22-12-2016 Segnalazione presunta attività abusiva nel

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Transcript 22-12-2016 Segnalazione presunta attività abusiva nel

Roma, 22 dicembre 2016
prot.U/273/2016
Tramite pec:
[email protected]
Al Sig.
SINDACO DEL COMUNE DI RIMINI
Tramite pec:
[email protected]
Al
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI
RIMINI
Sopralluoghi nei Circoli Privati
Il sottoscritto Sig. Giampaolo Scagliola nella qualità di Coordinatore Nazionale Commissione
Abusivismo della SILB (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo)
con sede in Roma – Piazza G. G. Belli n. 2: segnala quanto segue:
Il circolo privato “*********” Via ******** Rimini pare che organizzi serate danzanti molto simili
a quelle che solitamente si organizzano nei locali di pubblico spettacolo aperte a tutti con le stesse
modalità di accesso ,previo il pagamento di un biglietto di entrata , con le stesse scadenze del sabato ,
della domenica e dei giorni festivi ,eludendo se così fosse , tutte le regole ferree del circolo privato
Piazza G.G. Belli 2- 00153 Roma. Tel. 06.583921 Fax 06.58348955 www.silb.it [email protected]; [email protected]
C.F. 97016090587
con evidenti vantaggi per il circolo stesso ed una malsana concorrenza sleale nei confronti degli
esercizi pubblici.
premesso che
la scrivente associazione di categoria denuncia da tempo il comportamento scorretto di coloro che
“mascherandosi” da circolo privato, ne traggono rilevanti vantaggi da un punto di vista fiscale,
esercitano di fatto una vera e propria attività imprenditoriale, dando luogo ad una vera e propria
concorrenza sleale nei confronti di quelle imprese che gestiscono pubblici esercizi e locali da ballo
senza eludere il fisco
considerato che
-il Legislatore con l’emanazione del D.P.R. n. 235 del 4 aprile 2001 “Regolamento recante
semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti
di alimenti e bevande da parte di circoli privati” ha finalmente varato un provvedimento incisivo in
grado di potere debellare definitivamente il dilagante fenomeno sopra richiamato;
-tale obiettivo è stato raggiunto vincolando il procedimento amministrativo per l’apertura di un
circolo privato, stabilendo che la somministrazione di alimenti e bevande deve essere riservata
esclusivamente ai soci, previa applicazione della normativa fiscale di cui al Tuir (Testo Unico delle
Imposte sui Redditi);
-il d.p.r. sopra menzionato prevede due particolari tipologie di attività non lucrative:
a) associazioni e circoli di cui all’art. 2 aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno (es. ACLI, ANMIL, ANMIC, ARCI, AICS,
UISP, AUSER)
b) quelle di cui al successivo art. 3, non aderenti ai medesimi enti o organizzazioni, soggette ad
autorizzazione del sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio, previa presentazione di
una domanda;
- con l’art. 30, comma 1 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in l. 28
gennaio 2009, n 2, con provvedimento del 2 settembre 2009 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il
modello EAS affinchè gli enti associativi possano comunicare i dati rilevanti ai fini fiscali;
-la giurisprudenza ha indicato le caratteristiche appresso indicate in presenza delle quali l’attività in
concreto svolta non sostanzia un circolo privato bensì una vera e propria attività di pubblico esercizio
con spettacoli musicali e precisamente ha indicato:
1)i clienti possono accedere immediatamente ai locali del circolo semplicemente compilando una
domanda di adesione all’ente associativo;
2)lo spettacolo con musica dal vivo sia stato ampiamente pubblicizzato omettendo la frase:
“pubblicità riservata ai soci del circolo”;
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3)le dimensioni e le caratteristiche strutturali dei locali siano tali da far apparire evidente la natura
imprenditoriale dell’attività ivi esercitata;
4)la spese di gestione risultino assai cospicue;
5)vi sia un rilevante numero di persone presenti all’interno dei locali
ritenuto che
-il personale della polizia municipale chiamato ad effettuare l’ispezione nei locali di un presunto
circolo privato dovrebbe procedere ad accertare preventivamente che l’ingresso al locale sia
consentito esclusivamente alle persone in possesso della tessera associativa;
-sarebbe opportuno che gli agenti di p.m. redigano un verbale delle operazioni svolte, in cui siano
descritte le caratteristiche strutturali dei locali e ogni altro elemento utile accertato in occasione
dell’ispezione;
-una volta esaminati i titoli abilitativi all’esercizio dell’attività (Dia per l’apertura del circolo privato
adibito alla somministrazione di alimenti e bevande, atto costitutivo e/o statuto, affiliazione per
l’anno in corso, contratto di locazione dei locali, Dia o notifica sanitaria, permesso a costruire,
agibilità e destinazione d’uso dei locali), è indispensabile identificare un numero congruo di
frequentatori del circolo per verificare se gli stessi, anche attraverso l’esibizione della tessera
associativa, risultino effettivamente soci o meno;
-il possesso della tessera associativa non dimostra di per sè l’effettiva partecipazione alla vita
associativa dell’ente;
-dal controllo fiscale dell’ente associativo potrebbe essere appurato che, nell’ambito del presunto
circolo privato, non venga perseguito alcun fine statutariamente previsto poiché il comportamento del
presidente pro tempore, suffragato dagli atti emanati dagli organi direttivi, potrebbe dimostrare che
egli non presenta agli associati alcun rendiconto della gestione effettuando a sua discrezione
l’acquisto dei beni destinati al bar/ristorante, di attrezzature per intrattenimento, riscuotendo inoltre a
suo favore i corrispettivi derivanti dall’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
-la mera elaborazione formale dello statuto, secondo i dettami della normativa fiscale vigente, non
può suffragare l’effettiva osservanza di quanto in esso esplicitato, tanto che la Corte Costituzionale
ha affermato la necessità di una valutazione della reale natura dell’ente e dell’attività in concreto
esercitata, alla stregua di obiettivi criteri desumibili dall’insieme delle norme dell’ordinamento;
-è quindi utile esaminare i verbali di assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione per
verificare se siano mai state effettuate riunioni con all’ordine del giorno argomenti connessi alle
attività sociali e assistenziali previste dallo statuto. Tali circostanze potranno servire a dimostrare che
non è stato organizzato alcun incontro, dibattito o seminario afferente le finalità sopra richiamate.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto il sottoscritto nella spiegata qualità
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invita
le Amministrazioni in indirizzo a procedere ad un controllo mirato al circolo ********* e se
effettivamente riscontrato , ad eliminare tutte quanto segnalato al fine di condurre l’attività del
circolo a quella per la quale era stato costituito , osservando in futuro la massima attenzione
nell’esecuzione dei sopralluoghi presso i cd. circoli privati.
Chiede
alle Autorità e Pubbliche Amministrazioni in indirizzo, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze, di verificare quanto segue:
-
se l’attività suddetta è provvista della licenza di agibilità di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. previa
verifica tecnica della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
-
se è autorizzata ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. e della Legge 25/8/1991, n. 287;
-
se è altresì munita dell’autorizzazione sanitaria, della autorizzazione di agibilità, se ha ottemperato
agli obblighi di cui alla Regola Tecnica del D.M. del Ministero dell’Interno n. 149/96.
In caso negativo, si chiede di adottare con la massima urgenza tutte le iniziative opportune e
necessarie per far cessare immediatamente l’attività in premessa indicata e per sanzionare
penalmente ed amministrativamente i responsabili.
Ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241. artt. 22 e seguenti il sottoscritto – avendone specifico e rilevante
interesse giuridico, dovendo tutelare diritti e interessi delle aziende associate in conformità alle finalità
Statutarie dell’associazione – chiede di avere accesso agli atti del procedimento che si andrà ad instaurare
in sede amministrativa a seguito della presente e di essere informato sulle adottande iniziative e sui
relativi risultati e provvedimenti adottati.
Si evidenzia l’entrata in vigore il DPR 151 del 1 agosto 2011 che nell’elenco delle attività soggette alle
visite e ai controlli di prevenzione incendi il punto 65 recita: Locali di spettacolo e di intrattenimento in
genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato con capienza superiore a
100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le
manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Allegati N.5: esempi di un controllo fatto da organi di vigilanza come pubblicato sulla rivista
Anci
Distinti saluti
Coordinatore Nazionale Commissione Abusivismo
Giampaolo Scagliola
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