Indennità per gli impianti di tiro secondo l`OTaRSi - BAFU

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Transcript Indennità per gli impianti di tiro secondo l`OTaRSi - BAFU

2016
> Pratica ambientale
> Siti contaminati
> Indennità per gli impianti
di tiro secondo l’OTaRSi
Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
> Pratica ambientale
> Siti contaminati
> Indennità per gli impianti
di tiro secondo l’OTaRSi
Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
2a edizione aggiornata, dicembre 2016; prima edizione 2006
A cura dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM
Berna, 2016
Valenza giuridica della presente pubblicazione
La presente pubblicazione costituisce una comunicazione dell’UFAM
in veste di autorità esecutiva e si rivolge a tutti coloro che intendono
richiedere all’Ufficio l’emanazione di decisioni o la stipula di contratti
(in particolare per autorizzazioni o sovvenzioni). Tali comunicazioni
concretizzano la prassi dell’UFAM in quanto autorità esecutiva, sia dal
punto di vista formale (documentazione necessaria per l’inoltro delle
domande) che da quello materiale (documentazione attestante la
conformità ai requisiti giuridici materiali). I richiedenti che si
attengono alla presente comunicazione possono essere certi che le
loro domande sono complete.
Nota editoriale
Editore
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
Autori della prima versione del 2006
Rolf Kettler (divisione Suolo e biotecnologia, UFAM), Kaarina Schenk
(divisione Rifiuti e materie prime, UFAM)
Autori della versione aggiornata del 2016:
Thomas Lepke (divisione Suolo e biotecnologia, UFAM), Christiane
Wermeille (divisione Suolo e biotecnologia, UFAM), Sibylle Dillon
(divisione giuridica, BAFU)Accompagnamento UFAM
Indicazione bibliografica
Dillon S., Lepke T., Wermeille C. 2016: Indennità per gli impianti di
tiro secondo l’OTaRSi. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità
esecutiva. 2a edizione aggiornata, dicembre 2016; prima edizione
2006. Pratica ambientale n. 0634. Ufficio federale dell’ambiente,
Berna: 36 pagg.
Grafica e impaginazione
Ursula Nöthiger-Koch, 4813 Uerkheim
Foto di copertina
Magma SA, Impianto di tiro 300m Staldengarten/Schletti a Riedern,
Glarus
Link per scaricare il PDF
www.bafu.admin.ch/uv-0634-i
La versione cartacea non può essere ordinata.
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.
© UFAM 2016
3
> Indice
> Indice
Abstracts
Prefazione
Introduzione e basi legali
1
Inquinamento degli impianti di tiro e delle aree
adiacenti
5
7
8
9
2
Iscrizione nel catasto dei siti inquinati
11
3
3.1
3.2
3.3
Indagini sugli impianti di tiro
Indagine storica
Indagine tecnica
Indagine dettagliata
12
12
13
14
4
4.1
4.2
4.3
Risanamento degli impianti di tiro
Misure per il risanamento del suolo
Smaltimento di materiali provenienti da parapalle
Sistemi parapalle privi di emissioni
16
16
17
19
5
Sorveglianza degli impianti di tiro
21
6
6.1
6.2
6.3
Fasi della procedura d’indennizzo OTaRSi
Consultazione dell’UFAM
Assegnazione di indennità
Pagamento di indennità
22
23
23
24
Allegato
A1 Indicazioni concernenti il diritto alle indennità
secondo l’OTaRSi per i provvedimenti dell’indagine
tecnica
A2 Indicazioni concernenti la procedura per l’indagine e
il risanamento
27
27
29
Bibliografia
Glossario
Indici
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35
36
5
> Abstracts
> Abstracts
In most municipal shooting ranges, shots are fired into the ground. The bullet traps at
these facilities contain thousands of tonnes of lead and other heavy metals which result
from the shooting. At present, the greatest contribution of lead to the environment is
made by shooting. If there is a risk that bullet traps containing toxic substances could
contaminate the ground water, bodies of water or the earth, measures must be taken
to eliminate this risk. Under certain conditions, the federal government has contributed
for several years towards the cost of measures to investigate, monitor and remediate
contaminated sites through the OCRCS Contamination Fund. This information sheet
defines the measures that qualify for such financial support.
Keywords:
Auf Gemeindeschiessanlagen wird zum Teil immer noch direkt ins Erdreich geschossen. Die Kugelfänge solcher Anlagen enthalten insgesamt mehrere Tausend Tonnen an
Blei und anderen Schwermetallen aus dem Schiessbetrieb. Das Schiessen verursacht
heutzutage den grössten Eintrag von Blei in die Umwelt. Wenn schadstoffbelastete
Kugelfänge das Grundwasser, oberirdische Gewässer oder den Boden gefährden,
müssen Massnahmen zur Beseitigung der Gefahr ergriffen werden. Der Bund beteiligt
sich unter bestimmten Voraussetzungen bereits seit mehreren Jahren über den VASAAltlastenfonds an den Kosten von Massnahmen zur Untersuchung, Überwachung und
Sanierung von belasteten Standorten bei Schiessanlagen. Die vorliegende Mitteilung
erläutert, welche Massnahmen der Bund als abgeltungsberechtigt anerkennt.
Stichwörter:
Dans une partie des installations de tir communales, il est encore habituel de tirer directement dans le sol. Les buttes pare-balles renferment plusieurs milliers de tonnes de
plomb et d’autres métaux lourds dus à la pratique du tir. À l’heure actuelle, cette
activité est celle qui introduit le plus de plomb dans l’environnement. Lorsque des
buttes pare-balles polluées menacent des eaux souterraines, des eaux de surface ou des
sols, des mesures doivent être prises pour éliminer le danger. Depuis plusieurs années
déjà, la Confédération octroie à certaines conditions, par le fonds OTAS, des indemnités pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués aux abords
d’installations de tir. La présente publication expose les mesures reconnues par la
Confédération comme donnant droit à des indemnités.
Mots-clés:
Negli impianti di tiro comunali si spara in genere direttamente nel terreno. I parapalle
di tali impianti contengono complessivamente diverse decine di migliaia di tonnellate
di piombo e di altri metalli pesanti provenienti dagli esercizi di tiro, che sono oggi la
maggiore fonte di immissione di piombo nell’ambiente. Quando dette sostanze inquinanti rappresentano una minaccia per le acque sotterranee, i corsi e gli specchi d’acqua
o il suolo bisogna adottare misure volte a eliminare il pericolo. A determinate condizioni la Confederazione indennizza una parte dei costi relativi all’esame, alla sorveglianza e al risanamento dei siti contaminati presso gli impianti di tiro. La presente
pubblicazione illustra le misure per le quali la Confederazione è disposta a corrispondere un’indennità.
Parole chiave:
Shooting, shooting range,
contaminated site, remediation,
bullet trap, lead, antimony
Schiessen, Schiessanlage,
Altlast, Sanierung, Kugelfang,
Blei, Antimon
tir, stand de tir, site contaminé,
assainissement, butte pareballes, plomb, antimoine
Tiro, sito contaminato,
risanamento, parapalle,
piombo, antimonio
> Prefazione
> Prefazione
In Svizzera vi sono circa 1500 impianti di tiro comunali fuori servizio e circa 2500 in
servizio. Essi contengono complessivamente diverse decine di migliaia di tonnellate di
piombo e di altri metalli pesanti prodotti dagli esercizi di tiro. Inoltre si stima che ogni
anno continuano ad accumularsi nel suolo fino a 150 tonnellate supplementari di
piombo. Quando i terrapieni parapalle inquinati rappresentano una minaccia per le
acque sotterranee, le acque di superficie o per il suolo, è necessario adottare misure
volte a eliminare il pericolo.
Di regola, tali misure devono essere adottate dal detentore dell’impianto oppure dal
principale responsabile dell’inquinamento derivante dall’attività di tiro. Nel caso di un
impianto civile a scopo non commerciale, questo compito spetta alla società di tiro o al
comune in cui è ubicato. I servizi specializzati cantonali sono le autorità competenti in
materia di siti inquinati. Essi valutano le indagini tecniche sui siti inquinati, stabiliscono gli obiettivi e l’urgenza di un eventuale risanamento, gestiscono le misure di risanamento dal punto di vista amministrativo nonché controllano e valutano i risultati. I
Cantoni possono presentare alla Confederazione domanda di indennizzo dei relativi
costi delle misure.
La Confederazione sostiene i lavori di indagine, sorveglianza e risanamento dei siti
inquinati presso gli impianti di tiro civili e non commerciali facendo ricorso al «fondo
OTaRSi». Per beneficiare di questo finanziamento è tuttavia necessario che nei siti
ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee non si sia più sparato nel suolo
dopo il 31 dicembre 2012 e in tutti gli altri siti dopo il 31 dicembre 2020.
La presente comunicazione illustra le misure per le quali la Confederazione riconosce
il diritto alle indennità secondo l’OTaRSi nonché le fasi della procedura d’indennizzo
OTaRSi che occorre considerare per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento degli
impianti di tiro.
Dott. ssa Franziska Schwarz
Vicedirettrice
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
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Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
UFAM 2016
> Introduzione e basi legali
Le indagini tecniche e il risanamento dei siti inquinati degli impianti di tiro avvengono
secondo le finalità e le direttive previste dalla legge sulla protezione dell’ambiente
(LPAmb; RS 814.01) e dall’ordinanza sui siti contaminati (OSiti; RS 814.680). Secondo l’articolo 32e capoverso 3 lettera c della legge sulla protezione dell’ambiente, la
Confederazione partecipa all’indagine, alla sorveglianza e al risanamento dei siti
contaminati presso gli impianti di tiro civili e non commerciali. L’indennità è concessa
a condizione che nei siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee non
siano più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012 e in tutti gli altri siti dopo il
31 dicembre 2020 (ossia da allora non si sia più sparato nel suolo). Secondo l’articolo
32e capoverso 4 LPAmb, le indennità sono corrisposte ai Cantoni in funzione della
spesa e ammontano forfetariamente a CHF 8000 per gli impianti di tiro a 300 metri,
mentre per tutti gli altri impianti ammontano al 40 per cento dei costi complessivi
computabili per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento. Le indennità sono versate
soltanto se i provvedimenti adottati rispettano l’ambiente, corrispondono a criteri di
economicità e tengono conto dell’evoluzione tecnologica. Le disposizioni esecutive
concernenti la partecipazione finanziaria della Confederazione sono contenute nell’ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS 814.681).
Conformemente all’articolo 3 della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1), vengono sovvenzionati solo beneficiari estranei all’Amministrazione federale.
Nel quadro di una domanda nell’ambito di una procedura d’indennizzo OTaRSi, per gli
impianti di tiro occorre escludere dai costi computabili la quota di utilizzazione di
pertinenza dei militari o di altre parti dell’Amministrazione federale. Al pari degli
impianti di tiro ad uso esclusivamente militare, per queste quote di utilizzazione, per le
quali la Confederazione già prevede stanziamenti, non possono essere concesse indennità OTaRSi.
La presente comunicazione illustra ai competenti servizi specializzati cantonali le
misure per le quali l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) riconosce, in linea di
principio, il diritto a indennità nonché evidenzia le singole fasi della procedura e le
particolarità per gli impianti di tiro in regime di procedura d’indennizzo OTaRSi. Ove,
in casi specifici, circostanze particolari rendano necessarie misure supplementari o di
tipo diverso, queste devono essere previamente coordinate con l’UFAM e motivate
separatamente al momento della presentazione della domanda.
8
1
> Inquinamento degli impianti di tiro e delle aree adiacenti
9
1 > Inquinamento degli impianti di tiro
e delle aree adiacenti
--------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- -
Gli esercizi di tiro inquinano il terreno con proiettili interi, che penetrano direttamente
nel terrapieno parapalle, e con schegge e polveri di metallo prodotte dall’impatto che si
introducono nel suolo circostante. L’inquinamento di un impianto di tiro può essere
ripartito in settori. Con l’uso si è venuta affermando la suddivisione tra un’area ristretta
definita «settore A» e un’area adiacente definita «settore B» (cfr. «Istruzioni sulle
misure di protezione del suolo e di smaltimento negli impianti di tiro a 300 m», Ufficio
federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP, 1997.
Di seguito viene illustrato in modo esemplare sulla base di un impianto di tiro a 300 m
l’inquinamento atteso nei settori A e B:
> Il settore A comprende il terrapieno parapalle, lo stand dei bersagli e una fascia di
terreno larga circa da 5 a 10 metri attorno al terrapieno. L’inquinamento maggiore si
riscontra immediatamente dietro i bersagli nelle diverse zone d’impatto: vi si possono infatti trovare più di 20 g di proiettili o di loro frammenti per kg di materiale terroso. Il tenore di piombo è nello stesso ordine di grandezza di quello esistente in giacimenti sfruttabili dello stesso metallo. Nel resto del settore A l’inquinamento è
causato da proiettili vaganti, rimbalzi, schegge, deviazioni e simili. L’inquinamento
da piombo normalmente supera i 1000 mg Pb / kg [SS].
> Il settore B comprende la zona adiacente, ovvero gli immediati dintorni del terrapieno parapalle. Qui l’inquinamento da piombo oscilla tra 200 e 1000 mg Pb / kg [SS],
è dovuto alla dispersione di schegge di proiettili dopo l’impatto e diminuisce in modo graduale verso l’esterno. Il grado di deterioramento del suolo causato da questa
dispersione dipende principalmente dal tipo di materiali di ammortamento nel terrapieno (sabbia, pietre, pezzi di legno), dalle condizioni aerologiche locali, dalla topografia e dalla manutenzione dell’impianto (i nuovi proiettili si frantumano colpendo
quelli vecchi).
> Le zone più lontane dal terrapieno parapalle presentano normalmente solo concentrazioni di piombo inferiori a 200 mg Pb / kg [SS]. Questo livello d’inquinamento
non comporta tuttavia rischi per la salute e non richiede pertanto misure quali ad
esempio restrizioni all’uso.
Un forte grado di inquinamento si può verificare anche in quelle aree dove, nel quadro
della manutenzione degli impianti, materiali estratti dai terrapieni parapalle sono stati
spostati nelle vicinanze o riutilizzati (ad es. per costruire un terrapieno protettivo laterale). Questi materiali sono per lo più assimilabili, dal punto di vista dell’inquinamento,
a quelli del settore A.
Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
UFAM 2016
Fig. 1 > Inquinamento da piombo dovuto agli esercizi di tiro in un impianto a 300 m
> Terrapieno parapalle e stand dei bersagli (settore «A» recintato): più di 1000 mg Pb / kg
[SS], nelle zone d’impatto addirittura più di 20 000 mg Pb / kg [TS].
> Settore «B», ovvero aree adiacenti: 200–1000 mg Pb / kg [TS].
Zone d’impatto (fortemente inquinate)
Recinzione (settore A)
Lo schema della soprastante Figura 1 per gli impianti di tiro a 300 m può essere utilizzato anche per impianti di tiro con distanze inferiori. Per le distanze brevi il settore
adiacente B presenta di norma dimensioni inferiori.
10
2
> Iscrizione nel catasto dei siti inquinati
11
2 > Iscrizione nel catasto dei siti inquinati
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I settori inquinati dagli esercizi di tiro devono essere iscritti nel catasto dei siti inquinati
(CSI). Di norma tali siti sono identificati e delimitati senza ricorrere a indagini tecniche. Il «settore A» (cfr. la definizione a pag. 9) comprende in genere tutti gli inquinamenti del suolo superiori a 1000 mg Pb / kg [TS]. Fuori dal settore A, l’inquinamento
da piombo supera 1000 mg Pb / kg solo in casi particolari (ad es. su un pendio oppure
se vecchi materiali estratti da terrapieni parapalle sono stati trasferiti nell’ambito di
lavori di manutenzione). In casi del genere anche queste zone dovrebbero essere inserite nel CSI.
L’iscrizione nel CSI dei siti adibiti a impianto di tiro deve contenere una classificazione univoca secondo l’OSiti, ossia «sito all’origine di effetti dannosi o molesti» (senza
indagine preliminare antecedente) «sito che dev’essere sottoposto a indagine», «sito
che deve essere risanato», «sito che non deve essere né sorvegliato né risanato» (dopo
l’indagine preliminare). È possibile che in un caso concreto un sito possa anche essere
classificato come «sito che deve essere sorvegliato» in relazione alle acque sotterranee
nell’ambito di una valutazione della minaccia. Tuttavia la prassi dimostra che in quasi
tutti i casi per gli impianti di tiro è possibile una valutazione chiara in relazione alla
necessità di risanamento concernente i beni da proteggere acque sotterranee, acque di
superficie e suolo (ossia del pericolo concreto secondo l’art. 9 e l’art. 10 OSiti sui beni
da proteggere acque sotterranee e acque di superficie).
Un sito è stralciato dal CSI se le sostanze pericolose per l’ambiente sono state rimosse
(art. 6 cpv. 2 lett. b OSiti). Per quel che riguarda l’inquinamento da piombo, questo
significa che il suolo deve rispettare il valore di 50 mg Pb/ kg [TS] valido per il materiale di scavo non inquinato. Qualora, dopo il risanamento, un impianto di tiro presenta
nel perimetro catastale un inquinamento residuale ancora superiore al valore sopra
indicato, l’iscrizione al catasto è mantenuta e completata con l’indicazione dei provvedimenti già adottati (art. 5 cpv. 3 secondo periodo lett. d OSiti).
Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
UFAM 2016
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3 > Indagini sugli impianti di tiro
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L’indagine preliminare ha lo scopo di accertare un’eventuale necessità di risanamento.
Comprende un’indagine storica volta a chiarire l’utilizzo storico del sito, i suoi utilizzatori, le cifre relative ai colpi sparati, le ristrutturazioni e così via nonché un’indagine
tecnica volta a determinare il grado di inquinamento da piombo e antimonio del parapalle come pure possibili emissioni nelle acque sotterranee e nella adiacenti acque di
superficie.
Per quanto concerne il suolo, bene da proteggere, per i siti situati nelle zone agricole o
residenziali è evidente che sussiste la necessità di risanamento anche senza indagine
tecnica al più tardi a chiusura avvenuta dell’impianto di tiro. In questi casi è possibile
pianificare, già dall’inizio come preparazione al risanamento, le indagini tecniche,
purché siano realmente necessarie. Nella prassi esecutiva si è dimostrato efficace svolgere in un’unica fase l’indagine preliminare, l’elaborazione di un progetto di risanamento e di un piano di smaltimento e documentarli in un rapporto congiunto, purché
non si tratti di siti molto grandi o complessi.
3.1
Indagine storica
L’indagine storica (IS) secondo l’articolo 7 capoverso 2 OSiti serve a descrivere
l’attività di tiro svolta sinora, stimare le quantità degli inquinanti e stabilire se sono
eventualmente interessati beni da proteggere. Nell’ambito dell’indagine storica occorre
chiarire in particolare quanto segue:
> L’impianto di tiro è ancora in servizio o è fuori servizio?
> Chi ha sparato, con quali munizioni e in quali quantità (cifre relative ai colpi sparati)
dall’apertura dell’impianto?
> Vi è una quota di utilizzazione militare e, se sì, quanto è grande questa quota?
> Vi è una quota supplementare o altri bersagli che sono stati utilizzati per il tiro in
>
>
>
>
>
campagna o in occasione di eventi, ad es. eventi di tiro storici o festa federale di tiro
e, se sì, quanto è grande questa quota e quante zone d’impatto supplementari ci si
deve attendere?
Dove si potrebbero trovare i metalli inquinanti?
Nel corso del tempo sono stati spostati alcuni materiali, ad esempio in occasione di
lavori di manutenzione dell’impianto, o il terrapieno parapalle è stato addirittura
spostato orizzontalmente o verticalmente?
L’impianto di tiro è ubicato in una zona utilizzata per l’agricoltura o l’orticoltura
oppure in una zona residenziale?
Nelle vicinanze vi sono captazioni di acque sotterranee?
Il terrapieno parapalle è ubicato in una zona di protezione delle acque sotterranee
(S1, S2, S3, Sh o Sm), in un settore di protezione delle acque (Au, Ao, Zu, Zo), in
3
> Indagini sugli impianti di tiro
un’area di protezione delle acque sotterranee o fuori da un settore di protezione delle
acque particolarmente minacciato (settore di protezione delle acque aS)?
> L’acqua inquinata dall’impianto di tiro può confluire nelle acque di superficie?
3.2
Indagine tecnica
L’indagine tecnica (IT) secondo l’articolo 7 capoverso 4 OSiti serve a determinare
l’inquinamento, le possibilità di rilascio e gli sviluppi per i settori ambientali interessati. Nell’ambito dell’indagine tecnica occorre chiarire in particolare se:
> nell’ambito di una valutazione della minaccia effettuata per l’acqua che può conflui-
>
>
>
>
re in acque superficiali si può presumere che la concentrazione di piombo o di antimonio superi di dieci volte il valore di concentrazione indicato nell’allegato 1 OSiti
[>0,5 mg Pb/l; >0,1 mg Sb/l] (art. 10 cpv. 2 lett. a OSiti) o questo superamento è
stato già accertato tramite misurazione?
Sussiste il pericolo di uno scivolamento o di un’erosione che possa far confluire
nella acque di superficie materiale proveniente dal parapalle?
Nelle captazioni di acque sotterranee d’interesse pubblico è rilevata la presenza di
piombo (Pb) o di antimonio (Sb) proveniente dall’impianto di tiro (art. 9 cpv. 2 lett.
a OSiti)?
Nell’ambito di una valutazione della minaccia (ad es. nei casi semplici con l’ausilio
del PlumBumRisk1 e nei casi complessi con ulteriori accertamenti idrogeologici) si
può presumere che nella corrente a valle nelle immediate vicinanze del sito ubicato
in un settore di protezione delle acque Au la concentrazione di piombo o di antimonio superi la metà del valore di concentrazione indicato nell’allegato 1 dell’OSiti
[>0,025 mg Pb/l; >0,005 mg Sb/l] (art. 9 cpv. 2 lett. b OSiti) o questo superamento è
stato già accertato tramite misurazione?
Nell’ambito di una valutazione della minaccia (effettuata almeno con l’ausilio del
PlumBumRisk) si può presumere che nella corrente a valle nelle immediate vicinanze del sito ubicato al di fuori di un settore di protezione delle acque Au la concentrazione di piombo o di antimonio superi il doppio del valore di concentrazione indicato nell’allegato 1 dell’OSiti [>0,1 mg Pb/l; >0,02 mg Sb/l] (art. 9 cpv. 2 lett. c OSiti)
o questo superamento è stato già accertato tramite misurazione?
Non tutti gli impianti di tiro ubicati ad esempio in un settore di protezione delle acque
Au devono essere automaticamente risanati. Vi sono senz’altro casi in cui il sito presenta ad esempio un’elevata distanza dalla falda acquifera, una ridotta permeabilità del
sottosuolo e/o un’elevata ritenzione dovuta a un’alta concentrazione di carbonato e per
i quali non sussiste pertanto automaticamente una necessità di risanamento. In questi
casi è necessaria una valutazione della minaccia.
Anche per quanto riguarda il suolo, bene da proteggere, in alcuni casi è consigliabile
determinare la distribuzione degli inquinanti tramite un’indagine tecnica prima di
1
Il PlumBumRisk è uno strumento sviluppato dall'Università di Berna in collaborazione con l'UFAM per effettuare analisi di plausibilità semplici,
e quindi rapide, concernenti la minaccia per le acque sotterranee derivante dai terrapieni parapalle. Questo strumento può essere scaricato
gratuitamente nella versione 1.0 (UFAM 2012) in tedesco e francese sul sito Internet dell'UFAM, tema Siti contaminati.
13
Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
UFAM 2016
procedere a un’eventuale risanamento, ad esempio quando sussistono indizi di vecchie
zone d’impatto o di materiale spostato.
3.3
Indagine dettagliata
Secondo la metodologia usata per i siti contaminati, gli obiettivi e l’urgenza del risanamento di un sito devono essere stabiliti per mezzo di un’indagine dettagliata (cfr.
art.14 OSiti). Essi dipendono dalla minaccia che incombe sui beni da proteggere interessati (suolo, acque sotterranee e/o acque superficiali). Tuttavia, nel caso degli impianti di tiro i risultati dell’indagine preliminare, se necessari, sono già sufficienti per
una tale valutazione e in genere non occorre nessun’indagine dettagliata. Questo per i
seguenti motivi:
Dopo l’indagine preliminare lo scopo del risanamento è già conosciuto:
> Nel caso degli impianti di tiro, lo scopo del risanamento consiste nell’eliminare gli
effetti nocivi attraverso una decontaminazione, ovvero con uno scavo dei materiali
inquinati e un loro smaltimento rispettoso dell’ambiente. La circoscrizione e altre
procedure di decontaminazione sono generalmente più impegnative e dispendiose.
Dopo l’indagine preliminare anche l’urgenza del risanamento è già conosciuta:
> Dal punto di vista del «suolo», bene da proteggere, c’è semmai l’urgenza di restri-
zioni all’uso del sito contaminato, ma non di una sua decontaminazione. Dal punto
di vista della minaccia per l’«acqua», bene da proteggere, è di importanza cruciale la
situazione delle acque sotterranee. Il livello di urgenza dipende qui direttamente dalla posizione del sito da risanare nella zona di pianificazione delle acque sotterranee.
Più le acque sotterranee nel perimetro del sito contaminato sono vulnerabili, più urge decontaminare (cfr. Vollzugshilfe Grundwasserschutz, UFAM 2012, non disponibile in italiano).
Ne deriva che indagini dettagliate sugli impianti di tiro possono eventualmente essere
necessarie, e quindi dare diritto a indennità secondo l’OTaRSi, solo in casi eccezionali
debitamente motivati.
Secondo l’articolo 5 capoverso 5 OSiti, la decisione in merito all’urgenza dei provvedimenti spetta al servizio specializzato cantonale per mezzo di un ordine di priorità. Per
la valutazione dell’urgenza del risanamento di impianti di tiro, l’UFAM esprime le
seguenti raccomandazioni:
> se nella captazione di acque sotterranee vengono rilevate sostanze inquinanti prove-
nienti dal terrapieno parapalle, il risanamento è molto urgente («particolare urgenza»
ai sensi dell’art. 15 cpv. 4 OSiti). Di conseguenza gli esercizi di tiro vanno sospesi
oppure si possono continuare installando un sistema parapalle artificiale.
> Per gli impianti di tiro ubicati nelle zone di protezione della acque sotterranee S1,
S2, S3, Sh e Sm nonché in un’area di protezione delle acque sotterranee sussiste
14
3
> Indagini sugli impianti di tiro
>
>
>
>
un’elevata urgenza. Occorre allestire tempestivamente un progetto di risanamento e
realizzarlo.
Se l’impianto di tiro da risanare è ubicato fuori da un settore di protezione delle
acque particolarmente minacciato e l’inquinamento delle acque superficiali rende
necessario un risanamento, questo deve essere effettuato con priorità media. Anche
in questo caso il risanamento può essere ritenuto particolarmente urgente ai sensi
dell’articolo 15 capoverso 4 OSiti, ad esempio quando i tenori di inquinanti pregiudicano biotopi sensibili o organismi acquatici.
Se l’impianto di tiro da risanare è ubicato fuori da un settore di protezione delle
acque Au particolarmente minacciato senza che acque superficiali siano inquinate
dal sito contaminato, si può attendere un momento favorevole per effettuare il risanamento (sotto forma di decontaminazione).
Se l’impianto di tiro da risanare è ubicato in un’area utilizzata per l’orticoltura o
l’agricoltura e non minaccia le acque sotterranee o superficiali, si può attendere la
cessazione dell’attività dell’impianto per effettuare il risanamento. Per motivi di responsabilità civile è tuttavia raccomandabile recintare il terrapieno parapalle durante
la fase di esercizio2.
Se l’impianto di tiro da risanare è ubicato in una zona residenziale e non minaccia le
acque sotterranee o superficiali, è necessario un risanamento al più tardi dopo la
chiusura dell’impianto.
A prescindere dall’urgenza orientata al bene da proteggere, entro l’inizio della stagione
di tiro 2021 occorre dotare di un sistema parapalle artificiale tutti gli impianti di tiro
ubicati fuori dalle zone di protezione delle acque che devono essere risanati e continuano a essere utilizzati. In caso contrario si estingue il diritto alle indennità OTaRSi
(cfr. cap. 4.3).
2
Per motivi di sicurezza è raccomandabile recintare il terrapieno parapalle durante la fase di esercizio. In assenza di un recinto, il proprietario
dell'impianto di tiro potrebbe infatti essere chiamato a rispondere di eventuali danni. (art. 58 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni: «Il
proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione»).
Tuttavia, un recinto non costituisce un provvedimento di circoscrizione o di risanamento ai sensi della legislazione in materia di siti
contaminati.
15
Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
UFAM 2016
16
4 > Risanamento degli impianti di tiro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I requisiti che il progetto di risanamento deve soddisfare sono disciplinati nell’articolo
17 OSiti. Sulla base della valutazione del progetto, l’autorità stabilisce gli obiettivi
finali del risanamento, i provvedimenti di risanamento, il controllo dei risultati, i termini da rispettare nonché gli ulteriori oneri e condizioni per la protezione dell’ambiente
(art. 18 OSiti).
4.1
Misure per il risanamento del suolo
Con l’adozione di misure per il risanamento del suolo occorre eliminare una concreta
minaccia per i beni da proteggere quali il suolo, le acque di superficie o le acque
sotterranee. L’attuale stato della tecnica per il risanamento degli impianti di tiro è la
decontaminazione, ossia la rimozione e il trattamento di materiali con tenore di inquinanti molto elevato provenienti dai terrapieni parapalle (con concentrazioni di piombo
>2000 mg / kg [SS]) in un impianto di lavaggio del suolo o il deposito di materiali con
tenore di inquinanti elevato (con concentrazioni di piombo tra 1000 mg e 2000 mg / kg
[SS]) in una discarica di tipo D secondo l’allegato 5 capoverso 4.1 lettera OPSR3. Per
la procedura d’indennizzo OTaRSi sono determinanti i requisiti della legislazione in
materia di siti contaminati e non quelli dell’O suolo4. Per i suoli destinati ad essere
utilizzati a scopo agricolo, dopo il risanamento deve essere possibile una coltivazione
conforme agli usi locali (di norma coltivazione a pascolo per le mucche). Secondo il
sistema esperto per la valutazione della minaccia rappresentata dai suoli inquinati (cfr.
«Manuale suoli inquinati: valutazione del pericolo e misure di protezione», UFAFP
2005), si deve presumere che un inquinamento da piombo superiore a 1000 mg / kg
[SS] potrebbe costituire una minaccia per le pecore e le mucche che pascolano su tali
suoli. Di conseguenza è necessaria una decontaminazione mediante l’asporto dello
strato superiore del terreno con tenore di piombo superiore a 1000 mg / kg [SS]5.
Valori di risanamento inferiori a 1000 mg Pb / kg [SS] sono necessari solo in caso di
ubicazioni in zone di protezione delle acque sotterranee S1 o S2. In queste zone
l’UFAM riconosce come aventi diritto alle indennità secondo l’OTaRSi misure volte a
raggiungere un obiettivo di risanamento inferiore a 200 mg Pb / kg [SS]. Affinché
siano riconosciuti nell’ambito della procedura d’indennizzo OTaRSi (per gli impianti
di tiro a 300 m viene versato l’indennizzo forfetario), fuori dalla zone di protezione
delle acque sotterranee S1 o S2 occorre garantire tramite valutazioni delle minacce
valori di risanamento inferiori a 1000 mg Pb / kg [SS].
3
4
5
Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600).
Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12)
Se, nel quadro della decontaminazione, materiali terrosi sono smaltiti e sostituiti con nuovi materiali, questi ultimi devono rispettare il valore
limite secondo l'allegato 3 numero 1 OPSR.
4
> Risanamento degli impianti di tiro
Ricoprire i settori deteriorati con materiale terroso non inquinato non costituisce un
risanamento, poiché le sostanze nocive possono ritornare alla superficie attraverso le
attività agricole o la bioturbazione, ossia il risultato dell’azione di scavo e rimescolamento degli organismi viventi tra cui i lombrichi (cfr. «Spiegazioni sull’O suolo»,
UFAFP, 2001, pag. 20 e segg.).
Un caso particolare è costituito dai terrapieni parapalle ubicati nei boschi. Al contrario
delle aree utilizzate per l’agricoltura o l’orticoltura, per quanto riguarda il suolo, bene
da proteggere, l’allegato 3 OSiti non indica alcun valore di concentrazione per il bosco
e le aree destinate alla silvicoltura. Pertanto i terrapieni parapalle in zone boschive
vanno sottoposti a decontaminazione solo quando il loro risanamento serve a proteggere le acque sotterranee secondo l’articolo 9 OSiti o le acque superficiali secondo
l’articolo 10 OSiti. Inoltre una decontaminazione è giustificata quando attraverso
processi di erosione può confluire ad esempio in superfici agricole o nelle acque di
superficie materiale proveniente dalle zone d’impatto.
La decontaminazione dei terrapieni parapalle numericamente rilevanti ubicati presso un
margine boschivo o di quelli direttamente adiacenti a una superficie agricola dà diritto
alle indennità. In prospettiva della sostenibilità delle misure, in questi casi si dovrebbe
decontaminare possibilmente l’intero terrapieno parapalle altamente inquinato.
All’interno del settore A (cfr. pag. 9–10), le misure necessarie, ai sensi dell’ordinanza
dei siti contaminati, per smistare, rimuovere e smaltire la terra inquinata danno diritto a
ricevere indennità secondo l’OTaRSi. All’esterno del settore A, l’asporto dell’intero
strato superiore del terreno dà diritto alle indennità secondo l’OTaRSi unicamente in
quelle aree dove l’inquinamento da piombo supera 1000 mg/kg [SS], poiché solo
queste zone fanno ancora parte del sito contaminato ai sensi dell’OSiti. Là dove il
tenore di piombo è inferiore, bastano restrizioni all’uso secondo l’articolo 8 e l’articolo
9 O suolo, ad esempio un divieto di pascolo per le pecore. I costi relativi alle restrizioni
all’uso non sono di competenza dell’OTaRSi.
4.2
Smaltimento di materiali provenienti da parapalle
Il progetto di risanamento deve, in particolare, definire con precisione le zone inquinate
e le sostanze ivi contenute, in modo che il successivo smistamento dei materiali da
smaltire non abbia costi elevati e sia ecologicamente adeguato. Il tenore di piombo dei
materiali inquinati costituisce di norma il criterio decisivo per la scelta della filiera di
smaltimento (cfr. la tabella seguente).
17
Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
UFAM 2016
18
Tab. 1 > Filiere di smaltimento in funzione del tenore di piombo e antimonio
Materiale di
sterro (strato
superiore del
suolo)
Materiale
minerale di
scavo
(sottosuolo)
Tenore di
piombo / Tenore
di Antimonio
Filiera di smaltimento
Base legale
Motivazione o nota
0–50 mg Pb/kg [SS]
Lasciato sul posto;
Articolo 7 O suolo; cfr.
riciclaggio come materiale di anche Istruzioni materiale
sterro non inquinato
di sterro
Strato superiore del suolo non inquinato, possibilmente da
riciclare.
50–200 mg Pb/kg [SS]
Lasciato sul posto;
Articolo 7 O suolo; cfr.
riciclaggio come materiale di anche Istruzioni materiale
sterro debolmente inquinato di sterro
Considerato come materiale di sterro debolmente inquinato,
possibilmente da riciclare sul posto secondo il principio che
consiste nel raggruppare ciò che è simile.
>200 mg Pb/kg [SS]
Smaltimento conforme alla
OPSR
Articolo 19 e articolo 25
OPSR
Materiale di sterro fortemente inquinato non riciclabile.
Da smaltire conformemente alla OPSR.
0–50 mg Pb/kg [SS]
Riciclaggio come materiale
di scavo non inquinato
Articolo 19 capoverso 1
OPSR
Allegato3 n. 1
Materiale minerale proveniente da parapalle con
concentrazione di Pb fino a 50 mg / kg [SS], considerato non
inquinato e possibilmente da riciclare per motivi di risorse
50–250 mg Pb/kg [SS]
Riciclaggio come materiale
di scavo debolmente
inquinato
Articolo 19 capoverso 2
OPSR
Allegato3 n. 2
Materiale minerale proveniente da parapalle con
concentrazione di Pb fino a 250 mg / kg [SS], considerato solo
debolmente inquinato e riciclabile ancora per molti scopi. Per
motivi di risorse dovrebbe essere possibilmente riciclato.
250–500 mg Pb/kg
[SS]
Riciclaggio sul posto o come
materiale edile in discariche
dei tipi B-E, o deposito in
una discarica di tipo B o
utilizzo come materiale
grezzo per la produzione di
clinker di cemento
Articolo 19 capoverso 3
OPSR
Allegato 4 OPSR
Allegato5 n. 2
Materiale minerale proveniente da parapalle con
concentrazione di Pb fino a 500 mg / kg [SS] Riciclaggio
secondo l’articolo 19 capoverso 3 OPSR o impiego per la
produzione di cemento e calcestruzzo secondo l’allegato 4
OPSR o deposito in una discarica di tipo B secondo l’allegato 5
numero 2 OPSR
500–2000 mg
Pb/kg [SS] e
massimo 50 mg
Sb/kg [SS]
Deposito in una discarica di
tipo D
Articolo 25 capoverso 1
OPSR
Allegato 5 n. 4 OPSR
Materiale minerale proveniente da parapalle con
concentrazione di Pb fino a 2000 mg / kg [SS] Deposito in una
discarica dl tipo D secondo l’allegato 5 numero 4 OPSR.
Nella maggior parte dei casi il tenore di antimonio delle
munizioni utilizzate nel sito per l’intera durata d’esercizio non è
esattamente noto.
Per quanto riguarda il materiale destinato al deposito in una
discarica di tipo D, in caso di concentrazioni di piombo
superiori a 1000 mg/kg [SS] in combinazione con
concentrazioni di antimonio nei proiettili superiore al 2,5 %
(rispetto al piombo) possono verificarsi anche concentrazioni di
antimonio superiori a 50 mg/kg [SS], che non consentono un
deposito diretto in una discarica di tipo D e rendono necessario
un trattamento preliminare. Per questo motivo nell’ambito dello
smaltimento l’UFAM raccomanda di inserire sempre nelle
analisi OPSR anche l’analisi dell’antimonio.
>2000 mg Pb /
kg [SS]
Trattamento (di norma
lavaggio del suolo)
Articolo 25 capoverso 1
OPSR
Il materiale proveniente da parapalle con concentrazioni di
piombo >2000 mg / kg [SS] non può essere depositato così
com’è, bensì deve essere prima trattato (impoverimento degli
inquinanti).
Il piombo recuperato in occasione del lavaggio del suolo può
essere riciclato. Il trattamento del materiale minerale altamente
inquinato, proveniente dai terrapieni parapalle, non soltanto è
tecnicamente fattibile ed ecologicamente opportuno, ma anche
economicamente sostenibile. In teoria (poiché in pratica troppo
costoso) sarebbe anche possibile un conferimento in una
discarica sotterranea.
4
> Risanamento degli impianti di tiro
4.3
Sistemi parapalle privi di emissioni
Affinché l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di
tiro diano diritto a indennità conformemente all’OTaRSi, secondo l’articolo 32e capoverso 3 lettera c LPAmb nei siti ubicati nelle zone di protezione non devono essere più
stati depositati rifiuti dal 31 dicembre 2012 e in tutti gli altri siti dopo il 31 dicembre
2020.
Dal punto di vista della protezione dell’ambiente è auspicabile che gli impianti di tiro
siano risanati conformemente alla legislazione sui siti inquinati entro il 2012, rispettivamente entro il 2020.
Qualora un impianto di tiro dovesse essere ancora in esercizio dopo il 2012 o il 2020 e
un risanamento fosse programmato in un secondo momento, affinché possano essere
concesse indennità secondo l’OTaRSi occorre garantire che non possano più essere
immessi rifiuti nel terreno dopo il 2012 o il 2020. Questo implica la costruzione di un
sistema parapalle in grado di trattenere i proiettili con le schegge, le polveri e gli eluati
che ne derivano. Se l’impianto rimane in esercizio occorre quindi dotarlo di un sistema
parapalle artificiale chiuso, poiché questo corrisponde allo stato attuale della tecnica6
per quel che riguarda la capacità di trattenere le emissioni dei proiettili.
Si tratta di cassoni parapalle in acciaio impermeabili e muniti di una placca frontale di
plastica. Nei sistemi più vecchi i proiettili vengono frenati all’interno del cassone da
granulati di gomma, mentre in quelli più nuovi vengono frenati all’interno delle lamelle
o delle placche d’acciaio in modo non elastico. I proiettili si frantumano e vengono
raccolti tramite una colclea di trasporto in un cassetto o un imbuto posto sul fondo del
cassone. Nei sistemi riempiti con granulato di gomma la quantità di granulato va da
circa 1 m³ a circa 1,4 m³ a seconda del modello. Questi parapalle artificiali devono
essere sottoposti a regolare manutenzione da parte di specialisti. Per i sistemi riempiti
con granulato la manutenzione prevede lo svuotamento dei cassoni parapalle, la separazione dei proiettili dal granulato e la sostituzione della placca frontale. Nei sistemi
senza granulato occorre svuotare periodicamente i cassetti, estrarre i residui attraverso
la colclea di trasporto e, se necessario, sostituire la placca frontale o il suo centro.
Durante la manutenzione occorre rispettare le regole fondamentali per la sicurezza sul
lavoro, ad esempio indossando una maschera di protezione respiratoria idonea per
proteggersi dalle polveri di piombo. Occorre assolutamente garantire che non vengano
liberate polveri o particelle di piombo.
Negli spazi tra i cassoni occorre installare placche d’acciaio antiproiettile con rivestimento in polietilene (PE). Per quanto concerne le questioni tecniche e l’ammissibilità
dei materiali rilevanti ai fini della sicurezza è competente il perito federale degli impianti di tiro. L’installazione dei parapalle artificiali richiede semplici fondamenta che
consentono di ben allineare i cassoni e impediscono immissioni nel suolo durante la
sostituzione del materiale ammortizzante.
6
Come già indicato nella comunicazione dell'UFAM 06/34 «Indennità per gli impianti di tiro secondo l'OTaRSi (2006)» in relazione allo stato
della tecnica per i sistemi parapalle.
19
Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
20
UFAM 2016
Sparare con munizioni prive di piombo e antimonio (ad es. graniglia metallica o pallottole in lega CuZn) in un parapalle in terra non soddisfa invece i requisiti di cui all’articolo 32e capoverso 3 lettera c della legge sulla protezione dell’ambiente, poiché anche
con queste munizioni vengono immessi rifiuti nel suolo. In passato alcune società di
tiro hanno attrezzato i loro impianti con parapalle costituiti da ceppi di legno. Non si
tratta di un sistema chiuso, bensì di una variante di parapalle aperto, generalmente
composto da legno tenero (abete, abete rosso). I pezzi di legno rotondi o squadrati di
circa 1 m di lunghezza sono accatastati in modo da presentare ai proiettili il lato frontale. La catasta è disposta all’aperto dietro i bersagli, a un’altezza sufficiente e secondo
una disposizione il più possibile compatta. I parapalle costituiti da ceppi di legno non
sono privi di emissioni nemmeno se vengono sottoposti a manutenzione a intervalli
sufficientemente brevi. Pertanto per i nuovi impianti o le ristrutturazioni di parapalle
non possono più essere utilizzati parapalle costituiti da ceppi di legno.
I parapalle artificiali non sono una delle tecniche di risanamento dei siti contaminati,
perché non servono a eliminare gli effetti dannosi prodotti dai rifiuti, bensì a impedire
emissioni future. Tali misure preventive non danno diritto a indennità secondo
l’OTaRSi.
Diritto alle indennità per parapalle
artificiali secondo l’OTaRSi
5
> Sorveglianza degli impianti di tiro
21
5 > Sorveglianza degli impianti di tiro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un’eventuale necessità di sorveglianza degli impianti di tiro sussiste solo per quanto
concerne le acque sotterranee e le acque superficiali, beni da proteggere, ma non
riguardo al suolo. In alcuni (pochi) casi, dopo aver svolto un indagine ed eseguito
valutazioni delle minacce (cfr. capitolo 3.2), all’atto della valutazione di un pericolo
concreto non si giunge a un risultato chiaro per quanto riguarda la necessità di risanamento delle acque. Per quanto concerne le indennità secondo l’OTaRSi, in questi casi
eccezionali sono possibili anche provvedimenti di sorveglianza ai sensi della legislazione sui siti inquinati. Se un sito viene sorvegliato e il parapalle è ubicato in un bacino
imbrifero di un esercizio di captazione di acque sotterranee, la misurazione dei parametri rilevanti «piombo» e «antimonio» dovrebbe essere inserita tra i controlli periodici
della qualità dell’acqua sotterranea.
Questi provvedimenti di sorveglianza necessari danno diritto a indennità secondo
l’OTaRSi per i siti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre
2012 (siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee), rispettivamente
dopo il 31 dicembre 2020 (siti ubicati fuori dalle zone di protezione delle acque sotterranee) (art. 32e cpv. 3 lett. c).
Per gli impianti di tiro a 300 metri che vengono risanati, i costi per l’indagine, la
sorveglianza e il risanamento vengono indennizzati con il forfait. Per gli impianti di
tiro a 300 metri che non necessitano di risanamento fanno parte dei costi computabili i
costi per la sorveglianza (come pure i costi per l’indagine) e non si applica l’indennizzo
forfetario secondo l’articolo 32e capoverso 4 lettera c numero 1 LPAmb, bensì un
indennizzo pari al 40 per cento del totale di costi computabili.
Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
UFAM 2016
22
6 > Fasi della procedura d’indennizzo OTaRSi
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Per poter avviare la procedura d’indennizzo OTaRSi occorre innanzitutto una verifica
delle condizioni per l’indennità:
> deve trattarsi di un sito che necessita di indagine, sorveglianza o risanamento secon-
do gli articoli 9, 10 e/o 12 OSiti;
deve essere garantito che si tratta di un sito non utilizzato a scopi commerciali;
deve essere garantito che non si tratta esclusivamente di un impianto di tiro militare
i provvedimenti previsti sono conformi alle prescrizioni dell’OSiti;
nei siti ubicati in zone di protezione delle acque non si sia più sparato nel suolo dopo
il 31 dicembre 2012;
> in tutti gli altri siti non si spari più nel suolo dopo il 31 dicembre 2020.
>
>
>
>
Dopo aver verificato le condizioni per l’indennità, occorre determinare i costi computabili attesi dei provvedimenti in prospettiva delle necessarie fasi procedurali.
Per i casi con costi d’indagine, sorveglianza o risanamento computabili inferiori a CHF
250 000, rispettivamente con un massimo di 12 bersagli per gli impianti di tiro a 300
metri, è possibile inoltrare direttamente all’UFAM una richiesta di assegnazione e
pagamento di indennità dopo la realizzazione e la conclusione dei provvedimenti (la
cosiddetta procedura semplificata; cfr. art. 14 cpv. 2 e art. 16 cpv. 3 lett. a OTaRSi; cfr.
capitolo 6.3).
Per i casi con costi d’indagine, sorveglianza o risanamento computabili superiori
a CHF 250 000, rispettivamente con più di 12 bersagli per gli impianti di tiro a 300
metri (12 x 8000 CHF), prima della realizzazione dei provvedimenti occorre consultare
l’UFAM e inoltrare una richiesta di assegnazione di indennità (la cosiddetta procedura
a tre fasi; cfr. art. 14 cpv. 1, art. 15 e art.16 cpv. 1 OTaRSi).
Le singole fasi della procedura d’indennizzo sono illustrate nella seguente Figura 2 e
spiegate qui di seguito.
6
> Fasi della procedura d’indennizzo OTaRSi
6.1
Consultazione dell’UFAM
Per gli impianti di tiro con più di 12 bersagli o per gli altri impianti con costi computabili complessivi (previsti) superiori a CHF 250 000 (per l’indagine, la sorveglianza e il
risanamento), occorre consultare per tempo l’UFAM. Lo scopo sostanziale di una
consultazione, ossia chiarire la procedura di base ed eventuali varianti di risanamento,
non sussiste nel caso degli impianti di tiro, poiché attualmente non vi è alcuna variante
di risanamento alternativa alla decontaminazione. Di conseguenza la fase di consultazione può essere mantenuta semplice e servire a chiarire le questioni aperte (ad es. casi
particolari come un parapalle ubicato in un’area naturale protetta, sparare nella roccia o
simili). Nel quadro della consultazione si possono mettere già a disposizione
dell’UFAM, possibilmente in forma elettronica (ad es. in formato PDF), tutte le informazioni rilevanti in merito al sito e al progetto (indirizzo postale: Ufficio federale
dell’ambiente UFAM, sezione Siti contaminati, Richieste OTaRSi, 3003 Berna). Per
gli impianti di tiro è tuttavia possibile applicare una procedura di indennizzo semplificata sotto forma di consultazione e presa di posizione dell’UFAM tramite posta elettronica (cfr. sito Internet della sezione Siti contaminati dell’UFAM, contatto competente per il risanamento degli impianti di tiro, cfr.
www.bafu.admin.ch/org/organisation/00151/09527/index.html?lang=it)
6.2
Assegnazione di indennità
Per gli impianti di tiro con più di 12 bersagli o per gli altri impianti con costi computabili complessivi (previsti) superiori a CHF 250 000 (per l’indagine, la sorveglianza e il
risanamento), dopo la consultazione occorre presentare all’UFAM una richiesta di
assegnazione di indennità secondo l’OTaRSi. Dopo l’esame e l’approvazione della
richiesta, l’UFAM dispone un’assegnazione. La decisione di assegnazione deve essere
disponibile prima dell’inizio dei provvedimenti ed è limitata a un periodo di tre anni
(relativa disposizione nella decisione).
Dopo la decisione di assegnazione, modifiche importanti al progetto o comportanti spese supplementari possono essere effettuate soltanto con l’autorizzazione dell’UFAM
(art. 27 LSu). L’importo dell’indennità assegnata dall’UFAM può essere superato
soltanto se le spese supplementari sono dovute a modifiche del progetto autorizzate
dall’UFAM, al rincaro comprovato o ad altri fattori non influenzabili (art. 15 LSu). Si è
in presenza di tipiche modifiche del progetto soggette ad autorizzazione quando durante il risanamento di impianti di tiro si verificano scostamenti dal progetto di risanamento o provvedimenti che esulano dal progetto, ad esempio in relazione alla scoperta di
un ulteriore parapalle o di più di due zone d’impatto supplementari (corrispondono a
bersagli) oppure all’emersione di altri materiali inquinati che devono essere smaltiti. In
questi e in altri casi simili occorre informare quanto prima possibile l’UFAM per
chiarire, prima di procedere ad altri provvedimenti, se è necessaria una semplice approvazione oppure se occorre una decisione complementare di assegnazione.
23
Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
UFAM 2016
Oltre alla lettera di richiesta ufficiale, per la presentazione di una richiesta all’UFAM
sono necessari i seguenti documenti:
i dati concernenti il sito e il progetto;
il numero CSI;
l’eventuale quota di utilizzazione militare;
la presa di posizione del servizio cantonale specializzato contenente la valutazione
della necessità di risanamento, la definizione dell’obiettivo di risanamento e
l’urgenza del risanamento;
> il rapporto d’indagine / il progetto di risanamento con piano di smaltimento e la
previsione dei costi.
>
>
>
>
6.3
Pagamento di indennità
Dopo la positiva conclusione dei provvedimenti, il servizio specializzato cantonale
inoltra all’UFAM una richiesta di pagamento. L’UFAM esamina la richiesta e la
documentazione inoltrata ed emette eventualmente una decisione di pagamento a
favore del Cantone. Insieme alla lettera di richiesta ufficiale occorre inoltrare almeno i
seguenti documenti:
> il rapporto finale sul risanamento compresa la dichiarazione attestante lo smaltimen-
to;
> la presa di posizione del servizio specializzato cantonale (in particolare sull’esito dei
provvedimenti);
> l’elenco dell’insieme dei costi verificato e vistato;
> in caso di quota di utilizzo militare (o di un’altra autorità federale) anche una dichiarazione concernente la ripartizione dei costi.
Per i casi con procedura semplificata (con costi d’indagine, sorveglianza o risanamento
computabili inferiori a CHF 250 000, rispettivamente con un massimo di 12 bersagli
per gli impianti di tiro a 300 metri) è possibile inoltrare all’UFAM una richiesta di
assegnazione e pagamento di indennità direttamente dopo la realizzazione e la conclusione dei provvedimenti (cfr. cap. 6). Oltre alla documentazione necessaria per una
richiesta di pagamento (cfr. sopra) occorre inviare anche il rapporto sull’indagine
tecnica, il progetto di risanamento, il piano di smaltimento e la presa di posizione del
Cantone.
Sono considerati costi computabili dei provvedimenti in particolare i costi per:
i provvedimenti d’indagine (indagine storica e indagine tecnica);
l’elaborazione del progetto di risanamento e del piano di smaltimento;
l’autorizzazione di costruzione (relativa ai provvedimenti di risanamento);
eventuali oneri per provvedimenti di dissodamento necessari;
il prelievo e l’analisi di campioni nel quadro del risanamento e dei controlli successivi;
> le eventuali misure di sorveglianza;
>
>
>
>
>
24
6
> Fasi della procedura d’indennizzo OTaRSi
> le prestazioni di laboratorio, di ingegneri e geologi collegate al progetto (pianifica-
zione/gestione del progetto e direzione dei lavori di risanamento/edilizi)
> eventuali allacciamenti, attrezzature edili, depositi intermedi necessari;
> la sicurezza sul lavoro e la protezione dalle emissioni;
> i lavori di costruzione, i costi di demolizione (p. es. di trincee antistanti ai bersagli),
la decontaminazione e i trasporti nel quadro del risanamento vero e proprio;
> lo smaltimento conforme all’OPSR del materiale proveniente dai terrapieni parapal-
le nel rispetto dell’articolo 16 capoverso 1 lettera a OSiti, rispettivamente il trattamento in un impianto di lavaggio del suolo;
> il profilamento del perimetro di risanamento, la ricoltivazione e la piantagione (in
caso di precedente dissodamento).
Non sono considerati costi computabili dei provvedimenti in particolare:
> i costi amministrativi (come i costi di gestione del proprietario del fondo), le perdite
di reddito locativo e le perdite di raccolto, l’acquisto e il deprezzamento di terreni;
> i costi per l’iscrizione nel catasto, l’adeguamento dei piani direttori e di utilizzazio-
>
>
>
>
>
>
ne, l’allestimento di strutture organizzative; l’informazione al pubblico e agli ambienti politici; i provvedimenti per l’uso successivo secondo la pianificazione;
i costi di capitale, gli accertamenti giuridici e le spese giudiziarie, le assicurazioni
i costi per i provvedimenti che perseguono un obiettivo di risanamento inferiore a
1000 mg Pb / kg [SS] (eccezione: ubicazione del parapalle in zone di protezione delle acque);
i costi per l’installazione di parapalle artificiali o di altre strutture edilizie non necessarie per il risanamento dei siti contaminati;
i costi per la demolizione di opere di superficie non rilevanti (costruzioni che non
devono essere demolite a causa del risanamento);
i costi per provvedimenti riguardanti le quote di utilizzazione di altri servizi federali,
in particolare dei militari/DDPS;
le tasse (ad eccezione dell’autorizzazione di costruzione)
25
Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
26
UFAM 2016
Fig. 2 > Presupposti e fasi della procedura per la concessione di indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi
Fasi del trattamento del
sito inquinato
Presupposti e fasi della procedura
d'indennizzo OTaRSi per il risanamento degli impianti di tiro
Risultato dell’indagine preliminare:
necessità di risanamento del
sito secondo l’OSiti
(sito inquinato)
Condizioni per l'indennizzo
Si tratta di un sito che necessita di risanamento secondo gli articoli 9,
10 e/o 12 OSiti
Il risanamento è conforme alle prescrizioni dell’OSiti
Si tratta di un impianto di tiro non utilizzato a scopi commerciali né
esclusivamente militari
Progetto di risanamento
compreso piano di smaltimento
Nel sito non sono più stati depositati rifiuti (ossia non si è più sparato
nel suolo) dopo il 31 dicembre 2012 (siti ubicati nelle zone di
protezione delle acque sotterranee), rispettivamente dopo il 31
dicembre 2020 (tutti gli altri siti)
Più di 12 bersagli per gli impianti
di tiro a 300 metri o costi di
risanamento computabili pari ad
almeno 250 000 franchi per tutti
gli altri impianti di tiro
Massimo 12 bersagli o costi di
risanamento computabili inferiori
a 250 000 franchi per gli impianti
di tiro a 300 metri o costi di
risanamento computabili inferiori
a 250 000 franchi per tutti gli altri
impianti di tiro
RICHIESTA DI CONSULTAZIONE
Elaborazione del progetto di
risanamento e decisione
dell’autorità sul progetto di
risanamento
Presa di posizione scritta
dell'UFAM, di norma tramite
e-mail
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE
Esecuzione e conclusione del
risanamento: rapporto di
risanamento
Le fasi «Richiesta di
consultazione» e «Richiesta di
assegnazione» possono
essere saltate. La richiesta di
pagamento può essere
presentata direttamente dopo
la conclusione del
risanamento e la valutazione
da parte del Cantone.
Decisione di assegnazione
dell'UFAM
Controllo dei risultati e
valutazione conclusiva
da parte del Cantone
RICHIESTA DI PAGAMENTO
RICHIESTA DI PAGAMENTO
Decisione di pagamento dell’UFAM
> Allegato
> Allegato
A1
Indicazioni concernenti il diritto alle indennità secondo l’OTaRSi per i
provvedimenti dell’indagine tecnica
Per dare diritto alle indennità secondo l’OTaRSi, le indagini devono essere conformi
alle esigenze ecologiche nonché corrispondere a criteri di economicità e allo stato della
tecnica. (art. 32e cpv. 4 LPAmb). Per quel che riguarda il trattamento dei siti contaminati, ne derivano i punti seguenti:
> Qualora sussista un sospetto fondato che materiali provenienti da terrapieni parapal-
le sono depositati nel perimetro di un impianto di tiro, danno diritto a indennità secondo l’OTaRSi anche i rilevamenti necessari per la localizzazione di questi focolai
d’inquinamento come l’escavazione o i sondaggi a percussione.
> All’interno del settore A, le indagini tecniche volte a delimitare i focolai d’inquinamento («mappatura sommaria») sono spesso superflue, dacché il focolaio d’inquinamento risulta dalla configurazione stessa dell’impianto. Fanno eccezione i bersagli
temporanei, ad esempio per il tiro in campagna o gli eventi di tiro. In questi casi è
possibile che determinati bersagli presentino solo inquinamenti ridotti e non sia necessario decontaminare le relative zone d’impatto.
> La valutazione della necessità di sorveglianza e risanamento del sito inquinato (ad
es. per acque sotterranee con un’elevata distanza dalla falda acquifera, una ridotta
permeabilità del sottosuolo e un’elevata ritenzione, cfr. cap. 3.2) e la valutazione
degli obiettivi e dell’urgenza del risanamento (ad es. per un impianto ubicato in una
zona di protezione delle acque sotterranee, cfr. cap. 3.3) non richiedono in tutti i casi
indagini tecniche del suolo.
> In linea di principio, le analisi del suolo con un apparecchio a fluorescenza X portatile (mXRF) possono essere effettuate solo da personale qualificato. Le raccomandazioni generali per il prelievo dei campioni e l’analisi degli inquinanti per la mappatura degli inquinamenti da metalli pesanti sono riportate nell’allegato A2. La tecnica
analitica di laboratorio per i campioni di materiali solidi è descritta nell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM «Analysenmethoden im Abfall- und Altlastenbereich» (non disponibile in italiano). Se la mappatura viene effettuata con l’ausilio di misurazioni
XRF nell’ottica dello smistamento dei materiali da smaltire ed eseguita secondo il
metodo qui descritto, le indagini del suolo danno diritto a indennità secondo
l’OTaRSi anche in fase di elaborazione del progetto di risanamento.
I test di eluizione non sono necessari in alcuna fase di trattamento degli impianti di tiro,
poiché i valori di concentrazione sono già superati a partire da un tenore di piombo
dell’ordine di 200 mg/kg [SS] e tale tenore è largamente superiore nelle zone d’impatto. Di conseguenza, i test di eluizione non danno diritto a indennità secondo
l’OTaRSi.
27
Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
UFAM 2016
Danno diritto a indennità secondo l’OTaRSi i campionamenti utili a chiarire questioni
in relazione al capitolo 3.2 ed eseguiti in conformità alle istruzioni degli aiuti
all’esecuzione «Analysenmethoden im Abfall- und Altlastenbereich» e «Probenahme
von Grundwasser bei belasteten Standorten» (non disponibili in italiano).
Per stabilire la minaccia concreta gravante sulle acque è possibile utilizzare ad esempio
lo strumento informatico «PlumBumRisk7». Nella maggior parte dei casi, indagini
tecniche più approfondite non sono prese in considerazione a causa dei loro costi, ma
in singoli casi possono essere necessarie, ad esempio quando si tratta di chiarire una
complessa situazione idrogeologica del sottosuolo. Qualora siano previste indagini di
ampia portata, è consigliabile un chiarimento preventivo con L’UFAM per quanto
concerne il diritto a indennità secondo l’OTaRSi.
7
Strumento IT «PlumBumRisk», version 1.0, per la valutazione della minaccia negli impianti di tiro, UFAM 2012 (scaricabile gratuitamente dal
sito Internet dell'UFAM in tedesco e francese).
28
29
> Allegato
A2
Indicazioni concernenti la procedura per l’indagine e il risanamento
Affinché il risanamento dell’impianto di tiro sia in linea con lo stato della tecnica e
corrisponda alle esigenze ecologiche nonché a criteri di economicità (art 32e cpv. 4
LPAmb), per i lavori in sito si raccomanda di applicare la seguente procedura.
Le raccomandazioni si applicano in primo luogo agli impianti di tiro a 300 metri. La
stessa procedura può essere applicata per analogia alla maggior parte degli altri siti
inquinati dagli esercizi di tiro (ad es. occorre tener presente che negli impianti di tiro a
distanze inferiori la distribuzione dei proiettili è minore e così via). Per i casi speciali
riguardanti gli impianti per il tiro da caccia, il tiro al piattello e il tiro combat si applicano le particolarità contenute nel rapporto «Jagdschiessanlagen und Combat-Schiessanlagen, – Belastungssituation, Vorgehen8» (non disponibile in italiano).
Prima di procedere al rilevamento vero e proprio della ripartizione delle sostanze
inquinanti occorre possibilmente chiarire dove potrebbero essere localizzate le sostanze
inquinanti e stabilire se, nel corso del tempo, dei materiali sono stati spostati, ad esempio durante lavori di manutenzione dell’impianto. Inoltre occorrerebbe determinare
anche i precedenti utilizzi e le cifre relative ai colpi sparati, che permettono di eseguire
un confronto con i successivi risultati delle indagini in loco.
Il rilevamento dettagliato della ripartizione delle sostanze inquinanti ha l’obiettivo di
rispondere alle seguenti domande:
> Dove si trova il materiale inquinato?
> Qual è la quantità del materiale inquinato?
> Quali sono i tenori di sostanze inquinanti?
Sulla base dei risultati dell’indagine, l’area inquinata può essere normalmente suddivisa in tre zone:
> Zona altamente inquinata – Si presume che questa zona contenga più di 20 g di
proiettili o di loro frammenti per kg di materiale terroso (inquinamento presunto
>2000 mg Pb / kg [SS]). Essa comprende le zone d’impatto dietro i bersagli nel settore A e i luoghi di deposito dei materiali estratti dai terrapieni parapalle in occasione di lavori di manutenzione. Tali luoghi si trovano perlopiù accanto o dietro i terrapieni, ma anche più lontano dagli impianti.
> Zona mediamente inquinata – Si deve prevedere che questa zona, adiacente a
quella altamente inquinata, contenga sostanze inquinanti dovute a proiettili vaganti,
rimbalzi, deviazioni e simili. L’inquinamento oscilla tra 1000 e 2000 mg Pb/kg
[SS.]. Nei tipici impianti di tiro a 300 m le zone di impatto altamente inquinate e la
zona mediamente inquinata, sulla quale non si spara direttamente, costituiscono il
settore A (terrapieno parapalle, stand dei bersagli e fascia di terreno larga da 5 a 10
metri attorno al terrapieno). Materiale «mediamente inquinato» può trovarsi anche
8
.
Rapporto «Jagdschiessanlagen und Combat-Schiessanlagen, – Belastungssituation, Vorgehen», su incarico dell'UFAM, 2015. Il rapporto può
essere scaricato gratuitamente in formato PDF dal sito Internet dell'UFAM, ambito tematico «Siti contaminati», in tedesco e francese
Settore A
Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
30
UFAM 2016
fuori dagli impianti, in luoghi dove sono stati spostati materiali estratti dai terrapieni
parapalle.
> Zona debolmente inquinata – Questa zona, vicina al terrapieno parapalle, è deno-
minata «settore B». L’inquinamento oscilla qui tra i 200 e i 1000mg Pb / kg [SS] ed
è dovuto principalmente alla dispersione di schegge di proiettili e polveri dopo
l’impatto e diminuisce in modo progressivo verso l’esterno. Il grado di deterioramento del suolo causato da questa dispersione dipende principalmente dal tipo di
materiali di ammortamento nel terrapieno (sabbia, pietre, pezzi di legno), dalle condizioni aerologiche locali, dalla topografia e dalla manutenzione dell’impianto (i
nuovi proiettili si frantumano colpendo quelli vecchi).
Questa suddivisione approssimativa del terreno basata sull’indagine storica è seguita da
una «mappatura dell’inquinamento» con uno strumento a fluorescenza X (XRF) portatile.
L’obiettivo della mappatura è l’indagine dettagliata delle zone mediamente inquinate
ed eventualmente dei luoghi di deposito dei materiali estratti dai terrapieni parapalle
come base per la preparazione del risanamento secondo l’OSiti e in prospettiva dello
smistamento del materiale da smaltire. Ciò consente di definire concretamente le filiere
di smaltimento (riciclaggio, trattamento, deposito) e i relativi impianti nonché rende
possibile un’esatta stima dei costi per i lavori di scavo e di smaltimento nel quadro di
un piano di smaltimento.
Nella maggior parte dei casi, per le zone d’impatto altamente inquinate, situate immediatamente dietro i bersagli, non ci vuole un’indagine approfondita, poiché i materiali
ivi contenuti presentano normalmente un tenore di piombo nettamente superiore a 2000
mg/kg [SS], ossia oltre il valore di concentrazione per il piombo (per i siti destinati
all’agricoltura) stabilito nell’articolo 3 OSiti.
Misurazioni in sito effettuate con un mXRF sono fondamentalmente possibili in presenza di inquinamenti da piombo tra 100 e 2000 mg/kg [SS]. Sotto i 100 mg Pb/kg
[SS] la dispersione dei valori è troppo grande a causa dei metodi e degli apparecchi.
Sopra i 2000 mg Pb/kg [SS] è generalmente impossibile ottenere misurazioni riproducibili a causa del particolato metallico. Misurazioni su materiali >2000 mg Pb/kg [SS]
non sono necessarie, poiché questi materiali devono essere trattati a prescindere
dall’esatta misurazione degli inquinanti.
Il campionamento del materiale terroso e l’analisi del tenore di piombo e antimonio
avvengono secondo la seguente procedura:
> sono prelevati campioni nei luoghi previsti dalla griglia di campionamento;
> sono esaminati campioni provenienti da diverse profondità: 0–20 cm, 20–40 cm, 40–
60 cm ed eventualmente anche a profondità maggiori (in caso di tenori di piombo
ancora elevati);
> sono prelevati campioni a una profondità di 20 cm con l’impiego di una sgorbia o di
una trivella;
Settore B
> Allegato
> se possibile, la carota di terra estratta è passata in un setaccio con maglie di 2 mm, –
>
>
>
>
>
>
>
>
a dipendenza del materiale e dell’umidità, nella prassi occorrerà tuttavia utilizzare
prevalentemente un setaccio con maglie di 10 mm;
il residuo è esaminato per rinvenire proiettili e loro frammenti. Se questi vengono
rilevati, il materiale è considerato fortemente inquinato (>2000 mg Pb/kg [SS]) e
non è necessario effettuare ulteriori misurazioni degli inquinanti;
da ogni campione sono prelevati circa 100 g e conservati in sacchetti di plastica;
il piombo contenuto nel materiale dei campioni <10 mm (o se possibile fino a
<2 mm) è analizzato con uno strumento XRF portatile, già debitamente tarato. Le
anomalie sistematiche e occasionali devono essere riportate;
le misurazioni sono eseguite in conformità alle istruzioni del produttore dello strumento XRF;
ogni campione è sottoposto a tre misurazioni. Se una di queste si discosta per più del
20 per cento dalla loro media, si deve presumere che il campione contiene frammenti di proiettili e/o pietre grossolane che rendono impossibile ottenere misurazioni
riproducibili. Se lo scostamento è dovuto a frammenti di proiettili, si tratta conseguentemente di materiale altamente inquinato, mentre se è dovuto a pietre grossolane occorre eliminare il campione;
vanno prelevati campioni fino a una profondità tale che il tenore di piombo scenda a
50 mg/kg [SS] (= orizzonte non contaminato);
per correlare le misurazioni mXRF effettuate sul campo con le determinanti analisi
di laboratorio, vengono analizzati in laboratorio sei campioni con tenori di piombo
tra 100 e 200 mg/kg [SS] (conformemente all’aiuto all’esecuzione dell’UFAM
«Analysenmethoden im Abfall- und Altlastenbereich»). Dalla correlazione tra i valori mXRF e quelli ottenuti in laboratorio si estrapola un’equazione di correzione,
con la quale vengono corretti tutti i valori mXRF determinati;
il tenore di antimonio delle munizioni utilizzate nel corso della (generalmente) lunga
durata d’esercizio del sito oscilla tra circa il 2 e il 5 per cento rispetto al tenore di
piombo. Attualmente non è (ancora) possibile misurare in loco con sufficiente precisione l’antimonio con apparecchi XRF portatili. Per garantire che non vi siano tenori
di Sb non ammessi per lo smaltimento di materiali provenienti da terrapieni parapalle in una discarica (di tipo D o E secondo l’OTRif), è possibile determinare il rapporto antimonio-piombo con l’ausilio di un numero sufficiente di analisi di laboratorio. A tale scopo è possibile effettuare alcuni campionamenti nella fascia di
concentrazione adeguata (1000–2000 mg Pb/kg [SS]) anche insieme ai campioni
prelevati per determinare la correlazione XRF. Sulla base dei risultati è successivamente possibile determinare la concentrazione massima di piombo che consente ancora un deposito conforme alla OPSR. Una tale procedura pragmatica consente uno
svolgimento più rapido in loco e offre la possibilità di rinunciare a un eventuale
«smistamento successivo» del materiale proveniente dai terrapieni parapalle destinato al deposito. Ma in definitiva occorre fondamentalmente garantire che nella discarica siano rispettati i valori limite prescritti dall’OPSR e, pertanto, questa procedura
proposta presenta un determinato «rischio residuo» per quanto concerne il tenore di
antimonio.
31
Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
32
UFAM 2016
I risultati delle misurazioni mXRF del tenore di piombo e i punti di campionamento dei
campioni di riferimento sono riportati in una planimetria per ciascun settore d’indagine. La documentazione delle misurazioni avviene in una tabella con dati che interessano tra l’altro le coordinate, le concentrazioni di piombo misurate e corrette, il rapporto Sb-Pb, le profondità e le potenze del segnale dei metal detector.
I materiali di scavo sono smaltiti secondo le relative prescrizioni dell’ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR). La scelta della filiera di smaltimento
dipende dalla qualità dei materiali (tenore di sostanze inquinanti e caratteristiche dei
materiali).
La metodica per l’esame degli impianti di tiro qui descritta si basa su studi dettagliati.
Le misurazioni con strumenti XRF portatili, già correlati tramite analisi di laboratorio,
sono in grado di misurare con sufficiente precisione i tenori di piombo nel materiale
terroso nella fascia di concentrazione importante ai fini dell’indagine degli impianti di
tiro. Occorre tuttavia considerare che l’imprecisione delle misurazioni mXRF è generalmente dell’ordine del 35 per cento e aumenta nettamente in presenza di tenori di
piombo al di fuori della summenzionata fascia di misurazione da 100 a 2000 mg/kg
[SS] nonché di elevata umidità del suolo. Pertanto le misurazioni con strumenti XRF
portatili dovrebbero essere effettuate possibilmente solo in condizioni di asciutto e i
valori al di fuori della fascia di misurazione da 100 a 2000 mg Pb/kg [SS] dovrebbero
avere solo un carattere orientativo per la valutazione.
Rispetto al classico campionamento lineare con analisi di laboratorio, il metodo basato
sull’uso di uno strumento XRF portatile offre tra l’altro i seguenti vantaggi:
> i dati sono prodotti direttamente sul campo, e questo consente di scegliere i punti di
campionamento in funzione dei risultati ottenuti. Una vasta area può così essere
esaminata in poco tempo e con una elevata risoluzione. Dato che i risultati si ottengono rapidamente, i campioni possono essere esaminati in modo molto più mirato e
il loro numero è, di conseguenza, sensibilmente ridotto;
> le analisi sul campo con un XRF portatile sono meno dispendiose di quelle di laboratorio (impegnativa preparazione dei campioni, AAS, ICP-MS, ecc.). Inoltre permettono di evitare numerose campagne di campionamento e rilevazioni sul campo;
> eventuali hotspot ed ex zone d’impatto vengono individuati con maggiore facilità e
chiarezza;
> nel corso del successivo accompagnamento del risanamento vengono sostenute le
procedure sul cantiere se, come fatto in precedenza durante la mappatura per la sorveglianza dello smistamento, si utilizzano misurazioni mXRF «alla benna
dell’escavatore». Non è necessario attendere risultati di laboratorio. La decontaminazione tramite escavatore può essere ampiamente svolta senza interruzioni e con
precisione.
Nella prassi esecutiva questo metodo si è rivelato efficace da molti anni e costituisce
l’attuale stato della tecnica. Qualora si utilizzi un altro metodo per il risanamento,
occorre fornire la prova dell’equivalenza, che consiste da un lato nell’ottenere una base
di dati e una qualità almeno equivalenti e, dall’altro lato, nell’evitare costi sproporzionatamente elevati.
Indicazioni per l’impiego di
strumenti XRF portatili
> Allegato
33
Ulteriori spiegazioni in merito all’impiego di strumenti XRF portatili (ad esempio
indicazioni dettagliate concernenti la procedura e i requisiti tecnici) sono disponibili
nel promemoria «Anleitung zum Einsatz mobiler XRF-Geräte bei der Untersuchung
und Sanierung von Schiessanlagen» dell’AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und
Luft) e dell’ALN (Amt für Landschaft und Natur) des Kantons Zürich di luglio 2011
nonché nella Istruzioni pratiche XRF del DDPS: «Altlastenbearbeitung VBS: Untersuchung der Belastungen auf Schiessplätzen und Schiessanlagen des VBS – Wegleitung» (v1.4, GS VBS / RU, 30.10.2013, www.kbs-vbs.ch).
> Strumenti di misurazione: metal detector (batterie di ricambio comprese); spettrome>
>
>
>
tro XRF portatile (con batterie di ricambio)
Contenitori dei campioni: sacchetti di plastica da 500 ml (circa 100 pezzi); 6 secchi
da 20 l con coperchio
Prelievo e preparazione dei campioni: vanga; sgorbia per l’estrazione dei campioni
di terra; trivella; setaccio (con maglie possibilmente strette a seconda del materiale
da esaminare: 2–10 mm);
Sistemazione dei punti di campionamento: GPS; metro a nastro da 50 m o telemetro
laser; bussola; carte topografiche (scala almeno 1:25 000, meglio 1:10 000); spray
per marcatura, picchetti di legno per segnalazione (ca. 30 pezzi), corda
Documentazione: blocco per appunti o computer portatile; pennarelli indelebili;
rapporto dell’indagine storica
Attrezzatura per i lavori in sito
Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
> Bibliografia
Altlastenbearbeitung VBS: «Untersuchung der Belastungen auf
Schiessplätzen und Schiessanlagen des VBS – Wegleitung»,
Istruzioni pratiche XRF del DDPS (in tedesco) v1.4, GS VBS / RU,
30.10.2013, www.csi-ddps.ch/index.php?lang=it.
Analysenmethoden im Abfall- und Altlastenbereich, aiuto
all’esecuzione dell’UFAM, 2013 (continuativo).
Anleitung zum Einsatz mobiler XRF-Geräte bei der Untersuchung und
Sanierung von Schiessanlagen,
AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und ALN (Amt für
Landschaft und Natur) des Kantons Zürich, luglio 2011.
Istruzioni. Esame e riciclaggio del materiale di sterro (Istruzioni
Materiale di sterro), UFAM, 2001.
Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, UFAM,
2004.
Istruzioni sulle misure di protezione del suolo e di smaltimento negli
impianti di tiro a 300 m, Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e
del paesaggio UFAFP, 1997.
Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile
svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Legge sui sussidi (LSu; RS 616.1).
Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01).
Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O
suolo; RS 814.12)
Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR, RS 814.600).
Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei
siti contaminati (OTaRSi, RS 814.681).
Ordinanza sui siti contaminati (OSiti, RS 814.680).
PlumBumRisk (strumento IT), versione 1.0 (UFAM 2012) in tedesco e
francese, sito Internet dell’UFAM, tema Siti contaminati, scaricabile
liberamente.
Probenahme von Grundwasser bei belasteten Standorten,
Vollzugshilfe des BUWAL, 2003 (non disponibile in italiano).
Vollzugshilfe Grundwasserschutz, UFAM 2012, (non disponibile in
italiano).
UFAM 2016
34
35
> Glossario
> Glossario
lett.
lettera
LPAmb
Legge sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01)
AAS
Spettrometria di assorbimento atomico (tecnica analitica quantitativa)
LSu
Legge sui sussidi (RS 616.1)
Ao
Settore di protezione delle acque A o (acque superficiali)
mXRF
Spettrometro a fluorescenza X portatile (anche: «handheld XRF»)
aS
Settore acquifero («altro settore» = fuori dai settori di protezione)
n.
numero
Au
Settore di protezione delle acque A u (acque sotterranee)
OTaRSi
Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei
siti contaminati (RS 814.681)
CHF
franco svizzero
cpv.
capoverso
OPSR
Ordinanza del sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza
sui rifiuti, OPSR; RS 814.600)
CSI
Catasto dei siti inquinati
OSiti
Ordinanza sui siti contaminati (RS 814.680)
DATEC
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni
O suolo
Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (RS
814.12)
DDPS
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport
Pb
Piombo
Div.
Divisione
DS
Discarica sotterranea
fed.
federale (i)
GPS
Global Positioning System (strumento per la determinazione
dell’ubicazione)
ICP-MS
Spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (metodo
analitico)
ID
Indagine dettagliata
IT
Indagine tecnica (nell’ambito dell’indagine preliminare)
IP
Indagine preliminare (di norma IS e IT)
IS
Indagine storica (nell’ambito dell’indagine preliminare)
RS
Raccolta sistematica (seguita da un numero)
S1, S2, S3
Zone di protezione delle acque sotterranee
Sb
Antimonio
Sh, Sm
Zone di protezione delle acque in acquiferi carsici e fessurati)
SPA
Sistema parapalle artificiale (anche: «PA» per parapalle artificiali)
SS
Sostanza secca
UFAM
Ufficio federale dell’Ambiente
UFAFP
ex Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio
(precursore dell’attuale UFAM)
XRF
X-ray fluorescence spectrometer, anche Spettrometro a fluorescenza
a raggi X
Zo, Zu
Settore d’alimentazione (acque superficiali / acque sotterranee)
Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi. Comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva
> Indici
Figure
Fig. 1
Inquinamento da piombo dovuto agli esercizi di tiro in un
impianto a 300 m
10
Fig. 2
Presupposti e fasi della procedura per la concessione di
indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi
26
Tabelle
Tab. 1
Filiere di smaltimento in funzione del tenore di piombo e
antimonio
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UFAM 2016
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