1 Non è soggetta ad Iva l`indennità a favore del professionista

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Non è soggetta ad Iva l'indennità a favore del professionista amministratore di sostegno
di Maria Teresa Montemitro, 20 dicembre 2016
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(Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sezione 3, sentenza 4 luglio 2016, n. 218)
La CTR del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 218 del 4/07/2016, confermando la sentenza emessa dalla CTP
di Trieste n. 283/02/14, ha affrontato la questione relativa alla qualificazione dell'indennità liquidata
all'amministratore di sostegno dal Giudice tutelare. La controversia nasce da un diniego di rimborso iva emesso
dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un avvocato il quale aveva versato, a suo dire erroneamente,
l'imposta sulla liquidazione emessa dal Giudice per una attività svolta in qualità di amministratore di sostegno.
Il Giudice di secondo grado ha ritenuto che l'attività di amministratore di sostegno non poteva essere
qualificata di natura professionale e di conseguenza risultava non corretto considerare l'indennizzo riconosciuto
dal Giudice tutelare quale corrispettivo con le relative conseguenze fiscali.
Nella sua motivazione la Commissione ha ricordato l'orientamento espresso dalla Consulta (ordinanza
1073/1988) sulla natura dell'indennità liquidata al tutore (figura considerata analoga a quella
dell'amministratore di sostegno) che ha riconosciuto a tale equa indennità natura compensativa "degli oneri e
delle spese non facilmente documentabili di cui è gravato il tutore a cagione dell'attività di amministrazione del
patrimonio del pupillo".
Peraltro, ha precisato la CTR, l'eventuale differenziazione tra l'indennità per l'attività di amministratore di
sostegno e il corrispettivo per una attività più specificamente professionale deve essere lasciato esclusivamente
all'apprezzamento del Giudice tutelare.
E nella fattispecie concreta, il Giudice tutelare aveva considerato l'attività svolta dal professionista come
meramente assistenziale escludendo di conseguenza che la somma liquidata potesse avere "natura retributiva"
e soggetta al relativo prelievo fiscale.
Giova premettere che gli uffici a protezione degli incapaci sono gratuiti (art. 379, comma I, c.c.). Ciò
nondimeno, il Giudice tutelare può riconoscere una indennità al tutore (art. 424, comma I, c.c. che richiama la
norma ex art. 379 c.c.) o all'amministratore di sostegno (artt. 411, comma I, c.c., che richiama l'art. 379 c.c.)
considerata l'entità del patrimonio e le difficoltà nell'amministrazione.
La Suprema Corte con la sentenza n. 7355 del 4/7/1991 ha precisato che l'indennità che il Giudice può liquidare
ai sensi dell'art. 379 c.c. non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice
ristoro al riguardo (ancorché apprezzabile e non meramente simbolico), e che, inoltre, per l'indennità in esame,
la citata disposizione contempla come unico parametro liquidatorio l'equità.
La natura meramente compensativa dell'indennizzo liquidato dal Giudice tutelare è stata in un primo momento
condivisa anche dall'Agenzia delle Entrate.
Con parere del 18 maggio 2006 in risposta ad un interpello, la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna
rinviando all'interpretazione della norma di cui all'art. 379 c.c. resa dalla Corte Costituzionale del 1988 prima
citata, ha ritenuto che l'equa indennità non avesse natura corrispettiva o retributiva per la prestazione svolta,
ma semplicemente compensativa, paragonabile ad un rimborso spese forfettario.
Di conseguenza tale indennizzo non può costituire reddito ai fini irpef o base imponibile ai fini iva e per la sua
percezione non sussistono obblighi di rilascio di documenti ai fini fiscali.
Successivamente peraltro l'Agenzia ha mutato orientamento e con risoluzione n. 2/E del 9 gennaio 2012 ha
ritenuto che quanto espresso dalla Consulta nel 1988 in riferimento al caso del tutore non possa estendersi
anche all'amministratore di sostegno la cui figura è stata introdotta successivamente con la Legge n. 6/2004.
Pertanto secondo l'Agenzia nell'ipotesi in cui il Giudice tutelare scelga, invece di un parente, un avvocato quale
amministratore di sostegno, la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfettaria,
2 rappresenta comunque un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile quale
reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del testo unico della imposte sui redditi e rilevante ai fini Iva ai
sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Da tale impostazione discenderebbe che se ad essere nominato quale amministratore di sostegno sia un libero
professionista (come un avvocato, ingegnere, architetto, perito), il compenso vada equiparato a quello
spettante per l'attività professionale con il conseguente regime fiscale.
In realtà non si comprende la distinzione che opera l'Agenzia in base alla qualifica soggettiva
dell'amministratore - libero professionista o parente - in quanto detto profilo non è elemento che di per sé
possa incidere sulla natura dell'attività svolta.
Opinando in tal senso si farebbe dipendere il regime fiscale dalla qualifica soggettiva dell'amministratore
mentre le attività poste in essere dall'amministratore di sostegno sono oggettivamente uguali quale che sia il
soggetto, familiare o professionista, chiamato a realizzarle.
Come ha precisato la CTR spostare la questione del regime fiscale applicabile dall'oggettività dell'attività alla
qualifica soggettiva dell'amministratore non tiene neppure sul piano logico. Qualora il familiare fosse egli stesso
professionista, l'indennità muterebbe "ex se"da compensativa a retributiva, ancorché in alcun modo l'attività
esercitata in favore del beneficiario possa essere ritenuta direttamente riconducibile alle competenze proprie di
tali professioni.
La qualificazione del compenso per l'attività svolta come somma avente natura compensativa o corrispettiva è
infatti determinante ai fini dell' assoggettamento ad iva, in quanto solamente se rappresenta il corrispettivo per
l'attività svolta si rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta.
Nel caso di specie non può ritenersi che l' indennizzo liquidato dal Giudice tutelare all'amministratore di
sostegno costituisca corrispettivo del servizio prestato in quanto tale indennizzo costituisce semplicemente un
ristoro per le spese sostenute dall'amministratore per l'impegno assunto.
Peraltro l'art. 379 c.c., applicabile anche all'amministratore di sostegno, stabilisce che se particolari circostanze
lo prevedono, il Giudice può autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale
responsabilità da una o più persone stipendiate. Potrebbe quindi nascere la necessità di risolvere specifici
problemi o questioni che rendano necessario un conferimento di incarico a terzi, incarico che potrebbe essere
disposto anche nei confronti dello stesso soggetto già nominato amministratore di sostegno nell'ipotesi in cui la
questione rientri nelle sue competenze professionali. In quest'ultimo caso sarà dovuto un compenso
commisurato alle prestazioni svolte, che in quanto tale rappresenta il corrispettivo per una attività a specifico
contenuto professionale e di conseguenza imponibile (Si vedano anche G. Glendi, I giudici non condividono il
parere del fisco sulla tassazione dell'equa indennità a favore del professionista amministratore di sostegno, in
Riv. giur. trib., 2015, 361; D. Infantino, A. Venchiarutti, D. Stevanato, Conferme giurisprudenziali della natura
risarcitoria dell'indennità per l'amministratore di sostegno, in Dial. dir. trib., 2012, 511).