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NOVITÀ IN MATERIA DI: DISTANZE NEL PIANO CASA CONFERENZA DI SERVIZI SCIA 2 E TITOLI EDILIZI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Prof. avv. Bruno Barel (Università di Padova e Foro di Treviso) MALO, 1° dicembre 2016

Decreto legislativo «Scia 2»

• • • Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento con riferimento alla materia edilizia, prevede l’adozione di un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte

Decreto legislativo «Scia 2»

• La legge sulla cui base è adottato è stata oggetto di una pronuncia di incostituzionalità (sentenza del 9 novembre 2016) • La Corte ha giudicato illegittimi gli articoli della legge che prevedevano la possibilità per il Governo di adottare decreti legislativi in materie interferenti con competenze proprie delle Regioni, previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata • Il decreto «Scia 2», emanato in seguito ad intesa, è immune dalle censure mosse dalla Corte

Riforma costituzionale: cambia qualcosa?

• • • Con la riforma permangono delle parziali sovrapposizioni tra le competenze regionali e quelle statali, anche in materia di governo del territorio e procedimenti amministrativi urbanistici ed edilizi Ad esempio, sono espressamente indicate come materie di competenza esclusiva dello Stato: • disposizioni generali e comuni sul governo del territorio • norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale Le Regioni conservano: • la competenza «complementare» in materia di governo del territorio • • la competenza legislativa residuale la potestà regolamentare nelle medesime materie

Riforma costituzionale: cambia qualcosa?

• Permane la necessità che il Governo raggiunga una intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ogni volta che si tratti di materie che intersecano sia le competenze statali che quelle regionali e, quindi, venga in rilievo il principio di leale collaborazione

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Legge nazionale sul consumo di suolo

Approvata dalla Camera il 13 maggio 2016 All’esame del Senato Finalità: contenimento del «consumo di suolo» definito come impermeabilizzazione di superfici agricole, naturali e seminaturali Linee di azione: • Fissazione di quote massime di consumo di nuovo suolo (art. 3) • Incentivazione del «riuso» (art. 4)

Legge nazionale sul consumo di suolo

Limite al consumo di suolo (art. 3) • 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali … previa intesa in sede di Conferenza unificata … in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale.

[…] • 5. Con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, ai fini del raggiungimento della riduzione ivi prevista, sono stabiliti la ripartizione, in termini quantitativi, tra le regioni della riduzione del consumo di suolo di cui al medesimo comma 1 nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale. […] • 8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per attuare la riduzione di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto deliberato dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 5 nonché delle previsioni dei piani paesaggistici, dispongono la riduzione, in termini quantitativi, del consumo di suolo e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello comunale.

Legge nazionale sul consumo di suolo

Priorità del riuso (art. 4) • 1. […] le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica e di integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e accesso ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate.

Legge nazionale sul consumo di suolo

Priorità del riuso (art. 4) • 3. […] i comuni eseguono il censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate nei siti internet istituzionali dei comuni interessati. L'esecuzione del censimento da parte dei comuni è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per l'esecuzione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.

Legge nazionale sul consumo di suolo

Rigenerazione delle aree degradate (art. 5) • 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare, nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e sulla riduzione del rischio idrogeologico, le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate dal punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: • a) garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, sulla riqualificazione, sulla demolizione, sulla ricostruzione e sulla sostituzione degli edifici esistenti, sulla creazione di aree verdi, aree pedonalizzate e piste ciclabili e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti; • b) prevedere che i progetti di cui alla lettera a) garantiscano elevati livelli di qualità, sicurezza idrogeomorfologica e sismica, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e di partecipazione dei cittadini;

Legge nazionale sul consumo di suolo

Rigenerazione delle aree degradate (art. 5) • c) garantire il rispetto dei limiti di contenimento del consumo di suolo di cui agli articoli 2 e 3; • d) individuare misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione con particolare riferimento alle aree a destinazione produttiva dismesse e soggette a bonifica; • • e) assicurare il coordinamento con la normativa vigente; f) prevedere che la nuova disciplina non si applichi ai centri storici, alle aree urbane ad essi equiparate, nonché agli immobili e alle aree di cui agli articoli 10 e 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, salva espressa autorizzazione della competente soprintendenza.

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Legge regionale sul consumo di suolo

PDL 14-40-44 (all’esame delle Commissioni Consiliari) Obiettivi e metodi (art. 1) • contenimento del consumo del suolo assumendo quali princìpi informatori: la programmazione dell’uso del suolo e la sua riduzione progressiva e controllata, la tutela delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, il riuso, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata • promozione di forme di pianificazione territoriale che privilegino gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata che non comportano consumo di suolo, con l’obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, • ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050; • individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, incentivandone la messa in sicurezza e favorendo la demolizione dei manufatti che vi insistono, con restituzione del sedime e delle pertinenze a superficie naturale e, ove possibile, agli usi agricoli e forestali, nonché disciplinando l’eventuale riutilizzo totale o parziale della volumetria o superficie dei manufatti demoliti in altre parti degli ambiti di urbanizzazione consolidata, mediante riconoscimento di crediti edilizi o altre misure agevolative;

Legge regionale sul consumo di suolo

Obiettivi e metodi (art. 1) • incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati e promuovendo la qualità urbana ed architettonica ed, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici; • rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità locale, con particolare attenzione alle specifiche esigenze dei bambini, degli anziani e dei giovani nonché alla accessibilità da parte dei soggetti con disabilità; • attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio e delle città, su basi di equilibrio economico finanziario e di programmazione temporale

Legge regionale sul consumo di suolo

Misure di programmazione e di controllo del contenimento del consumo del suolo (Art. 3) • 1. Il consumo di suolo è gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale e comunale.

• 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce […] la quantità massima del consumo di suolo ammesso nella Regione nel periodo preso a riferimento, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050, e la sua ripartizione per ambiti comunali sovracomunali omogenei […]

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Legge regionale sul consumo di suolo

Riqualificazione architettonica, edilizia ed ambientale (art. 4) 1. Rispondono alla finalità della presente legge: • a) la demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, con ripristino del suolo naturale o seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni; • b) il recupero, la riqualificazione e la destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente, mediante il miglioramento della qualità edilizia […] • 2. Il PI definisce le misure e gli interventi finalizzati al ripristino, al recupero e alla riqualificazione nelle aree occupate dalle opere di cui al comma 1 e prevede misure di agevolazione che possono comprendere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata, premialità in termini volumetrici o di superficie e la riduzione del contributo di costruzione, fermo restando il rispetto del dimensionamento del PAT.

• 3. Le demolizioni devono precedere la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, salvo eccezioni motivate e prestazione di adeguate garanzie.

• 4. Il suolo ripristinato all’uso naturale o seminaturale, con utilizzazione delle agevolazioni di cui al comma 3, è assoggettato ad un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario delle agevolazioni; il vincolo permane fino all’approvazione di una specifica variante allo strumento urbanistico da adottarsi non prima che siano decorsi dieci anni dalla sua trascrizione

Legge regionale sul consumo di suolo

• Riqualificazione urbana (art. 5) • 1. Gli interventi di riqualificazione urbana rispondono alla finalità della presente legge e sono realizzati negli ambiti urbani degradati.

• 2. Fermo restando il rispetto del dimensionamento del PAT, il PI individua il perimetro degli ambiti urbani degradati da assoggettare ad interventi di riqualificazione urbana e li disciplina in una apposita scheda, precisando: i fattori di degrado, gli obiettivi generali e quelli specifici della riqualificazione, i limiti di flessibilità rispetto ai parametri urbanistico-edilizi della zona, le eventuali destinazioni d’uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela e compensative, anche al fine di garantire l’invarianza idraulica nella trasformazione del territorio.

• 3. Il PI può prevedere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata, premialità in termini volumetrici o di superficie, fino ad un incremento del 30 per cento rispetto all’esistente e la riduzione del contributo di costruzione.

Legge regionale sul consumo di suolo

• Politiche per il riuso del patrimonio immobiliare esistente (Art. 5bis) • 1. La Regione, al fine di ridurre il consumo di suolo, di valorizzare l’ambiente costruito e di arginare i fenomeni di abbandono e di degrado di aree, fabbricati e insediamenti, promuove il riuso del patrimonio immobiliare esistente dismesso, non utilizzato o sotto utilizzato, ubicato in zona diversa da quella agricola.

Legge regionale sul consumo di suolo

Fondo regionale per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione (Art. 8)

1. E’ istituito un fondo regionale per :

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a) il rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 6 approvati; b) il finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico finanziaria di interventi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all’articolo 6; c) il finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue

Legge regionale sul consumo di suolo

• Disposizioni transitorie (art. 10) • Fino all’approvazione del provvedimento regionale che fissa gli indirizzi di attuazione della legge • a) non è consentito consumo di suolo; • b) non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo.

• c), sono consentiti gli interventi negli ambiti inedificati soggetti a pianificazione attuativa nella misura del 30 per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata dagli strumenti urbanistici generali, ferma restando la necessità di approvare il relativo piano urbanistico attuativo.

• Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi: • a) ai titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo; • b) ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo.