entro il 2 gennaio la dichiarazione integrativa per l

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Domenica, 08 Gennaio 2017 - Direttore: Antonio Gigliotti

FISCO

30 DICEMBRE 2016

ENTRO IL 2 GENNAIO LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER L’ANNO D’IMPOSTA 2011

Premessa

– Entro il 31 dicembre 2016 (o meglio entro il 2 gennaio 2017, poiché il 31 è sabato), è possibile presentare (alla luce delle novità introdotte con l’art. 5 D.L. 193/2016), la dichiarazione integrativa (sia a favore sia a sfavore) con riferimento al periodo d’imposta 2011 (ossia, Modello Unico/2012). Ciò è dovuto dal fatto che, con il citato art. 5 Dl 193/2016 (convertito in Legge n. 225/2016 e collegato alla Legge di Stabilità 2017) il legislatore ha allineato i tempi di presentazione della dichiarazione integrativa ai termini per l’accertamento fissati dall’art. 43 DPR 600/1973 (riferiti a dichiarazione redditi, IRAP e 770) e dall’art. 57 DPR 633/1972 (riferiti alla dichiarazione IVA). In particolare i termini per l’accertamento (nella formulazione attuale dei citati art. 43 e 57) sono fissati al 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, anche gli stessi termini per l’accertamento sono stati oggetto di modifiche ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge n.

208/2015) con cui sono stati allungati di un anno (ante Legge di Stabilità 2016 erano fissati al 31 dicembre del 4° anno successivo quello di presentazione della dichiarazione). Ad ogni modo i predetti nuovi termini (di accertamento) decorrono dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2016 (ossia dal Modello Unico/2017); mentre per periodi d’imposta precedenti il 2016 (quindi Modello Unico/2016 ed antecedenti) i termini per l’azione accertatrice dall’Amministrazione finanziaria restano i vecchi. Ciò sta significando che: ad esempio per un Modello Unico/2015 (periodo d’imposta 2014) i tempi per l’accertamento restano fermi al 31/12 del 4° anno successivo il 2015 (quindi, 31/12/ 2019); per il Modello Unico/2017 (periodo d’imposta 2016) si applicano i nuovi termini per l’accertamento. Quindi questi scadono il 31/12/2022 (31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione della dichiarazione); il 31/12/2016 scadono i tempi di accertamento per il Modello Unico/2012 (periodo d’imposta 2011).

Riaperti i termini per l’integrativa a favore

- Alla luce del fatto che con l’art. 5 del Dl 193, si è voluto allineare i tempi di presentazione della dichiarazione integrativa (sia a favore sia a sfavore) ai tempi per l’accertamento, ne consegue che secondo la stessa logica potranno essere presentate le dichiarazioni integrative. Dunque: ad esempio con riferimento ad un Modello Unico/2017 (periodo d’imposta 2016) l’integrativa (a favore o sfavore) potrà essere presentata entro il 31/12/2022 (ossia entro i nuovi termini fissati per l’accertamento); per un Modello Unico/2016 (periodo d’imposta 2015) l’integrativa (a favore o sfavore) potrà essere presentata entro il 31/12/2020 (ossia entro i vecchi termini fissati per l’accertamento); entro il 2/01/2017 (poiché il 31/12/2016 è sabato) è possibile presentare un integrativa (a favore o sfavore)

riferita al periodo d’imposta 2011 (Modello Unico/2012).

Di seguito una tabella di riepilogo: AUTORE:

REDAZIONE FISCAL FOCUS

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