Ctp di Caltanissetta, con la sentenza n. 1127/1/2016

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Transcript Ctp di Caltanissetta, con la sentenza n. 1127/1/2016

SEZIONE
I
REG.GENERALE
REPUBBLICA ITALIANA
N
34512015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UDIENZA DEL
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA
I
01)11/2016
ore 10:00
SEZIONE I
riunita con rintervento dei Signori:
O
MONTELEONE
NICOLO’
o
o
PORRACCIOLO
ANTONINO
LA PLACA
VIUORIO GIUSEPPE
Presidente
LIBERTO
Relatore
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
o
1 4 NOV. 2016
o
o
Il Segretario
...
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 345/2015
depositato il 23/04/2015
avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 292 2014 00058646 01 IRAP 2007
contro:
AO. RISCOSSIONE CALTANISSETTA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
difeso da:
MANCUSO FRANCESCA
CORSO UMBERTO I N.2 93100 CALTANISSEUA
-
i
I
PRONUNCIATA IL:
Giudice
H
-
-
proposto dai ricorrenti:
BOSCO PILERI SRL
LEGALE RAPPR. VALVO ROSALBA
VIA CANNADA N.10 93013 MAZZARINO CL
difeso da:
DOTT. AVANZATO GIUSEPPE
STUDIO DOTT. AVANZATO
VIA ARTEMIDE 1 92100 AGRIGENTO AO
difeso da:
MARCHESI ROSAMARIA ROBERTA
CIO STUDIO DOU. AVANZATO
VIA ARTEMIDE 192100 AGRIGENTO AG
pag. I
DaTeoiolliidaARCARESE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 aprile 2015, Bosco Pileri SrI, in persona del suo lega
le rappresentante pro tetupore, ha chiesto l’annullamento della cartella indicata in epi
grafe.
Riscossione Sicilia ha eccepito la tardività del ricorso; nel merito, ne ha chiesto il
rigetto.
All’udienza del 7 novembre 2016 il procedimento è stato quindi pasto in deci
sione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il suo carattere di pregiudizialità. va innanzi tutto esaminata l’eccezione di
tardività del ricorso, sollevata da Riscossione Sicilia sul presupposto che il procedimen
to notilicatorio si era perfezionato il 20 dicembre 2014. Tenuto conto di tale dato, i ter
mini per l’impugnazione scadevano il 18 febbraio, sicché il ricorso proposto da Bosco
Pileri Srl sarebbe appunto tardivo perché proposto oltre 60 giorni dalla notifica.
L’eccezione va disattesa.
Al riguardo, mette conto di evidenziare che, secondo l’insegnamento della Cor
te Suprema, la notifica ex ari. 110 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento
della raccomandata informativa, che rende conoscibile l’atto, essendo necessario il de
corso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata nel caso in cui questa non
sia stata ricevuta (Cass. 19772/15).
Ora, dalla documentazione in atti emerge che tale raccomandata fu ricevuta il
26 gennaio 2015, sicché i 60 giorni previsti dall’art. 21 DIgs 546/1992 scadevano il suc
cessivo 27 marzo. E poiché il ricorso che ha introdotto il presente giudizio è stato spedi
to a Riscossione Sicilia il 26 marzo 2016, deve quindi affermarsene la tempestività.
Può, dunque, passarsi all’esame del ricorso stesso, con il cui primo, articolato
motivo si eccepisce la nullità della cartella per inesistenza giuridica della relativa noti
fica; ciò perché la stessa
—
così si legge a pag. 3 dell’atto introduttivo del giudizio
—
è
stata posta in essere in violazione degli artt. 26 Dpr 602/1973, 60 Dpr 600/1973 nonché
140 e 145 c.p.c.
La doglianza non può accogliersi.
(pag. 2
Va premesso che l’atto de quo è senz’altro pervenuto nella materiale disponibili
tà della ricorrente: a pag. 2 dell’atto introduttivo del giudizio, infatti, la stessa ricorren
te afferma di aver ricevuto la raccomandata informativa il 26 gennaio 2015 e di aver
quindi provveduto a ritirare, presso l’ufficio comunale, la cartella di pagamento.
Ora, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema, non può pronunciarsi
(ostandovi quanto disposto dall’art. 156 c.p.c.) la nullità della notifica di un atto di im
posizione tributaria allorché la stessa abbia, comunque, conseguito il suo scopo: ciò
perché la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) di
quell’atto noti osta, comunque, all’applicazione di istituti appartenenti al diritto pro
cessuale (Cass. 2272/11 e 6613/13).
In altri termini: la notificazione di un atto d’imposizione tributaria non è requi
sito di giuridica esistenza e perfezionamento dello stesso atto, ma condizione integrativa dell’efficacia di quest’ultimo, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in
via automatica l’inesistenza dell’atto quando ne risulti inequivocamente la piena cono
scenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio
del potere all’anmfinistrazione finanziaria (Cass. 8374/15).
Orbene, il motivo che si sta esaminando è da ritenersi infondato, stante il rag
giungimento
—
per stessa ammissione della ricorrente
—
dello scopo a cui era diretta la
consegna dell’atto de qo (lo scopo, cioè, di consentire alla ricorrente medesima di veni
re a conoscenza di quello stesso atto).
Peraltro, ma solo ad ahundauha,u, non ci si esime dall’evidenziare che del tutto
tempestivamente la ricorrente ha fatto ricorso allo strumento processuale: come sujmz
evidenziato, l’atto introduttivo del giudizio è stato spedito a Riscossione Sicilia il 26
marzo 2015 (e dunque entro i 60 giorni previsti dall’art. 21 Dlgs 546/1992, decorrenti
si ripete
—
—
dal 26 gennaio 2015), mentre la costituzione in giudizio è avvenuta mediante
deposito del ricorso effettuato il 23 aprile 2015 (e quindi entro i successivi 30 giorni in
dicati dall’art. 22 del citato Dlgs 546). Ciò conferma che nessun z’uluus dei diritti della
ricorrente può rinvenirsi a causa delle concrete modalità di notifica della cartella de qua,
di talché
—
si ribadisce
—
l’eccezione relativa alla (in)vatidità ditale notifica, sotto tutti i
profili esposti dalla stessa ricorrente, va disattesa.
Con il secondo motivo di ricorso, Bosco Pileri Sri eccepisce la nullità della car
tella per difetto di motivazione; ciò sotto un duplice profilo: mancata allegazione degli
atti richiamati nonché mancata e/o apparente indicazione della normativa di riferi
mento.
La doglianza è infondata.
Com’è noto, il 1° comma dell’art. 7 1. 212/2000 dispone che gli atti
dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati secondo quanto prescritto
dall’art. 3 1. 241/1990, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridi
che che hanno determinato la decisione dell’amministrazione; inoltre cosi statuisce
ancora I’art. 7 «se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve es
—
—
sere allegato all’atto che lo richiama».
Al riguardo, la Corte Suprema ha chiarito che l’obbligo di motivazione degli atti
tributari può essere adempiuto anche per relutione,n, e cioè mediante il riferimeffio a
elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi sia
no allegati all’atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale, oppure, an
cora, siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (giu
risprudenza pacifica; si veda, cx mu tis, CassJ3llO/12).
Orbene, nella cartella di pagamento si fa espresso riferimento a un accertamen
to, del quale si indicano sia gli estremi (cioè il numero) sia la data di notifica. È dunque
evidente che in quella cartella l’onere della motivazione è stato senz’altro assolto per
n’lnfio,w,,,, e cioè attraverso il richiamo a un precedente atto il cui contenuto si presume
già conosciuto dalla ricorrente.
Né la cartella può essere invalidata per il rilievo che nella motivazione della
stessa è stata richiamata anche la sentenza di una Ctp, di cui non sono specificati i rela
tivi estremi: infatti, il riferimento a quella sentenza è un’aggiunta rispetto al titolo su
cui si fonda la pretesa creditoria del Fisco, e cioè si ripete l’accertamento del 2011,
—
—
sicché può affermarsi che comunque la società ricorrente era senz’altro a conoscenza
delle ragioni in forza delle quali Riscossione agiva mediante la cartella impugnata in
questa sede. E sarebbe, piuttosto, stato onere della ricorrente dimostrare che il contenu
to di quella sentenza, in quanto a essa favorevole, era tale da bloccare, nell’an o ne
l
quantuni, la pretesa azionata da Riscossione Sicilia con la cartella qui impugnata.
Con il terzo motivo, la ricorrente eccepisce la nullità della cartella in conseguen
za della nullità del ruolo
—
cx art. 12, 4° comma, Dpr 602/1973
—
per difetto e/o invali
dità della sua sottoscrizione.
Neanche questa doglianza coglie nel segno.
Secondo il 4° comma appena richiamato, «il ruolo è sottoscritto, anche mediante
firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il
ruolo diviene esecutivo» (cioè costituisce titolo esecutivo). D’altra parte l’art. 1, comma
5° ter, lett. e), Dl 106/2005 stabilisce che le disposizioni contenute nei commi 1° e 4°
dell’art. 12 Dpr 602/1973 si interpretano nel senso clic i ruoli, pur se non tributari, si in
tendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenu
ti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell’amministrazione
creditrice (si confronti Cass. 23550/15, per la quale cui l’innovazione ha portata retroat
tiva, trattandosi di legge interpretativa).
Ora, mediante la suddetta “validazione”, il legislatore ha previsto una procedu
ra informatica che conferisce garanzia di autenticità del ruolo formato dall’ufficio im
positore, al termine della quale esso assume le caratteristiche di atto di provenienza
certa dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato.
Secondo il costante insegnamento della Corte Suprema, il difetto di sottoscri
zione del ruolo da parte del capo dell’ufficio non incide in alcun modo sulla validità
dell’iscrizione a ruolo del tributo, trattandosi di atto interno e privo di autonomo rilie
vo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente; del resto, anche la man
cata sottoscrizione della cartella di pagamen[o da parte del funzionario competente
non comporta l’invalidità dell’atto quando non è in dubbio la riferibilità di questo
all’autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essen
ziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge.
Ancora, costituisce tus receptitui il principio per cui, in mancanza di una sanzio
ne espressa (e quindi diversamente dall’avviso di accertamento, che a norma degli artt.
42 Dpr 600/1973 e 56 Dpr 633/1972 è nullo se non reca la sottoscrizione del capo
dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato), opera la pre
(
)
sunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana,
sicché, in ragione del principio di tassatività delle nullità, tale sanzione non può trovare
applicazione (oltre che per la cartella esattoriale, il diniego di condono, l’avviso di mo
ra e l’attribuzione di rendita, neanche) per l’omessa sottoscrizione del ruolo, non rin
venendosi alcuna sanzione di nullità nell’ultimo comma dell’art. 12 Dpr 602/1973.
Anche sotto il profilo dell’onere probatorio è stato precisato che, a fronte di un
atto che si presume riferibile all’organo anrnùnistrativo titolare del potere di emetterlo,
l’onere della prova diretta a vincere tale presunzione di legittimità grava sul contri
buente, che non può limitarsi a una generica contestazione in ordine all’insussistenza
del potere e/o alla provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti;
ciò tenuto conto anche della natura vincolata degli atti meramente esecutivi quali
il ruolo e la carteUa di pagamento, che non presentano in fase di formazione e di reda
zione margini di discrezionalità amministrativa.
Di conseguenza (e in conclusione), in ordine a tali atti va applicato il generale
principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 cc—
hes 1. 241/1990, che impedisce l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione
di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere di
verso da quello in concreto adottato (per tutto quanto sin qui esposto, si confronti la re
centissima Cass. 19761/16, con richiami a propri precedenti per i singoli snodi motiva
zionali appena esposti).
Alla luce di quanto precede la doglianza de qua deve quindi respingersi, giacché
la ricorrente si è limitata a una generica contestazione: essa, infatti, ha affermato che il
ruolo sarebbe nullo per difetto di sottoscrizione del titolare dell’ufficio, senza, però, in
dicare né il nominativo di chi ebbe a firmare il ruolo né quello di chi avrebbe dovuto
sottoscriverlo.
Con l’ultimo motivo, la ricorrente deduce la nullità della cartella per errata e/o
incerta determinazione delle somme intimate. In particolare, la ricorrente medesima
sostiene che l’agente della Riscossione avrebbe potuto pretendere esclusivamente il pa
gamento di tributi e interessi, sicché sarebbe illegittimo l’addebito dell’importorichie
ìpag.
/
sto a titolo di sanzioni.
Neanche questa doglianza può accogliersi.
Dalla lettura della cartella può ricavarsi che la somma richiesta a titolo di san
zione era già stata pretesa con l’avviso notificato nel 2011: invero, alle pagg. 2 e 4 si fa
riferimento all’importo di 5.431,80 euro, con il codice tributo 1600. A pag. 2 si specifica
che si tratta di sanzioni pecuniarie, mentre a pag. 4, oltre a richiamarsi il codice 1600, si
indica, alla voce <‘estremi dell’atto>’, lo stesso numero di cartella notificata nel 2011.
Da tali rilievi emerge dunque che già nell’avviso del 2011 erano state applicate
le sanzioni. Di conseguenza, la questione della debenza o meno dei relativi importi non
può in alcun modo esser messa in discussione, trattandosi di problematica che, invece,
andava prospettata in occasione dell’impugnazione di quell’avviso. Diversamente opi
nando, infatti, si verrebbe a determinare un surrethzio aggiramento della perentorietà
dei termini per impugnare un singolo atto, e si consentirebbe al contribuente di prospettare al giudice tributario questioni ormai preclusegli proprio in ragione della deca
denza dal potere impugnatorio di un atto presupposto.
Per tutto quanto sin qui esposto, in conclusione, il ricorso va respinto.
Alla soccombenza, infine, segue la condanna della ricorrente al rimborso, a Ri
scossione Sicilia, delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo sca
glione di riferimento cx Dm 55/2014 e alla previsione contenuta nel comma 2° bis
dell’art. 15 Dlgs 546/1992.
P.Q.M.
La Commissione rigetta il ricorso;
condanna Bosco Pileri SrI, in persona del suo legale rappresentante
pro tenipore,
al rimborso, a Riscossione Sicilia, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
€1.134,00 per compensi, oltre gli accessori di legge se dovuti.
Caltanissetta, 7 novembre 2016
IL GIUDICE RE
.
EST.
IL P ESIDE TE
pag. 7