pensioni: stop alle penalizzazioni dal 1° gennaio 2018

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Domenica, 08 Gennaio 2017 - Direttore: Antonio Gigliotti

ARTICOLI LAVORO

30 DICEMBRE 2016

PENSIONI: STOP ALLE PENALIZZAZIONI DAL 1° GENNAIO 2018

In soffitta il meccanismo di penalizzazione che colpisce i lavoratori che accedono alla pensione prima dei 62 anni

La Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016), tra le tante novità in materia previdenziale, all’art. 1, co. 194 – rubricato “Abolizione delle penalizzazioni” - ha disposto l’esclusione, a regime, dell’applicazione della riduzione percentuale (cd.

penalizzazione

) prevista dalla “Riforma Fornero” (di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011) sui trattamenti pensionistici anticipati

decorrenti dal 1° gennaio 2018

. Da tale data, quindi, chi intende anticipare l’accesso alla pensione anticipata - laddove possibile – prima dei 62 anni di età,

non dovrà più scontare la penalizzazione dell’1% o del 2% sull’assegno pensionistico

che il neo pensionato andrà poi a percepire.

Penalizzazione pensioni

– Per capire meglio di cosa stiamo parlando bisogna tornare all’estate del 2011, quando il Governo per scoraggiare l'accesso alla pensione anticipata ai lavoratori che non avevano compiuto il 62° anno di età, introdusse con la Manovra Salva-Italia (L. n. 214/2011) un sistema di disincentivi che colpivano l'importo della rendita previdenziale. La riforma Monti-Fornero aveva infatti previsto, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con

un'età inferiore ai 62 anni

, la riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all'

1%

per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), riduzione destinata poi ad aumentare del

2%

per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età. Si ricorda che lo stesso art. 24, comma 10, del L. n. 214/2011 (c.d. riforma Fornero) ha stabilito che l’accesso alla pensione anticipata (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma per il pensionamento di vecchiaia), a decorrere dal 1° gennaio 2012, è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva (con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2016) di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Successivamente, si sono susseguiti una serie di interventi legislativi che hanno cercato di limitare l’efficacia del provvedimento legislativo da subito apparso socialmente ingiusto. Quindi, dopo la riforma del 2011, sulla materia è intervenuta, dapprima, la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, c. 113, L. 190/2014) che ha escluso l’applicazione della penalizzazione per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva

entro il 31 dicembre 2017

.

In seguito, la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 229, L. 208/2015) ha specificato che la suddetta deroga si applica con effetto sui ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio 2016 - anche per i trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della deroga base suddetta). Da ultimo l'intervento operato dalla legge di bilancio per il 2017 cancella

definitivamente

il meccanismo di riduzione anche con riferimento a coloro che matureranno il requisito contributivo necessario alla pensione anticipata

dopo il 31 dicembre 2017

. Si chiude in questo modo una questione che è durata praticamente ben cinque anni.

AUTORE:

DANIELE BONADDIO

CATEGORIE:

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