credito iva 2016: come utilizzarlo

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Mercoledì, 21 Dicembre 2016 - Direttore: Antonio Gigliotti

FISCO

16 DICEMBRE 2016

CREDITO IVA 2016: COME UTILIZZARLO

Premessa

- Con l’avvicinarsi del 31.12 si fa sempre più pressante il momento in cui il contribuente dovrà scegliere cosa fare dell’eventuale eccedenza del credito IVA che maturerà alla fine dell’anno. Vogliamo occuparci, in questo articolo, delle varie possibilità, in via generale, che ha il contribuente di impiegare il credito IVA risultante al 31.12, rimandando a successivi articoli del quotidiano i dettagli di ciascuna delle singole possibilità.

Le ragioni della maturazione del credito

- Un contribuente può trovarsi a credito di IVA per due ordini di ragioni principali: Ragioni momentanee ed eccezionali: ad esempio legata ad ingenti acquisti in fase iniziale dell’attività, oppure (es. split payment).

Ragioni strutturali: ad esempio perché effettua operazioni attive, vendite, le quali non sono imponibili a fini IVA secondo il principio di destinazione (cessioni all’esportazioni o cessioni intracomunitarie, o non territoriali), oppure perché non sono assoggettate al tributo per particolari disposizioni legislative, o anche, pur essendolo, non grava sul contribuente medesimo l’onere del versamento Entrambe queste condizioni, la prima a carattere oggettivo, la seconda a carattere soggettivo, portano il contribuente in alcuni casi, a maturare eccedenze a credito di IVA, per le quali,

previa la verifica di determinati requisiti

, il contribuente sarà chiamato a deciderne l’impiego.

Le modalità di utilizzo del credito IVA al 31.12.2016

- il contribuente che matura un credito IVA al 31.12 può scegliere strade alternative, la prima totalmente libera e priva di requisiti oggettivi e soggettivi che il contribuente deve rispettare, le altre subordinate a determinati e precisi requisiti. Vediamo insieme le strade possibili. Il contribuente può, infatti decidere di procedere con: 1.

compensazione verticale

- cioè utilizzare il credito IVA maturato con i successivi debiti IVA che maturerà nei prossimi periodi (trimestri o mesi, un funzione della sua periodicità) – 2.

compensazione orizzontale

– cioè utilizzare il credito IVA facendo transitare detta eccedenza nel Mod. F24 per il versamento di altri tributi e contributi (in particolare il contribuente deve fare attenzione a rispettare il limite massimo di compensazione dettato dall’art. 17, D.Lgs 241/97 pari ad euro 700.000 in ciascun anno solare) 3.

richiesta di rimborso

– cioè procedere con la richiesta di rimborso da effettuarsi in sede di compilazione della dichiarazione IVA annuale per l’anno 2016, in scadenza per il giorno 28.02.2017.

La scelta di come utilizzare il credito IVA

- La scelta di utilizzo dell’eccedenza IVA non è però così scontata, infatti:

se la scelta di compensazione verticale (IVA con IVA) è, come detto, libera e non subordinata né a limiti di compensazione, né a richieste di sorta, tanto meno è subordinata alla presenza di alcuni requisiti sia formali che sostanziali, le altre due scelte, cioè la compensazione orizzontale e la richiesta di rimborso, sono vincolate ad alcune condizioni particolari: In particolare, per procedere alla

compensazione orizzontale

a decorrere dall’1.1.2017 è necessario tenere conto di quanto segue:

- per compensazioni inferiori o uguali a 5.000,00 euro

- non sono previsti obblighi da rispettare per procedere alla compensazione;

- per compensazioni comprese fra 5.000,00 e 15.000 euro –

la compensazione può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2016 (entro il 28.02.2017, quindi la prima compensazione eccedente euro 5.000 potrà avvenite dal 16.03.2017); il modello F24, relativo alla compensazione, deve essere presentato esclusivamente in forma telematica (Entratel o Fiscoonline, a seconda che ci si avvalga di un intermediario abilitato o il contribuente proceda personalmente, purchè abilitato a Fiscoonline).

- per compensazioni superiori a 15.000 euro

la compensazione può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2016; il modello F24, relativo alla compensazione, deve essere presentato esclusivamente in forma telematica (Entratel o Fiscoonline, a seconda che ci si avvalga di un intermediario abilitato o il contribuente proceda personalmente, purchè abilitato a Fiscoonline), è necessario che alla dichiarazione annuale IVA vengano apposti in alternativa il visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell’organo incaricato di effettuare il controllo contabile.

Per il

rimborso del credito al 31.12.2016

, invece, occorrerà verificare e rispettare: a) le condizioni soggettive/oggettive tipiche del contribuente e stabilite dall’art. 30, DPR 633/72; b) le condizioni formali, connesse alla presentazione obbligatoria della dichiarazione annuale IVA o del Mod.

TR, stabilite dall’art. 38bis, DPR 633/72.

La misura minima per accedere al rimborso sarà:

- euro 2.582,28

in caso in cui il contribuente versi in una o più delle seguenti condizioni: presenza di un’eccedenza a credito nell’ultimo triennio precedente, compreso l’anno di presentazione della dichiarazione, il rimborso spetta per la minore delle tre risultanze.

Esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni attive soggette ad una aliquota media delle vendite, maggiorata del 10%, inferiore rispetto a quella sugli acquisti.

Effettuazione di operazioni attive non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR 633/72, art. 41, DL 331/93, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Effettuazione di acquisti (o importazioni) di beni ammortizzabili o effettuazione di acquisto di servizi per studi e ricerche.

Effettuazione prevalente di operazioni attive fuori dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto della territorialità (artt. 7 - 7-septies, DPR 633/7217).

“status” di rappresentante fiscale (art. 17 co. 3, DPR 633/72).

Effettuazione di operazioni soggette allo split payment (art. 17ter, DPR 633/72).

Status di soggetto che beneficia del regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72 e che effettua prevalentemente cessioni non imponibili di cui agli artt. 8, 38-quater e 72 del DPR 633/72 e cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del DL 331/93.

- Euro 10.33

, in caso di cessazione dell’attività.

AUTORE:

MATILDE FIAMMELLI

CATEGORIE:

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