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N. R.G. 2016/19016 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “B” Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g.

19016/2016

promosso da:

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

(C.F. 01217430154) con il patrocinio dell’avv. BASSANI CRISTINA elettivamente domiciliato in VIA CONSERVATORIO, 15 20100 MILANO presso il difensore avv. BASSANI CRISTINA PARTE RICORRENTE contro

ALDO PASSONI

con il patrocinio dell’avv. MELI PAOLO e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA SASSOFERRATO, 2 20135 MILANO presso il difensore avv. MELI PAOLO

PAOLO FIORELLI

non costituito PARTE RESISTENTE Il Giudice, a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con

ricorso ex art. 671 c.p.c.

il

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

assumendosi

credi

tore della società ABITARE CERNUSCO in liquidazione s.r.l. (di seguito ABITARE),

cancellata dal registro delle Imprese dal 2 ottobre 2013

, per i seguenti importi: Euro 68.106,00 per ICI relativa agli anni 2006, 2007, 2008 come da avvisi di accertamento oggetto di impugnazione avanti la Corte di Cassazione; Euro 25.460,00 per ICI relativa all’anno 2009, come da avviso di accertamento notificato nel novembre 2014 e non impugnato; ha chiesto il sequestro conservativo sino alla concorrenza dell’importo di Euro 100.000,00 di tutti i beni mobili, immobili e delle somme e/o cose nei confronti di:

ALDO PASSONI,

nella sua qualità di liquidatore della società Abitare Cernusco in liquidazione s.r.l. (cancellata in data 2 ottobre 2013) Pagina 1

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e PAOLO FIORELLI socio

della predetta società a cui è stato destinato l’avanzo di liquidazione pari a Euro 45.746,00. A sostegno della domanda cautelare avanzata

la difesa del ricorrente

ha dedotto

1.

quanto al

fumus boni iuris

che: solo nel novembre 2014, all’atto della notifica dell’avviso di accertamento per maggior valore delle aeree rispetto a quanto dichiarato in relazione all’ICI pagata per l’anno 2009, il ricorrente apprendeva che già nel settembre 2013 ABITARE era stata posta in liquidazione, successivamente cancellata e che l’avanzo di liquidazione era stato versato nelle mani del socio FIORELLI; in sede di liquidazione, il PASSONI avrebbe erroneamente ed illegittimamente compensato un credito IVA con un debito ICI, nonostante tale compensazione fosse inammissibile sotto il profilo tributario; fosse illecita, stante la non esigibilità del p redetto credito IVA che atterrebbe all’anno di imposta 2013 e il cui accertamento risulterebbe sospeso “

in attesa di ricevere la documentazione richiesta

”; in ogni caso, l’appostazione nel piano di riparto di liquidazione del debito ICI come sopravvenienza attiva con riferimento all’esito positivo del giudizio di Cassazione sarebbe errata, in quanto l’eventualità del predetto esito porterebbe al più ad un mero azzeramento del debito, senza alcun attivo da ripartire; che pertanto

il liquidatore di ABITARE e il socio FIORELLI

devono essere chiamati a rispondere

ex

art. 2495 c.c.

2.

quanto al

periculum in mora

che: il PASSONI e il FIORELLI sono titolari ciascuno di un piccolo immobile, il cui valore non è sufficiente a coprire il credito e le spese esecutive; la società che aveva prestato la fideiussione a favore di Abitare Cernusco è fallita; il FIORELLI si è reso irreperibile all’indirizzo di residenza e risulta essere socio unico di una società inattiva, Solo s.r.l., il cui unico cespite è soggetto a pignoramento. Si è costituito il solo liquidatore

PASSONI deducendo a propria difesa che:

al momento della predisposizione del bilancio finale di liquidazione il Comune ricorrente non risultava creditore di Abitare stante la pendenza del giudizio di annullamento degli avvisi di accertamento ICI; il danno prospettato e, conseguentemente, l’importo di cui si chiede il sequestro dovrebbe comunque essere limitato alla somma liquidata al socio Fiorelli;

1.

l’insussistenza del

periculum in mora

, in quanto: Pagina 2

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il PASSONI

gode di un patrimonio sufficiente a garantire ex art. 2740 c.c. la contestata pretesa risarcitoria del ricorrente stesso,

patrimonio costituito da: un immobile dal valore catastale ai fini IMU di Euro 185.460,00; quote nella società Villa Cantoni s.r.l. per Euro 247.500,00; non è stata dedotta né tantomeno provata alcuna condotta dissipativa del resistente sul predetto patrimonio. Non si è costituto in giudizio PAOLO FIORELLI nei cui confronti la notificazione si è perfezionata ex art. 143 c.p.c. *** Tanto premesso il Giudice osserva, quanto al

fumus boni iuris

: il credito fatto valere dal COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO appare, ai fini della presente procedura cautelare, sufficientemente provato nei confronti del PASSONI, quale liquidatore della società ABITARE, in considerazione delle evidenti violazioni poste in essere agli obblighi che su di esso incombevano ex artt. 2489 c.c. tenuto conto del danno diretto causato al patrimonio di detto Comune quale unico creditore inserito nel bilancio finale di liquidazione (o progetto di riparto finale come da doc. 10 allegato al ricorso) con riferimento al minor importo di euro 8.452,00 somma in ogni caso dovuta;

-

inoltre

quanto alla somma di euro 68.106,00, oggetto del primo avviso di accertamento

, risulta

per tabulas

che nei due gradi di merito del giudizio di impugnazione instaurato dalla società ABITARE, questa è risultata soccombente; è ben vero che pende ricorso per Cassazione, ma è altrettanto vero che non è neppure stata proposta istanza di sospensione, sicché la pretesa del comune è allo stato sicuramente sussistente e riconosciuta all’esito di due gradi di giudizio e azionabile; tanto più che risulta iscritta nei bilanci di ABITARE relativi agli esercizi antecedenti alla fase di liquidazione (come ammesso dallo stesso liquidatore); -

quanto alla somma di 25.460,00

è oggetto di avviso di accertamento, non notificato alla società ABITARE per l’avvenuta cancellazione della stessa; appare tuttavia corretto che tale credito segua la disciplina dell’altro, attes o che si tratta della medesima imposta sui medesimi beni, liquidata con riferimento ad annualità successiva (2009); -

quanto alla pretesa compensazione

appare sufficiente osservare che, anche ammettendo in astratto la legittimità della compensazione con il credito IVA, operazione contestata dal ricorrente, è pacifico che quest’ultimo credito non sia certo, poiché l’agenzia ha chiesto alla società la trasmissione di documentazione (doc. 10) che pacificamente non è mai Pagina 3

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stata trasmessa; di conseguenza a prescindere da ogni giudizio sulla fondatezza della pretesa nei confronti dell’erario non vi è dubbio che il credito IVA non fosse esigibile. Da tali conclusioni discende da un lato la sussistenza del credito in capo al Comune di Cernusco, l’illegittima compensazione dello stesso e dall’altro l’indebito riconoscimento da parte del liquidatore a favore del socio FIORELLI dell’avanzo di euro 45.746,00; in primo luogo perché tale avanzo era insussistente (perché frutto dell’indebita compensazione); in secondo luogo perché quanto eventualmente presente nelle casse della società avrebbe dovuto essere destinato, prioritariamente, alla soddisfazione dei creditori della società. È appena il caso di aggiungere che entrambi i soggetti passivi dell’azione cautelare appaiono tenuti a rispondere nei confronti del creditore sociale rimasto insoddisfatto sulla base di due titoli diversi: - avendo l’uno (PASSONI) violato gli obblighi di professionalità e diligenza connessi alla natura dell’incarico (art. 2489 c.c.), per aver illegittimamente redatto un bilancio di liquidazione con un attivo inesistente, con condotta sicuramente da ritenere colposa, per l’evidente erroneità dell’operazione di compensazione del debito nei confronti del comune con un credito che non era esigibile per condotta del medesimo liquidatore (omessa trasmissione della documentazione all’ufficio IVA); - e l’altro, quale “successore” della società est inta, per avere ricevuto somme che sarebbero dovute essere accantonate e destinate ai creditori sociali. Il soci o risponde dunque in base a quanto previsto dall’art. 2495, secondo comma, c.c. nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (euro 45.746,00). Il danno causato dal liquidatore va individuato oltre che nella somma indebitamente destinata quale avanzo di liquidazione al FIORELLI (euro 45.746,00), anche ne ll’importo di euro 8.452,00 riconosciuto in riparto finale al Comune per crediti ICI, e non soddisfatto (e così per un importo complessivo di 54.198,00). Sussiste vincolo di solidarietà fra le prospettate obbligazioni in capo ai due resistenti, nonostante trovino fondamento in titoli differenti (ex art. 2055 c.c.) nei limiti dell’importo distribuito. Trattandosi di distinti rapporti di debito-credito anche il profilo del

periculum in mora

va considerato singolarmente per ciascun obbligato, dovendosi ritenere: quanto a FIORELLI la sicura sussistenza del pericolo sia pur con riferimento alla minor somma dovuta (euro 45.746,00) evincibile dai seguenti elementi: Pagina 4

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incapienza patrimoniale, essendo egli titolare della quota di un mezzo di un terreno di modeste dimensioni nel comune di Dresano (doc. 20) e risultando socio unico di una società, Solo s.r.l., inattiva il cui unico cespite risulta già pignorato (cfr. doc. 17 e 18); concreta condotta tenuta dal medesimo FIORELLI, il quale non ritira la posta e si è reso irreperibile; quanto al PASSONI, anche con riferimento al maggior danno, il giudizio è opposto sulla base della considerazione che: l’entità del patrimonio, nei termini indicati in memoria di costituzione e non contestati dal ricorrente, appare ampiamente superiore ai crediti vantati dal comune di Cernusco sul Naviglio, così allontanando in concreto il pericolo che il predetto comune, risultando vincitore nel merito, non possa soddisfare il proprio credito; la concreta assenza di condotte volte a disperdere, sottrarre o anche solo rendere meno aggredibile il patrimonio medesimo, che confermano l’assenza di

periculum

. La domanda cautelare del COMUNE DI CERNUSCO può trovare dunque accoglimento limitatamente alla posizione di FIORELLI Paolo fino alla concorrenza di 50.000,00 euro, tenuto conto dell’importo assegnato al socio in sede di ripartito e delle ulteriori spese e accessori. Quanto alle spese della presente fase sussistono giustificati motivi per compensare le spese in capo a PASSONI, nonostante il rigetto della cautela, tenuto conto delle considerazioni svolte in termini di presumibile fondatezza della domanda.

P.Q.M.

Visti gli artt. 671 e 669 ter e seguenti c.p.c., in parziale accoglimento del ricorso, autorizza il sequestro conservativo su tutti i beni mobili immobili, crediti e somme di denaro nella disponibilità di PAOLO FIORELLI, nato a Roma il 28 settembre 1939 e residente a Roma, via del Babuino, n. 65 fino alla concorrenza di 50.000 euro; rigetta la domanda contro ALDO PASSONI, spese compensate. Si comunichi Milano, 30 ottobre 2016 Il Giudice Maria Antonietta Ricci Pagina 5

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