Limitazione e divieti esercizio commercio su

Download Report

Transcript Limitazione e divieti esercizio commercio su

Comunedi SASSART
Ordinanza n.
90
det 1GI1212O16
Proponente DirezioneGenerale
ORDINANZA limitazione e divieti all'eè
forma itinerante.
IL SINDACO
VISTA la Legge 18.05.2006 n'5 e s m.i rela
particolare il capo ll "commercio su aree pubbliche" articoli'14
-
lg;
VISTO il regolamento per la disciplina e l'esercizio del commercio su area pubblica
nel Comune di
sassari approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 31.3.201'5;
RILEVATA la necessità di aggiornare la regolamentazione comunale per I'esercizio
del commercio su
area pubblica, con particolare riferimento a coloro che intendono esercitare in forma
itinerante, owero
con mezzi mobili e soste di breve durata, stabilendo necessarie limitazioni e divieti da rispetiare per
motivi di sicurezza della viabilità veicolare e dei pedoni, nonchè per tutelare Oeni e valori
immateriali di
interesse pubblico, e per la salvaguardia delle zone aventi valore archeolotico, storico,
artistico e
ambientale;
DATO ATTO che il Sindaco, con prowedimento motivato, puo sempre vietare temporaneamente,
su
tutto il territorio comunale o su parte di esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse
pubblico, di viabilità, traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario, particolarmente
in occasione
dello svolgimento di manifestazioni occasionali destinatsa richiamar" nrr"roso pubblico;
TENUTO CONTO che gli eventi e manifestazioni pubbliche programmate dall'Amministrazioné
comunale, durante le festività natalizie, si svolgeranno principalmentJall'interno della perimetrazione
del centro storico e della zona a traffico limitato richiamando sicuramente una moltitudine di persone,
tra pedoni e automobilisti;
DATO ATTO che I'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante può creare intralcio
al traffico
veicolare, dal momento che il concentramento di persone e veicoli, correlato allo svolgimento
delle
operazioni di vendita, può determinare intasamenti alle intersezioni stradali con gravi ripeóussioni
sulla
praticabilità dell'intera rete viaria delle zone interessate, e sensibili disagi per qua-nti
nelle stesse vivono
e lavorano, determinando seri pericoli alla sicurezza di pedoni e della ciicolazione veicolare;
CONSIDERATO che I'arl.28, comma 16 del Dlg.s 114l1gg} e s.m.i., disòone che è possibile stabitire
divieti o limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di
viabilità, di sicurezza e di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
Pagina
I
di
3
CONSIDERATO inoltre che:
- l'art. 15 comma 15 e 16 della Legge Regionale n.5/2006, dispone che "..// Comune, sulla base
delle disposizioni emanate dalla Regione, stabilisce l'ampiezza complessiva dette aree da
destinare all'esercizio dell'attività.." e "..vengono individuate Ie aree aventi valore archeologicot,
storico, artistico e ambientale netle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articóto
è
vietato o soffoposto a condizioni pafticolari ai fini detta salvaguardia de1e aree predette. possono
essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico
saniitario o per altri motivi di pubblico interesse,,;
RICHIAMATO I'art. 7 comma 1 lettera C del Regolamento per ta disciptina e l'esercizio del
commercio su area pubblica nel Comune di Sassan, che prevede: "L'eserc izio in forma itinerante
è
vietato '.. in tutte le vie, piazze e aree esc/use con apposito provvedimento amministrativo qualora
siano di pafticolare pregio culturale e monumentale, per motivi di viabitità, igienico sanitari e di
compatibilità con il contesto urbano anche sotto I'aspetto det decoro o per'aitri motivi di pubbtico
interesse;
VISTO altresì I'articolo 7 del Regolamento sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai
sensi del
quale il Sindaco puo sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione
di spazi ed aree
pubblrche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità;
VISTO I'art. 3 commi 6-14 della Legge n'94 del lS luglio 2009 Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica, al fine di evitare inconvenienti in materia di circolazione stradale e problemi per
l'incolumità e l'igiene pubblica;
RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della modifica del regolamento per I'esercizio del
commercio su area pubblica, adottare un prowedimento adeguato a ridurre al minimo il rischio
di
intralcio per la circolazione e pericolo per gli automobilisti à per I'incolumità delle persone
con
particolare riguardo al periodo delle festività natalizie:
VISTI:
- il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i.
- la Legge regionale n.5 del 18.b.2006 e ss.mm.ii.
- il Regolamento per la disciplina e I'esercizio del commercio su area pubblica nel Comune di
Sassari;
- il Regolamento per loccupazione di spazi ed aree pubbliche nel Comune di Sassari;
- la Legge n'94 del 15 luglio 2009 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
- il resto unico degli Enti Locali D.Lgs. 26712000 e in particolare l,art. 7 bis
SENTITI:
Settore Servizi al Cittadino e all'lmpresa (SUAp);
Settore Polizia
Settore Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata
Municipale:
o
ORDINA
con decorÍenza immediata e fino al l5 genn aio 2017 E' VIETATO l'esercizio del commercio
su area pubblica in forma itinerante su mezzi, autocarri, camion o quatunque altro mezzo
adibito per I'esercizio di tale attività nelle sotto elencate aree:
.
.
CENTRO STORICO
ZONA A TRAFFICO LIMITATO
ln allegato al presente prowedimento si individua cartograficamente l'area interessata al
divieto e limitazione di cui all'oggetto dell'ordinanza (GENTRO STORICO ZTL).
-
Pagina 2 di 3
Sanzioni
- Chiunque eserciti il Commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle zone vietate sarà
punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00, ai sensi
dell,art. 7 bis del
T.U.EE.LL.
-
Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, per il commercio su aree pubbliche in forma
itinerante nelle zone vietate è ordinata la sospensione immediata dell'attività di vendita con
la
confisca delle attrezzature e delle merci ad opera degli agenti accertatori, ai sensi dell,art. 17
comma 4 della L.R. 5/06.
DISPONE
ll presente prowedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio Comunale ed e
immediatamente esecutivo.
Copia della presente viene inviata alla Prefettura secondo quanto disposto dall,art. 54 comma 4 del
D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Sassari e alla Questura per I'esecuzione della
presente ordinanza.
Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forzedi Polizia sono incaricati di far rispettare
la presente Ordinanza.
Ai sensi dell'art 3 della Legge n.2411g0, awerso il presente provvedimento è ammesso il ricorso
al T.A.R. entro il .termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, owero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro iltermine di 1r2o giorni.
Si invia tramite posta elettronica ceÉificata a:
[email protected]; [email protected]; [email protected];
P olizia d i Stato - g ab. quest. ss@pecps. pol iziad istato. it;
Prefettu ra - prefettu ra. prefss@pec. nte rn o. it;
Settore Polizia Municipale, sede;
i
Settore Servizi al Cittadino e all'lmpresa
Sassari, 1611212016
Pagina 3 di 3