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PRIME RIFLESSIONI SUL NOLEGGIO OCCASIONALE
Nel Supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 marzo 2012 è stato
pubblicato il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, il c.d. “Decreto Liberalizzazioni”, convertito
con modifiche nella Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”̀.
Il suddetto Decreto, al Capo III, con rubrica “Misure per la portualità e l’autotrasporto e
l’agricoltura”, introduce diversi provvedimenti di modifica e integrazione per il comparto nautico.
Tra le novità, merita un approfondito esame, l’art. 59-ter, rubricato “Semplificazione nella
navigazione da diporto”, introdotto per l’appunto in sede di conversione.
Tale norma introduce nel D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (il c.d. Codice della nautica da
diporto, d’ora in avanti il “Codice”), nel capo II del titolo III (dedicato al “Noleggio”), dopo l’articolo
49, un nuovo articolo, l’art. 49-bis, rubricato “Noleggio occasionale”.
Art. 59-ter. Semplificazione nella navigazione da diporto.
1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel capo II del titolo III, dopo
l’articolo 49 è aggiunto il seguente:
«Art. 49-bis. - (Noleggio occasionale). – 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il
turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di
imbarcazioni e navi da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale,
attività̀ di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale
dell’unità.
2. Il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto possono essere assunti dal
titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione ovvero attraverso
l’utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui
all’articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei
titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il
conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale
diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo
accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad
esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l’effettuazione del noleggio è
subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità̀
telematiche, all’Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente,
nonché́ all’Inps ed all’Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell’ultimo periodo del comma
2. L’effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto
comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre
la mancata comunicazione all’Inps o all’Inail comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo
3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2002, n. 73.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le
modalità̀ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall’attività̀ di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a
richiesta del percipiente, sempreché́ di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con
esclusione della detraibilità̀ o deducibilità̀ dei costi e delle spese sostenute relative all’attività̀ di
noleggio. L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto relativo all’imposta sul reddito delle
persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la
liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva di cui al
presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite modalità̀ semplificate di documentazione e di
dichiarazione dei predetti proventi, le modalità̀ di versamento dell’imposta sostitutiva, nonché́ ogni
altra disposizione utile ai fini dell’attuazione del presente comma. La mancata comunicazione
all’Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità̀ di fruire del
regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal
medesimo regime”.
1) Inquadramento sistematico, legittimati all’esercizio e ambito di applicazione.
a) E’ doveroso, in apertura dell’esame dell’art. 49-bis, inquadrare sistematicamente il nuovo
istituto. Sebbene si differenzi dal noleggio - per il fatto di non essere suscettibile di applicazione,
come vedremo in appresso, dell’art. 2 del Codice - il noleggio occasionale è da considerare una
species del più grande genus noleggio, e pertanto a lui si applica la relativa disciplina (1). Riprova
di tale inquadramento sono il volontario inserimento da parte del legislatore dell’art. 49-bis
immediatamente dopo le norme relative al noleggio e l’inciso contenuto in principio del comma 3
(“Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo”) che considera applicabili le previsioni del
titolo III sui contratti di utilizzazione.
b) Al comma 1 il legislatore indica i soggetti legittimati all'esercizio del noleggio
occasionale, e precisamente il “titolare persona fisica”, ovvero “l'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria”.
Colpisce, immediatamente, l’utilizzo in senso atecnico, da parte del legislatore, della
dicitura “titolare persona fisica”, che nel linguaggio comune s’identifica col proprietario persona
fisica, mentre, giuridicamente, deve identificarsi con qualsiasi soggetto legittimo di un rapporto
1
( ) Cfr. Artt. 47, 48 e 49 del Codice in tema di noleggio di unità da diporto.
giuridico, non semplicemente col proprietario. Perché il legislatore non ha utilizzato la parola
“proprietario”? E’ stata una mera imprecisione? Oppure perché nel concetto di titolare intende far
confluire tutti i soggetti che hanno una titolarità di diritti sul bene, e precisamente il proprietario, il
conduttore, il comodatario, etc. Aderendo a questa ricostruzione si realizzerebbe anche la finalità
della norma, ovvero ”incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico”!
Considerando, invece, l’”utilizzatore a titolo di locazione finanziaria”, il legislatore non
distingue tra persona fisica e persona giuridica: ci si chiede, in questo caso, se si tratti di una mera
dimenticanza, oppure se il legislatore abbia voluto estendere l’esercizio del noleggio occasionale
anche agli utilizzatori persone giuridiche? Un’interpretazione letterale della norma dovrebbe far
propendere per tale ultima ricostruzione; ma, è anche possibile che il legislatore abbia voluto
indicare, per simmetria con l’inciso “titolare”, che anche l’utilizzatore dovesse essere una persona
fisica.
Nessun cenno della norma, invece, sulla bandiera battuta dall’unità. Così costruita la
fattispecie sembrerebbe possibile applicare il noleggio occasionale anche in caso sia esercitato su
unità che battono bandiere non italiane.
c) Altro aspetto da considerare è il concetto di occasionalità: il noleggio è occasionale se
viene effettuato di rado, di tanto in tanto? Qual è il limite che separa l’occasionalità dall’abitualità?
Non è agevole dare una risposta esaustiva, giacché non esistono regole che, facendo
riferimento a criteri temporali o ad altri parametri, consentano di individuare in maniera netta le
differenze che distinguono le attività abituali da quelle occasionali. Gli enti preposti hanno più volte
precisato che, essendo molto incerta la distinzione tra “abitualità” e “occasionalità”, la valutazione
circa l’esistenza dell’uno o dell’altro elemento deve essere fatta “caso per caso sulla base delle
situazioni di fatto riscontrabili in concreto”. In linea generale “per attività svolta in forma abituale
deve intendersi un normale e costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo
continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità”.
In sostanza, l’elemento dell’abitualità abbinato a quello della professionalità sta a delimitare
un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Per
contro, il significato di occasionale traduce i caratteri della contingenza, della eventualità e della
secondarietà. Parrebbe, quindi, che il limite debba essere rinvenuto nel carattere della
professionalità.
d) Il primo comma precisa, altresì, su quali unità si possa esercitare il noleggio occasionale,
ovvero sulle imbarcazioni e sulle navi. In questo inciso il legislatore si è allineato all’ambito di
applicazione del Decreto Titoli (2).
e) L’ultimo periodo del comma 1, art. 49-bis in commento stabilisce che tale forma di
2
( ) D.M. 10 maggio 2005, n. 121, rubricato “Regolamento recante l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto”,
in Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 154 del 7 luglio 2005. E’ evidente che il legislatore abbia perso una preziosa occasione per
riprendere e definire l’annosa questione del noleggio su natanti, che, a parere dello scrivente, presenta un tipico caso di applicazione
normativa difforme a fattispecie identiche, utilizzando come oggetto del discrimine la mera lunghezza dell’unità da diporto utilizzata!
noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità (il c.d. “diporto commerciale”).
Le unità da diporto adibite a noleggio occasionale non sono, pertanto, soggette
all’applicazione dell’art. 2 del Codice (3) e, in particolare, al regime di annotazione dell’utilizzazione
a fini commerciali nei relativi registri di iscrizione e riportati nella licenza di navigazione, nonché,
soprattutto, al regime di esclusività dell’utilizzo delle unità adibite a fini commerciali di cui all’ultimo
comma del medesimo art. 2. Non potrà neppure avere le agevolazioni in tema di detraibilità o
deducibilità dei costi e delle spese sostenute per tal esercizio, e precisamente, tra le altre, la non
imponibilità IVA, ex art. 8-bis del d.P.R. 633/1972, alla fornitura di carburante di cui beneficiano le
unità da diporto impiegate in attività di noleggio e l’esenzione dall’imponibilità IVA in caso di
acquisto o l’importazione di unità da diporto destinate ad attività commerciali.
A questo punto ci si chiede se imbarcazioni e/o navi utilizzate esclusivamente per fini
commerciali possano svolgere attività di noleggio occasionale? Dal tenore della norma non si
riscontra alcun impedimento in tal senso.
2) Conduzione dell’unità adibita a noleggio occasionale e titolo abilitativo.
a) Il comma 2 dell’art. 49-bis prevede che il comando e la condotta dell’imbarcazione da
diporto possano essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell’imbarcazione ovvero attraverso l’utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del
possesso della patente nautica di cui all’articolo 39 del Codice (4), derogando così alle disposizioni
3
( ) Art. 2. Uso commerciale delle unità da diporto. - “1. L’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a
scopo sportivo o ricreativo.
2. L’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l’indicazione delle
attività̀ svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società̀ , esercenti le suddette attività̀ commerciali e degli
estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli
estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
3. Qualora le attività̀ di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell’Unione europea,
l’esercente presenta all’autorità̀ marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona una
dichiarazione contenente le caratteristiche dell’unità, il titolo che attribuisce la disponibilità̀ della stessa, nonché̀ gli estremi della polizza
assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità̀ civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso.
Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità̀ , deve essere mantenuta a bordo.
4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività̀ a cui sono adibite.”
4
( ) Art. 39. Patente nautica. - 1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria
nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
•
per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
•
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a
bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc
se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro
bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente
per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia
dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), é richiesto
il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
•
a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
•
b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
•
c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per
le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
citate in tema di istituzione e disciplina dei titoli professionali del diporto.
Il titolo professionale è, tuttavia, necessario se il noleggio occasionale si esercita su navi da
diporto.
E’ la grande novità istituita col noleggio occasionale. L’esigenza di liberalizzazione che ha
spinto il legislatore a prescindere dai titoli professionali si sarebbe potuta assecondare in altro
modo: in tal modo, infatti, consentendo alle persone fisiche di noleggiare in via “agevolata”, sono
discriminate le società di charter, alle quali, invece, le norme sul decreto titoli si applicano. Sorge,
pertanto, un nuovo caso di applicazione normativa difforme a fattispecie identiche!
b) Il comma 2 dell’art. 49, nell’ultimo capoverso specifica quale regime deve applicarsi per il
caso in cui il titolare persona fisica o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria nell’esercizio
dell’unità si affidi a personale diverso, e precisamente tali prestazioni lavorative devono essere
comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70, comma 1 (5), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che ad esse si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 72 (6) del citato decreto legislativo n. 276/2003.
4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli
sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che
le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile
per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono
equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed abilita al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto indicate
per le rispettive categorie:
•
a) Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
•
b) Categoria B: comando di navi da diporto;
•
c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.
5
( ) Art. 70. Definizione e campo di applicazione. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura
meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero
in procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate
o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a
calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà
e bis) dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del CC, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.
e ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.
6
( ) Art. 72. Disciplina del lavoro accessorio. - 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le
rivendite autorizzate uno o più̀ carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività̀ lavorative affini a quelle di cui
all’articolo 70, comma 1, nonché́ del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all’atto della restituzione
dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali
all’INPS, alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del
valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del
buono, e trattiene l’importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
4-bis. Con riferimento all’impresa familiare di cui all’articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva
e assicurativa del lavoro subordinato.
5. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto, individua le aree e il concessionario del servizio attraverso cui
avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei
contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Il termine per l’adozione del decreto di cui al comma
Nel caso in cui, pertanto, per la conduzione dell’unità si utilizzi ulteriore personale, per tali
prestazioni di lavoro, considerate di tipo accessorio, il titolare o l’utilizzatore dovranno provvedere
al pagamento delle spettanze al prestatore di lavoro occasionale ed effettuare il versamento per
suo conto dei contributi per fini previdenziali all’INPS, alla gestione separata in misura pari al 13
per cento, e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento.
Di contro, il prestatore di lavoro accessorio percepirà il proprio compenso, con esenzione
da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato.
3) Adempimenti amministrativo-burocratici per l’esercizio del noleggio occasionale.
Il comma 3 dell’art. 49-bis prevede che l’esercizio del noleggio è subordinata
esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche,
all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto territorialmente competente, nonché all’Inps ed
all’Inail, nel caso di impiego di ulteriore personale.
L’inciso posto in principio del comma in oggetto “Ferme restando le previsioni di cui al
presente titolo” fa conseguire, anche per il noleggio occasionale, l’applicazione di tali norme, e, tra
le altre, l’obbligo di redazione di un contratto redatto per iscritto a pena di nullità e tenuto a bordo in
originale o in copia conforme, nonché l’ammissibilità del contratto di subnoleggio.
Alla violazione dell’obbligo di comunicazione conseguono sanzioni, e precisamente se si
effettua noleggio occasionale in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto si applica la
sanzione di cui all’articolo 55, comma 1, del Codice (7); mentre in assenza di comunicazione
all’Inps o all’Inail si l’applicano le sanzioni di cui all’articolo 3, comma 3 (8), del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2002, n. 73 in tema di
emersione del lavoro irregolare.
4) Rimando normativo.
Nel comma 4 dell’art. 49-bis, troviamo un rimando normativo attraverso il quale il legislatore
demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di emanare un decreto ministeriale al
fine di definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il quale dovrebbe
1, dell’art. 72, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7
( ) Art. 55. Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento
della navigazione da diporto. - 1. Chiunque esercita le attività̀ di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed
insegnamento della navigazione da diporto senza l’osservanza delle formalità̀ di cui all’articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni
da diporto per attività̀ diverse da quelle a cui sono adibite, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.
8
( ) Art. 3. Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare. 3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già̀ previste
dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì̀ la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro
effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna
giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo
delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è
aumentato del 50 per cento. chiarire, per esempio, tra i tanti dubbi interpretativi del comma 3, se la comunicazione debba
essere effettuata una sola volta, oppure precedentemente ad ogni esercizio dell’unità come
noleggio occasionale.
Si spera vivamente che il decreto sia emanato, altrimenti ci si troverebbe di fronte ad un
ulteriore caso di lacuna normativa (9).
5) Aspetti fiscali e impositivi.
La disciplina del noleggio occasionale è completata da una serie di disposizioni che
tracciano il suo regime fiscale e impositivo.
a) Il comma 5 dell’art. 49-bis prevede che i proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al
comma 1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a
30.000 euro annui, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali,
nella misura del 20 per cento.
Che tipo di limite è questo dei 30.000,00 euro? Se si supera si abbandona il noleggio
occasionale a beneficio del noleggio normale? E’ semplicemente un limite oltre al quale si perde la
possibilità di usufruire dell’imposta sostitutiva del 20%? La norma, anche in questo punto, è poco
chiara: ma, considerando l’inciso di cui all’ultimo capoverso del comma 5 - dove è prevista quale
sanzione in caso di mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate, prevista dal comma 3, la
preclusione al percipiente della possibilità̀ di fruire del regime tributario sostitutivo citato, o la
decadenza dal medesimo regime – si è propensi ad orientarsi verso quest’ultima strada, e
precisamente che il limite dei 30.000,00 euro annui non sia un elemento costitutivo della
fattispecie, ma semplicemente il limite superato il quale il soggetto perde l’agevolazione tributaria
citata (cedolare secca).
b) Non essendo una manifestazione dell’esercizio commerciale del diporto è bene ribadire
che l’esercizio avviene con esclusione di detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute
relative all’attività di noleggio.
c) L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto relativo all’imposta sul reddito delle
persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la
9
( ) Si ripeterebbe una situazione simile a quella accaduta in ambito di sicurezza del lavoro. Com’è noto, dal 16 Maggio 2011 ogni
nave/imbarcazione da diporto, (non è chiaro se solo a quelle che sono impiegate in uso commerciale o anche a quelle in uso privato), è
soggetta al Decreto Legislativo 81/2008 (testo unico della sicurezza del lavoro).
Questa è stata la conseguenza della mancata emissione del Decreto previsto dall’articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, che avrebbe
dovuto dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento tra il D.Lgs. 81/2008 ed il D.Lgs. 272/99, concernente la
sicurezza e salute dei lavoratori nell’ambito delle operazione e servizi portuali. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3 D.Lgs. 81/2008, alla
scadenza del termine previsto per l’emanazione del suddetto Decreto, previsto per il 15 Maggio 2011, il D.Lgs. 272/99 si intende
abrogato. Di conseguenza, sono venute meno le norme speciali che riconoscono le particolari condizioni per imprese e
lavoratori che operano a bordo alle navi.
Si possono ben immaginare le conseguenze - sia nell’organizzazione di bordo, che nella possibilità di un’applicazione funzionale e non
soltanto formale della norma intesa a tutelare la salute del lavoratore - dell’applicazione a bordo delle navi da diporto del D.Lgs.
81/2008, senza tener conto delle esistenti specificità, riconosciute fino ad adesso dall’ordinamento.
liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva di cui al
presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
In sostanza, la norma indica, semplicemente, come termine per il pagamento quello del 16
giugno. In merito al resto rimanda alle norme dettate in tema d’imposte sui redditi (10).
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite modalità
semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento
dell’imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione del presente
comma.
Vi è, infine, riguardo a tali modalità di documentazione (eventuale fattura) e dichiarazione
delle somme percepite e di versamento delle imposte, un altro rimando normativo, con il quale il
direttore dell’Agenzia dell’Entrate dovrà provvedere in tal senso.
Avv. Antonello Meloni
Tel: 334.7079840
Web: www.studiolegalemeloni.eu
Mail: [email protected]
10
( ) D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, rubricato “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, e modifiche
successive.