Bando per i trattamenti di Assistenza - anno 2016

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ENPAPI
BANDO PER I TRATTAMENTI DI ASSISTENZA – ANNO 2016
riservato agli Iscritti alla Gestione Principale ENPAPI
(art. 4, comma 1, dello Statuto)
ART. 1 – TRATTAMENTI ASSISTENZIALI 2016
1. Il Regolamento Generale di Assistenza, approvato dai Ministeri Vigilanti in data 26 settembre
2012, prevede l’adozione annuale di uno o più Bandi per la disciplina degli interventi assistenziali
indirizzati agli iscritti e pensionati ENPAPI e, dove esplicitamente indicato, ai loro familiari nonché
ai titolari di trattamento di pensione ai superstiti.
2. ENPAPI ha previsto per l’anno 2016 le seguenti tipologie di trattamento assistenziale, distinte in
relazione alla scadenza della domanda ed all’importo complessivamente stanziato:
1. Intervento in caso di stato di bisogno
2. Indennità di malattia;
3. Contributo per spese funebri;
4. Trattamento economico speciale;
5. Sussidio per iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie invalidanti;
6. Contributo a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo
7. Intervento straordinario in caso di calamità naturali;
8. Sussidio per protesi terapeutiche ortopediche, dentarie, oculistiche ed acustiche;
9. Sussidio per asili nido;
10. Contributo per avvio ed esercizio dell’attività libero professionale;
11. Contributo per l’acquisto e ristrutturazione prima casa.
ART. 2 – CONDIZIONI GENERALE PER L’EROGAZIONE
1. L’erogazione dei trattamenti assistenziali ha carattere straordinario e viene concessa con una
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Nello stesso esercizio finanziario i trattamenti di assistenza di cui al presente bando possono
essere erogati ad un solo componente il nucleo familiare, ove sussista concorrenza di presupposti
a favore di più soggetti.
3. La regolarità della posizione contributiva e dichiarativa, fino all’anno precedente a quello di
presentazione dell’istanza, è condizione necessaria per l’erogazione del trattamento assistenziale.
4. Sono esclusi dai trattamenti assistenziali del presente Bando tutti i richiedenti con modello ISEE
del nucleo familiare, riferito all’ultimo anno fiscale disponibile, superiore ad € 45.000,00, ad
eccezione dei beneficiari dell’indennità di malattia, del contributo per spese funebri e del
trattamento economico speciale in prima erogazione.
5. Si considerano iscritti attivi tutti i soggetti contribuenti al momento della presentazione
dell’istanza.
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall’Ente, deve essere inviata all’ENPAPI a
partire dal 1 gennaio 2016 ed entro i termini prefissati nel Bando, per le singole tipologie
assistenziali disciplinate. Il rispetto del suddetto termine è provato dalla data di invio della
domanda all’Ente. A tal fine farà fede il timbro postale di spedizione ovvero, nel caso di consegna
a mano, la data di protocollazione della domanda.
2. Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati
personali debitamente sottoscritta.
ART. 4 - PROCEDIMENTO
1. Al fine dell’accertamento del diritto rilevano esclusivamente i documenti prodotti con la
domanda. Al termine del procedimento istruttorio, il Consiglio di Amministrazione approva le
relative istanze, ovvero, ove previsto, le rispettive graduatorie.
2. Gli interventi assistenziali con scadenza fissata al 31/12/2016 saranno erogati, previa verifica
dei requisiti ed entro i limiti dello stanziamento a disposizione, in ordine alla data di
presentazione dell’istanza.
3. Le graduatorie, ad esclusione di quella finalizzata al contributo avvio attività per gli Studi
Associati, saranno definite in relazione all’indicatore ISEE del richiedente, con preferenza al valore
più basso. Nel caso dovessero verificarsi situazioni di parità, l’erogazione sarà ripartita in parti
uguali tra gli interessati.
4. La graduatoria per l’erogazione del contributo destinato all’esercizio libero professionale
svolto in forma associata sarà definita in relazione al numero degli associati ed al fatturato
medio dell’associato.
5. Entro trenta giorni dall’approvazione delle istanze, ovvero delle graduatorie, da parte del
Consiglio di Amministrazione, verrà data notizia dell’esito del procedimento a tutti gli
interessati.
ART. 5 – NORME FINALI
1. Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita deliberazione, previa verifica del numero
delle prestazioni erogate e delle somme iscritte a Bilancio eventualmente non utilizzate, disporre
la redistribuzione dei fondi stanziati per le singole prestazioni, avuto riguardo alle domande
presentate ed alle spese complessivamente sostenute.
2. Le somme eventualmente non spese permarranno all’interno del Fondo per l’erogazione delle
prestazioni assistenziali.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita deliberazione, disporre il posizionamento
degli eventuali aventi diritto, che per esaurimento del corrispondente fondo di categoria non
possono ricevere l’intervento assistenziale, nel Bando successivo.
INTERVENTO IN CASO DI STATO DI BISOGNO
Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha facoltà di erogare sussidi, in casi meritevoli di
soccorso o intervento per particolare grado di disagio economico, causato da:
a) sospensione o riduzione forzata dell’attività professionale, per almeno tre mesi, a causa di
malattia, infortunio;
b) decesso dell’iscritto o del pensionato, da cui derivino gravi difficoltà finanziarie al coniuge
ed
ai figli minori, ovvero ai figli inabili al lavoro, se a carico del de cuius al momento della morte;
c) malattia o infortunio dell’iscritto o pensionato, ovvero di appartenenti al nucleo familiare
del
medesimo ed a suo carico, per far fronte alle quali siano affrontate spese non coperte dal SSN o
da altri Enti;
d) inabilità temporanea al lavoro, prolungata per almeno tre mesi.
Art. 2 – L’accertamento
L’effettivo stato di bisogno dei richiedenti è accertato dal Consiglio di Amministrazione con
qualsiasi mezzo ritenuto utile.
Il Consiglio di Amministrazione determina gli aventi diritto alla prestazione e la misura della
stessa.
Al fine dell’accertamento del diritto rilevano esclusivamente i documenti prodotti con la domanda.
Per determinare la misura della prestazione il Consiglio fa riferimento alla documentazione
attestante lo stato economico e di salute del richiedente.
Art. 3 – Beneficiari del trattamento
Possono richiedere la prestazione assistenziale gli iscritti contribuenti, che alla data di
presentazione della domanda abbiamo maturato almeno due anni di anzianità contributiva, i
titolari di trattamento pensionistico diretto, indiretto o di reversibilità, nonché i titolari di assegno
di invalidità.
Art. 4 – Misura della prestazione
Il Consiglio di Amministrazione determina caso per caso la misura del sussidio riconosciuto ai
richiedenti in relazione alle esigenze dell’interessato ed alle disponibilità economiche dell’Ente.
L’importo sarà compreso tra un minimo di 2.500 euro ed un massimo di 12.000 euro.
Qualora l’evento che ha dato origine all’erogazione della prestazione attribuisca diritto al
risarcimento per responsabilità civile dei terzi, l’Ente ha diritto di surroga fino a concorrenza
dell’importo erogato.
Art. 5 – Cause di esclusione dal beneficio
La prestazione assistenziale è erogabile una sola volta e per un massimo di due anni, in relazione
al medesimo evento. In caso di più aventi diritto all’interno del medesimo nucleo familiare, la
prestazione è erogata al capo famiglia.
Nel corso dell’anno 2016 si può usufruire di una sola prestazione assistenziale per stato di
bisogno. La medesima prestazione non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi
assistenziali disciplinati dal Regolamento Generale di Assistenza, ad eccezione del trattamento
economico speciale, delle borse di studio e del contributo per spese funebri.
Art. 6 – Invio della domanda
La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all’Ente entro 180 giorni decorrenti
dal giorno in cui è cessato l’evento che è causa dello stato di bisogno, ovvero dal giorno in cui è
cessata la menomazione della capacità lavorativa, comunque entro e non oltre il 31/12/2016.
Art. 7 – Documentazione
Alla domanda inviata all’Ente devono allegarsi i seguenti documenti:
- In relazione alle previsioni di cui all’articolo 1, lett. a), certificato medico attestante la data di
inizio e la durata della menomazione della capacità lavorativa;
- In relazione alla previsione di cui all’articolo 1, lett. b), originale o copia del certificato di morte
dell’iscritto o pensionato;
- In relazione alla previsione di cui all’articolo 1, lett. c), certificato medico e documentazione
delle spese sostenute;
- In relazione alla previsione di cui all’articolo 1, lett. d), certificato medico che attesti la data di
inizio e la durata della temporanea inabilità lavorativa.
Debbono essere in ogni caso allegati alla domanda:
- Copia di un documento di identità;
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all’anno
precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito all’ultimo anno fiscale disponibile;
- Ogni altro documento utile a dimostrare lo stato di bisogno.
ART. 8 - ASPETTI ECONOMICI
Il sussidio viene erogato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente
intestato al richiedente.
INTERVENTO STRAORDINARIO IN CASO DI CALAMITA’ NATURALI
Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha facoltà di erogare sussidi, in casi meritevoli di
soccorso o intervento per particolare grado di disagio economico, causato da calamità naturali,
con rilevante incidenza sul bilancio familiare per la necessità di farvi fronte con esborsi urgenti e
non differibili, né ordinariamente sostenibili secondo l’apprezzamento del Consiglio di
Amministrazione.
Il sussidio è altresì erogato in favore dei professionisti iscritti che prestino attività di volontariato
nell’ambito delle operazioni poste in essere dall’Associazione CIVES – Coordinamento Infermieri
Volontari Emergenza Sanitaria – in favore delle popolazioni colpite.
Art. 2 – L’accertamento
L’effettivo stato di bisogno dei richiedenti è accertato dal Consiglio di Amministrazione con
qualsiasi mezzo ritenuto utile.
Il Consiglio di Amministrazione determina gli aventi diritto alla prestazione e la misura della
stessa.
Al fine dell’accertamento del diritto rilevano esclusivamente i documenti prodotti con la domanda.
Per determinare la misura della prestazione il Consiglio fa riferimento all’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente ed alla documentazione attestante lo stato economico e di
salute del richiedente.
Art. 3 – Beneficiari del trattamento
Possono richiedere la prestazione assistenziale gli iscritti contribuenti, i titolari di trattamento
pensionistico diretto, indiretto o di reversibilità, nonché i titolari di pensione di inabilità ovvero di
assegno di invalidità. Possono altresì presentare gli iscritti non contribuenti con anzianità
contributiva, non necessariamente continuativa, superiore ai dieci anni, nonché, nei casi previsti,
gli appartenenti al nucleo familiare.
Possono richiedere la prestazione, nel caso previsto dal secondo comma dell’art.1, gli iscritti
contribuenti, che alla data di presentazione della domanda abbiamo maturato almeno due anni di
anzianità contributiva
Art. 4 – Misura della prestazione
Con riferimento ai soggetti colpiti da calamità naturale il Consiglio di Amministrazione determina
caso per caso la misura del sussidio riconosciuto, in relazione alle esigenze dell’interessato ed alle
disponibilità economiche dell’Ente. L’importo sarà compreso tra un minimo di 2.500 euro ed un
massimo di 12.000 euro.
Il contributo potrà essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo
stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.
Con riferimento ai professionisti iscritti che prestino attività di volontariato, il sussidio è
rappresentato da una indennità a copertura dei giorni prestati allo svolgimento della suddetta
attività. L’indennità giornaliera si otterrà dividendo per 360 il reddito assoggettato a contribuzione
presso l’Ente per l’anno precedente la data nel quale ha avuto inizio l’attività. Nel caso in cui
l’iscritto abbia maturato, nell’anno di riferimento, un’anzianità contributiva inferiore a 12 mesi, il
divisore da applicare al reddito conseguito sarà pari a 30, per ogni mese di anzianità contributiva
effettivamente maturata. All’importo così determinato si applicherà la percentuale del 60% che
identificherà l’importo giornaliero rimborsabile.
L’importo di € 60.000 costituisce il massimale di reddito per il calcolo dell’indennità giornaliera. In
caso di assenza del reddito, la base di calcolo di riferimento è stabilito in € 7.000, eventualmente
frazionato per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettiva iscrizione all’Ente.
Art. 5 – Invio della domanda
La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all’Ente entro e non oltre il
31/12/2016.
Art. 6 – Documentazione
Alla domanda inviata all’Ente devono allegarsi i seguenti documenti:
- relazione peritale dei danni riportati o attestazione di pubblico ufficiale accompagnata da
preventivo di spesa o fatturazione;
- Copia di un documento di identità;
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all’anno
precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito all’ultimo anno fiscale disponibile;
- Ogni altro documento utile a dimostrare lo stato di bisogno (calamità naturale)
- documento attestante le giornate di volontariato rilasciato dall’Associazione CIVES Nazionale.
ART. 7 - ASPETTI ECONOMICI
Il sussidio viene erogato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente
intestato al richiedente.
INDENNITA’ DI MALATTIA
Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di
un’indennità di malattia a favore degli iscritti contribuenti all’Ente quando, a seguito di malattia o
infortunio, si verifichi l’interruzione forzata dell’attività professionale per un periodo pari o
superiore a 30 giorni.
L’indennità di malattia può essere erogata, prescindendo dalla durata della degenza, in caso di
ricovero
dell’iscritto
contribuente
presso
strutture
ospedaliere
pubbliche
o
private,
se
convenzionate con il SSN. La prestazione può essere altresì erogata in caso di ricovero fuori del
territorio nazionale, se l’intervento risulta comunque coperto ed autorizzato dal SSN. La
prestazione può essere erogata per un massimo di 180 giorni in relazione ad un medesimo
evento. In ogni caso non si può usufruire dell’indennità di malattia per più di 180 giorni nel corso
dell’anno solare, anche con riferimento ad eventi diversi.
Art. 2 – Accertamento
Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola
documentazione allegata. Si provvede quindi alla sola erogazione degli interventi deliberati.
Art. 3 – Beneficiari del trattamento
Possono beneficiare dell’indennità di malattia gli iscritti contribuenti alla Gestione Principale
ENPAPI, benché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente a tempo parziale,
purché disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno.
Art. 4 – Misura della prestazione
L’indennità si calcola, applicando le percentuali di cui al comma successiva, sull’importo che si
ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo relativo all’anno precedente la data nel quale
ha avuto inizio l’evento.
L’indennità giornaliera sarà pari al:

8% del suddetto importo, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento, risulta
iscritto per un periodo fino a quattro mesi;

12% del suddetto importo, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento, risulta
iscritto per un periodo da cinque ad otto mesi;

16% del suddetto importo, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento, risulta
iscritto per un periodo da nove a dodici mesi.
Nel caso di contestuale lavoro dipendente a tempo parziale, disposto con orario inferiore o pari
alla metà del tempo pieno, l’indennità lorda complessivamente calcolata sarà ridotta del 50%.
Art. 5 – Cause di esclusione dal beneficio
E’ causa di esclusione dal trattamento non aver maturato almeno un anno di anzianità contributiva
alla data di presentazione della domanda.
Nel corso dell’anno 2016 l’indennità di malattia è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli
interventi assistenziali disciplinati dal Regolamento Generale di Assistenza, ad eccezione
dell’intervento per stato di bisogno.
Art. 6 – Invio della domanda
La domanda, redatta su apposito modulo e sottoscritta dal richiedente la prestazione, deve essere
inviata all’Ente entro 180 giorni, decorrenti dal giorno in cui è cessata la menomazione della
capacità lavorativa, comunque entro e non oltre il 31/12/2016.
Art. 7 – Documentazione
Alla domanda inviata all’Ente devono allegarsi i seguenti documenti:
a) Copia del documento di identità;
b) Certificazione medica comprovante la patologia e la sospensione dell’attività
professionale;
c) Certificato di degenza;
d) Eventualmente, autorizzazione del SSN al ricovero presso strutture estere.
ART. 8 - ASPETTI ECONOMICI
L’indennità viene erogata in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente
intestato al richiedente.
CONTRIBUTO PER SPESE FUNEBRI
Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un
contributo per le spese funebri sostenute in occasione del decesso di iscritti o pensionati.
Il contributo può essere altresì erogato in occasione del decesso del coniuge, del figlio, del
genitore o comunque del componente il nucleo familiare di iscritto o pensionato.
Il nucleo familiare è individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Regolamento Generale per
l’erogazione delle prestazioni di assistenza.
Art. 2 – Accertamento
Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola
documentazione allegata. Si provvede quindi alla sola erogazione degli interventi deliberati.
Art. 3 – Beneficiari del contributo
In caso di decesso dell’iscritto contribuente o del pensionato, possono usufruire del contributo per
spese funebri i soggetti di seguito indicati:
a) gli aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità;
b) gli aventi diritto a prosecuzione della pensione indiretta o di reversibilità;
c) i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo;
d) il coniuge senza diritto a pensione ed il convivente more uxorio.
Possono usufruire del contributo, nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 1, gli iscritti
contribuenti ed i pensionati dell’Ente.
Il contributo può essere erogato ad un solo componente del nucleo familiare.
Art. 4 – Misura della prestazione
Il contributo è pari all’importo delle spese sostenute e documentate dal richiedente e comunque
non superiore ad
€ 5.000,00. Il limite massimo del contributo erogabile, nell’ipotesi di
commorienza, è pari ad € 8.000,00.
Nel corso dell’anno 2016 si può usufruire di un solo contributo per spese funebri ed il contributo
non è cumulabile con altri benefici erogati da Enti diversi, aventi titolo nel medesimo evento.
Art. 5 – Cause di esclusione dal beneficio
E’ causa di esclusione dal contributo non aver maturato almeno due anni di anzianità contributiva
alla data di presentazione della domanda
Art. 6 – Invio della domanda
La domanda, redatta su apposito modulo, inviata e sottoscritta da colui che ha sostenuto le spese
o dall’esercente la patria potestà, in caso di minore, deve essere inviata all’Ente entro 180 giorni
dall’evento che ne è causa, comunque entro e non oltre il 31/12/2016.
Art. 7 – Documentazione
Alla domanda inviata all’Ente devono allegarsi i seguenti documenti:
- Copia del documento di identità;
- copia del certificato di morte
- Copia della documentazione intestata al richiedente delle spese sostenute.
ART. 8 - ASPETTI ECONOMICI
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente
intestato al richiedente.
TRATTAMENTO ECONOMICO SPECIALE
Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela
Il Consiglio di Amministrazione delibera, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno,
l’erogazione di trattamenti economici speciali.
Art. 2 – Accertamento
L’attribuzione del beneficio avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, senza
necessità di domanda da parte dell’interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo alla delibera stessa e per i 12 mesi seguenti.
Saranno esclusi dal rinnovo del trattamento assistenziale i beneficiari con modello ISEE del nucleo
familiare, riferito all’ultimo anno fiscale disponibile, superiore ad € 50.000,00.
Nel corso dell’anno 2016 il trattamento economico speciale non è cumulabile, nello stesso anno
solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Regolamento Generale di Assistenza, ad
eccezione del contributo per spese funebri dell’intervento per stato di bisogno e dell’indennità di
malattia.
Art. 3 – Beneficiari del trattamento
Possono beneficiare del sussidio:
a) gli orfani titolari di pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità;
b) i titolari di pensione di inabilità.
Art. 4 – Misura della prestazione
Il trattamento economico speciale assicura, unitamente alla prestazione previdenziale in essere,
una erogazione complessiva pari ad € 1.000,00 lordi su base mensile, rinnovabile ogni 12 mesi
dal Consiglio di Amministrazione.
All’interno dello stesso nucleo familiare è prevista una erogazione massima mensile pari ad Euro
2.000,00.
SUSSIDIO PER ISCRITTI CON FAMILIARI A CARICO PORTATORI DI HANDICAP O MALATTIE
INVALIDANTI
Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela
Il Consiglio di Amministrazione delibera, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno,
l’erogazione di un contributo mensile rivolto agli iscritti contribuenti con figli disabili in possesso
dell’attestazione dello stato di Invalidità Civile con la percentuale del 100%.
Art. 2 – Accertamento
Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola
documentazione allegata; l’attribuzione del beneficio avviene con delibera del Consiglio di
Amministrazione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla delibera stessa e per i
12 mesi seguenti.
Art. 3 – Beneficiari del trattamento
Possono beneficiare del sussidio gli iscritti contribuenti, che svolgano esclusivamente attività
libero professionale, con a carico figli disabili in possesso dell’attestazione dello stato di Invalidità
Civile con la percentuale del 100%.
Art. 4 – Misura della prestazione
Il sussidio assicura una erogazione pari ad € 500,00 su base mensile, rinnovabile ogni 12 mesi dal
Consiglio
di
Amministrazione.
L’erogazione
può
essere
sospesa
nei
casi
di
revisione
dell’accertamento dello stato invalidante.
Art. 5 – Cause di esclusione dal beneficio
E’ causa di esclusione dal sussidio non aver maturato almeno due anni di anzianità contributiva
alla data di presentazione della domanda.
Nel corso dell’anno 2016 il sussidio non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi
assistenziali disciplinati dal Regolamento Generale di Assistenza, ad eccezione del contributo per
spese funebri, dell’indennità di malattia e delle borse di studio.
Art. 6 – Invio della domanda
La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all’Ente entro e non oltre il
31/12/2016.
Art. 7 – Documentazione
Alla domanda inviata all’Ente devono allegarsi i seguenti documenti:
- Copia del documento di identità;
- Copia del verbale della Commissione ASL attestante lo stato di invalidità;
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all’anno
precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito all’ultimo anno fiscale disponibile.
ART. 8 - ASPETTI ECONOMICI
Il sussidio viene erogato in un’unica soluzione, a mezzo a mezzo bonifico bancario su conto
corrente intestato al richiedente.
CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO
Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela
Il Consiglio di Amministrazione delibera, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno,
l’erogazione di un contributo a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo per
le scuole medie e superiori.
Il contributo può essere erogato per spese sostenute nel biennio 2015/2016.
Art. 2 – Accertamento
Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola
documentazione allegata; provvede quindi all’erogazione degli interventi deliberati.
Art. 3 – Beneficiari del trattamento
Possono beneficiare del contributo gli iscritti contribuenti con almeno 2 figli a carico.
Art. 4 – Misura della prestazione
Il contributo è determinato, in percentuale sulla spesa complessivamente sostenuta, con
riferimento al numero di figli:

40% nel caso di due figli

70% superiore ai due figli
Art. 5 – Cause di esclusione dal beneficio
E’ causa di esclusione dal trattamento non aver maturato almeno due anni di anzianità contributiva
alla data di presentazione della domanda.
Nel corso dell’anno 2016 si può usufruire di un solo contributo, non cumulabile, nello stesso anno
solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Regolamento Generale di Assistenza, ad
eccezione del contributo per spese funebri, dell’indennità di malattia e delle borse di studio.
Art. 6 – Invio della domanda
La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all’Ente entro e non oltre il
31/12/2016.
Art. 7 – Documentazione
Alla domanda inviata all’Ente devono allegarsi i seguenti documenti:
- Copia del documento di identità;
- copia dell’elenco dei libri di testo fornito dall’Istituto scolastico;
- Copia delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo scolastici;
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all’anno
precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito all’ultimo anno fiscale disponibile.
ART. 8 - ASPETTI ECONOMICI
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente
intestato al richiedente.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, IN MISURA PERCENTUALE SUL TOTALE DELLA SPESA SOSTENUTA,
PER AVVIO ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE.
Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela
Il Consiglio di Amministrazione, al fine di agevolare l’esercizio della libera professione, delibera il
riconoscimento di contributi, a fondo perduto, per l’acquisto di beni strumentali, in favore degli
iscritti, nei seguenti casi:

Acquisto,
costruzione,
ampliamento,
nonché
manutenzione
ricostruzione
delle
straordinaria,
unità
restauro,
immobiliari,
ristrutturazione,
comprese
pertinenze
accessorie, destinate a studio o ambulatorio professionale ovvero acquisto di macchinari,
arredi, attrezzature destinati all’esercizio dell’attività professionale;
Il contributo può essere erogato per importi di spesa superiori ad € 1.000, sostenuti nel biennio
2015/2016.
Lo stanziamento previsto per l’anno 2016 è pari a € 80.000, distribuito, in parti uguali, ai
beneficiari di cui all’art.3.
Art. 2 – Accertamento
Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola
documentazione allegata. Al termine del procedimento istruttorio, il Consiglio di Amministrazione
approva la graduatoria.
Art. 3 – Beneficiari del contributo
Possono essere destinatari del contributo:
a) gli iscritti contribuenti in relazione all’attività libero professionale svolta in via esclusiva.
b) gli Studi Infermieristici Associati.
Art. 4 – Misura della prestazione
Il contributo viene determinato in percentuale sull’entità della spesa sostenuta, per un importo
massimo dell’80%, e comunque non oltre € 10.000,00 per singola prestazione fino ad esaurimento
dello stanziamento.
Il contributo è erogabile una sola volta in relazione alla medesima spesa.
Il contributo potrà essere richiesto nuovamente, dal medesimo beneficiario, non prima che siano
trascorsi 5 anni dalla precedente erogazione.
Nel corso dell’anno 2016 il contributo non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli
interventi assistenziali disciplinati dal Regolamento Generale di Assistenza, ad eccezione del
contributo per spese funebri, dell’indennità di malattia e delle borse di studio.
Art. 5 – determinazione della graduatoria
Per i beneficiari di cui all’art. 3, lettera a):
la graduatoria sarà definita in relazione al valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del
richiedente. Nel caso dovessero verificarsi situazioni di parità, l’erogazione sarà ripartita in parti
uguali tra gli interessati.
Per i beneficiari di cui all’art. 3, lettera b):
la graduatoria sarà definita sulla base del numero degli associati e del fatturato medio
dell’associato, tenendo conto del seguente punteggio:
Numero Associati:
Numero
punteggio
4–6
10
7–9
9
10 – 12
8
13 – 15
7
16 – 18
6
19 – 21
5
22 – 24
4
25 – 27
3
28 – 30
2
Fatturato medio Associato:
fatturato
punteggio
15000 – 16000
10
16001 – 17000
9
17001 – 19000
8
19001 – 21000
7
21001 – 23000
6
23001 – 25000
5
25001 – 27000
4
27001 – 29000
3
29001 - 30000
2
A parità di collocazione sarà valutata la somma dell’età degli associati, dando priorità al valore più
basso.
Lo stanziamento non utilizzato sarà stornato nell’ambito delle diverse categorie di beneficiari.
Art. 6 – Cause di esclusione dal beneficio
E’ causa di esclusione dal contributo non aver maturato almeno un anno di anzianità contributiva
alla data di presentazione della domanda.
Per i soli beneficiari di cui all’art. 3, lettera b), dovranno essere soddisfatti, dallo Studio Associato
richiedente, i seguenti requisiti:
1. Numero di associati, alla data di presentazione della domanda, non inferiore a quattro e
non superiore a trenta;
2. Fatturato dello Studio, nell’anno precedente la data di presentazione della domanda, non
inferiore a 60.000 euro;
3. Attività dello Studio, alla data di presentazione della domanda, avviata da almeno 3 e non
più di 5 anni.
Art. 7 – Invio della domanda
La domanda, redatta su apposito modulo, dovrà essere sottoscritta ed inviata da colui che ha
sostenuto le spese, ovvero, per i beneficiari di cui all’art. 3, lettera b), dal Rappresentante Legale
dello Studio nonché iscritto contribuente all’Ente in via esclusiva, entro e non oltre il 30/09/2016.
Art. 8 – Documentazione
Alla domanda inviata all’Ente devono allegarsi i seguenti documenti:
In relazione alla previsione di cui all’articolo 3, lett. a),
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all’anno
precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito all’ultimo anno fiscale disponibile.
In relazione alla previsione di cui all’articolo 3, lett. b),
- atto costitutivo ed eventuale statuto/regolamento attestante il numero di associati alla data di
presentazione della domanda;
- modello dichiarativo ai fini IRPEF dello Studio Associato relativo all’ultimo anno fiscale
disponibile;
Debbono essere in ogni caso allegati alla domanda:
- Copia del documento di identità;
- copia della documentazione attestante le spese sostenute ed il relativo pagamento, intestate al
beneficiario del contributo.
ART. 9 - ASPETTI ECONOMICI
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente
intestato al richiedente.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, IN MISURA PERCENTUALE SUL TOTALE DELLA SPESA
SOSTENUTA, PER L’ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA.
Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela
Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, delibera il
riconoscimento di un contributo a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa
sostenuta, a favore degli iscritti, finalizzati esclusivamente:
a) all’acquisto della prima casa
b) alla ristrutturazione della prima casa.
Il contributo può essere erogato per importi di spesa superiori ad € 2.000, sostenuti nel biennio
2015/2016.
Lo stanziamento previsto per l’anno 2016 è pari a € 40.000, distribuito, in parti uguali, in
relazione alla fattispecie oggetto di tutela.
Art. 2 – Accertamento
Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola
documentazione allegata. Al termine del procedimento istruttorio, il Consiglio di Amministrazione
approva la graduatoria definita in relazione al valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del
richiedente. Nel caso dovessero verificarsi situazioni di parità, l’erogazione sarà ripartita in parti
uguali tra gli interessati.
Art. 3 – Beneficiari del contributo
Gli iscritti contribuenti che svolgono esclusivamente attività libero professionale.
Art. 4 – Misura della prestazione
in relazione alla fattispecie oggetto di tutela il contributo viene determinato nelle seguenti
modalità:
a) acquisto prima casa
in percentuale sull’entità della spesa sostenuta, per un importo massimo dell’80%, e comunque
non oltre € 10.000,00 per singola prestazione, fino ad esaurimento dello stanziamento;
b) ristrutturazione della prima casa.
in percentuale sull’entità della spesa sostenuta, per un importo massimo dell’80%, e comunque
non oltre € 5.000,00, fino ad esaurimento dello stanziamento.
Il contributo è erogabile una sola volta in relazione alla medesima spesa.
Il contributo potrà essere richiesto nuovamente dal medesimo beneficiario non prima che siano
trascorsi 5 anni dalla precedente erogazione.
Art. 5 – Cause di esclusione dal beneficio
E’ causa di esclusione dal contributo non aver maturato almeno due anni di anzianità contributiva
alla data di presentazione della domanda.
Nel corso dell’anno 2016 il contributo non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli
interventi assistenziali disciplinati dal Regolamento Generale di Assistenza, ad eccezione del
contributo per spese funebri, dell’indennità di malattia e delle borse di studio.
Art. 6 – Invio della domanda
La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all’Ente entro e non oltre il
30/09/2016.
Le spese sostenute devono essere intestate al beneficiario del contributo.
Art. 7 – Graduatoria
Le graduatorie delle domande di partecipazione saranno definite, in relazione alla fattispecie
oggetto di tutela, di cui all’art.1, lettere a) e b), sulla base del valore dell’indicatore ISEE del nucleo
familiare del richiedente, con preferenza al valore più basso. Nel caso dovessero verificarsi
situazioni di parità, l’erogazione sarà ripartita in parti uguali tra gli interessati.
Lo stanziamento non utilizzato sarà stornato nell’ambito delle diverse fattispecie oggetto di tutela.
Art. 8 – Documentazione
Alla domanda inviata all’Ente devono allegarsi i seguenti documenti:
- Copia del documento di identità;
- copia della documentazione attestante le spese sostenute ed il relativo pagamento, intestate al
richiedente
- copia dell’atto di compravendita
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all’anno
precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito all’ultimo anno fiscale disponibile.
ART. 9 - ASPETTI ECONOMICI
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente
intestato al richiedente.
SUSSIDI PER ASILI NIDO
Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’erogazione nei limiti dei fondi disponibili di
sussidi a copertura delle spese sostenute per rette di asili nido.
Il contributo può essere erogato per spese sostenute nel biennio 2015/2016
Lo stanziamento previsto per l’anno 2016 è pari a € 20.000.
Art. 2 – Accertamento
Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola
documentazione allegata. Al termine del procedimento istruttorio, il Consiglio di Amministrazione
approva la graduatoria definita in relazione al valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del
richiedente. Nel caso dovessero verificarsi situazioni di parità, l’erogazione sarà ripartita in parti
uguali tra gli interessati.
Art. 3 – Beneficiari del trattamento
Possono beneficiare del contributo gli iscritti contribuenti che esercitano esclusivamente attività
libero professionale.
Per la richiesta del sussidio entrambi genitori devono risultare lavoratori.
Art. 4 – Misura della prestazione
Il sussidio è determinato, in misura percentuale pari al 40% delle spese sostenute a titolo di retta.
Art. 5 – Cause di esclusione dal beneficio
E’ causa di esclusione dal trattamento non aver maturato almeno due anni di anzianità contributiva
alla data di presentazione della domanda.
Nel corso dell’anno 2016 il sussidio non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi
assistenziali disciplinati dal Regolamento Generale di Assistenza, ad eccezione del contributo per
spese funebri, dell’indennità di malattia e delle borse di studio.
Art. 6 – Invio della domanda
La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all’Ente entro e non oltre il
30/09/2016.
Art. 7 – Documentazione
Alla domanda inviata all’Ente devono allegarsi i seguenti documenti:
- Copia del documento di identità;
- attestato di frequenza del bambino (o dei bambini) rilasciato dalla Scuola dell’infanzia pubblica o
privata
- copia del documento giustificativo della spesa sostenuta, rilasciato dalla struttura che ha erogato
il servizio;
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all’anno
precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito all’ultimo anno fiscale disponibile;
- autocertificazione della condizione lavorativa del coniuge.
ART. 8 - ASPETTI ECONOMICI
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente
intestato al richiedente.
SUSSIDI PER PROTESI TERAPEUTICHE
Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’erogazione nei limiti dei fondi disponibili di
sussidi a copertura delle spese sostenute per protesi terapeutiche ortopediche, dentarie,
oculistiche ed acustiche.
Il sussidio può essere richiesto per importi complessivi di spesa superiori ad € 500, sostenuti nel
biennio 2015/2016, con esclusione delle spese che abbiano mere finalità estetiche.
Art. 2 – Accertamento
Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola
documentazione allegata; provvede quindi all’erogazione degli interventi deliberati.
Art. 3 – Beneficiari del trattamento
Possono beneficiare del contributo gli iscritti contribuenti che esercitano esclusivamente attività
libero professionale.
Art. 4 – Misura della prestazione
Il sussidio è determinato in misura percentuale pari al 40% delle spese eccedenti la franchigia, pari
ad € 500, e comunque per un importo massimo di € 2.000.
Art. 5 – Cause di esclusione dal beneficio
E’ causa di esclusione dal trattamento non aver maturato almeno due anni di anzianità contributiva
alla data di presentazione della domanda.
Nel corso dell’anno 2016 il sussidio non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi
assistenziali disciplinati dal Regolamento Generale di Assistenza, ad eccezione del contributo per
spese funebri, dell’indennità di malattia e delle borse di studio.
Art. 6 – Invio della domanda
La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all’Ente entro e non oltre il
31/12/2016.
Art. 7 – Documentazione
Alla domanda inviata all’Ente devono allegarsi i seguenti documenti:
- Copia del documento di identità;
- attestazione delle spese sostenute intestate al richiedente;
- certificazione medica attestante la prescrizione della protesi con finalità non estetica;
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all’anno
precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito all’ultimo anno fiscale disponibile.
ART. 8 - ASPETTI ECONOMICI
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente
intestato al richiedente.