Riflessioni sulle nuove norme in tema di “caporalato”

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Dal Parlamento / Al Parlamento Riflessioni sulle nuove norme in tema di “caporalato” e sfruttamento del lavoro

C arlotta C assani

S ommario :

1. La nuova formulazione del delitto vittime. – 7. Osservazioni conclusive.

ex

art. 603

bis

c.p.: i soggetti attivi. – 1.1. Responsabi lità del “caporale” e del datore di lavoro. – 1.2. Responsabilità amministrativa degli enti. – 2.

Segue

: le condotte punibili. – 3. La circostanza attenuante della collaborazione. – 4. Profili processuali: il controllo giudiziario dell’azienda. – 5. Le modifiche in materia di confisca. – 6. Le nuove misure di tutela delle 1.

La nuova formulazione del delitto ex art. 603 bis c.p.: i soggetti attivi.

1.1.

Responsabilità del “caporale” e del datore di lavoro.

La l. 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, ha apportato modifiche penalistiche significative e ha istituito un sistema inte grato di politiche del lavoro agricolo.

Con riferimento al primo aspetto è stato in primo luogo modificato l’art. 603

bis

c.p., inserito nel Titolo XII del Libro II, tra i delitti contro la persona, nel Capo III, sui delitti contro la libertà individuale, e in particolare nella Sezione I, tra i delitti contro la perso nalità individuale, nel 2011 1 , finalizzato, come è stato sottolineato dalla Suprema Corte, a “colmare l’esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro”, e a tutelare “lo stato di uomo libero, inteso come necessario pre supposto per il riconoscimento dei singoli diritti di libertà” 2 .

Sulla formulazione della norma erano state sollevate perplessità, con particolare riguar do al novero dei soggetti attivi.

1 D.l. 13 agosto 2011, n. 138, “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito in l. 14 settembre 2011, n. 148, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”.

2 Cass. pen., Sez. V, (4 febbraio 2014) 27 marzo 2014, n. 14591, S.C., S.I., in

DeJure

.

Carlotta Cassani Nella formulazione previgente, infatti, l’art. 603

bis

c.p. contemplava tra gli autori del reato esclusivamente il c.d. “caporale”, vale a dire l’intermediario nel reclutamento della manodopera, non invece il diretto utilizzatore, con specifico riguardo al datore di lavoro 3 .

Il testo attuale dell’art. 603

bis

, 1°comma c.p. punisce sia il “caporale” (1°comma, n. 1), sia chi “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermedia zione” (1°comma, n. 2).

La punizione della sola attività di intermediazione non consentiva invece di configurare una responsabilità a titolo autonomo in capo al datore di lavoro, nei confronti del quale era possibile al più contestare la qualifica di concorrente nel reato, rispetto alla quale era no state sollevate obiezioni, in ragione del ruolo di mero correo in capo a “colui che si profila invece come

dominus

del fatto” 4 .

1.2.

Responsabilità amministrativa degli enti.

L’art. 6 l. 199/2016 ha introdotto una modifica nell’art. 25

quinquies

, 1°comma, lett. a) d.lgs. 231/2001, prevedendo la responsabilità degli enti da reato anche per il delitto

ex

art. 603

bis

c.p.

Qualora, pertanto, i soggetti apicali ovvero coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilianza degli stessi,

ex

art. 5 d.lgs. 231/2001, commettano il reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Anche tale norma ha colmato una lacuna precedentemente oggetto di censure 5 , in considerazione dell’esigenza di assoggettare a responsabilità anche l’ente al quale l’attività criminosa è riconducibile.

La tipologia del fenomeno del “caporalato” appare infatti prestarsi plausibilmente a una realizzazione in forma imprenditoriale, e le sanzioni all’ente possono rivelarsi idonee a reprimere e inibire più efficacemente lo svolgimento di tale attività.

Rispetto, tuttavia, al profilo applicativo, occorrerà valutare se, specialmente rispetto al “caporale”, nei singoli casi concreti sarà possibile dimostrare la sussistenza del rapporto organico richiesto ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 231/2001 6 .

264

3 D i M artino ,

“Caporalato” e repressione penale: appunti su una correazione (troppo) scontata

, in

Riv. trim. dir. pen. contemporaneo

, 2015, n. 2, 109 ss.; L o M onte ,

Osservazioni sull’art. 603-

bis

c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica

, in 4 A.A.V.V. (a cura di),

Scritti in onore di Alfonso M. Stile

, Napoli, 2013, 958-959; F iore ,

(Dignità degli) uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

, in A.A.V.V. (a cura di),

Scritti in onore di Alfonso M. Stile

, cit., 883 ss.

D i M artino ,

“Caporalato” e repressione penale: appunti su una correazione (troppo) scontata

, cit., 110. L’Autore, tuttavia, proponeva (v. pp. 116-117) un’interpretazione dell’intermediazione in un’accezione penalistica, quale attività organizzata caratterizzata dallo sfruttamento della manodopera, sulla base della quale il datore di lavoro poteva comunque essere ritenuto autore del reato, anche qualora non concorresse con il “caporale”. Sul punto v.

infra

.

5 6 D i M artino ,

“Caporalato” e repressione penale: appunti su una correazione (troppo) scontata

, cit., 110-111.

Per questi rilievi, in merito a una versione previgente del progetto di legge, v. D i M artino ,

“Caporalato” e repressione penale: appunti su una correazione (troppo) scontata

, cit., 126.

Riflessioni sulle nuove norme in tema di “caporalato” e sfruttamento del lavoro 2.

Segue: le condotte punibili.

Le modifiche apportate all’art. 603

bis

c.p. rispetto agli elementi del fatto tipico compor tano una significativa estensione dell’area penalmente rilevante.

In primo luogo, intermediazione e sfruttamento sono puniti anche in assenza di violen za, minaccia o intimidazione.

La formulazione previgente della norma limitava la punibilità alle ipotesi nelle quali la condotta fosse posta in essere con tali modalità 7 .

L’art. 603

bis

c.p. punisce oggi il reclutamento di manodopera finalizzato alla destina zione al lavoro presso terze persone, “in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori” (art. 603

bis

, 1°comma, n. 1 c.p.), e le condotte di utilizzo, assunzione o impiego di manodopera, realizzate “anche mediante l’attività di intermedia zione”, e attraverso la sottoposizione dei lavoratori a “condizioni di sfruttamento ed appro fittando del loro stato di bisogno” (art. 603

bis

, 1°comma, n. 2 c.p.).

Violenza e minaccia – esclusa l’intimidazione – integrano invece una circostanza aggra vante speciale ad effetto speciale, che determina un sensibile innalzamento della forbice edittale, da cinque a otto anni di reclusione e da € 1.000,00 a € 2.000,00 di multa, che nella vigenza della norma del 2011 rappresentava invece l’ipotesi base.

Se da un lato è stato esteso l’ambito della punibilità per il reato base, è da rilevare che la previsione di una circostanza aggravante ne determina l’assoggettabilità al giudizio di bilanciamento

ex

art. 69 c.p.

Tale ipotesi appare particolarmente significativa, in ragione anche dell’introduzione della circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione, inserita nell’art. 603

bis

-1 c.p., che ha riformulato quella prevista dall’art. 600

septies

-1 c.p., e la cui applicazio ne concreta, in regime di prevalenza, è suscettibile di vanificare gli obiettivi di maggiore repressione e deterrenza perseguiti dal Legislatore.

Un elemento ulteriore oggetto di modifica è rappresentato dalla rilevanza penale di condotte anche prive del requisito, prima richiesto, dell’organizzazione.

La norma previgente puniva infatti l’attività di intermediazione “organizzata” 8 , e conno tata, secondo un orientamento 9 , da caratteristiche differenti e individuate in via autonoma rispetto alla concezione civilistica di intermediazione, mentre in una differente accezione 10 si considerava intermediazione l’attività svolta da chi si interponeva tra lavoratore e datore di lavoro.

Le problematiche interpretative 11 sorte in seguito all’assenza di una definizione della 9 7 Sul punto, per l’esclusione della responsabilità penale in assenza della prova di tali requisiti, v. Cass. pen., Sez. V, (18 dicembre 2015) 21 aprile 2016, n. 16735, D.M.P., in

DeJure

.

8 D i M artino ,

“Caporalato” e repressione penale: appunti su una correazione (troppo) scontata

, cit., 116.

D i M artino ,

“Caporalato” e repressione penale: appunti su una correazione (troppo) scontata

, cit., 116.

10 S carceLLa ,

Il reato di “caporalato” entra nel codice penale

, in

Dir. pen. proc.

, 2011, 1190.

11 Una definizione differente della condotta di intermediazione è stata proposta da Di Martino. L’Autore ha operato una ricostruzione

265

Carlotta Cassani condotta di intermediazione, rapportata alla mancata previsione del datore di lavoro quale soggetto attivo, sembrano superate dall’ampliamento delle condotte penalmente rilevanti.

Ad analoghe considerazioni si può pervenire rispetto all’incertezza relativa alla defini zione dell’organizzazione come caratteristica della condotta 12 .

Occorrerà valutare l’idoneità di tale modifica rispetto a una maggiore efficacia della fattispecie criminosa.

L’omessa previsione dell’organizzazione quale condotta alternativa, infatti, se da un lato può condurre a ravvisare un’

abolitio criminis

, può d’altra parte rivelarsi una modifica di poco mo mento, considerando che sul piano pratico appare di ardua verificazione il “caporalato” in as senza della predisposizione di mezzi riconducibili ad una, seppure rudimentale, organizzazione.

La condotta punibile nella formulazione attuale è definita, rispetto al “caporale”, come reclutamento, che non compare più, unitamente all’organizzazione, quale connotazione alternativa dell’intermediazione.

Il reclutamento è invece alternativo all’utilizzo, all’assunzione o all’impiego della manodopera.

Le condotte di reclutamento e sfruttamento devono essere compiute sottoponendo i lavoratori a “condizioni di sfruttamento”, nonché “approfittando” dello “stato di bisogno” nel quale essi versano.

Rispetto al testo previgente è da rilevare l’abrogazione del riferimento allo stato di ne cessità in alternativa allo stato di bisogno.

Pertanto la rilevanza penale sussiste qualora ricorrano le condizioni per ritenere che il lavoratore versi nella condizione, definita dalla giurisprudenza con riferimento al delitto di usura

ex

art. 644 c.p., di “un impellente assillo”, il quale, “limitando la volontà del soggetto” 13 , lo induca ad accettare lo svolgimento di un’attività lavorativa in condizioni di sfruttamento.

Anche le definizioni dell’“indice di sfruttamento” contenute nell’art. 603

bis

, 2°comma c.p. sono state parzialmente modificate.

La violazione delle norme contrattuali in materia di retribuzione, maggiormente specifi-

266

della norma che valorizzasse l’accezione esclusivamente penalistica dell’intermediazione, individuando nel reclutamento e nell’orga nizzazione “le modalità tipiche in cui si concretizza l’intermediazione quale attività organizzata, la quale di per sé non ha un’auto noma consistenza materiale”: D i M artino ,

“Caporalato” e repressione penale: appunti su una correazione (troppo) scontata

soggetto attivo tra datore di lavoro e lavoratore, potendo quindi l’agente essere individuato anche nel datore di lavoro.

, cit., 116. Pervenendo a tale conclusione, pertanto, l’intermediazione perdeva autonomia e prescindeva dall’esigenza di una frapposizione del 12 Secondo un orientamento era ravvisabile un’area di impunità per il “caporale” che svolgesse l’attività di reclutamento illegale in pro prio, o comunque in assenza di una struttura organizzata. È stato rilevato in proposito che tale ultima ipotesi appariva di verificazione tutt’altro che frequente, considerato che il “caporalato” si caratterizza generalmente per un’attività posta in essere proprio da individui alle dipendenze di organizzazioni criminali: v. 603

bis

c.p., v. F iore , S carceLLa ,

Il reato di “caporalato” entra nel codice penale

, cit., 1189. L’Autore (v. pp. 1189-1190) proponeva anche una diversa interpretazione, intendendo l’attività nella differente accezione di “esercizio non occasiona le” dell’attività, consentendo quindi un’estensione della rilevanza penale anche a comportamenti posti in essere da un solo soggetto. Con riguardo all’esigenza di ravvisare gli estremi, anche rudimentali, di un’organizzazione, nella formulazione previgente dell’art.

(Dignità degli) uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

, cit., 880-801.

13 Cass. pen., Sez. II, (16 dicembre 2015) 15 marzo 2016, n. 10795, D.S.G., C.F., C.R., in

DeJure

. Nello stesso senso v.,

ex multis

: Cass. pen., Sez. II, (25 marzo 2014) 7 maggio 2014, n. 18778, M.G., V.A., B.G.L., S.S., R.R., Nomura International PLC, in

DeJure

; Cass. pen., Sez. II, (11 novembre 2010) 10 dicembre 2010, n. 43713, G.L., in

DeJure

.

Riflessioni sulle nuove norme in tema di “caporalato” e sfruttamento del lavoro cata sotto il profilo della fonte contrattuale,

ex

art. 603

bis

, 2°comma, n. 1 c.p., e di quelle concernenti l’orario di lavoro, il riposo, l’aspettativa obbligatoria e le ferie,

ex

art. 603

bis

, 2°comma, n. 2 c.p., devono essere caratterizzate non da sistematicità, come precedente mente previsto, ma da reiterazione.

L’espressa previsione del carattere reiterato di tali condotte conduce a ritenere che, per assumere rilievo penale, debbano essere commesse almeno in due occasioni.

Rispetto alle ulteriori ipotesi riconducibili a un “indice” di sfruttamento, è stata ampliata la rilevanza penale delle violazioni -la previsione al plurale lascia intendere che si debba trattare di almeno due violazioni- delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, che prescinde oggi dall’idoneità delle stesse ad arrecare offesa al lavoratore, come invece previsto nella formulazione previgente,

ex

art. 603

bis

, 2°comma, n. 3 c.p.

Infine, la sottoposizione del lavoratore a “condizioni alloggiative degradanti”,

ex

art. 603

bis

, 2°comma, n. 4 c.p., consente di rendere penalmente rilevante un numero maggiore di ipotesi, in considerazione dell’eliminazione dell’avverbio “particolarmente” riferimento alle condizioni degradanti.

3.

La circostanza attenuante della collaborazione.

Una novità introdotta dal Legislatore del 2016 è rappresentata dalla previsione della circo stanza attenuante, speciale e ad effetto speciale, della collaborazione nell’art. 603

bis

-1 c.p.

Tale circostanza concerne comportamenti di effettiva collaborazione 14 , posti in essere me diante dichiarazioni su quanto a propria conoscenza, e che consistono nell’adoperarsi per evita re l’aggravamento delle conseguenze del reato, ovvero nell’aiuto dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, posto in essere “concretamente”, a raccogliere “prove decisive”, sia “per l’indi viduazione o la cattura dei concorrenti”, sia “per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite”.

Tale circostanza introduce alcuni nuovi elementi rispetto a quelli previsti dall’art. 600

septies

-1 c.p., prima applicabile anche al reato

de quo

.

Il regime premiale è più favorevole, in quanto la diminuzione della pena è compresa tra un terzo e due terzi (fino alla metà per l’art. 600

septies

-1 c.p.).

Tuttavia, affinché essa trovi applicazione, occorre che il reo renda “dichiarazioni su quanto a sua conoscenza”. Infine, la circostanza si applica, e questo rappresenta un ulteriore elemento di novità, anche rispetto a chi aiuta concretamente l’autorità o la polizia giudiziaria a sequestrare le somme o le altre utilità che siano state trasferite mediante la commissione del reato.

L’intento del Legislatore appare chiaramente volto a valorizzare, anche con una maggio 14 Sui requisiti della collaborazione v., rispetto ad ipotesi assimilabili, in tema di sostanze stupefacenti, con riferimento all’art. 73, 7°com ma d.p.r. 309/1990, v.,

ex multis

: Cass. pen., Sez. VI, (23 luglio 2015) 4 settembre 2015, n. 35995, J.G.W., in

DeJure

; Cass. pen., Sez. III, (15 aprile 2015) 25 maggio 2015, n. 21624, R.G., D.B.C., in

DeJure

; Cass. pen., Sez. III, (1 ottobre 2014) 4 giugno 2015, n. 23942, A.C., L.R., P.M., S.A., Se.Gi., in

DeJure

.

267

Carlotta Cassani re diminuzione della pena, tutti quei comportamenti che possano contribuire a bloccare l’attività criminosa, anche rispetto ai proventi del reato.

4.

Profili processuali: il controllo giudiziario dell’azienda.

L’art. 3, 1°comma l. 199/2016 ha introdotto, in alternativa al sequestro preventivo, qua lora sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 321, 1°comma c.p.p., una nuova misura cautelare reale, denominata “controllo giudiziario dell’azienda”.

Il giudice, nel disporre la misura, nomina uno o più amministratori giudiziari (art. 3, 2°comma), che svolgono un ruolo di affiancamento dell’imprenditore, accompagnato dall’obbligo di riferire al giudice l’attività svolta, ogni tre mesi, e comunque qualora si verifichino irregolarità, e caratterizzato anche dallo svolgimento di attività finalizzate ad evitare “situazioni di grave sfruttamento lavorativo” all’interno nell’azienda.

In particolare, l’amministratore svolge un’attività di controllo rispetto a comportamen ti che costituiscano indice di sfruttamento lavorativo ai sensi dell’art. 603

bis

c.p., ha il compito di provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori dell’azienda che all’epoca dell’apertura del procedimento penale prestavano la propria opera in modo irregolare, ed è titolare del potere di assumere iniziative diverse da quelle adottate dall’imprenditore o dal gestore, al fine di evitare che le violazioni accertate si verifichino nuovamente (art. 3, 3°comma).

Tale misura appare volta a salvaguardare l’attività di impresa sotto il profilo del valore economico della stessa, nonché dei livelli occupazionali, qualora entrambi possano essere compromessi dall’interruzione dell’attività aziendale.

La natura giuridica di misura cautelare reale si fonda sul richiamo agli artt. 321 ss. c.p.p., dei quali l’art. 3, 1°comma l. 199/2016 fa salva l’applicazione.

Stando al tenore letterale della legge, pertanto, il provvedimento applicativo dovrebbe essere impugnabile mediante il riesame

ex

artt. 322 e 324 c.p.p., e dovrebbero trovare ap plicazione per l’appello l’art. 322

bis

c.p.p. e per il ricorso per cassazione l’art. 325 c.p.p.

La misura in questione presenta tratti peculiari rispetto a istituti ad essa parzialmente assimilabili.

Differente appare la disciplina del commissariamento previsto in materia di responsa bilità degli enti dagli artt. 45, 3°comma e 15 d.lgs. 231/2001, che interviene in sostituzione della sanzione interdittiva quale misura cautelare 15 , ed è riconducibile, con riguardo alla disciplina, alla materia cautelare.

L’istituto si distingue altresì dal monitoraggio, disciplinato dall’art. 32, 8°comma d.l.

268

15 In giurisprudenza, sui requisiti della nomina del commissario giudiziale nella fase cautelare, v. Cass. pen., Sez. VI, (28 settembre 2011) 22 novembre 2011, n. 43108, Ennauno S.p.a., G.M., in ventuale amministratore

ex

artt. 104 e 104

bis DeJure

. L’amministratore giudiziario nominato ai sensi dell’art. 3, 2°comma l. 199/2016 svolge inoltre un compito di affiancamento che lo distingue dal ruolo del custode amministratore giudiziario, nonché dall’e disp. att. c.p.p., nominati nei casi di sequestro preventivo

ex

art. 53 d.lgs. 231/2001.

Riflessioni sulle nuove norme in tema di “caporalato” e sfruttamento del lavoro 90/2014 conv. in l. 116/2014 16 , che prevede la nomina, da parte del Prefetto, di uno o più esperti che svolgano “funzioni di sostegno e monitoraggio dell’impresa”, considerata la natura amministrativa della misura.

La natura giuridica del controllo giudiziario si presta comunque a considerazioni in ter mini problematici in ragione del contenuto, considerando che l’imprenditore è affiancato e non subisce un’ablazione di beni, come nel caso del sequestro preventivo.

Il ruolo di affiancamento svolto dall’amministratore rappresenta pertanto una peculia rità dell’istituto in esame.

5.

Le modifiche in materia di confisca.

Nella normativa previgente era assente una previsione di ipotesi di confisca obbligato ria

ad hoc

17 . L’art. 603

bis

-2 c.p., applicabile in caso di sentenza di condanna o di applicazione del la pena, prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, oppure che ne rappresentano il prezzo 18 , il prodotto o il profitto, fatti salvi l’appartenenza delle stesse a soggetti estranei al reato e i diritti della persona offesa al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Anche in tali ipotesi di reato, pertanto, il Legislatore è intervenuto allargando le maglie della confisca obbligatoria, finalizzata a bloccare l’utilizzo delle risorse che nel reato rin vengono la propria fonte, nonché i mezzi per commetterlo: si pensi, a tale ultimo proposi to, ai mezzi di trasporto utilizzati per condurre i lavoratori nei luoghi indicati dai “caporali”.

Nel caso in cui tale modalità non sia possibile, è stata introdotta una ulteriore ipotesi di confisca per equivalente dei beni dei quali il soggetto attivo del reato abbia la disponibi lità, anche mediante interposta persona.

Infine la confisca “allargata” prevista dall’art. 12

sexies

d.l. 306/1992, conv. in l. 356/1992 19 , è stata estesa alle fattispecie di cui all’art. 603

bis

c.p. 16 D.l. 24 giugno 2014, n. 90,“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudizia ri”, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 116, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.

17 D i M artino ,

“Caporalato” e repressione penale: appunti su una correazione (troppo) scontata

anche i terzi beneficiari dell’attività in sé.

, cit., 122. L’Autore svolgeva conside razioni nel merito esprimendo dubbi sull’opportunità dell’introduzione di una nuova ipotesi speciale di confisca, in ragione della maggiore plausibilità di una discrezionalità del giudice nella valutazione, ad esempio, della confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per la commissione del reato, e dell’esigenza di valutare, caso per caso, l’opportunità, piuttosto, di garantire una gestione provviso ria dell’attività lavorativa, valorizzandone l’aspetto economico e quindi soluzioni in grado di preservare quest’ultimo, considerando 18 Tale previsione relativa al prezzo ribadisce peraltro quanto già previsto dall’art. 240, 2°comma, n. 1 c.p.

19 D.l. 8 giugno 1992, n. 306, “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356, “Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”. Sul tema v.,

ex multis

, F onDaroLi ,

Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche

, Bologna, 2007, 201 ss.

269

Carlotta Cassani In proposito è stato sottolineato 20 come tale previsione possa prestare il fianco a obie zioni, con riguardo alla difficoltà dell’accertamento del requisito della sproporzione tra il denaro, i beni o le altre utilità di cui il soggetto dispone, anche per interposta persona, senza essere in grado di giustificarne la provenienza, e il proprio reddito o l’attività eco nomica di cui è titolare, con riguardo a coloro che svolgono la parte più attiva nell’attività criminosa, che possono paradossalmente essere maggiormente tutelati, per la difficoltà, in ragione dell’entità dell’attività imprenditoriale e dei conseguenti introiti, di pervenire alla dimostrazione del requisito della sproporzione.

Da tale considerazione può derivare la conseguenza di una maggiore aggredibilità dei beni di coloro che svolgono ruoli più marginali nella vicenda, possedendo un apparato organizzativo più modesto, che rende meno giustificabile la disponibilità della

res

.

6.

Le nuove misure di tutela delle vittime.

L’art 7 l. 199/2016 ha introdotto i reati di intermediazione e sfruttamento illecito tra quelli che contribuiscono ad alimentare il Fondo per le misure antitratta,

ex

art. 12, 3°com ma l. 228/2003 21 , destinato pertanto anche all’indennizzo delle vittime, nel caso dell’esito infruttuoso della procedura per ottenere il risarcimento del danno, secondo quanto previ sto dall’art. 12, commi 2

bis

, 2

ter

e 2

quater

l. 228/2003.

L’art. 8 l. 199/2016, inoltre, ha introdotto modifiche al d.l. 91/2014 conv. in l. 116/2014 22 , con riferimento alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

In particolare, è stato ampliato il novero degli enti che vi possono partecipare, è stata introdotta l’assenza di condanne per la violazione dell’art. 603

bis

c.p., inoltre sono state apportate modifiche nella composizione della cabina di regia prevista dall’art. 6, 2°comma d.l. 91/2014 conv. in l. 116/2014.

Tali previsioni si iscrivono nell’ottica di un intervento finalizzato a rendere più efficace il controllo degli enti nell’agricoltura, mediante attività di monitoraggio, anche rispetto ai lavoratori impiegati, e a promuovere iniziative in tema di politiche di contrasto del lavoro

270

20 D i M artino ,

“Caporalato” e repressione penale: appunti su una correazione (troppo) scontata

, cit., 126.

21 L. 11 agosto 2003, n. 228, “Misure contro la tratta di persone”. L’art. 12, 3°comma prevede che tale fondo sia alimentato anche dai proventti della confisca disposta per i reati di cui agli artt. 416, 6°comma, 600, 601, 602, e, oggi, 603

bis

c.p., nonché per i delitti per i quali è applicata la confisca

ex

art. 12

sexies

d.l. 306/1992 conv. in l. 356/1992, in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena. Nel fondo confluiscono altresì le somme previste dall’art. 18 d.lgs. 286/1998 (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”).

22 D.l. 24 giugno 2014, n. 91, “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’e dilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 116, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

Riflessioni sulle nuove norme in tema di “caporalato” e sfruttamento del lavoro sommerso, di tutela contributiva e di controllo della regolarità dei lavoratori stranieri ri spetto alle norme sul soggiorno 23 .

Sono state infine inserite disposizioni in materia di supporto dei lavoratori agricoli sta gionali (art. 9) e di riallineamento contributivo (art. 10).

Con riguardo al differente profilo del soggiorno dei lavoratori stranieri 24 , è da rilevare come possa ritenersi ampliato l’accesso alla titolarità del permesso di soggiorno per le vittime dei reati

ex

art. 603

bis

c.p.

Qualora ricorrano i requisiti per la sussistenza del reato di impiego di lavoratori irre golari

ex

art. 22, 12°comma d.lgs. 286/1998, aggravato

ex

art. 22, comma 12

bis

, quindi si verifichi un’ipotesi di “particolare sfruttamento” 25 , l’art. 22, commi 12

quater

e 12

quinquies

conferisce già al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, qualora il lavoratore abbia presentato denuncia, ovvero collabori nel procedimento penale instauratosi a carico del datore di lavoro.

Rispetto, invece, al reato di intermediazione e sfruttamento illecito aggravati

ex

art. 603

bis

, 2°comma c.p., in assenza dei requisiti indicati dalle norme specifiche citate, il lavora tore straniero può beneficiare, se ne sussistono i presupposti, del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

ex

art. 18, 1°comma d.lgs. 286/1998, oppure per motivi di giustizia,

ex

artt. 17 d.lgs. 286/1998 e 11, 1°comma, lett. c

bis

) d.p.r. 394/1999, considerato che, per espressa previsione dell’art. 4 l. 199/2016, per tale reato è oggi previsto l’arresto obbligatorio in flagranza

ex

art. 380, 2°comma c.p.p.

7.

Osservazioni conclusive.

Le modifiche normative apportate al fine di contrastare il fenomento del c.d. caporalato appaiono, a una prima lettura, finalizzate a un intervento integrato, sia sul piano penali stico e processualpenalistico, sia sul versante delle politiche in materia di lavoro agricolo.

L’applicazione del sistema interdisciplinare istituito dal Legislatore del 2016 potrà essere oggetto di riflessioni in merito all’efficacia delle misure introdotte rispetto alla prevenzione e alla repressione delle ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Sotto il profilo penalistico, in particolare, considerata la scarsa applicazione, ad oggi, dell’art. 603

bis

c.p., sarà opportuno verificare se l’espressa previsione del datore di lavoro tra i soggetti attivi del reato e la rilevanza penale delle condotte, anche se poste in essere in contesti privi di violenza o minaccia, rappresentino strumenti efficaci di contrasto di tale attività criminosa.

23 Sul tema, in prospettiva

de iure condendo

, v. D i M artino ,

“Caporalato” e repressione penale: appunti su una correazione (troppo) scontata

, cit., 123-124.

24 Sono “stranieri”, ai sensi dell’art. 1, 1°comma d.lgs. 286/1998, i cittadini di Stati che non appartengono all’Unione Europea e gli apolidi.

25 Sul testo normativo previgente, con riguardo all’individuazione in via interpretativa delle ipotesi che vi rientrano, v. D i M artino ,

“Ca poralato” e repressione penale: appunti su una correazione (troppo) scontata

, cit., 120 ss.

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