070 - 2016 21 DICEMBRE 2016 NOTIZIARIO

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Dirigenti Scolastici
NOTIZIARIO NAZIONALE
070 - 2016 - 21 Dicembre 2016
REDAZIONE: Ra.Ci - Coordinamento Nazionale STRUTTURA COMPARTO NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI FLC
FLC: I dati patrimoniali dei dirigenti scolastici
non devono essere pubblicati sui siti delle
scuole
L’ANAC ha pubblicato le linee guida, avviando una
consultazione pubblica e spostato i termini per gli
adempimenti al 31 marzo 2017.
In merito con il notiziario 69/2016 avevamo pubblicato l’ordine del giorno della struttura
nazionale di comparto dei dirigenti scolastici della FLC CGIL (069 - 2016 15 DICEMBRE 2016
NOTIZIARIO NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI FLC) dove si denunciava una grave
lesione del diritto alla riservatezza dei dati personali
La legge 190/2012 sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione e il decreto legislativo 33/2013 attuativo hanno introdotto
l’obbligo per le pubbliche amministrazione di pubblicare le informazioni relative ai redditi e al
patrimonio personale proprio e del coniuge e dei parenti e la modifica - introdotta dal decreto
legislativo 97/2016 - ha esteso tali obblighi di pubblicità e trasparenza a tutti i dirigenti delle
amministrazioni pubbliche, qualsiasi sia l’incarico ricoperto.
La norma, per come è stata formulata, si applica dunque a tutti i dirigenti, compresi i dirigenti
scolastici, ma sono le amministrazioni a dover pubblicare, pena le sanzioni previste, i
dati e le informazioni relativi ai redditi e ai patrimoni dei dirigenti e dei parenti che lo
consentano. Per il Dirigente sussiste la responsabilità relativa alla mancata
comunicazione dei dati.
L’ANAC ha pubblicato le linee guida, avviando una consultazione pubblica e spostato i
termini per gli adempimenti al 31 marzo 2017.
CONSULTAZIONE PUBBLICA
Invitiamo i Dirigenti Scolastici a partecipare alla consultazione ed indicare eventuali criticità.
SPOSTAMENTO TERMINI
“Altri soggetti e altre amministrazioni, invece, sono ora per la prima volta tenuti all’ostensione
dei dati ai sensi del novellato art. 14…….. A questo fine, si precisa che per i soggetti per i quali la
norma si applica per la prima volta si terrà conto di quelli in carica o cessati dal 1° gennaio 2017.
Ciò vuol dire che per questi soggetti devono risultare pubblicati tutti i dati di cui all’art. 14 entro
il 31 marzo 2017, fatta eccezione delle dichiarazioni reddituali previste alla lett. f) per le quali
vale l’ordinario termine previsto dalla legge 441/1982, cui l’art. 14 rinvia, e cioè entro un mese
dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti
all’imposta sui redditi delle persone fisiche e riferiti all’anno 2016.”
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Ciò detto in merito all’individuazione dei soggetti e del sito sul quale pubblicare i dati, l’art.14 del
decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 97/2016 specifica:
“1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio
gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a
quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio
sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun
dirigente.”
La stessa ANAC NELLE LINEE GUIDA AL PUNTO 3. Obbligo di comunicazione per i
dirigenti esplicita:
“All’art. 14, co. 1-ter, è stata introdotta un’ulteriore rilevante misura di trasparenza riguardante
tutti i dirigenti. Questi ultimi sono tenuti a comunicare alla propria amministrazione di
appartenenza l’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. A
tale obbligo corrisponde quello dell’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale
detto dato.”
“Il d.lgs. 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di
trasparenza di cui all’art. 14. Si tratta di sanzioni che possono essere irrogate nei confronti dei
soggetti che non comunicano alcuni dati (art. 47, co. 1) e anche nei confronti dei responsabili
della pubblicazione qualora venga omessa la pubblicazione dei dati di cui al co. 1-ter dell’art. 14
(art. 47, co. 1-bis).
A ns parere quindi nessuna responsabilità è dunque a carico delle scuole e dei dirigenti scolastici
in relazione alla pubblicazione, che dovranno solo comunicare all’Amministrazione scolastica
quanto la stessa richiederà per provvedere poi come già avviene per i curricoli e le retribuzioni
contrattuali che sono reperibili sul sito del MIUR.
Abbiamo inoltre richiesto agli USR ed al Miur di fornire specifiche indicazioni operative in merito
e che raccolgano direttamente i dati.
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
Linee guida ANAC pag.10:
“L’obbligo della presentazione delle dichiarazioni e delle attestazioni riguardanti la situazione
patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano, è posto in capo ai titolari di incarichi destinatari degli obblighi dell’art. 14.
Questi ultimi dichiarano, altresì, i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il
secondo grado, di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale.
Nel caso in cui i titolari di incarico dichiarino il mancato consenso alla pubblicazione delle
attestazioni e delle dichiarazioni di cui all’art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, del coniuge
non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l’obbligo
di indicare il legame di parentela con il titolare dell’incarico, ma non quello di identificazione
personale del coniuge e dei parenti.
Sono considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta
(figli dei figli), i fratelli e le sorelle.”
Di seguito la comunicazione ANAC E TUTTI I DOCUMENTI
---------------------Schema di «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs.
33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come
modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»
Consultazione on line del 20 dicembre 2016 – invio contributi entro il 12 gennaio 2017
L’Autorità pone in consultazione pubblica lo schema di Linee guida recanti indicazioni
sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2016, sugli “Obblighi di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi
dirigenziali”, norma che ha subito rilevanti modifiche a seguito dell’entrata in vigore del dlgs.
97/2016, art. 13.
Il novero dei soggetti interessati risulta molto più ampio rispetto al testo previgente; gli obblighi
di trasparenza riguardano, infatti, non solo i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo ma anche i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.
In allegato alle Linee Guida l’Autorità rende disponibili anche modelli di dichiarazione al fine di
agevolare le amministrazioni e rendere uniformi le modalità di pubblicazione dei dati previsti nella
norma in questione.
Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 24 del 12 gennaio 2017,
mediante compilazione dell’apposito modulo.
Documento in consultazione
Allegato n. 1 Elencazione esemplificativa dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
Allegato n.2 Modello di dichiarazione, per i soggetti titolari di carica o di incarico, della situazione
patrimoniale e della variazione della situazione patrimoniale
Allegato n.3 Modello di dichiarazione, per i soggetti titolari di carica o di incarico, della situazione
patrimoniale e della variazione della situazione patrimoniale
Allegato n.4 Modello per la comunicazione e pubblicazione dei dati dei soggetti cessati dalla carica
o dall’incarico
Modulo per le osservazioni
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