96-2016 Pronuncia Comune Alassio

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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LIGURIA
IL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO OPERATO DALLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DEGLI ENTI LOCALI, ATTUALMENTE PREVISTO DALL’ART. 148 BIS TUEL, PUÒ CONCLUDERSI CON
PRONUNCE DI ACCERTAMENTO CHE NON HANNO EFFETTI MERAMENTE COLLABORATIVI, MA ANCHE
IMPERATIVI E, NEL CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI, INIBITORI DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA DEGLI STESSI ENTI. A FRONTE DI TALI PRONUNCE L’ORDINAMENTO PREVEDE, COME
UNICO RIMEDIO, IL RICORSO ALLE SEZIONI RIUNITE IN SPECIALE COMPOSIZIONE ENTRO IL TERMINE
PERENTORIO DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE, SCADUTO IL QUALE
LA DELIBERAZIONE DIVIENE INOPPUGNABILE ACQUISENDO UN’EFFICACIA ASSIMILABILE A QUELLA DI
UN GIUDICATO. NON SI PUÒ, PERTANTO, IPOTIZZARE LA POSSIBILITÀ, PER L’ENTE INTERESSATO, DI
CHIEDERE ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO UNA RIVALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE
PRECEDENTEMENTE ESAMINATA. A PRESCINDERE DALLA CIRCOSTANZA CHE TALE STRUMENTO
POTREBBE FACILMENTE ESSERE UTILIZZATO IN TERMINI ELUSIVI, AL FINE DI AGGIRARE IL TERMINE
PERENTORIO DI TRENTA GIORNI PREVISTO PER IL RICORSO AVANTI ALLE SEZIONI RIUNITE IN SPECIALE
COMPOSIZIONE, UNA EVENTUALE DELIBERAZIONE CHE RIESAMINI LA STESSA SITUAZIONE
PRECEDENTEMENTE VALUTATA, RIENTREREBBE NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA DEI
PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO, PROPRIA DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA E NON DI QUELLA
OBIETTIVA E GIUSTIZIALE – ANCORCHÉ NON GIURISDIZIONALE – ESERCITATA INVECE DALLA CORTE DEI
CONTI IN QUESTA SEDE, ASSIMILABILE <<ALLA CATEGORIA DEL SINDACATO DI LEGALITÀ E DI
REGOLARITÀ … DI NATURA PREVENTIVA>> (CORTE COSTITUZIONALE SENTENZE 7 GIUGNO 2007, N. 179 E
5 APRILE 2013, N. 60) IN ALTRE PAROLE NON È, PURTROPPO, CONSENTITO ALLA SEZIONE REGIONALE DI
ESPRIMERSI UNA SECONDA VOLTA SULLA STESSA FATTISPECIE, SE NON PER VALUTARE L’IDONEITÀ
DELLE MISURE CORRETTIVE NEL FRATTEMPO ADOTTATE
Deliberazione 30 novembre, n. 96/2016/SRCLIG
Deliberazione n.
96/2016
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Angela PRIA
Dott. Alessandro BENIGNI
Presidente f.f.
Primo Referendario (relatore)
Dott. Francesco BELSANTI
Primo Referendario
Dott. Donato CENTRONE
Primo Referendario
Dott. Claudio GUERRINI
Primo Referendario
nella camera di consiglio del 22 novembre 2016 ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE
- vista la pronuncia n. 23 del 24 febbraio 2016, con cui questa Sezione regionale di
controllo ha accertato le gravi irregolarità che saranno più compitamente esposte in
motivazione;
- letta la deliberazione consiliare n. 236 del 13 ottobre 2016, con cui il Comune di
Alassio ha chiesto, sostanzialmente, un riesame della pronuncia da parte della
Sezione regionale;
- udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni,
OSSERVA
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La Sezione regionale di controllo, con riferimento agli esercizi finanziari 2013
e 2014 del Comune di Alassio, aveva accertato la tardiva approvazione dei progetti
finalizzati al miglioramento quali–quantitativo dei servizi istituzionali da parte della
Giunta comunale negli anni 2013 – 2014.
In particolare, tale adempimento era stato attuato nel mese di ottobre per
quanto attiene al 2013 e nel mese di agosto, per quanto riguarda il 2014.
Conseguentemente, la Sezione aveva decretato la <<non erogabilità della
retribuzione variabile prevista dall’art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999>>,
relativamente agli stessi anni, per assenza dei requisiti più volte specificati dai
contratti collettivi nazionali e dai pareri di orientamento emessi dall’ARAN sulle
specifiche materie.
Con deliberazione giuntale 13 ottobre 2016, n. 236, il Comune di Alassio,
ritenendo di avere, invece, dato applicazione alle prescrizioni previste dall’ARAN e di
potere procedere alla erogazione delle somme a titolo di retribuzione variabile,
ancora non corrisposte, chiede espressamente <<nuova favorevole valutazione delle
circostanze rappresentate>>.
Tale richiesta non può essere accolta e deve essere dichiarata inammissibile
per le ragioni che ora si espongono.
Il procedimento di controllo operato dalla Corte dei conti sulla gestione
finanziaria degli enti locali, attualmente previsto dall’art. 148-bis TUEL, può
concludersi con pronunce di accertamento che non hanno effetti meramente
collaborativi, ma anche imperativi e, nel caso di inosservanza degli obblighi imposti,
inibitori dell’azione amministrativa degli stessi enti.
A fronte di tali pronunce l’ordinamento prevede, come unico rimedio, il
ricorso alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, scaduto il
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quale la deliberazione diviene inoppugnabile acquisendo un’efficacia assimilabile a
quella di un giudicato.
Non si può, pertanto, ipotizzare la possibilità, per l’ente interessato, di
chiedere alla Sezione regionale di controllo una rivalutazione della situazione
precedentemente esaminata.
A prescindere dalla circostanza che tale strumento potrebbe facilmente
essere utilizzato in termini elusivi, al fine di aggirare il termine perentorio di trenta
giorni previsto per il ricorso avanti alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in
speciale
composizione,
una
eventuale
deliberazione
che
riesamini
la
stessa
situazione precedentemente valutata, rientrerebbe nell’ambito della categoria dei
provvedimenti di secondo grado, propria della funzione amministrativa e non di
quella obiettiva e giustiziale – ancorché non giurisdizionale – esercitata invece dalla
Corte dei conti in questa sede, assimilabile <<alla categoria del sindacato di legalità
e di regolarità … di natura preventiva>> (Corte costituzionale sentenze 7 giugno
2007, n. 179 e 5 aprile 2013, n. 60)
In altre parole non è, purtroppo, consentito alla Sezione regionale di
esprimersi una seconda volta sulla stessa fattispecie, se non per valutare l’idoneità
delle misure correttive nel frattempo adottate.
L’unica valutazione oggi consentita a questa Sezione è quella relativa agli
effetti, in merito ad eventuali fattispecie di responsabilità amministrativo – contabile,
che ne potrebbero derivare dalla corresponsione di somme relativamente alle quali la
Sezione regionale di controllo aveva precedentemente accertato la non erogabilità
(ad oggi, come già rilevato in premessa, tali somme risultano non essere state
correttamente corrisposte).
P. Q. M.
Visto l’art. 148-bis TUEL,
DICHIARA
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Inammissibile
la
richiesta
di
nuova
valutazione
relativamente
alla
tardiva
approvazione dei progetti finalizzati al miglioramento quali–quantitativo dei servizi
istituzionali da parte della Giunta comunale negli anni 2013 – 2014.
PRENDEATTO
della circostanza che le somme derivanti dalla retribuzione variabile prevista
dall’articolo 15, comma 5 del CCNL 1° aprile 1999, relativamente agli stessi anni,
non sono state erogate in conformità della pronuncia n. 23/2016 di questa Sezione
regionale.
DISPONE
- la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura del Direttore della
Segreteria, al Sindaco del Comune di ALASSIO, al Presidente del Consiglio
comunale e al Presidente del Collegio dei Revisori;
- la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura del Direttore della
Segreteria, alla Procura regionale in sede, per quanto di eventuale competenza;
- la pubblicazione della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria,
sul sito web della Sezione.
Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 22 novembre 2016
Il Magistrato estensore
(Alessandro Benigni)
Il Presidente f.f.
(Angela Pria)
Depositato in segreteria il 30.11.2016
P. il Funzionario preposto
Andrea Martignone
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