REGIME DI CASSA PER LE SEMPLIFICATE La legge di Bilancio 20

Download Report

Transcript REGIME DI CASSA PER LE SEMPLIFICATE La legge di Bilancio 20

Anno 2016
RF321
www.redazionefiscale.it
REDAZIONE FISCALE
OGGETTO
RIFERIMENTI
Pag. 1 / 8
LEGGE DI BILANCIO 2017 – REGIME DI CASSA PER LE SEMPLIFICATE
LEGGE BILANCIO 2017 IN ATTESA DI PUBBL. IN GU – ART. 66 TUIR – ART. 18 DPR 600/73
Sintesi: la Legge di bilancio 2017 modifica, dal periodo d’imposta 2017, il regime di tassazione delle
contabilità semplificate (cd. “imprese minori”); per la determinazione del reddito sarà applicabile non più
il principio di “competenza” (che risulterà destinato alle sole contabilità ordinarie), ma quello “di cassa”.
Tra le principali novità conseguenti all’applicazione del regime di cassa, si rileva quanto segue:
 Principio di cassa: il reddito sarà costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e proventi
“percepiti” (non più “conseguiti”) e le spese “sostenute” (per cassa) nel periodo; analogo criterio viene
disposto per le altre componenti positive e negative di reddito (il cui elenco rimane inalterato)
 Passaggio di regime: nel periodo in cui si transita dal criterio di competenza a quello di cassa (2017
per la generalità dei casi o, in futuro, al passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata):
- dal reddito di tale periodo viene sottratto l’importo delle rimanenze finali dell’esercizio precedente
(che non andranno più stanziate a conto economico a fine anno)
- ricavi/compensi e spese che hanno già concorso alla formazione del reddito col principio di
competenza non assumono rilevanza nel successivo periodo d’imposta dell’incasso
- concetti analoghi si adottano nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria
 Irap: anche l’Irap delle imprese in contabilità semplificata è determinata in base al principio di cassa
 Contabilità ordinaria: rimane possibile optare per il regime di contabilità ordinaria (continuando ad
applicare il regime di competenza); tuttavia è introdotta la durata minima di un triennio.
Adempimenti contabili: i contribuenti in contabilità semplificata applicheranno le seguenti regole (in
buona parte mutuate dal regime di professionisti):
 registri cronologici di incassi e pagamenti: dovranno annotare in due appositi registri (separati dai
registri Iva), in modo analitico e cronologico, rispettivamente i ricavi incassati e le spese sostenute e
pagate; con annotazione separata (da effettuare entro il termine di presentazione di Unico) vanno
indicati i componenti positivi/negativi diversi dei ricavi e dalle spese (es: sopravvenienze, ecc.)
 registri IVA integrati: possono sostituire i registri cronologici di incassi e pagamenti qualora:
- vi siano separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione IVA
- si riporti l’ammontare complessivo delle operazioni che non hanno generato incassi o pagamenti,
con indicazione delle fatture cui le operazioni stesse si riferiscono
 semplificazione: è ammesso optare, con durata minima di un triennio:
- per la tenuta dei registri IVA senza annotazione di incassi/pagamenti (dunque, nei modi ordinari),
fermo restando l’obbligo di separata annotazione delle operazioni escluse da Iva
- operando in tal caso la presunzione assoluta secondo cui la data di registrazione dei documenti
coincide con quella di incasso/pagamento (che non rileverà più).
La legge di Bilancio 2017 reca importanti novità per le imprese in regime di contabilità semplificata,
(destinato, come noto, alle imprese individuali, società di persone ed enti no profit con attività commerciale).
In particolare si segnala il cambio di rotta sul principio di determinazione del reddito:
 passando dall’attuale principio “di competenza” (art. 109 c. 1 e 2 Tuir)
 a quello (obbligatorio) del regime “di cassa”.
In conseguenza di ciò, la revisione delle regole contabili per chi rientra in tale regime (i cui limiti di
ricavi non subiscono variazioni), improntata alla semplificazione dei registri e delle relative annotazioni.
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected]
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
CIRCOLARE DEL 16/12/2016
Redazione Fiscale
Info Fisco 321/2016
Pag. 2 / 8
DECORRENZA: le novità si applicano a decorrere “dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2016” (dunque dal 2017 per le imprese individuale e società di persone).
Con apposito DM (da emanare entro il 31/01/2017) potranno essere introdotte delle disposizioni attuative.
ART. 66 TUIR
DAL 2017
1. Il reddito d’impresa dei soggetti che, secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità
semplificata, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei
ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui
all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle
spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio
dell’attività d’impresa. La differenza è aumentata dei
ricavi di cui all’articolo 57, dei proventi di cui all’articolo
90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi
dell’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui
all’articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e
sopravvenienze passive di cui all’articolo 101
(invariato)
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti
commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91,
95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 5,
7 e 9, lettera b), e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica
inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che
concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando
dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo
18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione
dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109.
LIMITI PER IL REGIME SEMPLIFICATO
Il regime di contabilità semplificata si applica, a prescindere dall'attività svolta:
 alle imprese individuali
 alle società di persone
 agli enti non commerciali con attività commerciale (non prevalente):
che:
 nell'anno precedente, relativamente a tutte le attività esercitate
 hanno conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti:
 €. 400.000: nel caso di attività di prestazione di servizi
 €. 700.000: negli altri casi (attività di produzione e/o di cessione di beni).
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected]
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
FINO AL 2016
1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non
hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla
differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui agli articoli 57 e 85 e
degli altri proventi di cui agli articoli 59, 89 e 90, comma 1,
conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese
documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e'
rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e
delle esistenze iniziali di cui agli articoli 92, 93 e 94 ed e'
ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi
degli articoli 58 e 86 e delle sopravvenienze attive di cui
all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze
passive di cui all'articolo 101.
2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione,
secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103,
a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili.
L'indicazione di tali quote puo' essere effettuata anche
secondo le modalita' dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le
perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non
e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento;
tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 105 sono
deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui
all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi,
le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100,
108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9,
lettera b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con
riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a
formare il reddito di impresa pur non risultando dalle
registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del
decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo
periodo del comma 4 dell'articolo 109. I costi, concernenti
contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza
di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2,
lettera b), possono essere dedotti nell'esercizio nel quale e'
stato registrato il documento probatorio. Tale disposizione si
applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal
documento di spesa non sia superiore a euro 1.000.
Redazione Fiscale
Info Fisco 321/2016
Pag. 3 / 8
Attività miste: i soggetti che esercitano entrambe devono confrontare i citati limiti con i ricavi derivanti
dall'attività prevalente. In caso di mancata annotazione distinta dei ricavi, si presumono prevalenti quelli
derivanti da attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Tali limiti non hanno subito modifiche della Legge di bilancio 2017 (per approfondimenti si rimanda
all’apposita RF 322/2016).
Periodi d’imposta successivi: l’art. 18 c. 1 Dpr 600/73 si limita a disporre che tali limiti vanno valutati col
principio di competenza in relazione ai ricavi “conseguiti nell’ultimo anno di applicazione” di tale criterio.
Ciò significa che a valere sul periodo successivo a quello in cui si è fatto accesso alla contabilità semplificata
andrà fatto riferimento al un criterio di cassa: i limiti saranno confrontati con i ricavi “percepiti” nell’anno
precedente (art. 18 c. 11 Dpr 600/73), con criterio analogo ai contribuenti minimi e forfettari (v. CM 10/2016).
REGOLE DI TASSAZIONE
La legge di Bilancio 2017 interviene sulla tassazione dei redditi delle cd. “imprese minori”.
REGOLE FINO AL PERIODO 2016
Attualmente le cd. “imprese minori”, ammesse al regime di contabilità semplificata e che non hanno
esercitato l’opzione per il regime ordinario, determinano il reddito imponibile come differenza tra:
-
COMPONENTI POSITIVI
ricavi/autoconsumo (di cui all’art. 85 TUIR)
plusvalenze
sopravvenienze attive
utili, dividendi e interessi (art. 89 TUIR)
proventi immobiliari
rimanenze finali
-
COMPONENTI NEGATIVI
esistenze iniziali
spese per lavoro
interessi passivi
oneri fiscali e contributivi e oneri di utilità sociale
minusvalenze e sopravvenienze passive
quote di ammortamento
accantonamento di quiescenza e previdenza
spese relative a più esercizi
Tale risultato subisce aumenti e diminuzioni secondo le esistenze e le rimanenze; viene aumentato delle
plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta e diminuito delle minusvalenze; analoghe operazioni di
aumento o diminuzione valgono per le sopravvenienze attive e passive.
REGOLE DAL PERIODO 2017
A partire dal 1/01/2017 per i contribuenti in contabilità semplificata
 il reddito d’impresa ed il valore della produzione netta Irap
 viene determinato secondo il criterio della “cassa”
 in sostituzione del criterio della competenza, che resterà in vigore solo per i soggetti in
contabilità ordinaria (anche per opzione).
Le imprese minori determinano così il reddito come differenza tra componenti positivi “percepiti” e
spese “sostenute” nel medesimo periodo d’imposta.
Viene coerentemente:
- confermato il riferimento ai commi 1 e 2 dell’art. 110 sulla determinazione dei componenti negativi
- eliminato lo stanziamento delle rimanenze finali (che non figureranno neppure come iniziali).
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected]
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
A tal fine, sono state apporta numerose modifiche all’art. 66 TUIR.
Redazione Fiscale
Pag. 4 / 8
Info Fisco 321/2016
Continueranno a concorrere alla formazione del reddito i seguenti componenti, ma, anch’essi, in
applicazione del principio di cassa:
 plusvalenze
 sopravvenienze attive
 proventi immobiliari (art. 90 TUIR)
 minusvalenze
 sopravvenienze passive
 autoconsumo
Ammortamenti e accantonamenti TFR/TFM: la mancata modifica del comma 2 dell’art. 66 Tuir si
ritiene comporti l’applicazione di un regime analogo a quello dell’art. 54 Tuir per i professionisti:
- ammortamenti e accantonamenti TFR/TFM: permane la deduzione per competenza
- plus/minusvalenze: rileva il periodo di incasso del corrispettivo di vendita del cespite.
Altri componenti: nulla viene disposto in materia di:
 componenti negativi rateizzati (es.: quote di spese di manutenzione e riparazione che residuano da
esercizi precedenti; quote di plusvalenze rateizzate; ecc.)
 regime delle perdite (che deve intendersi invariato: la perdita è utilizzabile solo nel periodo d’imposta in
Regole di attuazione: saranno introdotte con apposito DM da emanare entro il 31/01/2017.
CORRISPETTIVI PERIODICI < €. 1.000: con modifica l’art. 66 c. 3 Tuir, è soppressa:
 la possibilità di dedurre i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (es: contratti di
locazione, assistenza tecnica o contabile, di somministrazione di gas, elettricità, ecc.)
 relativi a spese di competenza di 2 periodi d’imposta e di importo < €.1.000 (con riferimento al costo
indicato nel documento di spesa, al netto dell’IVA)
 nell’esercizio in cui si riceve il documento probatorio (solitamente la fattura), anziché quello di
maturazione dei corrispettivi, in deroga ai criteri di cui all’art. 109, TUIR.
Tale possibilità, quindi, non trova più applicazione per i contribuenti in contabilità semplificata.
PERIODO D'IMPOSTA 2017
PERIODO D'IMPOSTA 2016
IMPRESE IN
SEMPLIFICATA
IMPRESE IN
ORDINARIA
PRINCIPIO DI COMPETENZA
IMPRESE IN
SEMPLIFICATA
IMPRESE IN
ORDINARIA
PRINCIPIO DI CASSA
PRINCIPIO DI COMPETENZA
REGIME TRANSITORIO
In considerazione del diverso criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito, sono
introdotte delle disposizioni analoghe a quelle previste per l’ingresso nel regime forfettario.
RIMANENZE FINALI ANTE INGRESSO NEL REGIME DI CASSA
E’ disposto che:
 il reddito del primo anno di applicazione delle nuove regole (2017)
 deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito
dell’esercizio precedente (2016), secondo il principio di competenza (ciò perché con le nuove
regole le “rimanenze” non avranno più alcun rilievo nella determinazione del reddito d’impresa)
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected]
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
cui è generata in compensazione di qualsiasi tipo di reddito, essendo l’eventuale eccedenza non
utilizzata non riportabile ai periodi d’imposta successivi).
Redazione Fiscale
Info Fisco 321/2016
Pag. 5 / 8
Note: analogo discorso andrà applicato in futuro, in sede di eventuale ingresso nel regime di contabilità
semplificata dal regime di contabilità ordinaria.
Al contrario, non andranno effettuati particolari operazioni nel caso di passaggio dalla contabilità
semplificata al regime forfettario (entrambi assoggettati a regime di cassa).
Criticità: l’irrilevanza delle rimanenze iniziali (quale componente negativo di reddito) può determinare una
perdita nel 1° anno di applicazione, il cui recupero segue le regole e le limitazioni viste in precedenza.
Per i contribuenti minimi l’eventuale eccedenza di rimanenze rispetto ai ricavi costituiva un importo che
andava dedotto dai ricavi dell’anno successivo; è possibile che il DM attuativo disponga nel merito.
PASSAGGIO DAL REGIME DI COMPETENZA REGIME DI CASSA
Al fine di “evitare salti o duplicazioni di imposizione”, nel caso si passi da un periodo d’imposta in
cui si applicano le nuove regole previste per le imprese minori (art. 66 TUIR) ad un periodo di
imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa:
SUGGERIMENTO: in sostanza si deve, in ordine temporale:
A) in primo luogo:
 guardare al periodo precedente e determinare il reddito con le regole proprie di tale periodo
B) secondariamente: in relazione alle componenti che non hanno rilevato nel periodo precedente, se
si transita dal regime:
 ordinario a quello dei minimi: sono comunque imponibili/deducibili nel periodo successivo
 dal regime dei minimi a quello ordinario Iva: sono rilevanti sempre secondo il principio di cassa.
PASSAGGIO da REGIME DI COMPETENZA al REGIME DI CASSA
(regime di competenza)
INGRESSO nel regime di cassa
1° Si determina prima il reddito secondo
l'ordinario principio della competenza
(non ri l eva no gl i a s petti fi na nzi a ri )
2° Si determina poi il reddito del periodo successivo
rendendo rilevanti i componenti non tassati/dedotti
nel periodo precedente
PASSAGGIO da REGIME DI CASSA al REGIME DI COMPETENZA
(regime di cassa)
RITORNO al regime di competenza
1° Si determina prima il reddito secondo
il principio "di cassa"
(non ri l eva l a competenza )
2° Poi si determina poi il reddito del periodo successivo
continuando ad applicare il principio di cassa ai
componenti positivi/negativi del periodo precedente
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected]
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
 i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito
 non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
Redazione Fiscale
Info Fisco 321/2016
Pag. 6 / 8
Esempio1
Il sig. Verdi, agente di commercio, applica il regime di cassa dal 2017.
Riceve provvigioni per €. 8.000 di competenza del 2016 ma percepiti nel 2017, primo anno di
applicazione del regime di cassa. In tal caso:
- le provvigioni vanno dichiarate nell’anno 2016 e non nel 2017
- con obbligo di emissione della fattura in quest’ultimo periodo (art. 6 Dpr 622/72).
Esempio2
Il sig. Bianchi, commerciante, nel 2017 è entrato nel regime di cassa.
Nel caso nel 2018 opti per il regime ordinario, non può assumere come esistenze iniziali le
merci in rimanenza al 31/12/2017, in quanto nell’anno di applicazione del regime di cassa il
costo sostenuto per l’acquisto delle stesse è stato integralmente dedotto (principio di cassa).
RIMANENZE FINALI
AL 31/12/2016
QUOTA PAGATA ENTRO
IL 31/12/2016
NESSUN VALORE DI
RIMANENZA INIZIALE 2017
QUOTA PAGATA NEL
2017
RIMANENZA INIZIALE 2017
INDICAZIONE TRA I BENI
FISICAMENTE PRESENTI A
MAGAZZINO NEL 2017
E’ probabile che il medesimo concetto sarà riproposto per il regime di cassa delle contabilità semplificate.
IRAP
Ai fini della determinazione della base imponibile Irap viene inserito il comma 1-bis all’art. 5-bis del
Dlgs. 446/97, il quale dispone che l’Irap delle imprese in contabilità semplificata
 è determinata coi criteri di cui al nuovo art. 66 Tuir, cioè applicando il principio di cassa (es:
non rilevano le rimanenze finali)
 permanendo le indeducibilità/non imponibilità specifiche previste dall’art. 5-bis c. 1 Dlgs. 446/97
(costo del lavoro; plus/minusvalenze; sopravvenienze attive/passive; ecc.).
ADEMPIMENTI CONTABILI
REGOLE FINO AL PERIODO 2016
Il regime semplificato esonera le imprese “minori” dagli obblighi civilistici di tenuta delle scritture
contabili (libro giornale, libro inventari ecc.); resta presente l’obbligo di compilare le scritture rilevanti ai
fini fiscali, e cioè i registri IVA ed il registro dei beni ammortizzabili, qualora si vogliano portare in
deduzione gli ammortamenti.
REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI: i soggetti in esame possono anche non tenere detto registro, a
condizione che se le relative annotazioni siano effettuate sul registro IVA acquisti.
Anche le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva, vanno “separatamente” annotate nei
registri IVA, negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le altre operazioni rilevanti IVA;
 nel registro acquisti, se si tratta di componenti negativi,
 oppure nel registro fatture emesse, se si tratta di componenti positivi.
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected]
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
CONTRIBUENTI MINIMI: la CM 7/2008 (in relazione ai contribuenti minimi) aveva chiarito che “le rimanenze
di merci il cui costo è stato sostenuto, e quindi dedotto, nel corso dell'applicazione delle regole del regime non
dovranno assumere rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime dei minimi in
deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal TUIR. Diversamente qualora con riferimento alle
merci in rimanenza non è stato effettuato il relativo pagamento le stesse rileveranno come esistenze
iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza”. Quindi, le rimanenze, ove non ne sia stato
effettuato il pagamento, rilevano come esistenze iniziali nel periodo di fuoriuscita dal regime.
Redazione Fiscale
Info Fisco 321/2016
Pag. 7 / 8
Coloro che effettuano solo operazioni non soggette a registrazione devono annotare in apposito
registro l'ammontare globale delle entrate/uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e
nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro le integrazioni sul valore delle rimanenze.
Entro il termine di presentazione della dichiarazione, il registro degli acquisti va “integrato”:
 con l'ammontare del valore delle rimanenze alla fine del periodo d'imposta
 con tutte le “scritture di rettifica” necessarie per la determinazione del reddito di competenza
(ratei, risconti, accantonamento al TFR, etc.).
I contribuenti in contabilità semplificata possono annotare tali spese cumulativamente, entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, a condizione che le spese risultino
effettivamente erogate e correttamente annotate nei libri prescritti dalla legislazione sul lavoro.
REGOLE DAL PERIODO 2017
1) REGISTRI IVA E REGISTRI DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI
Il contribuente:
 oltre agli ordinari registri Iva (registro acquisti, vendite e/o corrispettivi)
deve tenere:
a) apposito registro in cui annotare, cronologicamente i ricavi percepiti, indicando per ciascun
incasso:
a)
b)
c)
il relativo importo
le generalità, l’indirizzo ed il comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento
gli estremi della fattura o altro documento emesso
b) apposito registro dove annotare cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento
(criterio di cassa) le spese sostenute nell’esercizio; per ciascuna spesa vanno indicate:
a)
b)
le generalità, l’indirizzo ed il comune di residenza del soggetto che incassa
gli estremi della fattura o altro documento emesso
N.B.: l’art. 18 c. 2 Dpr 600/73, per le spese non richiama l’obbligo di indicare il relativo importo, a
differenza di quanto previsto per i ricavi.
Altri componenti positivi e negativi di reddito (es: ammortamenti; sopravvenienze; ecc.):
- l’annotazione va fatta sempre in tali registri (per monitorarne incassi e i pagamenti)
- essendo, tuttavia possibile (come attualmente previsto) godere di un maggior termine per la
registrazione, che scade entro il termine di presentazione di Unico.
2) REGISTRI IVA “INTEGRATI”
E’ possibile tenere i soli registri Iva (dunque, non anche i registri “cronologici” di incassi e pagamenti)
laddove:
 le annotazioni delle operazioni non soggette ad Iva siano effettuate separatamente nei
registri IVA
 i registri Iva siano integrati in modo analitico degli incassi dei pagamenti
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected]
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
Con le nuove regole introdotte dalla Legge di bilancio 2017, per i contribuenti “semplificati” si assiste
ad una modifica degli obblighi contabili, con l’introduzione di due regimi alternativi.
Redazione Fiscale
Info Fisco 321/2016
Pag. 8 / 8
ATTENZIONE: in deroga a quest’ultimo obbligo, è comunque ammesso:
 al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti
 indicare le sole operazioni per le quali entro il termine dell’anno non è intervenuto
l’aspetto finanziario (operazioni attive non incassate e operazioni passive non pagate).
Se l’incasso o il pagamento non è avvenuto nell’anno di registrazione:
 nei registri va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti
 con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono
essendo così desumibili “per differenza” le operazioni per i quali è intervenuto l’incasso/pagamento.
In tal caso, i ricavi percepiti ed i costi sostenuti vanno annotati “separatamente” nei registri stessi,
nell’anno in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.
OPZIONE “REGISTRAZIONE VALE INCASSO”
(fermo restando l’obbligo di “separata annotazione” delle operazioni non soggette a registrazione IVA)
 in applicazione della quale sorge una presunzione legale secondo cui la data di registrazione
dei documenti coincide con quella di incasso (del ricavo) o pagamento (della spesa).
N.B.: in questo caso non si dovrà monitorare l’aspetto finanziario (obbligo che aggrava gli adempimenti
delle contabilità semplificate e che, con ogni probabilità, sarà accolta con favore nel panorama aziendale).
L’opzione introduce una presunzione assoluta, senza che, dunque, possa essere contestata l’errata
applicazione del principio di cassa in sede di eventuale verifica.
Criticità: il principio sarà probabilmente disciplinato dal DM attuativo, per evitarne gli aspetti critici; si pensi:
- al contribuente intenda “addomesticare” la perdita non registrando delle spese (considerando che ai fini Iva
l’obbligo ricorre per i soli ricavi); il costo sarà dedotto nei periodi successivi, eludendo l’art. 8 Tuir
- alla presenza di fatture registrate (dunque “incassate” per presunzione assoluta), ma successivamente
“inesigibili”; non è chiaro se possa operare il minor ricavo/eventuale deduzione.
OPZIONE PER LA CONTABILITÀ ORDINARIA
I contribuenti che intendono proseguire nell’applicazione del principio di competenza:
 devono optare per la tenuta della contabilità ordinaria (con tutti i maggiori oneri conseguenti)
 per la durata minima di 3 anni (posto la diversa modalità di calcolo dell'Irpef - v. RF 322/2016).
LE NOVITA’ PER I CONTRIBUENTI IN “SEMPLIFICATA”
Decorrenza
Fino al 31/12/2016
Dal 1/01/2017
Determinazione reddito Irpef
Criterio di competenza
Criterio di cassa
Determinazione reddito Irap
 Registri Iva
Registri contabili
Registri Iva
 Registro incassi pagamenti
 Regime contabilità ordinaria
Regime contabilità
 Coincidenza incasso e/o pagamento
Opzione (triennale)
ordinaria
con la data di registrazione delle
fatture (emesse e ricevute).
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected]
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
Una ulteriore semplificazione riguarda:
 l’esercizio di una apposita opzione vincolante per un triennio
 al fine di tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti