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A
Claudio Galateria
Il sistema delle categorie reddituali
nell’imposizione sul reddito
delle persone fisiche
Aracne editrice
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 Canterano (RM)
() 
 ----
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I edizione: dicembre 
Indice

Capitolo I
L’IRPEF e le categorie reddituali
.. Preliminari osservazioni,  – .. Il presupposto dell’IRPEF nel passaggio dal d.P.R. / al d.P.R. /,  –
.. Le problematiche derivanti dall’applicazione del sistema tassativo delle categorie reddituali, .

Capitolo II
Alcune problematiche derivanti dal sistema delle categorie reddituali
.. La corresponsione di emolumenti generici,  – .. Indennità erogate a vario titolo nell’ambito del rapporto di
lavoro dipendente,  – .. L’analisi di un caso particolare:
l’indennità per ferie non godute, .

Capitolo III
Considerazioni e prospettive
.. Osservazioni conclusive, .

Capitolo I
L’IRPEF e le categorie reddituali
.. Preliminari osservazioni
Nella stesura originaria della normativa sull’Imposta sul
reddito delle persone fisiche , d.P.R.  del //, una
volta individuato il presupposto “strutturale” dell’imposta nel possesso di reddito in capo a una persona fisica
contenuto nell’art.  , viene a configurarsi come peculiare
caratteristica dell’IRPEF, la ripartizione del reddito imputabile al soggetto passivo in sei distinte categorie reddituali
previste dall’art. .
. P G., Imposta sul reddito delle persone fisiche, in Enciclopedia giuridica Treccani. L’autore osserva che nella stesura originaria della normativa
IRPEF, d.P.R. /, « vengono a soggettivarsi gli elementi obbiettivi che
determinano l’incremento di ricchezza, e i risultati economici concernenti
ciascun cespite produttivo di reddito vengono a integrarsi reciprocamente in una combinazione unitaria direttamente riferita al soggetto ». Tale
osservazione, a mio avviso, deve essere messa a confronto con le modifiche apportate alla disciplina IRPEF dall’entrata in vigore del d.P.R. /,
che pur conservando la struttura della personalizzazione del tributo, ha
sicuramente spostato detto asse portante verso una maggiore oggettivizzazione della base imponibile attraverso un più consistente utilizzo dei
“micropresupposti” contenuti nella individuazione delle singole categorie di
reddito.
. L’art.  del d.P.R. / istitutivo del’Imposta sul reddito delle
persone fisiche, prevedeva quale presupposto dell’Imposta « il possesso di
redditi , in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da
qualsiasi fonte ».


Il sistema delle categorie reddituali [omissis]
Tale sistema delle categorie reddituali va a innestarsi, sostanzialmente, nella configurazione materiale del presupposto oggettivo dell’IRPEF, in quanto attraverso la precisa
individuazione e quantificazione di dette categorie, e dalla
loro sommatoria, si determina la reale base imponibile
dell’imposta sul reddito.
Codesta configurazione dell’IRPEF viene poi ripresa
successivamente dal TUIR, entrato in vigore con l’emanazione del d.P.R. /, con alcune modifiche strutturali
e concettuali, le quali, come si vedrà, fanno tuttora emergere numerosi dubbi sull’individuazione del presupposto
IRPEF in quelle ipotesi in cui la linea di confine fra reddito
e semplice arricchimento economico si rileva assai labile.
.. Il presupposto dell’IRPEF nel passaggio dal d.P.R.
/ al d.P.R. /
Con l’entrata in vigore del d.P.R. /, ossia il Testo Unico
delle Imposte sui redditi, si assiste, pur nella conferma del
presupposto strutturale dell’Imposta, a un radicale cambiamento in merito al sistema di individuazione del reddito:
passaggio da un sistema “aperto” a un sistema “chiuso”.
. Si veda F G., Manuale di Diritto Tributario, Cedam, , p. ;
P G., ult. op. cit.; il quale ritiene che: « L’art.  del t.u. imp. Dir. Individua
il presupposto del tributo nel possesso dei redditi, in denaro o in natura,
rientranti nelle categorie indicate nel successivo art. . Tale formulazione
costituisce un decisivo miglioramento nella definizione normativa del presupposto dell’IRPEF e consente di affrontare con chiarezza sia la problematica
concernente la nozione di reddito, sia quella relativa al rapporto intercorrente
tra reddito e soggetto passivo. Nel sistema originariamente delineato dal d.P.R.
n. /, il presupposto del tributo sulle persone fisiche veniva incentrato
sul reddito, di qualunque natura e da qualsiasi fonte proveniente, vale a dire
su un “fatto” materiale ricollegabile alla persona fisica attraverso un rapporto
definito dal legislatore in termini di “possesso” ».