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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE
Aggiornamento Dicembre 2016
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE
2
INDICE
DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI .............................................................................................................. 3
INTRODUZIONE ......................................................................................................................................... 6
LA CORPORATE GOVERNANCE DI NUOVA BANCA MARCHE .............................................................................. 6
IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DI NUOVA BANCA MARCHE ........................................................................ 7
1.
I PRINCIPI GENERALI DEL D. LGS. 231/2001 ............................................................................... 9
1.1.
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI .................................................................................. 9
1.2.
I REATI PRESUPPOSTO ...................................................................................................................... 10
1.3.
L’ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE
DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE .......................................................................... 17
2.
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI NUOVA BANCA
MARCHE................................................................................................................................................... 19
2.1.
PREMESSA ........................................................................................................................................ 19
2.2.
GLI OBIETTIVI DEL MODELLO DI NUOVA BANCA MARCHE ...................................................................... 20
2.3.
I DESTINATARI DEL MODELLO DI NUOVA BANCA MARCHE..................................................................... 20
2.4.
LL MODELLO PER IL GRUPPO BANCA MARCHE .....................................................................................
2.5.
L’ADOZIONE DEL MODELLO DI NUOVA BANCA MARCHE ........................................................................ 21
2.6.
LA RILEVAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI ............................................................................................. 22
2.7.
IL MOG E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI..................................................................................... 23
2.8.
L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI NUOVA BANCA MARCHE....................................................................... 23
21
2.8.1.
Nomina, durata in carica, cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza dei
componenti dell’OdV ............................................................................................................................... 23
2.8.2.
Compiti dell'Organismo di Vigilanza ...................................................................................... 25
2.8.3.
Reporting verso il Consiglio di Amministrazione ................................................................... 26
2.8.4.
Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza .................................................................. 26
3.
SISTEMA SANZIONATORIO ......................................................................................................... 29
3.1.
PRINCIPI GENERALI ............................................................................................................................ 29
3.2.
MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI ................................................................................. 29
3.3.
MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA BANCA, COMPRESI I DIRIGENTI ................. 30
3.4.
MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, COLLABORATORI, PARTNER COMMERCIALI, AGENTI,
PROMOTORI FINANZIARI E FORNITORI.................................................................................................. 32
4.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE ................................................................................................ 33
4.1.
INFORMATIVA E FORMAZIONE DEL PERSONALE ..................................................................................... 33
4.2.
INFORMATIVA AI CONSULENTI, COLLABORATORI, PARTNER COMMERCIALI, AGENTI, PROMOTORI
FINANZIARI E FORNITORI ..................................................................................................................... 33
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FASCICOLO 107 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
3
DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
Nel presente documento e nei relativi allegati le successive espressioni hanno il significato
di seguito indicato:

AUTORITÀ: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali o
estere, Consob, Antitrust, Borsa Italiana, Unità di Informazione Finanziaria (ex Ufficio
Italiano Cambi), Garante per la protezione dei dati personali e altre Autorità di
Vigilanza italiane ed estere.

BANCA, CAPOGRUPPO, SOCIETÀ, ENTE PONTE: Nuova Banca delle Marche S.p.A. con
sede a Roma, via Nazionale 91.

BANCA D’ITALIA O AUTORITÀ BANCARIA: Istituto di diritto pubblico che, fra gli altri
compiti, riveste il ruolo di autorità nazionale di risoluzione nell’ambito del Meccanismo
di risoluzione unico delle banche.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Aziende di credito, finanziarie e
strumentali.

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO O CODICE: enunciazione dei principi etici e di
comportamento che regolano l’attività di Nuova Banca Marche, anche ai fini della
prevenzione e del contrasto di possibili illeciti ai sensi del Decreto Legislativo 8
giugno 2001, n. 231.

CONTROLLATE: società appartenenti al Gruppo Bancario Banca Marche.

DIPENDENTI E PERSONALE: tutti coloro che intrattengono con la Banca un rapporto di
lavoro subordinato.

DIRIGENTI: coloro per i quali - secondo quanto previsto nell’art. 2 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende di credito, finanziarie e
strumentali applicabile alla Banca - “sussistano le condizioni di subordinazione di cui
all’art. 2094 del codice civile ed in quanto ricoprano nell’azienda un ruolo
caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e di potere
decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione
generale al fine di realizzare gli obiettivi dell’azienda, siano dalle rispettive aziende
cui appartengono come tali qualificati”.

D.L. 183/2015: Decreto Legge 22 novembre 2015, n. 183 recante le “Disposizioni
urgenti per il settore creditizio”.

D.LGS. 180/2015: Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180 recante “Attuazione
della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento”.

D.LGS. 231/2001 O DECRETO: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della
Legge 29 settembre 2000, n. 300”.
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
ENTE PONTE: ente bancario ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 42 D.Lgs.
180/2015 costituito al fine della migliore tutela dei depositanti e degli investitori e
volto ad evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria ed economica nell’area di
insediamento della banca soggetta a risoluzione.

FONDO DI RISOLUZIONE: Fondo istituito per partecipare al finanziamento degli interventi
di risoluzione e finanziato dai contributi versati dal sistema bancario e da alcune
imprese d’investimento insediate negli Stati Membri partecipanti all’Unione bancaria.

GRUPPO: Nuova Banca Marche e le società da essa controllate ai sensi dell’art. 2359
c.c. e delle disposizioni di cui al Testo Unico Bancario.

LINEE GUIDA: le Linee Guida diramate dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) per la
costruzione dei modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001, cui si è
ispirata la Banca nella predisposizione del presente Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO O MODELLO O MOG: il presente
Modello adottato da Nuova Banca Marche nel contenuto di tempo in tempo vigente.

ORGANI SOCIALI: Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Collegio Sindacale della
Banca e delle altre Società del Gruppo Banca Marche.

ORGANISMO DI VIGILANZA o OdV: l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, cui è
affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.

P.A.: la Pubblica Amministrazione, nazionale e comunitaria, inclusi i relativi
funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

PROCESSO SENSIBILE: processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei
reati.

REATI PRESUPPOSTO: i reati e gli illeciti amministrativi per i quali si applica la disciplina
prevista dal D.Lgs. 231/2001 nel contenuto di tempo in tempo vigente.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI O SCI: sistema dei controlli interni adottato dalla
Banca in ottemperanza a quanto previsto dalle istruzioni di vigilanza della Banca
d’Italia.

SISTEMA SANZIONATORIO: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di
violazione del Codice Etico e di Comportamento e del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo.

SOGGETTI APICALI: soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale, nonché i soggetti che esercitano anche di fatto, la
gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto).

TESTO UNICO BANCARIO O T.U.B.: Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385
“Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
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
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TESTO UNICO FINANZIARIO O T.U.F.: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”.
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INTRODUZIONE
Nuova Banca delle Marche S.p.A. è stata costituita in attuazione del Decreto Legge 22
novembre 2015, n. 183 recante “Disposizioni urgenti in materia creditizia” con l'obiettivo di
mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte da Banca delle
Marche S.p.A. cui è subentrata.
Banca d’Italia, infatti, ha disposto con proprio provvedimento del 22 novembre 2015 la
cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della Banca
Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria posta in risoluzione (ed ora in l.c.a.) a
favore della Nuova Banca delle Marche S.p.A., con sede a Roma in Via Nazionale 91.
Il capitale sociale dell’ente ponte è stato sottoscritto dal Fondo di Risoluzione, mentre le
sofferenze sono state cedute ad una bad bank creata dallo stesso Fondo.
Trattandosi di ente ponte, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sono stati nominati con provvedimento di Banca d’Italia. Anche le deleghe
dell’Amministratore Delegato sono state approvate con apposito provvedimento
dell’Autorità Bancaria.
La Banca ha ottenuto due certificazioni per l'implementazione di Sistemi di Gestione per la
Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001. La prima è inerente alla
"Progettazione, erogazione ed analisi dei risultati dell'indagine periodica di Customer
Satisfaction", mentre la seconda certificazione è relativa alla "Progettazione ed erogazione
dei servizi di tesoreria e cassa per gli Enti Pubblici".
Fanno parte del Gruppo Banca Marche la Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. e Focus
Gestioni SGR S.p.A.
La Corporate Governance di Nuova Banca Marche
Nuova Banca Marche si è dotata di un sistema di amministrazione “tradizionale”,
prevedendo al proprio interno un Consiglio di Amministrazione con il compito di
supervisione strategica e di determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali di
carattere strategico, nonché di verifica della loro attuazione. Al Consiglio di
Amministrazione sono altresì attribuiti compiti gestori derivanti dalle attribuzioni non
delegabili per espressa previsione legislativa, statutaria o regolamentare, oltre a poteri di
tipo gestorio residuale e di valutazione dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della Banca e dell’andamento della gestione.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è affidato il compito di collaborare con
Banca d’Italia nell’attuazione del programma di risoluzione, dando impulso alle attività ivi
previste e finalizzate al perseguimento dell’oggetto sociale in conformità alla strategia e al
profilo di rischio. All’Amministratore Delegato, invece, è affidata la Direzione della Banca.
Le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie,
sulla corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e
contabili della Banca sono state conferite al Collegio Sindacale al quale compete altresì la
verifica sul corretto esercizio dell’attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla
Capogruppo sulle società controllate.
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Le verifiche che il Collegio Sindacale è chiamato a svolgere riguardano trasversalmente
tutta l’organizzazione aziendale ed includono controlli in ordine ai sistemi e alle procedure,
ai diversi rami di attività e all’operatività. Considerata la pluralità di funzioni che all’interno
dell’azienda hanno compiti e responsabilità di controllo (come sotto meglio specificate), il
Collegio Sindacale è tenuto ad accertare l’adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte, il
corretto assolvimento dei compiti e l’adeguato coordinamento delle medesime,
promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.
Il sistema dei controlli interni di Nuova Banca Marche
Nuova Banca Marche, in esecuzione degli obblighi stabiliti dalle Autorità di Vigilanza, ha
da tempo creato un sistema integrato di controlli che permea l’intera attività aziendale e
coinvolge soggetti diversi, in ossequio ai principi di corretta segregazione delle funzioni.
Il sistema dei controlli interni – attuato da tempo e aggiornato nel continuo – ha consentito
alla Banca di dotarsi di standard organizzativi ottimali, in linea con il principio di sana
gestione che costituisce, seppure in una accezione più ampia, ciò che il D.Lgs. 231/2001
intende affermare.
All’interno di Nuova Banca Marche è pertanto operativo un insieme di regole, di procedure
e di strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed
il conseguimento della efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali; la salvaguardia del
valore delle attività e la protezione dalle perdite; l’affidabilità e l’integrità delle informazioni
contabili e gestionali; la conformità delle operazioni con la legge, con la normativa di
vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.
A tal fine, Nuova Banca Marche, in coerenza con quanto prevedono le Linee guida ABI,
assicura la necessaria segregazione tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evita
situazioni di conflitto di interesse nell’assegnazione delle competenze; è in grado di
identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei
diversi segmenti operativi; stabilisce attività di controllo ad ogni livello operativo; assicura
sistemi informativi affidabili e idonei a riferire tempestivamente anomalie riscontrate
nell’attività di controllo; consente infine la registrazione di ogni fatto di gestione con
adeguato grado di dettaglio.
La Banca effettua inoltre un costante monitoraggio finalizzato alla prevenzione di rischi
connessi a frodi e infedeltà dei dipendenti e di quelli derivanti dall’eventuale
coinvolgimento della Banca in operazioni di riciclaggio di denaro illecito.
Tali principi pervadono tutta l’attività aziendale e riguardano la redazione dei bilanci, i
capitoli di spesa, i flussi finanziari in entrata ed in uscita, l’affidabilità di tutte le informazioni
finanziarie e gestionali, affinché il complesso delle attività sia conforme ai principi contabili
di riferimento, alle leggi, ai regolamenti, alle norme di vigilanza nonché alle norme
statutarie.
In particolare, i controlli coinvolgono - con ruoli e livelli diversi - il Consiglio di
Amministrazione, il Collegio Sindacale, l’Amministratore Delegato, la Funzione di Internal
Auditing, le Funzioni aziendali di Controllo di II Livello e le altre strutture dedicate al
presidio dei rischi, nonché tutto il personale della Banca.
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L’attività di sorveglianza sul regolare svolgimento dei processi e della operatività della
Banca e del Gruppo, anche al fine di promuovere la conformità delle operazioni alle
politiche stabilite degli Organi Sociali, è stata affidata alle Funzioni aziendali di Controllo.
La Banca ha inoltre disciplinato nel proprio Regolamento le responsabilità assegnate in
adempimento a disposizioni di legge, di vigilanza o di statuto a soggetti dotati di specifici
requisiti. Segnatamente, si tratta di:






Responsabile della Funzione di Revisione interna per il Gruppo;
Responsabile della Funzione di Conformità di Gruppo;
Responsabile della Funzione di Controllo dei Rischi di Gruppo;
Responsabile della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo;
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
Segretario Generale.
Sono altresì previsti e attuati flussi informativi periodici fra le varie funzioni di controllo
istituite.
È presente un Comitato Rischi, nonchè cinque Comitati Permanenti (Comitato di
Direzione, Comitato di Coordinamento operativo, Comitato Crediti, Comitato Market Abuse
e Comitato Finanza) che si riuniscono con periodicità definite, ovvero su iniziativa dei
componenti. In alcuni casi, le composizioni ed i compiti sono stati opportunamente rivisti e
aggiornati in considerazione dell’attuale natura di ente ponte assunta dalla Banca.
Sono, infine, stati istituiti due Comitati straordinari: il Comitato di Crisi e il Comitato
Operativo BCM (Business Continuity Management).
In virtù della particolare natura attualmente assunta, Nuova Banca Marche sta valutando
l’adeguamento della propria struttura ai contenuti della L. 190/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”.
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1. I PRINCIPI GENERALI DEL D. LGS. 231/2001
1.1. La responsabilità amministrativa degli Enti
Il D.Lgs. 231/2001 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha inteso
adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad
alcune convenzioni internazionali.
La richiamata normativa ha dunque introdotto una peculiare forma di responsabilità degli
enti che si configura ogni qualvolta i reati presupposto, commessi “nell’interesse o a
vantaggio dell’ente” medesimo, vengano posti in essere:
1)
da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (c.d.
apicali);
2)
da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti prima indicati
(c.d. sottoposti).
Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come “amministrativa”, presenta i caratteri
della responsabilità penale, poiché viene accertata nell’ambito del processo penale,
consegue alla realizzazione di reati e prevede l’applicazione di sanzioni mutuate dal
sistema penale.
La responsabilità dell’ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella
(penale) dell’autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica sono pertanto
sottoposti a giudizio penale.
Le sanzioni a carico degli enti sono: I) sanzioni pecuniarie, II) sanzioni interdittive, III)
confisca del prezzo o del profitto del reato, IV) pubblicazione della sentenza di condanna.
Le sanzioni pecuniarie si applicano ogni qualvolta venga accertata la responsabilità della
persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su
«quote». Il giudice penale stabilisce l’ammontare delle sanzioni pecuniarie nell’ambito di
un minimo e di un massimo di quote indicate dal Legislatore per ciascun reato, nonché del
valore da attribuire ad esse.
Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e nelle
ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell’interdizione dall’esercizio dell’attività
aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; nel divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca
di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, può applicare le sanzioni interdittive all’ente
anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e vi
siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano
commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Tuttavia, ai sensi dell’art.
97-bis T.U.B., alle banche non possono essere applicate in via cautelare le sanzioni
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dell’interdizione all’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito. Si prevede altresì che la
sanzione applicata in via definitiva, qualora sia della natura interdittiva di cui sopra, debba
essere trasmessa per l’esecuzione alla Banca d’Italia.
Le sanzioni interdittive comunque non si applicano (o sono revocate, se già applicate in
via cautelare) qualora l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, abbia:
•
risarcito il danno o lo abbia riparato;
•
eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia
adoperato in tal senso);
•
messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
•
eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli
organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello
verificatosi.
La confisca consiste nell’acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello
Stato o nell’acquisizione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al
prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del
reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di
condanna.
La pubblicazione della sentenza può essere inflitta quando all’Ente è applicata una
sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel Comune ove l’Ente
ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.
1.2. I Reati Presupposto
Si elencano qui di seguito le fattispecie di reato attualmente rilevanti ai sensi del D.Lgs.
231/2001.
A) Reati contro la Pubblica amministrazione e il suo patrimonio (art. 24 D.Lgs.
231/2001):
-
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
-
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
-
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1
c.p.);
-
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis
c.p.);
-
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter
c.p.);
-
Concussione (art. 317 c.p.);
-
Corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 318 e 320 c.p.);
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-
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 e 320 c.p.);
-
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
-
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
-
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
-
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
-
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
-
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale
internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle
Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
B) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001):
-
Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
-
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
-
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici (art. 615-quater c.p.);
-
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.);
-
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
-
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies
c.p.);
-
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis
c.p.);
-
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter
c.p.);
-
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
-
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici per pubblica utilità (art.
635-quinquies c.p.);
-
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001):
-
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
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-
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
-
Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);
-
Sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.);
-
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
-
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi
comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma 3, L. 110/1975
(art. 407, comma 2, lett. a] n. 5 c.p.p.).
D) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti
o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001):
-
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo
concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
-
Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
-
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
(art. 455 c.p.);
-
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
-
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione
o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
-
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
-
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
-
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
-
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di
brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
-
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474
c.p.).
E) Reati contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001):
-
Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);
-
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
-
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
-
Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
-
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
Aggiornamento Dicembre 2016
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE
13
-
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
-
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale (art. 517-ter c.p.);
-
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
F) Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001):
-
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
-
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
-
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
-
Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);
-
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
-
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
-
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.
2628 c.c.);
-
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
-
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.);
-
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
-
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
-
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
-
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
-
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
-
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art.
2638 c.c.);
G) Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater
D.Lgs. 231/2001)
-
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
-
Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
-
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater
c.p.);
-
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art.
270-quinquies c.p.);
-
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
Aggiornamento Dicembre 2016
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE
14
-
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
-
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
-
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
-
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e
secondo (art. 302 c.p.);
-
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
-
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
-
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
-
Assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.).
H) Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1
D.Lgs. 231/2001):
-
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001):
-
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
-
Tratta di persone (art. 601 c.p.);
-
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
-
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
-
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
-
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
-
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.
600-quinquies c.p.);
-
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
J) Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001):
-
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-bis D.Lgs. 58/1998);
-
Manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter D.Lgs. 58/1998).
K) Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs.
231/2001):
-
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 589 c.p.);
-
Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 590, comma 3, c.p.).
Aggiornamento Dicembre 2016
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE
15
L) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001).
-
Ricettazione (art. 648 c.p.);
-
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
-
Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
-
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
M) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001):
-
Divulgazione di opere dell’ingegno attraverso rete telematica (art. 171,
comma 1, lett. a]-bis e comma 3, L. n. 633/1941);
-
Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, comma 1, L. n.
633/1941);
-
Reati in materia di opere dell’ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e
cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, L. n.
633/1941);
-
Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies, L. n. 633/1941);
-
Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad
accesso condizionato (art. 171-octies, L. n. 633/1941).
N) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001):
-
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
O) Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001):
-
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
-
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
-
Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
-
Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
-
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
-
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
-
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.);
-
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137,
comma 2, D.Lgs. 152/2006);
-
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in
difformità da prescrizioni (art. 137, comma 3, D.Lgs. 152/2006);
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE
16
-
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i
valori limite (art. 137, comma 5, D.Lgs. 152/2006);
-
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137, comma 11,
D.Lgs. 152/06);
-
Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, comma 13, D.Lgs.
152/2006);
-
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, D.Lgs.
152/2006);
-
Discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006);
-
Miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 152/2006);
-
Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs.
152/2006);
-
Bonifica dei siti – inquinamento (art. 257, comma 1, D.Lgs. 152/2006);
-
Bonifica dei siti – inquinamento da sostanze pericolose (art. 257, comma 2,
D.Lgs. 152/2006);
-
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e
dei formulari (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006);
-
Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006);
-
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1, D.Lgs.
152/2006);
-
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260,
comma 2, D.Lgs. 152/2006);
-
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis,
comma 6, 7, 8, D.Lgs. 152/2006);
-
Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, comma
5, D.Lgs. 152/2006);
-
Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1,
comma 1 e 2, art. 2 comma 1 e 2, art. 3-bis, comma 1, e art. 6, comma 4,
D.Lgs. 150/1992);
-
Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6,
L. 549/1993);
-
Inquinamento provocato da navi (art. 8, comma 1 e 2, art. 9 comma 1 e 2,
D.Lgs. 202/2007).
P) Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25duodecies D.Lgs. 231/2001):
Aggiornamento Dicembre 2016
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE
-
17
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma
12-bis, D.Lgs. 286/1998).
Q) Delitti transnazionali (art. 10 della L. 146/2006):
-
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
-
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
-
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973);
-
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
-
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
-
Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
-
Violazione delle disposizioni in materia di immigrazioni clandestine (art. 12
D.Lgs. 286/1998);
-
Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
-
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
1.3. L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale
esimente della Responsabilità Amministrativa dell’Ente
Gli artt. 6 e 7 del Decreto disciplinano le condizioni al verificarsi delle quali l’Ente non è
considerato responsabile in relazione, rispettivamente, a reati commessi da soggetti in
posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza.
In particolare, l’art. 6 stabilisce che, nel caso di reato commesso da soggetti che rivestono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente, o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “soggetti apicali”),
l’Ente non risponde se prova che:
(a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione
del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi;
(b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo (l’Organismo di Vigilanza);
(c) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza
in ordine ai modelli di organizzazione e gestione;
(d) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e gestione.
Aggiornamento Dicembre 2016
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE
18
Con riferimento agli illeciti compiuti da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza,
l’art. 7 precisa che l’ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile
dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
Detta inosservanza è esclusa qualora l’ente, prima della commissione del reato, abbia
adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Tale Modello deve in ogni caso rispondere alle seguenti esigenze:

individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal
Decreto;

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle
decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire e alle attività a rischio di reato;

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione di tali reati;

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare
sul funzionamento e l’osservanza del Modello;

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel Modello.
L’art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, precisa infine che è “l’organo dirigente” ad adottare
ed efficacemente attuare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Il Decreto richiede inoltre l’istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche
“OdV”) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del
predetto Modello e di cura dell’aggiornamento.
I compiti assegnati all’OdV comportano che lo stesso debba essere dotato di adeguati
poteri e della necessaria autonomia.
L’ente deve prevedere, infine, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Aggiornamento Dicembre 2016
FASCICOLO 107 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
19
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI
NUOVA BANCA MARCHE
2.1. Premessa
Nuova Banca Marche, capogruppo del Gruppo Banca Marche, presta particolare
attenzione ai virtuosi principi di gestione e di controllo, definiti e normati da un completo
sistema di regole interne adeguatamente attuato e pubblicizzato.
La Banca ha già da tempo adottato e diffuso ai propri dipendenti e collaboratori un proprio
Codice Etico, nonché un Codice di Comportamento (attualmente riuniti in un unico
documento) che delinea i principi del Gruppo ed impone doveri generali di onestà,
correttezza, trasparenza e di conformità alle disposizioni di legge ed alle normative
interne.
A far tempo dal 2006 la Banca (come precedentemente costituita) aveva inoltre adottato e
continuativamente aggiornato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi
del D.Lgs. 231/2001.
Nel corso del 2016, infine, anche in considerazione delle modifiche organizzative e
dall’assunzione dello status di ente ponte sottoposto al controllo di Banca d’Italia, Nuova
Banca Marche ha approvato il presente aggiornamento del MOG che ha interessato la
Parte Generale del Modello ed i relativi allegati, il Codice Etico e di Comportamento della
Banca ed ha portato all’elaborazione della Parte Speciale “Reati Societari”, a seguito della
mappatura delle attività sensibili rispetto alla commissione di tali fattispecie.
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Nuova Banca Marche rappresenta
pertanto l’insieme delle regole interne di cui la Banca si è dotata in funzione delle
specifiche attività svolte e del controllo dei relativi rischi connessi.
Il MOG, inoltre, si alimenta di tutte le misure ed i principi già attualizzati in conformità della
normativa interna e dei documenti aziendali di cui all’elenco sotto riportato a titolo
esemplificativo:





Organigrammi, sistemi di deleghe e procure;
Regolamento interno delle strutture aziendali;
Fascicoli normativi, circolari e ordini di servizio e tutta la documentazione ad essi
sottesa che disciplinano processi e procedure operative;
Documento Programmatico sulla Sicurezza;
Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Come anticipato, il presente MOG è comprensivo di una Parte Speciale “Reati Societari” in
cui sono individuate le principali attività esposte al rischio di commissione di tali fattispecie
ed indicate le misure preventive attuate dalla Banca.
Nelle more di una nuova mappatura delle attività “sensibili” che riguardi anche le ulteriori
fattispecie catalogate nel D.Lgs. 231/2001 e che condurrà alla formulazione delle rispettive
Parti Speciali, è essenziale evidenziare come Nuova Banca Marche sia comunque munita
Aggiornamento Dicembre 2016
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE
20
di presidi di controllo e misure volte a schermare il rischio di commissione di ogni reato
ipotizzabile nel suo specifico ambito di attività.
Tali presidi e misure sono rinvenibili nella normativa interna già descritta in seno al
paragrafo sul Sistema dei Controlli Interni della Banca, nonché nei Principi e Regole di
Comportamento allegati al presente documento (Allegato 1).
Nella predisposizione del presente documento si è opportunamente tenuto conto delle
Linee Guida predisposte dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ed approvate dal
Ministero della Giustizia, integrate dalla best practice sviluppatasi anche in seguito alle
pronunce della magistratura che si è espressa in materia di responsabilità amministrativa
degli enti. Hanno rappresentato ulteriore punto di riferimento le Linee Guida elaborate da
Confindustria, anch’esse approvate dal Ministero della Giustizia, che - pur esulando dallo
specifico settore bancario - sono più attuali (ultimo aggiornamento di Marzo 2014) e
trattano inoltre di taluni aspetti (ad es. i Gruppi societari) di rilievo per l’operatività di Nuova
Banca Marche.
2.2. Gli obiettivi del Modello di Nuova Banca Marche
Con l’adozione del presente Modello la Banca ha voluto ribadire l’adesione alle previsioni
di legge, conformandosi ai principi ispiratori del Decreto, ai codici di autodisciplina ed alle
raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza, e rendere più efficace il sistema dei controlli e
di corporate governance, con particolare riferimento alla prevenzione dei reati e degli
illeciti amministrativi che determinano la responsabilità ai sensi del Decreto.
Con l’adozione e il conseguente aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo la Banca intende:




rendere consapevoli tutti coloro che lavorano per la Banca, con particolare
riferimento a coloro che operano nelle c.d. aree sensibili, che le violazioni delle
disposizioni riportate nel Modello sono condannate con forza dalla Banca, in quanto
sempre e comunque contrarie alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai
principi etici assunti come proprie linee guida nell’attività d’impresa;
rendere consapevoli tali soggetti, di poter incorrere, in caso di violazioni, nella
commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di
sanzioni “amministrative” irrogabili alla Banca;
consentire alla Banca di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la
commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi
arrecato;
migliorare la governance societaria e l’immagine della Banca.
2.3. I Destinatari del Modello di Nuova Banca Marche
Le disposizioni contenute nel presente Modello devono essere rispettate da:

i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società
di Revisione;
Aggiornamento Dicembre 2016
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE


21
i Dipendenti (sia personale appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi
che il personale dirigente);
i Consulenti, i Collaboratori, i Partner commerciali, gli Agenti, i Promotori finanziari ed
i Fornitori, questi ultimi nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello
svolgimento di attività nelle quali possano commettersi reati presupposto di cui al
Decreto (in modo particolare, qualora gli stessi non siano dotati di un proprio Modello
per la parte di specifico riferimento), nonché da quanti agiscono sotto la direzione e o
la vigilanza dei vertici aziendali nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnati.
I soggetti così individuati sono di seguito definiti “Destinatari” del Modello.
2.4. ll Modello per il Gruppo Banca Marche
Il Modello è portato a conoscenza di tutte le Società del Gruppo che, nell’elaborare in
piena autonomia il proprio, sono tenute a rispettare i principi espressi dalla Capogruppo
nel Codice Etico e di Comportamento e ad ispirarsi al presente documento, nonché alle
Linee Guida emanate dalla specifica associazione rappresentativa della società, ove
diversa dall’ABI, e, se necessario, a conformarsi ai diversi ordinamenti legislativi nazionali
e alle specifiche normative ivi applicabili.
La Capogruppo informa le Società del Gruppo degli aggiornamenti rilevanti al presente
Modello, per le valutazioni di competenza dei relativi Consigli di Amministrazione.
Le Società controllate comunicano alla Capogruppo l’adozione del MOG e le successive
modifiche che ritenessero opportuno apportare.
2.5. L’adozione del Modello di Nuova Banca Marche
In coerenza ai dettami del D.Lgs. 231/2001, ai fini dell’elaborazione del presente Modello
si sono rese necessarie le seguenti attività:

rilevazione dei processi sensibili e mappatura delle attività “a rischio reato”, ovvero di
quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di
cui al Decreto e, pertanto, da sottoporre a verifica e monitoraggio (Risk Assessment);

analisi dei documenti interni disciplinanti i processi aziendali con riferimento alle
attività “a rischio reato” e definizione delle implementazioni finalizzate a garantire
l’adeguamento alle disposizioni del Decreto (Gap Analysis);

identificazione dell’Organismo di Vigilanza ed attribuzione al medesimo di specifici
compiti di vigilanza sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del
MOG;

definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;

definizione dell’informativa da fornire ai Destinatari del Modello e delle attività di
comunicazione e di formazione del personale in ordine agli interventi sul MOG e sui
relativi presidi;

disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
Aggiornamento Dicembre 2016
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE
22
commissione di reati;

previsione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel MOG e dotate di idonea efficacia deterrente.
2.6. La rilevazione dei processi sensibili
In sede di prima adozione del MOG, l’identificazione dei processi sensibili ha condotto alla
definizione di una mappatura delle attività “a rischio reato” che è stata oggetto di revisione
in conseguenza delle evoluzioni, organizzative e normative intervenute successivamente.
La più recente mappatura sintetizzata nella matrice Processi/Reati riportata nell’Allegato 2
del Modello, potrà considerarsi superata al termine del processo di revisione completa del
Modello.
Con riferimento ai soli reati societari, è invece disponibile una nuova mappatura, frutto
delle attività di risk assessment svolte in via propedeutica al rilascio della presente
edizione del Modello.
L’organizzazione, la disciplina ed il concreto funzionamento dei processi aziendali
individuati come “sensibili” sono informati ai seguenti principi generali:

separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle
responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare
sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività
critiche su un unico soggetto;

chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa
indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le
posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa;

esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle
attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell’integrità del
patrimonio aziendale;

“proceduralizzazione” delle attività aziendali, in particolare di quelle “a
rischio reato”, al fine di:

definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle
attività medesime;

garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni
attraverso adeguati supporti documentali che ne attestino le caratteristiche e
le motivazioni ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’attività
(autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);

garantire, ove necessario, l’“oggettivazione” dei processi decisionali e
limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive, non legate a criteri
prestabiliti (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di
valutazione e selezione del personale, etc.);
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PARTE GENERALE
23

esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione sulle
transazioni aziendali;

esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata
protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali.
2.7. Il MOG e il Sistema dei Controlli Interni
Il presente Modello si integra nel contesto del più ampio sistema di controlli interni già in
essere presso la Banca.
Il sistema, strutturato ed organico, e le attività di controllo (preventive ed ex post) adottate
hanno come obiettivo la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati,
mediante l’individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.
Tali attività consentono:

al potenziale autore del reato di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie che
costituiscono illecito, sia del fatto che la Banca stigmatizza fermamente tali condotte,
ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente a beneficio
della Banca stessa;

alla Banca di reagire tempestivamente per prevenire e/o impedire la commissione del
reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività.
2.8. L’Organismo di Vigilanza di Nuova Banca Marche
In merito all’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha
ritenuto opportuno valutare, con riferimento a ciascuna delle soluzioni ipotizzate, i seguenti
elementi:



autonomia ed indipendenza, intesi come:
-
autonomi poteri di iniziativa e controllo;
-
mancanza di compiti operativi;
-
collocazione gerarchica in posizione di diretto riferimento al Consiglio di
Amministrazione;
-
assenza di situazioni che possono determinare un conflitto di interesse.
professionalità intesa come:
-
presenza di adeguate competenze specialistiche;
-
disponibilità di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l’attività,
anche avvalendosi di ausili settoriali specializzati;
continuità di azione da realizzarsi attraverso il supporto di una struttura interna
dedicata.
2.8.1. Nomina, durata in carica, cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE
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decadenza dei componenti dell’OdV
Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha attribuito i compiti dell’Organismo di
Vigilanza al Collegio Sindacale.
In caso di affidamento dei compiti di OdV a soggetti diversi dai componenti del Collegio
Sindacale, il Consiglio di Amministrazione verifica che i soggetti incaricati siano in
possesso degli specifici requisiti di professionalità stabiliti dall’art. 26 T.U.B. per gli
esponenti aziendali delle banche.
Sono causa di incompatibilità alla carica:





l’essere amministratore privo dei requisiti di indipendenza, amministratore esecutivo
ovvero appartenere alla Società cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile;
l'avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, con soggetti di
cui al precedente punto;
l’essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, (intendendosi per
sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., c.d. di
patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti
della riabilitazione:
1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti
dal R.D. 267/ 1942;
2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti
dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa
e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l’economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo
non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come
riformulato del D.Lgs. 61/2002;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con
condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di
prevenzione previste dall’art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall’art.
3 della L. 55/1990 e successive modificazioni;
coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie
previste dall’art. 187-quater, D.Lgs. 58/1998.
Il componente dell’Organismo di Vigilanza deve autocertificare con dichiarazione
sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi
espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.
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ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE
25
L’eventuale revoca del componente dell’Organismo deve essere deliberata dal Consiglio
di Amministrazione e può esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi
inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di
riservatezza, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.
Il componente dell’Organismo di Vigilanza decade inoltre dalla carica nel momento in cui
sia successivamente alla propria nomina:

condannato con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati sopra
indicati (numeri 1-7);

abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento
dell’incarico.
Il componente dell'OdV è inoltre sospeso dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7
delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

applicazione di una misura cautelare personale;

applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall’art. 10,
comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall’art. 3 della L. 55/1990 e successive
modificazioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito all’OdV un’adeguata dotazione finanziaria
annuale. Il Consiglio ritiene tuttavia che l’Organismo possa autonomamente impegnare
risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora ciò sia necessario per fronteggiare
situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi l’Organismo deve informare senza ritardo il
CdA della Banca.
2.8.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza
L’OdV ha il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

sull'efficacia e adeguatezza del MOG in relazione alla struttura aziendale ed alla
effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;

sul funzionamento e sull'osservanza delle misure indicate nel MOG.
Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l’Organismo di Vigilanza si riunisce con
periodicità almeno trimestrale e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.
Al fine dell’assolvimento dei compiti sopra riportati, l’Organismo di Vigilanza deve:

suggerire adeguamenti al MOG anche a seguito di novelle normative, apporti
giurisprudenziali significativi o modifiche che ne interessano l’organizzazione;

disporre monitoraggi sull'attività aziendale ai fini della verifica della completezza o
della mappatura delle attività “a rischio reato” e dei relativi processi sensibili;

coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di
formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi
agli Organi Sociali, ai Dipendenti e ai terzi, finalizzate a fornire agli stessi la
necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base in ordine alla normativa di cui
al D.Lgs. 231/2001;
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PARTE GENERALE
26

coordinarsi con i responsabili delle competenti funzioni aziendali segnalando le
violazioni commesse, ferma restando la competenza dello specifico
Organo/Funzione per l'avvio del procedimento disciplinare e l’eventuale
comminazione della conseguente sanzione;

avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante;

attivare e, ove necessario, svolgere direttamente le inchieste interne, raccordandosi
di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di
indagine.
L’OdV è inoltre chiamato a vigilare sull’osservanza delle norme in tema di prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e
di finanziamento del terrorismo dettate dal D.Lgs. 231/2007 e ad effettuare le conseguenti
comunicazioni interne ed esterne previste dall’art. 52 del medesimo articolato normativo.
L’Organismo di Vigilanza, per la realizzazione di specifiche attività, si avvale delle funzioni
aziendali di volta in volta individuate. L’Organismo della Capogruppo svolge un ruolo di
coordinamento e indirizzo sull’attività svolta dagli analoghi organismi istituiti presso le
società controllate, pur nel rispetto dei requisiti di autonomia di questi ultimi.
2.8.3. Reporting verso il Consiglio di Amministrazione
Ferma restando la piena autonomia e indipendenza dell’OdV per i compiti ad esso affidati,
l’Organismo riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione in merito all’attuazione
del Modello e all’emersione di eventuali criticità attraverso due linee di reporting: la prima
su base continuativa e la seconda con periodicità semestrale attraverso una relazione
scritta che ha come oggetto:

l'attività svolta nel periodo di riferimento, indicando in particolare i controlli effettuati e
l’esito degli stessi, le verifiche condotte e l’esito delle stesse, l’eventuale
aggiornamento delle attività “a rischio reato” e dei connessi processi sensibili;

le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di
comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del MOG;

gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.
Ogni anno l’OdV sottopone al Consiglio di Amministrazione un resoconto delle spese
effettuate nell’anno ed un piano delle attività previste per l’anno successivo. Alla relazione
si accompagna, in caso di necessità, la richiesta di adeguamento della dotazione a
disposizione per assolvere i compiti assegnati.
2.8.4. Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza
Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso
l’Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:
i)
segnalazioni;
ii)
informazioni.
Segnalazioni
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE
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Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all’Organismo di Vigilanza ogni
deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme
comportamentali di cui al Codice Etico e di Comportamento della Banca nonché dei
Principi di Comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività
identificate “a rischio” e disciplinate nel Modello.
Le segnalazioni possono essere effettuate sia a mezzo di posta elettronica all’indirizzo
[email protected]
che per posta ordinaria con plico indirizzato a
Organismo di Vigilanza di Banca Marche c/o Direzione Audit di Gruppo
Via Ghislieri, 6 – 60035 Jesi (AN)
L’Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti
iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell’ambito delle proprie
competenze, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione ed il responsabile
della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali
provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul
Sistema Sanzionatorio.
L’OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di
ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle
stesse, assicurando loro la riservatezza circa l’identità, fatti comunque salvi gli obblighi di
Legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala
fede.
Nuova Banca Marche ha anche predisposto strumenti idonei alla prevenzione e correzione
di eventuali atti o fatti che possono costituire una violazione delle norme disciplinanti
l’attività bancaria. A tal fine, la Banca ha adottato un sistema interno di segnalazione delle
violazioni alla normativa bancaria così come disciplinato dalla Circolare 285/2013
(undicesimo aggiornamento) emanata da Banca d’Italia e individuato nel Responsabile
della Direzione Audit di Gruppo il Responsabile del Servizio Interno di Segnalazione
(anche Responsabile SIS).
Informazioni
a.
Devono essere tempestivamente comunicati all’Organismo di Vigilanza, a cura del
Responsabile della struttura di Direzione Generale o di Rete, oltre ai flussi specifici,
le informazioni concernenti: provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia
giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di
indagine per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, nei confronti dei Destinatari del MOG;
b.
visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (Banca d’Italia,
Agenzia delle Entrate, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni
comminate;
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE
28
c.
segnalazioni inoltrate alla Banca dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento
giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
d.
rapporti predisposti dalle strutture aziendali di controllo di secondo e terzo livello
nell’ambito della loro attività, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od
omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del D.Lgs. 231/2001;
e.
qualsiasi disfunzione e/o carenza accertata, e quindi analizzata e adeguatamente
motivata, dai Responsabili di ciascuna struttura di Direzione Generale o di Rete,
nell’ambito dello svolgimento della propria attività ove tale disfunzione o carenza
presenti profili di criticità rispetto alle prescrizioni ed al regime di responsabilità di cui
al D.Lgs. 231/2001;
f.
sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Banca.
Il Responsabile del Sistema Interno di Segnalazione, inoltre, trasmette all’OdV le
segnalazioni ricevute nello svolgimento del proprio ufficio ai sensi della Circolare 285/2013
di Banca d’Italia, le indagini conseguentemente svolte, nonché le segnalazioni riguardanti
eventi che potrebbero determinare la responsabilità amministrativa delle Banca ai sensi
del Decreto.
Ogni segnalazione e informazione è custodita per un periodo di 10 anni in un apposito
archivio predisposto a cura dell’OdV, ferma restando l’osservanza delle disposizioni in
materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da tale normativa garantiti in favore
degli interessati. L’Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a
qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle
misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento
delle indagini nell’ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all’OdV o di
altre strutture societarie.
Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall’Organismo
di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 (Privacy). Gli atti dell’Organismo di Vigilanza sono essere
conservati presso gli uffici della Società e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili
ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all’espletamento dei compiti innanzi
rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.
L’accesso all’archivio è consentito esclusivamente ai membri dell’OdV e alle persone da
esso specificamente autorizzate.
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FASCICOLO 107 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
29
3. SISTEMA SANZIONATORIO
3.1. Principi generali
La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.Lgs. 231/2001 per l’esenzione
della responsabilità amministrativa degli enti e per garantire l’effettività del Modello
medesimo.
Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di
comportamento previsti nel presente Modello, nonché nel Codice Etico e di
Comportamento da parte dei Lavoratori Dipendenti, dei Dirigenti, nonché degli
Amministratori e dei Consulenti, Collaboratori, Partner commerciali, Agenti, Promotori
finanziari e Fornitori che operino per conto della Banca. L’irrogazione di sanzioni
disciplinari per violazione, o tentata violazione, dei principi e delle regole di
comportamento indicati nel Modello prescinde dall’eventuale instaurazione di un
procedimento penale e dall’esito del conseguente giudizio per la commissione, o tentata
commissione, di una delle condotte illecite previste dal Decreto.
A seguito della comunicazione dell’OdV della violazione del Modello, viene avviata una
procedura d’accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del
dipendente; tale procedura d’accertamento è condotta dagli organi sociali preposti
all’irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento,
della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.
Nuova Banca Marche, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte,
provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni
proporzionate alle rispettive violazioni e conformi alle vigenti disposizioni in materia di
regolamentazione dei rapporti di lavoro.
Il Sistema Sanzionatorio:

prevede sanzioni di carattere disciplinare e/o di carattere contrattuale/negoziale (a
titolo esemplificativo: recesso o risoluzione del contratto, cancellazione dall’elenco
fornitori), salva la facoltà in capo alla Banca di richiedere il risarcimento di tutti i danni
cagionati alla medesima in conseguenza della violazione suddetta;

l’Organismo di Vigilanza è competente del monitoraggio dell’avvio e dello
svolgimento del procedimento di irrogazione di un’eventuale sanzione disciplinare.
3.2. Misure nei confronti degli Amministratori
Per il caso dei partecipanti agli Organi Sociali e in particolare gli Amministratori, sussiste
un rapporto di natura essenzialmente fiduciaria.
Dalla natura del rapporto fiduciario in essere scaturisce che il sistema sanzionatorio, per il
caso di violazione della normativa in esame, si sostanzia negli istituti della revoca e della
sostituzione, nonché nella possibilità di esperire l’azione di responsabilità nei confronti
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE
30
degli stessi consiglieri; in ogni caso a seguito di delibera assembleare come previsto dal
codice civile.
In caso di accertamento di una violazione del MOG e/o del Codice Etico e di
Comportamento da parte di un Consigliere di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza
segnalerà detta violazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.
Agli Amministratori può essere applicato ogni provvedimento consentito dalla legge, fra cui
le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché
delle conseguenze che sono derivate:
richiamo formale scritto;
sanzione pecuniaria pari all’importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base
mensile;
revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.
Qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, l’Assemblea adotta i
provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla Legge.
3.3. Misure nei confronti del personale dipendente della Banca, compresi i
dirigenti
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, in violazione delle
singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico e di
Comportamento, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Banca, sono definiti
illeciti disciplinari.
Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti e dirigenti sono adottate nel
rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.
Si fa espresso riferimento alle norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle
imprese creditizie, finanziarie e strumentali, nonché al Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i Dirigenti Dipendenti dalle imprese creditizie, finanziare e strumentali (di
seguito CCNL).
Come anticipato, la gravità del comportamento del Dipendente della Banca e l’idoneità ad
incidere, in maniera più o meno intensa, sul vincolo di fiducia che lo lega alla medesima,
debbono essere valutate separatamente dall’eventuale rilevanza penale della condotta.
Per quanto riguarda i Dirigenti, l’idoneità delle sanzioni disciplinari irrogabili dalla
competente Funzione della Banca deve essere valutata anche in rapporto alle
conseguenze che ne discendono sul rapporto di fiducia che lega il Dirigente alla Banca.
Fermi restando gli obblighi sanciti in capo alla Banca dalla L. 300/1970 (c.d. “Statuto dei
Lavoratori”), sono da considerare illeciti disciplinari i seguenti comportamenti (siano essi
commissivi oppure omissivi), nonché, ove rilevi ai fini dell’art. 7, comma 1 del Decreto, i
comportamenti omissivi di vigilanza e direzione dei superiori gerarchici che ne abbiano in
qualsiasi modo agevolato la commissione da parte dei loro sottoposti:
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE



31
le violazioni delle norme di Legge e delle prescrizioni contenute nel MOG e nel
Codice Etico e di Comportamento: in particolare, le violazioni delle procedure e delle
regole predisposte dalla Banca per i Processi Sensibili;
la mancata o scorretta rappresentazione dell’attività svolta relativamente alle
procedure di documentazione, conservazione e controllo degli atti previste dalla
normativa interna, in modo tale rendere difficoltosa la trasparenza e verificabilità
dell’attività stessa;
l’ostacolo ai controlli, l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni ed alla
documentazione opposti ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle
decisioni, incluso l’Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o
elusione del sistema di controllo.
Il procedimento disciplinare deve essere avviato dalla Direzione Risorse Umane, anche su
segnalazione e richiesta dell’Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di
legge e di contratto.
La valutazione circa la sussistenza a carico della Banca, in conseguenza del
comportamento indebito e manchevole da parte del Dipendente/Dirigente, di una
situazione oggettiva di fondato rischio di commissione di uno dei reati presupposto indicati
nel Decreto, è demandata all’Organismo di Vigilanza che ne riferisce al Comitato
Disciplina.
Alla notizia di una violazione del MOG o del Codice Etico e di Comportamento comunicata
da parte dell’Organismo di Vigilanza, deve corrispondere la valutazione, a cura della
Direzione Risorse Umane, circa la praticabilità dell’avvio della procedura di contestazione
delle mancanze rilevate.
Laddove i Dirigenti serbino un comportamento in violazione delle prescrizioni del Codice e
del MOG gravemente pregiudizievole per la responsabilità amministrativa della Banca, la
medesima potrà valutare se, in conseguenza del predetto comportamento, permane la
fiducia specificatamente insita nel rapporto di lavoro dirigenziale e procedere, in caso
contrario, alla risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 2118 c.c.
I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o recidività della mancanza
o al grado della colpa, sono: a) il rimprovero verbale; b) il rimprovero scritto; c) la
sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10
giorni; d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del
prestatore di lavoro (giustificato motivo); e) il licenziamento per una mancanza così grave
da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in
conseguenza della medesima, la Banca – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento
disciplinare – può disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal
servizio per il tempo strettamente necessario.
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE
32
3.4. Misure nei confronti di Consulenti, Collaboratori, Partner commerciali,
Agenti, Promotori finanziari e Fornitori
Ogni comportamento posto in essere da Consulenti, Collaboratori, Partner commerciali,
Agenti, Promotori finanziari e Fornitori, in violazione delle previsioni del MOG e/o del
Codice Etico e di Comportamento per le parti di loro competenza, può determinare
l’applicazione di penali o la risoluzione e/o recesso del rapporto contrattuale, fatta salva
l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla
Banca, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, ivi inclusi i
danni causati dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.
Aggiornamento Dicembre 2016
FASCICOLO 107 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
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4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
4.1. Informativa e formazione del personale
La Banca assicura una corretta conoscenza da parte dei Destinatari del contenuto del
Decreto e degli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottato dalla Banca.
Ai fini dell’attuazione del MOG, la formazione e l’informativa verso il personale sono
gestite dal Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane in coordinamento con
l’Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre Funzioni aziendali di volta in volta
competenti.
Sessioni formative saranno organizzate dalla Banca nel tempo, in forza dei criteri di
obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.
L’attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale
direttivo. Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione
necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono
alla specifica informativa all’atto dell’assunzione ed alle ulteriori attività ritenute necessarie
al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In
particolare è prevista:



una comunicazione iniziale indirizzata a tutte le risorse presenti in azienda al
momento dell’adozione del MOG, avente ad oggetto i contenuti del MOG medesimo,
le azioni realizzate per l’adeguamento del sistema delle regole interne, il Codice
Disciplinare e il Codice Etico e di Comportamento;
per i nuovi assunti, viene consegnato un set informativo contenente tutta la
documentazione necessaria ad assicurare agli stessi le conoscenze considerate di
primaria rilevanza (Codice Etico e di Comportamento, MOG, etc.);
una specifica attività di formazione sviluppata facendo ricorso sia a strumenti e
procedure informatiche sia ad incontri e seminari di formazione ed aggiornamento.
Tale formazione potrà risultare differenziata in funzione del ruolo aziendale dei
Destinatari.
Al fine di garantire l’effettiva diffusione del MOG e l’informazione del personale con
riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall’attuazione del medesimo,
è prevista una specifica sezione della Intranet aziendale, gestita ed aggiornata dal Servizio
Gestione e Sviluppo Risorse Umane.
4.2. Informativa ai Consulenti, Collaboratori, Partner commerciali, Agenti,
Promotori finanziari e Fornitori
Ai Consulenti, Collaboratori, Partner commerciali, Agenti, Promotori finanziari e Fornitori
(come individuati nel paragrafo “Destinatari”) sono fornite da parte della funzione
aziendale di volta in volta competente apposite informative sulle politiche e le procedure
adottate dalla Banca sulla base del MOG, sul Codice Etico e di Comportamento nonché
Aggiornamento Dicembre 2016
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
PARTE GENERALE
34
sulle conseguenze che condotte contrarie alle previsioni del Modello e/o del Codice o alla
normativa vigente possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali.
La Banca provvede a pubblicare nel proprio sito internet la versione aggiornata del MOG.
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