Fac-simile contratto - Comune di Brugherio

Download Report

Transcript Fac-simile contratto - Comune di Brugherio

COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________
SCHEMA DI CONTRATTO CONCERNENTE L’ESECUZIONE NON
ESCLUSIVA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I
DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016
L’anno duemilasedici, il giorno ______________del mese di_________________,
alle ore ___________, nella residenza comunale,
TRA
Il COMUNE DI BRUGHERIO, rappresentato dal Dirigente del Settore
Gestione del Territorio, Arch. Luca Gilardoni, Codice Fiscale: 03243880154 Partita Iva: 00745520965, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e
per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale che rappresenta, in
virtù di Decreto del Sindaco in data 01/08/2013, prot. 22563, e nel rispetto delle
funzioni attribuite dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;
E
la Ditta __________________________________ con sede in Brugherio –
Via/Piazza ______________________________________________n.______,
C.F./P.I.________________________, rappresentata ai fini del presente atto
dal Sig.______________________________________, nella sua qualità di
__________________________________________;
PREMESSO CHE:
• Con determinazione dirigenziale
è stato disposto di affidare l’esecuzione
non esclusiva del servizio sostitutivo mensa per il personale di Brugherio per
il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2016, a mezzo di buoni pasto, a tutti i
pubblici esercizi di ristorazione che in possesso dei requisiti soggettivi ex art.
38 del Dlgs 12 aprile 2006 n.163 che ne facciano esplicita richiesta
specificando le proprie proposte di ristorazione;
• il Comune provvede alla stampa di moduli cd. “buoni pasto” personalizzati ed
alla loro distribuzione ai propri dipendenti, in modo da garantire una gestione
controllata del servizio sostitutivo mensa di somministrazione di alimenti e
bevande da utilizzare esclusivamente presso vari esercizi convenzionati;
• i dipendenti utilizzano i “buoni pasto” previa compilazione e sottoscrizione
(nome – cognome e/o numero di badge – data di consumazione);
Sede municipale P.zza C. Battisti n. 1 - Tel. 039/2893.1 - Fax 039/2871989 - Cod. Fisc. 03243880154 - P. IVA 00745520965 - CAP 20861
COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________
• Con istanza di convenzionamento protocollo generale n.
del
agli atti
dell’ufficio economato, l’operatore ha chiesto il convenzionamento per il
Comune di Brugherio per l’esecuzione del servizio oggetto del contratto
strutturando come segue la propria offerta:
MENU’ LIGHT corrispondente al buono pasto pari a € 6,00
MENU’ COMPLETO” corrispondente al buono pasto pari a € 8,10
• L’operatore è in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Dlgs 12 aprile 2006
n.163 così come si evince dall’esito positivo dei controlli effettuati dal
Comune di Brugherio agli atti dell’Ufficio Economato;
• il costo del pasto è sostenuto per 2/3 dal datore di lavoro ed integrato per il
restante terzo dal dipendente e che il costo sostenuto dal Comune è inferiore a
7,00 euro;
• le menzionate caratteristiche valgono a differenziare i suddetti “buoni pasto”
dai “ticket restaurant”, in quanto il Comune di Brugherio aderisce ad un
sistema di mensa aziendale “diffusa” poichè il dipendente può rivolgersi
solo ed esclusivamente ai diversi esercizi pubblici che hanno sottoscritto la
convenzione e nelle giornate di rientro lavorativo pomeridiano;
• che anche gli esercizi pubblici, sono da ritenersi mense aziendali,
limitatamente alle prestazioni di somministrazioni di alimenti e bevande
realizzate sulla base di specifiche convenzioni con i datori di lavoro.
CIO’ PREMESSO FRA LE PARTI SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della convenzione è l'esecuzione non esclusiva da parte
dell’Operatore del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto per il
personale del Comune di Brugherio, da erogarsi attraverso la somministrazione
di alimenti e bevande presso l’esercizio commerciale _______________ sito in
Brugherio Via _________________, e da effettuarsi alle condizioni tutte
previste nel presente contratto e nell’istanza di convenzionamento presentata
dall’Operatore e richiamata in premessa.
Sede municipale P.zza C. Battisti n. 1 - Tel. 039/2893.1 - Fax 039/2871989 - Cod. Fisc. 03243880154 - P. IVA 00745520965 - CAP 20861
COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________
Art. 2. CONDIZIONI DEL SERVIZIO
L’Operatore garantisce la somministrazione dei menù offerti a fronte dei
buoni del valore di € 6,00 e € 8,10 comprensivi dell’IVA nella misura di legge
prevista per le somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (il cui costo
è sostenuto per i due terzi dal Comune e per un terzo dal dipendente).
Il valore dei buoni s’intendono remunerativi di ogni costo connesso in
relazione alle offerte “Menù Light” e “ Menù Completo”.
I menù offerti dall’Operatore nell’ambito dell’istanza di
convenzionamento allegato 1 al presente contratto, non possono essere
modificati dallo stesso per tutta la durata del contratto, ma solo integrati con
ulteriori “menù” da comunicare al Comune di Brugherio con le medesime
modalità previste dall’art.7.
Qualora si riscontrino utilizzi irregolari del servizio di mensa aziendale,
oltre al recupero del valore del pasto scorrettamente utilizzato, il contratto verrà
risolto. Il Comune di Brugherio provvederà a verificare il rispetto dei prezzi
pattuiti e nel caso di non rispetto degli stessi saranno recuperate le somme
pagate in più dai dipendenti comunali sulle fatture emesse al Comune.
Art. 3. DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà
inderogabilmente il 31 dicembre 2016.
ART.4 MODALITA' DI PAGAMENTO
I dipendenti del Comune di Brugherio, al termine della consumazione del
pasto, dovranno provvedere a firmare l'apposito “modello” (buono pasto) con
indicazione della giornata (data) di fruizione, presso l’Operatore apponendo
altresì nome/badge e data.
Il controllo a campione dell’uso corretto dei buoni viene effettuato dall'ufficio
comunale competente che, in caso di non corrispondenza della giornata a quella
autorizzata, addebita al dipendente anche la quota corrispondente ai due terzi
del valore del pasto.
Art. 5. FATTURAZIONE MENSILE
Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto avverrà a
seguito di emissione posticipata con cadenza mensile di regolare fattura da
Sede municipale P.zza C. Battisti n. 1 - Tel. 039/2893.1 - Fax 039/2871989 - Cod. Fisc. 03243880154 - P. IVA 00745520965 - CAP 20861
COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________
parte dell’Operatore intestata al Comune di Brugherio, con allegati i “buoni
pasto” erogati ai dipendenti comunali. Tale fattura dovrà contenere
l'indicazione del CIG , il numero della determina di conferimento del servizio, il
relativo numero dell’impegno di spesa che verranno comunicati dall’ufficio
economato, nonché la seguente indicazione "IVA da versare a cura del
concessionario o committente ai sensi dell'art 17-ter dpr 633/72".
La fattura sarà pagata dal Comune di Brugherio entro 30 giorni dal ricevimento
della stessa .
L'Ufficio Personale provvederà mensilmente a trattenere in busta paga la quota
a carico del dipendente.
ART. 6. NORME PRESCRITTIVE
Si rammenta di:
- non corrispondere in alcun caso resto in contanti ai dipendenti del Comune di
Brugherio;
- non accettare cumulativamente più buoni in uno stesso giorno da un singolo
dipendente;
- non somministrare ai dipendenti beni non strettamente legati al consumo
immediato.
Il pasto dovrà essere consumato direttamente dal dipendente, durante i giorni di
effettiva presenza in servizio e nelle fasce orarie previste per la pausa pranzo;
non può essere utilizzato da persona diversa dal dipendente comunale che ne ha
diritto, non è commutabile, né cedibile, né commerciabile, né utilizzabile quale
denaro contante per l’acquisto di prodotti sostitutivi.
ART. 7. RECESSO
L’Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio di recedere
dalla convenzione con ogni singolo esercente, così come con la totalità degli
esercizi aderenti, per il sopravvenire di motivi di pubblica utilità collegati
all’attivazione di diverse e più convenienti modalità di gestione del servizio
dandone preavviso di almeno trenta giorni, da comunicare all’Operatore
mediante Raccomandata A.R. al domicilio dello stesso. In tal caso, non spetterà
all’Operatore alcuna indennità per il mancato guadagno, ma solo il diritto al
pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti per il servizio espletato sino
alla sopravvenuta data di scadenza del contratto.
Sede municipale P.zza C. Battisti n. 1 - Tel. 039/2893.1 - Fax 039/2871989 - Cod. Fisc. 03243880154 - P. IVA 00745520965 - CAP 20861
COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________
L’Operatore potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso
di almeno trenta giorni, da inviarsi mediante Raccomandata indirizzata al
Comune di Brugherio Piazza Cesare Battisti n.1 oppure tramite PEC
[email protected]
ART. 8. ORARI DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO
I periodi di apertura e chiusura devono corrispondere a quanto
comunicato dall’Ufficio Commercio salvo casi eccezionali per i quali, la
comunicazione deve pervenire all’ufficio economato almeno 2 (due) giorni
prima.
Diversamente verrà applicata la penale del 10% sull’importo del corrispettivo
mensile da corrispondere.
Tale penale sarà applicabile nei tre mesi successivi al periodo di mancata
comunicazione.
ART. 9. DISCIPLINA ATTIVITA'
L’Operatore dovrà garantire di essere in regola con le norme che
disciplinano l'attività di somministrazione di cibi e bevande e di avere a
disposizione locali atti all'esercizio di tale attività, a seguito di regolare
autorizzazione da parte del Comune.
ART.10. TRACCIABILITA’
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i; a tal fine i pagamenti
avverranno esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente
rispettoso delle disposizioni della medesima Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i, i
cui estremi devono essere tempestivamente comunicati. La mancata osservanza
comporterà l’immediata risoluzione di diritto del contratto.
ART. 11. FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ – MORTE DEL
TITOLARE – VICENDE SOGGETTIVE DELL’OPERATORE
Il fallimento dell’Operatore e il verificarsi di una causa di cessazione dello stesso
comporta lo scioglimento ope legis del contratto e del vincolo giuridico sorto a
seguito dell’affidamento.
Sede municipale P.zza C. Battisti n. 1 - Tel. 039/2893.1 - Fax 039/2871989 - Cod. Fisc. 03243880154 - P. IVA 00745520965 - CAP 20861
COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________
Qualora l’Operatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o
inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune di Brugherio proseguire il contratto
con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di variazione della struttura e/o assetto aziendale l’Operatore è tenuto a
comunicare all’Amministrazione Comunale entro 10 gg. dal verificarsi ogni
modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli
organismi tecnici ed amministrativi.
La tardiva comunicazione di quanto sopra sarà considerata inadempienza e come
tale, sarà sanzionata con l’applicazione di una penale pari a € 20,00 per ogni giorno
di ritardo.
La mancata comunicazione si configura invece come cessione del contratto e come
tale sanzionata con la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno.
Copia della documentazione notarile attestante l’avvenuta modifica nell’assetto
societario dell’Operatore, dovrà essere, a cura dell’Operatore, consegnata all’Ufficio
Economato per l’effettuazione dei controlli di legge sul possesso dei requisiti per
contrarre con la pubblica amministrazione da parte del nuovo Operatore.
Se nei 60 giorni successivi il ricevimento della documentazione de qua non
interviene l’opposizione del Comune di Brugherio, il contratto si intende confermato.
ARTICOLO 12. CESSIONE
Il presente contratto a pena di nullità non può essere ceduto neppure parzialmente.
Non è consentito il ricorso ad alcuna forma di sub-appalto.
ARTICOLO 13. CONTROVERSIE
Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed
esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse, fatta eccezione per quelle
inerenti il corrispettivo dovuto e non contestato, saranno sottoposte ad un tentativo di
mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare
qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione,
le controversie saranno deferite al Foro di Monza.
ARTICOLO 14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti
nel presente contratto saranno trattati dal Comune di Brugherio esclusivamente ai
fini dello svolgimento delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Sede municipale P.zza C. Battisti n. 1 - Tel. 039/2893.1 - Fax 039/2871989 - Cod. Fisc. 03243880154 - P. IVA 00745520965 - CAP 20861
COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________
ARTICOLO 15. DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente contratto, l’Operatore elegge domicilio presso la sede
legale della Società.
ARTICOLO 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLE RISOLUTIVE
ESPRESSE
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. le
seguenti fattispecie:
a) apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico
dell’impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
b) cessione dell’attività ad altri se non venga comunicata la variazione nei tempi e
con le modalità previste all’art.11 ;
c) violazioni delle prescrizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136; costituisce altresì causa di
risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o
pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario di cui all’art. 10 ;
d) frode, negligenza grave, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle
condizioni contrattuali;
e) perdita dei requisiti di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all’Operatore,
rimane impregiudicata ogni azione per il risarcimento di eventuali danni. Il Comune,
a norma dell’art. 1456 del c.c. si avvarrà della clausola risolutiva espressa al
verificarsi delle ipotesi qui richiamate. Il contratto s’intende altresì risolto, a norma
dell’art. 1453 del c.c., per ogni altra inadempienza grave o per ogni fatto che renda
non possibile la prosecuzione del servizio.
Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del
contratto potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del
provvedimento adottato dal Comune e non potrà essere invocata dall’Operatore
stesso per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo contrattuale.
E’ altresì piena facoltà del Comune di rescindere il contratto per colpa ed
inadempienza dell’Operatore nel caso in cui lo stesso decada dall’iscrizione alla
C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.
In aggiunta a quanto sopra, il Comune di Brugherio si riserva la facoltà di avvalersi
della risoluzione del contratto, senza che da tale risoluzione possano comunque
Sede municipale P.zza C. Battisti n. 1 - Tel. 039/2893.1 - Fax 039/2871989 - Cod. Fisc. 03243880154 - P. IVA 00745520965 - CAP 20861
COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________
conseguire per l’Operatore diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per i
servizi già eseguiti, qualora:
a) l’Operatore esiga dal personale del Comune di Brugherio il pagamento di tariffe
difformi da quelle indicate nell’istanza di convenzionamento;
b) l’Operatore interrompa ingiustificatamente il servizio;
c) si verifichi il caso previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 (DURC
negativo per 2 volte consecutive);
d) una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate dall’Operatore risultino non veritiere;
e) si verifichino i casi previsti dall’art. 135 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006,n.
163 (adozione nei confronti dell’appaltatore di provvedimento definitivo di
applicazione di misure di prevenzione ovvero di sentenza di condanna passata in
giudicato per frodi o violazione di obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro).
Della volontà di risolvere il contratto sarà data comunicazione a mezzo
raccomandata a.r. e la risoluzione non comporterà alcun obbligo di indennizzo e/o
risarcimento.
ARTICOLO 17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Luca Gilardoni.
ARTICOLO 18. RESPONSABILITA’ PER DANNI
L’Operatore assume ogni responsabilità per danni alle persone e/o alle cose che
potrebbero derivare dal fatto stesso dell’Operatore, o dei suoi dipendenti durante
l’esecuzione del servizio.
ARTICOLO 19. SPESE ED IMPOSTE
Tutte le spese per imposte, tasse, diritti di segreteria, inerenti il presente atto, sono a
carico dell’Operatore. Il presente atto viene stipulato in forma di scrittura privata non
autenticata ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. In caso di registrazione
del presente atto le spese che ne derivano sono a carico della parte richiedente.
Agli effetti dell’eventuale registrazione si dichiara che il servizio è soggetto ad IVA.
Letto, confermato e sottoscritto.
Brugherio, …………………
Il Dirigente del Settore
Gestione del Territorio
Arch. Luca Gilardoni
L’Operatore
Sede municipale P.zza C. Battisti n. 1 - Tel. 039/2893.1 - Fax 039/2871989 - Cod. Fisc. 03243880154 - P. IVA 00745520965 - CAP 20861