La rottamazione delle cartelle non sempre è conveniente

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La rottamazione delle cartelle non sempre è conveniente
Data Articolo: 16 Dicembre 2016
Autore Articolo: Massimo D'Amico
Per ciò che riguarda la cosiddetta rottamazione delle cartelle, la legge di conversione del D.L.
n. 193/2016 ha introdotto significative novità come l’inclusione nella sanatoria di tutti i carichi
affidati a Equitalia entro la fine del 2016. Ma è sempre conveniente avvalersi della rottamazione
delle cartelle?
Allo scopo di agevolare il debitore nella individuazione delle partite definibili, la legge di
conversione prevede che Equitalia, con avviso inviato per posta ordinaria, debba avvisare i
contribuenti potenzialmente interessati alla rottamazione dell’esistenza di ruoli per i quali non è
stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero non sia stata trasmessa la raccomandata
informativa che segue gli accertamenti esecutivi oppure non sia ancora stato notificato l’avviso di
addebito.
L’introduzione di questa novità si è resa necessaria perché, per le partite affidate alla fine del
2016, l’agente della riscossione non ha ancora (per ovvie ragioni temporali) potuto adempiere agli
obblighi di propria competenza e potrebbe non riuscire nemmeno entro la nuova scadenza
prevista, per l’appunto, a marzo del 2017.
L’inclusione delle partite relative al 2016 ha comportato lo spostamento in avanti di tutte le
scadenze previste nella versione originaria del decreto. Stante quanto sopra, quindi, la domanda
per la definizione agevolata dei ruoli potrà essere presentata ovvero integrata entro la fine
di marzo 2017, ed Equitalia dovrà far pervenire al contribuente le somme da versare entro la fine
di maggio 2017. Il numero massimo delle rate è stato portato a cinque ed è stato modificato
anche il relativo calendario. In particolare, per l’anno 2017, le scadenze sono luglio, settembre e
novembre; nell’anno 2018, i termini di pagamento sono aprile e settembre.
Sebbene la definizione in esame sia in generale molto vantaggiosa, va detto che è
prudenzialmente opportuno procedere a un calcolo di convenienza per comprendere se
avvalersi o meno della rottamazione delle cartelle. Facciamo un esempio: si supponga che a
un contribuente sia stata concessa una rateizzazione di 72 rate (ancora in corso ovviamente) e
che gli rimangano da versare soltanto le ultime sei/sette rate. Quale considerazione può essere
fatta al riguardo? Quali benefici potrebbe avere dalla rottamazione?
In tal caso, considerato che dall’importo complessivamente dovuto all’Amministrazione finanziaria
a titolo di solo tributo e interessi per ritardata iscrizione a ruolo possono essere scomputate
soltanto le somme già versate ma al medesimo titolo (quindi non potrà scomputare la quasi
totalità delle sanzioni, degli interessi di mora, etc. già versati); considerato, inoltre, che vista la
dilazione in corso, occorre comunque versare le rate in scadenza dal 1° ottobre a fine dicembre
2016, è molto probabile che, nel caso descritto, la definizione agevolata non sia poi così
conveniente.
L’esempio sopra descritto, naturalmente, non ha la finalità di scoraggiare l’adesione alla
procedura in esame, ma soltanto di puntualizzare che le definizioni agevolate non sempre
risultano così agevolate.
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Massimo D’Amico – Centro Studi CGN
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