durc edile e liquidazione coatta: le istruzioni dell`inps

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Mercoledì,21Dicembre2016-Direttore:AntonioGigliotti
ARTICOLILAVORO
16DICEMBRE2016
DURCEDILEELIQUIDAZIONECOATTA:LEISTRUZIONI
DELL’INPS
INAIL,Circolaren.48/2016
In considerazione delle modifiche apportate dal D.M. 23
febbraio 2016 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre
2016–alcorpusnormativodelD.M.30gennaio2015recante
la disciplina del c.d. “DURC on line”, attuativo dell’art. 4 del
D.L.n.34/2014,l’INAILconlaCircolaren.48/2016recepisce
talimodificheeillustralesemplificazioniadottateanchealla
luce della Circolare n. 33/2016 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, chiarendo che le novità si applicano
alle nuove richieste di regolarità contributiva e a quelle in
istruttoriaalladatadellapresentecircolare.
Ricordiamo che le modifiche, in realtà, hanno riguardato
soltantoduearticolidelDecreto:
l’articolo2,chedefiniscel’ambitosoggettivoedoggettivo
dellaverificadiregolaritàcontributiva;
el’articolo5chedettaregolespecificheperleimprese
sottoposteaprocedureconcorsuali.
Vediamolineldettaglio.
Verificaregolaritàcontributiva –Conspecificoriferimentoall’art.2,alcomma1,primoperiodo,dopoleparole:
“perl’attivitàedilizia”sonoaggiunteleseguenti:“nonché,aisolifiniDURC,perleimpresecheapplicanoilrelativo
contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più
rappresentative[...]”.
Questo comporta l'estensione della procedura per il rilascio del Durc in tempo reale da parte delle Casse Edili
anche alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per
ciascunaparte,comparativamentepiùrappresentative.Infatti,l’iscrizionepressoleCasseediliedilrelativoobbligo
diversamentocontributivospettaatutteleimpresecheapplicanoilCCNLdell’edilizia.
Dunque,lemodificheapportatesonovolteachiarirel’ambitodiinterventodelleCasseediliintuttiicasiincuinonvi
siacoincidenzatralaclassificazionedelleaziendeaifiniprevidenziali–effettuatadall’Istituto,indipendentemente
dalcontrattocollettivoapplicato,aisensidellaL.n.88/1989–el’effettivaapplicazionedelCCNLdelsettoreedile.
Alfinedievitare,quindi,cheilriscontrosullaregolaritàcontributivavengaomessoinrelazioneaiversamentidovuti
alla Cassa edile da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il
relativocontratto,ilMinisterodelWelfarehaspecificatochelaverificariguardaanchequesteultime.
Procedureconcorsuali–L’art.5riguardantele“procedureconcorsuali”èstatomodificatosottoundupliceaspetto:
ilcomma2ècosìsostituito:“2.Incasodifallimentooliquidazionecoattaamministrativaconesercizio
provvisoriodicuiagliarticoli104e206delregiodecreto16marzo1942,n.267,l’impresasiconsideraregolare
conriferimentoagliob b lighicontrib utivineiconfrontidiINPS,INAILeCasseediliscadutianteriormentealla
datadiautorizzazioneall’esercizioprovvisorio”;
ilcomma3ècosisostituito:“3.Incasodiamministrazionestraordinariadicuialdecretolegislativo8luglio
1999,n.270ealdecreto-legge23dicemb re2003,n.347,convertitonellalegge18feb b raio2004,n.39e
successivemodificheeintegrazioni,l’impresasiconsideraregolareconriferimentoaideb iticontrib utivinei
confrontidiINPS,INAILeCasseediliscadutianteriormentealladatadeldecretodiaperturadellamedesima
proceduradicuiall’art.30deldecretolegislativo8luglio1999,n.270eall’art.2deldecreto-legge23dicemb re
2003,n.347”.
Atalproposito,c’èdadireinnanzituttocheledisposizioniinargomentogiàriconoscevanoall’impresainfallimento
(comma 2) e all’impresa in amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999 (comma 3) una
condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti, rispettivamente, prima dell’autorizzazione
all’esercizioprovvisorioedelladichiarazionediaperturadellaprocedura.
Insostanza,èstataorainclusaanchel’ipotesidellaliquidazionecoattaamministrativaconesercizioprovvisoriodi
cui all’articolo 206 della legge fallimentare e, soprattutto, ai fini della regolarità è stata eliminata la condizione
dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima
dell’autorizzazioneall’esercizioprovvisorioodeldecretodiaperturadellaprocedura.
Le modifiche apportate, quindi, sono volte ad estendere l’ambito di applicazione della predetta condizione di
regolaritàancheaquelleimpreseammesseallaproceduradiliquidazionecoattaamministrativa(comma2)ealle
imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi
impreseincrisidicuialD.L.n.347/2003(conv.daL.n.39/2004).
Peraltroverso,ilD.M.noncontemplapiùtrairequisitinecessariperilconfigurarsiditalecondizionediregolarità,
l’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali, con la conseguenza che l’impresa va
considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di
autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione
straordinaria(comma3).
La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione
dell’attivitàimprenditoriale,anchenellaprospettivadiunpossibileritornoinbonisdell’impresa.
Incasocontrario,infatti,l’autorizzazioneall’esercizioprovvisoriodell’impresasarebbeverosimilmentevanificata,in
quantol’impresanonsarebbenellecondizionidiottenereilDURCacausadiunacondizionediirregolaritàcheèin
reipsa,inquantoinsitanellastessacondizionediinsolvenza.
Restafermochel’impresadevecomunqueessereregolareconriferimentoagliobblighicontributiviriferitiaiperiodi
successivi,decorrentidalladatadiautorizzazioneall’esercizioprovvisorioodalladatadiaperturadellaproceduradi
amministrazionestraordinaria.
AUTORE:DANIELEBONADDIO
CATEGORIE:PREVIDENZAELAVORO>INAIL
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