Il provvedimento del garante

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[doc. web n. 5796716]
Verifica preliminare. Sistema di videosorveglianza c.d. intelligente presso un edificio
un'amministrazione pubblica, per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio - 10 novembre 2016
sede
di
Registro dei provvedimenti
n. 475 del 10 novembre 2016
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente,
della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia,
segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice");
Visto il provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l'8 aprile 2010, pubblicato in G.U.
n. 99 del 29 aprile 2010 e consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680;
Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art. 17
del Codice, riguardante l'installazione di un sistema di videosorveglianza intelligente presso la sede dell'ente, in Roma,
Viale G. Ribotta 41-43;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n.
1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
PREMESSO:
La Città Metropolitana di Roma Capitale ha presentato a questa Autorità una richiesta di verifica preliminare, ai sensi
dell'art. 17 del Codice, in relazione al trattamento di dati personali che intende effettuare mediante un sistema di
videosorveglianza c.d. intelligente da attivare presso gli accessi e le uscite di emergenza dell'edificio che ospita la
sede della amministrazione, per finalità di sicurezza degli accessi e di tutela del patrimonio.
La Città Metropolitana ha rappresentato l'indispensabilità dell'utilizzo di tale sistema, "non essendo ipotizzabile la
vigilanza h24 di tutti i predetti accessi tramite personale preposto, sia per mancanza di risorse umane, sia per
mancanza di risorse adeguate economiche per l'eventuale esternalizzazione di tale attività".
Le telecamere dotate di funzionalità qualificabili come "intelligenti" sono collocate, come sopra evidenziato, in
corrispondenza dei tornelli (ai piani -1 e -2) e delle uscite di emergenza poste al piano terra. Esse si attivano soltanto
nei casi di tentativo di accesso non autorizzato all'interno dell'edificio, rilevato da sensori, che si realizza, in particolare,
attraverso lo "scavalco" dei tornelli collocati presso gli accessi e l'effrazione delle uscite di emergenza.
L'attivazione delle telecamere, con conseguente registrazione di un video dell'evento, comporta la trasmissione di un
segnale di allarme alla control room presente nell'edificio, "presidiata h24 365 gg. l'anno, da personale specializzato e
adeguatamente formato".
La Città Metropolitana ha, inoltre, dichiarato che:
-"il sistema non rileva i percorsi degli interessati";
-"le telecamere "intelligenti" sono spente nelle fasce orarie diurne e lavorative, più precisamente dalle ore
06:30 alle ore 20:30 dal lunedì al venerdì e si accendono in automatico al verificarsi di una effrazione. Nelle
altre fasce orarie e nelle giornate non lavorative le telecamere in questione sono attive";
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-"sono state adottate le misure minime di sicurezza (artt. 31-36 del Codice in materia di protezione dei dati
personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e disciplinare tecnico All. B al medesimo Codice)";
-"agli interessati sarà fornita adeguata informativa"; i cartelli sono "apposti prima del raggio di azione delle
telecamere, in posizione tale da garantirne la lettura anche nelle ore notturne";
-"il sistema non ha alcuna finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori essendo interamente ed
esclusivamente dedicato a garantire la sicurezza dell'edificio, dei lavoratori e dei beni dell'Ente oltre a quelli
privati";
-"il periodo di mantenimento delle immagini registrate è di 24 ore, a ricoprimento automatico tramite le funzioni
rese disponibili dalla specifica piattaforma software che ne gestisce l'archiviazione".
OSSERVA
1. Verifica preliminare e caratteristiche del sistema di videosorveglianza.
L'impianto di videosorveglianza sottoposto alla verifica preliminare dell'Autorità attiva la ripresa, la registrazione delle
immagini e la trasmissione di un segnale di allarme al personale di vigilanza presente nella control room, nel caso in
cui si verifichi un tentativo di accesso non autorizzato all'interno dell'edificio, rilevato da sensori in caso di "scavalco"
dei tornelli e di effrazione delle uscite di emergenza.
La richiesta di verifica preliminare ha, pertanto, ad oggetto un sistema di videosorveglianza idoneo a rilevare
automaticamente, segnalare e registrare un comportamento o evento anomalo, quale può considerarsi lo scavalco dei
tornelli e l'effrazione delle uscite di emergenza; pertanto, lo stesso rientra tra quelli per i quali l'Autorità nel
provvedimento generale del 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e consultabile sul sito Internet
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680) ha previsto l'obbligo di richiedere la verifica preliminare.
Nel provvedimento il Garante ha stabilito che l'utilizzo dei predetti sistemi risulta giustificato solo in casi particolari,
tenendo conto delle finalità e del contesto, da verificare, caso per caso, sul piano della conformità ai principi applicabili
al trattamento dei dati personali (cfr. punto 3.2.1. del citato provvedimento generale).
2. Valutazione di proporzionalità del trattamento di dati personali in esame.
La Città Metropolitana di Roma Capitale può, in qualità di titolare del trattamento, trattare dati personali nel rispetto del
principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi (cfr. artt. 4, comma 1, lett. f); 11, comma 1, lett.
b) del Codice).
La specifica esigenza di controllo rappresentata dalla Amministrazione si basa sulla necessità di garantire la sicurezza
degli accessi alla sede della stessa, costituita da un unico edificio a torre di trenta piani, destinato ad ospitare un
numero molto elevato di dipendenti.
Le esigenze di tutela della sicurezza trovano particolare riscontro in considerazione delle specifiche caratteristiche
dell'edificio, e della sua destinazione, che lo espongono ad un livello di rischio elevato, con conseguente necessità di
contrastare efficacemente eventuali intrusioni da parte di soggetti non autorizzati.
Per tali motivi e per le citate caratteristiche dell'edificio, le sole misure di sicurezza passiva (allarmi, recinzioni) sono
risultate insufficienti a garantire la piena tutela dei beni giuridici protetti, in tutti gli spazi che necessitano di
sorveglianza; ciò, anche in quanto non risulta, allo stato, possibile il presidio fisso con personale preposto, dell'intero
perimetro esterno, degli ingressi e delle uscite di emergenza.
Ciò premesso, la Città Metropolitana di Roma Capitale persegue legittime finalità di sicurezza dell'edificio, delle
persone e dei beni, anche attraverso l'istallazione di sistemi di videosorveglianza.
Sotto il profilo degli effetti determinati dalla rilevazione dell'evento da parte di sensori, dalla documentazione
trasmessa emerge che essi consistono nella attivazione della telecamera corrispondente al luogo dove si sta
verificando l'evento, nella registrazione delle immagini rilevate e nella generazione di un allarme diretto al personale di
vigilanza presente nella control room, sollecitato a verificare la fondatezza della segnalazione e, eventualmente, a
intervenire tempestivamente, e non comportano l'attivazione di ulteriori funzionalità.
Ciò premesso, allo stato degli elementi acquisiti in atti, considerate le esigenze di sicurezza dell'edificio rappresentate
e considerata la dichiarata impossibilità di impiegare, per tutte le aree interessate, un presidio di sorveglianza fisico, si
ritiene che il sistema di videosorveglianza, così come descritto e in relazione alla finalità di protezione dei beni e della
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sicurezza delle persone, attesi gli accorgimenti adottati, non comporta, in concreto, un pregiudizio dei diritti e delle
libertà fondamentali per i possibili interessati.
Il Garante ritiene proporzionato e, quindi, ammissibile il trattamento dei dati personali che la Città Metropolitana
intende effettuare per le finalità di sicurezza degli accessi alla sede, delle persone e dei beni tramite il sistema di
videosorveglianza intelligente oggetto della verifica preliminare.
In ogni caso, nell'ambito degli adempimenti previsti dal Codice, si richiama l'attenzione della Città Metropolitana sulle
prescrizioni relative alle misure di sicurezza, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nel citato
provvedimento generale del 2010 per il trattamento di dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza
(cfr. punto 3.3.1.del citato provvedimento generale; artt. 31-36 del Codice e allegato B al Codice).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell'art. 17 del Codice, accoglie la richiesta di verifica preliminare presentata dalla Città Metropolitana
di Roma Capitale in relazione al trattamento di dati personali che intende effettuare per finalità di sicurezza
della sede, dei dipendenti e del patrimonio tramite il predetto sistema di videosorveglianza, da attivare presso
gli accessi e le uscite di emergenza dell'edificio che ospita la predetta amministrazione, sita in Roma, in Viale
G. Ribotta 41-43, nei termini e con le modalità sopra descritte.
Roma, 10 novembre 2016
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
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