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Il notiziario giuridico indipendente v. 4.0 – ISSN 2464-8833
Ricorso per riassunzione: è valido il solo deposito telematico
di Avv. Claudia Gianotti - 19/12/2016
Contenuti
1 Il caso
2 La decisione del Tribunale di Vasto
3 Conclusioni
4 Documenti & Materiali
Il ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza è un atto endoprocessuale e, come tale,
va depositato telematicamente a pena di inammissibilità, con la conseguenza che, in ipotesi di deposito
cartaceo, la riassunzione si ha per non avvenuta nei termini cui necessiariamente fa seguito l’estinzione
del processo ai sensi dell’art. 50 c.p.c.
Ciò è quanto ha statuito il Tribunale di Vasto con la sentenza n. 180/2016 del 28/10/2016.
Il caso
La ricorrente impugnava avanti il Giudice del Lavoro la sanzione disciplinare irrogatale dal proprio
datore di lavoro. Il Giudice adito, nelle specie Tribunale di Chieti, dichiarava la propria incompetenza in
favore del Tribunale di Vasto, presso il quale ultimo giudice la ricorrente provvedeva quindi a riassumere
il giudizio.
Si costituiva in giudizio avanti il Giudice territorialmente competente, Tribunale di Vasto, il convenuto
datore di lavoro il quale, oltre a contestare nel merito le richieste avversarie, eccepiva l’inammissibilità
del ricorso in riassunzione depositato dalla ricorrente. Quest’ultima, infatti, aveva provveduto a
riassumere il giudizio avanti il Giudice competente depositando il relativo ricorso in modalità cartacea,
laddove, invece, a detta dell’avversario, tale deposito sarebbe dovuto avvenire telematicamente in quanto
atto endoprocessuale, come tale soggetto all’obbligatorietà del deposito telematico.
La decisione del Tribunale di Vasto
Chiamato a decidere sul ricorso il Tribunale di Vasto decide di affrontare in via preliminare l’eccezione
sollevata dal datore di lavoro circa l’inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato dalla ricorrente
con modalità cartcacea.
Il Tribunale, in particolare, stante il disposto dell’art. 16-bis del D.L. 179/2012 che ha sancito
l’obbligatorietà del deposito telematico per gli atti endoprocessuali, ritiene di dover preliminarmente
esaminare due diverse considerazioni: se, in primo luogo il ricorso in riassunzione, a seguito di
declaratoria di incompetenza territoriale, sia un atto endoprocessuale e, successivamente, quali siano le
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conseguenze dal punto di vista tecnico-giuridico del deposito effettuato con modalità diverse da quelle
indicate come obbligatorie secondo la normativa sopra citata (cioè a dire cartaceo anziché telematico) di
un atto endoprocessuale.
Quanto al primo interrogativo il Tribunale di Vasto giunge alla conclusione che il ricorso in
riassunzione è un atto endoprocessuale. Ciò in quanto il «il ricorso in riassunzione, di un
procedimento già instaurato innanzi ad un giudice dichiaratosi incompetente, non introduce un nuovo e
diverso e autonomo giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento, realizzando
una perfetta traslatio iudicii». A sostegno di tale assunto viene poi l’art. 50 c.p.c. a mente del quale «il
processo continua davanti al nuovo giudice» e nel giudizio riassunto rimangono ferme le preclusioni già
maturate. Pertanto, secondo il Tribunale di Vasto
il ricorso in riassunzione si inserisce in un procedimento già avviato nell’ambito del quale le parti
risultano già costituite, integrando un atto processuale proveniente dal difensore di una parte già
costituita quale atto endoprocessuale, che deve essere depositato telematicamente.
Chiarito che trattasi di atto endoprocessuale occorre analizzare quali siano le conseguenze di un deposito
di un atto di tal guisa che abbia disatteso la normativa di riferimento.
Il Tribunale di Vasto ritiene che tale questione non si limiti al solo piano formale ma assuma rilevanza
anche da un punto di vista ontologico, con riferimento alla natura stessa dell’atto.
Secondo il Giudice abruzzese
l’atto processuale che debba essere depositato telematicamente deve essere in primis redatto
telematicamente e quindi depositato telematicamente, deducendosi come se redatto nella forma
cartacea, l’atto non è semplicemente nullo ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in
quanto redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa e totalmente privo degli
estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente
considerato, da considerarsi quindi non solo inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli
atti riconducibili al corrispondente tipo, ma anche non passibile di considerazione sotto il profilo
giuridico.
Non essendo stato firmato digitalmente come prescrive la normativa, non essendo stato redatto e
depositato secondo la normativa del PCT, l’atto depositato in forma cartacea anziché telematica (laddove
vi sia l’obbligo di quest’ultima modalità) si discosta «in modo assoluto dallo schema legale tipico
previsto come esclusivo dal legislatore», con l’ulteriore corollario che non può dirsi idoneo al
raggiungimento dello scopo.
Conclusioni
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Sulla base delle esposte argomentazioni il Tribunale di Vasto accogliendo l’eccezione proposta dal
convenuto afferma che
il deposito del ricorso in riassunzione che non viene eseguito per via telematica, bensì in
modo tradizionale con consegna materiale in cancelleria dei documenti, non può che essere
dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende
radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico, dovendosi concludere dichiarando che la
riassunzione della causa non è mai avvenuta, con conseguente declaratoria di estinzione del
processo, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, c.p.c.
Documenti & Materiali
Scarica Tribunale di Vasto n. 180/2016 del 28/10/2016
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Titolo dell'articolo: Ricorso per riassunzione: è valido il solo deposito telematico
Di: Avv. Claudia Gianotti
Pubblicato il: 19/12/ 2016
Su: Ragionando_weblog Il notiziario giuridico indipendente v. 4.0 – ISSN 2464-8833
Indirizzo: http://www.jusdicere.it/Ragionando/claudia-gianotti-ricorso-per-riassunzione-e-validosolo-il-deposito-telematico/
Potete citarlo così: Avv. Claudia Gianotti, «Ricorso per riassunzione: è valido il solo deposito
telematico», 19/12/2016, Ragionando_weblog, Il notiziario giuridico indipendente v. 4.0 – ISSN
2464-8833,scaricabileda:http://www.jusdicere.it/Ragionando/claudia-gianotti-ricorso-per-riassunzionee-valido-solo-il-deposito-telematico/
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