ecc.mo tribunale di trento sez. lavoro ricorso ex art. 414

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      AVV.ANTONIO DE ANGELIS

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ECC.MO TRIBUNALE DI TRENTO SEZ. LAVORO RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 CPC E CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Per i Sig.ri: - Aprile Simona, nata a Modica il 03.01.1977, residente in Folgaria, via E. Colpi n. 13, c.f: PRLSMN77A43F258N; - Barbuto Silvia, nata a Napoli il 04.08.1976, residente in Rovereto, via Scala della Torre n. 9, c.f: BRBSLV76M44F839G; - Baroldi Anna Maria, nata a Rovereto il 12.04.1976, residente in Villa Lagarina, via Roberti n. 10, c.f: BRLNMR76D52H612H; - Benoni Martina, nata a Rovereto il 21.11.1978, residente in Bolognano d’Arco, via Stazione n. 3F, c.f: BNNMTN78S61H612N; - Bolner Maddalena, nata a Trento il 21.09.1972, residente in Trento, via Milano n. 41, c.f: BLNMDL72P61L378D; - Boscato Maria Antonietta, nata a Napoli il 15.10.1973, residente in Frattamaggiore, via Atllana n. 56, c.f: BSCMNT73R55F839M; - Calabrese Carmelo, nato a Scicli il 20.12.1970, residente in Caldonazzo, via della Villa n. 133, c.f: CLBCML70T20I535O; - Carraro Cristina, nata a Mirano il 19.05.1971, residente in Stenico, via Risorgimento n. 24, c.f: CRRCST71E59F241A; - Casalino Agostino, nato a Taranto il 22.05.1974, residente in Taranto, via delle Tre Croci n. 13, c.f: CSLGNT74E22L049E; - Di Leo Stefania, nata a Salerno il 25.08.1979, residente in Tione di Trento, via San Vigilo n. 2, c.f: DLISFN79M65H703T ; - Furlan Katia Lucia, nata a Lamon il 13.11.1978, residente in Cavalese, via Pavia n. 1, c.f: FRLKLC78S53E429F; - Gennari Arianna, nata a Borgo Valsugana il 27.07.1970, residente in Trento, via 1

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Brescia n. 133, c.f: GNNRNN70L67B006D; - Giordano Alessandra, nata a San Giovanni Rotondo il 22.08.1977, residente in Storo, via di Vil n. 16, c.f: GRDLSN77M62H926R; - Grassi Elisa, nata a Tione il 23.03.1967, residente in Storo, via del Mercato n. 29, c.f: GRSLSE67C63L174I; - Guarnieri Arcangelo Antonio Mario, nato a Caltanissetta il 13.01.1969, residente in Roncegno, via Waiz n. 10, c.f: GRNRNG69A13B429F; - Lazzara Morena, nata a Rovereto il 30.04.1970, residente in Bolzano, via Museo n.

41/a, c.f: LZZMRN70D70H330F; - Leveghi Chiara, nata a Trento il 21.07.1977, residente in Trento, via del Capitello n.

39, c.f: LVGCHR77L61L378Y ; - Leveghi Irene, nata a Trento il 02.08.1981, residente in Trento, via Sabbionara n. 23, c.f: LVGRNI81M42L378U; - Lonoce Lucia, nata a Grottaglie il 19.08.1975, residente in Fragagnano, via V.

Emanuele n. 43, c.f: LNCLCU75M59E205Q; - Lucian Chiara, nata a Feltre il 05.05.1980, residente in Transacqua, via Bellavista n.

2/a, c.f: LCNCHR80E45D530X; - Maino Giorgio, nato a Trento il 19.02.1960, residente in Trento, via Tomaso Gar n.

17, c.f: MNAGRG60B19L378D; - Marini Domenico, nato a Castel San Lorenzo il 31.05.1969, residente in Tesero, via Arestiezza n. 26/A, c.f: MRNDNC69E31C262E; - Masè Maddalena, nata a Trento il 21.03.1977, residente in Trento, via S. Bartolomeo n. 37, c.f: MSAMDL77C61L378Q; - Matuella Daniela, nata a Rovereto il 27.04.1975, residente Rovereto, via Driopozzo n.

32, c.f: MTLDNL75D67H612Z - Mercurio Francesco, nato a Taranto il 11.09.1978, residente in Lecce, viale Grassi n.

4/C, c.f: MRCFNC78P11L049D; - Miceli Luana, nata a Catania il 13.12.1975, residente in Pomarolo, via San Cristoforo n. 4, c.f: MCLLNU75T53C351H; - Molin Igor, nato a Venezia il 02.03.1981, residente in Riva del Garda, via Pernici n.

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13, c.f: MLNGRI81C02L736R; - Montanaro Anna Lucia, nata a Sava il 12.09.1966, residente in Pergine Valsugana, viale delle Nazioni Unite n. 79, c.f: MNTNLC66P52I467I; - Nencini Maria Antonietta, nata a Levico Terme il 27.04.1976, residente in Levico Terme, via Santa Croce n. 42, c.f: NNCMNT76D67E565W; - Parisi Michele, nato a Riva del Garda il 14.07.1983, residente in Arco, via Capitelli n.7/a, c.f: PRSMHL83L14H330W; - Previtali Paola, nata a Tione di Trento il 24.11.1980, residente in Comano Terme, via Cares n. 14, c.f: PRVPLA80S64L174S; - Sciumbata Lucia, nata a Cosenza il 13.12.1967, residente in Trento, via R. Belenzani n. 28, c.f: SCMLCU67T53D086N; - Serafini Maria Chiara, nata a Tione di Trento il 19.03.1980, residente in Pergine Valsugana, via delle Prede n. 3, c.f: SRFMCH80C59L174N; - Siddi Mauro, nato a Carbonia il 22.04.1964, residente in Sant’ Antioco, vico Roma n.

17, c.f: SDDMRA64D22B745G; - Siggillino Apollonia Giuseppina, nata a Grassano il 19.03.1969, residente in Trento, via delle Masere n. 9A, c.f: SGGPLN69C59E147P; - Tamburini Barbara, nata a Rovereto il 19.10.1972, residente in Arco, viale Rovereto n. 75, c.f: TMBBBR75R59H612V; - Vedova Carlo, nato a Maniago il 09.07.1971, residente in Mezzolombardo, via Molini n. 21, c.f: VDVCRL71L09E889J; tutti rappresentati e difesi - giuste procure estese in calce all’originale del presente atto dall’Avv. Antonio De Angelis (C.F. DNGNTN81C02L117E) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Terni, Via della Caserma n. 5 (fax 0744.402898 e 0744.434311; pec: [email protected]

). Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento si indica il seguente indirizzo pec: [email protected]

contro

la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore;

e, nei confronti

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di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli che subirebbero un pregiudizio - l’essere scavalcati in graduatoria - dall’inserimento degli odierni ricorrenti nelle predette graduatorie; di tutti i docenti inseriti nella I fascia delle varie graduatorie d’istituto - o, in subordine, nella II fascia - che subirebbero un pregiudizio - l’essere scavalcati in graduatoria - dall’inserimento degli odierni ricorrenti nelle predette graduatorie.

per

l’inserimento degli odierni ricorrenti nell’ulteriore fascia della graduatoria provinciale per titoli ai sensi dell’art. 92, comma 2 quater della L.P. 5/2006 e, conseguentemente, nella I fascia delle graduatorie d’istituto o, in subordine, nella II fascia delle stesse.

previa, eventuale, disapplicazione 1)

dell’ulteriore fascia di cui all’art. 92 della L.P. 5/2006 delle graduatorie provinciali per titoli (pubblicata, in via definitiva, con Determinazione Dirigenziale 29.07.2015 n.

764) (

doc. 1

);

2)

del bando per “

l’inserimento nell’ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli, ai sensi dell’art. 92, comma 2 quater, della legge provinciale 7 agosto 20006 n. 5

” allegato alla delibera n. 764 del 12.05.2015 pubblicata sul BUR il 14.05.2015 (

doc. 2

), nella parte in cui consente la possibilità di presentare la domanda telematica di inserimento ed il conseguente inserimento nella c.d. quarta fascia: a) soltanto ai soggetti in possesso delle abilitazioni tassativamente indicate all’art. 2; b)soltanto per le classi di concorso tassativamente indicate all’art 3;

3)

del DPP 17.12.2014 n. 11-13/Leg - “

Regolamento per la formazione e l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere Statale della Provincia di Trento

” (

doc. 3

) – nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di consentire l’inserimento nella c.d. quarta fascia:

a)

soltanto ai soggetti in possesso delle abilitazioni tassativamente indicate all’art. 2;

b)

soltanto per le classi di concorso tassativamente indicate all’art 3.

nonché 4)

delle graduatorie di istituto, I fascia - o, in subordine, II fascia - relative agli istituti scolastici ed alle classi di concorso per le quali gli odierni ricorrenti chiedono 4

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l’inserimento;

5)

della DGP del 26.05.2014 n. 844 (“Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d’istituto per il personale docente” II e III fascia - anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) (

doc. 4

) nella parte in cui:

a)

da un lato, riconosce l’inserimento - nonché la possibilità di presentare la prodromica domanda telematica - nella II fascia delle graduatorie d’istituto soltanto a quei soggetti che abbiano conseguito un titolo idoneo all’insegnamento entro il 26.06.2014;

b)

mentre, dall’altro, non prevede la riapertura della II fascia per i neo abilitati PAS e TFA.

FATTO

Gli odierni ricorrenti hanno tutti conseguito l’abilitazione all’insegnamento mediante PAS nell’anno 2014 (

doc. 5

).

La Signora Aprile Simona ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a. 2013/2014 per la classe di concorso 28/A; La Signora Barbuto Silvia ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a. 2013/2014 per la classe di concorso A050; La Signora Baroldi Annamaria ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso 28/A; La Signora Benoni Martina ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso 28/A; Il Signor Bolner Maddalena ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso 61/A; La Signora Boscato Maria Antonietta ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso A043; Il Signor Calabrese Carmelo ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso A033; La Signora Carraro Cristina ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso A051; Il Signor Casalino Agostino ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso 22/A; 5

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La Signora Di Leo Stefania ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso A043; La Signora Furlan Katia Lucia ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso A043; La Signora Gennari Arianna ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso A017; La Signora Giordano Alessandra ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso A043; La Signora Grassi Elisa ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a. 2013/2014 per la classe di concorso A033; Il Signor Guarneri Arcangelo ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso A033; La Signora Lazzara Morena ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso A059; La Signora Leveghi Chiara ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso A052; La Signora Leveghi Irene ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a. 2013/2014 per la classe di concorso 21/A; La Signora Lonoce Lucia ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a. 2013/2014 per la classe di concorso 28/A; La Signora Lucian Chiara ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a. 2013/2014 per la classe di concorso A050; Il Signor Maino Giorgio ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a. 2013/2014 per la classe di concorso A019; Il Signor Marini Domenico ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso C320; La Signora Masè Maddalena ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso A043; La Signora Matuella Daniela ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso A043; 6

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Il Signor Mercurio Francesco ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso A043; La Signora Miceli Luana ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a. 2013/2014 per la classe di concorso 28/A; Il Signor Molin Igor ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a. 2013/2014 per la classe di concorso 28A; La Signora Montanaro Anna Lucia ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso A043; La Signora Nencini Maria Antonietta ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso A043; Il Signor Parisi Michele ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a. 2013/2014 per la classe di concorso 28/A; La Signora Previtali Paola ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a. 2013/2014 per la classe di concorso A030; La Signora Sciumbata Lucia ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso A019; La Signora Serafini Mariachiara ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso A043; Il Signor Siddi Mauro ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a. 2013/2014 per la classe di concorso A030; La Signora Siggillino Apollonia Giuseppina ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a. 2013/2014 per la classe di concorso A017; La Signora Tamburini Barbara ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a.

2013/2014 per la classe di concorso 25/A; Il Signor Vedova Carlo ha conseguito abilitazione mediante PAS nell’a.a. 2013/2014 per la classe di concorso 25/A.

La normativa in tema di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli

Ai sensi dell’art. 89 della L.P. 5/2006: “

l’accesso ai posti di lavoro per il personale docente delle scuole provinciali a carattere statale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene mediante: a) concorsi pubblici per titoli e per esami o

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per corso-concorso pubblico; b) utilizzazione per le graduatorie per titoli

”. Inoltre, ai sensi dell’art. 92 della medesima legge provinciale, “

la Provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per l’accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato nelle scuole a carattere statale.

2. La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli sono disciplinati con regolamento, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) sono formate graduatorie distinte per gradi di scuola, per classi di abilitazione e articolate in fasce, tenendo conto comunque dei titoli di abilitazione o d'idoneità previsti dalla normativa vigente(…).

2-ter. Le graduatorie provinciali per titoli vigenti alla data del 31 dicembre 2012 e formate secondo quanto previsto dal comma 2 hanno durata indeterminata e non sono più integrate e aggiornate, fatto salvo quanto disposto dai commi 2-quater e 2 quinquies.

2-quater.

Con il regolamento previsto dal comma 2, nelle graduatorie previste dal comma 2-ter è istituita un'ulteriore fascia, nella quale sono inseriti, a richiesta, gli aspiranti docenti che, negli anni accademici dal 2009-2010 al 2013-2014, hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento

dopo aver frequentato: a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico; b) il secondo e il terzo anno di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; c) i corsi di laurea in scienza della formazione primaria.

2-sexies. Entro l'anno scolastico 2014-2015 sono inseriti nell'ulteriore fascia prevista dal comma 2-quater gli aspiranti docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro l'anno 2013. Entro l'anno scolastico 2015-2016 sono inseriti nell'ulteriore fascia prevista dal comma 2-quater gli aspiranti docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro l'anno 2014 (…)

”.

In attuazione della predetta norma è stato così emanato, con DPP 17.12.2014 n. 11 13/Leg., il “Nuovo Regolamento per la formazione e l’utilizzo delle Graduatorie Provinciali per titoli del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a 8

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carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) e modificazioni al D.P.P. 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg.

In particolare, tale regolamento, all’art. 4 (Presentazione delle domande per l'inserimento nell'ulteriore fascia e valutazione dei titoli), prevede che “

la Giunta provinciale stabilisce i termini e le modalità di presentazione della domanda nonché la documentazione necessaria per l'inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli(…)

”. Ora, in (asserita) attuazione dell’art. 92 della L.P. 5/2006 e del predetto Regolamento, con DCG del 12.05.2015 n. 764, è stato approvato il Bando recante “Termini, modalità e documentazione per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli ai sensi dell’art. 92, comma 2 quater della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5”. Il quale, per quel che qui rileva, prevede:

-

all’art. 1, comma 2: “

l’ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli viene formulata in relazione ai seguenti insegnamenti/classi di concorso: EEEE (scuola primaria), 3/A (Arte del disegno animato), 4/A (Arte del tessuto, della moda e del costume), 5/A (Arte del vetro), 6/A (Arte della ceramica), 7/A (Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria), 8/A (Arte della grafica e dell'incisione), 9/A (Arte della stampa e del restauro del libro), 10/A (Arte dei metalli e dell'oreficeria), 18/A (Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica), 21/A (Discipline pittoriche), 22/A (Discipline plastiche), 23/A (Disegno e modellazione odontotecnica), 24/A (Disegno e storia del costume), 25/A (Disegno e storia dell'arte), 27/A (Disegno tecnico ed artistico), 28/A (Educazione artistica), 31/A (Educazione musicale istituti di istruzione secondaria di II grado), 32/A (Educazione musicale nella scuola media) 63/A (Tecnica della e ripresa cinematografica e televisiva), 64/A (Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva), AA77 (Arpa), AB77 (Chitarra), AC77 (Clarinetto), AD77 (Corno), AE77 (Fagotto) AF77 (Fisarmonica), AG77 (Flauto), AH77 (Oboe), AI77 (Percussioni), AJ77 (Pianoforte), AK77 (Saxofono), AL77 (Tromba), AM77 (Violino) e AN77 (Violoncello)”.

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-

all’art. 2: “

possono presentare domanda di inserimento nell’ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli, secondo i termini e le modalità previste dall’art. 9 i docenti che negli anni accademici 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento dopo aver frequentato: a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID); b) il secondo e il terzo anno di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di

-

concorso 77/A; c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria”

.

all’art. 13: “

il dirigente della struttura provinciale competente pubblica sul portale telematico del sistema educativo trentino: l’ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli(…)

”.

In sintesi, con il Bando in questione, la Giunta ha sancito che l’inserimento nell’ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli possa essere concesso soltanto con riferimento a determinati insegnamenti/classi di concorso e soltanto a soggetti in possesso di una determinata abilitazione

.

Sicché, è risultata preclusa agli odierni ricorrenti, i quali hanno tutti conseguito l’abilitazione all’insegnamento mediante PAS nell’anno 2014:

-

la possibilità di presentare in via telematica (l’unica modalità di presentazione prevista) la propria domanda di inserimento nella c.d. quarta fascia delle

-

graduatorie provinciali per titoli; la possibilità di essere inclusi in tali graduatorie (pubblicate, in via definitiva, con Determinazione Dirigenziale 29.07.2015 n. 764).

La normativa in tema di inserimento nelle graduatorie di istituto.

Ai sensi dell’art. 6 del DPP 28.12.2007 n. 27-80 (Regolamento per la formazione e per l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole

provinciali a carattere statale della Provincia di Trento) 1 – emesso in attuazione dell’art.

93 L.P. 5/2006 -

“(…)i titoli di studio e di abilitazione per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto sono quelli stabiliti dalla normativa statale vigente per le assunzioni a tempo

1 Abrogato dall’art. 7 del DPP 17.12.2014 n. 11-13/Leg.

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indeterminato dei docenti(…). La giunta Provinciale definisce con deliberazione i termini e le modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione e dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto(…)

” 2 .

Inoltre, il successivo art. 7 stabilisce che le graduatorie d’istituto sono articolate nelle seguenti fasce:

a)

I fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali per titoli per il medesimo posto d’insegnamento o classe di abilitazione cui è riferita la graduatoria d’istituto con esclusione dei docenti assunti a tempo indeterminato; b)

II fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti non inclusi nella corrispondente graduatoria provinciale per titoli e in possesso del titolo di abilitazione o di idoneità alle quali è riferita la graduatoria di istituto

;

c)

III fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto

”.

3

Ora, sulla scorta di quanto precede, è stata emanata la DGP del 26.05.2014 n. 844 (“Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d’istituto per il personale docente” - II e III fascia - anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017).

Per quel che qui rileva, con tale delibera - segnatamente con la norma di cui all’art. 4 – è stato previsto che “

Possono presentare domanda di inserimento delle graduatorie d’istituto II fascia, secondo i termini e le modalità previsti dall’art. 10, gli aspiranti docenti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per titoli che alla data di scadenza per la presentazione della domanda (

ndr - ai sensi dell’art. 10 - 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul BUR, quindi, entro il 26.06.2014

) siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per il medesimo posto d’insegnamento o per le medesime classi di concorso(…)

”.

2 Tale norma, ad oggi abrogata in ragione dell’abrogazione del regolamento in cui è contenuta, risulta pedissequamente riproposta all’art. 3 bis del del DPP n. 23-130/Leg del 2008 (in virtù della modifica apportata a quest’ultimo dall’art. 6 del DPP 17.12.2014 n. 11-13/Leg).

3 Tale norma, ad oggi abrogata in ragione dell’abrogazione del regolamento in cui è contenuta, risulta pedissequamente riproposta all’art. 3 ter del del DPP n. 23-130/Leg del 2008 (in virtù della modifica apportata a quest’ultimo dall’art. 6 del DPP 17.12.2014 n. 11-13/Leg.).

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In sintesi, con il Bando in questione, la Giunta ha sancito che l’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto possa essere riconosciuto soltanto a quei soggetti che abbiano conseguito un titolo idoneo all’insegnamento entro il 26.06.2014.

Per converso, non risulta che la Provincia di Trento, contrariamente al legislatore nazionale (cfr. D.M. 326/2015), abbia disposto la riapertura della II fascia per i neo abilitati PAS e TFA

.

Sicché, è risultata altresì preclusa agli odierni ricorrenti, i quali hanno tutti conseguito l’abilitazione all’insegnamento mediante PAS nell’anno 2014, ma successivamente al 26.06.2014:

-

la possibilità di presentare in via telematica (l’unica modalità di presentazione prevista) la propria domanda di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto;

-

la possibilità di essere inclusi in tale II Fascia.

* In ragione di quanto precede, è interesse degli odierni ricorrenti agire in giudizio al fine di vedere riconosciuto il loro diritto ad essere inclusi nell’ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli di cui all’art. 92, L.P. 5/2006, con conseguente loro inserimento nella I fascia delle graduatorie d’istituto o, in subordine, nella II fascia delle predette graduatorie. Ciò, per i seguenti

MOTIVI I Sulla giurisdizione

La presente controversia attiene all’inserimento degli odierni ricorrenti nelle graduatorie provinciali per titoli, con conseguente inserimento nella I fascia delle graduatorie d’istituto. In subordine, per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie relative agli istituti scolastici ed alle classi di concorso per le quali i medesimi hanno formulato domanda d’inserimento.

Di talché, nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione sulla presente controversia appartenga al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento giurisprudenziale - sia della Corte di 12

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Cassazione che del Consiglio di Stato - secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inseriti tutti i docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica delle persone inserite - ovvero no – nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di diritto soggettivo poiché concerne una pretesa (all’inserimento in graduatoria) i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. A tal fine, si citano - in via meramente esemplificativa - i seguenti precedenti giurisprudenziali:

-

In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 , e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs.

30 marzo 2001, n. 165 , mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -,

-

in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili

” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 23.07.2014, n.

16756);

“In riferimento alle graduatorie permanenti o ad esaurimento del personale scolastico, si è in presenza di atti che esulano sotto vari aspetti da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né tali atti possono essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa. Tali atti di gestione delle graduatorie permanenti devono includersi tra le determinazioni assunte sulla base della capacità e dei poteri del datore di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.

E', dunque, evidente che l'attuale sistema di riparto di giurisdizione previsto dalla

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-

vigente normativa mira a limitare la giurisdizione del Giudice Amministrativo alle procedure concorsuali intese stincto sensu, ovvero dirette alla assunzione di pubblici impiegati e caratterizzate dalla presenza di un bando, di una fase valutativa e dell'approvazione della graduatoria(…). Sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario in tema di accertamento della collocazione nelle graduatorie permanenti o ad esaurimento degli insegnanti. Difatti in tali circostanze, vengono in considerazione atti che risultano ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2 , D.Lgs. n. 165/2001 , di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Infatti si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili

” (cfr. Cons. Stato (Ad. Plen.), 12.07.2011, n. 11).

i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che "sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola - come quella in questione - sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto" (cfr. TAR Lazio SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR LOMBARDIA SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; TAR EMILIA-ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11). Tale orientamento, ad avviso del Collegio, va senz'altro seguito quando, come nel caso in esame, all'impugnazione dell'atto generale di macro-organizzazione segua l'impugnativa delle graduatorie ad esaurimento, atteso che a fronte dell'eventuale illegittimità dell'atto generale

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presupposto è comunque consentito al Giudice Ordinario procedere alla sua disapplicazione, ai sensi degli artt.4 e 5 L.A.C.”

(cfr.

T

.A.R. Lazio Roma Sez.

III bis, Sent., 25.05.2015, n. 7458).

Di qui la giurisdizione del giudice adito con il presente ricorso.

II In via principale: Violazione dell’art. 92 della L.P. 7 agosto 2006 n. 5. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.

Preliminarmente, appare necessaria una breve disamina sulla normativa provinciale che disciplina la materia oggetto del presente procedimento. Per il combinato disposto degli artt. 5 e 9 dello statuto speciale di autonomia (d. P.R. n.

670/1972), la Provincia autonoma di Trento emana norme legislative in materia di istruzione elementare e secondaria, in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato; inoltre il successivo art. 16 prevede che nelle materie e nei limiti entro cui la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative sono da essa esercitate, mentre lo Stato può delegarle ulteriori funzioni proprie della sua amministrazione.

Con d.P.R. 15 luglio 1988 sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Trento.

L’art. 1 stabilisce che “

le attribuzioni dell’amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovra provinciale, sono esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 16 dello statuto e con l’osservanza delle norme del presente decreto

”.

In particolare, per il successivo art. 2, tra le attribuzioni previste dall’art. 1 “

sono comprese le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente

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– delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento

” (I comma); inoltre, con legge provinciale “

da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce i ruoli del personale di cui al comma 1 e ne determina la consistenza organica

” (II comma). Con L.p. 7 agosto 2006 n. 5 (“Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”) la Provincia autonoma di Trento ha quindi disciplinato organicamente l’organizzazione e il rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché degli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 84) ed ha stabilito le regole per l’accesso ai posti di lavoro per il personale docente all’art. 92 della predetta legge (il cui testo è stato modificato dall’art. 44 della L.p. 27 dicembre 2012, n. 25). In ragione di quanto precede, risulta agevole inferire le seguenti conclusioni.

In materia di istruzione la potestà legislativa appartiene alla Provincia di Trento.

Sicché, fermo il limite rappresentato dalla Costituzione e dai principi che regolano l’ordinamento giuridico, la Provincia di Trento ben può discostarsi da quella che è la normativa nazionale in materia di istruzione. La quale, infatti, ove non espressamente richiamata, non può essere applicata.

Se ne evince l’inapplicabilità del D.M. 81/2013 - che, come noto, preclude agli abilitati PAS e TFA l’inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento - alla fattispecie che ci occupa

.

In altri termini, quanto disposto dal predetto decreto non può essere applicato in materia di inserimento nella c.d. quarta fascia delle Graduatorie Provinciali per titoli.

* Fatta tale doverosa premessa, deve ora precisarsi - come invero già precisato in punto di fatto - che l’inserimento nelle graduatorie di cui sopra risulta regolato dall’art. 92 della L.P. 5/2006, ai sensi del quale “

la Provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per l’accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato nelle scuole a carattere statale.

2. La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli sono disciplinati con regolamento, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) sono formate graduatorie distinte per gradi di scuola, per classi di abilitazione e articolate in fasce,

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tenendo conto comunque dei titoli di abilitazione o d'idoneità previsti dalla normativa vigente(…).

2-ter. Le graduatorie provinciali per titoli vigenti alla data del 31 dicembre 2012 e formate secondo quanto previsto dal comma 2 hanno durata indeterminata e non sono più integrate e aggiornate, fatto salvo quanto disposto dai commi 2-quater e 2 quinquies.

2-quater.

Con il regolamento previsto dal comma 2, nelle graduatorie previste dal comma 2-ter è istituita un'ulteriore fascia, nella quale sono inseriti, a richiesta, gli aspiranti docenti che, negli anni accademici dal 2009-2010 al 2013-2014, hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento

dopo aver frequentato: a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico; b) il secondo e il terzo anno di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; c) i corsi di laurea in scienza della formazione primaria.

2-sexies. Entro l'anno scolastico 2014-2015 sono inseriti nell'ulteriore fascia prevista dal comma 2-quater gli aspiranti docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro l'anno 2013.

Entro l'anno scolastico 2015-2016 sono inseriti nell'ulteriore fascia prevista dal comma 2-quater gli aspiranti docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro l'anno 2014 (…)

”.

Ora, proprio sull’interpretazione di tale norma verte l’oggetto del contendere del presente procedimento.

Tale legge infatti, per quel che qui rileva:

-

da un lato, prevede che i soggetti che abbiano conseguito un titolo di abilitazione

-

all’insegnamento entro l’anno 2014 possano essere inseriti nell’ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli; dall’altro, però, richiama soltanto alcuni titoli di abilitazione (corsi di laurea in scienze della formazione primaria, c.d. Cobaslis ecc) e non altri (es. TFA e PAS).

Sicché, si tratto di capire se l’elenco dei titoli di abilitazione riportato nella norma in questione possa essere considerato tassativo, ovvero no (così da consentire 17

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l’inserimento nella c.d. quarta fascia di tutti i docenti comunque abilitati senza limitazioni in ordine al differente percorso abilitativo seguito o alle diverse classi di insegnamento per le quali l’abilitazione è stata conseguita).

A parere dello scrivente difensore tale elencazione non può essere considerata come tassativa. Ciò, per le ragioni che seguono.

1.

In primo luogo, ove il legislatore avesse voluto intenderla come tale l’avrebbe fatto, specificando espressamente il carattere tassativo dell’elencazione in parola.

2.

In secondo luogo, ove il legislatore provinciale avesse voluto precludere agli abilitati PAS (ed anche TFA) l’inserimento nell’ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli, avrebbe certamente utilizzato la stessa modalità adoperata dal legislatore nazionale: una norma in cui viene specificamente sancita l’impossibilità per i soggetti abilitati PAS di accedere alle graduatorie ad esaurimento (cfr. D.M. 81/2013).

3.

In terzo luogo, una tale impostazione risulta conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma in questione. Ed invero, diversamente opinando, l’art. 92 della L.P. 5/2006 si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e buon andamento di cui agli art. 2 e 97 della Costituzione, atteso che opererebbe un’ingiustificata discriminazione tra soggetti comunque in possesso di un titolo abilitativo che li rende idonei all’insegnamento (nello specifico abilitazione PAS conseguita nell’anno 2013/2014).

Affermato il carattere meramente ricognitivo dell’elencazione di cui all’art. 92 L.P.

5/2006 - atteso che tale norma, per le ragioni che precedono, deve essere interpretata nel senso di permettere a tutti i soggetti in possesso di un titolo di abilitazione all’insegnamento (conseguito entro l’anno 2014) di poter accedere all’ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli - risulta quindi agevole rilevare:

-

da un lato, l’illegittimità del bando per “

l’inserimento nell’ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli, ai sensi dell’art. 92, comma 2 quater, della legge provinciale 7 agosto 20006 n. 5

” allegato alla delibera n. 764 del 12.05.2015 pubblicata sul BUR il 14.05.2015 (

doc. 2

), nella parte in cui consente la possibilità di presentare la domanda telematica di inserimento ed il conseguente inserimento nella c.d. quarta fascia soltanto ai soggetti in possesso 18

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-

delle abilitazioni tassativamente indicate all’art. 2 e soltanto per le classi di concorso tassativamente indicate all’art 3; dall’altro, il diritto degli odierni ricorrenti - i quali, come noto, hanno conseguito l’abilitazione mediante PAS entro l’anno 2014 - all’inserimento nell’ulteriore fascia delle graduatorie provinciale per titoli ai sensi dell’art. 92, comma 2 quater della L.P. 5/2006.

Di qui la necessità di accogliere il presente ricorso.

* Ciò posto, è appena il caso di evidenziare che ai sensi dell’art. 7 del DPP 28.12.2007 n.

27-80 (Regolamento per la formazione e per l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della Provincia di Trento) le graduatorie d’istituto sono articolate nelle seguenti fasce:

a)

I fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali per titoli per il medesimo posto d’insegnamento o classe di abilitazione cui è riferita la graduatoria d’istituto

con esclusione dei docenti assunti a tempo indeterminato(…).

Se ne evince il diritto degli odierni ricorrenti - attualmente ed illegittimamente collocati nella III fascia delle graduatorie d’istituto - ad essere altresì collocati nella I Fascia delle graduatorie di istituto relative agli istituti scolastici ed alle classi di concorso per le quali risultano abilitati a formulare domanda d’inserimento.

III In subordine: illegittimità Costituzionale del disposto di cui all’art. 92, L.P. 5/2006.

Fermo ed assorbente quanto precede, deve comunque ribadirsi che una diversa lettura della norma di cui al’art. 92 L.P. 5/2006 - rispetto a quella prospettata al punto che precede, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e buon andamento di cui agli art. 2 e 97 della Costituzione, atteso che opererebbe un’ingiustificata discriminazione tra soggetti comunque in possesso di un titolo abilitativo che li rende idonei all’insegnamento (nello specifico abilitazione all’insegnamento conseguita mediante PAS nell’anno 2013/2014).

Di talché, e solo qualora l’Ill.mo Giudice non dovesse ritenere fondata l’interpretazione 19

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costituzionalmente orientata prospetta dalla scrivente difesa, si fa istanza affinché venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, L. 5/2006 per violazione degli artt. 3 e 97 della Cost..

IV In via ancor più subordinata: Violazione dell’art. 93, comma 1, L.P. 5/2006.

Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione del principio del legittimo affidamento.

Violazione della Direttiva CE 2005/36 e del Dlgs. 206/2007.

Come già esposto in punto di fatto, l’inserimento nella II Fascia delle graduatorie di istituto risulta regolato dal combinato disposto degli artt.: 93 della L.P. 5/2006; 6 e 7 del DPP 28.12.2007 n. 27-80 (Regolamento per la formazione e per l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della Provincia di Trento); 4 della DGP del 26.05.2014 n. 844 (“Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d’istituto per il personale docente” - II e III fascia - anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017). Più nello specifico:

-

ai sensi dell’art. 93 L.P. 5/2006 comma 1 ed 1bis: “

per garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell'anno scolastico(…), la Provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare, mediante l'utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli o delle graduatorie d'istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o disponibili e non vacanti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 e secondo le modalità definite con regolamento. Le graduatorie d'istituto devono essere articolate in fasce, in relazione ai titoli e alle abilitazioni e hanno durata triennale.

1-bis.

La Giunta provinciale stabilisce i titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto, tenendo conto anche dell'insegnamento effettivamente prestato con continuità da docenti nelle scuole provinciali a carattere statale di ogni ordine e grado e per periodi non inferiori a tre anni, stabilendo i casi in cui il servizio è prestato con continuità

”; 20

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ai sensi dell’art. 6 del DPP 28.12.2007 n. 27-80 4

“(…)i titoli di studio e di abilitazione per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto sono quelli stabiliti dalla normativa statale vigente per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti(…). La giunta Provinciale definisce con deliberazione i termini e le

-

modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione e dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto(…)

” 5 ;

il successivo art. 7, invece, stabilisce che le graduatorie d’istituto sono articolate nelle seguenti fasce:

a)

I fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali per titoli per il medesimo posto d’insegnamento o classe di abilitazione cui è riferita la graduatoria d’istituto con esclusione dei docenti assunti a tempo indeterminato;

b) II fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti non inclusi nella corrispondente graduatoria provinciale per titoli e in possesso del titolo di abilitazione o di idoneità alle quali è riferita la graduatoria di istituto

;

c)

III fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto

” 6 ;

da ultimo, ai sensi dell’art. 4 della DGP n. 844/2014 “

Possono presentare domanda di inserimento delle graduatorie d’istituto II fascia, secondo i termini e le modalità previsti dall’art. 10, gli aspiranti docenti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per titoli che alla data di scadenza per la presentazione della domanda (

ndr - ai sensi dell’art. 10 - 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul BUR, quindi, entro il 26.06.2014

) siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per il medesimo posto d’insegnamento o per le medesime classi di concorso(…): abilitazione

4 Abrogato dall’art. 7 del DPP 17.12.2014 n. 11-13/Leg.

5 Tale norma, ad oggi abrogata in ragione dell’abrogazione del regolamento in cui è contenuta, risulta pedissequamente riproposta all’art. 3 bis del del DPP n. 23-130/Leg del 2008 (in virtù della modifica apportata a quest’ultimo dall’art. 6 del DPP 17.12.2014 n. 11-13/Leg).

6 Tale norma, ad oggi abrogata in ragione dell’abrogazione del regolamento in cui è contenuta, risulta pedissequamente riproposta all’art. 3 ter del del DPP n. 23-130/Leg del 2008 (in virtù della modifica apportata a quest’ultimo dall’art. 6 del DPP 17.12.2014 n. 11-13/Leg.).

21

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all’insegnamento conseguita attraverso il Percorso Abilitante Speciale

”.

Ora, proprio tale ultima previsione - nella parte in cui esclude dall’inserimento in graduatoria i soggetti che, ancorché abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento mediante PAS entro l’anno 2014 (a conclusione dell’anno accademico 2013/2014), hanno tuttavia ottenuto tale abilitazione successivamente al 26.06.2014 - risulta palesemente illegittima e lesiva della posizione giuridica ed economica degli odierni ricorrenti. Ciò per le ragioni che seguono.

1.

In primo luogo,

perché non tutela in alcun modo – ed anzi vi si pone in netto contrasto – con il legittimo affidamento di tutti quei soggetti che, come gli odierni ricorrenti, hanno deciso di conseguire l’abilitazione PAS - che, tra l’altro, comporta un notevole esborso di tempo e denaro - durante l’anno accademico 2013/2014 proprio al fine di poter chiedere l’inserimento nella II Fascia delle graduatorie d’istituto

.

2.

In secondo luogo perché presenta evidenti profili di iniquità/disparità di trattamento, giacché

permette che un docente privo di abilitazione ma con un maggior punteggio sia preferito, nell’assegnazione di una supplenza, ad un docente che, pur avendo un minore punteggio, abbia conseguito un titolo che lo abiliti all’insegnamento (il tutto, ovviamente, nell’ambito della III fascia delle graduatorie di istituto)

.

3.

Da ultimo, perché presenta evidenti profili di iniquità/disparità di trattamento anche sotto un ulteriore e rilevante profilo.

Sul punto sia concessa una breve premessa: è fuor di dubbio che tutti i soggetti che hanno frequentato i PAS istituiti nell’anno accademico 2013/2014 dalle varie Università italiane partivano da una medesima posizione giuridica e vantavano un identico interesse/aspettativa (per quel che qui rileva, quello di conseguire un’abilitazione così da poter essere inseriti nella II Fascia delle graduatorie di istituto).

Sicché, fissare un termine come quello contenuto nel testo della predetta norma (il 26.06.2014) significa, di fatto, creare un’evidente disparità di trattamento tra chi - in ragione di quanto previsto nel calendario accademico autonomamente stabilito da 22

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dall’Università presso la quale ha deciso di conseguire l’abilitazione in parola - ha potuto superare l’ultima prova del Percorso Abilitante Speciale dallo stesso frequentato prima del 26.06.2016, e chi, invece, per lo stesso motivo, ha potuto affrontare e superare tale prova soltanto in data successiva.

Dal che consegue l’illegittimità della disposizione in questione e, per converso, il diritto degli odierni ricorrenti ad essere inseriti nella II Fascia delle graduatorie di istituto relative agli istituti scolastici ed alle classi di concorso per le quali risultano abilitati a formulare domanda d’inserimento.

*

Fermo ed assorbente quanto precede, preme evidenziare che anche qualora non si volesse ritenere come illegittimo il termine fissato dall’art. 4 della DGC 844/2014, gli odierni ricorrenti avrebbero comunque diritto ad essere iscritti nella II fascia delle graduatorie di istituto, in quanto comunque in possesso di un valido titolo di abilitazione all’insegnamento (conseguito prima del 26.06.2014).

Sul punto, infatti, occorre rilevare che gli odierni ricorrenti tutti in possesso di un’esperienza di docenza almeno triennale - che, invero, costituisce il presupposto minimo per poter frequentare un Percorso Abilitante Speciale (cfr. D.M. 81/2013) - la quale li ha resi abilitati all’insegnamento, in quanto corrispondente all’esercizio di una

professione regolamentata, così come definita dall’art. 3, comma 1, lett. A) 7 della

direttiva CE 2005/36/CE recepita all’interno del nostro ordinamento dal D.Lgs

206/2007.

In altri termini, tutti gli odierni ricorrenti, in ragione del disposto di cui alla direttiva CE 2005/36 e del Dlgs. 206/2007, possono essere considerati “possessori di una valida qualifica professionale” e, quindi come soggetti abilitati all’insegnamento

.

Di qui, il diritto degli odierni ricorrenti ad essere inseriti nella II Fascia delle graduatorie 7 Secondo cui è definita «professione regolamentata»: l’attività, o l’insieme di attività professionali, “

l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale(…)

”.

23

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di istituto relative agli istituti scolastici ed alle classi di concorso per le quali risultano abilitati a formulare domanda d’inserimento sotto ulteriore profilo.

V ISTANZA CAUTELARE ex art. 700 c.p.c.

Il fumus sussiste per le ragioni esposte ai capitoli che precedono.

Appare sussistere, altresì, il requisito del periculum in mora Sul punto, infatti, è necessario rappresentare che la Provincia autonoma di Trento ha recentemente approvato il piano delle assunzioni per il triennio 2016/2019 (DGP n.

269/2016, cfr.

doc. 6

).

A quanto consta, tale piano prevede l’assunzione di 1600 insegnanti nei prossimi 3 anni.

Di questi,

900 arriveranno dalle graduatorie provinciali

e da precedenti concorsi e complessivamente saranno 600 gli assunti dal nuovo concorso, tra vincitori - pari ai 477 posti di fabbisogno e altri 123 tra i candidati dichiarati idonei (inoltre, ulteriori 100 assunzioni saranno poi effettuate dalle graduatorie del concorso per lingua straniera alla scuola primaria e che sarà indetto entro dicembre 2016). Le assunzioni di cui sopra avranno luogo dall’agosto del 2016.

Appare chiaro che il giudizio ordinario introdotto con il presente ricorso molto difficilmente potrà concludersi prima dell’agosto 2016.

Sicché, risulta evidente che,

in assenza di un provvedimento cautelare con cui codesto Giudice ordini alla Provincia di Trento l’inserimento degli odierni ricorrenti, con riserva, nella c.d. quarta fascia delle graduatorie provinciali per titoli, questi vedrebbero preclusa qualsiasi possibilità di essere assunti a tempo indeterminato o determinato al fine di svolgere un incarico di docenza

.

Del resto, la sussistenza di un tale pregiudizio è stata più volte ritenuta idonea dalla giurisprudenza al fine di giustificare l’emissione di un’ordinanza - emessa all’esito di un giudizio ex art. 700 c.p.c. - con cui è stato ordinato al MIUR l’inserimento nelle GAE di soggetti abilitati PAS E TFA (cfr. Tribunale di Pordenone, ordinanza 2.11.2015, cfr.

doc.

7

). Né sul punto varrebbe diversamente obiettare l’eventuale applicabilità al caso di specie del disposto di cui all’art. 13, comma 6, del Bando per cui è causa, ai sensi del quale 24

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gli aspiranti docenti che hanno presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità della domanda di partecipazione o l’esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all’esito della procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria. L’inserimento con riserva non consente all’aspirante docente di stipulare contratti a tempo indeterminato o determinato

” (cfr. doc. 2).

Tale norma infatti, precludendo la stipula di qualsiasi contratto a tempo indeterminato e determinato, non fa conseguire alcuna effettiva utilità ai ricorrenti e non incide in alcun modo sul periculum rappresentato nella presente istanza cautelare. Da ultimo, per completezza, si evidenzia che alcuna modifica alla posizione giuridica dei soggetti abilitati PAS - tantomeno migliorativa - è stata apportata dalla recente approvazione - avvenuta il 12.06.2016 - del Disegno di Legge di iniziativa giuntale n.

126/XV (c.d. Buona Scuola trentina) con cui sono state apportate modifiche al testo della L.P. n. 5/2006. Di qui la necessità di accogliere la presente istanza cautelare ex art. 700 c.p.c..

P.T.M.

Gli odierni ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

Ricorrono

A codesto ecc.mo Tribunale, Sezione Lavoro, affinché, previa fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 415 c.p.c. ed emanazione degli ulteriori provvedimenti del caso, accolga le seguenti

Conclusioni

Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni altra contraria istanza:

in via preliminare

: rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio - l’essere scavalcati in graduatoria - dall’accoglimento del presente ricorso), nonché della non agevole individuazione degli stessi,

autorizzare

la notifica del presente 25

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-

ricorso a tali litisconsorti/controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento (alla sezione www.vivoscuola.it

), ovvero con le modalità che riterrà più congrue;

in via cautelare:

per le ragioni esposte in narrativa e previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe e della norma di cui all’art. 13, comma 6 del Bando oggetto di causa, nonché previa convocazione delle parti,

ordinare

alla Provincia di Trento di consentire agli odierni ricorrenti di presentare le rispettive domande di inserimento nella fascia aggiuntiva (c.d.

quarta fascia) delle graduatorie provinciali per titoli, con conseguente loro inserimento, con riserva, nelle predette graduatorie, nonché nella I Fascia delle graduatorie di istituto relative agli istituti scolastici ed alle classi di concorso per le quali gli odierni ricorrenti risultano abilitati a formulare domanda d’inserimento;

in via principale:

per le ragioni esposte in narrativa e previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe,

accertare

e

dichiarare

il diritto degli odierni ricorrenti ad essere inseriti nella fascia aggiuntiva (c.d.

quarta fascia) delle graduatorie provinciale per titoli

e, per l’effetto

,

ordinare

alla Provincia di Trento di consentire agli odierni ricorrenti di presentare le rispettive domande di inserimento nella fascia aggiuntiva (c.d. quarta fascia) delle graduatorie provinciali per titoli, con conseguente loro inserimento nelle predette graduatorie, nonché nella I Fascia delle graduatorie di istituto relative agli istituti scolastici ed alle classi di concorso per le quali gli odierni ricorrenti risultano abilitati a formulare domanda d’inserimento;

in via preliminare/subordinata:

ai fini dell’accoglimento della sopra formulata domanda ed ove ritenuta impossibile un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 92 della L.P. 5/2006, per le ragioni meglio esposte in narrativa, sollevare la questione di legittimità costituzionale di tale norma per violazione degli artt. 3 e 97 della Cost.;

in via ancor più subordinata

: per le ragioni esposte in narrativa e previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe,

accertare

e 26

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dichiarare

il diritto degli odierni ricorrenti ad essere inseriti nella II Fascia delle graduatorie di istituto relative agli istituti scolastici ed alle classi di concorso per le quali risultano abilitati a formulare domanda d’inserimento

e, per l’effetto

,

ordinare

alla Provincia di Trento di consentire agli odierni ricorrenti di presentare le rispettive domande di inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto, con conseguente loro inserimento nelle predette graduatorie.

Si allega: 1.

Determinazione Dirigenziale 29.07.2015 n. 764;

2.

Bando per “l’inserimento nell’ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli, ai sensi dell’art. 92, comma 2 quater, della legge provinciale 7 agosto 20006 n. 5”;

3.

DPP 17.12.2014 n. 11-13/Leg - “

Regolamento per la formazione e l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere Statale della Provincia di Trento

”;

4.

DGP del 26.05.2014 n. 844 (“Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d’istituto per il personale docente” - II e III fascia - anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017);

5.

Titoli abilitativi degli odierni ricorrenti;

6.

DGP n. 269/2016;

7.

Ordinanza 2.11.2015 del Tribunale di Pordenone.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che, pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 259,00.

Terni – Trento, 20.06.2016

Avv. Antonio De Angelis 27