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il Triangolo
RIVISTA TRIMESTRALE D’INFORMAZIONE TECNICO PROFESSIONALE
DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO
Le nuove sfide
all'occupazione
alla formazione
Progetto Geometra: opportunità concrete e immediate
per il futuro dei giovani nel mondo del lavoro
L'accertamento del vincolo pertinenziale
nelle esecuzioni immobiliari
La nuova versione del testo unico dell’edilizia
cambia i titoli edilizi
Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Como
04
/ 2016
A tutti gli iscritti:
Auguri
di un felice
Natale
e
un Sereno
2017
COLLEGIO DEI GEOMETRI
E DEI G EOMETRI L AUREATI
DELLA P ROVINCIA DI C OMO
n°
04
anno XXI
Dicembre 2016
spedizione posta elettronica certificata
[ 04 ]
> Cultura & Territorio
L'idrografia come elemento del paesaggio
[ 05 ]
> Vita di Collegio
Perché fare il geometra? Orientamento e prospettive
[ 09 ]
> Formazione
Le nuove sfide all'occupazione e alla formazione
[ 11 ]
> Formazione
Progetto Geometra:opportunità concrete e immediate
per il futuro dei giovani nel mondo del lavoro
[ 13 ]
> IL C.T.U. E LA C.T.U.
Il CTU: l’avvio delle operazioni peritali
[ 15 ]
> Tutela Professionale
RC professionale obbligatoria per i Geometri:
una scelta a tutela della professionalità
[ 19 ]
> Tribunale
L'accertamento del vincolo pertinenziale
nelle esecuzioni immobiliari
[ 21 ]
> Tribunale
Comprare casa all’asta giudiziaria: il bonus fiscale
[ 24 ]
> Fisco
Contenzioso catastale con l'Agenzia delle Entrate,
strumenti deflativi il Reclamo/Mediazione
[ 25 ]
> Condominio
L'interesse ad agire in ambito condominiale
[ 28 ]
> Professione
Linee guida in materia di valutazione delle parcelle
[ 30 ]
> Normativa
La nuova versione del testo unico dell’edilizia
cambia i titoli edilizi
[ 36 ]
index
indice
> Editoriale
È sempre tempo di riflessioni
il Triangolo
Editoriale
di Corrado Mascetti
È sempre tempo
di riflessioni
S
iamo giunti alla fine dell'anno 2016
e come consuetudine è giusto fare
un analisi di quanto accaduto nel
corso dell'anno appena trascorso
con l'obiettivo di migliorare le attività da proporre per il nuovo anno.
Nel corso dell'anno 2016, per poter garantire a tutti gli iscritti la possibilità di adempiere agli obblighi formativi previsti dal
Regolamento sulla Formazione Continua,
sono stati organizzati, direttamente ed in
collaborazione con la nostra Cooperativa,
molti eventi formativi (tra corsi e seminari), che hanno toccato tutte le tematiche
inerenti la nostra professione proponendo
iniziative che hanno messo a disposizione
più di 18.000 crediti formativi.
La quota di colleghi che, ad oggi, risultano
carenti di crediti formativi si è notevolmente
ridotta rispetto al precedente quinquennio,
segno che è maturata la volontà, la necessità
e l’importanza di crescere qualitativamente
e professionalmente.
In tal senso mi sento di ringraziare il Consiglio Direttivo, le Commissioni del Collegio
e la Cooperativa dei Geometri che hanno
egregiamente e tempestivamente risposto
agli stimoli trasmessi dalle novità che emergevano strada facendo.
Un’attenzione particolare è stata rivolta al
corso praticanti, in preparazione all'esame
di Stato; si sono conclusi a novembre gli
esami di abilitazione alla professione con
una percentuale di abilitati del 37% (38
iscritti all'esame e 14 abilitati).
Il risultato è certamente sconfortante e ci
deve spronare a lavorare più intensamente
sulla preparazione dei nostri futuri colleghi,
partendo da un lavoro più attento e puntuale e da una collaborazione più stretta con gli
Istituti Costruzione Ambiente e Territorio
della Provincia.
Il Consiglio Direttivo, durante il 2016, ha
intrapreso un intenso percorso di sensibilizzazione degli Istituti “Costruzione Ambiente e Territorio” della Provincia di Como
finalizzato a far comprendere agli studenti
la “passione e le opportunità” che circondano la professione del GEOMETRA, oltre ad
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attivarsi per contattare le scuole secondarie e
proporci anche ai ragazzi delle scuole medie
con interventi “divertenti e stimolanti”.
Una costante presenza sul territorio del Collegio si è consolidata grazie alla partecipazione alle molte iniziative promosse (M.E.C.I.,
Salone dell'Orientamento Scolastico Young,
Como CasaClima) ottenendo un riscontro
positivo dagli operatori e dai visitatori oltre
al forte ed importante messaggio della volontà di presenza e di crescita costante della
nostra categoria professionale.
Un particolare e sentito ringraziamento va a
tutti i Colleghi che, con grande spirito di sacrificio, hanno dato la propria disponibilità e
si sono adoperati come volontari nelle zone
colpite dai recenti eventi sismici del Centro
Italia. Ringrazio i componenti del Consiglio
Direttivo e tutti i Collaboratori del Collegio
per la proficua collaborazione che ha permesso, con grande fatica, di raggiungere gli
obiettivi prefissati.
Il 2017 segna un passo importante per il futuro della nostra categoria con le proposte di
riforma formulate dal nostro Consiglio Nazionale che, si auspica possano ridare vigore
alla storica professione del GEOMETRA…
è con questo messaggio di speranza che auguro a tutti un Felice NATALE 2016 e un
Sereno ANNO 2017
il Triangolo
L'idrografia
come elemento
del paesaggio
Cultura & Territorio
di Gianluca Scacchi
Il “reticolo idrico” nella pianificazione territoriale
Il paesaggio, ancor prima che dall’azione umana, ebbe a
modellarsi sotto l’azione degli agenti naturali che, nelle ere
geologiche, sconvolsero a più riprese la crosta terrestre
conformando e mutando il volto dei continenti e, con esso, le
superfici di mari e oceani. In tempi geologicamente recenti,
diciamo a far data dall’ultima glaciazione, che alle nostre
latitudini terminò “appena” dodicimila anni addietro, il mutare
della crosta terrestre sì è fatto più contenuto, la geomorfologia
ha proposto una maggiore stabilità
C
iò non toglie che elementi quali
la temperatura, con i cicli del
gelo e del disgelo, l’azione del
vento e le precipitazioni agiscano sulla conformazione fisica
dei luoghi mutandone l’aspetto, in modo
lento e sovente impercettibile. L’acqua, tra
tutti, è l’elemento naturale che, con il suo
scorrere, maggiormente incide sulla superficie terrestre. Anche la letteratura ce ne dà
univoca notizia. “Per un buon pezzo, la costa
sale con un pendio lento e continuo; poi si
rompe in poggi e in valloncelli, in erte e in
ispianate, secondo l’ossatura de’ due monti,
e il lavoro dell’acque” così Manzoni nel celeberrimo incipit dei Promessi Sposi descrive
le montagne lecchesi segnate dal “lavoro”
delle acque.
Se non riesce difficile immaginare il potente
effetto dei rii e dei torrenti lungo i pendii
prealpini, meno immediato può apparire
il lavorio delle acque in area collinare e,
ancor più, planiziale. Quanto l’idrografia,
ossia quella componente della geografia fisica che riguarda l’origine e l’evoluzione delle
acque interne e la loro azione sul territorio,
connoti il paesaggio e segni il territorio non
sempre ci risulta evidente.
IL RETICOLO IDRICO
Può aiutarci, in ambito tecnico, la recente
evoluzione degli standard di pianificazione e
di “governo del territorio” che impongono a
tutti i comuni della Lombardia di censire la
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Cultura
&Territorio
Stralcio di mappatura di RIM: il reticolo minore, in rosso, integra l’idrografia principale, in azzurro
propria rete idrografica andando a discernere tra “reticolo idrico principale”
e “reticolo idrico minore”.
Nelle pagine del sito web regionale
http://www.territorio.regione.lombardia.it/ si legge: ”la Regione Lombardia
ha delegato fin dal 2001 alle Amministrazioni comunali le funzioni di "Autorità Idraulica" sui corsi d'acqua del
reticolo idrico minore (RIM), pertanto i
Comuni hanno la responsabilità di identificare il reticolo di propria competenza,
effettuare la manutenzione sullo stesso e
applicare i canoni per l'occupazione delle
aree demaniali.”
In pratica, l’odierna pianificazione territoriale comunale, tassello fondamentale nella filiera a più scale del complessivo governo del territorio, non può
prescindere da una precisa mappatura
dell’idrografia presente sul territorio,
delle criticità correlate con l’andamento
delle acque superficiali e, non ultimo,
dalla tutela del corretto funzionamento
del reticolo idrico nel suo insieme.
La novità di questo approccio è che
il “demanio idrico”, storicamente appannaggio dello Stato e, per delega di
questo, delle Regioni, viene qui a sua
volta conferito, per quanto concerne
il “reticolo minore” ai singoli comuni.
Il reticolo principale, ovvero l’insieme
di corsi d’acqua “classificati” rimane,
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invece, in capo agli enti territoriali superiori, anche in ossequio al disposto
dell’art. 822 del Codice Civile che recita
“appartengono allo Stato e fanno parte
del demanio pubblico ….. i fiumi, i torrenti, i laghi …”
L’odierno “sistema” completa il demanio idrico principale con l’aggiunta della sua componente “minore” e
comporta una fase di studio dei singoli
territori comunali atta a mappare l’insieme, “reticolo” appunto, dei corsi e
tracciati d’acqua superficiali e, conseguentemente, a regolarne la conservazione e l’utilizzo.
Al di là degli aspetti connessi con l’esercizio della “Autorità idraulica”, espressamente richiamata dalla normativa
della Regione Lombardia, nonché delle
correlate funzioni di Polizia idraulica,
questa pianificazione “idrica” comunale offre spunti interessanti, sia di
ordine storico territoriale, sia in merito alla conformazione, anche minuta,
della morfologia del nostro “territorio
quotidiano”.
Non può certo sfuggire come in quest’epoca, gli ultimi decenni di eventi piovosi di forte intensità, la corretta gestione
del reticolo idrico comunale, da cui in
buona parte dipende il deflusso naturale delle acque, costituisca un elemento
rilevante anche in termini di prevenzio-
ne del dissesto idrogeologico e, in senso
lato, di “protezione civile”.
L’AZIONE ANTROPICA
Nelle epoche passate, certo meno gravate dell’attuale da fenomeni di “consumo
del suolo” e di diffusa urbanizzazione, il
territoriooffriva vie naturali al deflusso
delle acque meteoriche; percorsi la cui
conformazione dipendeva da un lato
dall’ampiezza dei “bacini” e dall’altro
dalle caratteristiche geomorfologiche
dei territori. Le acque nel corso dei millenni formarono e conformarono le vie
di deflusso “creando” torrenti e fiumi
dalle multiformi caratteristiche, fermo
restando il naturale incedere secondo
gravità. Con l’urbanizzazione, che via
via sopraggiungeva, si prospettarono
frequenti problemi di convivenza tra
l’ambiente costruito e la presenza dei
corsi d’acqua. Difficoltà a volte evitate
mantenendo distanti gli insediamenti
dai fiumi, più spesso affrontate gestendo la presenza dei corsi d’acqua che,
non va dimenticato, rappresentavano
oltre che un’insidia una risorsa, sia per
l’approvvigionamento idrico, sia sotto
forma di energia idraulica.
Forme di “governo” delle acque, con fenomeni di correzione e contenimento
del corso dei fiumi, hanno consentito, nei secoli, di rendere compatibile
Cultura
&Territorio
Il torrente Breggia assediato dall’urbanizzazione
l’insediamento urbano con le presenze
fluviali. Analogamente interventi di bonifica, emblematico il caso del Pian di
Spagna descritto nel Triangolo 2-2016,
hanno permesso di conciliare l’andamento delle acque superficiali con lo
sfruttamento del territorio.
VICENDE STORICHE DELLE ACQUE INTERNE,
CANALI E NAVIGLI
La storia lombarda racconta di vicende
affascinanti, anche sotto il profilo tecnico, legate alla “organizzazione” delle
acque interne, avviate sin dall’epoca
medioevale attraverso la creazione di
canali sia per l’irrigazione dei campi,
sia per il trasporto di persone e merci.
Questi ultimi, detti navigli, diramandosi dai principali fiumi consentirono
addirittura di servire, via acqua, la città
di Milano, fin dai tempi antichi incontrastato polo d’attrazione delle attività
e delle genti dell’area lombarda. Data al
1496 il completamento e l’apertura del
Naviglio della Martesana voluto da Ludovico Sforza, detto “il Moro”, per collegare, via acqua, Milano all’Adda. Trentotto chilometri di canale navigabile,
anche utilizzato per scopi irrigui, che
colmano l’esiguo dislivello di diciannove metri posto tra la quota dell’incile
(punto da cui il canale viene alimentato
dal fiume) presso l’Adda e l’approdo milanese alla Conca dell’Incoronata.
La tecnica idraulica nei secoli ebbe a
migliorare e perfezionarsi e l’ingegno
portò addirittura ad ideare e realizzare, lungo alcuni navigli, il sistema delle
“conche” atto a consentire la navigazione anche “risalendo” dislivelli negativi.
La conca di navigazione è una vasca
lungo il corso del canale che può essere
chiusa da due portoni, uno a monte ed
uno a valle. La vasca consente, a portoni chiusi e natante presente, di regolare
il livello dell’acqua contenuta consentendo, a seconda dei casi, sia di fuoriuscire a valle ad una quota inferiore, sia
di proseguire a monte, ad una quota
superiore. Il naviglio di Bereguardo,
creato per “congiungere” Pavia e Milano innestandosi sul Naviglio Grande,
presenta lungo i suoi diciannove chilometri ben dodici conche che consentono di smaltire in massima parte
il dislivello, di circa venticinque metri,
che divide il punto basso (nel pavese)
con il punto superiore.
Oltre alle grandi opere costituite da
navigli e canali l’agricoltura ha sempre
fatto uso di sistemazione idrauliche
del suolo, interventi tesi a distribuire
proficuamente le acque meteoriche e
le acque disponibili per l’irrigazione.
Una complementare necessità in ambito agrario era, e rimane, l’adeguato
prosciugamento dei campi da eccessivi ristagni d’acqua, risultato ottenibile combinando la sistemazione del
profilo dei campi a modalità di deflusso delle acque: una sorta di bonifica
preventiva.
Tracce di opere di sistemazione agraria quali la conformazione “artificiale”
di campi e di pendii, oppure la realizzazione di sistemi di affossatura
costituiti, gerarchicamente, da scoli-
Pag 7
Cultura
&Territorio
Milano, “conca di navigazione” dell’Incoronata
UN DIFFICILE EQUILIBRIO
Dal Novecento in avanti, con le diffuse espansioni edilizie caratterizzate
anche da fenomeni di estesa impermeabilizzazione del suolo, l’equilibrio
tra l’utilizzo del territorio ed mantenimento di un adeguato reticolo di
scorrimento delle acque superficiali
è stato compromesso, quasi sempre a
discapito del sistema idrico.
Il lavoro di studio posto alla base della
mappatura del reticolo idrico comunale si basa spesso sull’analisi delle
antiche carte topografiche, tavolette
IGM e mappe catastali. Confrontando una mappa storica con l’attuale
stato del territorio appare evidente
come, in modo pressoché generalizzato, la “pressione” urbanistica abbia
compresso gli spazi “naturali” e, per
quanto qui d’interesse, “assediato” il
reticolo delle acque superficiali.
A questo occorre aggiungere la constatazione che una maggior impermeabilizzazione del suolo comporta
un più rapido convogliamento delle
acque piovane che, non drenando naturalmente nel terreno, devono essere
raccolte e canalizzate sino al punto del
loro conferimento nelle acque superficiali (si tralascia qui la pur rilevan-
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Il Naviglio Grande, a destra, si dirama dal fiume Ticino
ne, fossi e fossi collettori, sono facilmente riscontrabili anche nelle nostre
campagne.
te questione della separazione delle
“acque di prima pioggia”, assimilate a
reflui fognari). La descritta situazione,
assai diffusa, fa sì che nel reticolo idrico sia esso minore o principale pervengano sempre più frequentemente
portate d’acqua maggiori in tempi più
rapidi, con esiti ben immaginabili sul
sistema di regimazione e deflusso.
La pianificazione comunale delle
acque superficiali, attuata mediante
lo studio del reticolo idrico e la sua
gestione, è un elemento fondamentale per il mantenimento, o il recupero
ove necessario, dell’equilibrio tra l’urbanizzazione e assetto naturale del
territorio.
E’ anche uno strumento di conoscenza del territorio messo a disposizione
di tutti i tecnici che, aspetto non meno
importante, consente di acquisire
maggiore consapevolezza delle problematiche connesse con la gestione
delle acque superficiali.
il Triangolo
Perché fare il geometra?
Orientamento
e prospettive
Vita di Collegio
di Rachele Bonetti
ed Elena Fumagalli
Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati, di
concerto con la Fondazione Geometri Italiani, prosegue anche
quest'anno l'attività di Orientamento scolastico con il progetto
“Georientiamoci, una rotta per l'orientamento”.
Q
Il Collegio presente anche quest'anno al Salone Young di Erba
uesto progetto offre un valido
strumento per studenti e genitori per conoscere meglio
il nuovo percorso formativo
dell’Istituto Tecnico - settore
tecnologico indirizzo Costruzioni Ambiente
e Territorio (CAT), che ha sostituito, dopo la
riforma del 2010, il tradizionale Istituto Tecnico per Geometri (I.T.G.).
E' innegabile che la scomparsa del tradizionale titolo “Geometra” dal nome del corso di
studi ha portato molta confusione tra i genitori, i ragazzi e gli insegnanti, portando ad
una drastica riduzione del numero degli iscritti
agli Istituti C.A.T. della Provincia. Sommando
poi l'incertezza economica che comunque pervade tutti i settori, ci troviamo spesso a parlare
con i genitori incerti sul futuro, e con i ragazzi
che affrontano le Scuole Secondarie come un
“trampolino” per l'ormai ovvia università che
li attende.
In questo senso, sottolineando l'importanza
della formazione, speriamo venga approvato al
più presto il disegno di legge del nuovo corso di
laurea triennale per l’attribuzione di competenze che caratterizzano la professione di geome-
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Vita
di Collegio
tra, anche nel quadro della più ampia
concorrenza europea, che certamente
soddisferà la giusta “fame” di sapere
dei ragazzi.
In questo momento però ci preme sottolineare come la nostra figura professionale, sia caratterizzata da sempre
dalla pluridisciplinarità, dal sapersi
adattare e trasformare (basti pensare
ai rilievi topografici di tren'anni fa rispetto ad oggi!), dalla curiosità verso
il nuovo, dal legame al territorio dove
operiamo. Per un ragazzo concreto, curioso, che vuole operare fin da
subito nel mondo del lavoro, certamente affiancandosi inizialmente ad
altri professionisti per intraprendere
la libera professione, ci sentiamo di
consigliare nei nostri incontri la strada dell'iscrizione all'Istituto C.A.T.,
senza nulla togliere alla sua successiva ed importante formazione, che
dovrà continuare, come per tutti noi,
anche dopo l'iscrizione all'Albo professionale. Il progetto promosso dalla
Fondazione Geometri Italiani, realizza un percorso efficace e dinamico a
supporto dell’attività di orientamento
alla luce del nuovo assetto che la recente riforma ha dato all'istruzione
secondaria di secondo grado.
Con il supporto del Consiglio Nazionale il nostro Collegio sta portando
avanti già dallo scorso anno , interventi di collaborazione con gli Istituiti C.A.T., con la presenza agli “Open
Day”, effettuando lezioni pratiche
durante l'anno scolastico per le classi
V°, supportando l'alternanza scuola/
lavoro per le classi del triennio.
Da quest'anno cercheremo di intervenire con l'orientamento nelle scuole
primarie superiori, con i ragazzi di
seconda e terza media della Provincia. Per i primi sono previsti laboratori didattici, da svolgere nell'aula
di informatica con cui i ragazzi potranno fare un vero e proprio rilievo
della loro aula, sviluppare le misure a
computer (con un software alla “loro
portata” naturalmente!) fare un progetto per le modifiche che vorrebbero;
il tutto con concetti di uso dei materiali e risparmio energetico! Per le
classi in uscita sono previsti incontri
di orientamento, anche con i genitori
per confrontarci sulle aspettative dei
Pag 10
Nelle foto qui in alto Open Day ed incontri di orientamento scolastico nelle scuole
il Triangolo
Le nuove sfide
all'occupazione e
alla formazione
Formazione
di Maurizio Savoncelli
Presidente del Consiglio
Nazionale Geometri e
Geometri Laureati
(CNGeGL)
da Geocentro n 9/2016
Tecnologia, ricerca, innovazione, istruzione, formazione:
la professione di fronte alla sfida del digitale. Il Paese che vuole
ripartire investe in questo campo: il Governo ha individuato
gli interventi strategici per configurare un modello virtuoso di
modernizzazione destinato a incidere positivamente sulle attività
produttive
L
a digitalizzazione delle attività
produttive impatta fortemente
sulla professione di geometra: le
opportunità offerte dall’Edilizia
4.0 possono rappresentare un argine agli effetti di una crisi ormai strutturale,
trasformandosi in leve di sviluppo. Altrettanto netto è l’impatto nei processi di gestione del territorio, sempre più orientati alla
semplificazione degli adempimenti. L’innovazione digitale pone sfide anche al sistema
scolastico e formativo, che deve garantire un
approccio didattico supportato da tecnologie adeguate, nel segno della continuità con
il mondo del lavoro.
Innovazione e inclusione
In questo scenario in divenire il ruolo del geometra professionista è determinante, soprattutto in termini di recupero dell’efficienza.
Da questa consapevolezza è nata l’esi- genza
del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati di condividere la propria visione strategica e prospettica con la dirigenza
in occasione del convegno nazionale Valore
Geometra, organizzato in collaborazione con
la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza
Geometri e la Fondazione Geometri Italiani. L’evento - svoltosi nelle giornate 11 e 12
ottobre e rivolto ai membri dei 110 Collegi
provinciali - si è articolato in tre sessioni:
Sviluppo e innovazione, dedicata all’impatto
della rivoluzione digitale sui processi edilizi
e di gestione del territorio; Welfare attivo, incentrata sulle misure che agevolano l’ingresso
nel mondo del lavoro; Next Geo istruzione e
formazione, con focus sulla proposta di legge
che disegna il nuovo percorso di accesso alla
professione.
Less is more
Valore Geometra ha inaugurato una modalità di narrazione molto diversa da quella del
passato: non è stato un evento celebrativo o
autoreferenziale, tantomeno un’occa- sione
di confronto e dibattito sullo “stato dell’arte”.
Valore Geometra è stato un momento di formazione destinato alla dirigenza della categoria, investita a sua volta della responsabilità
di trasformare gli input ricevuti in strumenti
per rafforzare la presenza e il ruolo dei professionisti sul territorio, stimolando soprattutto i giovani - i più penalizzati dalla crisi,
secondo i dati forniti dalla Caritas - a racco-
Pag 11
Formazione
gliere la sfida che l’innovazione pone
all’occupazione.
Relatori? No, interlocutori
Coerentemente, nel ruolo di “formatori” abbiamo voluto i nostri interlocutori più autorevoli, la cui stessa
presenza testimonia la rinnovata
legittimazione della Categoria, oggi
seduta ai più importanti tavoli governativi, istituzionali e tecnici: Pietro
Baratono, Provveditore Regionale
alle Opere Pubbliche Lombardia ed
Emilia Romagna; Roberta Vitale,
Presidente ANCE Giovani; Gabriella
Ale- manno, Vice direttore dell’Agenzia delle Entrate; Cristiano Cannarsa, Presidente e AD Sogei; Antonio Bottaro, AD Geoweb: per tutti la
Categoria è l’interfaccia privilegiata
nell’attuazione dei processi d’innovazione (in primis il BIM), semplificazione e dematerializzazione. E ancora
l’On. Simona Flavia Malpezzi, prima
firma della proposta di legge “Disciplina della professione di geometra e
delega al Governo per l’adeguamento
delle disposizioni concernenti le competenze professionali”, unitamente a
chi ha consentito l’avvio dei percorsi
di “geometra laureato” a Lodi, Rimini
e Siena: Maria Amata Garito, Rettore
dell’Università Telematica Uninettuno; Angelo Marcello Tarantino, Presidente del corso di laurea in Ingegneria
Civile UNISRM, Corrado Sancilio,
Preside dell’Istituto Tecnico Economico “A. Bassi” di Lodi.
La partecipazione del Governo
Una nota a parte merita la presenza
dei Ministri Andrea Orlando (Giustizia) ed Enrico Costa (Affari Regionali). Senza entrare nel dettaglio dei
contenuti, è apparso evidente come
i rispettivi interventi fossero lontani
da una pur apprezzabile “cortesia istituzionale”: entrambi sono entrati nel
merito di argomenti che riguardano
la professione del geometra e la tutela
dei propri interessi, siano essi di rappresentanza, economici o legislativi.
Segnali che indicano – in maniera
inequivocabile la giusta attenzione
verso una Categoria che sta producendo il massimo sforzo per contribuire alla crescita del Paese.
ag 12
PPag
12
Quando i numeri parlano
Nel corso della “due giorni” la partecipazione dei rappresentanti ha
raggiunto la totalità dei 110 Collegi
provinciali.
Un risultato meritevole di lode, che
altro non è che il mio personale ringraziamento per i colleghi giunti da
ogni parte d’Italia e la consapevolezza, quale Presidente del Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri
Laureati, della capacità della Categoria di ripensare in ogni momento
il proprio modo di lavorare per rispondere adeguatamente alle richieste della società.
Canna fumaria, l’installazione può avvenire
anche senza l’assenso dei condomini
L'importante è che venga salvaguardato
il decoro dell'immobile. Per questo motivo, l'installazione di una canna fumaria
sulla facciata di un edificio condominiale,
può avvenire anche senza l’assenso degli
altri condomini.
É il succo di una sentenza del Tar della
Lombardia, che ha esaminato, un caso in
cui il Comune aveva negato il permesso
di costruire relativo alla richiesta di installazione di una canna fumaria esterna
collocata sulla facciata condominiale, basandosi sul diniego di altri due condomini
che non avevano fornito il loro consenso
onde evitare di compromettere il decoro
e l’armonia dell’edificio in questione.
I giudici milanesi si sono appellati all’art.
1002 c.c. comma 1, che recita: “ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti
di farne parimenti uso secondo il loro
diritto”.
Perciò se si rispetta il decoro dell’edificio non occorre l’assenso degli altri
condomini.
Il Tar ha quindi annullato il provvedimento di diniego, chiarendo che nel
rilascio del permesso di costruire il
Comune deve salvaguardare gli interessi dei terzi, ma non può vincolare
le proprie decisioni sul loro parere
perché deve sempre valutare le caratteristiche tecniche dell’intervento
da realizzare.
il Triangolo
Progetto Geometra:
opportunità concrete
e immediate per il
futuro dei giovani
nel mondo del lavoro
Formazione
Fausto Amadasi
Presidente della Cassa
Italiana di Previdenza ed
Assistenza dei Geometri
Liberi Professionisti
(CIPAG)
da Geocentro n 9/2016
il problema “giovani geometri” ha anche un’altra faccia della
medaglia, non meno grave e urgente: e cioè la necessità - per il
bene presente e futuro della categoria - di inserire entro il 2025
nel mondo della professione 25.000 nuovi professionisti in grado
di affiancare i geometri in attività nei settori emergenti (Energia,
Ambiente, Acustica, BIM etc.), di utilizzare nuove tecnologie
per i rilievi tramite GPS e droni e di sostituire i geometri che
operano nelle piccole realtà (oltre il 50 % dei geometri opera in
Comuni con meno di 10.000 abitanti) e quelli che andranno in
quiescenza
D
opo ormai sette anni di pesante crisi economica che ha
inciso particolarmente nei
settori di nostra competenza
è giunto il tempo per la categoria di mettere mano alla “ristrutturazione
del palazzo” prima che le crepe insidiose
che sono comparse negli ultimi anni, con la
perdita del 5% degli iscritti, e che le incrostazioni normative, stratificate nel tempo, sul
percorso di accesso alla professione possano
minare la solidità dell’intera costruzione.
Da qui la necessità di avviare un piano di “ristrutturazione”, PROGETTO GEOMETRA,
che parta dalla conoscenza del contesto e
delle prospettive, dall’analisi dello stato di
fatto, dalla eliminazione degli ostacoli normativi, dal recupero della solidità strutturale
del sistema, dall’individuazione di un obiettivo di risultato realistico ed infine dagli
strumenti politici, economici e organizzativi
di cui possiamo disporre.
Il contesto in cui operiamo ci dice che il settore delle costruzioni, core business dell’at-
Pag 13
Formazione
tività professionale della categoria, ha
perso negli ultimi anni oltre 500.000
addetti e chiuso oltre 70.000 imprese
edili, ma ci dice anche che, a medio
termine, le prospettive di rilancio
sono rilevanti sia per le politiche di
incentivazione fiscale che per le esigenze ormai non più rinviabili di mettere mano agli interventi sul patrimnio immobiliare, sull’efficientamento
energetico, sulla bonifica ambientale,
sull’ adeguamento sismico degli edifici, sulla revisione del Catasto, sulla
gestione e sulla valutazione immobiliare e, inoltre, sulle nuove incombenze previste dal Codice degli Appalti.
Se quindi il mercato si apre a nuove
prospettive queste non possono che
essere legate all’innovazione e all’utilizzo di tecnologie sempre più sofisticate che richiedono una preparazione
e un aggiornamento continuo.
Una categoria pronta
Tutto questo, sommato alla crisi, se
da un lato incide pesantemente sulla
scelta dell’abbandono della professione da parte delle generazioni della
fascia in età più avanzata o di quelle
figure che esercitano solo marginalmente l’attività, dall’altro trova una
categoria pronta e con le basi già gettate per un percorso virtuoso in grado
di dare continuità ad una professione
che ha già superato qualche millennio
di vita.
Il nostro PROGETTO, dall’attività
che con la Fondazione Italiana Geometri stiamo portando avanti ormai
da 4 anni nelle scuole di primo grado,
le vecchie scuole medie per capirci,
per l’orientamento scolastico verso
l’Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo Costruzioni Ambiente
e Territorio, il poco accattivante CAT
- acronimo che Wikipedia censisce
con 23 diverse declinazioni che vanno dal Fuso Orario dell’Africa Centrale al Centro per Alcolisti in Trattamento, ma non comprende l’Istituto
Tecnico -, prosegue con l’attività che
i vari Collegi Provinciali svolgono in
collaborazione con gli Istituti Tecnici per lo sviluppo dei programmi di
alternanza scuola-lavoro, con il sostegno alla formazione durante il periodo della pratica professionale, con
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l’accompagnamento all’esame di abilitazione sino al momento dell’accesso
alla professione e si completa adesso
con due innovazioni molto signifiative che ormai sono arrivate all’ultimo
miglio.
Aggiornare le competenze
La prima riguarda il disegno di Legge
n° 4030 presentato da oltre 60 firmatari, relativo al percorso formativo
che, con l’introduzione di una laurea
specifica per i geometri recupera le
materie tipiche della nostra professione, ne aggiorna le competenze,
comprende all’interno del corso il tirocinio gestito in collaborazione con
i professionisti e si conclude con l’abilitazione alla professione di geometra
per formare giovani in grado di accedere direttamente al mercato del lavoro a 22/23 anni alla fine del triennio,
senza ulteriori perdite di tempo, con
una formazione adeguata ed in linea
con gli standard europei e spendibile
nella libera professione, nell’ industria
e nella Pubblica Amministrazione.
La seconda riguarda il primo progetto che le categorie professionali, su
invito del Ministro Poletti e grazie
all’iniziativa dell’Associazione delle
Casse Privatizzate ADEPP, mettono
in campo per agevolare l’inserimento
dei giovani nella professione tramite
il percorso attivato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e previsto dal programma GARANZIA
GIOVANI finanziato dalla comuni-
tà Europea per agevolare i tirocini
extracurriculari, la formazione e il
self-employment. Per fare subito capire quanto un provvedimento in
questo senso fosse urgente, basta un
dato preso dalle più recenti statistiche:
soprattutto come conseguenza degli
ultimi 5 anni di difficoltà del settore
dell’edilizia, si è creato un bacino di
oltre 11.000 giovani di età inferiore ai
29 anni, già abilitati alla professione,
ma ancora in attesa di avere l’opportunità di iniziare una attività lavorativa.
Le attività che sono previste nel programma sono le stesse che, in modo
meno organizzato, ogni Collegio da
sempre porta avanti in modo autonomo e questo progetto agevolerà il
percorso per il sostegno alla autoimprenditorialità dei giovani dando un
supporto di indirizzo ed un sostegno
economico a chi si occupa della formazione, riconoscendo un rimborso
spese al giovane nella fase di preparazione ed, infine, un contributo sotto
forma di prestito a condizioni estremamente agevolate, erogato senza
le normali garanzie che richiedono
gli istituti di credito e restituibile in
sette anni senza interessi. È un progetto semplice e chiaro: che non si
può esitare però a definire un passo
importantissimo per dare ai giovani
geometri concrete ed immediate opportunità di programmare il proprio
futuro nel mondo del lavoro.
il Triangolo
Il CTU: l’avvio
delle operazioni
peritali
IL C.T.U. E LA C.T.U.
di Salvatore Difrancesco
Lo svolgimento delle attività peritali è un compito estremamente
delicato per il Consulente Tecnico d’Ufficio, poiché racchiude
responsabilità che possono portare a violare il contraddittorio e
diritto alla difesa a pregiudizio di annullamento della consulenza
P
er una migliore conoscenza delle
regole e dei meccanismi del processo si ritiene utile offrire spunti e contributi finalizzati ad una
migliore conoscenza delle regole processuali per il migliore espletamento
dell’incarico ed evitare che il CTU possa
incorrere in possibili nullità e/o irregolarità
processuali.
Ciò per fornire ai consulenti tecnici iscritti
nell’albo del Tribunale ed in special modo ai
neoiscritti, un ausilio sia per evitare nullità
processuali durante lo svolgimento delle operazioni peritali, sia per redigere la relazione di
consulenza in modo il più possibile chiaro e
congruo rispetto ai quesiti assegnati.
Nel tratteggiare in modo generale le attività che il consulente tecnico d’ufficio (CTU)
deve attendere nell’espletamento del mandato, assume particolare rilievo l’avvio delle
operazioni peritali.
Le attività peritali sono le operazioni con le
quali il consulente tecnico d’ufficio svolge gli
accertamenti e le iniziative fondamentali per
la risposta ai quesiti assegnati dal magistrato.
Le attività del consulente, in funzione della
natura e tipologia dell’incarico, si possono
suddividere in operazioni presso lo studio
del CTU, nelle quali solitamente si svolgono
studi, deduzioni e valutazioni con la presenza delle parti o dei loro rappresentanti (consulenti tecnici) e attività presso i luoghi di
causa, uffici e Pubbliche amministrazioni.
Queste attività sono dirette ad acquisire tutti
gli elementi di conoscenza e d’indagine indispensabili per il compimento dell’incarico.
Il consulente tecnico di ufficio ha l’obbligo
d’indicare la data di inizio delle operazioni
peritali.
La comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali è un aspetto rilevante delle attività
del CTU poiché è condizionato dalle regole
processuali che incombono sulle proprie attività.
Nella comunicazione, come in altri momenti
dello svolgimento della consulenza, si devono rispettare gli istituti del principio del contraddittorio e diritto alla difesa per consentire
alle parti di esercitare la propria difesa.
Il CTU ha due possibilità per comunicare l’inizio delle proprie operazioni peritali:
>> la prima – a parere dello scrivente da assumere in via preferenziale - è rappresentata
dalla comunicazione in sede di udienza di conferimento d’incarico. Il consulente incaricato
deve indicare a verbale l’ora, la data e il luogo
in cui darà inizio alle attività. La trascrizione a processo verbale forma comunicazione
rituale e statuisce che sarà compito dei legali
Pag 15
Il C.T.U
dare avviso alle parti ed eventualmente ai loro consulenti (qualora siano
nominati);
>> la seconda - a parere dello scrivente da sconsigliare - potrebbe risultare inevitabile in talune circostanze
d’incarico da riferire principalmente a
quella in cui il consulente deve provvedervi in proprio a seguito di riserva di dare comunicazione successiva
espressa all’udienza di conferimento
d’incarico.
Il codice di procedura civile prevede
che il consulente di ufficio comunichi l’ora, la data e il luogo d’inizio
delle operazioni peritali in conformità all’art. 90 disp. att. cod. proc. civ.,
ovvero “…con biglietto a mezzo del
cancellerie.”
Art. 90 disp. att. cod. proc. civ. - Indagini del consulente senza la presenza del giudice
Il consulente tecnico che, a norma
dell’art. 194 del codice, è autorizzato
a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo
di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale
di udienza o con biglietto a mezzo del
cancellerie. Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli
contenenti le osservazioni e le istanze
di parte consentite dall’art. 194 del codice. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti
defensionali.
Ciò significa che il consulente d’ufficio che si sia riservato in udienza di
comunicare l’inizio delle operazioni
peritali deve, secondo la norma, predisporre comunicazione da consegnare al cancellerie il quale a sua volta
provvede – nelle forme di legge – a
trasmetterla alle parti.
In considerazione dello stato in cui
versa la maggior parte degli uffici giudiziari risulta pertanto prassi consolidata che il CTU effettui la comunicazione attraverso lettera raccomandata
o altri mezzi idonei (fax ecc.) che, attualmente, possono validamente individuarsi nella trasmissione telematica
a mezzo della PEC (posta elettronica
certificata) come, peraltro, previsto
dalla modifica dell’art.136 cod. proc.
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civ.. Ma anche la tradizionale lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno
ovvero trasmissione telefax è sempre
strumento utile.
La prima sessione di operazioni con
l’avvio di inizio delle stesse tra le attività del consulente rappresenta senza
dubbio quella più importante, almeno
dal punto di vista formale e rituale, a
partire dalla relativa comunicazione
che deve essere indicata necessariamente nelle forme e con le modalità
richieste, pena la possibile violazione
del contraddittorio e diritto alla difesa.
Prima della sessione è opportuno che
il consulente abbia dedicato il giusto
tempo a esaminare la documentazione versata in atti di causa al fine non
solo di conoscere le assunzioni, posizioni e termini delle parti in causa,
ma anche per delineare gli atti da
compiere e le attività necessarie. Ciò
per evitare perdite di tempo in inutili
discussioni con i legali, i consulenti
di parte e, talvolta, con le parti stesse.
Le iniziative preliminari, dunque, appaiono essenziali per decidere e stabilire le pratiche da svolgere preventivamente (come, per esempio, gli accessi
presso gli uffici per il reperimento di
documentazione) ed eventualmente verificare se sussistano o meno le
necessità di promuovere istanze al
giudice per chiarire parti del quesito,
richiedere l’assistenza di un esperto o
eventuali autorizzazioni.
Sul punto inoltre, a parere dello scrivente, appare consigliabile non fissare
la sessione di apertura presso i luoghi
di accertamento o uffici, in particolare nelle procedure più complesse,
Il C.T.U
La verifica delle generalità dei presenti
Prima di dare inizio alle attività spetta all’esperto giudiziario verificare,
anche a mezzo di controllo documentale, le generalità dei presenti al fine di
non incorrere nel vizio di irregolare
partecipazione di qualche soggetto.
La verifica della nomina regolare
dei consulenti di parte
Il CTU deve verificare che la nomina
dei consulenti di parte sia avvenuta
conformemente alla norma ovvero
all’art. 201 cod. proc. civ. Infatti –
[
[
in virtù del fatto che le incombenze
legate all’inizio dell’incarico possono rendere necessario inquadrare e
comprendere preliminarmente tutti
gli aspetti d’interesse e/o utili per il
migliore svolgimento dell’incarico.
Nella pratica corrente, infatti, ricorre
frequentemente la necessità anche di
programmare e decidere – insieme ai
consulenti delle parti – le attività da
svolgere, le modalità e relative tempistiche.
Nella sessione di apertura delle operazioni peritali il consulente deve
avere cura di verificare le generalità
dei presenti, dare lettura dei quesiti peritali assegnati, esaminare atti
e documenti versati nei fascicoli di
causa ritirati in sede di conferimento di incarico, assumere decisioni riguardanti le modalità e la tempistica
delle operazioni peritali successive e
raccogliere eventuali istanze e osservazioni delle parti.
La sessione d’inizio delle operazioni, a parere dello scrivente, pur non
presentando una propria ritualità
dovrebbe essere articolata secondo il
seguente schema:
>> verifica generalità dei presenti e
regolare nomina dei consulenti tecnici di parte;
>> lettura dei quesiti peritali assegnati;
>> esame atti, documenti e richieste
del CTU;
>> assunzione delle decisioni in merito alle modalità di esecuzione /prosecuzione delle attività peritali;
>> eventuali richieste e osservazioni
delle parti;
>>conclusioni.
Il consulente proporrà
un’analisi sintetica degli
atti di causa da lui esaminati, con una successiva
analisi documentale
come già osservato – nel caso che la
nomina sia irregolare, potrebbero generarsi problematiche in ordine alla
validità ed efficacia della consulenza.
Il punto risulta centrale per l’attività
del consulente e per questo occorre
approfondirne tutti gli aspetti. Le attività del consulente non sono attività
di natura pubblica e la partecipazione
è ristretta a coloro che sono promotori
e convenuti dalla vicenda giudiziaria e
ai soggetti nominati dalle parti a svolgere attività di difesa legale e tecnica.
Le figure autorizzate a partecipare alle
attività – conformemente all’art. 194
cod. proc. civ. – sono quindi quelle
delle parti, dei difensori e, ove nominati, dei consulenti tecnici.
Le parti sono quelle costituite in giudizio a norma di legge, ossia coloro
che hanno sottoscritto la delega a
margine degli atti giudiziari depositati nel fascicolo di causa.
I difensori autorizzati a partecipare
alle attività del consulente sono gli
avvocati nominati dalle parti con atto
di delega a margine degli atti di giu-
dizio, che gli stessi debbono aver sottoscritto (atto di citazione, comparsa
di costituzione).
Con riguardo ai consulenti tecnici, la
partecipazione alle operazioni peritali è consentita solo a coloro che sono
stati ritualmente nominati nelle forme
fissate dall’art. 201 cod. proc. civ.
Come visto, la nomina del CTP può
essere effettuata in udienza di conferimento d’incarico al consulente ovvero nel termine successivo stabilito dal
giudice con comunicazione depositata in cancelleria. In tutti gli altri casi la
nomina si rivela irrituale e quindi viziata da irregolarità, potendosi quindi configurare – nei casi in cui la presenza del CTP irregolare abbia inciso
in modo concreto sulla violazione del
contraddittorio e diritto alla difesa
dell’altra parte –, quale valido motivo
per l’annullamento della consulenza
tecnica. È il caso del consulente tecnico di parte nominato irritualmente
che con la sua attività professionale
incida notevolmente sulle conclusioni
della consulenza o anche, quando si
tratta di accertamenti di natura specialistica, una parte faccia assistere il
proprio consulente tecnico non propriamente competente nella materia
da un esperto non regolarmente nominato.
Qualora l’esperto del giudice riceva
la nomina del consulente tecnico di
parte a mezzo di semplice comunicazione, senza l’allegazione dell’atto
depositato in cancelleria, è bene che
Pag 17
Il C.T.U
La lettura dei quesiti peritali assegnati
Le attività devono essere aperte con
la lettura del quesito o dei quesiti formulati dal giudice istruttore; questo
non solo per un rispetto formale del
mandato ricevuto ma anche per facilitare ai presenti la comprensione delle
finalità che determinano la natura,
portata e i limiti dell’incarico affidato al consulente. Non è sbagliato sul
punto predisporre copie del verbale di
udienza del conferimento d’incarico
da consegnare ai presenti per consentire una più agevole cognizione del
mandato affidato all’ausiliario.
L’esame degli atti, dei documenti
e le eventuali richieste del CTU
Il consulente proporrà un’analisi sintetica degli atti di causa preliminarmente da lui esaminati, con una successiva analisi documentale (mirata)
alla presenza degli intervenuti; ciò al
fine di far rilevare quali documenti
sono in possesso dell’esperto ed eventualmente quali ulteriori sia necessario acquisire per la risposta esauriente
ai quesiti peritali.
Sul punto si sottolinea l’importanza
Pag 18
della acquisizione documentale che
assume aspetto di primaria importanza nell’attività dell’esperto con incidenza di pregiudizio e possibile causa
di annullamento della consulenza.
Al termine dell’analisi documentale
il consulente, ove necessario, avanzerà richieste ai presenti in ordine ad
aspetti da chiarire, documentazione
da produrre e/o integrare o a quanto
altro necessario nel rispetto delle regole processuali.
L’assunzione delle decisioni in merito
alle modalità di prosecuzione delle attività peritali
Assunte le decisioni relativamente
all’aspetto documentale, il consulente deve indicare, e ove possibile
concordare con i consulenti tecnici di
parte, le modalità del proseguimento
delle attività mediante le operazioni
da compiere, gli accessi da svolgere
anche con riferimento alla programmazione della relativa tempistica.
[
[
a mezzo anche di una semplice telefonata richieda la copia di tale atto al difensore oppure, in assenza di ciò, ove
sia ancora possibile nei tempi, faccia
presente la necessità di dover formalizzare il conferimento coerentemente
al disposto del Codice.
Con riguardo alle parti può accadere di trovarsi di fronte a situazioni
ove il soggetto costituito in giudizio
sia accompagnato da altro estraneo
alla vicenda giudiziaria (ciò accade
frequentemente nel caso di coniugi,
parenti o soci). Pur non rispettando
la previsione codicistica, è necessario
distinguere, nella circostanza, il rilievo e la portata della presenza di detti
soggetti. Laddove questa presenza
non si concretizzi in interventi e in
partecipazione attiva alle operazioni
condotte dall’esperto, è di tutta evidenza che essa non configura alcun
rilievo di irregolarità, che invece si
avrebbe nel caso in cui la presenza
fosse accompagnata da interventi e da
attività diretta a incidere sulle operazioni in svolgimento.
La memoria è lo strumento
con cui le parti
concretizzano il proprio
diritto alla difesa sancito
nel processo
Le eventuali istanze e osservazioni
delle parti
Le parti, nei limiti loro imposti
dall’art. 194 cod. proc. civ., possono
proporre istanze e osservazioni al
consulente. Tali richieste debbono essere pertinenti alle finalità del quesito
e all’oggetto dell’incarico.
Sul punto l’esperienza praticata ha evidenziato che spesso le parti attendono l’inizio delle operazioni per poter
formulare le loro richieste in ordine
ad aspetti di particolare interesse che
magari il quesito non ha ricompreso.
Si assiste infatti in talune circostanze
che le parti chiedono al consulente di
ufficio di svolgere quella indagine, acquisire quel dato o solamente rilevare
quella specifica misura.
L’esperto deve essere, quindi, estrema-
mente chiaro e fermo nel richiamare l’attenzione dei partecipanti sulla
portata e natura degli accertamenti
richiesti dal quesito e sul fatto che si
limiterà a svolgere le sole attività necessarie a formulare la risposta richiesta dai quesiti peritali assegnati.
Può risultare utile, inoltre, precisare
sin dall’inizio delle operazioni peritali
che il consulente, esaurite le attività di
accertamento e ispezione, richiederà
ai consulenti tecnici, qualora nominati, ovvero ai legali, una dettagliata
ed esaustiva memoria di osservazioni
su quanto oggetto di quesito al fine di
poter comprendere nel dettaglio tutto
ciò che questi intendano porre all’attenzione dell’esperto.
La memoria è lo strumento con cui le
parti concretizzano il proprio diritto
alla difesa sancito nel processo e per
questo può essere utile conferire successivo breve termine per le eventuali
repliche o controdeduzioni.
Qualora nell’ambito delle operazioni
sorgano questioni sui poteri conferiti
al consulente tecnico di ufficio, sia tra
questi e le parti che tra le parti stesse, il consulente e le parti possono, a
norma dell’art. 92 disp. att. cod. proc.
civ. chiedere chiarimenti e determinazioni al giudice non dovendo per
questo interrompere le attività.
Le conclusioni
Il consulente, al termine delle attività,
ricapitola le operazioni svolte al fine di
conseguirne una sintesi chiara, chiudendo la sessione con la redazione e
la compilazione del processo verbale
delle operazioni (o sopralluogo qualora le attività abbiano avuto svolgimento con l’accesso ai luoghi).
Nota
Art. 92 disp. att. cod. proc. civ.
Se durante le indagini che il consulente
compie da sé solo sorgono questioni sui
suoi poteri o sui limiti dell’incarico conferitogli, il consulente deve informarne
il giudice, salvo che la parte interessata
vi provveda con ricorso. Il ricorso della
parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i
provvedimenti opportuni.
il Triangolo
RC professionale
obbligatoria per i Geometri:
una scelta a tutela
della professionalità
Tutela
Professionale
Lo scorso 15 agosto 2013 è entrato in vigore l’obbligo
di copertura assicurativa per la responsabilità civile del
professionista. Tale obbligo è stato visto come una grande
novità, ma è anche vero che dal punto di vista civilistico,
la responsabilità civile del professionista in caso di colpa
professionale esiste da sempre: l’obbligo assicurativo da un
lato aiuta a proteggere il patrimonio dell’assicurato e dall’altro
introduce uno strumento di maggiore tutela per il danneggiato
dandogli certezza del risarcimento
E
infatti, i professionisti che avevano ben chiara la percezione
del rischio e la loro esposizione
finanziaria, indipendentemente
dalla legge, si erano già tutelati
e i loro ordini professionali si erano mossi
di conseguenza prima dell’entrata in vigore
dell’obbligatorietà.
La tutela dai rischi derivanti dalla propria
responsabilità professionale non deve essere
percepita come un obbligo, ma come un’esigenza intrinseca alla propria professione.
Questo è sempre più vero, dato che negli ultimi anni si sta registrando una crescita della
litigiosità tra professionisti e clienti: talvolta il
cliente è portato a confondere il diritto a “un
buon servizio” con il risultato del servizio,
che, anche per ragioni indipendenti dal professionista, non sempre può coincidere con i
desideri del cliente. Se a questo si aggiunge
la consapevolezza da parte del cliente della
copertura assicurativa del professionista, ne
consegue una riduzione del blocco psicologico nel denunciare un sinistro o un danno.
esecuzione con compiti di direzione, o addirittura ricoprendo il ruolo di coordinatori
della sicurezza. Si tratta di una molteplicità
di mansioni e responsabilità che rendono
necessaria una copertura assicurativa quanto più confacente alle situazioni che possono
mutare a seconda del singolo caso. In alcune
situazioni, potrebbe essere utile includere
una “clausola di salvaguardia” per danni cagionati a terzi nei casi in cui si sia operato
oltre le competenze.
Ruoli diversi
Questo aspetto è particolarmente rilevante
per i geometri che possono assumere ruoli
diversi, anche molto distanti tra loro, operando in fase di progettazione o in fase di
Pag 19
Tutela
professionale
La percezione del rischio
Se manca la percezione del rischio, la
variabile presa in considerazione è il
prezzo, a scapito di tutta una serie di
fattori che invece dovrebbero essere
valutati nella scelta della copertura assicurativa quali le franchigie, l’interruzione di copertura (in caso esistesse una polizza precedente) l’ampiezza
della copertura e i massimali. E’ quindi necessario controllare con attenzione quali siano i rischi concretamente
coperti dal contratto assicurativo, che
possono variare a seconda delle compagnie assicurative, e quelli invece
non coperti, per i quali sarà necessaria un’integrazione delle condizioni di
polizza (condizioni aggiuntive o particolari). Non sono
poi da sottovalutare
le spese legali necessarie per la nomina
di un legale di propria fiducia che, se
non incluse nella
polizza, possono vanificare il risparmio
ottenuto sul premio.
Polizze all risks
L’attuale mercato
assicurativo presenta principalmente
due tipologie di coperture assicurative
che si distinguono
tra le polizze offerte dalle compagnie nazionali e quelle di “matrice”
anglosassone. Le polizze prestate da
compagnie “italiane” generalmente
sono molto analitiche, il massimale
è sempre affiancato da limiti specifici
e i “danni alle opere” sono limitati ai
soli danni derivanti da crollo, rovina
totale o parziale e gravi difetti.
Sono quindi esclusi i danni minori,
con un pericoloso “vuoto di copertura” per gli assicurati. Le polizze di
matrice anglosassone invece sono “all
risks” - letteralmente “tutti i rischi”,
una forma assicurativa basata sul
principio che nella polizza è “compreso tutto tranne quello che non è
esplicitamente escluso” - , a massimale unico per qualunque tipologia di
danno e normalmente non prevedono
limitazioni per i danni alle opere.
Pag 20
Il Claims Made
Inoltre, l’evoluzione commerciale di
questi ultimi anni ha visto il passaggio delle polizze per la responsabilità
civile dei professionisti dal sistema
“Loss Occurance” - che garantiva la
copertura del rischio in relazione ai
fatti e ai comportamenti dell’assicurato verificatisi durante l’efficacia del
contratto, a prescindere dal momento in cui il danneggiato avanzasse richiesta risarcitoria - a quello “Claims
Made”, modificando di conseguenza
il periodo di efficacia assicurativa. Le
polizze in regime di “Claims made”
delimitano l’operatività della garanzia
alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato e da
questi denunciate all’assicuratore per
la prima volta entro il periodo di efficacia della polizza e non più, dunque,
col comportamento del danneggiante-assicurato generativo della responsabilità. Il professionista rischia dunque di vedersi recapitare la richiesta di
risarcimento danni in un’epoca in cui
non gode più della copertura assicurativa, e per tutelarsi, deve garantirne
la continuità attraverso regolari rinnovi annuali.
La clausola di “garanzia pregressa"
In risposta a questa criticità, è molto
diffusa la possibilità di includere
nell’assicurazione le condotte lesive
verificatesi anteriormente all’inizio
della copertura, attraverso la cosiddetta clausola di “garanzia pregressa”
o “retroattività”. Questa clausola per-
mette ai professionisti di includere
nella copertura un periodo di tempo
determinato - a volte anche illimitato
- anteriore alla decorrenza della polizza: si tratta di una soluzione particolarmente utile per un professionista
in attività da molti anni che decide di
cambiare compagnia di assicurazione
(o magari disdettato dalla stessa).
Ancora qualche raccomandazione
per completare il quadro: è molto
frequente essere coinvolti in richieste
di risarcimento “in solido” con altri
soggetti indipendentemente dal tipo
di prestazione effettuata. In questi
casi, alcuni assicuratori prevedono
una clausola specifica tenendo indenne il proprio assicurato per l’importo
totale del “solido”
per poi rivalersi
nei confronti degli
altri soggetti coinvolti.
Occorre poi prestare attenzione
alle franchigie e
allo scoperto: se lo
scoperto è formulato in percentuale
ed è quantificato
nel 10%, a fronte di un danno
addebitabile alla
compagnia per
1.000.000 di euro,
ben 100.000 euro
rimarrebbero in capo all’assicurato.
È dunque sempre consigliabile una
copertura assicurativa che non preveda scoperto in percentuale ma una
franchigia fissa.
La convenzione
Le proposte del mercato assicurativo
sono molto varie, è quindi importante
affidarsi a chi ha già fatto un lavoro
di analisi e scrematura. In questo, il
Consiglio Nazionale della categoria
dei geometri ha agito in maniera lungimirante, individuando una convenzione dotata delle caratteristiche tecniche più adeguate alla professione.
Informative e tariffe a partire da € 130
sul sito del CNG (Convenzioni – RC
Professionale)
A cura di Marsh S.p.A.
il Triangolo
L'accertamento
del vincolo
pertinenziale
nelle esecuzioni
immobiliari
Tribunale
a cura di Alessandro
Petronzi, Giudice
dell'esecuzione
immobiliare presso
il Tribunale di Como
L'art. 2912 c.c. prevede che gli effetti del pignoramento si
estendono, oltre al bene principale, anche agli accessori, alle
pertinenze ed ai frutti della cosa pignorata
P
er accessori si intendono tutte le
cose che, pur conservando la loro
autonomia ed individualità materiale, si trovano in rapporto di
connessione con la cosa principale, così da seguirne la sorte. Vi rientrano ad
es. le accessioni ai sensi dell'art. 934 c.c.
Le pertinenze sono invece disciplinate dagli
artt. 817 e ss. c.c.. Secondo l'art. 817 c.c. sono
pertinenze le cose destinate a servire in modo
durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
L'art. 818 c.c. contiene poi la disciplina ge-
nerale della pertinenza avuto riguardo alle
vicende dispositive che riguardano la cosa
principale.
La regola generale prevede infatti che gli atti
e i rapporti giuridici che riguardano la cosa
principale comprendono di norma anche
le pertinenze, a meno che non sia diversamente convenuto. É tuttavia possibile che le
pertinenze possano formare oggetto di atti
separati.
Rientrano nella categoria delle pertinenze i
posti auto, i box, le cantine, le soffitte e ogni
altro bene immobile astrattamente autono-
Pag 21
Tribunale
mo ma destinato a servire funzionalmente il bene principale.
I frutti della cosa pignorata possono a
loro volta essere frutti naturali, quali
quelli che provengono direttamente
dalla cosa (prodotti agricoli, legna,
prodotti delle cave e delle torbiere)
oppure civili che sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento di altri (interessi,
corrispettivo della locazione, rendite,
etc.).
Il presente approfondimento è finalizzato unicamente ad analizzare la
questione del rapporto pertinenziale nell'ambito del processo esecutivo
immobiliare ed a verificare in che
limiti ed entro quali confini opera la
disciplina prevista dall'art. 2912 c.c.
Può capitare molto spesso infatti che
un unico debitore sia proprietario del
Pag 22
bene principale (ad es. appartamento) e delle relative pertinenze (ad es.
cantina e posto auto), e che tali beni
abbiano un autonomo e separato accatastamento.
Ad applicare alla lettera quanto prescritto dall'art. 2912 c.c. si dovrebbe
opinare che, in caso di pignoramento
del solo appartamento (bene principale), il pignoramento estenda i propri effetti in maniera del tutto automatica anche alle pertinenze (cantina
e posto auto).
In realtà, tale conclusione risulta assolutamente errata e non conforme
alla prevalente interpretazione della
norma avallata dalla giurisprudenza
di legittimità e di merito.
Secondo tale orientamento, infatti, il
vincolo di pertinenzialità deve essere
verificato, caso per caso, con estremo
rigore e con particolare cautela in
base ad una ricognizione precisa dello
stato dei luoghi.
E' preciso compito del ctu, nel rispondere ai quesiti formulati dal giudice
dell'esecuzione al fine di fornire quel
corredo informativo necessario alla
platea indifferenziata dei potenziali
acquirenti, quello di fornire una descrizione quanto più accurata possibile dello stato dei luoghi e della
consistenza dei beni colpiti dal pignoramento.
In linea di massima, deve considerarsi
che l'autonomo accatastamento della
pertinenza è sufficiente per escludere il nesso di pertinenzialità (in
tale senso, Cass. 11272/2014; Cass.
869/2015) e dunque impedire la operatività della regola contenuta nell'art.
2912 c.c.
La ratio di tale interpretazione va rinvenuta nella necessità di garantire la
certezza dei traffici giuridici, in specie
nell'ambito dei trasferimenti di diritti
reali aventi ad oggetto beni immobili, il cui sistema risulta informato al
principio della pubblicità dichiarativa, che consegue all'esecuzione della
formalità della trascrizione.
Risulta evidente infatti, riprendendo
l'esempio sopra accennato, che, qualora il creditore abbia omesso dapprima di pignorare e poi di trascrivere
il pignoramento stesso su alcuno dei
beni che abbiano un autonomo accatastamento e che conservino quindi la
loro fisica autonomia dal bene principale, estendere a tali beni gli effetti
propri del pignoramento, a prescindere dunque da una autonoma trascrizione del pignoramento anche su
tali beni, significherebbe scardinare
completamente il criterio della opponibilità ai terzi dell'atto trascritto,
consentendo viceversa la possibilità
di un vincolo di indisponibilità materiale del bene (che consegue al pignoramento stesso) e la sua opponibilità
ai terzi, a prescindere dalla esecuzione
della formalità di trascrizione.
Avremo infatti che la cantina ed il
box (che abbiano autonomo identificativo catastale) si troverebbero ad
essere pignorati senza la esecuzione
della trascrizione del pignoramento
sui medesimi.
Tribunale
Poiché invece la effettuazione della
trascrizione, in quanto rende opponibile ad ogni terzo l'atto trascritto
(nella specie il pignoramento), persegue l'effetto di imprimere certezza
all'ordinamento giuridico, risulta evidente che una simile conclusione non
può essere accolta.
Ne consegue che la regola della estensione automatica alle pertinenze,
prevista dall'art. 2912 c.c., è destinata
ad esplicare il suo severo effetto solo
allorché i beni qualificabili come pertinenza (cioè caratterizzati da una
posizione di subalternità funzionale)
non abbiano un autonomo identificativo catastale (si veda sul punto, Cass.
3359/2011, avente ad oggetto una
corte pertinenziale).
Invece, nell'ipotesi di autonomo accatastamento della pertinenza (cantina,
solaio, soffitta, posto auto, box, etc.)
non può ritenersi che il pignoramento si estenda automaticamente, ma è
necessario che il creditore proceda
ad eseguire un pignoramento (con
relativa trascrizione) anche sui dati
catastali che identificano la pertinenza stessa.
Infine, nella prassi può capitare che
il debitore abbia provveduto a frazionare catastalmente un unico bene
immobile che tuttavia presenta caratteristiche di unitarietà (si pensi ad un
terreno di considerevole estensione),
così creando autonomi identificativi
catastali, magari al, più o meno, deliberato fine di rendere più difficile la
esecuzione stessa.
In tale situazione, esattamente e specularmente opposta a quella poco
sopra delineata, deve ritenersi che
l'art. 2912 c.c. esplichi appieno i propri effetti, anche se il creditore abbia
omesso di pignorare singolarmente
tutti gli identificativi catastali.
A ben vedere, nella sopra detta situazione si è in presenza di un rapporto
di vere e propria accessorietà, sì da
rientrare nel diverso concesso di beni
accessori.
Pertanto, in tali ipotesi, deve ritenersi
che il pignoramento si estenda anche
agli altri beni, ancorché autonomamente accatastati, alla sola condizione, che il perito estimatore deve
accertare attraverso una puntuale de-
scrizione dello stato dei luoghi, i singoli beni si presentino con un unicum
funzionalmente non scindibile.
Da tale breve excursus emerge ancora una volta il delicato compito che
la legge affida all'esperto stimatore
nell'ambito del processo esecutivo
immobiliare, soprattutto alla luce
della normativa attualmente vigente,
(più volte recentemente rimaneggiata
dal legislatore), e che conferisce alla
relazione di stima una finalità molto
più ampia, che esula dalla sola determinazione del prezzo di stima, ma che
inerisce tutta una serie di informazioni di varia natura (catastale, urbanistica, etc.) necessarie per fotografare
la esatta consistenza dell’immobile al
fine di consentirne la migliore vendibilità.
A.A.A. Terre di frontiera della provincia di Como
cerca un membro della Commissione Paesaggio
Lo scorso 15 novembre, l’Assemblea dell'Unione di Comuni Lombarda Terre
di Frontiera, ha approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della
Commissione per il Paesaggio e ha avviato le procedure per la selezione di
un professionista idoneo allo svolgimento dell'incarico di componente della
Commissione per il Paesaggio. La figura cercata deve avere laurea o diploma universitario o diploma di scuola media
superiore in una materia attinente l'uso, la
pianificazione e la gestione del territorio e
del paesaggio, la progettazione edilizia ed
urbanistica, la tutela dei beni architettonici e
culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agronomiche e forestali.
Deve possedere anche una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno
quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità
di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento
alla tipologia delle competenze paesaggistiche attribuite all'Ente Locale.
La candidatura dovrà essere presentata su apposito modello scaricabile all'indirizzo http://www.collegio.geometri.co.it/bandi/18894.pdf, corredata dalla
documentazione richiesta e inoltrata all'Amministrazione mediante posta
elettronica certificata a [email protected] (unicamente da Pec o da Cec-Pac). Le candidature dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12.30 del 16 gennaio 2017
Pag 23
il Triangolo
Tribunale
da
Professione Geometra
Comprare casa
all’asta giudiziaria:
il bonus fiscale
Chi acquista casa a un’asta giudiziaria può usufruire di
un’agevolazione fiscale, infatti l’imposta di registro, normalmente
pari al 9% del valore dell’immobile, si riduce a 200 euro fisse. La
misura è consentita solo se l’acquisto avviene a titolo di prima
casa e con l’impegno di non rivenderla per almeno 5 anni.
Q
uesta misura, introdotta dal
Governo nello scorso mese
di aprile per rilanciare il depresso mercato immobiliare
è ora prorogata dalla legge di
bilancio 2017: in forza di questa estensione,
potrà godere del suddetto bonus chi acquista
casa tramite asta giudiziaria fino alla data del
30 giugno 2017 (in mancanza di proroga, la
scadenza sarebbe coincisa con il 31 dicembre
2016).
Come funziona il bonus sull’acquisto
di case pignorate?
La legge Dl n. 18 del 14.02.2016 convertito con modificazioni nella legge n. 49
dell’8.04.2016 consente, a chi acquista un
immobile pignorato o di un soggetto fallito,
attraverso l’asta giudiziaria, di pagare, a titolo
di imposta di registro, imposte ipotecarie e
catastali, la complessiva somma di 600 euro.
A beneficiare di tale bonus possono essere
due soggetti diversi:
• i privati, a condizione che si tratti dell’acquisto della prima casa (dunque l’acquirente
non deve avere altri immobili intestati: in
altre parole, il famoso bonus prima casa viene
esteso anche alle aste giudiziarie). L’acquirente, inoltre, non deve rivendere l’immobile per
i primi cinque anni. Se vengono violate tali
due condizioni (dichiarazione mendace circa
l’esistenza di precedenti immobili e rivendita
prima dei cinque anni) bisognerà pagherà le
imposte in misura piena e le sanzioni pari al
30% del valore dell’immobile;
• le imprese; per queste invece vale la regola
opposta: l’acquirente si deve impegnare a rivendere i beni entro cinque anni dall’acquisto
(così nella nuova legge di bilancio; il prece-
Pag 24
dente testo prevedeva solo due anni). Anche
qui, in caso di violazione delle condizioni,
l’impresa pagherà una sanzione pari al 30%
del valore dell’immobile.
Se il contribuente (impresa o privato), una
volta acquistato l’immobile con l’agevolazione, ritiene di non poter più rispettare le
condizioni poste (il privato intendendo rivendere l’immobile e l’azienda, invece, non
intendendo rivenderlo) può presentare all’Agenzia delle Entrate, prima della scadenza del
termine, un’istanza di rinuncia del bonus. Il
contribuente eviterà in questo modo di pagare le sanzioni, ma sarà tenuto a versare solo
gli interessi dal giorno dell’atto, al pagamento
delle differenza di imposta. Scaduto invece il
termine, ci sarà pur sempre la possibilità di
ricorrere al ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte Ag. Entrate, circolare, n. 27/E
del 13.06.2016 che al punto 3.2 ha confermato quanto già indicato dalle risoluzioni
105/E/2011 e 112/E/2012.
Le imprese hanno anche la possibilità di
demolire, trasformare o dividere, in tutto o
in parte, l’immobile prima della rivendita
entro i due anni Tale è stata la precisazione
del sottosegretario all’Economia, in risposta
all’interrogazione parlamentare n. 5-8888 del
14.06.2016. Anche gli imprenditori agricoli
possono godere del bonus fiscale sull’acquisto delle case alle aste giudiziarie.
Che fare se dentro la casa c’è un inquilino?
Se dentro l’immobile acquistato all’asta c’è un
inquilino, quest’ultimo ha diritto a rimanere
fino alla scadenza dell’affitto a condizione che
il contratto di locazione abbia data certa anteriore al pignoramento e sia stato trascritto
anteriormente al pignoramento stesso.
il Triangolo
Contenzioso catastale
con l'Agenzia delle
Entrate, strumenti
deflativi il Reclamo/
Mediazione
Catasto e Fisco
Fonte:
Agenzia delle Entrate
Importanti istituti come, per esempio, la mediazione,
l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale,
consentono al contribuente di risolvere eventuali pendenze nei
confronti dell'Amministrazione finanziaria evitando di ricorrere al
processo tributario anche nei casi di rettifica del classamento
di un immobile con la rideterminazione del valore della rendita
catastale
La mediazione tributaria obbligatoria è stata
introdotta dall’art. 39, c.9, del decreto-legge
n.98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel
decreto legislativo n. 546 del 1992. Quest’ultima disposizione è stata modificata dall’art.
9, c.1, lett. l), del decreto legislativo n. 156
del 2015, al cui regime si farà esclusivo riferimento.
L'istituto del reclamo/mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario
per prevenire ed evitare le controversie che
possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della
giurisprudenza e quindi dell’esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio.
Le controversie oggetto di reclamo/mediazione
La mediazione tributaria si applica alle controversie di valore non superiore a 20.000
euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992:
in tale ipotesi, il ricorso produce gli effetti del
reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Fino al 31 dicembre 2015, la mediazione
tributaria è stata applicata ai soli atti emessi
dall’Agenzia delle entrate e notificati a partire
dal 1° aprile 2012. A decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 156 del 2015,
la mediazione è applicabile anche alle controversie relative all’Agenzia delle dogane e
dei monopoli, agli enti locali e all’agente e ai
concessionari della riscossione (per i ricorsi
introduttivi presentati a partire dal 1° gennaio 2016).
La mediazione può riguardare, tra le altre, le
controversie relative a:
• avviso di accertamento
Pag 25
Fisco
• avviso di liquidazione
• provvedimento che irroga le sanzioni
• ruolo
• rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e
interessi o altri accessori non dovuti
• diniego o revoca di agevolazioni
o rigetto di domande di definizione
agevolata di rapporti tributari
• cartelle di pagamento per vizi propri
• fermi di beni mobili registrati (articolo 86 del Dpr n. 602 del 1973)
• iscrizioni di ipoteche sugli immobili
(articolo 77 del Dpr n. 602 del 1973)
• ogni altro atto per il quale la legge
preveda l’autonoma impugnabilità
innanzi alle Commissioni tributarie.
Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie relative
al silenzio rifiuto alla restituzione di
tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.lgs. n. 546
del 1992).
A titolo esemplificativo l’istanza è improponibile in caso di impugnazione:
• di valore superiore a ventimila euro
• di valore indeterminabile (salvo
quelle di natura catastale, concernenti
il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale)
• riguardanti atti non impugnabili
• di provvedimenti emessi ai sensi
dell’articolo 21 (“Sanzioni accessorie”) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
• riguardanti istanze di cui all’articolo
22 (“Ipoteca e sequestro conservativo”) del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto
impugnato ed è dato dall’importo del
tributo contestato dal contribuente
con l’impugnazione, al netto degli
interessi, delle eventuali sanzioni e
di ogni altro eventuale accessorio. In
caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni,
il valore è costituito dalla somma di
queste.
Le controversie instaurate a seguito di
rigetto dell’istanza di reclamo ovvero
di mancata conclusione dell’accordo
di mediazione rientrano nell’ambito
di applicabilità della conciliazione,
disciplinata dai nuovi articoli 48, 48bis e 48-ter del Dlgs n. 546 del 1992.
Pag 26
Come e quando
Il ricorso, che può contenere anche
un’istanza con la quale si propone
la rideterminazione delle somme
dovute, va notificato alla Direzione
regionale o provinciale o al Centro
operativo dell’Agenzia delle entrate
competenti oppure all’Ufficio provinciale - Territorio (si ricorda che
dal 1° gennaio 2016, gli Uffici provinciali - Territorio sono confluiti nelle
Direzioni Provinciali ad eccezione
degli Uffici di Roma, Milano, Torino
e Napoli che continuano ad operare in
via autonoma) che ha emanato l’atto,
con le modalità e nel termine previsti
in generale per il ricorso. Si applica,
quindi, la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 31 agosto. Inoltre, in caso di presentazione di istanza
di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventua-
le, successiva istanza di mediazione
è sospeso per un periodo di novanta
giorni dalla data di presentazione da
parte del contribuente dell’istanza di
accertamento con adesione. Il ricorso
non è procedibile fino alla scadenza
del termine di novanta giorni dalla
data di notifica, entro il quale deve
essere conclusa la procedura di mediazione. A tale termine di novanta
giorni si applica la sospensione dei
termini processuali nel periodo feriale.
L’istruttoria relativa al procedimento
di mediazione è attribuita ad apposite
strutture diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti
impugnabili. Tali strutture sono gli
uffici legali istituiti presso ciascuna
Direzione regionale o provinciale e
il Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate. Per gli uffici
Fisco
Ricorso alla Commissione tributaria
Trascorsi novanta giorni dal ricevimento del ricorso da parte della
Direzione regionale o provinciale
o del Centro operativo o dell’ufficio
provinciale – Territorio dell’Agenzia,
senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto
l’accoglimento, anche parziale, o il
diniego dell’istanza, inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l’eventuale costituzione in giudizio del
contribuente. La costituzione avviene
con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale del ricorso,
con le stesse modalità previste per il
ricorso relativo a controversie non rientranti nell'ambito della mediazione
tributaria.
In caso di deposito del ricorso prima
del decorso dei 90 giorni, l’Agenzia
[
[
provinciali – Territorio dell’Agenzia
il riferimento è costituito da apposite
strutture di staff, alle dirette dipendenze del direttore.
L’ufficio, all’esito dell’istruttoria, può
accogliere, anche parzialmente, o
rigettare il reclamo ovvero può formulare una proposta di mediazione.
E’ possibile instaurare un eventuale
contraddittorio con il contribuente
in base all’incertezza delle questioni
controverse, al grado di sostenibilità
della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa.
La mediazione comporta il beneficio
per il contribuente dell’automatica
riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto
dalla legge. Tale beneficio può essere
riconosciuto anche se il contribuente
decide di pagare interamente l’imposta del procedimento di mediazione.
L’accordo di mediazione si conclude
con la sottoscrizione da parte dell’ufficio e del contribuente e si perfeziona
con il versamento entro venti giorni
dell’intero importo dovuto ovvero
della prima rata, in caso di pagamento rateale. Il pagamento deve essere
effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24.
In caso di mancato versamento delle
rate successive alla prima, l’atto di
mediazione costituisce titolo per la
riscossione coattiva.
l ricorso va notificato
alla Direzione regionale
o provinciale o al Centro
operativo dell’Agenzia delle
Entrate
delle entrate può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se
rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.
Se il procedimento di mediazione si
conclude con esito negativo, nell’eventuale successivo giudizio tributario, la
parte soccombente è condannata a pagare, in aggiunta alle spese di giudizio,
una somma pari al 50% delle spese di
giudizio, a titolo di rimborso delle
spese del procedimento di mediazione. Inoltre, la Commissione tributaria
può compensare parzialmente o per
intero le spese tra le parti solo in caso
si soccombenza reciproca o qualora
sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente
motivate.
Infine, sulle somme dovute a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali
non si applicano sanzioni e interessi
e la riscossione e il pagamento delle
somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla
scadenza del suddetto termine di 90
giorni, fermo restando che in caso
di mancato perfezionamento della
mediazione sono dovuti gli interessi
previsti dalle singole leggi d’imposta.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Pag 27
il Triangolo
Condominio
a cura dell'Avv. Antonio
Iorio, iscritto al Foro
di Como
[email protected]
L'interesse ad agire
in ambito condominiale
Dopo tempo e fatica si è fatto spazio nella materia condominiale
il principio dell’interesse ad agire come condizione per
l’impugnazione delle delibere. Va premesso che una delle
condizioni dell’azione giudiziale è l’interesse ad agire, come
dispone l’art. 100 c.p.c.. Se manca, l’azione è inammissibile
D
etto questo va visto come
tale interesse è stato inteso
in materia condominiale,
ed in particolare in materia
di impugnazione di delibere
condominiali.
In base ad un orientamento decisamente
consolidato della Suprema Corte, e nemmeno troppo datato, anzi recente, l’interesse ad
agire veniva individuato nel semplice vizio
della delibera impugnata.
Ossia bastava, a prescindere dal danno, che
la delibera fosse contraria alla legge o al regolamento condominiale per poter adire le
vie legali ed ottenerne l’annullamento.
Esattamente come prevede l’art. 1137 c.c.,
che è stato applicato alla lettera.
Si pensi ad esempio alla omessa o tardiva
comunicazione dell’avviso di convocazione, che è stato giudicato motivo sufficiente,
senza ulteriori indagini circa un eventuale
danno, perché venisse annullata la delibera (v. da ultimo: Cassazione civile, sez. II,
10/02/2010, n. 2999).
Pag 28
L’interesse ad agire si concretizzava cioè con
quello alla eliminazione dell’atto viziato.
Forse l’impennata del contenzioso condominiale ha portato ad un ripensamento
dell’interpretazione letterale della norma di
cui all’art. 1137 c.c..
Ripensamento che fosse conforme ai principi del processo civile e alla interpretazione
che degli stessi era stata fatta,
In particolare, in tema di interesse ad agire,
la Suprema Corte aveva sottolineato la sua
necessaria attualità e concretezza quale condizione dell’azione (v. Cassazione civile, sez.
un., 15/01/1996, n. 264)
Riporto alcuni passi di recenti arresti giurisprudenziali, che sono applicazione del
suddetto ripensamento.
“Per completezza può rilevarsi, inoltre, che
poiché la ripartizione d'una spesa condominiale può essere deliberata anche in mancanza d'appropriata tabella millesimale, purché
nel rispetto della proporzione tra la quota di
essa posta a carico di ciascun condomino e la
quota di proprietà esclusiva a questi appartenente (dato che il criterio per determinare
le singole quote preesiste ed è indipendente
dalla formazione della tabella derivando dal
rapporto tra il valore della proprietà singola
e quello dell'intero edificio), il condomino, il
quale ritenga che la ripartizione della spesa
abbia avuto luogo in contrasto con tale criterio, è tenuto ad impugnare la deliberazione
indicando in quali esatti termini la violazione di esso abbia avuto luogo e quale pregiudizio concreto ed attuale gliene derivi.
Orbene, nella specie, la corte di merito ha
evidenziato come gli odierni ricorrenti non
avessero indicato per quali concreti motivi,
con riferimento a violazione di specifici parametri tecnici, la ripartizione di spesa approvata dall'assemblea fosse lesiva dei loro
Condominio
[
[
diritti. La domanda di impugnazione,
pertanto, presentandosi generica, non
poteva essere accolta” (v. Cass. civ., sez.
II, 21.02.2012, n. 2478).
Ancora: “… Ne consegue che il condomino, il quale ritenga che la ripartizione della spesa abbia avuto luogo in
contrasto con tale criterio, è tenuto ad
impugnare la deliberazione indicando in quali esatti termini la violazione di esso abbia avuto luogo e quale
pregiudizio concreto ed attuale gliene
derivi. Nella specie, la corte di merito
ha evidenziato come i ricorrenti non
avessero indicato per quali concreti
motivi, con riferimento a violazione
di specifici parametri tecnici, la ripartizione di spesa approvata dall'assemblea fosse lesiva dei loro diritti, per cui
la domanda, presentandosi generica
per indeterminatezza della questione
già posta in sede di merito, riprodotta
negli stessi termini nel ricorso, rappresenta motivo di inammissibilità della
doglianza, in quanto in contrasto con
il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non è formulata in guisa da consentire al giudice di
legittimità la valutazione, sia pure in
astratto, della questione ai fini di una
pronuncia della controversia in senso
difforme da quella cui è pervenuto il
giudice del merito (v. Cass. 3 dicembre
1999 n. 13505 e di recente, Cass. 10
febbraio 2009 n. 3245)” (v. Cass. civ.,
sez. II, 16.02.2012, n. 2237).
Le pronunce riguardano l’una un presunto difetto delle tabelle millesimali, l’altra la presunta non applicazione
dei criteri di riparto delle spese condominiali.
Come si può notare la Cassazione fa
riferimento non solo alla violazione
della legge, quale necessario presupposto per l’accoglimento dell’impugnazione, ma anche ad un pregiudizio
concreto ed attuale, che sia derivato
all’attore dal vizio.
Detto in altri termini: l’interesse ad
agire non si sostanzia più nella mera
violazione di norme di legge o regolamentari, ma nella suddetta violazione, alla quale deve accompagnarsi un
pregiudizio concreto ed attuale. Per
la verità le pronunce citate sono tutte
relative al caso di violazione dei criteri
di riparto delle spese condominiali.
La Cassazione fa riferimento non solo alla violazione della legge,
quale necessario presupposto per l’accoglimento
dell’impugnazione, ma anche ad un pregiudizio concreto
ed attuale, che sia derivato all’attore dal vizio
Anche le pronunce di merito nel Foro
di Como, che hanno fatto applicazione dei suddetti principi, sono tutte
relative a tale denunciato vizio.
Non ho esperienza di precedenti che
riguardino vizi diversi, come la succitata omessa o tardiva convocazione, o,
sempre a titolo di esempio, il mancato
rispetto dei quorum costitutivi o deliberativi.
L’interesse ad agire, come interesse
concreto e meritevole di tutela, per la
verità, come già scrissi in altro articolo, sta diventando il principio informatore della vita condominiale.
Ricordo cosa scrissi sul principio solidaristico.
Secondo la Suprema Corte il principio
solidaristico deve informare i rapporti tra condomini ed è incompatibile
con i comportamenti meramente
ostruzionistici.
Ossia quei comportamenti che non
sono tesi a tutelare un interesse concreto, e meritevole di tutela, degli altri
partecipanti al condominio.
Il principio era stato enunciato in ordine ai poteri di veto degli altri con-
domini in merito alla modifica delle
parti comuni effettuata dal singolo.
Disse la Cassazione: “Qualora non
siano specificamente individuabili i sacrifici in concreto imposti al condomino che si oppone, non si può proibire la
modifica che costituisca uso più intenso
della cosa comune da parte del singolo,
anche in assenza di un beneficio collettivo derivante dalla modificazione.
Non lo si può chiedere in funzione di
un'astratta o velleitaria possibilità di
alternativo uso della cosa comune o
di un suo ipotetico depotenziamento
(cfr Cass. 4617/07), ma solo ove sia in
concreto ravvisabile che l'uso privato
toglierebbe reali possibilità di uso della
cosa comune agli altri potenziali condomini-utenti (cfr Cass. 17208/08 che
ha escluso la legittimità dell'instal-lazione e utilizzazione esclusiva, da
parte di un condomino titolare di un
esercizio commerciale, di fioriere, tavolini, sedie e di una struttura tubolare
con annesso tendone).” (v.: Cassazione
civile, sez. II, 03/08/2012, n. 14107).
Vedremo gli sviluppi.
Pag 29
il Triangolo
Professione
a cura della
Commissione
Parcelle
Provinciale
Linee guida in materia
di valutazione
delle parcelle
Con riferimento alle modifiche normative intervenute a partire
dal gennaio 2012 si è venuta a creare una situazione di
incertezza operativa relativamente al servizio di verifica parcelle
da sempre offerto agli iscritti da parte dei Collegi
P
reso atto di tale situazione, nel
corso della riunione dei Presidenti della Consulta Regionale
Geometri e Geometri Laureati
della Lombardia del 27/03/2015
è stata richiesta la costituzione di un tavolo
di confronto che potesse esaminare e valutare
le attuali modalità operative delle varie realtà
dei Collegi Lombardi ed elaborare proposte
concrete relativamente ad un comune modus
operandi.
Il gruppo di lavoro costituito da rappresentanti dei Collegi di Bergamo, Como, Cremona, Lodi, Milano, Pavia e Varese ha proceduto come da indicazioni dei Presidenti,
elaborando le “Linee Guida in materia di valutazione parcelle”, ritenendo fondamentale
in questo particolare e delicato momento per
le professioni, che i Collegi possano fornire
un supporto ai propri iscritti.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Decreto Legge 1/2012 del 24-1-2012, convertito con modifiche nella legge 27/2012
del 24-3-2012, ha definitivamente abrogato
le tariffe previste per le professioni ordinistiche, eliminando il sistema tariffario stesso,
regolamentato da una serie di norme speciali
collegate alle varie leggi professionali.
L’art. 9 ha specificatamente stabilito al c.1
che “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”
e aggiungendo al c. 5 che “sono abrogate le
disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano
alle tariffe di cui al comma 1”.
Occorre a questo punto osservare che il parere delle Associazioni Professionali veniva
espresso in base a quanto previsto dall’art.
2233 comma 1 c.c. e dall’art. 636 c.p.c. che
così recitavano:
Art. 2233 c.c. comma 1
“Il compenso, se non è convenuto dalle parti
e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice, sentito il parere dell’Associazione professionale a
cui il professionista appartiene”
Art. 636 c.p.c.
“Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’art.
633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni,
munita dalla sottoscrizione del ricorrente e
corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre
se l’ammontare delle spese e delle prestazioni
è determinato in base a tariffe obbligatorie.
Il Giudice se non rigetta il ricorso a norma
dell’art. 640, deve attenersi al parere nei limiti
Pag 30
Professione
della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali”
Le suddette norme risulterebbero quindi implicitamente abrogate dall’art. 9
c.5 della Legge 27/2012 di conversione
del D.L. 1/2012. Appare infatti evidente che sia l’art. 2233 c.c. che l’art. 636
c.p.c. presumono la vigenza di tariffe,
abrogate invece dall’art. 9 c.1, prevedendo un contributo delle Associazioni professionali alla quantificazione del
compenso del professionista, con una
partecipazione delle stesse all’applicazione delle tariffe.
Risulta inoltre molto esplicita l’intenzione di rimettere solo al Giudice ogni
decisione in merito al compenso spettante al professionista, infatti nell’art.
9 c.2. della legge di abrogazione delle
tariffe si legge “Ferma restando l’abrogazione di cui al c.1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista
è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro
Vigilante…(omiss)” e tale intenzione
risulta confermata anche dall’art. 1 del
predetto D.M. che prevede una competenza esclusiva del Giudice ormai libera
da qualunque altro criterio e/o verifica
che non siano le disposizioni previste
dal D.M. 140 del 20-7-2012.
Sembra quindi che, come ovvia conseguenza, il Presidente del Collegio, nel
caso dei Geometri, non dovrebbe più
emettere pareri di congruità a tariffe
non più esistenti e con riferimento a
norme implicitamente abrogate.
Si ritiene inoltre fondamentale anche
la lettura della Relazione Ministeriale
collegata al D.M. 140/2012 (G.U. 195
del 22-8-2012) che illustra i principi
fondamentali del Decreto stesso. La
Relazione infatti dopo aver ricordato che “L’articolo art. 9, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali”,
evidenzia che il Legislatore ha esplicitamente abbandonato “la disciplina dei
compensi professionali” basata “sulla
predeterminazione amministrativa,
aggiornabile, varata su proposta degli
stessi ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro
Competente” in quanto “non diretta-
mente rapportata al mercato” e pertanto per la determinazione del compenso:
“i) la regola è divenuta quella del
mercato, ripristinandosi la centralità
dell’accordo già enucleabile dall’art.
2233 c.c., in incipit del primo comma;
ii) in mancanza di accordo, e a seguito
dell’abrogazione delle tariffe, la norma
di legge speciale, e successiva a quella
codicistica appena ricordata: a) non
menziona gli usi – concetto più ampio
di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo
giurisdizionale che debba procedere
alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art.
2233 c.c.;
iii) i punti di riferimento in sede giurisdizionale divengono quindi: importanza e complessità dell’opera e, implementando la chiave sistematica dell’art.
9 rispetto all’ultimo inciso del secondo
comma dell’art. 2233 c.c., il pregio della
stessa, che riflette in termini giustificativi il razionale rilievo del decoro della
professione”.
In conclusione dalla lettura della normativa sopra indicata, unitamente alla
relazione ministeriale si deduce che i
nuovi principi per la determinazione
del compenso risultano essere:
- Centralità dell’accordo tra le parti
(art. 2233 c.1);
- Impossibilità di riferimento agli usi
in quanto non contemplati nella nuova
Legge;
- Non necessità del parere dell’Associazione professionale cui si riferisce l’art.
2233 c.c. perché implicitamente abrogata. A tal proposito occorre anche ricordare che già con il R.D.L. 918/1943
n°721 risultavano abrogate tutte le
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Professione
norme corporative.
Risulta quindi fondamentale per la
determinazione del compenso in sede
giudiziale, determinazione che spetta
esclusivamente al Giudice stesso, la
presenza di un accordo tra le parti,
in mancanza del quale interviene il
secondo criterio come previsto e regolamentato dal D.M. 140/2012 del
20-7-2012.
VALUTAZIONI OPERATIVE
Per poter fornire un servizio adeguato
agli iscritti, ma che allo stesso tempo
non risulti in contrasto con le normative vigenti, si è pensato ad un modulo
operativo che possa garantire anche
l’operato dei Collegi, stabilendo che
il parere emesso possa essere denominato “parere di adeguatezza” con
esplicito riferimento al lavoro eseguito e alle valutazioni di difficoltà e
complessità della prestazione.
OBIETTIVI
Gli obiettivi perseguiti dal Gruppo
di lavoro, costituito per volontà dei
Presidenti Lombardi dei Collegi Geometri e Geometri Laureati, è stato
fondamentalmente quello di fornire
“un vademecum operativo, delle linee
guida” che possano essere condivisi a
livello Regionale e quindi utilizzati
nei vari collegi. Una univoca modalità operativa che, seppur ovviamente
adattata alle realtà locali, rappresenti
però una comune visione del problema e del modo di offrire il servizio agli
iscritti. Consapevoli che l’operazione
di “opinamento parcelle” non sarebbe
più necessaria e che non è più prevista
dalla normativa si è comunque proceduto nell’interesse degli iscritti che
continuano comunque nella richiesta
di questo servizio.
Altro obiettivo condiviso è stato quello di proporre modulistica unica che
possa riportare, oltre all’intestazione
del logo di ogni Collegio, anche quello della Consulta Lombarda Geometri
così che nel caso di richiesta del servizio in province diverse l’iscritto possa
trovare le stesse prassi operative.
Tale documentazione sarà disponibile
a breve sul sito del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della
Provincia di Como
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BlockNotes
Accatastamento dei fabbricati rurali
ecco le regole da rispettare
In merito all’Accatastamento dei Fabbricati Rurali di cui si è discusso lo
scorso 27 ottobre durante un incontro promosso dalla Direzione Centrale
Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare, al quale ha partecipato, il
Consiglio nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati ricorda che:
• i proprietari /comproprietari degli immobili produttivi, ancora individuati
al Catasto Terreni come fabbricati rurali (e/o loro porzioni), sono soggetti
all'obbligo di censimento al Catasto Fabbricati, ai sensi dell'art. 13, comma
14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201;
• nel caso in cui gli interessati non presentino le
suddette dichiarazioni, l'Agenzia provvederà,
in luogo del soggetto inadempiente e con oneri
a carico dello stesso, all'iscrizione in Catasto;
• per il mancato accatastamento sono previste
sanz10m, comprese tra un minimo di € 1.032
ed un massimo di €. 8.264;
• qualora il proprietario/comproprietario proceda autonomamente all'iscrizione in catasto,
potrà beneficiare dell'istituto del ravvedimento
operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, a titolo esemplificativo, si riducono da un importo compreso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo
di €. 172 (pari ad 1/6 del minimo);
• sono esclusi dal predetto obbligo gli immobili che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto del
Ministero delle finanze 2 gennaio 1998, n° 28 ed in particolare, nel caso in
cui il fabbricato è:
•• in stato di collabenza: potrà essere, facoltativamente, dichiarato al Catasto Fabbricati come "Unità collabente (F/2)" (privo di rendita), mediante
dichiarazione Docfa redatta da un professionista abilitato e regolarmente
iscritto al proprio Albo.
•• diroccato (rudere): l'interessato potrà presentare apposita dichiarazione
all'Ufficio per l'aggiornamento dei dati al Catasto Terreni.
il Triangolo
I corsi del 2016
e quelli del 2017
Formazione Continua
Si è appena concluso un percorso formativo di elevata qualità,
iniziato il 6 ottobre, che ha toccato diversi argomenti specifici
legati al ruolo del c.t.u. A Gennaio, invece, prenderà il via il corso
di formazione e aggiornamento del CTU nel processo civile
Il ruolo del consulente tecnico nei procedimenti civili
Si e’ concluso il 2 dicembre u.s. il ciclo di eventi formativi organizzato dalla collaborazione
degli ordini professionali tecnici (Architetti,
Geometri, Ingegneri e Periti Industriali) ed il
Tribunale di Como.
Un percorso formativo di elevata qualità, iniziato il 6 ottobre, che ha toccato diversi argomenti specifici legati al ruolo del c.t.u.; argomenti trattati direttamente dai magistrati
che hanno fondato le basi per un incremento
della conoscenza dell’attività del consulente
tecnico d’ufficio.
Qui a fianco la locandina con la sequenza
degli eventi e degli argomenti trattati.
Il CTU nel processo civile
Si terrà a Como, dal 23 al 30 gennaio 2017 ,
nella sala “Pierangelo Tenconi” del Collegio
dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Como “CTU nel
processo civile”, della durata di 8 ore suddivise indue mezze giornate.
Il corso, dal taglio eminentemente pratico, si
propone di esaminare la normativa vigente
sulla consulenza tecnica d'ufficio nel processo
ordinario di cognizione dal punto di vistadel
consulente del Giudice: obblighi, responsabilità, rapporti col Giudice, con le parti e i
loro consulenti. Particolare attenzione verrà
riservata al fascicolodi causa, comprese le novità introdotte dalla normativa sul processo
telematico. È consigliato di dotarsi, per una
migliore comprensione dei contenuti dell'incontro, di un codice civile/procedura civile
ultimissima edizione. Docente del corso è l’
avvocato Laura Benincasa. Iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 13 gennaio
2017, restituendo alla Segreteria del Collegio geometri il coupon scaricabile all’indirizzo http://www.collegio.geometri.co.it/
pdf/2016/18871.pdf?num=236874
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il Triangolo
Consiglio Nazionale
“Contenimento
del consumo
del suolo e il riuso
del suolo edificato”
Il giorno successivo alle ultime scosse di terremoto registrate
in Piemonte, il relatore della legge Senatore Mario Dalla Tor
è intervenuto al dibattito tenutosi ad Alba, promosso dai
Geometri italiani, al quale hanno preso parte le pubbliche
amministrazioni locali, le forze imprenditoriali, i rappresentanti
degli ingegneri e degli architetti
Interrompere il consumo del suolo e mettere
in sicurezza il territorio italiano. Un obiettivo
che, alla luce delle ultime scosse di terremoto
registrate lo scorso 11 novembre nel cuneese,
rende ancor più attuale e urgente un intervento sul testo del disegno di legge “Contenimento del consumo del suolo e riuso
del suolo edificato”, attualmente passato in
approvazione al Senato dopo aver superato
l’esame della Camera. Lo hanno fatto le categorie professionali del territorio, i primi
cittadini, gli amministratori locali, i rappresentanti del mondo industriale e associativo,
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nell’ambito di un incontro promosso dal
Collegio dei Geometri di Cuneo, Mondovì e
Torino. All’incontro erano presenti due ospiti
decisivi: il Ministro per gli Affari Regionali
Enrico Costa e il Senatore Mario Dalla Tor,
uno dei due relatori del disegno che, per la
prima volta, è intervenuto a un incontro pubblico sul tema.
Potrebbe preludere a un emendamento del
ddl l’intervento del relatore Senatore Mario
Dalla Tor. Come procedere, rispondendo alle
richieste di chiarimento sulle incongruità del
testo sottoposte dal pubblico, è stato dunque
il compito del relatore Senatore Mario Dalla
Tor che, ascoltando con attenzione i punti di
discussione sollevati dai presenti, ha precisato: “Occorre avere il coraggio di andare oltre
e, per fare un salto di qualità, rigenerare davvero il Paese, mettere in sicurezza il territorio
italiano creando occupazione, dobbiamo far
partire una importante campagna di incentivazione. Una iniziativa in aggiunta allo sgravio fiscale, per far si che il suolo agricolo non
sia più sprecato, venga ottimizzato l’edificato
e le caratteristiche antisismiche, come quelle
sul risparmio energetico abitativo, siano il
fiore all’occhiello delle nostre realtà”.
E circa l’art. 11 del ddl 2383 che non consente
il consumo di suolo, tranne che per le opere e
i lavori pubblici, o di pubblica di utilità, entro
il termine di tre anni dall’entrata in vigore,
di cui si è più volte dibattuto nel corso degli
Consiglio
Nazionale
interventi dei relatori e del pubblico, il
Senatore Mario Dalla Tor ha aggiunto: “Sono commenti molto pertinenti,
che condivido. In tal senso, mi impegnerò affinché venga rivisto questo
punto nella discussione che avremo
al Senato”.
Per il Ministro per gli Affari Regionali Enrico Costa “Ogni intervento
normativo deve essere equilibrato e
prevedere meccanismi semplici, non
procedure complesse. e il testo del
disegno di legge in questione, ha già
avuto numerosi miglioramenti proprio grazie a momenti di approfondimento come questo, che possano
creare le basi necessarie per mettere
a punto norme che garantiscano il
bilanciamento delle esigenze in discussione”.
Con la sua dichiarazione, il responsabile del dicastero degli Affari Regionali ha subito posto in luce l’inquadramento normativo necessario a
trattare il tema della giornata, di cui
sono stati messi in evidenza gli auspicati aspetti di chiarezza e semplicità,
che riescono a far compiere ai sindaci,
ai cittadini e agli imprenditori le scelte
migliori.
Con una visione di maggior respiro,
l’intervento del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri Maurizio Savoncelli completa l’analisi finora
condotta, definendo “la semplificazione dell’impianto normativo come una
prerogativa da ricercare, e non solo
per questo disegno di legge. Un antidoto generale al contenzioso amministrativo e civile, che frena lo sviluppo
del Paese e allontana gli investitori”.
Il Presidente Maurizio Savoncelli,
inoltre, ha sottolineato come il ruolo
sussidiario che viene quotidianamente svolto dalla categoria professionale
dei Geometri Italiani permetterebbe
allo Stato di occuparsi con maggiore
slancio di due momenti importanti:
“quello relativo alla programmazione e alla comprensione dei bisogni
del territorio e della società civile, un
momento fondamentale per dare dei
chiari indirizzi, a cui segue l’azione di
controllo del territorio, venuta meno
negli ultimi anni, e che deve espletata
con vigore.”
Mercato immobiliare: i dati confermano la tendenza al rialzo anche se non mancano le ombre
I dati delle compravendite sono stati estratti il 7 novembre
2016 e si riferiscono alla data dei rogiti stipulati nel III
trimestre 2016. Le cifre confermano la tendenza ad un
deciso rialzo già evidenziata nei due trimestri precedenti, con tassi stabilmente a doppia cifra.
Tra i fattori alla base del consolidamento
di questa tendenza al rialzo possono essere annoverati il permanere di tassi di interesse
sui mutui particolarmente bassi e il contesto
economico nel suo complesso. La crescita coinvolge tutti i segmenti del mercato, con il terziario (+31,1%, oltre il doppio rispetto al tasso
di crescita del trimestre precedente) ed il
commerciale (da +12,9% a +23,3%) che registrano
delle forti accelerazioni; gli altri settori presentano invece
una crescita in decelerazione, a partire dal residenziale,
che passa dal +22,9% del semestre precedente, che
rappresentava il massimo incremento percentuale nella
serie storica considerata, a un comunque significativo
+17,4%, che consente al settore di raggiungere il volume
di compravendite più alto dal 2012.
Nell'ambito residenziale, ancora una volta è il Nord a
registrare la crescita più significativa (+22,3%) di poco
inferiore a quella registrata nel secondo semestre; il dato
assume una valenza ancora maggiore se si considera che
le regioni settentrionali rappresentano oltre la
metà del mercato complessivo. Al Centro il
rallentamento è nell'ordine dei 5 punti percentuali (da +20,7 a +15,2) in linea con la dinamica
nazionale. É il Sud, invece, a ridurre in modo
più evidente la spinta propulsiva, con un tasso
più che dimezzato rispetto alla rilevazione precedente (da +20,8% a +10,0%). Il rallentamento
della crescita del mercato, pur nella permanenza di un deciso segno positivo, è una tendenza che
si conferma, senza eccezioni, in tutte le 8 maggiori città
italiane per popolazione. Spicca, in particolare, il dato
di Napoli, che dopo due trimestri caratterizzati da una
crescita superiore al 20% presenta, nel terzo trimestre,
un volume di compravendite di poco superiore a quello
dell’analogo periodo del 2015 (solo +2,4%); anche Palermo
e Roma non riescono a confermare tassi a doppia cifra.
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il Triangolo
Normativa
a cura di Roberto Piadena
La nuova versione
del testo unico
dell’edilizia cambia
i titoli edilizi
La nuova versione vigente del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia in vigore dall’11
dicembre 2016 ha introdotto modifiche al dpr 380/2001. Con
le nuove norme scompaiono definitivamente la DIA, la super
DIA e la CIL. Da questo momento in poi rimangono solo 5 titoli
abilitativi
Quali sono i titoli abilitativi in vigore?
1. edilizia libera (senza necessità di alcun titolo)
2. CILA (comunicazione inizio attività asseverata)
3. SCIA (segnalazione certificata di inizio
attività)
4. super SCIA (segnalazione certificata di
inizio attività alternativa al permesso di costruire)
5. PdC (permesso di costruire)
Quali sono gli interventi che è possibile
realizzare?
Eccoli suddivisi per area
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Edilizia libera
Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e,
in particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di
quelle relative all'efficienza energetica , di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle
disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al de-creto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo: Sono realizzabili in senza alcun
titolo abilitativo :
Normativa
1. gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a)
2. gli interventi di installazione delle
pompe di calore aria-aria di potenza
termica utile nominale inferiore a 12
kW
3. gli interventi volti all’eliminazione
di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell’edificio
4. le opere temporanee per attività di
ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di
attività di ricerca di idrocarburi, e che
siano eseguite in aree esterne al centro
edificato
5. i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività
agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
6. le serre mobili stagionali, sprovviste
di strutture in muratura, funzionali
allo svolgimento dell’attività agricola
7. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
e ad essere immediatamente rimosse
al cessare della necessità e, comunque,
entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione
di avvio lavori all’amministrazione
comunale
8. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree
di sosta, che siano contenute entro
l’indice di permeabilità, ove stabilito
dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate
e non accessibili, vasche di raccolta
delle acque, locali tombati
9. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di
fuori della zona A) di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444
10. le aree ludiche senza fini di lucro e
gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
Ogni intervento deve comunque rispettare le norme antisismiche, sulla
sicurezza, antincendio, questioni igienico-sanitarie, efficienza energetica
tutela dal rischio idrogeologico codice
dei beni culturali e del paesaggio
SCIA (segnalazione certificata inizio attività)
Con la segnalazione certificata di inizio di attività si possono eseguire:
1. interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti
strutturali dell’edificio
2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
3. gli interventi di ristrutturazione
edilizia che:
• non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente
• non comportino modifiche della
volumetria complessiva degli edifici
o dei prospetti
• limitatamente alle zone omogenee
A, non comportino mutamenti della
destinazione d’uso,
• non comportino modificazioni
della sagoma di immobili sottoposti
a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
4. le varianti a permessi di costruire
che :
• non incidono su parametri urbanistici e volumetrie
• non modificano la destinazione
d’uso e la categoria edilizia
• non alterano la sagoma dell’edificio
sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004)
• non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire
Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e
comunicate a fine lavori con atte-stazione del professionista, le varianti a
permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a
condizione che siano conformi alle
prescrizioni urbanistico-edilizie e
siano attuate dopo l'acquisizione degli
eventuali atti di assenso prescritti
dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tute-la del patrimonio storico, artistico
ed archeologico e dalle altre normative di settore.
Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività
le varianti a permessi di costruire che
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'u-so e la
categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto
a vincolo ai sensi del decre-to legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le
eventuali prescrizioni con-tenute nel
permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell’agibilità, tali
segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del
procedimento relativo al permesso di
costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima
della dichiarazione di ultimazione dei
lavori.
Permesso di costruire
Tutti gli interventi di trasformazione
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Normativa
urbanistica ed edilizia del territorio
sono subordinati a permesso di costruire. E cioè:
1. gli interventi di nuova costruzione
2.gli interventi di ristrutturazione urbanistica
3. gli interventi di ristrutturazione
edilizia che:
• portino ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente
• comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei
prospetti
• limitatamente alle zone omogenee
A, comportino mutamenti della destinazione d’uso,
• comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli
ai sensi del dlgs 42/2004
CILA (comunicazione inizio lavori
asseverata da un tecnico abilitato)
Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire sono realizzabili previa comunicazione asseverata di inizio lavori.
In particolare, l’interessato trasmette
al Comune l’elaborato progettuale e
la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato
che attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi
agli strumenti urbanistici approvati
e ai regolamenti edilizi vigenti e che
sono compatibili con la normativa in
materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che
non vi è interessamento delle parti
strutturali dell’edificio.
La comunicazione contiene i dati
identificativi dell’impresa alla quale
si intende affidare la realizzazione dei
lavori.
Devono comunque essere rispettate le
prescrizioni di:
• strumenti urbanistici
• regolamenti edilizi
• disciplina urbanistico-edilizia
• norme antisismiche
• norme di sicurezza
• norme antincendio
• norme igienico-sanitarie, norme
sull’efficienza energetica
• norme sulla tutela dal rischio idrogeologico,
• codice dei beni culturali e del paesaggio
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Una sentenza del Tar di Salerno
stabilisce che il permesso di costruire
o la Scia non sono subordinati
al consenso dei condòmini
Si può costruire senza il consenso dei condòmini? Sì. Lo ha stabilito una
sentenza del Tar (Tribunale amministrativo regionale) con una sentenza
emessa lo scorso anno. I giudici hanno ribadito che il rilascio del permesso
di costruire è un atto dovuto, anche se non c’è il consenso dei condòmini.
La pronuncia è arrivata in merito al ricorso presentato da alcuni condòmini
con il qualesi erano opposti circa il rilascio del permesso di costruire per la
trasformazione di due finestre in balconi di un edificio condominiale.
I proprietari di due appartamenti in un condominio, in occasione dei lavori
di manutenzione straordinaria per il rifacimento della facciata dello stabile,
avevano comunicato all’assemblea condominiale l’intenzione di trasformare
due finestre in balconi. Il loro progetto era stato bocciato dagli altri condòmini. Tutto finito? Nemmeno per sogno perché i due proprietari dopo aver
presentato una SCIA al Comune, avevano comunque realizzato l’intervento
e trasformato le finestre in balconi.
I condòmini, a quel punto, avevano presentato un ricorso al Tar con il quale
avevano chiesto l’annullamento del titolo abilitativo perché non era stato
preso in considerazione il divieto dell’assemblea condominiale.
Nella loro sentenza, i giudici del Tar hanno affermato che la pubblica amministrazione non può intervenire nei rapporti tra privati, cioè quelli che
intercorrono tra condòmini e confinanti.
In particolare, hanno sottolineato come la giurisprudenza consolidata preveda che deve assolutamente censurarsi ogni prassi amministrativa che subordina il rilascio di titoli edilizi abilitativi al consenso dei titolari di diritti
reali confinanti ovvero di diritti reali di comunione, tra cui il condominio.
Secondo i magistrati salernitani, i rapporti tra vicini hanno natura e rilevanza privatistica e non devono interessare l’amministrazione locale anche
perché vi è comunque la clausola di salvaguardia generale, prevista dall’art.
11 comma 3, dpr 6 giugno 2001 n. 380, che fa salvi i diritti dei terzi.
In conclusione - hanno sentenziato - un titolo abilitativo può essere rilasciato
a prescindere dall’approvazione dell’assemblea condominiale.
il Triangolo
Le sentenze utili
alla professione
Giurispridenza
da
Professione Geometra
Dalle norme che regolano la demolizione degli immobili abusivi a
quando sussiste la responsabilità di un appaltatore se l'immobile
è difforme dal progetto, alle spese del CTU che possono essere
compensate, ecco le nuove regole della giurisprudenza
Immobile abusivo: demolizione anche per acquirenti, eredi e donatari
Chi ha acquistato o ereditato un immobile
abusivo, il fatto di non essere stato il responsabile diretto dell’illecito urbanistico non
lo pone al riparo da un eventuale ordine
di demolizione: e questo perché – secondo
una sentenza della Cassazione n. 36383 del
9.09.2015 – tale provvedimento vale anche
nei confronti dell’erede del condannato o di
chiunque altro lo abbia acquistato (con vendita, donazione, ecc.).
A fare le spese per l’abuso edilizio, dunque,
sono innanzitutto i successori dell’autore
dell’illecito penale.
Secondo la Corte, l’ordine di demolizione di
un immobile abusivo deve essere eseguito nei
confronti di tutti i soggetti che “sono in rapporto col bene” e vantano su di esso un diritto
reale (proprietà, usufrutto, ecc.) o personale
di godimento (inquilino), anche se dunque
del tutto estranei alla commissione del reato.
L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna
per reato edilizio, non è estinto dalla morte
del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della
sentenza: la demolizione, infatti, non è una
sanzione di carattere penale (nel qual caso,
infatti, non si sarebbe trasmessa agli eredi),
ma di tipo amministrativo accessoria.
L’ ordine di demolizione vale, come anticipato, anche in caso di vendita dell’immobile a
terzi, benché tale alienazione sia intervenuta
prima all’ordine: infatti il fabbricato continua ad arrecare pregiudizio all’ambiente, a
prescindere dalla titolarità dello stesso Cass.
sent. n. 22853/2007.
In questi casi prevale l’interesse paesaggistico
o urbanistico, rispetto a quello del proprietario alla conservazione del manufatto.
All’acquirente non resta che rivalersi contro
il venditore chiedendogli la restituzione del
prezzo versato e l’eventuale risarcimento del
danno - Cass. sent. n. 37120/2005
Lo stesso discorso vale anche in caso di donazione (Cass. sent. n. 38941/2013) se successiva alla sentenza di condanna (il donatario, infatti, riceve il bene “nelle condizioni
giuridiche in cui si trova” e, quindi, con tutti
gli illeciti che l’immobile si porta dietro Cass.
sent. n. 45301/2009.
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giurisprudenza
Vizi e difformità dell'opera: quando sussiste la responsabilità dell'appaltatore
Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza n 18522 del
21 settembre 2016
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione della
responsabilità dell’appaltatore per difformità e vizi dell’opera, ponendo in particolare alcuni criteri per la corretta quantificazione del danno risarcibile ex art. 1668 c.c.
La controversia in oggetto era stata promossa da un condominio nei confronti di una ditta appaltatrice, alla quale
erano contestati vizi nella realizzazione dei lavori oggetto
della pattuizione. Con il ricorso in Cassazione, nello specifico, si contestava la decisione della Corte d’Appello nella
parte in cui riduceva l’importo del risarcimento comminato
a favore del condominio.
Il risarcimento del danno, infatti, figura tra i rimedi esperibili ai sensi dell’art. 1668, primo comma, c.c. ma esclusivamente nell’ipotesi di colpa dell’appaltatore.
Tali rimedi, come affermato in più occasioni dalla Corte,
devono essere tali da porre il committente in condizione
di conseguire la medesima utilità economica che avrebbe
ottenuto se l’inadempimento dell’appaltatore non si fosse
verificato. Il risarcimento, dunque, da un lato deve corrispondere al «quantum necessario per l’eliminazione dei vizi
e delle difformità», ma dall’altro «non può tradursi nell’ac-
Crollo edificie e
successivo intervento
di integrale demolizione
e ricostruzione
Consiglio di Stato Sez. IV n 2693 del
17 giugno 2016
Qualora un titolo ad aedificandum
non venga eseguito a causa del crollo dell’edificio – ove anche dovuto a
cause esterne e non imputabili ai lavori intrapresi dal concessionario - esso
perde efficacia e non può essere invocato per legittimare, neanche parzialmente, un successivo intervento di
integrale demolizione e ricostruzione
dell’edificio medesimo. Pertanto risulta evidente che, una volta verificatosi
il crollo parziale di cui si è detto, l’interessato che intendesse provvedere
alla integrale ricostruzione dell’edificio, previa sua demolizione, avrebbe
dovuto munirsi di nuovo ed apposito
titolo abilitativo, e non limitarsi a comunicare al Comune l’effettuazione
degli interventi di messa in sicurezza.
Pag 40
quisizione di un’utilità economica eccedente».
Con la sentenza in esame, la Corte ha puntualizzato che il
risarcimento a favore del committente deve necessariamente
comprendere anche i costi per le attività riparatorie e successive ulteriori per il rifacimento delle parti danneggiate.
La sentenza d’appello, difatti, è stata cassata proprio nella
parte in cui determinava il quantum del risarcimento senza
tener conto della inevitabile differenza tra i costi per la costruzione dell’opera appaltata ed i costi per il rifacimento di
quest’ultima, inevitabilmente superiori poiché comprensivi
delle suddette attività preparatorie e successive.
Demolizione di un manufatto abusivo
Corte di Cassazione, Sez. III Penale,
Sentenza n 35212 del 22 agosto 2016
La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice
penale ai sensi dell’art. 31, comma 9,
d.P.R. 380/2001, qualora non sia stata
altrim enti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad
un’autonoma funzione ripristinatoria
del bene giuridico leso.
La demolizione configura un obbligo
di fare, im posto per ragioni di tute-
la del territorio che non ha finalità
punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in
rapporto con il bene, indipendentem
ente dall’essere stato o meno quest’ultim o l’autore dell’abuso.
Con tali motivazioni la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha respinto il ricorso presentato
da una signora nei cui confronti il
tribunale di Napoli – Sez. distaccata
di Ischia, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta
di revoca o annullamento dell’ordine di demolizione emesso a seguito
dell’intervenuta irrevocabilità della
sentenza di patteggiamento emessa
del medesimo tribunale.
Per il supremo Collegio, in ragione
delle caratteristiche suddette, infatti,
l’ordine di demolizione impartito dal
giudice non può essere considerato
una “pena” alla stregua dell’art. 7 della
Cedu, in quanto non è finalizzato ad
una punizione per impedire ulteriori
giurisprudenza
trasgressioni a prescrizioni stabilite
dalla legge, ma il suo scopo è quello di
una riparazione effettiva del danno. La
stessa Corte Edu, nella sentenza Sud
Fondi c. Italia del 20 gennaio 2009, si
è espressa considerando tale sanzione
come giustificata rispetto allo scopo
perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e
non contrastante con le norme Cedu.
L’emissione di un ordine di demolizione, inoltre, prescinde dall’individuazione di responsabilità soggettive:
la demolizione può, infatti, ben effettuarsi anche nel caso di alienazione
del manufatto abusivo a terzi estranei
al reato.
Data quindi la configurabilità dell’ordine di demolizione come obbligo di
fare, non può essere soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per
le sanzioni amministrative dall’art.
28 della l. 689/1981, che riguarda le
sanzioni pecuniarie con finalità punitiva e, stante la sua natura di sanzione
amministrativa, non si estingue neppure per il decorso del tempo ai sensi
dell’art. 173 c.p., atteso che quest’ultima disposizione si riferisce alle sole
pene principali.
Il regolamento condominiale è vincolante se menzionato
Corte di Cassazione, Sentenza
n 19212 del 28 settembre 2016
Le clausole del Regolamento condominiale di natura contrattuale, che
impongono limitazioni ai poteri e alle
facoltà spettanti ai condomini sulle
parti di loro esclusiva proprietà, sono
vincolanti per gli acquirenti dei singoli
appartamenti, qualora, indipendentemente dalla loro trascrizione nell'atto
di acquisto siano menzionate nel contratto (seppur non materialmente trascritte). Sicché le stesse devono ritenersi in tal caso riconosciute e accettate. é
quanto enunciato dalla Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di due
avvocati che, in qualità di condomini
proprietari di due unità immobiliari
adibite a studi legali, avevano evocato
in giudizio la proprietaria dell’appartamento limitrofo, nonché la società
conduttrice dello stesso.
Premesso, difatti, che il Regolamento
condominiale dell’edificio prevedeva
che i singoli appartamenti dovessero
essere adibiti esclusivamente allo svolgimento di libere attività professionali,
Versamenti ingiustificati sul conto pari a compensi non dichiarati
Corte di Cassazione, Sentenza
n 16697 del 9 agosto 2016
Per i lavoratori autonomi, è stata dichiarata illegittima la disposizione
sulle m ovim entazioni bancarie non
giustificate, secondo cui si presumeva che i prelevamenti dovessero considerarsi compensi non dichiarati,
da recuperare a tassazione.
Non è così, invece, per i versamenti
operati su propri conti correnti, per
i quali resta invariata la presunzione legale posta a favore dell’Erario.
Inoltre, essendo presunzione legale, non è necessario che soddisfi
i requisiti di gravità, precisione e
concordanza. Quindi, sottolinea la
sentenza in commento, è il contribuente che deve dimostrare che gli
elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili
ad operazioni imponibili, fornendo
una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di
ogni versamento bancario, in modo
da dimostrare come ciascuna delle
operazioni effettuate sia estranea a
fatti imponibili.
la condomina convenuta aveva invece
locato il suo appartamento ad una società che lo aveva destinato a centro
estetico; attività che aveva comportato
la diffusione di musica ad alto volume
e l’utilizzo “in maniera smodata” delle
strutture dell’edificio. Sicché i ricorrenti chiedevano venisse accertato la
legittimità del cambio di destinazione
d’uso e la condanna alla immediata
cessazione delle attività predette.
La Suprema Corte, nell'accogliere la
relativa censura, ha dato atto che nell'
atto di acquisto dell’immobile poi adibito a centro estetico, vi fosse un riferimento, seppur generico, al Regolam
ento condominiale com prensivo di
obblighi e divieti per i condomini. E
tanto bastava a renderlo vincolante
per l’acquirente, anche in m ancanza
di t rascrizione. La trascrizione serve
normalmente a risolvere conflitti tra
diritti reciprocamente incompatibili,
facendo prevalere quello il cui atto di
acquisto sia stato inserito prioritariamente nel registro immobiliare. Ma
una tale situazione di conflitto non si
verifica quando una proprietà viene
espressamente acquistata come limitata da diritti altrui, per i quali una
precedente trascrizione non è quindi
indispensabile, in quanto il bene non
è stato trasferito come libero, né l’acquirente può pretendere che lo diventi
a posteriori per il meccanismo della
“inopponibilità”. Per cui – conclude la
Cassazione– la Corte d’appello ha errato decidendo nel senso della necessità
di trascrizione del Regolamento condominiale e della inopponibilità della
clausola limitativa de qua, essendo il
Regolamento comunque richiamato
nel contratto di acquisto.
Pag 41
giurisprudenza
Le spese per il CTU si possono compensare
Corte di Cassazione, Sentenza n 17739 del 7 settembre
2016
Poiché le spese per la consulenza tecnica d'ufficio rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli articoli 91 e 92 cpc, il giudice di
merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null'altro
che una variante verbale della tecnica
di compensazione espressa per frazioni dell'interno ai sensi dell'art 92 cpc
ammissibile anche in presenza di una
parte totalmente vittoriosa.
È questo il principio di diritto precisato dalla Corte di Cassazione, sezione
sesta civile, nella sentenza in esame
pronunciandosi su una questione
riguardante la compensazione delle
spese di c.t.u.
I ricorrenti incidentali deducono che
la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto legittima la compensazione delle spese di
c.t.u. fra tutte le parti in misura di un terzo per ciascuna:
tale decisione è ritenuta violare il consolidato principio
in base al quale la parte interamente vittoriosa non deve
sopportare le spese di causa neppure parzialmente, sia in
quanto, sotto il profilo del vizio motivazionale, essa non
considera che la consulenza tecnica per sua stessa natura è utilizzata per accertare questioni d'interesse comune
alle parti. Tuttavia, evidenziano gli Ermellini, la giurisprudenza di Cassazione ha visto contrapporsi due contrastanti orientamenti.
Il primo indirizzo afferma che viola
l'articolo 91 c.p.c., la disposizione del
giudice che pone parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa
il compenso liquidato a favore del
consulente tecnico d'ufficio, perché
neppure in parte essa deve sopportare le spese di causa, né rileva che
siano state compensate tra le parti le
spese giudiziali (Cass. nn. 6301/ 07 e
14925/ 10).
Nel medesimo senso si è anche affermato che disposta la compensazione,
per giusti motivi, delle spese giudiziali, il giudice del merito non può disporre la ripartizione
per quote uguali, tra la parte totalmente vittoriosa e quella
soccombente, delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio, perchè tale statuizione, ponendo
una parte delle predette spese a carico della parte totalmente vittoriosa, viola il principio dell'articolo 91 c.p.c.,
che esclude la possibilità di condanna di questa parte al
Pag 42
pagamento, anche parziale, delle spese di causa (Cass. nn.
6432/02, 3237/ 00 e 6228/ 92).
In senso opposto, invece, si è detto che compensando le spese
processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza
tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la
parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna
di quest'ultima alle spese di lite, atteso
che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica
d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché
mezzo di prova in senso proprio, è un
atto compiuto nell'interesse generale
della giustizia e, dunque, nell'interesse
comune delle parti (Cass. n. 1023/ 13).
Quindi, il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione
delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle
spese di c.t.u. fra parte soccombente e parte totalmente vittoriosa, senza con ciò violare il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (articolo 91 c.p.c.), dato che la compensazione
delle spese processuali è soltanto esclusione del rimborso, e
dunque negazione della condanna: e ciò, spiegano i giudici,
tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio
è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio
fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso
proprio, costituendo, dunque, un atto
necessario del processo che l'ausiliare
compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse
comune delle parti (Cass. nn. 17953/
05, 21701/ 06 e 2858/ 99).
La Sesta sezione sceglie, dunque, di
aderire a questo secondo indirizzo,
ritenendo senz'altro corretta l'equiparazione delle spese di c.t.u. a tutti gli
altri costi del processo suscettibili di
regolamento ai sensi degli articoli 91
e 92 c.p.c.. Il principio di soccombenza copre, nei limiti della prima parte
dell'articolo 91 c.p.c., comma 1, tanto
le spese interne quanto quelle esterne
al rapporto di patrocinio.
Ciò che, invece, non appare condivisibile, concludono i giudici, è che la compensazione (s'intende, interna) delle spese
di c.t.u. esponga la parte interamente vittoriosa ad un inammissibile pagamento delle spese processuali, in violazione
dell'opposto principio (non revocato in discussione) elaborato dalla giurisprudenza.
Vita
Albo
di collegio
Tutti gli aggiornamenti
dell’albo professionale
Seduta del Consiglio Direttivo del 4 ottobre 2016
Iscrizioni
n Albo
2494
Nominativo
BERETTA DAVIDE
Residenza
Schignano
Cancellazioni
n Albo
1427
2324
Nominativo
DE FILIPPI ERMANNO
BIANCHI FEDERICA
Residenza
Grandate
Cermenate
Iscrizione Praticanti
n Registro
Nominativo
Residenza
2409
BOBBA MASSIMO
Menaggio
2410
CAMPONI NICOLA
Lurate Caccivio
2411
GRACI OSCAR BIAGIO Bulgarograsso
2412
LAZZARINI MARTA
LuMisinto (Mb)
2413
MONTANARI SAMUELE Lipomo
2414
RIGAMONTI LUCA
Rogeno (Lc)
2413
SANTAMBROGIO DARIO Cadorago
Seduta del Consiglio Direttivo del 18 ottobre 2016
Iscrizione Praticanti
n Registro
Nominativo
2416
ANDREANI KEVIN V.
2417
BURASCHI IVAN
2418
KOSHI ANDREA
Residenza
Veduggio con Colzano
Albavilla
Merone
Iscrizione Praticanti
n Registro
Nominativo
Residenza
2425
BORRACCINO FRANCESCA Inverigo
2426
MARCHIORI THOMAS Rogeno
Cancellazione Praticanti
n Registro
Nominativo
2337
CENTOLANZA PAOLO
2414
RIGAMONTI LUCA
Residenza
Inverigo
Rogeno
Seduta del Consiglio Direttivo del 8 novembre 2016
Seduta del Consiglio Direttivo del 15 dicembre 2016
Iscrizione Praticanti
n Registro
Nominativo
2419
BOSISIO MARTINA
2420
DELL’ERA NICOLA
2421
FERRAIO ANDREA
2422
FERRARIO LUCA
2423
MERCURI MIRKO
2424
ROSSINI CHRISTIAN
Cancellazione Albo
n Albo
Nominativo
2407
FIORONI MIRKO
2957
PORRO CLAUDIA
2204
BERTACCO DUILO
2754
BONFANTI GIOVANNI
1588
LUISETTI UMBERTO
2904
ROBBIANI ALBERTO
2417
REDAELLI CARLO
2613
SARACENO DANIE
Residenza
Valbrona
Marnate
Porlezza
Vertemate Mi
Albese con C.
Rovello Porro
Inverigo
Lipomo
Iscrizione Praticanti
n Registro
Nominativo
2427
CRIPPA MATTIA
2428
LIRONI LUCA
2429
VICINO GABRIELE
Residenza
Porlezza
Erba
Cantù
Residenza
Inverigo
Musso
Proserpio
Cantù
Fino Mornasco
Pontelambro
Seduta del Consiglio Direttivo del 29 novembre 2016
Cancellazioni
n Albo
2358
2749 Nominativo
CONSONNI LUIGI
PASTORELLI STEFANO
Residenza
Mariano Comense
Erba
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il Triangolo
Vita di Collegio
di Rachele Bonetti
Premiata la fedeltà
alla professione
Nella serata del 29 novembre scorso, sono stato consegnate
le onorificenze ai Colleghi iscritti all'Albo Professionale da 37 e
da 50 anni, che non hanno potuto partecipare alla serata del
17 giugno. I premi sono stati consegnati dal Presidente geom.
Corrado Mascetti e dai Consiglieri del Collegio Geometri
Nell'immagine in alto le targhe ricordo, in quella in basso foto di gruppo dei premiati
Pag 44
Vita
di collegio
Nell'immagine qui in alto il presidente del Collegio di Como
premia Silvio Giussani (50 anni)
Nella foto il presidente del Collegio di Como
premia Roberto Zoppi (37 anni)
Nella foto il presidente del Collegio di Como
premia Roberto Pratobevera (37 anni)
Nei giorni successivi sono state consegnate le onorificenze ai Colleghi Barella Marco (50 anni) e Mambretti Siro (37 anni)
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Notizie Utili
il Triangolo
IL TRIANGOLO
Rivista trimestrale d’informazione tecnico - professionale
del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Como
Numero 4/2016
Autorizzazione del tribunale di Como
n. 204 del 26 ottobre 1968
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Geom. Luraschi Laura - Geom. Marzari Giuseppina
Geom. Mascetti Corrado - Geom. Mella Oscar
Geom. Pagani Mascia - Geom. Scacchi Gianluca
Geom. Tavecchio Angelo - Geom. Zanotta Carlo
Hanno inoltre collaborato
Elena Barezzani - segreteria del Collegio
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