parlamento parte prima

Download Report

Transcript parlamento parte prima

IL PARLAMENTO
Il Parlamento è l’organo che esercita la funzione legislativa.
E' formato da:
Camera dei deputati
●
SEDE: PALAZZO MONTECITORIO
●
ELETTORATO ATTIVO: 18 ANNI
●
ELETTORATO PASSIVO 25 ANNI
●
COMPOSIZIONE: 630 MEMBRI ELETTIVI (12 ELETTI
ALL'ESTERO)
ALL'ESTERO)I
Senato della Repubblica
●
SEDE: PALAZZO MADAMA
●
ELETTORATO ATTIVO: 25 ANNI
●
ELETTORATO PASSIVO 40 ANNI
●
COMPOSIZIONE: 315 MEMBRI ELETTIVI (6 ELETTI
ALL'ESTERO) E I SENATORI A VITA: M,MONTI, R. PIANO,
E. CATTANEO, C. RUBBIA, G. NAPOLITANO
●
PRESIDENTE: On .L. BOLDRINI
●
PRESIDENTE: Sen. P .GRASSO
●
INDIRIZZO INTERNET: www.camera.it
●
INDIRIZZO INTERNET: www.senato.it
Sono senatori a vita:
di diritto: i Presidenti della
Repubblica che hanno terminato
l’incarico (G. Napolitano)
nominati dal Presidente della
Repubblica: cittadini che hanno
illustrato la patria per particolari
meriti (Monti, Rubbia, Piano,
Cattaneo)
Bicameralismo perfetto
La Camera dei deputati e il Senato sono
organi diversi con identiche funzioni
Le leggi devono essere approvate su
identico testo da entrambe le Camere
Per l'elezione del Presidente della Repubblica, il Parlamento si riunisce in
seduta comune a palazzo Montecitorio
I deputati e i senatori restano in carica 5 anni. Tale periodo si chiama
legislatura. A fine legislatura il Presidente della Repubblica scioglie il
Parlamento e indice elezioni per formare le nuove Camere.
L’attuale legislatura è iniziata nel 2013
Quando in Parlamento non esiste una maggioranza che sostenga il Governo
il Presidente della Repubblica scioglie anticipatamente le Camere senza
aspettare la fine della legislatura.
Status del parlamentare
IMMUNITA’ PARLAMENTARE
La Costituzione prevede, al fine di assicurare che l’attività dei parlamentari sia libera e
indipendente, particolari garanzie chiamate immunità parlamentari
Insindacabilità I (art- 68 Cost.)
I Parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni e il voto
delle funzioni (non solo all'interno del Parlamento)
espresso nell'esercizio
Inviolabilità (art. 68 Cost.)
Senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza nessun deputato o senatore può essere
sottoposto a limitazione della libertà personale
DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO (art. 67 Cost.)
Una volta eletto, il parlamentare può agire liberamente e nessuno (neanche i suoi elettori)
può obbligarlo a prendere determinate decisioni.
L'unica sanzione è la non rielezione alle
successive elezioni.
.
Organizzazione delle Camere
Dopo le elezioni le camere eleggono il loro presidente:
On. L. Boldrini
Presidente
Camera dei Deputati
Sen. P. Grasso
Presidente Senato
Il Presidente è eletto direttamente dalla Camera
di appartenenza. •
Cura l’organizzazione dei lavori •
Presiede l’Assemblea •
Verifica l’applicazione del Regolamento
Il Presidente del Senato supplisce il Presidente della Repubblica
qualora questi sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni
Le Camere si riuniscono:
1.In Aula;
2.In Commissione.
Le Commissioni si distinguono in:
• Permanenti;
• Bicamerali;
• D’Inchiesta;
Permanenti per materia
:
Le Commissioni parlamentari sono specializzate per materia e svolgono un ruolo
fondamentale nella fase di approvazione delle leggi.
Sono composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari.
Commissioni Bicamerali : riuniscono insieme deputati e senatori
Commissioni d inchiesta: indagano su episodi particolari (mafia, terrorismo, stragi)
I gruppi parlamentari
I gruppi parlamentari riuniscono i parlamentari appartenenti alla
stessa forza politica
•
Sono la proiezione dei partiti all’interno del Parlamento
I componenti di ogni gruppo eleggono un capo-gruppo al quale è
affidato il compito di collaborare con il presidente della propria
Camera
•Ciascun parlamentare deve dichiarare, fin dal momento
dell’elezione, a quale gruppo appartenere .