circolare n. 18 del 29.12.2016

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Transcript circolare n. 18 del 29.12.2016

Santa Croce sull’Arno, lì 29 Dicembre 2016.
A TUTTI I NOSTRI CLIENTI
LORO SEDI
CIRCOLARE N. 18/2016
NUOVO MODELLO
PER LE DICHIARAZIONI D’INTENTO DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
Le regole per l’utilizzo del nuovo e del vecchio modello
Per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1°
marzo 2017 sarà necessario utilizzare il nuovo modello approvato il 2 dicembre 2016, mentre fino
al 28 febbraio 2017 occorre usare quello attualmente vigente. Il vecchio modello di dichiarazione
resta tuttavia valido anche per le operazioni di acquisto che saranno effettuate dopo il 1° marzo, a
patto che siano stati compilati il campo 1 o il campo 2 e non i campi 3 e 4 (“operazioni comprese
nel periodo da”). Se invece questi ultimi sono stati valorizzati con l’indicazione del periodo, la
dichiarazione vale solo per le operazioni fino al 28 febbraio e bisognerà presentarne una nuova per
gli acquisti successivi a questa data. Attenzione all’importo complessivamente fatturato senza Iva
dal soggetto che riceve la dichiarazione, poiché, qualora l’esportatore voglia acquistare senza
imposta per un importo superiore, sarà necessario presentare un nuovo modello ad integrazione.
Sono i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 120/E del 22
dicembre 2016, in risposta ai dubbi sulla transizione dal vecchio al nuovo modello, sollevati dalle
associazioni di categoria.
Quando il vecchio modello ha validità - Le operazioni di acquisto che avverranno fino al 28
febbraio 2017 devono essere comunicate con la dichiarazione d’intento nella versione attualmente
in uso. Il vecchio modello resta inoltre ok per tutto il 2017 a patto che siano stati compilati il campo
1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di
euro”. Invece, nel caso in cui siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo
da”, indicando un periodo che termina oltre il 28 febbraio (ad esempio, dal 01/01/2017 al
31/12/2017), la dichiarazione sarà valida solo per le operazioni che avverranno fino a questa data.
Per le operazioni di acquisto a partire dal 1° marzo 2017 occorrerà quindi presentare un’altra
dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.
E sul nuovo modello, attenzione agli importi - Particolare attenzione deve essere riservata alla
verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione,
che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento (al campo 2 della sezione
“dichiarazione”). Se l’esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, vuole acquistare
senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata, ne
deve produrre una nuova, indicando esclusivamente l’ulteriore ammontare rispetto a quello
precedentemente riportato fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la
facoltà di effettuare acquisti senza Iva.
Come presentare il modello - Gli esportatori abituali potranno presentare la nuova dichiarazione
in via telematica all’Agenzia, utilizzando il software “Dichiarazione d’intento” disponibile
gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Riepilogando, queste sono le indicazioni fornite dalla Ris. 120/E circa l’utilizzo in fase transitoria
del vecchio e del nuovo modello:
Uso del vecchio modello per lettere d’intento presentate relativamente ad operazioni
dall’1.1.2017 al 28.02.2017 (soluzione ammessa) - il nuovo modello può essere utilizzato solo
per le operazioni di acquisto effettuate a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da
effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello.
Uso del vecchio modello per lettere d’intento presentate relativamente ad operazioni
dall’1.1.2017 al 31.12.2017 (richiesta valida solo fino al 28.02.2017, successivamente 1.3/31.12 obbligo di ulteriore presentazione del nuovo modello) - nel caso in cui venga
presentata una dichiarazione d’intanto con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i
campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017) la
dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo
2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento
utilizzando il nuovo modello.
Per le lettere d’intento presentate relativamente ad un determinato ammontare di
operazioni o per una sola operazione (soluzione ammessa) - nel caso in cui venga
presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il
campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a
concorrenza di euro” (campi rimasti inalterati nel nuovo modello, rispetto al vecchio), la
dichiarazione ha validità fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola
operazione o per le più operazioni di acquisto dopo il 1° marzo 2017. In tali casi quindi non deve
essere presentata una nuova dichiarazione d’intento.
Lo Studio rimane come sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Commercialisti Associati