Bando Gara di Tesoreria 2017-2021_File_Unico

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COMUNE DI ANDRETTA
PROVINCIA DI AVELLINO
VIA LIBERTA' N.1 ~ 83040 ANDRETTA ~ AV
Telefono 0827/32009 ~ Fax 0827/32579 – Email: [email protected]
Codice Fiscale: 82000670644 - Partita Iva: 01571330644
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BANDO DI GARA
PER L’AFFIDMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2017 al 31.12.2021.
Codice CIG: Z1D1C8C88F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Andretta (AV)
Indirizzo postale: Via Libertà, n° 1 - Città: Andretta – Codice postale: 83040 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Settore Finanziario – Francesco Cesta - Telefono: 0827/32009 int. 23 – - Fax:
0827/32579 - Posta elettronica: [email protected] - Posta elettronica certificata:
[email protected] .
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.andretta.av.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Il disciplinare di gara e la documentazione sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Autorità regionale o locale: locale
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
1
Affidamento in concessione servizio di tesoreria comunale per il periodo 01-01-2017 al 31-122021.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:
- Tipo appalto: Servizi
- Categoria di servizi: N. 6 (CPV 66600000-6)
- Luogo principale di esecuzione: Territorio del Comune di Andretta, presso la sede adibita
all’espletamento del servizio di tesoreria.
II.1.3) L’avviso riguarda: L’affidamento in concessione di un servizio pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di tesoreria del Comune di
Andretta che consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria
dell’Amministrazione, tra l’altro alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla
custodia dei titoli e valori ed, in generale, agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 267/2000, dal
Regolamento di contabilità dell’Ente, dallo Statuto, nonché dallo schema di convenzione
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 26 del 12 dicembre 2016.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP)
NO
II.1.8) Divisione in lotti
NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Il servizio di tesoreria sarà effettuato dietro pagamento di un corrispettivo. Il valore dell’appalto
è stato determinato adeguando in aumento il costo sostenuto negli anni precedenti,
quantificato in €. 5.000,00 annui (euro cinquemila/00) oltre IVA.
II.2.2) Opzioni (eventuali)
NO
II.3) Durata dell’appalto: 01-01-2017 al 31-12-2021, con facoltà dell’Amministrazione di rinnovo
ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs 267/2000.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: non é richiesta cauzione per effetto dell’art. 211 comma 1
del D.Lgs. 267/2000.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti d’imprese ai sensi
dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016.
2
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare
alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
Per requisiti e documenti richiesti ai concorrenti: vedi Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi Disciplinare di
gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi Disciplinare di
gara.
III.2.4) Appalti riservati
NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVI ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI. L’appalto è
riservato ad Enti creditizi iscritti all’albo nazionale per l’esercizio dell’attività bancaria ex art. 13
e 64 del D.lgs. 385/1993, autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche Professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
co. 2 del D.Lgs 50/2016, in base ai criteri indicati nell’art. 22 del disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Contributo dovuto sulla gara ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, legge 23.12.2005, n.
266: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara e la documentazione complementare.
Sono allegati al presente bando e ne formano parte integrante e sostanziale:
- Schema di convenzione;
- Disciplinare di gara;
- Dichiarazione Protocollo Legalità;
- Dichiarazione impatto criminale;
- Modello di istanza di partecipazione alla gara con le dichiarazioni sul possesso dei requisiti e
sull’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Dichiarazione per Raggruppamenti Temporanei d’Imprese non ancora costituiti;
- Schema di offerta economica;
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I documenti sono reperibili nell’Albo Pretorio informatico, nella sezione “Bandi di Gara”
raggiungibile dal sito internet: www.comune.andretta.av.it e presso l’ufficio di ragioneria del
Comune di Andretta.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 04
gennaio 2017, ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Legali rappresentanti concorrenti ovvero soggetti muniti specifica delega conferita dai suddetti
legali rappresentanti.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO
NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a. Codice identificativo gara CIG: Z1D1C8C88F
b. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. Determinazione a contrarre del
responsabile del settore finanziario n° 262 del 15.12.2016;
c. Per norme integrative presente bando relative modalità partecipazione gara, modalità
compilazione e presentazione domanda, documenti da presentare a corredo della stessa
si rimanda al disciplinare di gara;
d. La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti
che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi;
e. Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del
D.lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione per i consorziati che siano stati indicati come
esecutori dell’appalto, pena l’esclusione dalla gara del consorzio e dei consorziati;
f. La prima seduta pubblica della gara è fissata per giorno 5 gennaio 2017 ore 09:30 presso
la Sede Municipale di Andretta (AV); eventuale seconda seduta pubblica o modifiche
della prima seduta saranno comunicate alle ditte ammesse mediante avviso sul sito
dell’ente;
g. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se congrua e
conveniente;
4
h. La sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informative di cui
al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, è
sottoposta alla condizione risolutiva e, pertanto, l’Ente procederà alla revoca della
concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni
interdittive, salve le ipotesi di cui all’articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n.
90/2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014;
i. I mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai
concorrenti sono: la posta elettronica certificata e/o il fax;
j. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 50/2016, esclusivamente
ambito presente gara;
k. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un
raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti
di un raggruppamento temporaneo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione
dalla gara di entrambi i concorrenti;
l. La sanzione pecuniaria di cui al comma 9, art. 83 del D.Lgs 50/2016 per i concorrenti che
si avvarranno della procedura di soccorso istruttorio è prevista in €. 50,00
(cinquanta/00);
m. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute alla
cognizione del Giudice ordinario (foro competente: Avellino). E’ esclusa, pertanto la
competenza arbitrale;
n. Responsabile procedimento: Francesco Cesta, responsabile del settore finanziario.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Campania Sezione di Salerno
Indirizzo postale: Piazzetta San Tommaso D’Aquino n. 3
Città: Salerno - Codice Postale: 84100 - Paese: Italia - Telefono: 089/226496.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti
all’applicazione del bando di gara il ricorso potrà essere notificato entro 30 giorni dal
ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto.
Andretta, 16 dicembre 2016
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Francesco Cesta
5
Allegato “1”
Istanza di ammissione
per la partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione del Servizio di
Tesoreria comunale – periodo 01.01.2017 – 31.12.2021 Codice CIG: Z1D1C8C88F
Il sottoscritto
_____________________________________________________________________ nato il
__________________ a ______________________________________________________
residente in ____________________________, Prov. ___, Via/P.zza
________________________ in qualità di (carica sociale)
_________________________________________________________ dell’impresa
(denominazione e ragione sociale)__________________________________________ con sede
legale in _________________________, Prov. ___, Via/P.zza ______________________ con
codice fiscale n. ________________________ Partita IVA _____________________________
Telefono _________________________________ Fax
___________________________________ eventuale e-mail
_________________________@_______________________________________
INOLTRA ISTANZA DI AMMISSIONE
alla gara, mediante procedura aperta, relativa “all’affidamento in concessione del servizio
di tesoreria comunale - periodo 01.01.2017 - 31.12.2021” come:
impresa singola;
oppure
in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ex art. 48, D.Lgs. 50/2016;
In questo caso,
DICHIARA
A)che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese, indicando la parte di servizio da
eseguire da ciascuna delle stesse come di seguito specificato, che, in caso di
aggiudicazione della gara, si conformeranno a quanto disposto dall’art. 48 D. Lgs.
50/2016:
Denominazione Sociale
Parte del servizio
Sede Legale e forma giuridica da eseguire
1. _____________________
_____________________
_______________________
2. _____________________
_____________________
_______________________
3. _____________________
_____________________
_______________________
B)che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente:
6
__________________________________________________________________________
C)(nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo a ________________________________________________
(art. 48, co.8, D.Lgs 163/2006)
e DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi
sottoscrive dichiarazioni mendaci, nonché delle relative sanzioni penali, previste dal D.P.R.
445/2000 e dell’eventuale diniego alla partecipazione di gare future, quanto segue:
1. che l’impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di
_________________________________________ per attività analoga a quella oggetto
della presente gara e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno
stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
numero di iscrizione _______________________________________________________
data di iscrizione __________________________________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________
rappresentati legali e altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. che l’impresa è abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 D.Lgs.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. che l’Istituto di Credito suindicato è autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del
D.Lgs. 1/09/1993, n. 385, è iscritto all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 citato
ed è in possesso dell’autorizzazione di cui all’art.14 di detto decreto legislativo;
4. che l’impresa (barrare una delle due opzioni):
è in possesso di uno sportello bancario attivo sul territorio del Comune di Andretta
(AV), in via ______________________________________________, n. _________,
o, in alternativa
si impegna ad attivare uno sportello bancario sul territorio del Comune di Andretta
(AV), entro due mesi dalla stipula della convenzione, ovvero ad attivare la gestione
informatizzata entro il medesimo termine;
5. che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. /
amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, che hanno rivestito e cessato tali
cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono (1):
7
Nome e cognome
(1)
Data e luogo di
nascita
Codice Fiscale
Carica rivestita
cancellare le dizioni che non interessano.
6. che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. /
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci attualmente in carica, è/sono (1):
Nome e cognome
(1)
Data e luogo di
nascita
Codice Fiscale
Carica rivestita
cancellare le dizioni che non interessano.
7. che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando si è verificata la seguente
operazione societaria __________________ (cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda
ovvero fusione o incorporazione) che ha coinvolto questa Impresa e la società
_______________ e che pertanto devono considerarsi soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando i seguenti soggetti della società
cedente/locatrice, fusa o incorporata:
Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Carica rivestita
(Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’impresa cedente, locatrice, incorporata o fusa,
indicare: titolare /soci delle s.n.c./ soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di
rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di
quattro soci, direttore/i tecnico/i.)
8. che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 ed in particolare:
A1) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 5, 6 e
7, ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
8
a.delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero
al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione
criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b.delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’art. 2635 del codice civile;
c.frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d.delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e.delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del
D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f.sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.
Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g.ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
ovvero
(1)
che
________________________________________________________________________ è
incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 C.P.P., e precisamente:
(2)
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;
(1)
Indicare nome e cognome del soggetto
Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto
abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima
(2)
A2) di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.
Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti sopraindicati ai numeri 3 e
5;
A3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
9
A4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
a.di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016;
b.di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
c.di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai
fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d.che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente
risolvibile;
e.che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera
e), del D.Lgs. 50/2016;
f.di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
g.di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione;
h.che: (barrare il quadratino che interessa)
 non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L.
19.3.1990 n. 55
ovvero

che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto
dall’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo
accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
precisamente: (barrare il quadratino che interessa)
 (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano
da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il
18.01.2000), che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione
obbligatoria di cui alla Legge 68/1999;
oppure
 (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che
l’impresa ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale
situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale
di:
10
…………………………..................................................................................................
....Comune di: ..................................................Via …..................…...…......…....… n.
…………. CAP……….……………… tel. ….…….................................…...…..…
Fax .....……………………………………
l) che i soggetti sopra indicati ai numeri 3 e 5 (barrare il quadratino che interessa)
non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 203/1991;
pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L.
24.11.1981, n. 689;
m) (barrare il quadratino che interessa)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice
Civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
9. ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla
L. 6.11.2012 n. 190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha
prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente
della Stazione Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa;
10. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta
esecuzione della fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1 lettera a) punto 2) del D. Lgs.
DICHIARA INOLTRE
11. di aver preso ampia ed esauriente visione di ogni effetto di legge o di contratto, di tutte le
clausole del bando; del disciplinare di gara; dello schema di convenzione; delle
dichiarazioni “protocollo di legalità” e “Valutazione Impatto Criminale”; di accettare
specificamente, ai sensi dell’art. 1341 C.C. gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo
carico, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni o decadenze;
12. di impegnarsi ad attivare, senza pretesa di alcun compenso, i perfezionamenti metodologici
ed informatici come dettagliato dall’art. 4 della Convenzione;
13. di possedere i requisiti tecnici e professionali atti a garantire l’esecuzione del servizio;
14. di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta, ritenendo la stessa
remunerativa;
11
15. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenze del termine per la presentazione delle offerte;
16. di accettare l’eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more del contratto;
17. di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni penali,
ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000 ed artt. 483, 489 e 495 Codice Penale, e comporta la decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (risoluzione del contratto), ex art. 75 D.P.R. n. 445/2000;
18. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria, di
tentativi di concussione, turbativa, irregolarità o distorsione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto. Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo
alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula
ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..
19. di essere a conoscenza che il Comune di Andretta (AV) si impegna ad avvalersi della
clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con
funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui
agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322
c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
20. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per
conto del Comune di Andretta (AV) nei loro confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;
21. di impegnarsi a presentare denuncia alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di ogni illecita
richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso della
esecuzione del servizio nei confronti del legale rappresentante, o dei suoi dipendenti;
22. di essere consapevole che l’amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs.
33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica
sul proprio sito web, in apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, liberamente
consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta,
ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 50/2016;
23. che il numero di fax / l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale va inviata l’eventuale
richiesta di ulteriori documentazioni è il seguente: fax n°___________________
Pec ___________________________________________.
Lo scrivente acconsente ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche
personale, per esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.
Data, luogo
Firma leggibile e Timbro Impresa
12
N.B.
a. La presente istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
b. Il presente modulo deve essere compilato e/o utilizzato, adeguandolo alla propria situazione e
avendo cura di depennare (o comunque di non riportare) le voci che non interessano.
c. In caso di raggruppamento di imprese, la presente dichiarazione deve essere prodotta da
ciascun rappresentante legale di tutte le imprese che intendono associarsi.
d. Ai fini dell’applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 sono
indispensabili le dichiarazioni di cui ai punti 5), 6) e 7).
13
Allegato 2
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANDRETTA (AV) E_______________________
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO ____________
TRA
Il Comune di Andretta (AV), diseguito denominato“Ente”, codice fiscale n.82000670644
rappresentatoda_______________,natoa ______________ il _____________, in
qualità di ____________________, delegato alla stipula della presente convenzione
con delibera di Consiglio Comunale n. ___ del _____, domiciliato per la carica presso la
Casa Comunale
E
L’Istituto Bancario/Società per azioni, di seguito denominato “Tesoriere” con sede in
_______________________,
alla
Via
___________________,
n°_____
CF._____________________, rappresentato da ______________________, nato a
_______________ il _____________ nella qualità di _________________ , domiciliato
per la carica presso_______________
PREMESSO CHE
che con deliberazione di C.C. n. ______ del ____________ è stato approvato lo
schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo
___________________________, ai sensi dell’art. 210, comma 2 del D.Lgs
267/2000;
con determinazione del responsabile del settore finanzio n. _______ del ________
è stato approvato il disciplinare ed il bando di gara ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.
267/2000;
con determinazione del responsabile del settore finanziario n. ___________ del
__________________ il servizio di tesoreria veniva affidato in concessione a
__________________ consedein ________________ peril periodo ________;
che l’Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica “mista” di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 279 del 7 agosto 1997, come modificato dal comma 7 dell’art. 77-quater del
D.L. 25/06/2008 n.112 convertito in Legge 6 agosto 2008 n.133;
che le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla
contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso la competente
Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato sia sul conto di tesoreria. Sulla prima
affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente,
direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da
operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello
Stato; sul conto di tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate proprie
dell’Ente;
che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 1997, le entrate
affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione
dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato
con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione;
che ai sensi dell’art. 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni
dalla Legge 24 marzo 21012, n. 27, è stata prevista la sospensione del succitato regime
14
di tesoreria unica “mista” sino al 31/12/2014, e l’applicazione sino a tale data del regime
di tesoreria unica “tradizionale” di cui all’art. 1 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720;
che il comma 395, articolo 1 della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha
prorogato la sospensione sopradetta fino al 31/12/2017;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Concessione del servizio
1. Il Comune di Andretta (AV) affida in concessione il servizio di tesoreria all’Istituto
Bancario/società per azioni ____________________ consedein __________ alla via n°
____, P.I. n° ___________ .
2. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere, dal lunedì al venerdì, nel rispetto del
vigente orario di apertura degli sportelli bancari, facendo impiego di personale in
possesso di adeguata professionalità per l’espletamento di tale servizio ed in numero
idoneo a soddisfare gli utenti e l’Ente. La tipologia del servizio, fino all’attivazione
completa della gestione informatizzata impone, avuto riguardo all’esecuzione del
contratto, la reale esigenza che lo stesso sia svolto con apposito sportello del costituito
Tesoriere sul territorio comunale di Andretta (AV). Pertanto, se non già presente nel
territorio comunale uno sportello bancario, il Tesoriere si impegna ad attivarlo entro e
non oltre il termine di due mesi dalla stipula della presente convenzione, qualora entro lo
stesso termine non provveda ad attivare la gestione informatizzata.
3. Il Tesoriere dovrà essere in grado di gestire il servizio secondo le nuove disposizioni
in materia di “armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali, e dei loro organismi” introdotte dal 1° gennaio 2015. Sarà cura del
tesoriere adeguare, eventualmente, tutte le proprie procedure, anche informatiche, alle
nuove disposizioni normative, escludendosi, sin d’ora, qualsiasi onere a carico dell’ente
rendendo compatibili i propri tracciati ai nuovi schemi contabili previsti.
4. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art. 23, viene svolto in
conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla
presente convenzione.
5. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e
tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267 del 2000, alle
modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti
metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. In
particolare, si porrà ogni cura per introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema
basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti
elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea, secondo quanto
specificato nei successivi articoli 4 e 7. Per la formalizzazione dei relativi accordi può
procedersi con scambio di lettere.
Art. 2
Oggetto e limiti della convenzione
- Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso
delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione
delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso
ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio
ha per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori di cui al successivo art. 19.
15
- Il servizio di tesoreria viene espletato nel rispetto assoluto delle norme sulla tesoreria
unica stabilite con legge 29.10.1984, n. 720 o, a seguito della cessazione della
sospensione del regime di tesoreria contenuto in quest’ultima disposizione, di quelle
stabilite dall’art. 7 del D.Lgs. 279 del 07.08.1997, per cui ogni deposito, comunque
costituito, è intestato all’Ente e viene gestito dal Tesoriere.
3. Esula dall'ambito del presente accordo la riscossione delle "entrate patrimoniali e
assimilate" nonché dei contributi di spettanza dell'Ente, affidata sulla base di apposita
convenzione; è esclusa altresì la riscossione delle entrate tributarie affidata ai sensi
degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997. Si precisa che i richiamati
articoli consentono all’Ente di provvedere alla riscossione delle entrate tributarie in
forma diretta sul conto di tesoreria o su quello postale nel quale le entrate tributarie sono
riscosse dal Tesoriere con le ordinarie modalità di cui all’art. 5, comma 6, della presente
convenzione. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi
tecnici necessari, presso il conto di tesoreria. In ogni casotutte le riscossioni anche
quelle effettuate tramite il concessionario, riscuotitori speciali, conti correnti postali, o per
mezzo di altri incaricati della riscossione, saranno comunque versate presso il tesoriere.
4. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri
investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso - le disponibilità per le quali non è
obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti
appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute
spese economali.
Art. 3
Esercizio finanziario
Ente si impegna ad effettuare non oltre il 15 gennaio dell’esercizio successivo e che
saranno contabilizzate con riferimento all’anno precedente.
Art. 4
Gestione informatizzata del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, tenendo
conto delle indicazioni di cui all’art. 213 del D. Lgs. n. 267/2000, mediante collegamento
informatico tra il servizio finanziario dell’Ente ed il Tesoriere, per lo scambio di flussi di
dati e di informazioni relativi alla gestione del servizio in maniera integrata con il
programma di contabilità dell’Ente. In particolare l’Ente dovrà essere in grado di
visualizzare la situazione di cassa presso il Tesoriere e presso il conto di T.U., lo stato
delle reversali e dei mandati trasmessi. Se richiesto, inoltre, l’Ente potrà provvedere a
trasmettere tramite flusso informatico le reversali ed i mandati, acquisendo, di converso,
dal Tesoriere il flusso relativo alle riscossioni ed ai pagamenti effettuati dallo stesso.
2. Il Tesoriere si impegna a rendere operativo il collegamento di cui sopra e
l’interscambio dei flussi informatici con l’Ente entro mesi due dalla richiesta da parte
dell’Ente, facendosi carico di tutti gli oneri e le spese allo scopo necessarie, ad
esclusione di eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema
informatico dell’ente.
3. La trasmissione degli ordinativi cartacei – di cui al comma 1 dei successivi articoli 5,
6, 7 – accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici
fino a quando l’Ente non sarà in grado di attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con
conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si
intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo
le specifiche formulate dall’ABI (associazione Bancaria Italiana) con circolare n. 80 del
16
23.12.2003, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica
Amministrazione).
Art. 5
Riscossioni
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali)
emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e
firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal
regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da
persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo
regolamento. L’ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le
generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le variazioni
successive.
2. Le reversali d’incasso trasmesse al tesoriere sono accompagnate da un elenco
(distinta) in duplice copia, firmato dal responsabile del servizio finanziario o da altra
persona incaricata, col numero progressivo e con la data di emissione. Uno dei due
esemplari è restituito all’Ente datato e controfirmato per ricevuta dal Tesoriere. La
distinta deve contenere l’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa
dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati. Qualora la trasmissione degli
ordinativi di riscossione avvenga anche per via informatica l’Ente si impegna a garantire
la corrispondenza dei dati degli ordini cartacei con quelli trasmessi per via informatica.
3. Gli ordinativi di incasso devono contenere:
- la denominazione dell'Ente;
- la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
- l'indicazione del debitore;
- la causale del versamento;
- la codifica di bilancio, la voce economica e il codice gestionale SIOPE;
- l'indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o competenza;
- i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118;
- il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra
conto competenza e conto residui;
- l' esercizio finanziario e la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- l' eventuale annotazione: "entrata vincolata" con specifica della natura del vincolo, da
legge, da trasferimenti, da prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme
introitate sono considerate libere da vincolo, nonché tutte le eventuali altre
informazioni richieste dalla normativa vigente in materia.
4. Per quanto riguarda gli ordinativi di incasso informatici, dovrà essere ottemperato,
nell’arco di vigenza della presente convenzione, a quanto disposto dalla normativa in
materia di “firme elettroniche” e di “ordinativo informatico”, in applicazione di quanto
disciplinato dal successivo articolo 7.
- A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze
numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure
informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario e composto da
bollette numerate progressivamente.
- Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi
intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando
ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola
espressa “salvi i diritti dell'ente”. Tali incassi, entro tre giorni lavorativi dalla riscossione,
17
sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro
quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità
dell’Ente - e, comunque, entro il termine del mese in corso. Per i sospesi del mese di
dicembre le reversali devono essere emesse entro il 15 gennaio dell’esercizio
successivo e contabilizzate con riferimento all’anno precedente.
7. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere,
appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di
tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò
l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 6, i corrispondenti ordinativi a
copertura.
8. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e
per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi
è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui è allegata
copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue
l'ordine di prelievo entro due giorni lavorativi dalla comunicazione dell’Ente mediante
emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo
corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento.
9. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti
per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere
contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su
apposito conto.
a) Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto
corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al tesoriere.
b) Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, le somme sono attribuite alla
contabilità fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che
trattasi di entrate proprie.
c) Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da
parte dell'Ente o di terzi.
Art. 6
Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi,
emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per
esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro
dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di
assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di
individuazione di cui al medesimo regolamento. L’ente si impegna a comunicare
preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone
autorizzate, nonché tutte le variazioni successive.
2. I mandati di pagamento trasmessi al tesoriere sono accompagnati da un elenco
(distinta) in duplice copia, firmato dal responsabile del settore finanziario o da altra
persona incaricata, col numero progressivo e con la data di emissione. Uno dei due
esemplari è restituito all’Ente datato e controfirmato per ricevuta dal Tesoriere. La
distinta deve contenere l’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa
dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati. Qualora la trasmissione degli
18
ordinativi di pagamento avvenga anche per via informatica l’Ente si impegna a garantire
la corrispondenza dei dati degli ordini cartacei con quelli trasmessi per via informatica.
3. Per quanto riguarda gli ordinativi di pagamento informatici, dovrà essere ottemperato,
nell’arco di vigenza della presente convenzione, a quanto disposto dalla normativa in
materia di “firme elettroniche” e di “mandato informatico”, in applicazione di quanto
disciplinato dal successivo articolo 7.
j) L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite
dall'Ente.
k) I mandati di pagamento devono contenere:
· la denominazione dell'Ente;
· l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare
quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione
dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto;
· l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;
· la causale del pagamento;
· la codifica di bilancio la voce economica, il codice gestionale SIOPE, nonché la
corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in
caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui
(castelletto);
· l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la
spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
· gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di
pagamento;
· il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
· l'esercizio finanziario e la data di emissione;
· l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal
beneficiario con i relativi estremi (se bonifico bancario/postale: codice IBAN; se
versamento con bollettino postale: n. di conto corrente postale; se assegno di
traenza o assegno circolare: beneficiario ed indirizzo completo dello stesso);
· le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
· i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
· l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui
all'articolo 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio;
· l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione:
"pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata
annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine
alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
· la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti
penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;
· l’eventuale annotazione “pagamento con destinazione vincolata” con indicazione
della natura del vincolo, da legge, da trasferimenti, da prestiti.
Nonché tutte le eventuali altre informazioni richieste dalla normativa vigente in materia.
6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato,
effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da
somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n.
267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche
disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente e previa
richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a
sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti
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relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono
essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel
regolamento di contabilità dell’Ente - e, comunque, entro il termine del mese in corso.
7. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta
consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
8. Salvo quanto indicato al precedente comma 5, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i
pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali
sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai
residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.
9. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui
non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di
discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente.
10. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le
modalità indicate al successivo art. 13, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta
dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.
11. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in
quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona
a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della
somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella
scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.
Qualora ricorrano l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il
pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta
accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
12. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di
una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri
sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi
allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli
estremidelle operazionieffettuate,apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai
medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato
su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati
pagati, in allegato al proprio rendiconto.
14. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo
bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da
eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo - per i quali si renda
necessaria la raccolta di un ‘visto’ preventivo - e per il pagamento delle retribuzioni al
personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il
quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
15. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere
interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni
postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti al sistema bancario o
postale da spedire al domicilio del terzo beneficiario.
16. Per i mandati non pagati, anche dopo la loro commutazione in assegni postali
localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, il
Tesoriere rimette all’Ente, entro la fine del mese di gennaio, senza bisogno di richiesta, i
mandati non estinti, accompagnati da regolare distinta. Per i mandati collettivi,
20
parzialmente soddisfatti, il tesoriere invia un elenco descrittivo delle somme non
pagate, affinché confermi che tali mandati siano considerati ridotti della quota
soddisfatta.
17. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari
rientranti per l’irreperibilità degli intestatari ed a comunicare, contestualmente all’Ente
stesso, gli estremi del mandato di pagamento nel quale era ricompreso il beneficiario
irreperibile, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli, da inoltrarsi per il
tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli
di spesa.
18. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20
dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria
successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta
scadenza del 20 dicembre.
19. Eventuali commissioni, spese e tasse, con esclusione della tassa di versamento su
c/c postale, inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del
presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene
dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata
corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono
formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli
importi dei suddetti oneri. Le spese verranno applicate per una sola volta nel caso in cui,
in un gruppo di mandati consegnati contemporaneamente al Tesoriere, un fornitore
compaia come beneficiario in più di uno di essi; all’occorrenza è consentita l’estinzione
in una unica soluzione con un unico bonifico bancario. A tal fine l’Ente indicherà in
un'unica distinta di trasmissione i mandati a favore di un unico beneficiario.
20. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento
eseguito, nonché la relativa prova documentale.
21. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel
rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai
mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al
pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al
pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei
corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di
tesoreria. Il pagamento dei contributi previdenziali, delle ritenute erariali e dell’IRAP
dovrà essere eseguito utilizzando il modello F24 secondo le modalità di cui al decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007, emanato ai sensi del
comma 143 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, della Circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 37 del 29.12.2007, del Provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate prot. 172338/07 – allegato A e B, della Risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n° 367/E, nonché con modello F24 enti pubblici, per come previsto dall’art. 32
ter, commi 1 e 2 del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge
28.01.2009, n. 2, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni
nn. 96/E, 97/E, 98/E e 101/E del 07.10.2010.
22. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di
pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni
medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo
sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano
mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e
tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di
21
fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al
successivo art. 16, comma 2), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato
pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto
di mutuo.
23. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente deve essere eseguito il
giorno 27 di ogni mese; se il giorno 27 è giorno non lavorativo l’esecuzione dovrà
avvenire alla data del giorno bancario precedente. Il pagamento tramite rimessa diretta
o l’accreditamento dei fondi presso banche a favore dei dipendenti correntisti deve
avvenire con la stessa valuta (fissa) del giorno di esecuzione del pagamento. Il
Tesoriere non applicherà alcuna commissione bancaria sulle retribuzioni
al
personale dipendente accreditate su conti correnti accesi presso istituti diversi dal
Tesoriere.
24. Per il versamento al Bilancio dello Stato o su altri conti di tesoreria, ad
eccezione di quelli da effettuare attraverso girofondi di tesoreria, dovrà essere
effettuato il bonifico bancario secondo le modalità di cui al D.M. 293/2006 e la Circolare
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 20 del 08/05/2007.
Art. 7
Ordinativi informatici
1. Il Tesoriere deve attivare entro due mesi dalla richiesta dell’ente, tutte le procedure
necessarie all’avvio della gestione dell’ordinativo informatico (mandati e reversali) a
“firma digitale” così come definita dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ed eventuali
successive modificazioni ed integrazioni. Il tesoriere invierà una ricevuta elettronica a
comprova dell’avvenuta corretta ricezione dei dati o l’indicazione dettagliata degli errori
intercorsi che hanno causato lo scarto degli stessi. Il Tesoriere si impegna inoltre a
mettere a disposizione proprio personale specializzato e a fornire consulenza ai fini
dell’integrazione delle procedure informatiche utilizzate, obbligandosi ad adeguarsi ai
sistemi informatici in uso presso l’Ente. Nelle more dell’avvio delle procedure
informatiche, o in dipendenza di problemi tecnici connessi al funzionamento delle
stesse, saranno ammissibili ordinativi di incasso e di pagamento cartacei, che dovranno
essere accompagnati da distinta redatta in duplice copia, in ordine cronologico e
progressivo. Nella fase di avvio, i titoli cartacei avranno mere funzioni degli equivalenti
informatici.
2. Nel caso di malfunzionamento del sistema informatico, invece, gli eventuali
documenti cartacei emessi dovranno, ad avvenuto ripristino della funzionalità e con
apposita procedura, essere sostituiti dagli equivalenti informatici in modo da garantire
l’allineamento e la consistenza degli archivi, con l’indicazione sui medesimi della dicitura
“regolarizzazione operazione già effettuata con disposizione cartacea” onde evitare
l’eventuale doppio pagamento.
Art. 8
Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei pagamenti
1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica
destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente
impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per
l’effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo.
2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l’Ente e il Tesoriere
adottano la seguente metodologia:
l’effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere,
anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3);
22
in assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle
somme libere depositate sulla contabilità speciale dell’Ente;
in assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo
mediante l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le
modalità di cui al successivo art. 15.
3. L’Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate
in investimenti finanziari.
Art. 9
Adempimenti generali dell’Ente
1. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento
economale - se non già ricompreso in quello contabile - nonché le loro successive
variazioni.
2. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:
a) il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua
esecutività;
b) l'elenco provvisorio dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del
servizio finanziario.
3. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere le deliberazioni
esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di
bilancio.
4. Al Tesoriere è trasmesso, altresì, l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal
responsabile del servizio finanziario, allegato al Rendiconto della gestione, nonché ogni
altro documento da trasmettere al Tesoriere per come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e
s.m. e i. .
Art. 10
Contabilità e registri del servizio tesoreria
1. Il tesoriere deve tenere una contabilità analitica idonea a rilevare cronologicamente i
movimenti di cassa, utilizzando tutti i registri che si rendono necessari per una corretta
rilevazione dei dati.
2. La contabilità deve permettere in ogni momento di conoscere le giacenze di liquidità
divise tra fondi a destinazione indistinta e fondi con vincoli di destinazione, rilevando per
questi ultimi la dinamica delle singole componenti.
Art. 11
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare
i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e invia, con
periodicità trimestrale, l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le
verifiche di cassa.
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e
trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa;
provvede, altresì, alla consegna all’Ente di tali dati.
23
4. Il Tesoriere si impegna a provvedere alla compilazione e trasmissione alla
Ragioneria Provinciale dello Stato dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i
dati periodici della gestione di cassa nonché alla trasmissione dei flussi di cassa alla
Tesoreria Provinciale dello Stato introdotto dal Decreto 18/02/2005 “Codificazione,
modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per gli enti locali” e successive
modificazioni e/o integrazioni.
5. Il tesoriere si obbliga ad osservare le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 118/2011 e
s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile.
Art.12
Verifiche ed ispezioni
1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a
verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto
dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano
necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i
bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria, di cui all'art. 234 del
D.Lgs. n. 267 del 2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di
tesoreria; di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei
suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si
svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal
responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia
eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
Art. 13
Anticipazioni di tesoreria
1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio
finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere
anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dall’art. 222 del D.Lgs
267/2000. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme
strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più
specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti
presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità
speciali, nonché assenza degli estremi per l’applicazione della disciplina di cui al
successivo art. 15.
2. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso
dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso
contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena
si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle
anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere provvede all'emissione dei relativi
ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare
variazione di bilancio.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue
immediatamente l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria,
facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le
anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali
impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
24
5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ove
ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267 del 2000, può
sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo
della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.
Art. 14
Garanzia fideiussoria
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a
richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale
garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente
dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 13.
Art. 15
Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio
dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al
precedente art. 13, comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle
condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio
finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica
destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una
quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già
richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente
liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che
affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale. In quest’ultimo
caso, qualora l’Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 4, il
ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla
ricostituzione dei vincoli di cui al citato comma 4.
2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà
di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, del D.Lgs.
n. 267 del 2000.
3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica
destinazione procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di
tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione
ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
4. L’utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono
destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal
fine, il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso un’unica scheda di evidenza,
comprensiva dell’intero monte vincoli.
5. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate sono oggetto di
registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della
contabilità finanziaria.
Art. 16
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1. Ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. 267/2000 non sono soggette ad esecuzione forzata,
a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza dell’Ente
destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
25
2. Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui all’articolo di legge sopra citato,
l’Ente, con deliberazione di Giunta da adottarsi ogni semestre e notificata al Tesoriere,
quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spesa non comprese
nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o,
se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del
Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. Nei procedimenti esecutivi contro l’Ente per i quali il Tesoriere è tenuto a rendere la
dichiarazione di terzo, la medesima deve essere resa in modo analitico, in modo che
risulti la effettiva disponibilità al momento del pignoramento ai sensi dell’art. 159 del D.
Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni. In ogni caso ilTesoriere deve
immediatamente comunicare alresponsabile del Servizio Finanziario ed all’Ufficio legale
dell’Ente, ove presente, l’inizio delle procedure di pignoramento. Nelle ipotesi di
intervenuta assegnazione delle somme da parte del Giudice, qualora l’Ente comunichi al
Tesoriere che intende proporre opposizione avverso tale assegnazione, il Tesoriere
medesimo su richiesta dell’Ente sospende il pagamento sino all’adozione da parte del
Giudice dei provvedimenti di competenza.
5. Il Tesoriere provvede a pagare le somme pignorate all’Ente a seguito di notifica di
ordinanza di assegnazione del giudice ordinario che costituisce valido titolo di discarico
dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi.
6. Il Tesoriere provvede a comunicare tempestivamente
all’Ente
l’avvenuto
pagamento ai fini della regolarizzazione della relativa carta contabile mediante
emissione di apposito mandato di pagamento.
Art. 17
Tasso debitore e creditore
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria, di cui al precedente articolo 13, viene
applicato un interesse pari al tasso Euribor a 3 mesi – base 360 – media mese
precedente variato di __________ punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con
cadenza trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione
sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito
riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla
scadenza dei termini di cui al precedente art. 6, comma 6.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da
specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione
del servizio, saranno regolate alle condizioni previste per le anticipazioni ordinarie.
3. Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un interesse pari al tasso Euribor a
3 mesi – base 360 – media mese precedente variato di __________ punti percentuali, la
cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del
Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare.
L’Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al
precedente art. 5, comma 6.
Art. 18
Resa del conto del Tesoriere
1. Entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, e comunque entro il
termine di cui all’art. 226 del D.Lgs. 267/2000 se diversamente disposto, il Tesoriere
26
rende il conto della propria gestione, redatto su modello conforme a quello approvato
con D.P.R. n. 194/96.
2. Al conto sono allegati gli atti e documenti di cui al comma 2 dell’art. 226 del D.Lgs.
267/2000 quali:
a.gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo
intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per
conto di terzi;
b.gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c.la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di
pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi
delle medesime;
d.tutti gli allegati collegati ai documenti di cui alle lettere precedenti;
e.eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.
3. Il Servizio Finanziario dell’Ente rilascia attestato di ricezione del conto del Tesoriere e
dei documenti allegati.
4. La trasmissione del conto del Tesoriere alla competente Sezione della Corte dei
Conti rimane compito dell’Ente che vi provvede dopo che è divenuta esecutiva la
deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto dell’Ente.
5. La declaratoria a discarico verrà rilasciata dopo l’approvazione del rendiconto
dell’ente da parte dell’organo consiliare.
6. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del
Rendiconto della gestione, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali
rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine
all’avvenuta scadenza di cui all’art. 2 della legge 20/94.
Art. 19
Amministrazione titoli e valori in deposito
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli
ed i valori di proprietà dell'Ente.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per
cauzione a favore dell'Ente.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel
regolamento di contabilità dell'Ente.
Art. 20
Corrispettivo, spese di gestione e obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari
1. Per il servizio di cui alla presente convenzione al tesoriere spetta un compenso
complessivo per l’intera durata del contratto onnicomprensivo pari ad €.____________,
(euro __________________), da corrispondere in rate annuali.
2. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche. Per l’effetto, sin
d’ora
comunica
che
il
proprio
c/c
corrisponde
al
numero
IBAN
________________________________ che dichiara essere il conto corrente dedicato,
ancorché non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica.
3. Il Tesoriere ha diritto al rimborso, se e nella misura risultante dall’offerta presentata in
sede di gara, da effettuarsi con periodicità trimestrale, delle spese postali, per bolli,
27
nonché per gli oneri fiscali. L’Ente provvederà ad emettere i relativi mandati di
pagamento a favore del Tesoriere previa verifica delle spese rendicontate. Il servizio
sarà esente da spese di istruttoria, spese di tenuta conto e spese di liquidazione
periodica nonché delle eventuali spese sopportate per le riscossioni a favore dell’Ente
presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
Art. 21
Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 2000, risponde, con tutte le
proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti
in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque
attinenti al servizio di tesoreria.
Art. 22
Imposta di bollo
1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la
relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto,
sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta
annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 5 e 6, in tema di elementi essenziali
degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
Art. 23
Durata della convenzione
1. La presente convenzione avrà durata dal _______.2017 al 31.12.2021 e potrà essere
rinnovata, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, qualora la normativa vigente lo
consenta.
Art. 24
Norme inerenti alla cessazione del servizio di tesoreria
1. Scaduto il termine di cui al precedente articolo 23, ove l’Ente non avesse
provveduto alla nomina del nuovo Tesoriere e al disimpegno del relativo nuovo servizio,
il Tesoriere dovrà continuarlo, su richiesta dell’ente e nelle more dell’individuazione del
nuovo affidatario, con gli stessi obblighi e condizioni e ciò per il periodo massimo di un
anno, entro il quale l’Ente dovrà assicurare la totale estinzione di ogni eventuale
situazione debitoria comunque connessa con il servizio stesso.
2. In ogni caso, qualora alla scadenza del contratto l’Ente risulti debitore verso il
Tesoriere ed il servizio di tesoreria vengaaffidato ad altro tesoriere, l’Ente medesimo
assume espresso impegno di inserire, nella nuova convenzione, idonea clausola che
faccia obbligo all’assuntore di concedere una anticipazione nella misura che sarà
considerata adeguata a ripianare con carattere di assoluta priorità la situazione debitoria
nei confronti del Tesoriere uscente anche attraverso rapporti diretti tra quest’ultimo ed il
nuovo Tesoriere.
Art. 25
Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed
ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si
applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.
2. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell'Ente ai sensi della L. n. 604 dell’8
giugno 1962, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in
veste di pubblico ufficiale rogante, si tiene conto del valore indicato al primo comma del
precedente articolo 20 ovvero, in mancanza, dell’importo medio annuo degli interessi,
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commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall’Ente nel quinquennio
precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati; ove l'applicazione di
quest'ultimo criterio desse un risultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà
consideraredivalore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore
stabilito come minimo nella tabella "D", allegata alla richiamata L. n. 604 del 1962.
Art. 26
Cauzione
1. Il Tesoriere, in dipendenza del servizio di cui sopra, in quanto azienda di credito
iscritta all’albo degli enti creditizi tenuto dalla Banca d’Italia viene esonerato dal prestare
cauzione pur rispondendo con l’intero patrimonio di tutti i valori di cui è depositario in
nome e per conto del Comune di Andretta (AV).
Art. 27
Trattamento dei dati personali
1. L’Ente, quale titolare del trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione della
presente convenzione conferisce al Tesoriere l’incarico di responsabile del trattamento
dei dati personali acquisiti per ottemperare agli obblighi contrattuali oggetto della
presente convenzione. Il responsabile dovrà:
a) nominare per iscritto gli incaricati al trattamento ed impartire loro le istruzioni
necessarie;
b) adottare e fare rispettare le misure minime di sicurezza previste dal D.lgs. 196/2003;
c) evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati e
adottare le misure organizzative idonee per consentire loro l’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del D.lgs 196/2003;
d) evadere tempestivamente le richieste di informazioni al garante per la privacy.
Il tesoriere, quale responsabile del trattamento dei dati personali, deve adempiere alle
prestazioni oggetto della presente convenzione attenendosi alle istruzioni impartite dal
Titolare, rispettando il segreto l’ufficio e dovrà comunicare all’Ente i nominativi dei suoi
dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi. I dati raccolti
potranno
essere
oggetto
di
comunicazione
al
personale
dipendente
dell’Amministrazione coinvolto per ragioni di servizio, ad altri soggetti pubblici o privati
qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
2. Le parti dovranno, inoltre, richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto
disposto dall'articolo 326 del Codice Penale, così come modificato dalla Legge n. 86 del
26/04/90 che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
Art. 28
Inadempienze – Penali – Risoluzione/non cedibilità del contratto – Recesso unilaterale
1. In sede di esecuzione del contratto il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le
condizioni e prescrizioni stabilite per l’espletamento del servizio che pertanto
costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere stesso. Il mancato o parziale
svolgimento del servizio di tesoreria ovvero l’inosservanza della presente convenzione
implica il ristoro a terzi di eventuali danni derivanti da tali comportamenti, salvo che lo
stesso abbia preventivamente invocato, a mezzo raccomandata A.R. – anticipata via fax
– causa di forza maggiore, non dipendente dagli aspetti organizzativi e/o gestionali
interni al tesoriere stesso, opportunamente documentata e giustificata che abbia reso
impossibile il servizio.
2. Nei casi di inadempienza da parte dell’aggiudicatario per inosservanza delle
Prescrizioni del Bando di gara, della presente Convenzione nonché di quanto
dichiarato in sede di gara, il Comune provvederà a contestare formalmente allo stesso
quanto rilevato potendo chiedere, a sua insindacabile scelta, l’inadempimento o la
29
risoluzione del contratto. Resta salva l’applicazione degli art 1453 e ss. del Codice
Civile. La presente convenzione si dovrà in ogni caso intendere risolta di diritto, con
effetto immediato a far data dalla contestazione da parte dell’amministrazione, nei
seguenti casi:
a) Cessione del contratto o subappalto;
b) Revoca dell’abilitazione a svolgere il servizio in questione ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs 267 del 18/08/2000;
c) Fallimento o procedure fallimentari alternative.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per colpa del Tesoriere, lo stesso
sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti patiti dall’amministrazione,
nonché alla corresponsione delle maggiori spese che quest’ultima dovrà sostenere per
l’affidamento del servizio ad altro tesoriere.
3. Si riconosce esclusivamente in capo all’Amministrazione Comunale la facoltà di
recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del codice civile. L’unico
obbligo che l’Ente appaltante è tenuto a rispettare per potersi avvalere di tale facoltà è
quello di dare alla controparte un preavviso di sessanta giorni. Ai sensi del 3° comma
dell’art. 1373 del C.C. si precisa che per la facoltà di recesso a favore
dell’Amministrazione è escluso il riconoscimento di qualunque corrispettivo ovvero
risarcimento nei confronti della Ditta aggiudicataria. Resta salva la facoltà per l’Ente di
agire per la rifusione dei danni patiti e delle maggior spese sostenute a causa delle
inadempienze dell’aggiudicatario.
4. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità. E' altresì vietato
la subconcessione in quanto non compatibile con l'oggetto dell'affidamento.
Art. 29
Sistemi di pagamento tramite circuito elettronico (POS)
1. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere si impegna ad installare presso gli uffici indicati
dall’Amministrazione comunale numero 1 (uno) postazione di sistema di pagamento
tramite circuito elettronico (POS) con tecnologia cordless abilitata ai titolari di carte di
pagamento su circuito PagoBancomat, senza canone e senza oneri di installazione e di
manutenzione del sistema, e senza addebito di spese fisse sulle operazioni svolte. Sulle
transazioni effettuate, sarà applicata una commissione pari al …..% (……..per cento)
come rilevato da condizioni di gara e di offerta.
2. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere si impegna ad attivare anche un sistema di POS
virtuale per pagamenti tramite carte di credito senza canone e senza oneri di
installazione, di gestione, comprese eventuali commissioni sulle transazioni e di
manutenzione del sistema, con link accessibile dal sito istituzionale dell’Ente e che
consenta all’Amministrazione di riscuotere ogni tipologia di pagamento.
3. La regolazione dei servizi, di comune accordo tra le parti, potrà avvenire o con
corrispondenza o con apposita convenzione a parte entro i termini generali qui
disciplinati.
4. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, deve consentire l’utilizzazione dei sistemi di
pagamento e riscossione con modalità informatiche previste ai sensi dell’art. 5 del
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell’Amministrazione Digitale.
Art. 30
Valutazione rischi interferenti - DUVRI
1. Le parti dichiarano che il servizio oggetto del presente atto, da svolgersi in locali di
pertinenza del Tesoriere e non nella giuridica disponibilità del Comune committente,
30
non è soggetto alle disposizioni sulla sicurezza del lavoro ed a rischi da interferenze di
cui all’art.26 del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. e pertanto il Comune committente non ha
redatto (e non viene allegato al presente atto) il D.U.V.R.I. ed i costi della sicurezza
sono pari a zero.
Art. 31
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai
regolamenti che disciplinano la materia.
Art. 32
Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa
derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi
indicate nel preambolo della presente convenzione.
2. Per ogni controversia che potesse sorgere in merito alla presente convenzione il Foro
competente deve intendersi quello di Avellino.
Letto, approvato e sottoscritto
Per l’Ente
Per il Tesoriere
31
Allegato 3
COMUNE DI ANDRETTA
PROVINCIA DI AVELLINO
VIA LIBERTA' N.1 ~ 83040 ANDRETTA ~ AV
Telefono 0827/32009 ~ Fax 0827/32579 – Email: [email protected]
Codice Fiscale: 82000670644 - Partita Iva: 01571330644
******************************************************************************
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ANDRETTA (AV)
PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2021
Codice CIG: Z1D1C8C88F
Art. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Andretta – Via Libertà n. 1 – 83040 ANDRETTA (AV).
Telefono 0827 / 32009 - Fax 0827 / 32579
Posta elettronica (e-mail): [email protected]
Posta elettronica certificata: [email protected]
Indirizzo internet: http://www.comune.andretta.av.it
Art. 2 OGGETTO
Oggetto del presente bando di gara è la concessione del servizio di tesoreria secondo la
descrizione e modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione per la gestione
del servizio di tesoreria, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26 del
12.12.2016, esecutiva.
Art. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
La concessione rientra integralmente nella categoria “Servizi bancari e finanziari”, CPV
66600000-6 “Servizi di tesoreria”.
Art. 4 LUOGO DELL’ESECUZIONE
Comune di Andretta - Provincia di Avellino.
Art. 5 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. La gara sarà espletata con il sistema della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs.
50/2016, e sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 co. 2, D.Lgs. 50/2016.
2. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 6 DURATA DEL CONTRATTO
1. L’affidamento del servizio di tesoreria avverrà per il periodo decorrente dal 01/01/2017, o dal
giorno di effettiva consegna dello stesso, fino al 31/12/2021.
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2. Ove sussistano le condizioni di legge, previo apposito atto deliberativo ed, ai sensi dell’art.
210 del D.Lgs. 267/2000, alla scadenza l’Ente potrà procedere, per non più di una volta, al
rinnovo del contratto.
3. Nelle more della stipula del contratto, l’aggiudicatario è obbligato ad attivare il servizio dal
giorno di effettiva consegna.
Art. 7 PERSONALE
Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente disciplinare, il soggetto
aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso, nel pieno
rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di
sicurezza dei lavoratori. L’aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti
disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale
al servizio prestato.
Art. 8 ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA
Con l’accettazione incondizionata delle clausole del presente disciplinare e della Convenzione si
intende implicita la dichiarazione dell’aggiudicatario di essere perfettamente organizzato ed
attrezzato per la gestione del servizio affidatogli, con mezzi propri ed a proprio ed esclusivo
rischio.
Art. 9 CORRISPETTIVO
L’affidamento del servizio di tesoreria, come definito dagli artt. 1 e 2 della Convenzione, dà
luogo al riconoscimento di un corrispettivo economico da parte della Stazione Concedente ai
sensi dell’art. 20 della Convenzione stessa. Il corrispettivo, in ogni caso, non potrà essere
superiore all’importo annuo di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA.
Art. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – CESSIONE DEI CREDITI
É vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale
del servizio. È altresì vietata la cessione, in tutto o in parte, da parte dell’aggiudicatario dei
crediti derivanti dall’esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l’espressa previa
autorizzazione dell’Appaltante.
Art. 11 DECADENZA – DIFFIDE – PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO –
RECESSO UNILATERALE
1. Nel caso in cui l’aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini
della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula, senza
alcuna valida giustificazione, l’Ente appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà il servizio
al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico del primo aggiudicatario
inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune;
2. Aggiudicato il servizio, in caso di inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto
dell’offerta, l’Ente provvederà a diffidare (in forma scritta) il Tesoriere, invitandolo ad adempiere
entro un termine perentorio di giorni dieci. In caso di inconvenienti o disfunzioni rilevate nella
gestione del servizio, l’Ente provvederà a diffidare (in forma scritta) il Tesoriere, invitandolo ad
eliminare le cause entro il termine perentorio di giorni dieci. Qualora suddetti inconvenienti od
inosservanze perdurino alla scadenza del termine assegnato, ai sensi di quanto previsto dall’art.
28 della Convenzione, la Stazione Concedente disporrà la decadenza della concessione;
3. In ogni caso, il Comune ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, a norma dell’art.
1456 del Codice Civile, quando, contestata preventivamente al Tesoriere, mediante nota scritta,
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l’inadempienza colposa agli obblighi derivanti dalla Convenzione, questi ricada nuovamente
nelle irregolarità contestate;
- Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell’art. 1456 del
Codice Civile in tutti i casi di inadempienze da parte del Tesoriere qualificate da colpa grave e
nelle ulteriori ipotesi di Legge;
- In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dalla Convenzione, il Tesoriere è
obbligato a tenere indenne il Comune da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse;
6. Comunque, in tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto, il Tesoriere risponderà, ai
sensi dell’art. 211, del D.Lgs. 267/2000, di tutti i danni derivanti al Comune dalla risoluzione
stessa, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per l’esecuzione dei servizi oggetto
della Convenzione, da parte dell’Istituto subentrante;
7. Il Tesoriere si impegna a garantire la gestione del servizio alle condizioni stabilite dalla
Convenzione fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non
arrechi pregiudizio all’attività di incasso e pagamento;
8. Il tesoriere, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, dello stesso DPR, nonché gli obblighi di comportamento previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Andretta, adottato con deliberazione del
Commissario Prefettizio n. 15 del 25.09.2014. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha
annesso agli atti di gara, ai sensi dell’articolo 17 del DPR n. 62/2013, copia del decreto stesso,
oltre che copia del codice di comportamento adottato dal Comune di Andretta, per una sua più
completa e piena conoscenza.
9. Qualora l’aggiudicatario receda dal contratto prima della scadenza convenuta, senza
giustificato motivo e/o giusta causa, sarà responsabile di tutti i danni derivanti alla Stazione
Appaltante, compresi gli oneri conseguenti all’assegnazione del servizio ad altro Istituto;
10. Costituiscono, inoltre, motivo per l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto a norma
dell’art. 1373 o risoluzione ai sensi dell’art. 1456 del c.c., da parte dell’amministrazione:
10.1 La mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
10.2 L’apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione;
10.3 La messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della gestione;
10.4 L’inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata
applicazione dei contratti collettivi.
10.5 La mancata tempestiva comunicazione alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di
tentativi di concussione, turbativa, irregolarità o distorsione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti del legale rappresentante, dei suoi organi sociali o dei suoi dirigenti
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto;
10.6 La mancata denuncia alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di
denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso della
esecuzione del servizio nei confronti del legale rappresentante, o dei suoi dipendenti;
10.7 L’esistenza di misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio nei confronti del
legale rappresentante, dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con
funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
10.8 La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 richiamati al precedente punto sub
8). In tal caso, l’amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al
concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o
risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto.
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11. In caso di recesso o risoluzione di cui al precedente comma, la Stazione Concedente si
riserva la facoltà di richiedere a terzi l’esecuzione dei servizi, addebitando all’Aggiudicatario
l’eventuale maggiore prezzo.
Art. 12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE
1. In assenza di accordo tra le parti, le clausole del contratto, stipulato a seguito della presente
procedura di gara, si interpretano in maniera più favorevole alla Stazione Appaltante Contraente
e/o ai fruitori del servizio di tesoreria; parimenti prevarrà l’ipotesi più favorevole alla Stazione
Appaltante Contraente e/o ai fruitori del servizio di tesoreria in caso di eventuali incongruenze o
contraddittorietà tra il contratto stipulato e/o i diversi atti di gara;
2. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse sorgere tra le
parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, comprese quelle
inerenti la validità dello stesso, non risolvibile in sede stragiudiziale, saranno di competenza
dell’autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Avellino.
Art. 13 TUTELA DELLA PRIVACY
1. L’aggiudicatario, nel presentare l’offerta, si impegna a rispettare la normativa specifica in
materia di tutela della privacy prevista dal D.Lgs. 196/2003. Il trattamento potrà riguardare
anche dati sensibili;
2. Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, premesso che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza, fornisce le seguenti informazioni:
- Il trattamento dei dati personali dei partecipanti alla gara ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità degli stessi all’affidamento dell’appalto di cui trattasi;
-Un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla
procedura di gara;
-I dati relativi alle imprese partecipanti verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti
disposizioni normative, ai competenti uffici dell’Ente, a soggetti esterni all’Ente coinvolti nel
procedimento, alle altre ditte partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge
241/90. Il titolare del trattamento dei dati in tema è il Comune di Andretta.
Art. 14 FORMA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE CONTRATTUALI
La concessione del servizio di cui al presente disciplinare di gara sarà oggetto di apposito
contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto saranno a carico del soggetto aggiudicatario.
Art. 15 IMPORTO D’APPALTO – CONDIZIONI E MODALITÀ PER OTTENERE LA
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CHIARIMENTI
1. L’affidamento del servizio di tesoreria, come specificato dall’art. 20 della Convenzione, dà
luogo al Riconoscimento di corrispettivo economico il cui importo massimo annuale non può
eccedere €. 5.000,00 al netto dell’IVA. Pertanto, l’ammontare complessivo dello stesso, per
l’intera durata del contratto, non potrà eccedere l’importo di €. 25.000,00 (euro
venticinquemila/00), oltre IVA;
2. L’intera documentazione di gara sarà disponibile (tramite istanza a mezzo: mail, telefax o
servizio postale) presso l’Ufficio Ragioneria - Tel. 0827/32009 int. 23, fax 0827/32579 - indirizzi
email: [email protected] - [email protected], ovvero nel sito
internet
http://www.comune.andretta.av.it, nella sezione “Bandi di gara” dell’Albo Pretorio Informatico.
Per qualsiasi informazione amministrativa attinente la procedura di gara sarà possibile rivolgersi
ai suddetti recapiti telefonici.
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Art. 16 GARANZIA
Per effetto del contenuto dell’art. 211, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ove si prevede che il
Tesoriere risponda con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni
all’Ente affidante o a terzi, il Tesoriere è esonerato dal prestare garanzia provvisoria e/o
definitiva.
Art. 17 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 18 del presente disciplinare di gara.
Art. 18 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. I requisiti di partecipazione sono contenuti nella dichiarazione di cui all’allegato “1”. Sono
comunque ammessi alla gara i soggetti:
1.1 abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni e quindi anche società per azioni regolarmente
costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro,
aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti
locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo
servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla
normativa vigente per le banche di credito cooperativo, trattandosi di servizio da rendere nei
confronti di comune non capoluogo;
1.2 autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che siano
iscritti all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 anzi richiamato ed in possesso
dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del citato decreto legislativo;
1.3 che abbiano almeno uno sportello bancario attivo sul territorio del Comune di Andretta o,
in alternativa, che si impegnino ad attivare almeno uno sportello bancario sul territorio del
Comune di Andretta entro due mesi dalla stipula della convenzione, ovvero ad attivare, entro
il medesimo termine, la gestione informatizzata del servizio;
che non si trovino in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
d) I soggetti partecipanti, rientranti nelle tipologie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, non
dovranno incorrere in nessuna delle cause di esclusione evidenziate nell’autocertificazione
riguardante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’allegato “1”. La suddetta
autocertificazione è resa mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Costituirà altresì requisito essenziale per la partecipazione alla gara la disponibilità ad attivare
- senza pretesa di alcun compenso, entro due mesi dalla richiesta da parte dell’amministrazione
- le procedure informatiche per l’emissione di mandati di pagamento ed ordinativi di incasso
sottoscritti elettronicamente e la trasmissione ed acquisizione dei documenti contabili e di
bilancio compatibili con l’attuale sistema contabile del Comune di Andretta come stabilito nell’art.
4 della Convenzione.
Art. 19 DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Ai fini dell’ammissione alla gara si richiede la presentazione:
1. Allegato “1”: Istanza di ammissione contenente l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona
all’uopo delegata (la firma deve essere originale). Nei casi di “raggruppamento d’imprese”, la
sottoscrizione dell’istanza dovrà essere resa (anche sullo stesso documento) dal legale
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rappresentante o da persona all’uopo delegata di ciascun componente il raggruppamento, a
pena di esclusione dalla gara;
l) L’istanza di ammissione dovrà essere corredata di una fotocopia di documento di identità
valido del firmatario dell’autodichiarazione, ai sensi degli articoli 35 e 38, comma 2, del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000;
m)Allegato “2”: Schema di convenzione, debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale
rappresentante o da persona all’uopo delegata, per presa visione ed accettazione integrale ed
incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso schema di convenzione. Nei casi di
“raggruppamento d’imprese”, la sottoscrizione dello schema di convenzione dovrà essere
resa (anche sullo stesso documento) dal legale rappresentante o da persona all’uopo delegata
di ciascun componente il raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara;
4. Allegato “3”: Disciplinare di gara, debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale
rappresentante o da persona all’uopo delegata, per presa visione ed accettazione integrale ed
incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso, anche con riferimento ai criteri di
aggiudicazione indicati per la valutazione delle offerte.
Nei casi di “raggruppamento d’imprese”, la sottoscrizione del disciplinare di gara dovrà essere
resa (anche sullo stesso documento) dal legale rappresentante o da persona all’uopo delegata
di ciascun componente il raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara;
5. Per i “raggruppamenti d’imprese già costituite”, copia autenticata dell’atto pubblico o
della scrittura privata di costituzione da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una delle Imprese costituenti e qualificata Capogruppo, la quale esprime
l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.
6. Qualora un concorrente sia un “raggruppamento d’imprese non ancora costituito”,
dichiarazione di partecipazione al raggruppamento (come da fac-simile Allegato “4”)
sottoscritta pena esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate, con
l’indicazione dell’impresa capogruppo e che contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che entro il termine indicato nella
comunicazione di affidamento dell’appalto, produrranno atto notarile di raggruppamento
temporaneo di imprese;
7. Allegato “5” Dichiarazione Protocollo di legalità;
8. Allegato “6” Dichiarazione Valutazione Impatto Criminale;
9. PassOE - Ai sensi degli artt. 81 e 216 co 13 del D.Lgs. 50/2016 e della deliberazione
dell'AVCP n. 111/2012, questa Stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per
la partecipazione alla presente procedura di gara, presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici istituita presso l'Autorità (AVCP) e verificherà il possesso dei requisiti esclusivamente
tramite la Banca dati stessa.
Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un ulteriore
documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE). Il documento (PassOE) deve
essere inserito nella “Busta A Documentazione Amministrativa”.
Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico
partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo
ed economico finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore
iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di
"Amministratore dell'operatore economico". Di norma, l'abilitazione avviene nell'arco di 48 ore
dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via
automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti
all'iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori
economici che, seppur tenuti all'iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso). E'
37
pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le
scadenze delle procedure di gara ai fini dell'ottenimento del PassOE.
Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla
stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all'art. 81 del
Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara. Tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio
AVCPASS, indica a sistema il CIG: Z1D1C8C88F della procedura di affidamento cui intende
partecipare. Il sistema rilascia un "Pass0E" da inserire nella busta contenente la
documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di
presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei
requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo
strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni
appaltanti.
10. Allegato “7”: offerta economica (sulla quale dovrà essere apposta una sola marca da
bollo da €. 16,00, da corrispondere nelle forme previste dall’art. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642, così come modificato dall’art. 1, comma 80, della Legge 23 dicembre 2006, n. 296 e dal
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2007), redatta in lingua
italiana, che dovrà:
10.1 essere redatta sull’apposito modello (Allegato “7”), da compilarsi in ogni sua parte;
10.2 essere sottoscritta, a pena di esclusione, in ciascun foglio, con firma leggibile e per
esteso, dal legale rappresentante o da persona all’uopo delegata (la firma deve
essere originale);
10.3 nel caso di “raggruppamento d’imprese”, essere sottoscritta dai legali rappresentanti
o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate;
10.4 non presentare correzioni di sorta, salvo non siano regolarizzate da apposita
sottoscrizione accanto alle stesse.
Art. 20 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
1 Comportano l’esclusione dalla gara:
·Tutte le cause di esclusione già specificatamente individuate nel disciplinare di gara, nel
bando, negli allegati e nella convenzione;
·La mancanza di uno o più documenti obbligatori richiesti in sede di offerta dal disciplinare
di gara, dal bando, dagli allegati e nella convenzione;
·La mancata sottoscrizione di uno o più documenti per i quali la sottoscrizione stessa è
richiesta, secondo le modalità indicate;
10.La mancata compilazione nell’allegato “1”, anche di un solo requisito per il quale è
richiesto barrare un’opzione, nonché ovviamente il mancato possesso di anche solo
uno di tali requisiti;
11.La mancata acclusione all’allegato “1” della copia fotostatica del documento di identità;
12.La mancata compilazione nell’allegato “7”, anche di un solo criterio di aggiudicazione, in
quanto non sarà possibile attribuirne il punteggio;
13.Ciò che non è ammesso secondo quanto evidenziato nell’ultimo comma dell’art. 21
“Modalità e termini di presentazione dell’offerta” nel presente disciplinare;
14.Tutto ciò che non è conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara, nel bando, negli
allegati e nella convenzione, tenuto conto del fatto che la partecipazione alla gara e la
sottoscrizione dei documenti costituisce accettazione integrale ed incondizionata delle
disposizioni indicate;
38
2. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16
del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.
3. Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e/o delle dichiarazioni di gara, con esclusione
di quelli afferenti l’offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate mediante la
procedura del soccorso istruttorio, nei tempi e con le modalità che verranno comunicate
dal Committente e comunque con un termine non superiore a dieci giorni.
Qualora il concorrente, avvalendosi del soccorso istruttorio, regolarizzi nei tempi
assegnati la documentazione mancante o errata sarà applicata allo stesso una sanzione
pecuniaria pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00).
Nel plico contenente la documentazione dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la
ricevuta del pagamento della sanzione di cui sopra.
Le modalità di pagamento verranno comunicate nell’atto che richiede la documentazione
da presentare per la regolarizzazione.
Art. 21 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Come specificato anche sul bando, per partecipare alla gara pubblica i concorrenti dovranno
presentare a questo Ente un plico principale, sigillato con ceralacca o con normale nastro
adesivo e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, portante all'esterno l'indicazione della ragione
sociale del mittente e la scritta “DOCUMENTI E OFFERTA PER LA GARA RELATIVA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2017-2021”.
Il plico dovrà pervenire, a mezzo raccomandata postale (farà fede unicamente il timbro datario e
l’ora apposti sui plichi dall’Ufficio protocollo dell’Ente), tramite corriere o a mano, a pena di
esclusione, entro le ore 12:00 del 04 gennaio 2017, COMUNE DI ANDRETTA (AV) - Ufficio
protocollo – Via libertà n. 1 – 83040 ANDRETTA (AV)
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico principale dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, DUE BUSTE, debitamente
sigillate con ceralacca o con normale nastro adesivo, controfirmate sui lembi di chiusura e con
timbro riconducibile all’Istituto, contenenti la seguente dicitura e documentazione:
“Busta A - Documentazione Amministrativa” che deve contenere, a pena di esclusione:
1. Allegato “1”: Istanza di ammissione di cui all’art. 19, punto 1, “Documentazione per la
partecipazione alla gara” del presente disciplinare di gara;
20.Fotocopia di documento di identità valido del firmatario dell’autodichiarazione, di cui
all’art. 19, punto 2, “Documentazione per la partecipazione alla gara” del presente disciplinare di
gara;
21.Allegato “2”: Schema di convenzione, di cui all’art. 19, punto 3, “Documentazione per la
partecipazione alla gara” del presente disciplinare di gara;
4. Allegato “3”: Disciplinare di gara, di cui all’art. 19, punto 4, “Documentazione per la
partecipazione alla gara” del presente disciplinare di gara;
5. Per i “raggruppamenti d’imprese già costituite”, copia autenticata dell’atto pubblico o della
scrittura privata di costituzione di cui all’art. 19, punto 5, “Documentazione per la
partecipazione alla gara” del presente disciplinare di gara;
6. Allegato “4”: dichiarazione di cui all’art. 19 punto 6, “Documentazione per la partecipazione
alla gara” del presente disciplinare di gara.
7. Allegato “5” Protocollo di legalità di cui all’art. 19 punto 7, “Documentazione per la
partecipazione alla gara” del presente disciplinare di gara.
39
8. Allegato “6” Valutazione Impatto Criminale di cui all’art. 19 punto 8, “Documentazione per
la partecipazione alla gara” del presente disciplinare di gara.
“Busta B - Offerta Economica” che deve contenere, a pena di esclusione:
1. Allegato “7”: offerta economica di cui all’art. 19, punto 9, “Documentazione per la
partecipazione alla gara” del presente disciplinare di gara;
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà avere validità temporale non inferiore a 180
(centottanta) giorni. In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre ed in lettere contenute
nell’offerta, varrà l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione e/o per i fruitori del servizio
tesoreria. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi
dell’art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955. Tutti i documenti presentati devono essere
redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, a pena di esclusione.
Art. 22 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma sss), e
dell’art. 61 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 co 2 di detto D.Lgs. Sarà ritenuta più
vantaggiosa l’offerta che conseguirà il punteggio complessivo più elevato risultante dalla somma
dei punti attribuiti in funzione dei seguenti parametri di riferimento, con applicazione dei criteri di
seguito indicati (punteggio massimo da assegnare: 100
1)Spese vive per oneri postali e/o Bancarie
Il concorrente dovrà indicare se richiederà
all’Ente il rimborso delle spese (Postali e/o
Bancarie) effettivamente sostenute o se
queste resteranno a carico del concorrente
Max 5 Punti
Se il concorrente assume a proprio
carico le spese (Postali e/o Bancarie)
effettivamente
sostenute
saranno
attribuiti punti 5 (cinque).
In caso contrario saranno attribuiti:
Punti 0 (zero)
2)Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi
presso il Tesoriere.
Spread in aumento/diminuzione rispetto al
parametro di riferimento costituito dall’Euribor
a 3 mesi-Base 360 gg-media mese
precedente.
Il concorrente dovrà indicare lo spread in
aumento/diminuzione, con un massimo di tre
decimali, espresso sia in cifre che in lettere.
Non sono ammesse offerte con spread in
diminuzione superiore a 0,500.
10 Punti per il tasso complessivo (Euribor
+ spread) più vantaggioso per l’Ente.
Per le altre Offerte si applica la seguente
formula:
Max 10 Punti
X= Ox/Omig*10
Omig= Tasso complessivo migliore
Ox = Tasso complessivo offerta in esame
3)Tasso di interesse passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria.
Spread in aumento/diminuzione rispetto al
parametro di riferimento costituito dall’Euribor
a 3 mesi-Base 360 gg-media mese
precedente.
Il concorrente dovrà indicare lo spread in
aumento/diminuzione, con un massimo di tre
decimali, espresso sia in cifre che in lettere.
Non sono ammesse offerte con spread in
aumento superiore a 4,000.
30 Punti per il tasso complessivo (Euribor
+ spread) più vantaggioso per l’Ente.
Per le altre Offerte si applica la seguente
formula:
Max 30 Punti
X= Omig/Ox*30
Omig= Tasso complessivo migliore
Ox = Tasso complessivo offerta in esame
4)Corrispettivo per la prestazione del servizio.
Compenso che l’Ente corrisponderà all’istituto
di Credito per la Prestazione del Servizio.
Il concorrente dovrà indicare l’importo sia in
cifre che in lettere.
Non sono ammesse offerte superiori ad €
Max 40 punti
40 punti per il Compenso più basso 0
(Zero) punti per importi pari a € 5.000,00.
Per le altre Offerte si applica la seguente
formula:
40
5.000,00 annui (al netto dell’I.V.A.)
X= Omig/Ox*40
Omig= Tasso complessivo migliore
Ox = Tasso complessivo offerta in esame
5)Oneri a carico dei beneficiari dei pagamenti effettuati dall’Ente.
Il concorrente dovrà indicare se applicherà o
meno la commissione bancaria a carico dei
beneficiari dei mandati con accredito delle
somme sul C/C bancario a loro intestato,
acceso presso Istituto di Credito diverso dal
Tesoriere.
Resta inteso che:
-Il pagamento di diversi mandati
assoggettabili a commissione, da
eseguirsi nei confronti dello stesso
beneficiario e nella stessa giornata,
viene effettuato con addebito di
un’unica commissione;
-sulle
retribuzioni
del
personale
dipendente dell’Ente accreditate su
c/c accesi presso altri Istituti di
Credito, il Tesoriere non applicherà
alcuna commissione.
Se il concorrente non applicherà alcuna
commissione saranno attribuiti:
Max 5 Punti
Punti 5 (cinque)
In caso contrario saranno attribuiti:
Punti 0 (zero)
6)Commissione addebitata sulle transazioni effettuate tramite POS.
10 punti per commissioni richieste pari a
Zero punti percentuali.
Il concorrente dovrà indicare il valore
percentuale della commissione applicata ed
addebitata all’Ente per le transazioni effettuate
dalle postazioni di sistema di pagamento
tramite circuito elettronico (POS) abilitati per i
pagamenti su circuito PagoBancomat.
Max 10 Punti
Per le altre Offerte si applica la seguente
formula:
X= Omig/Ox*10
Omig= Tasso complessivo migliore
Ox = Tasso complessivo offerta in esame
Art. 23 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
1. Nella seduta pubblica, che avrà luogo in data 05-01-2017 alle ore 09:30, presso la Sede
del Comune di Andretta (AV), saranno eseguite le seguenti operazioni:
1.1 preliminarmente la commissione di gara procederà all’apertura del plico principale
denominato “DOCUMENTI E OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2017-2021”, verificando la
presenza delle due buste A, contenente la documentazione amministrativa e B,
contenente l’offerta economica;
22. di seguito verrà aperta la busta A, per verificare la presenza e la regolarità, di tutta la
documentazione richiesta e conseguentemente l’ammissibilità delle partecipanti al
prosieguo della gara;
23. verrà quindi, limitatamente alle concorrenti ammesse, data apertura alla busta B,
contenente l’offerta economica;
1.4 a questo punto la seduta di gara potrà (a discrezione della Commissione) essere
sospesa, al fine di consentire alla Commissione di redigere un prospetto riepilogativo dei
punteggi attribuiti alle offerte economiche presentate dalle ditte ammesse;
·
in seguito si procederà a convocare un’eventuale seconda seduta di gara, previa
comunicazione alle ditte ammesse, nella quale verrà esaminato ed approvato il prospetto
riepilogativo delle offerte economiche e si procederà ad aggiudicare il servizio in via
41
provvisoria alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio e risulterà prima in
graduatoria;
· in caso di pareggio, la gara verrà aggiudicata mediante sorteggio;
· le operazioni di gara sopra indicate potranno comunque essere svolte in un’unica seduta di
gara a seconda della complessità della valutazione dell’offerta economica.
·
per l’attribuzione dei punteggi si terrà conto della terza cifra decimale, arrotondata per
eccesso qualora la quarta cifra sarà maggiore o uguale a 5 (cinque).
2. La seduta di gara è pubblica, possono essere presenti allo svolgimento delle procedure di
gara tutti gli interessati, titolari o rappresentanti di tutte le imprese offerenti, muniti di specifica
delega.
· La Commissione si riserva la facoltà di accertare l’identità dei presenti tramite richiesta di
esibizione di documento di identità.
· Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte
con decisione della Commissione.
· Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla
gara stessa nel giorno e/o ora previsti, fissando comunque una nuova data od orario che
dovranno essere comunicati a tutti i concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare alcuna
pretesa a riguardo.
· In caso di rinvio di seduta o nel caso di più sedute i documenti delle ditte saranno conservati
in modo tale da non permettere aggiunte, sottrazioni o contraffazioni, a cura di uno dei
componenti della Commissione o del Segretario della stessa.
· Il Comune provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
· Resta comunque impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere
all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta, anche unica, risulti conveniente od idonea in
relazione all’oggetto del contratto, in conformità a quanto stabilito dall’art. 95, comma 12, del D.
Lgs. 50/2016.
Art. 24 VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 180
giorni dall’apertura delle buste senza propria colpa, non sia ancora stata adottata la
determinazione di aggiudicazione definitiva. Gli altri offerenti potranno svincolarsi dalla propria
offerta trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Art. 25 AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di
aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati
attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
Qualora, a seguito di suddette eventuali verifiche, le dichiarazioni rilasciate risultassero
mendaci, il soggetto provvisoriamente aggiudicatario incorrerebbe nelle sanzioni penali, ex art.
76 D.P.R. 445/2000 e s.m., e decadrebbe dall’aggiudicazione. In tal caso l’appalto sarà
aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
Andretta,
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Francesco Cesta
42
Allegato “4”
DICHIARAZIONE per Raggruppamenti Temporanei d’Imprese non ancora costituiti
OGGETTO: Gara mediante procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
periodo 01.01.2017 – 31.12.2021.
Il sottoscritto.…….…...………….……………nato a ………….…..…..………., il .….…………,
residente
in……………….…….…..
Via……..….…..…….…….
Cod.
Fisc.
………………..………………..............
in
qualità
di
Legale
Rappresentante
………………………………………………………….…………...
dell’impresa
…………………..………………………….. con sede in …………………………………… Via
………………………………………………….
Il sottoscritto.…….…...………….……………nato a ………….…..…..………., il .….…………,
residente
in……………….…….…..
Via……..….…..…….…….
Cod.
Fisc.
………………..………………..............
in
qualità
di
Legale
Rappresentante
………………………………………………………….…………...
dell’impresa
…………………..………………………….. con sede in …………………………………… Via
………………………………………………….
Il sottoscritto.…….…...………….……………nato a ………….…..…..………., il .….…………,
residente
in……………….…….…..
Via……..….…..…….…….
Cod.
Fisc.
………………..………………..............
in
qualità
di
Legale
Rappresentante
………………………………………………………….…………...
dell’impresa
…………………..………………………….. con sede in …………………………………… Via
………………………………………………….
DICHIARANO
- Di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese (specificare tipo)
…………………………………………………………………………………………………......................
con Capogruppo………………………………………………………………………………………..…;
- Che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di
Capogruppo alla stessa impresa ………..….………………………………….………………………..…..
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- Che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto verrà prodotto atto notarile
di raggruppamento temporaneo di imprese;
- Che si uniformeranno alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici.
Li………………………….….
FIRMA (di tutti i Rappresentanti Legali delle ditte associate)
LA DICHIRAZIONE DI CUI SOPRA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA FOTOSTATICA
NON AUTENTICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI.
43
Allegato “5”
DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA’
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA DEL GIORNO _____________ ORE ______
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 01.01.2017 AL 31.12.2021
CIG: Z1D1C8C88F
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________________________
(Prov._____________) il _____________________ residente in _________________________________
Via____________________________________________________________________n°__________
in qualità di____________________________________________________________________________
della ditta__________________________ con sede in ________________________ (Prov.___________)
Via___________________________________________n°______
Stato_____________________
con
numero fax:_______________________ e con numero telefono:________________________________
e-mail:______________________________ con codice fiscale n._________________________________
e con partita IVA n.______________________________________________________________________
quale concorrente singolo
(oppure)
quale
mandatario/capogruppo
del
raggruppamento
costituito
dalle
imprese___________________ (oppure) quale ditta mandante del raggruppamento costituito dalle
imprese ___________________________
con riferimento alla procedura aperta concernente l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di
Andretta (AV), consapevole delle responsabilità penali che assume in caso di dichiarazione mendace, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 78 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la sua personale
responsabilità
DICHIARA
che la ditta suddetta, iscritta nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
di _______ (o all’equivalente Registro dello Stato di appartenenza se cittadino straniero) al N° ______
dal _______, anagrafici)
SI OBBLIGA, A RISPETTARE E FAR RISPETTARE
SIN DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
le seguenti clausole inerenti al protocollo di legalità e cioè:
1.ai sensi dell'art. 51 della LR. n. 3/07, rubricato "Clausole contrattuali speciali":
si obbliga
-
ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza
44
nella fase di esecuzione;
-
a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto,
da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
-
a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all'articolo 52 sulla
tutela dei lavoratori, nonché l'impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
2.ai sensi dell'art. 52 della LR. n. 3/07, rubricato "Tutela dei lavoratori", assicurando leale cooperazione
fra la stazione appaltante e l'appaltatore, in particolare:
si obbliga
a)ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati
nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della
categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in
trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché,
durante tutta l'esecuzione dei lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei
lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle
scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
b)a rispondere di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori,
subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti,
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato;
c)a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato
all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli
enti competenti, ivi comprese le casse edili.
3.ai sensi dell'art. 53 della LR. n. 3/07, rubricato "Disposizioni in materia di sicurezza":
si obbliga
a)a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell'Unità operativa per il controllo
sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo 53, ai fini del controllo del ricorso al
lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell'art.
36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06 e
s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di
sicurezza e di dell'osservanza regolarità contributiva.
In fede
_____________________
(timbro e firma leggibile)
45
Allegato “6”
DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”:
VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE
Oggetto dell’appalto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO 01-01-2017 AL 31-12-2021 .
CIG : Z1D1C8C88F
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ANDRETTA
Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale rappresentante della
ditta ……………………………………………………………….. con sede in …………….. , via ……………….., (P. IV A. )
…………………, iscritta al nr. …….. del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di
……………………., partecipante alla procedura aperta relativa alla progettazione ed esecuzione dei lavori:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
SI IMPEGNA
secondo quanto previsto all’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27
febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, che qui si intende
integralmente trascritto, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto
specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a comprendere nel contratto d’appalto,
rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
− obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale
esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell’art. 51, comma 4,
della l.r. n. 3/07. Ciò al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare
l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a
infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine
di agevolare il soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale
esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro
danni o ai danni dei soggetti subappaltatori; Al proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto,
l’amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della
direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e
plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la
corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente,
al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la
presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori. In caso di
atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il responsabile
del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se
del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e ss. del Codice ovvero di
revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del Codice.
46
- Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio
2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli incassi e i
pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il
reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo
rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno
circolare che ne riporta l’esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti
previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un
unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all’amministrazione
aggiudicatrice.
DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione
comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
lì. …………………………….
IN FEDE
Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone
che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209
del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
47
Allegato “7”
Marca da bollo
€ 16,00
OFFERTA ECONOMICA
per la partecipazione, mediante procedura aperta, alla gara per l’affidamento in concessione
del Servizio di Tesoreria comunale – periodo 01.01.2017 – 31.12.2021 - CIG : Z1D1C8C88F
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
in qualità di (carica sociale) __________________________________________________________
dell’impresa (denominazione e ragione sociale) ___________________________________________
in relazione alla gara di cui all’oggetto,
OFFRE
Quanto di seguito indicato:
1) SPESE VIVE PER ONERI POSTALI E/O BANCARIE:
richiesta rimborso spese (spese a carico dell’Ente);
spese a carico dell’Istituto di credito.
2) TASSO DI INTERESSE ATTIVO
Spread in aumento offerto: (in cifre) ______________
(in lettere)_________________________________________
Spread in diminuzione offerto: (non superiore a 0,500) (in cifre) ______________
(in lettere)_________________________________________
3) TASSO DI INTERESSE PASSIVO:
Spread in aumento offerto (non superiore a 4,000):(in cifre) ______________
(in lettere)_________________________________________
Spread in diminuzione offerto: (in cifre) ______________
(in lettere)_________________________________________
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4) CORRISPETTIVO ANNUO AL NETTO DELL’IVA – (Non sono ammesse offerte superiori
ad €. 5.000,00)
importo
corrispettivo
offerto
€.
_________________________
(diconsi
euro_____________________________________________________)
5) ONERI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DALL’ENTE:
con applicazione delle commissioni;
senza applicazione delle commissioni.
6) COMMISSIONE ADDEBITATA SULLE TRANSAZIONI EFFETTUATE TRAMITE POS
Valore percentuale sull’importo della transazione
(in cifre) ______________
(in lettere)_________________________________________
___________________________________
(luogo e data)
______________________________________
(firma leggibile e per esteso e timbro della ditta)
Indicazioni per la compilazione
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni sua pagina:
- dal rappresentante legale in caso di concorrente singolo;
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante della ditta mandataria.
- per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere resa e
sottoscritta dai rappresentanti delle singole aziende partecipanti e presentata dalla
mandataria o capogruppo in un unico plico.
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