inammissibilità dell`attribuzione in via presuntiva in capo al

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INAMMISSIBILITÀ DELL’ATTRIBUZIONE IN VIA PRESUNTIVA IN CAPO
AL FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL REATO DI
CUI ALL’ART. 2 D. LGS. 74/2000
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La Cassazione, nella sentenza n. 38717/2016, ritiene che la responsabilità per il reato di cui all’art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, nel caso in cui le fatture relative ad operazioni
inesistenti risultino utilizzate nella dichiarazione dei redditi di una persona giuridica
di rilevanti dimensioni, non possa essere attribuita in via presuntiva in capo al firmatario della dichiarazione dei redditi. Non è cioè sufficiente essere il rappresentante legale della società e come tale il firmatario della dichiarazione infedele per
rispondere del reato, ma è necessario che si accerti in concreto la piena consapevolezza della fittizietà delle fatture utilizzate al fine di presentare una dichiarazione
fraudolentemente falsa.
La Corte, infatti, considera che, se da un lato è probabile la responsabilità del firmatario della dichiarazione che di regola è anche rappresentante legale della società,
dall’altro è anche possibile, in aziende di grandi dimensioni, che i più alti funzionari possano ignorare che le fatture inserite in dichiarazione per abbattere il carico di
imposta che grava sull’impresa si riferiscano ad operazioni in realtà inesistenti.
E’ sempre necessario quindi procedere a verificare mediante l’assunzione dei testi
se sia veritiera la tesi difensiva dell’imputato in base alla quale la consapevolezza in
ordine alla falsità delle fatture nel caso concreto non sussisteva.
Tale pronuncia si discosta dall’orientamento prevalente della giurisprudenza che ha
sempre ritenuto che chi assume una carica societaria, ed in particolare quella di
amministratore rappresentante legale, ha l’onere di verificare quale sia lo stato della
contabilità, dei bilanci, delle dichiarazioni dei redditi, nonché ha un vero e proprio
obbligo di vigilanza sull’operato dei terzi delegati a sostituirlo nella gestione, in assenza dei quali si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivarne in punto di responsabilità (Cass. n. 3636/2016;
n. 15660/2014; n.
2 14432/2014).
Con la recente pronuncia (in commento alla stessa v. anche Santoriello, Responsabilità dei soci per gli illeciti tributari commessi dal rappresentante legale di società,
in Il Fisco, 2016, 39, p. 3784), la Corte richiede che sia, invece, dimostrato che
l’amministratore firmatario della dichiarazione dei redditi sia pienamente a conoscenza della frode fiscale posta in essere e sia cioè consapevole della mendacità
delle fatture indicate in dichiarazione.
Ivo Caraccioli