manovra 2017: confermata l`iri

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Mercoledì, 21 Dicembre 2016 - Direttore: Antonio Gigliotti

FISCO

16 DICEMBRE 2016

MANOVRA 2017: CONFERMATA L’IRI

Premessa

– La Legge di Stabilità 2017 è stata approvata in tempo di record rispetto agli altri anni, e ciò pur di scongelare quanto prima le dimissioni del Premier uscente Matteo Renzi dopo l’esito del referendum del 4 dicembre scorso. Nella sua definitiva versione, la manovra (approvata dunque sia da camera sia da senato) conferma l’introduzione dal prossimo anno della nuova IRI (imposta sul reddito delle imprese), ossia un regime di tassazione (opzionale) che comporta l’applicazione di un’aliquota unica pari a quella IRES (che dall’anno nuovo non sarà più del 27,5% bensì del 24%) sul reddito che l’imprenditore decide di lasciare in azienda e non prelevare. Come si legge dal dossier alla stessa Legge di Bilancio, l’obiettivo della misura è quello di incentivare il reinvestimento degli utili all’interno delle piccole e medie imprese e favorirne la “patrimonializzazione”. In realtà, si tratta di una misura che il legislatore aveva già intenzione di inserire qualche anno fa, quando, con l’articolo 11, comma 1, lettera a) della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 23 del 2014), si delegava il Governo ad emanare norme volte all’assimilazione al regime IRES dell’imposizione sui redditi d’impresa, compresi quelli prodotti in forma associata, dai soggetti passivi IRPEF, assoggettandoli a un’imposta sul reddito imprenditoriale – IRI con un’aliquota proporzionale allineata all’IRES. Le somme prelevate dall’imprenditore e dai soci avrebbero concorso alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF dell’imprenditore e dei soci e sarebbero state deducibili dalla predetta imposta sul reddito imprenditoriale. Tuttavia, la delega non fu esercitata nei termini (ossia entro il 27 giugno 2015) per cui nulla più fu fatto. Ed è esattamente quello appena esposto, il meccanismo di funzionamento della nuova IRI, ossia aliquota flat del 24% per l’utile lasciato in azienda (non concorrerà alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore) e tassazione IRPEF ordinaria (scaglioni) per quello prelevato.

Soggetti ammessi e modalità di scelta

– Per espressa previsione normativa possono scegliere l’IRI (che, dunque, non è un regime obbligatorio, bensì opzionale) solo le imprese individuali (compresa quella familiare), le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice ed, infine, le srl che hanno optato per la trasparenza fiscale. Il regime è immediatamente operativo, il che significa che si può scegliere di entrarci già dal periodo d’imposta 2017 con comunicazione da eseguirsi all’Agenzia delle Entrate nel Modello Unico/2018. Pertanto, chi vuole e crede che la tassazione in commento possa essere conveniente, liquiderà poi le imposte 2017 (Modello Unico/2018) in considerazione di tale regime. A proposito di convenienza è utile precisare che scegliendo l’IRI, su reddito rimasto in azienda, l’imprenditore non potrà far valore eventuali oneri personali detraibili/deducibili (come, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia, ecc.) che, invece, possono essere fatti valere esclusivamente sul reddito prelevato

poiché è questo che concorrerà alla formazione del suo reddito ai fini IRPEF. La scelta per l’IRI durerà 5 anni (ed è rinnovabile). Tuttavia, il requisito fondamentale da rispettare per poter optarvi è che l’imprenditore agisca in contabilità ordinaria (anche per scelta). Quindi, ad esempio, vi potrà accedere anche il soggetto che pur avendo i requisiti per la semplificata, abbia scelto di operare nell’ordinaria. Si tenga inoltre presente che, nel caso in cui ad entrare nel regime sia una società tassata per trasparenza (tipo la snc), l’IRI dovrebbe essere assolta dalla società e non dal socio (e ciò poiché l’utile rimasto in azienda non sarà imputato a quest’ultimo, non dovendo concorrere alla formazione del suo reddito complessivo). Sembrerebbero esclusi dal regime i lavoratori autonomi/liberi professionisti, mentre certamente ne sono escluse le società di capitali (diverse dalla srl trasparente).

La regola per le perdite

– Volendo sintetizzare, il meccanismo di funzionamento dell’IRI è rinvenibile nella seguente regola ossia che le somme prelevate dall’imprenditore sono portate a deduzione del reddito d’impresa e lo saranno “nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodo d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodo d’imposta successivi”. Proprio con riferimento alle perdite, per chi sceglie il regime in commento e per il periodo di permanenza in esso, non troverà applicazione il comma 3 art. 8 TUIR, secondo cui, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Nell’IRI, infatti, il legislatore prevede che le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione del regime, saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi (non c’è, dunque, alcun vincolo quinquennale).

Tuttavia, nel caso in cui, al momento della fuoriuscita dal regime dovessero ancora esserci perdite inutilizzate, queste ritorneranno ad essere computabili in diminuzione dai redditi ai sensi del citato articolo 8, comma 3 TUIR, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse.

AUTORE:

PASQUALE PIRONE

CATEGORIE:

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