Dichiarazioni di intento

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DICHIARAZIONI DI INTENTO Nuovo modello dal 1° marzo 2017

E’ stato rivisto, con effetto dal 1° marzo 2017, il modello di dichiarazione di intento che utilizzano gli esportatori abituali per acquistare “senza IVA” nel limite del plafond. L’eliminazione della casella relativa al periodo obbliga ad indicare un importo.

È stato approvato un dicembre 2016.

nuovo modello di dichiarazione di intento a partire dal 1° marzo 2017

. Le modifiche non comportano provvedimento si legge che consentono tuttavia “

un

di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 Il nuovo modello è utilizzato per le lettere d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare

alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali

più puntuale monitoraggio

ed una

di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’IVA ma nelle motivazioni del

migliore analisi del rischio

delle operazioni con dichiarazione di intento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo”

. Si riporta di seguito la dichiarazione valida fino al 28 febbraio 2017: Il dichiarante compila: • il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’ imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento; • il campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato; • i campi 3 e 4, se la dichiarazione d’intento si riferisce alle operazioni comprese in un determinato periodo (che non può comunque eccedere l’anno solare) da specificare. Mentre la dichiarazione

a partire dal 1 marzo 2017

sarà solo più per importi:

Il dichiarante compila: • il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’ imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento; • il campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato.

Attenzione

Con risoluzione 120 del 22 dicembre 2016 1/01/2017 al 31/12/2017,

effettuare a partire dal 1° marzo 2017

, l’Agenzia delle entrate specifica che nel caso in cui nella vecchia dichiarazione inviata ad esempio a dicembre, sia indicato il periodo ad esempio dal

la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da

. Per tali operazioni deve essere quindi

presentata una nuova dichiarazione di intento utilizzando il nuovo modello

. Nel caso in cui sia stati compilati gli altri campi della dichiarazione di intento (ad esempio operazioni fino a concorrenza di euro) questa ha validità anche per le operazioni di acquisto effettuate dopo il 1 marzo 2017. Il soggetto che riceve la dichiarazione di intento con l’indicazione di “

operazioni fino a concorrenza di euro xxxx

” non deve mai superare l’importo indicato. L’esportatore che necessita di superare tale importo produrrà una nuova dichiarazione.

Chi può acquistare con dichiarazione di intento?

Può acquistare beni e servizi con dichiarazione di intento il soggetto definito

“esportatore abituale”

che ha effettuato cessioni all’esportazione e cessioni intracomunitarie per più del 10% del volume d’affari. Sono esclusi dall’agevolazione gli acquisti di fabbricati, di aree fabbricabili e beni e servizi con iva indetraibile. Inoltre qualora la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, di cui all’articolo 17, comma 6, del medesimo DPR n. 633, (ad es: servizi di pulizia di edifici, installazione di impianti, fornitura pallet) relativamente a tali operazioni

troverà applicazione la disciplina del reverse charge

, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria. Tali operazioni, pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 e non ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del medesimo DPR n. 633. (Cm 14/2015, par. 9)

Importo acquistabile

Il volume degli acquisti effettuabili con dichiarazione di intento chiamato “plafond” è pari al volume delle cessioni all’esportazione e intracomunitarie effettuate nell’anno (plafond fisso o solare) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile).

Adempimenti dell’esportatore abituale

Gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento. La dichiarazione,

unitamente alla ricevuta

La

numerazione

attribuita nel 2016. di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014). delle dichiarazioni d’intento deve essere distinta per competenza, con separata annotazione rispetto a quella dell’anno precedente, come da R.M. 355803/1985: le dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di dicembre, a valere per l’anno 2017, saranno perciò numerate dal ricevente iniziando con una nuova numerazione ad esempio 1/2017, 2/2017 … rispetto a quella

Utilizzo dichiarazione di intento in dogana per importazioni

Con risoluzione del 20 maggio 2015 l’Agenzia delle Dogane Prot. 58510/RU chiarisce che le operazioni di importazione possono essere fatte con la dispensa dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione di intento per le operazioni di importazione può essere compilata alternativamente: • il campo 1 “Una sola operazione per un importo fino a euro”. Occorre inserire il “valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA dell’operazione d’importazione che intende effettuare che tenga cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile ai fini dell’impegno del plafond IVA, in quanto l’importo effettivo è quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata la dichiarazione d’intento. • il campo 2 “Operazioni fino a concorrenza di euro”, inserendo in quest’ultimo caso l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento. Gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione ed è consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento valida per più operazioni doganali. Le dichiarazioni di intento possono essere utilizzate presso qualunque Ufficio delle Dogane, senza alcuna limitazione di carattere territoriale.

Adempimenti del fornitore

Il fornitore dell’esportatore abituale deve numerare la dichiarazione di intento ricevuta e deve riportare gli estremi in apposito registro (non vidimato e non bollato). Deve poi verificare la ricevuta di presentazione inserendo il protocollo nella funzione

“Verifica ricevuta dichiarazione di intento”

sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento

, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti: la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567) la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001) Per la validità della dichiarazione di intento si fa riferimento all’ quindi, per la vendita di beni, la dichiarazione deve arrivare prima della consegna o spedizione, per le prestazioni di servizi, la dichiarazione deve arrivare prima del pagamento. La fattura emessa come

operazione non imponibile

art. 8, primo comma, lettera c) dpr 633/1972, riporterà gli estremi della dichiarazione di intento ricevuta.

effettuazione

delle operazioni, Occorrerà applicare una marca da bollo da 2 euro nel caso in cui l’importo fatturato sia superiore a 77,47 euro.

Adempimenti dichiarativi

L’esportatore abituale in sede di dichiarazione annuale iva andrà ad indicare nel quadro VC l’utilizzo del plafond (le immagini si riferiscono alla dichiarazione annuale iva disponibile relativa al 2015):

Il fornitore dell’esportatore abituale andrà invece ad indicare le dichiarazioni di intento ricevute nel quadro VI della dichiarazione:

Sanzioni

Si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro in capo al fornitore dell’esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e aver verificato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate. (art. 7, comma 4-bis DLgs 471/1997)

Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (011 4513.202-222; [email protected][email protected]

).

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