), se tali fondi risultavano superiori, allora l'importo dei fondi
2011, 2012, 2013 e 2014 veniva ricondotto allo stesso valore del
2010 operando una riduzione pari alla quota eccedente.
35
Costituzione del Fondo Risorse Decentrate
Fase dal 2011 al 2014 - 2
Riduzione proporzionale per I cessati – Ogni anno il
Fondo Risorse Decentrate doveva essere rideterminato
tenendo conto della variazione degli organici dell’ente.
Il calcolo di questa riduzione percentuale andava fatto
misurando la differenza della semi somma del
personale in servizio ad inizio e a fine di ciascun anno
confrontata alla semisomma del personale in servizio
ad inizio e fine del 2010.
L'ammontare su cui operare tale decurtazione è il
Fondo 2010, per cui effettuata la decurtazione su tale
importo, poi si doveva confrontare il nuovo dato
economico con il fondo costituito negli anni 2011,
2012, 2013 e 2014, se questi ultimi erano superiori a
tale importo allora si doveva effettuare la decurtazione
fino al raggiungimento dell'ammontare rideterminato a
seguito della decurtazione percentuale, se inferiori non
si doveva operare alcuna decurtazione (vedi kit ARAN
sulla costituzione dei fondi).
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Costituzione del Fondo Risorse Decentrate
Fase dal 2011 al 2014 - 3
Non tutte le voci che costituivano il Fondo 2010 andavano prese in
considerazione ai fini del calcolo del tetto massimo del Fondo per gli
anni 2011–2014. Infatti erano escluse le voci di parte variabile relative
a:
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL
1998-2001)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4,
CCNL 1998-2001)
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL
1998-2001; ART. 93, CC. 7bis - 7ter, D.LGS. 163/2006)
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE
FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) a carico di terzi.
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI
ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL
1998-2001) a carico di terzi.
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)
37
Costituzione del Fondo Risorse Decentrate
Fase dal 2011 al 2014 - 4
Una volta sottratte queste voci dalla parte variabile del Fondo 2010
quello che restava, insieme alla parte stabile, costituiva il valore
massimo del Fondo da prendere in considerazione per le eventuali
decurtazioni da operare per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, sia
in caso di riconduzione che per la riduzione dovuta in misura
proporzionale per le cessazioni.
Attenzione! Anche i Fondi 2011 – 2012 – 2013 -2014 andavano
paragonati al Fondo 2010 al netto delle voci escluse dal tetto.
38
Costituzione del Fondo Risorse Decentrate
Fase dal 2011 al 2014 - 5
Calcolo di riproporzionamento:
nella tabella sottostante c’è un esempio di come doveva essere calcolata
la percentuale di riduzione sul tetto del Fondo Risorse Decentrate 2010
qualora vi fosse stata una riduzione degli organici tra il 2010 e il 2012.
RIDUZIONE PROPORZIONALE PER CESSATI 2012
n. dipendenti al 1/1/2010
150
n. dipendenti al 31/12/2010
146
Media dipendenti 2010
148
n. dipendenti al 1/1/2012
142
n. dipendenti al 31/12/2012
136
Media dipendenti 2012
139
Riduzione proporzionale tra medie:
(100-(139x100)/148)
6,08%
39
Costituzione del Fondo Risorse Decentrate
Fase dal 2011 al 2014 – 6
Pertanto al Fondo 2010, calcolato sottraendo le voci che non rilevavano ai
fini dell’individuazione del valore massimo negoziabile, andava poi applicata
una eventuale riduzione per riconduzione e una eventuale decurtazione
proporzionale pari al numero dei cessati rispetto al personale in servizio nel
2010.
Quindi ipotizzando un Fondo 2010 composto di 100.00 euro di parte stabile
e 60.00 euro di parte variabile, di cui 15.000 non rilevanti ai fini del calcolo
del tetto massimo negoziabile, il tetto da osservare per l’anno 2012
doveva essere pari a euro 145.000 (tetto 2010) – 8.816 (6,08% vedi scheda precedente) = €.136.148.
Nella slide successiva sono illustrati casi in cui il fondo 2012 fosse, al netto
delle voci variabili che non vanno prese in considerazione ai fini del calcolo
della riduzione proporzionale ai cessati, inferiore al tetto 2010 (Esempio
1) o superiore al tetto 2010 (Esempio 2).
Il terzo esempio illustra il caso in cui il Fondo 2012 fosse superiore sia al
tetto 2010 che al valore assoluto del Fondo 2010 (Esempio 3)
40
Costituzione del Fondo Risorse Decentrate
Fase dal 2011 al 2014 - 7
CALCOLO
Fondo anno 2010 stabile
Fondo 2010 variabile
Tetto 2010 complessivo
Voci variabili fuori tetto anno 2010
Valore del fondo 2010 su cui calcolare la riduzione di
organico
Riduzione per anno 2012: 6,08% di 145.000 (tetto 2010)
Tetto da non superare per il 2012
Fondo anno 2012 stabile
Fondo 2012 variabile
Fondo complessivo 2012
Voci variabili 2012 fuori tetto
Valore del fondo 2012 su cui calcolare la riduzione di
organico
Tetto da osservare 2012 per decurtazione €.136.148
Esempio 1
100.000
Esempio 2
100.000
60.000
60.000
160.000
160.000
15.000
15.000
145.000
145.000
8.816
8.816
136.148
136.148
105.000
110.000
30.000
40.000
135.000
150.000
20.000
10.000
115.000
140.000
Decurtazione NO
Decurtazione
-3.816
41
Costituzione del Fondo Risorse Decentrate
Fase dal 2011 al 2014 - 8
CALCOLO
Esempio 3
Fondo anno 2010 stabile
100.000
Fondo 2010 variabile
60.000
Tetto 2010 complessivo
160.000
Voci variabili fuori tetto anno 2010
15.000
Valore del fondo 2010 su cui calcolare la riduzione di organico
145.000
Riduzione per anno 2012: 6,08% di 145.000 (tetto 2010)
8.816
Tetto da non superare per il 2012
136.148
Fondo anno 2012 stabile
110.000
Fondo 2012 variabile
40.000
Fondo complessivo 2012
150.000
Voci variabili 2012 fuori tetto
3.000
Valore del fondo 2012 su cui calcolare la riduzione di organico e
la riconduzione a 145.000
147.000
Riconduzione al fondo 2010 (147.000 -145.000)
145.000
Tetto da osservare 2012 per decurtazione €.136.148
Decurtazione
-8.852
42
Costituzione del Fondo Risorse Decentrate
Fase dal 2011 al 2014 - 9
La riduzione del Fondo 2012, calcolato secondo le modalità illustrate
nella tabella della slide 43, veniva poi ripartito tra parte variabile e
parte stabile proporzionalemente ottenevamo così il valore del fondo
2012 :
Fondo stabile 2012
+110.000
Riduzione del Fondo stabile 2012
- 2.798,40
Fondo variabile 2012 al netto delle somme
incluse nel calcolo del tetto del fondo
+40.000
Riduzione del Fondo variabile 2012
- 1.017,60
Fondo variabile 2012 al netto delle somme non
incluse nel calcolo del tetto del fondo
+10.000
Massimo del Fondo negoziabile nel 2012
146.148
43
Costituzione del Fondo Risorse Decentrate
Fase dal 2011 al 2014 - 10
La riduzione del Fondo 2012, calcolato secondo le modalità
illustrate nella tabella della slide 44, veniva poi ripartito tra parte
variabile e parte stabile proporzionalemente ottenevamo così il
valore del fondo 2012 :
Fondo stabile 2012
+110.000
Riduzione del Fondo stabile 2012
- 6.491,46
Fondo variabile 2012 al netto delle somme
incluse nel calcolo del tetto del fondo
+30.000
Riduzione del Fondo variabile 2012
- 2.360,53
Fondo variabile 2012 al netto delle somme non
incluse nel calcolo del tetto del fondo
Massimo del Fondo negoziabile nel 2012
+3.000
44
134.148,01
Costituzione del Fondo Risorse
Decentrate Fase dal 2011 al 2014 - 11
RISORSE DI PARTE STABILE
(voci storicizzate + voci soggette a ricalcolo)
meno
Eventuale riduzione del Fondo stabile
per applicazione dell’art.9 comma 2 bis d. l. 78/2010
meno
Fondo progressioni economiche
meno
Fondo indennità di comparto e personale educativo scolastico
(per la parte in carico al Fondo)
meno
Fondo Posizioni organizzative
uguale
RISORSE DI PARTE STABILE DISPONIBILI ALLA
TRATTATIVA
PER L’ANNO IN CORSO (anni 2011 – 2014)
45
Costituzione del Fondo Risorse Decentrate
Fase dal 2011 al 2014 - 12
RISORSE DI PARTE VARIABILE
(voci a destinazione vincolata + voci a destinazione non vincolata)
Meno
Eventuale riduzione del Fondo variabile per applicazione dell’art.9
comma 2 bis d. l. 78/2010
Meno
voci a destinazione vincolata
Uguale
RISORSE DI PARTE VARIABILE DISPONIBILI ALLA
TRATTATIVA PER L’ANNO IN CORSO (anni 2011 – 2014)
46
Coatituzione del Fondo Risorse Decentrate
Fase dal 2011 al 2014 - 13
RISORSE DI PARTE STABILE DISPONIBILI ALLA TRATTATIVA
PER L’ANNO IN CORSO (anni 2011 – 2014)
+
RISORSE DI PARTE VARIABILE DISPONIBILI ALLA
TRATTATIVA PER L’ANNO IN CORSO (anni 2011 – 2014)
=
TOTALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE OGGETTO
DI NEGOZIAZIONE
(anni 2011 – 2014)
47
CALCOLO E NEGOZIAZIONE
FONDO RISORSE DECENTRATE
2015
48
Costituzione
Fondo Risorse Decentrate 2015 -1
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 9, comma 2-bis, del decretolegge 78/2010, le riduzioni dei fondi 2011 - 2014 sono state rese
strutturali, a decorrere dall’anno 2015, Ne deriva pertanto che, a partire
dal 1° gennaio 2015:
1. non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i
fondi; non si dovrà procedere alla decurtazione dell’ammontare delle
risorse per il trattamento accessorio in relazione all’eventuale
riduzione del personale in servizio;
2. le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni
operate, nell’anno 2014, per effetto del primo periodo dell’articolo 9,
comma 2-bis (applicazione del limite relativo all’anno 2010 e
riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in
servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014
rispetto al 2010)
49
Costituzione
Fondo Risorse Decentrate 2015 -2
Come si traduce questa nuova previsione?
Semplicemente il taglio operato nel 2014, a seguito delle operazioni di
riconduzione e riproporzionamento rispetto al fondo 2010, diviene una
riduzione permanente del fondo a partire dal 2015.
Facciamo un esempio immaginando un Fondo 2010 pari a 200 e una
riduzione del personale del 5% tra il 2010 e il 2014
Esempio
Anno 2014
Limite 2010 200
Fondo 2014 210
(costruito considerando tutte le voci previste dalla normativa di riferimento)
Tetto 2010 per riduz. personale: (5% di 200)= 10 quindi tetto pari a 190
Decurtazione 2014 per limite (2010): (210-200)- 10
Totale
decurtazione
2014
-20
(10
riconduzione
+
10
riproporzionamento
Fondo 2014 (210-20) 190
.
50
Costituzione
Fondo Risorse Decentrate 2015 -3
Anno 2015
Fondo 2015 216
(costruito considerando tutte le risorse previste dalla
normativa di riferimento)
Decurtazione permanente dal 2015 (art. 1, c. 456) - 20
Fondo 2015 (216 - 20) = 196
Anno 2016
Fondo 2016 219
(costruito considerando tutte le risorse previste dalla
normativa di riferimento)
Decurtazione permanente dal 2015 (art. 1, c. 456) - 20
Fondo 2016 (219 - 20)
199
Prima della Legge di stabilità 2016
51
Costituzione
Fondo Risorse Decentrate 2015 -4
La problematicità di questa impostazione sta nel fatto che
non distingue tra parte fissa e parte variabile
Pertanto il valore assoluto portato in deduzione negli anni
2015 e seguiti può essere decurtato secondo 3 procedure:
IPOTESI A):
Viene ridotta del valore assoluto del taglio la sola parte fissa;
Esempio: se il Fondo 2015 è di 216 di cui 150 di parte fissa
e 66 di parte variabile applicando la decurtazione
permanente dal 2015 (art. 1, c. 456) avremo: parte fissa 150
– 20 = 130 + 66 di parte variabile tot. 196
52
Costituzione
Fondo Risorse Decentrate 2015 - 5
IPOTESI B):
Si riducono sia la parte fissa che la parte variabile dei fondi
2015 e seguenti esattamente dei rispettivi tagli operati nel
2014 (nel nostro esempio stante una riduzione di 20 se
quest’ultima era composta di 15 di parte stabile e 5 di parte
variabile vorrà dire che ogni anno dal fondo 2015 in poi si
dovranno ridurre la parte fissa e quella variabile di questi
importi; nel nostro esempio se il Fondo 2015 era di 150 di
parte fissa e 66 di parte variabile dopo la riduzione avremo
135 di parte fissa e 61 di parte variabile)
53
Costituzione fondo risorse decentrate 2015 -6
IPOTESI C):
Si riducono sia la parte fissa che la parte variabile dei fondi
2015 e seguenti esattamente dei rispettivi importi di riduzione
operati nel 2014 ma rispettando solo il valore complessivo del
taglio e riproporzionandolo ogni anno in base ai rapporti tra
parte fissa e variabile di ciascun fondo (nel nostro esempio,
essendo la parte variabile il 30,06% del fondo 2015 la
ripartizione del taglio per il 2015 sarà di 14 tagliate alla parte
fissa e 6 tagliate alla parte variabile e il fondo sarà costituito
da 136 unità di parte fissa e 60 di parte variabile)
54
Costituzione
Fondo Risorse Decentrate 2015 - 8
Quindi a secondo dell’ipotesi adottata la
storicizzazione del taglio 2014 produrrà le seguenti
ripartizioni tra parte fissa e parte variabile dei Fondi
dal 2015 in poi:
Ipotesi a): fondo 2015 = 196 di cui 130 parte fissa
66 parte variabile;
Ipotesi b): fondo 2015 = 196 di cui 135 parte fissa
61 parte variabile;
Ipotesi c): fondo 2015 = 196 di cui 136 parte fissa
60 parte variabile;
55
Costituzione
Fondo Risorse Decentrate 2015 - 10
RISORSE DI PARTE STABILE
(voci storicizzate + voci soggette a ricalcolo)
meno
riduzione ex art. 9, comma 2bis, del DL 78/2010, come modificato
dall'art.1, comma 426, della Legge 147/2013
meno
Fondo progressioni economiche
meno
Fondo indennità di comparto
meno
Fondo Posizioni organizzative
Uguale
RISORSE DI PARTE STABILE DISPONIBILI ALLA TRATTATIVA
PER L’ANNO 2015
56
Costituzione
Fondo Risorse Decentrate 2015 - 11
Per individuare gli importi di parte variabile disponibili alla trattativa per
l’anno in corso era sufficiente prendere in considerazione la somma
complessiva delle sole voci a destinazione non vincolata della parte
variabile del fondo.
RISORSE DI PARTE VARIABILE
(voci a destinazione vincolata + voci soggette a destinazione non
vincolata)
meno
riduzione ex art. 9, comma 2bis, del DL 78/2010, come modificato
dall'art.1, comma 426, della Legge 147/2013
voci a destinazione vincolata
uguale
RISORSE DI PARTE VARIABILE DISPONIBILI ALLA
TRATTATIVA PER L’ANNO 2015
57
Costituzione
Fondo Risorse Decentrate 2015 - 12
RISORSE DI PARTE STABILE DISPONIBILI ALLA TRATTATIVA PER
L’ANNO 2015
+
RISORSE DI PARTE VARIABILE DISPONIBILI ALLA TRATTATIVA PER
L’ANNO 2015
=
TOTALE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE
OGGETTO DI NEGOZIAZIONE
58
59
Costituzione
Fondo Risorse Decentrate 2016 - 1
RISORSE DI PARTE STABILE
(voci storicizzate + voci soggette a ricalcolo)
meno
riduzione Art. 1 comma 236 Legge di Stabilità 2016
meno
Fondo progressioni economiche
meno
Fondo indennità di comparto e personale educativo scolastico
meno
Fondo Posizioni organizzative
Uguale
RISORSE DI PARTE STABILE DISPONIBILI ALLA TRATTATIVA
PER L’ANNO 2016
60
Costituzione
Fondo Risorse Decentrate 2016 - 2
RISORSE DI PARTE VARIABILE
(voci a destinazione vincolata + voci soggette a destinazione non
vincolata)
meno
riduzione Art. 1 comma 236 Legge di Stabilità 2016
meno
riduzione voci a destinazione vincolata
uguale
RISORSE DI PARTE VARIABILE DISPONIBILI ALLA
TRATTATIVA PER L’ANNO 2016
61
Costituzione
Fondo Risorse Decentrate 2016 - 3
Cosa prevede Art. 1 comma 236 Legge di Stabilità 2016?
“236. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi
degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con
particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento
economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto
conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º
gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio, tenendo conto del
personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”
62
Costituzione
Fondo Risorse Decentrate 2016 - 4
Quindi rispetto alla tecnica di costituzione dei fondi del
periodo 2011 – 2014 le principali differenze sonoi:
Il Fondo di riferimento come limite massimo è il fondo
2015
2.
per effettuare l’operazione di riproporzionamento va
preso in considerazione il “personale assumibile” nel
2016.
Questo implica che dovremmo ripetere tutte le operazioni
svolte negli anni 2011 – 2014 ma avendo per
riferimento non la media del personale effettivamente in
servizio nel corso del 2016, bensì la media del personale
in servizio corretta con le capacità assunzionali dell’ente
1.
63
Costituzione
Fondo Risorse Decentrate 2016 - 5
RIDUZIONE PROPORZIONALE PER CESSATI 2016
n. dipendenti al 1/1/2015
150
n. dipendenti al 31/12/2015
146
Media dipendenti 2015
148
n. dipendenti al 1/1/2016
146
136
n. dipendenti al 31/12/2016 (valore presunto)
Media dipendenti 2016
141
Capacità assunzionali 2016 (25% dei cessati nel 2015)
1
Media dipendenti 2016 corretta con le capacità
assunzionali
142
Riduzione proporzionale tra medie:
(100-(143x100)/148)
4,05%
64
Costituzione
Fondo Risorse Decentrate 2016 - 5
RIDUZIONE PROPORZIONALE PER CESSATI 2016
n. dipendenti al 1/1/2015
150
n. dipendenti al 31/12/2015
146
Media dipendenti 2015
148
n. dipendenti al 1/1/2016
146
136
n. dipendenti al 31/12/2016 (valore presunto)
Media dipendenti 2016
141
Capacità assunzionali 2016 (25% dei cessati nel 2015)
1
Media dipendenti 2016 corretta con le capacità
assunzionali
142
Riduzione proporzionale tra medie:
(100-(143x100)/148)
4,05%
65
Costituzione
Fondo Risorse Decentrate 2016 - 6
RIDUZIONE PROPORZIONALE PER CESSATI 2016 + CAPACITA’ ASSUNZIONLI RESIDUE
n. dipendenti al 1/1/2015
150
n. dipendenti al 31/12/2015
146
Media dipendenti 2015
148
n. dipendenti al 1/1/2016
146
136
n. dipendenti al 31/12/2016 (valore presunto)
Media dipendenti 2016
141
Capacità assunzionali 2016 (25% dei cessati nel 2015)
1
2
Capacità assunzionali residue anni 2013 e 2014
Media dipendenti 2016 corretta con le capacità
assunzionali
144
Riduzione proporzionale tra medie:
(100-(144x100)/148)
2,70%
66
Costituzione
Fondo Risorse Decentrate 2016 - 7
Chiaramente l’ipotesi illustrata precedente,
ossia quella che tiene conto anche dei
residui assunzionali degli anni 2013 - 2014
è assolutamente quella da preferire.
Una volta ricavata la percentuale di riduzione
si procede come negli anni 2011 -2014 ma
avendo come parametro di riferimento il
Fondo 2015 e non il Fondo 2010 (vedi
slides da 48 a 58)
67
NEGOZIAZIONE
DELLE RISORSE DECENTRATE
68
Utilizzo delle risorse decentrate -1
Art. 17, comma 2, del CCNL 1.4.1999:
erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei
servizi;
fondo per le progressioni economiche orizzontali;
fondo per le posizioni organizzative (Enti con dirigenza);
indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo
e notturno-festivo;
indennità di disagio per le categorie A, B e C;
 indennità per specifiche responsabilità (max 2.500);
incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse
rivenienti da disposizioni di legge;
incentivare progetti finalizzati per le Camere di Commercio;
indennità di specifiche responsabilità stabilite dal CCNL (max 300 – introdotta
dall'art. 36, comma 2, del CCNL 22.1.2004).
indennità di comparto (introdotta dall'art. 33 del CCNL 22.1.2004).
69
Utilizzo delle risorse decentrate -2
Art. 17, comma 2 lett a) del CCNL 1.4.1999
Erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e il
miglioramento dei servizi:

definire quantità per il finanziamento dell'istituto economico;

definire le diverse forme di produttività;

criteri generali relativi ai sistemi di valutazione;

criteri generali su metodologie di valutazione;

criteri per l'erogazione dei residui.
70
Utilizzo delle risorse decentrate - 3
Art. 17, comma 2 lett b) del CCNL 1.4.1999
Fondo Progressioni Economiche Orizzontali:

definizione quantità per il finanziamento
dell'istituto economico

integrare i criteri per l'attribuzione della
progressione economica orizzontale
71
Utilizzo delle risorse decentrate - 4
Art. 17, comma 2 lett c) del CCNL 1.4.1999
Fondo Posizioni Organizzative e AA.PP.
(Enti con dirigenza)
definire quantità da investire su tale istituto economico:
Posizioni Organizzative

retribuzione di posizione da € 5.164,57 a €.12.911,42;

Retribuzione di risultato dal 10% al 25%;
Alte Professionalità

retribuzione di posizione da € 5.164,57 a €.16.000,00;

retribuzione di risultato dal 10% al 30%;
(il del costo delle AA.PP. è finanziato dall'art. 32, comma 7, del
CCNL 22.1.2004, con lo 0,20% del monte salari del 2001)
72
Utilizzo delle risorse decentrate - 5
Art. 17, comma 2 lett d) del CCNL 1.4.1999

Indennità varie:

indennità di turno (art. 22 CCNL 14.9.2000);

indennità di rischio €.30 mensili (art.37 CCNL 14.9.2000);

indennità di reperibilità (art.23 CCNL 14.9.2000);

indennità di maneggio valori (art. 36 CCNL 14.9.2000);

maggiorazioni festivo – notturno – festivo/notturno
(art. 24 CCNL 14.9.2000, integrato dall'art.14 CCNL 5.10.2001)
73
Utilizzo delle risorse decentrate - 6
Art. 17, comma 2 lett e) del CCNL 1.4.1999
L'indennità di disagio compensa l’esercizio di attività svolte in
condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle
categorie A , B e C.
Spetta alla contrattazione decentrata stabilire le fattispecie, i criteri, i
valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione
dell'indennità.
Annualmente in fase di contrattazione sull'utilizzo delle risorse
decentrate si stabilisce quanto destinare per tale istituto.
Secondo un orientamento ARAN (quindi di parte) l'indennità di
disagio non può superare i 30 euro mensili, mentre il CCNL non
stabilisce un importo massimo, anzi lascia alla contrattazione
decentrata il compito di stabilire la misura.
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Utilizzo delle risorse decentrate - 6
Art. 17, comma 2 lett f) del CCNL 1.4.1999
L'indennità di specifiche responsabilità, in misura non superiore a €
2.500 annui lordi, compensa le particolari responsabilità affidate al
personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni
dell’area delle posizioni organizzative, nonché l’eventuale esercizio
di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del
personale delle categorie B e C.
Spetta alla contrattazione decentrata stabilire le fattispecie, i criteri, i
valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione
dell'indennità.
Annualmente in fase di contrattazione sull'utilizzo delle risorse
decentrate si stabilisce quanto destinare per tale istituto.
La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del
permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei
compensi.
75
Utilizzo delle risorse decentrate - 7
Art. 17, comma 2 lett g) del CCNL 1.4.1999
La contrattazione decentrata stabilisce i criteri delle forme di
incentivazione delle attività e prestazioni correlate alla utilizzo
delle risorse rivenienti da specifiche disposizioni di legge (art.
15, comma 2 lett. k), del CCNL 1.4.1999).
Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse si tratta di una
partita di giro, in quanto le risorse che entrano nel Fondo sono
vincolate al personale che effettua le prestazioni secondo I
regolamenti adottati dagli enti.
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Utilizzo delle risorse decentrate - 8
Art. 17, comma 2 lett h) del CCNL 1.4.1999
Al personale in servizio nelle Camere di Commercio possono
essere destinate risorse per la realizzazione di specifici progetti
finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività.
In fase di utilizzo si procederà a destinare le apposite risorse al
personale interessato dalle attività progettuali.
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Utilizzo delle risorse decentrate - 8
Art. 17, comma 2 lett h) del CCNL 1.4.1999
Al personale in servizio nelle Camere di Commercio possono
essere destinate risorse per la realizzazione di specifici progetti
finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività.
In fase di utilizzo si procederà a destinare le apposite risorse al
personale interessato dalle attività progettuali.
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Utilizzo delle risorse decentrate - 9
Art. 17, comma 2 lett i) del CCNL 1.4.1999
Il CCNL ha introdotto una indennità max di €. 300 per compensare le
specifiche responsabilità che sono attribuite con atti formali al
personale delle categorie B, C e D in possesso delle seguenti
qualifiche:








Ufficiale di stato civile e anagrafe
Ufficiale elettorale
responsabile dei tributi
eventuali compiti di responsabilità per archivisti informatici
eventuali compiti di responsabilità per addetti agli URP
eventuali compiti di responsalità per formatori professionali;
messi notificatori che svolgano funzioni di ufficiale giudiziario,
personale addetto ai servizi di protezione civile
In sede di accordo annuale sono contrattate le risorse destinate a tale
istituto e la misura per le diverse qualifiche.
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Contestazioni MEF - 1
(prima del parere ARAN del 5 giugno 2015)
L'incremento delle risorse decentrate per la parte variabile è
subordinato a:
 maggiori servizi
 risultati consistenti
 risultati verificabili
 risorse adeguate alle prestazioni richieste
 risorse disponibili solo a consuntivo
 risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.
Queste risorse non possono essere automaticamente confermate
di anno in anno ne stabilizzate.
80
Contestazioni MEF - 2
È illegittima l'erogazione in caso di assenza:

dell'indicazione degli obiettivi raggiunti

degli effettivi incrementi di produttività

di parametri anticipatamente stabiliti

di valutazioni correlate al cosiddetto merito individuale e
collettivo
Inoltre è illegittimo il pagamento dell'incentivo calcolato
esclusivamente sul parametro della mera presenza in
servizio
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Contestazioni MEF - 3 Novità nell’impiego
delle risorse variabili
Con il parere ARAN del 5 Giugno 2015 alcune importanti novità
sono state introdotte in merito alla possibilità di utilizzo delle
risorse variabili non vincolate in particolare a quelle dell’art. 15
com. 5 CCNL 1/4/1999
Prima
I compensi potevano essere destinati prevalentemente a progetti di
produttività finalizzati, alla produttività ordinaria individuale o d’ente
Dopo
I compensi possono essere utilizzati anche per il pagamento delle
indennità ordinarie purché il loro maggior costo sia direttamente legato
all’ampliamento quali/quantitativo dei servizi.
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Contestazioni MEF - 4 Novità nell’impiego
delle risorse variabili
Prima
Non potevano essere automaticamente ripetute di anno in anno
Dopo
Possono essere ripetute se finalizzate al mantenimento dell’ampliamento
quali/quantitativo dei servizi.
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Contestazioni MEF – 5 Novità nell’impiego
delle risorse variabili
Prima
Si potevano liquidare solo a fine esercizio o comunque al raggiungimento
dell’obiettivo.
Dopo
Possono essere liquidate periodicamente (ogni mese) se utilizzate anche per
pagare indennità necessarie all’ampliamento dei servizi
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Contestazioni MEF - 6
Risorse destinate alle Alte Professionalità:

impossibilità di utilizzare liberamente le risorse destinate a
tale istituto
Indennità di Disagio:

non superiore a 30 euro

non per i rientri pomeridiani
Incentivi su disposizioni di legge:

estensione delle fattispecie

compensi a chi ha fatto parte di commissioni
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