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XI Distretto
ISTITUTO COMPRENSIVO
“16 CD CEGLIE – SM MANZONI LUCARELLI”
Cod. Mecc. BAIC846005
Via D.co Di Venere, 21/23 70129 BARI-CEGLIE
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CIRCOLARE N. 53
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
Ogg.: regolamentazione ingresso e uscita degli alunni
Per ragioni di sicurezza e di tutela dei minori affidati alla custodia e alla vigilanza dell'Istituto si comunicano
le seguenti disposizioni.
INGRESSO A SCUOLA
Nella Scuola Primaria gli alunni saranno accompagnati dai genitori fino all’ingresso principale, evitando di
accedere all’interno dell’edificio, ad eccezione dei genitori degli alunni delle prime classi, per la prima
settimana di scuola.
L’ingresso a scuola avviene alle h. 8,11. Le attività iniziano alle h. 8,15.
L’orario di ingresso dovrà essere rigorosamente rispettato da tutti gli alunni frequentanti la Scuola
Primaria,in casi eccezionali gli alunni sono ammessi alle lezioni fino alle 8,20.
Nella scuola media, essendo impossibile gestire, con le esigue unità di personale ausiliario in servizio, la
vigilanza sui numerosi alunni che entrano quotidianamente nelle pertinenze scolastiche, o nei locali della
scuola, gli alunni entreranno nelle classi prelevati dagli insegnanti alle ore 7,55. Sarà consentito l'accesso
sino alle ore 8,15. Alla chiusura del cancello di ingresso principale (8.15) verrà consentito l’accesso
all’interno dell’edificio scolastico solo agli alunni accompagnati dai genitori che ne giustificheranno il
ritardo.
I genitori che accompagnano gli allievi o altra persona maggiorenne e i responsabili del Servizio Scuola Bus
sono tenuti ad assicurarsi della presenza dei docenti a cui affidare il minore e ad osservare puntualmente
l’orario di entrata, per evitare che gli alunni siano lasciati incustoditi negli spazi della scuola, prima
dell’orario stabilito. Non è pertanto consentito ai genitori o chi ne fa le veci lasciare e far attendere da soli i
bambini nelle adiacenze della scuola senza vigilanza o farli entrare nelle pertinenze scolastiche fuori
dell’orario d’entrata, all’insaputa del personale ATA e di portineria impegnato in altre mansioni.
E’ appena il caso richiamare all’attenzione che simile comportamento, per le conseguenze connesse alla
vigilanza ed alla sicurezza dei minori, potrebbe configurarsi come abbandono di minore. La scuola non può
assumere e non assume alcuna responsabilità rispetto a eventi o danni derivanti da minori lasciati incustoditi
e/o fatti entrare senza autorizzazione, anche da accessi secondari destinati ad altre funzioni.
E' bene ricordare che, in caso di incidente grave, rispondono in solido davanti al magistrato i genitori che,
informati sullo stato di potenziale pericolo, imprudentemente hanno abbandonato i minori in situazione di
rischio.
Si avverte, al contrario, che il ritardo sistematico, continuo ed ingiustificato di alcuni alunni rispetto
all'orario fissato per l'inizio delle lezioni, si configura come evasione dell'obbligo scolastico.
In tal caso il Dirigente è tenuto a sporgere denuncia di evasione dell'obbligo scolastico.
I genitori garantiranno perciò il puntuale rispetto dell'orario d'ingresso.
L’ingresso di adulti, in orario didattico, non è consentito
E’ consentito solo se autorizzato e con riconoscimento in portineria anche mediante presentazione del
documento di identità su richiesta del personale in servizio di guardiania.
Il rispetto di tale regola è necessaria, non solo per evitare disturbo all’attività didattica ma, soprattutto, per
motivi di sicurezza e di tutela dei minori affidati alla scuola. I genitori avranno cura, pertanto, di garantire
prima dell’ingresso che gli alunni siano già provvisti del corredo scolastico necessario (libri, quaderni, etc.) e
delle proprie merende.
USCITA DA SCUOLA
Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avverrà con la vigilanza del personale docente e dei
collaboratori scolastici.
Il dovere di vigilanza comprende anche l’obbligo di accompagnare gli alunni fino all’uscita della porta e/o
cancello dell’edificio scolastico.
L’uscita degli alunni prima del termine delle lezioni è permessa solo su richiesta scritta dei genitori e con la
presenza di questi o di altro familiare delegato e per giustificati motivi.
Nel caso in cui gli alunni abbiano la necessità di lasciare la scuola in orario di lezione, perché seriamente
indisposti, verranno avvertiti i genitori affinché provvedano a prelevare l’alunno.
Per evitare la non reperibilità dei genitori a domicilio, gli stessi, sono tenuti a lasciare altri recapiti telefonici.
I genitori sono tenuti ad osservare la puntualità anche al termine delle lezioni , prelevando gli alunni
non oltre gli orari stabiliti.
VIGILANZA
Continuità di vigilanza
La vigilanza sugli alunni non ha soluzioni di continuità per cui la responsabilità della stessa passa senza
interruzione dalla famiglia alla scuola, e viceversa, nell’ambito di un orario ben definito: quello, appunto,
individuato come “tempo scuola”, determinato dall’ora di ingresso e dall’ora di uscita.
Pertanto la scuola è responsabile della sorveglianza dell’alunno dal momento in cui questi accede nei locali
scolastici al momento in cui esce. I genitori riassumono la diretta responsabilità sulla sorveglianza, nel
momento in cui l’alunno esce dalla pertinenza scolastica, o, nel caso della scuola materna dal momento
stesso del ritiro dell'alunno presso la propria sezione.
La puntualità nell’accompagnare in ingresso e nel prelevare in uscita l’alunno, è elemento di responsabilità e
di garanzia per la vigilanza sul minore e per la sua sicurezza.
Anche se certi dell’impegno che genitori e docenti metteranno nella vigilanza degli alunni, onde evitare
spiacevoli situazioni, sembra opportuno riproporre alcune regole già in uso dagli anni precedenti.
• Ai genitori compete l’obbligo di legge di accompagnamento dei propri figli in entrata al punto di
ingresso dell’edificio scolastico e in uscita, al termine dell’orario delle attività didattiche, per la loro
riassunzione di responsabilità della vigilanza dei propri figli nei punti di uscita scolastica dove sono
accompagnati dal docente di turno;
• La scuola non riconosce, perché non può riconoscere, rinunce dell’esercizio di vigilanza da parte dei
genitori;
• La scuola non riconosce, perché non può riconoscere, delega di vigilanza a soggetto minore;
• L’autorizzazione alla delega ad altri adulti maggiorenni è autorizzata su esplicita domanda scritta in
direzione presso l’Ufficio Alunni, con contestuale identificazione dei soggetti delegati, salvo casi in
cui intervenga esplicita e formale determinazione da parte di Giudice tutelare;
• Il genitore che abitualmente e sistematicamente contravviene a tali regole potrebbe trovarsi in
situazione di irregolarità nei confronti dell’alunno, dei docenti e della scuola e potrebbe incorrere in
spiacevoli situazioni di responsabilità per il disagio del minore e che condizionerebbe il sereno
rapporto scuola-famiglia.
F.TO
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura RAIMONDI